L'articolo Quota 96. Le motivazioni della sentenza di Salerno proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Giudice prende le mosse dalla circolare n. 2 dell’8 marzo 2012 della Funzione Pubblica, laddove recita che, per il “personale del comparto scuola. Per il personale direttivo, docente ed amministrativo del comparto scuola, rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze del servizio e specifìche indicazioni saranno fornite dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca“.
La circolare, secondo il Giudice di Salerno, “distingue la data di maturazione del diritto dai termini di cessazione dei servizio, ossia distingue i fatti costitutivi del diritto a pensione dai momento afferente la decorrenza Dunque, se la legge nuova non si occupa della decorrenza, avendo presente come discrimen il momento di maturazione dei requisiti di età/anzianità, il termine di decorrenza è regolato dalla vecchia normativa.
Questo è quanto accade nel comparto scuola laddove il DPR n. 358/98 stabilisce una sfasatura tra data di maturazione del diritto e data di collocamento a riposo che coincide con la fine dell’anno scolastico, ossia il 31.8.2012 nel caso di specie.
Di questa sfasatura dà atto la circolare n. 2/12 che evidenzia che nel comparto scuola ci sono specifici termini di cessazione del rapporto a differenza di altri comparti, per cui il dipendente – pur avendo maturato i requisiti costitutivi del diritto a pensione al 31.12.2011 – deve aspettare la fine dell’anno scolastico che termina il 31.8.2012.
Poiché per evitare un disservizio e garantire la continuità didattica al docente viene ‘imposto’ di continuare a lavorare fino al 31.8.2012, appare irragionevole che proprio in forza di questa esigenza egli subisca gli effetti (negativi o positivi poco importa) di leggi successive che modifichino il suo diritto già acquisito e non ancora esercitato”.
Ecco il testo per esteso della sentenza.
. . .
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro
Sentenza numero 4216 del 3 novembre 2014
(Giudice del Lavoro, Ippolita Laudati)
(…)
Ragione di fatto e di diritto
Con ricorso (in riassunzione) depositato in data 11.10.2012, i ricorrenti come in premessa epigrafati, nella loro qualità di docenti attualmente in servizio, convenivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ritenendo sussistente il loro diritto alla pensione dal 31.8.2012 in forza di quanto delineato dal sistema ante d.l. 201/11 conv. in L. 214/11.
L’art. 24 d.l. 201/11, al comma 3, individua quale elemento discriminante del regime applicabile la data di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva alla data del 31.12.2011: per coloro che hanno maturato il diritto entro tale termine vale il vecchio regime, per gli altri il regime successivo.
La circolare n. 2 dell’8.3.2012 del Dip. Funzione Pubblica al punto 6) prende in esame la particolarità del comparto scuola affermando espressamente che rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze di servizio.
Orbene, condividendo quanto già statuito da parte della giurisprudenza di merito, ad avviso dell’ufficio detta circolare appare in linea con il testo della citata legge la quale si occupa esclusivamente della riforma dei requisiti per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, e dunque dei fatti costitutivi del diritto a pensione, modificando le regole stabilite in precedenza con riferimento all’età ed all’anzianità contributiva.
Non sembra invece preoccuparsi dei problemi relativi ad eventuali sfasature temporali tra il momento in cui si verificano i fatti costitutivi del diritto (età-anzianità contributiva) ed il termine dal quale si può far valere tale diritto (cessando di fatto la prestazione lavorativa).
La circolare della quale si sta discorrendo distingue la data di maturazione del diritto dai termini di cessazione dei servizio, ossia distingue i fatti costitutivi del diritto a pensione dai momento afferente la decorrenza Dunque, se la legge nuova non si occupa della decorrenza, avendo presente come discrimen il momento di maturazione dei requisiti di età/anzianità, il termine di decorrenza è regolato dalla vecchia normativa.
Questo è quanto accade nel comparto scuola laddove il DPR n. 358/98 stabilisce una sfasatura tra data di maturazione del diritto e data di collocamento a riposo che coincide con la fine dell’anno scolastico, ossia il 31.8.2012 nel caso di specie.
