ritardi PA Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/ritardi_pa/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 07 Dec 2020 14:34:19 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Danno da ritardo della PA e spettanza del bene della vita https://www.giurdanella.it/2020/12/danno-da-ritardo-della-pa-e-spettanza-del-bene-della-vita/ Wed, 09 Dec 2020 14:33:59 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=54055 Il danno da ritardo si lega ad una valutazione, anche prognostica, sulla fondatezza della pretesa

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Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 dicembre 2020 n. 7622.pdfDownload

La giurisprudenza amministrativa conferma l’indirizzo tradizionale, per cui il danno da ritardo è risarcibile solo se è ingiusto, cioè se si accompagna alla dimostrazione della spettanza del bene della vita

Secondo il Consiglio di Stato, sentenza Sez. IV, 1 dicembre 2020 n. 7622, occorre confermare l’orientamento per cui non è risarcibile il ritardo in sé della Pubblica Amministrazione, intendendo il tempo come bene della vita autonomo, ma solo il ritardo accompagnato dalla fondatezza della pretesa.

Si limita perciò il risarcimento al caso in cui il provvedimento favorevole sia stata adottato, sia pure in ritardo, dall’autorità competente, ovvero avrebbe dovuto essere adottato in esito al procedimento, sulla base di un giudizio prognostico effettuabile sia in caso di adozione di un provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata.

Sul danno da ritardo due sono le disposizioni di legge fondamentali. In primo luogo l’art. 2 bis della legge n. 241 del 1990 obbliga le pubbliche amministrazioni al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, introducendo il c.d. danno da ritardo. In secondo luogo, il codice del processo amministrativo, all’art. 30, comma 2, ha previsto che possa essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante non solo dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, ma anche dal mancato esercizio di quella obbligatoria.

Secondo l’indirizzo tradizionale, ripreso dalla sentenza in commento, l’espresso riferimento al “danno ingiusto”, contenuto nell’art. 2 bis della legge n. 241/1990 così come nel secondo comma dell’art. 30 c.p.a. induce a ritenere che per poter riconoscere la tutela risarcitoria non possa in alcun caso prescindersi dalla spettanza di un bene della vita, atteso che è soltanto la lesione di quest’ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante tanto dal provvedimento illegittimo e colpevole dell’amministrazione quanto dalla sua colpevole inerzia e lo rende risarcibile.

Pertanto il dovere di risarcimento del danno da ritardo è configurabile:

  1. ove il provvedimento favorevole sia stata adottato, sia pure in ritardo, dall’autorità competente,
  2. ovvero avrebbe dovuto essere adottato, sulla base di un giudizio prognostico effettuabile sia in caso di adozione di un provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata, in esito al procedimento.

In altri termini, affermano i giudici amministrativi “il riferimento, per la risarcibilità del danno, al concetto di “danno ingiusto”, ove la posizione considerata e tutelata sia quella avente ad oggetto il bene della vita richiesto con l’istanza che ha dato origine al procedimento, non può che postulare la subordinazione dell’accoglimento della domanda risarcitoria all’accertamento della fondatezza della pretesa avanzata, altrimenti si perverrebbe alla conclusione paradossale e contra legem di risarcire un danno non ingiusto”.

Di seguito si riporta un estratto della sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV,1 dicembre 2020 n. 7622

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16. Dalla vicenda complessiva, che il T.a.r. ha giustamente articolato in fasi distinte sulla base delle rivendicazioni di parte ricorrente, non emerge poi in alcun modo la spettanza del bene della vita, non avendo la società mai maturato il diritto di edificare.

16.1. Per la consolidata giurisprudenza, è infatti possibile pervenire al risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo soltanto se l’attività illegittima della pubblica amministrazione abbia determinato la lesione del bene della vita al quale l’interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell’ordinamento. Il rilievo centrale, quindi, è assunto dal danno, del quale è previsto il risarcimento qualora sia ingiusto, sicché la lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 30, comma 2, del c.p.a., in quanto occorre altresì che risulti leso, per effetto dell’attività illegittima e rimproverabile dell’Amministrazione pubblica, l’interesse materiale al quale il soggetto aspira. E’ soltanto la lesione al bene della vita, infatti, che qualifica in termini di “ingiustizia” il danno derivante dal provvedimento illegittimo e rimproverabile dell’Amministrazione e lo rende risarcibile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1437 del 2020; n. 358 del 2019).

