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]]>Questo il principio affermato dalla Sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3555 depositata lo scorso 4 febbraio (Pres. Bisogni, rel. Marulli), sulla scorta di quanto già sostenuto sul punto nella precedente pronuncia n. 7479 del 2017.
Nella fattispecie, il ricorrente sosteneva che la riserva – avente ad oggetto la sospensione presuntamente illegittima – sarebbe stata apposta tempestivamente, essendo stata formalizzata nel registro della contabilità, dovendo dunque ritenersi tale adempimento idoneo e sufficiente.
Di contrario avviso la Corte di Cassazione, che ha integralmente accolto le eccezioni dell’Amministrazione resistente, assistita dall’avvocato Carmelo Giurdanella.
Secondo l’ordinanza in commento, infatti:
“posto che l’istituto della riserva è funzionale a rendere possibile il controllo della stazione committente sull’andamento dell’appalto in particolare in modo da evitare l’esposizione a costi imprevisti incidenti negativamente sulla convenienza dell’opera, l’appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta dall’amministrazione, «ha l’onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile ‘ratione temporis’), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica qualificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall’inizio, l’appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato» (Cass. Sez. I, 23/03/2017, n. 7479)”.
Si rende di seguito disponibile il testo integrale dell’ordinanza n. 3555/2022, depositata il 4 febbraio 2022.
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]]>Il corso si svolgerà l’11 aprile 2014 dalle 10.00 alle 14.00 presso la sede di Vittoria (RG) dello studio legale Giurdanella&Partners, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, 103.
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