Di questa sfasatura dà atto la circolare n. 2/12 che evidenzia che nel comparto scuola ci sono specifici termini di cessazione del rapporto a differenza di altri comparti, per cui il dipendente – pur avendo maturato i requisiti costitutivi del diritto a pensione al 31.12.2011 – deve aspettare la fine dell’anno scolastico che termina il 31.8.2012.
Poiché per evitare un disservizio e garantire la continuità didattica al docente viene “imposto” di continuare a lavorare fino al 31.8.2012, appare irragionevole che proprio in forza di questa esigenza egli subisca gli effetti (negativi o positivi poco importa) di leggi successive che modifichino il suo diritto già acquisito e non ancora esercitato.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso deve esser accolto e, per l’effetto, accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al collocamento in quiescenza alla data dell’1.9.2012.
Spese di lite compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale In materia.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e, per l’effetto, accertata e dichiara il diritto dei ricorrenti tutti ad esser collocati in quiescenza alla data dell’1.9.2012;
2) Compensa le spese di lite.
Leggi anche:
Quota 96: impugnata la legge Fornero
Quota 96. La sentenza di Salerno
L'articolo Quota 96. Le motivazioni della sentenza di Salerno proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Dipendenti pubblici salvaguardati. I chiarimenti dell’INPS sui pagamenti proviene da Giurdanella.it.
]]>Chiariti anche i termini di pagamento da applicare al personale il cui rapporto di lavoro con l’amministrazione di appartenenza è risolto unilateralmente dalla stessa al raggiungimento dei requisiti di accesso per la pensione anticipata, alla luce della legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (che ha modificato l’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008).
Di seguito, il testo del messaggio
. . .
INPS – Direzione Centrale Pensioni
Messaggio n. 8680 del 12 novembre 2014
Oggetto: Termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro per i dipendenti iscritti ai fini Tfs e Tfr alla gestione dipendenti pubblici dell’Inps, interessati dalle salvaguardie per l’accesso al pensionamento in base alla disciplina previgente all’art. 24 del DL 201/2011, nonché per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è risolto unilateralmente dal datore di lavoro.
1) Termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr dei dipendenti pubblici interessati dalle salvaguardie per l’accesso al pensionamento in base alla disciplina previgente all’art. 24 del DL 201/2011
Pervengono quesiti circa i termini di pagamento da applicare ai Tfs e ai Tfr di dipendenti che cessano dal servizio accedendo al trattamento pensionistico sulla base dei requisiti precedenti a quelli introdotti dall’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
A tale proposito, con esclusione dei casi rientranti nella disciplina speciale di cui all’art. 2, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in materia di prepensionamento di personale in esubero interessato dalla cd. “spending review”), come successivamente modificato, per i quali sono state fornite indicazioni operative nella circolare n. 79 del 23 giugno 2014 ed alla quale si fa rinvio, si chiarisce quanto segue.
Per i lavoratori che cessano dal servizio dopo aver usufruito di un periodo di esonero, ai sensi dell’art. 72, commi 1 – 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i criteri di applicazione dei termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr nonché la modalità del pagamento rateale seguono la normativa vigente in materia, a meno che gli interessati non possano fruire della disciplina derogatoria di cui all’art. 1 comma 23 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all’art. 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Ciò in quanto la salvaguardia disposta dal citato decreto legge 201/2011 e da successive norme per particolari categorie di lavoratori, consistendo nella conservazione delle regole di accesso alla pensione precedenti il 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma Monti Fornero), non ha alcun effetto diretto sui termini e le modalità di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto.
Analogamente, anche per i lavoratori che hanno usufruito del congedo per assistenza a congiunti portatori di handicap ai sensi dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 o dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, interessati dagli artt. 11 e 11bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e pertanto beneficiari delle salvaguardie previste dal più volte citato decreto legge 201/2011 e da norme a questo successive, non sono previsti termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr diversi da quelli del regime generale definito, come noto, dall’art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e s.m.i.
Conseguentemente, qualora non operi alcuna deroga all’applicazione della disciplina generale, si deve tener conto della causa e della data di cessazione dal servizio ai fini dell’applicazione del corretto termine di pagamento secondo le istruzioni diramate con la circolare n. 73 del 5 giugno 2014.