16.2. La pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell’interesse legittimo riferisce dunque il carattere dell’ingiustizia al danno e non alla condotta, di modo che presupposto essenziale della responsabilità non è tanto la condotta rimproverabile, ma l’evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall’ordinamento ed affinché la lesione possa considerarsi ingiusta è necessario verificare attraverso un giudizio prognostico se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente spettato al titolare dell’interesse.

16.3. In particolare, per gli interessi pretensivi, occorre stabilire se il pretendente sia titolare di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la conclusione positiva del procedimento, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile, era destinata, in base a un criterio di normalità, ad un esito favorevole.

16.4. L’obbligazione risarcitoria, quindi, affonda le sue radici nella verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente (cioè secondo il canone del “più probabile che non”) spettato al titolare dell’interesse. Cosicché, ove il giudizio si concluda con la valutazione della sua spettanza, certa o probabile, il danno, in presenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito, può essere risarcito, rispettivamente, per intero o sotto forma di perdita di chance.

16.5. L’art. 2 bis della legge n. 241 del 1990 obbliga poi le pubbliche amministrazioni al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, introducendo il c.d. danno da ritardo Nel disciplinare le azioni di condanna, il codice del processo amministrativo, all’art. 30, comma 2, ha previsto che possa essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante non solo dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, ma anche dal mancato esercizio di quella obbligatoria.

16.6. L’appellante ha fatto discendere la responsabilità dell’amministrazione dalla lesione alla spettanza del bene della vita costituente il lato interno della posizione di interesse legittimo dedotto nell’istanza pretensiva.

16.7. L’inerzia amministrativa, quindi, per essere fonte della responsabilità risarcitoria come prospettata, richiede, tuttavia oltre ai presupposti di carattere generale, non solo il preventivo accertamento in sede giurisdizionale della sua illegittimità, ma, ancor più, il concreto esercizio della funzione amministrativa in senso favorevole all’interessato, ovvero il suo esercizio virtuale, in sede di giudizio prognostico da parte del giudice investito della richiesta risarcitoria.

16.8. La positivizzazione dell’istituto della responsabilità per c.d. danno da ritardo, come evidenziato, è avvenuta in un primo tempo attraverso l’introduzione dell’art. 2 bis l. n. 241 del 1990, aggiunto dall’art. 7 della l. n. 69 del 2009. In tal modo, il legislatore ha previsto un nuovo strumento di tutela delle posizioni giuridiche soggettive contro l’inerzia della pubblica amministrazione, strumento che trova la sua collocazione nell’ambito del rito ordinario, affiancandosi in posizione autonoma a quello rappresentato dal rito speciale in camera di consiglio contro il silenzio rifiuto.

16.9. L’espresso riferimento al “danno ingiusto”, contenuto nell’art. 2 bis della legge n. 241/1990 così come nel secondo comma dell’art. 30 c.p.a. – secondo cui può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal “mancato esercizio di quella obbligatoria” – induce a ritenere che per poter riconoscere la tutela risarcitoria in tali fattispecie, come in quelle in cui la lesione nasce da un provvedimento espresso, non possa in alcun caso prescindersi dalla spettanza di un bene della vita, atteso che è soltanto la lesione di quest’ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante tanto dal provvedimento illegittimo e colpevole dell’amministrazione quanto dalla sua colpevole inerzia e lo rende risarcibile.

16.10. L’ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità per il ritardo dell’azione amministrativa, pertanto, è configurabile solo ove il provvedimento favorevole sia stata adottato, sia pure in ritardo, dall’autorità competente, ovvero avrebbe dovuto essere adottato, sulla base di un giudizio prognostico effettuabile sia in caso di adozione di un provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata, in esito al procedimento. In altri termini, il riferimento, per la risarcibilità del danno, al concetto di “danno ingiusto”, ove la posizione considerata e tutelata sia quella avente ad oggetto il bene della vita richiesto con l’istanza che ha dato origine al procedimento, non può che postulare la subordinazione dell’accoglimento della domanda risarcitoria all’accertamento della fondatezza della pretesa avanzata, altrimenti si perverrebbe alla conclusione paradossale e contra legem di risarcire un danno non ingiusto.