Per esempio, se la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto a pensione sono intervenuti dopo il 31 dicembre 2011 e prima del raggiungimento del limite di età ordinamentale, la prestazione non può essere messa in pagamento prima di 24 mesi, nulla rilevando la circostanza che il pensionamento è avvenuto con 40 anni di anzianità contributiva.
2) Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e termini di pagamento di TFS e dei TFR dopo la modifica dell’art. 72, comma 11, del DL 112/2008 introdotta dalla legge 114/2014
Si coglie l’occasione per fornire alcuni chiarimenti circa i termini di pagamento applicabili al personale il cui rapporto di lavoro con l’amministrazione di appartenenza è risolto unilateralmente dalla stessa al raggiungimento dei requisiti di accesso per la pensione anticipata.
La legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, ha modificato l’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008 sopra citato, prevedendo che “con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1º gennaio 2012 dall’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell’articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni”.
A tale proposito, in attesa che la Direzione centrale sistemi informativi realizzi il software di colloquio tra il Sin Pensioni ed il Sin TFS/TFR, allo scopo di individuare in modo corretto i termini di pagamento applicabili alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto, si rende necessario che gli operatori di TFS/TFR acquisiscano le informazioni circa i requisiti pensionistici dal foglio di calcolo della pensione quando questa viene erogata dall’Istituto.
Ciò in considerazione del fatto che a partire dalla data di entrata in vigore della legge 114/2014 sopra citata (19 agosto 2014) le risoluzioni unilaterali operate prima del raggiungimento dell’età anagrafica che evita le riduzioni del trattamento pensionistico sono illegittime e, in ogni caso, devono essere considerate alla stregua di licenziamenti non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, ovvero di dimissioni, con conseguente applicazione del termine di pagamento ordinario di 24 mesi.
Qualora la pensione venga erogata da soggetti diversi dall’Istituto, in caso di dubbi circa i requisiti pensionistici sulla base dei quali è stato disposto il collocamento a riposo d’ufficio, è opportuno che gli operatori TFS/TFR procedano ad un supplemento di istruttoria volto a chiarire le peculiarità dell’avvenuto collocamento a riposo.
Il Direttore Generale
Nori
L'articolo Dipendenti pubblici salvaguardati. I chiarimenti dell’INPS sui pagamenti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Quota 96: impugnata la legge Fornero proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ noto che il requisito per andare in pensione nel mondo della scuola è il raggiungimento della cifra “96“, tra età anagrafica e contributiva (da un minimo di 60 anni di età e 35 di servizio). Molti insegnanti, a ottobre 2011, avevano già raggiunto il diritto a pensionamento, perché avrebbero conseguito la “quota 96” entro la fine dell’anno scolastico.
La norma ha completamente innovato il regime delle prestazioni previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2012, facendo salve le vecchie regole di pensionamento per i soli lavoratori che avessero maturato entro il 31 dicembre 2011 (al compimento dell’anno solare) la prevista anzianità anagrafica e contributiva (la cd. “quota 96”: 60 anni di età e 36 di contribuzione oppure 61 anni di età e 35 di contribuzione).
La riforma non ha tuttavia tenuto conto della specificità del comparto Scuola, in cui, a differenza che in tutti gli altri comparti, per esigenze di didattica, l’anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Ragione per cui, a prescindere dal momento di maturazione dell’anzianità legislativamente richiesta, il diritto al collocamento a riposo decorre dal 1° settembre, previa conclusione dell’anno scolastico in corso.
Ne è derivata un’ingiustificata disparità di trattamento per i lavoratori del comparto Scuola che, avendo maturato i requisiti necessari in data successiva al 31 dicembre 2011, sono stati assoggettati al nuovo regime pensionistico ed i lavoratori di tutti gli altri comparti che – alla data medesima – abbiano maturato i previsti requisiti, così beneficiando delle vecchie regole di pensionamento.
E’ stata pertanto sollevata la questione di costituzionalità del citato art. 24, per contrasto con gli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, comma 1 Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), nella parte in cui, con riferimento al settore scolastico, la norma non differenzia, rispetto alla data del 31 dicembre 2011, il dies ad quem della maturazione dei requisiti pensionistici secondo la normativa previgente.