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Decreti ingiuntivi al TAR per danno da ritardo della PA https://www.giurdanella.it/2014/03/decreti-ingiuntivi-la-pa-lumaca/ Tue, 18 Mar 2014 12:34:46 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21888 Le linee guida sull'art. 28 DL 69/2013 che ha introdotto l'indennizzo per danno da ritardo della PA

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Se la Pubblica Amministrazione tarda nella conclusione del procedimento ad istanza di parte è possibile chiedere al Tar un decreto ingiuntivo per ottenere l’indennizzo da ritardo.

La direttiva della Funzione Pubblica del 9 gennaio scorso (in G.U. n. 59 del 12 marzo 2014) fornisce linee guida per l’applicazione dell’articolo 28 del DL 69/2013,  che ha introdotto l’indennizzo da ritardo nella conclusione  dei procedimenti ad istanza di parte.

La novità ha carattere transitorio (diciotto mesi), riguarda solo le imprese e i procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa e solo i procedimenti iniziati a partire dal 21 agosto 2013.

La norma è volta ad agevolare le imprese, infatti, l’indennizzo viene pagato per il solo fatto che siano scaduti tutti i termini per la conclusione del procedimento da parte della PA.

Non occorrerà, dunque, dimostrare né che l’Amministrazione sia stata negligente e colpevole, né che sia incorsa in errore inescusabile o abbia agito in mala fede.

Più nel dettaglio, per ottenere l’indennizzo non sarà sufficiente attendere il termine per la conclusione del procedimento, ma sarà necessario aver provveduto ad attivare entro 20 giorni l’intervento sostitutivo (ossia l’intervento di un altro funzionario).

Una volto trascorso inutilmente anche il secondo termine (attribuito al nuovo funzionario per chiudere la pratica), allora e solo allora sarà dovuto l’indennizzo.

Nel momento in cui si chiede l’intervento sostitutivo dovrà anche essere richiesto l’indennizzo e nell’ipotesi in cui, scaduti tutti i termini, l’amministrazione adotti l’atto, la somma verrà erogata lo stesso e senza pretendere altra specifica richiesta dall’interessato.

Se non provvede, quest’ultimo potrà adire il Tar e chiedere un decreto ingiuntivo che ordini all’Amministrazione di ottemperare. L’impresa, infine, ha anche la possibilità di agire contro il silenzio della PA al fine di ottenere una sentenza che la condanni all’adozione del provvedimento.

Le due azioni potranno comunque essere esperite contestualmente dall’interessato.

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Decreto Fare: previsto un indennizzo per il ritardo del procedimento amministrativo https://www.giurdanella.it/2013/06/decreto-fare-previsto-un-indennizzo-per-il-ritardo-del-procedimento-amministrativo/ Wed, 19 Jun 2013 06:00:16 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14608 Tra le previsioni spicca l' indennizzo in denaro a cui le imprese (e successivamente anche i privati) avranno diritto nel caso in cui la PA ritardi nella conclusione del procedimento

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Nella riunione del 15 giugno 2013 il Consiglio dei Ministri ha esaminato e approvato un decreto legge che prevede misure urgenti per il rilancio economico del Paese, denominato “Decreto Fare”.
Tra i vari interventi contenuti nel provvedimento, spicca la previsione di un indennizzo in denaro a cui le imprese (e successivamente anche i privati) avranno diritto nel caso in cui la pubblica amministrazione ritardi nella conclusione del procedimento.
Nello schema del provvedimento, reso noto dal Governo tramite un comunicato, tra le misure a sostegno delle imprese, si legge infatti che “viene introdotto un indennizzo monetario a carico delle P.A. in ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi. Se il titolare del potere sostitutivo (cioè chi subentra al funzionario ‘ritardatario’) non conclude la procedura, scatta un risarcimento pari a 50 euro al giorno fino a un massimo di 2.000 euro. Se non liquidata, la somma può essere chiesta al giudice amministrativo con una procedura semplificata”.
L’obiettivo di tale previsione è sicuramente quello di garantire tempi certi di chiusura delle procedure, attraverso una semplificazione e velocizzazione dei procedimenti stessi.
Scaduto infruttuosamente il termine per l’adozione del provvedimento si avrà dunque diritto ad un indennizzo di 50 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro (il tetto massimo è però stato dimezzato rispetto a quello previsto all’interno della bozza del decreto precedente all’approvazione).
Per il momento tale misura sarà avviata in via sperimentale con riferimento alle sole imprese, per poi essere estesa, fra circa un anno, anche ai singoli cittadini.
Secondo quanto indicato nel comunicato del Governo, alla scadenza del termine del procedimento, il funzionario inadempiente dovrebbe essere sostituito da un soggetto responsabile del potere sostitutivo, al quale, in caso di mancata conclusione, spetterà il compito di liquidare la somma dovuta a titolo di indennizzo.
Nel caso in cui ciò non avvenga l’interessato avrà diritto a ricorrere dinanzi al giudice amministrativo per il riconoscimento della somma, e la conseguente liquidazione, attraverso una procedura semplificata che dovrebbe evitare un eccessivo dilungamento dei tempi.
Affinché tale strumento, sicuramente utile in astratto a dissuadere le PP.AA. da eventuali ritardi, sia effettivamente applicabile è necessario, però, che i tempi del singolo procedimento siano resi conoscibili in modo chiaro e inequivocabile da parte dell’amministrazione procedente.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo dello schema del Governo, reso noto tramite il comunicato del 15 giugno 2013, relativo al “Decreto Fare”.

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Consiglio di Stato: anche se la pa ritarda, l’incentivo del Quarto conto energia rimane https://www.giurdanella.it/2013/05/consiglio-di-stato-anche-se-la-pa-ritarda-lincentivo-del-quarto-conto-energia-resta/ Wed, 29 May 2013 06:00:07 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=13366 il titolare di un impianto fotovoltaico non può essere escluso dagli incentivi economici del Quarto conto energia a causa di ritardi imputabili alla pubblica amministrazione

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La sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2005 del 12 aprile 2013, ha affermato che il titolare di un impianto fotovoltaico non può essere escluso dagli incentivi economici del Quarto conto energia (DM 5 maggio 2011) a causa di ritardi imputabili alla pubblica amministrazione.

Nel caso di specie l’appellante, imprenditore individuale, chiedeva l’annullamento della graduatoria stilata dal gestore del servizio energetico con cui era stato escluso dagli incentivi previsti dal Quarto conto energia, nonostante la tempestiva richiesta al Comune competente di rilascio dell’attestazione di idoneità del titolo edilizio relativo all’impianto fotovoltaico.

I giudici di Palazzo Spada nell’accogliere l’appello, osservano che “una volta che il titolare dell’impianto abbia tempestivamente proposto al Comune competente, nel rispetto del termine utile per presentare la domanda per l’accesso ai benefici economici di cui al d.m. 5 maggio 2011, richiesta di attestazione della idoneità del titolo edilizio relativo all’impianto fotovoltaico in oggetto, (…) eventuali ritardi della Amministrazione comunale connesse a perplessità interpretative della disposizione appena richiamata, riguardo alla stessa competenza del Comune a rilasciare tal genere di attestazioni, non possono ripercuotersi negativamente nella sfera giuridica della parte privata”.

E ciò è tanto più vero ove si consideri che i rapporti tra amministrazione e privati devono svolgersi in un’ottica di leale collaborazione, per cui nella fattispecie il gestore del servizio energetico “verificata la presentazione della domanda di attestazione da parte dell’appellante nel rispetto dei termini per accedere al quarto conto energia, avrebbe potuto fissare un termine all’appellante perché questi provvedesse ad integrare la documentazione”.

Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza in commento (Cons Stato, sez. VI, n. 2005 del 12 aprile 2013).