Si legga anche:
Quota 96. La sentenza di Salerno
Quota 96. Le motivazioni della sentenza di Salerno
L'articolo Quota 96: impugnata la legge Fornero proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Esodati: cosa dice la nuova circolare sui salvaguardati proviene da Giurdanella.it.
]]>La Circolare è corredata, tra l’altro, dal modello di istanza che dovrà essere presentata dai lavoratori rientranti nelle categorie previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, come riportate nella medesima Circolare.
Si tratta dei soggetti individuati delle lettere c), d), e) dell’art. 2 appena richiamato, in particolare:
c) i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche’ abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita’ non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
d) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita’ ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennita’, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
e) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
Tali lavoratori devono presentare le richieste di beneficio entro 60 giorni dalla data in vigore della legge 147/2014 e dunque entro il 5 gennaio 2015 con le seguenti modalità:
Le istanze vanno presentate presso le competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime o all’indirizzo di posta elettronica dedicato (DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/ R.
In allegato
• Circolare n. 27 del 7 novembre 2014
• Modulo ISTANZA
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. c)
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. d)
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. e)
• Elenco indirizzi e-mail cui inoltrare l’ISTANZA
L'articolo Esodati: cosa dice la nuova circolare sui salvaguardati proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Quota 96. La sentenza di Salerno proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ utile riassumere la vicenda esaminata dal Giudice del Lavoro di Salerno. Il requisito per andare in pensione nel mondo della scuola è il raggiungimento della cifra “96“, tra età anagrafica e contributiva (da un minimo di 60 anni di età e 35 di servizio). Molti insegnanti, a ottobre 2011, avevano già raggiunto il diritto a pensionamento, perché avrebbero conseguito la “quota 96” entro la fine dell’anno scolastico.
La riforma Fornero sul lavoro, varata dal governo Monti, tuttavia, non tenendo conto della specificità del comparto Scuola, avrebbe generato una ingiustificata disparità di trattamento tra docenti in servizio nell’anno scolastico 2011/2012, distinguendo tra coloro che avessero raggiunto la necessaria anzianità anagrafica e contributiva prima del 31 dicembre 2011 e coloro che tale anzianità avessero maturato solo dopo, dovendo questi ultimi attendere ingiustificatamente ben oltre la fine dell’anno scolastico in corso.
“Il problema – sostengono i ricorrenti – è non aver tenuto conto della specificità del mondo della scuola, in cui l’unica unità di misura è l’anno scolastico e non quello solare“.
Il Tribunale di Salerno, adesso, assimila le due categorie di docenti discriminate, stabilendo per tutti l’unica data di decorrenza del diritto al collocamento in pensione: 1 settembre 2012.
Leggi anche:
Quota 96: impugnata la legge Fornero
Quota 96. Le motivazioni della sentenza di Salerno
L'articolo Quota 96. La sentenza di Salerno proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Pensioni: commento alla legge 147/2014 sui salvaguardati proviene da Giurdanella.it.
]]>Riportiamo di seguito il commento.
. . .
Senato della Repubblica
Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1558 “Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico”
Legge 10 ottobre 2014 n. 147 (in vigore dal 6 novembre 2014)
Articolo 1 e 2
(Modifiche alla disciplina delle deroghe ai requisiti per il trattamento pensionistico)
Gli articoli 1 e 2 concernono i contingenti di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente – rispetto alle norme poste dall’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni – sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità – ivi compreso l’istituto delle “finestre” (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento) -.
In particolare, mentre l’articolo 1 riduce, “in considerazione del limitato utilizzo”, la dotazione numerica e le corrispondenti risorse finanziarie di due contingenti – disposti da precedenti norme -, circoscrivendo anche (per uno dei contingenti) l’àmbito di una categoria di soggetti, l’articolo 2 prevede la costituzione di un ulteriore contingente.
Riguardo agli stati di attuazione dei contingenti già contemplati nell’ordinamento, si rinvia alla seguente URL del sito internet dell’INPS: https://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&iNodo=8573.
I commi da 1 a 3 dell’articolo 1 operano una riduzione della dotazione numerica e delle corrispondenti risorse finanziarie – in considerazione, come già detto, del “limitato utilizzo” – del contingente stabilito dall’art. 22 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (e dal relativo D.M. 8 ottobre 2012) e circoscrivono una delle categorie di soggetti rientranti nel contingente medesimo. Nella formulazione vigente, tale categoria è costituita dai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato, in sede governativa, entro il 31 dicembre 2011, accordi intesi alla gestione delle eccedenze occupazionali, con impiego di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa e collocati in mobilità, a condizione che essi maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (o di mobilità lunga)(1) . La novella di cui alla lettera b)del presente comma 1 richiede altresì che i lavoratori rientrino in una delle seguenti fattispecie: 1) siano percettori, entro i quindici giorni successivi all’entrata in vigore della medesima novella, del trattamento straordinario di integrazione salariale e il loro rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità; 2) siano cessati o cessino dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità. In ogni caso, i nominativi dei lavoratori devono essere comunicati, da parte dell’impresa, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il contingente in oggetto viene ridotto da 55.000 a 35.000 unità (comma 1, lettera a)), con corrispondente rideterminazione da 40.000 a 20.000 unità della quota (del contingente) destinata ai lavoratori oggetto dei summenzionati accordi in sede governativa (comma 3) e conseguente riduzione delle risorse finanziarie stanziate (comma 2).
Il successivo comma 4 opera una riduzione della dotazione numerica e delle corrispondenti risorse finanziarie – in considerazione, come già detto, del “limitato utilizzo” – del contingente stabilito dall’art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124. Tale contingente è destinato ai soggetti, aventi determinati requisiti anagrafici, contributivi e di reddito, il cui rapporto di lavoro sia cessato tra il l° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto medesimo. Il presente comma 4 dispone una riduzione del contingente da 6.500 a 2.500 unità, con conseguente diminuzione delle risorse finanziarie.
L’articolo 2 introduce, come accennato, un ulteriore contingente; la sua dotazione numerica – pari complessivamente a 32.100 unità (comma 6) – è articolata per le singole categorie di soggetti beneficiari, nei seguenti termini (comma 1):
– una quota di 5.500 unità è destinata ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in séguito ad accordi, governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionino, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previgenti per il trattamento pensionistico(2) . L’eventuale versamento volontario summenzionato può riguardare periodi precedenti la domanda di autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione, anche in deroga al limite dei sei mesi precedenti, posto nella disciplina generale in materia(3) . In base al successivo comma 2, qualora siano decorsi, per i soggetti in esame, già autorizzati alla prosecuzione volontaria, i termini per il pagamento, essi sono riaperti, a domanda – sempre con riferimento ai versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (periodo che, com’è noto, è coperto da contribuzione figurativa) -;
– una quota di 12.000 unità è relativa ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 – i quali possano far valere almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile, alla data del 6 dicembre 2011 o che abbiano almeno un contributo accreditato, derivante da effettiva attività lavorativa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 – e che maturino i summenzionati requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016. Ai fini in esame, i soggetti non devono aver svolto, successivamente ad alcuni temporali(4) , attività riconducibile al rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
una quota di 8.800 unità è destinata, a condizione che si maturino i requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016, ai soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo – stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – ed ai soggetti il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. Ai fini in esame, i soggetti non devono aver svolto, successivamente alla data di risoluzione o comunque di cessazione, attività riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
– una quota di 1.800 unità è relativa ai lavoratori dipendenti che maturino i requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016 e che rientrino in una delle seguenti fattispecie: 1) nel corso dell’anno 2011, fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità, secondo l’istituto di cui all’art. 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni; 2) nel medesimo anno 2011, abbiano fruito di permessi giornalieri retribuiti, per assistenza a coniuge, parente o affine con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
– una quota di 4.000 unità è destinata, a condizione che si maturino i requisiti previgenti nei termini utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016, ai soggetti con contratto di lavoro a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato.
I limiti delle risorse finanziarie per il contingente di cui al presente articolo 2 sono individuati nel comma 6.