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Ritardo pagamenti, l’allarme dell’ANCE. La circolare https://www.giurdanella.it/2013/02/ritardo-pagamenti-lallarme-dellance-la-circolare/ Wed, 06 Feb 2013 11:28:44 +0000 Le norme contro i ritardati pagamenti, contenute nel D.lgs 192/2012 e nella circolare di fine gennaio dal Ministero dello Sviluppo Economico, volte ad estendere anche alle imprese edili il beneficio del limite di 30 giorni a disposizione della P.A. per il pagamento delle somme dovute, potrebbero essere eluse. È quanto affermato dall'Ance, Associazione nazionale costruttori […]

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Le norme contro i ritardati pagamenti, contenute nel D.lgs 192/2012 e nella circolare di fine gennaio dal Ministero dello Sviluppo Economico, volte ad estendere anche alle imprese edili il beneficio del limite di 30 giorni a disposizione della P.A. per il pagamento delle somme dovute, potrebbero essere eluse. È quanto affermato dall'Ance, Associazione nazionale costruttori edili, in una nota inviata alle imprese.

Secondo l’associazione degli edili, la circolare del Ministero consente di derogare al termine di 30 giorni per l’emissione del certificato di pagamento e la deroga non potrebbe comunque superare il termine di 45 giorni indicato dall’articolo 143 del Dpr 207/2010, Regolamento attuativo del Codice Appalti.

L’Ance osserva come il termine di 45 giorni dovrebbe ritenersi abrogato perchè incompatibile con la nuova normativa, che prevedendo un termine di 30 giorni introduce una disposizione maggiormente favorevole al creditore.

Non solo. L'Ance sottolinea anche come, nel caso in cui, per colpa di una Stazione Appaltante, ci sia un ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento, continui a trovare applicazione l’articolo 144 comma 1 del Regolamento attuativo del Codice Appalti, secondo cui gli interessi vengono corrisposti al tasso legale per 60 giorni, mentre il tasso di mora scatta solo in presenza di ulteriori ritardi.

L'Associazione preme dunque per l'abrogazione della disposizione, dal momento che la Pubblica Amministrazione in ritardo con il pagamento potrebbe eludere la normativa europea, pagando una sanzione inferiore a quella prevista dalla Direttiva. E' verosimile pensare, a parere dell'Ance, che la PA potrebbe protrarre “sine die” l’emissione del certificato di pagamento, e bloccare così l’emissione del mandato.

L'unico modo per risolvere questa anomalia, per l'Ance, sarebbe dunque far scattare gli interessi moratori alla mancata adozione del certificato di pagamento.

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Ritardi della P.A., interesse fissato al 5,27% https://www.giurdanella.it/2012/09/ritardi-della-pa-interesse-fissato-al-527/ Thu, 13 Sep 2012 13:14:51 +0000 E’ stato pubblicato sulla GU del 4.09.2012, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 28.08.2012, che  fissa al 5,27 % il tasso di interesse di mora, che le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 144 del Dpr 207/10, devono corrispondere alle imprese in caso di pagamenti effettuati fuori tempo massimo. Il Regolamento di […]

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E’ stato pubblicato sulla GU del 4.09.2012, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 28.08.2012, che  fissa al 5,27 % il tasso di interesse di mora, che le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 144 del Dpr 207/10, devono corrispondere alle imprese in caso di pagamenti effettuati fuori tempo massimo.

Il Regolamento di attuazione al Codice degli appalti prevede infatti all’art. 144  che  se il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori.

Il tasso di riferimento decretato verrà adottato per il periodo compreso fra il 1 gennaio 2012, e il 31 dicembre 2012.
In precedenza , il predetto tasso d’interesse di mora, era stato fissato, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 27 maggio 2011, al 4,08 % per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011.
In seguito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la nota n. 25129 del 28 marzo 2012, aveva comunicato che, sentita la Banca d’Italia, tale tasso d’interesse poteva identificarsi, per caratteristiche dello strumento e della controparte, con il tasso sui conti correnti attivi con imprese non finanziarie, precisando inoltre che tale tasse riferito a dicembre 2011, era pari al 5,27 %.
Infine ricordiamo che tale DM è stato emanato ai sensi dell’art. 133 Codice degli Appalti, secondo il quale “In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto…spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.

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