In base alla norma di chiusura di cui al comma 3, il trattamento pensionistico, riconosciuto in base al contingente in esame, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le relative domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla suddetta data di entrata in vigore, secondo le procedure già stabilite dai provvedimenti attuativi relativi ai precedenti contingenti e richiamate nel comma 4, il quale disciplina altresì il monitoraggio da parte dell’INPS, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, ai fini del rispetto dei limiti numerici di ogni quota di contingente, e la forma di pubblicità del medesimo monitoraggio.
Sulla base dei dati di quest’ultimo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine all’attuazione delle disposizioni in esame, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati ed alle risorse finanziarie impiegate (comma 5).
Articolo 3
(Norme sulla prosecuzione volontaria della contribuzione con riferimento ad una categoria interessata da una precedente norma di deroga ai requisiti per il trattamento pensionistico)
L’articolo 3 reca alcune norme sulla prosecuzione volontaria della contribuzione pensionistica, con riferimento ad una delle categorie interessate da un precedente contingente di deroga ai requisiti per il trattamento pensionistico – requisiti posti dall’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni -. Tale categoria, di cui alla lettera e) dell’art. 1, comma 194, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, concerne i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, perfezionino i requisiti previgenti rispetto a quelli summenzionati, mediante il versamento di contributi volontari (sempre che il conseguimento di tali requisiti previgenti permetta la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015); i suddetti contributi volontari possono riguardare periodi precedenti la domanda di autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione, anche in deroga al limite dei sei mesi precedenti, posto nella disciplina generale in materia(5) .
La norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – di cui al comma 1 del presente articolo 3specifica che la deroga suddetta alla disciplina generale sui contributi volontari può concernere solo i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (in godimento alla data del 4 dicembre 2011) – periodo che, com’è noto, è coperto da contribuzione figurativa -.
In base al successivo comma 2, qualora siano decorsi, per i soggetti in esame, già autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 1° gennaio 2014, i termini per il pagamento, essi sono riaperti, a domanda – sempre con riferimento ai versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità -.
(…)
L'articolo Pensioni: commento alla legge 147/2014 sui salvaguardati proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Salvaguardati: in vigore la legge 147/2014 sulle pensioni proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ prevista che la presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 147/2014, e dunque entro il 5 gennaio.
L’INPS dovrà monitorare le domande di pensionamento presentate dai lavoratori che chiedono di avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del dl n. 201/2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, pubblicando nel proprio sito internet i dati raccolti a seguito dell’attività di monitoraggio ed evidenziando le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.
Nel caso, a seguito dal monitoraggio, venga raggiunto il limite numerico delle domande di pensionamento, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento dirette ad usufruire degli stessi benefici.
Di seguito, il TESTO della legge in vigore da oggi (e qui il COMMENTO del Servizio studi del Senato).
. . .
Legge 10 ottobre 2014 n. 147
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle
deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico.
Art. 1
Modifiche all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, e all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124.
1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell’accesso al
pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all’articolo 22,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al
medesimo articolo 22, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «ulteriori 55.000 soggetti» sono
sostituite dalle seguenti: «ulteriori 35.000 soggetti»;
b) alla lettera a), le parole: «alla data del 4 dicembre 2011 gli
stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attivita’
lavorativa e collocati in mobilita’ ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «siano percettori, entro i quindici giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, e il cui rapporto di lavoro cessi
entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilita’ ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, ovvero siano cessati dall’attivita’
lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilita’ ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati
entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali secondo le modalita’ di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013».
2. All’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo
sono ridotti di 198 milioni di euro per l’anno 2016, 380 milioni di
euro per l’anno 2017, 495 milioni di euro per l’anno 2018, 240
milioni di euro per l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Per effetto di quanto disposto al comma 1, lettera a), del
presente articolo, e’ operata una corrispondente diminuzione nel
contingente numerico indicato nella prima voce della tabella di cui
all’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 17 del 21 gennaio 2013.
4. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell’accesso al
pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all’articolo 11 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al medesimo articolo 11, comma
2, le parole: «nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di
151 milioni di euro per l’anno 2014, di 164 milioni di euro per
l’anno 2015, di 124 milioni di euro per l’anno 2016, di 85 milioni di
euro per l’anno 2017, di 47 milioni di euro per l’anno 2018 e di 12
milioni di euro per l’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel
limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro
per l’anno 2014, di 83 milioni di euro per l’anno 2015, di 63 milioni
di euro per l’anno 2016, di 43 milioni di euro per l’anno 2017, di 24
milioni di euro per l’anno 2018 e di 6 milioni di euro per l’anno
2019». Conseguentemente, all’articolo 1, comma 235, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi
indicati al quarto periodo sono ridotti di 74 milioni di euro per
l’anno 2014, 81 milioni di euro per l’anno 2015, 61 milioni di euro
per l’anno 2016, 42 milioni di euro per l’anno 2017, 23 milioni di
euro per l’anno 2018 e 6 milioni di euro per l’anno 2019.
Art. 2
Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche
1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ferme restando le salvaguardie previste dall’articolo 24, comma 14,
del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive
modificazioni, dall’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
come modificato dall’articolo 1 della presente legge, dall’articolo
1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall’articolo 2, commi 5-bis e
5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall’articolo
1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai
relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio
2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171
del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio
2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011:
a) nel limite di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in
mobilita’ ordinaria a seguito di accordi governativi o non
governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal
rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano,
entro il periodo di fruizione dell’indennita’ di mobilita’ di cui
all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro
dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti
prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera,
anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, puo’ riguardare anche
periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione
stessa. Tale versamento puo’ comunque essere effettuato solo con
riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione
dell’indennita’ di mobilita’ indicato dalla presente lettera;
b) nel limite di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui
all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge
n. 201 del 2011;
c) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui
all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge
n. 201 del 2011;
d) nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui
all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di
lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007
e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che siano gia’
stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente
all’entrata in vigore della presente legge e per i quali siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei
versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo
di fruizione dell’indennita’ di mobilita’ come specificato nel
medesimo comma 1.
3. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui
al presente articolo, non puo’ avere decorrenza anteriore alla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei
lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna
categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure
previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio
delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al
presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e
del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare
nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare
le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i
dati raccolti a seguito dell’attivita’ di monitoraggio, avendo cura
di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative
motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del
limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei
commi 1 e 6, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal
presente articolo.
5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall’INPS, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di
ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine
all’attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare
riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse
finanziarie utilizzate.
6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel
limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro
per l’anno 2014, 218 milioni di euro per l’anno 2015, 378 milioni di
euro per l’anno 2016, 355 milioni di euro per l’anno 2017, 303
milioni di euro per l’anno 2018, 203 milioni di euro per l’anno 2019,
128 milioni di euro per l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno
2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022. Conseguentemente,
all’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono
corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente
periodo.
Art. 3
Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 194, lettera e),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147
1. L’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario,
anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, puo’ essere effettuato
solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione
dell’indennita’ relativa alla mobilita’ in cui l’assicurato era
collocato alla data del 4 dicembre 2011.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano gia’ stati
autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata
in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini per
i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di
fruizione dell’indennita’ relativa alla mobilita’ in cui l’assicurato
era collocato alla data del 4 dicembre 2011.
(…)
L'articolo Salvaguardati: in vigore la legge 147/2014 sulle pensioni proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Riforma pensioni ed esodati nella legge di stabilità 2015 proviene da Giurdanella.it.
]]>Riguardo le pensioni sono previste poche norme con cui è stato statuito un’aumento della tassazione sui fondi pensione che passa dall’11,5% al 20%, mentre quella delle casse di previdenza dal 20 al 26%.
La norma sicuramente più discussa in ambito pensionistico è stata l’art. 26 che prevede che il pagamento degli assegni e prestazioni previdenziali e indennità di accompagnamento, venga effettuato il 10 di ogni mese:
art. 26 comma 3 “A decorrere dal 1°gennaio 2015, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure ed i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono poste in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.”
L’obiettivo è quello di razionalizzare ed uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni ottenendo così un risparmio nelle commissioni bancarie.
Delusi i lavorati che attendono di essere inseriti nel sistema pensionistico. La legge di Stabilità nulla infatti prevede per esodati, lavoratori precoci e quota 96 della scuola. Il governo sembra ha deciso quindi di rimandare i problemi dei lavoratori più disagiati al 2015.
VAI ALLO SPECIALE LEGGE DI STABILITA’
VAI ALLO SPECIALE RIFORMA PENSIONI
L'articolo Riforma pensioni ed esodati nella legge di stabilità 2015 proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo INPS e esodati: news sulle misure di salvaguardia proviene da Giurdanella.it.
]]>Le tabelle, oltre ad illustrare le categorie dei lavoratori interessati nonché i criteri di ammissione al beneficio della salvaguardia, indicano lo stato delle lavorazioni con il numero delle certificazioni inviate ai beneficiari e delle pensioni liquidate al 13 dicembre 2013.
Di seguito, la sintesi elaborata dall’INPS (qui il documento in PDF):
A) LA PRIMA SALVAGUARDIA
(c.d. “salvaguardia 65.000”: disciplinata dall’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 e dal decreto interministeriale 1 giugno 2012
Le (7) categorie di lavoratori aventi diritto alla prima salvaguardia
1) Lavoratori in mobilità ordinaria (n. 25.590 lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e s.m.i.)
Criteri di ammissione:
- Accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011;
– Data cessazione attività entro il 4/12/2011;
– Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (art. 7, commi 1 e 2, legge 223/1991)
2) Lavoratori in mobilità lunga (n. 3.460 lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e s.m.i.)
Criteri di ammissione:
– Accordi collettivi stipulati entro il 4/12/2011;
– Data cessazione attività entro il 4/12/2011
3) Titolari di prestazione straordinaria (n 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28,della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
Criteri di ammissione:
– Titolari di assegno straordinario alla data del 4/12/2011
– Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l’accesso alla prestazione risulta autorizzato dall’INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età
4) Prosecutori volontari (n. 10.250 lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione)
Criteri di ammissione:
– Autorizzazione antecedente alla data del 4/12/2011;
– non rioccupati dopo l’autorizzazione;
– almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011;
– decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013
5) Lavoratori pubblici esonerati dal servizio (n. 950 lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133)
Criteri di ammissione:
- Esonero in corso al 4/12/2011 ovvero provvedimento di concessione emesso ante 4/12/2011.
6) Lavoratori in congedo per assistenza figli disabili (n. 150 lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al DL 26 marzo 2001, n. 151)
Criteri di ammissione:
– In congedo al 31/10/2011;
beneficio solo per pensione con 40 anni di contribuzione;
- perfezionamento requisito contributivo di 40 anni entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo.
7) Lavoratori cessati per accordi industriali e collettivi (n. 6890 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011: -in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412- ter del codice di procedura civile; -in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale)
Criteri di ammissione:
Data cessazione entro il 31/12/2011;
-non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
-decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013.
Termini per la presentazione delle istanze alla prima salvaguardia
I soggetti di cui ai numeri 5), 6), 7) dovevano presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia alle direzioni territoriali del lavoro entro il 21 novembre 2012.
* * *
B) LA SECONDA SALVAGUARDIA
(c.d. “salvaguardia 55.000”, regolamentata dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 135/2012 e dal decreto interministeriale 8 ottobre 2012)
Le (4) categorie di lavoratori aventi diritto alla seconda salvaguardia
1) Lavoratori in mobilità ordinaria (n. 40.000 lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali)
Criteri di ammissione:
- Accordi stipulati in sede governativa entro il 31.12.2011;
– cessazione dall’attività lavorativa e collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 in data precedente, pari o successiva al 4.12.2011;
- perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991.
2) Fondi solidarietà (n. 1600 lavoratori per i quali era previsto da accordi l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996)
Criteri di ammissione:
-Accordi stipulati alla data del 4.12.2011;
– titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 da data successiva al 4.12.2011;
– permanenza a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino a 62 anni di età.
3) Prosecutori volontari (n. 7.400 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione)
Criteri di ammissione:
- Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011;
– non rioccupati dopo l’autorizzazione;
– con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011; – decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.
4) Lavoratori cessati (n. 6.000 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro: – in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articolo 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; – in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale)
Criteri di ammissione:
- Data di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2011;
– non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
– decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.
Termini per la presentazione delle istanze alla seconda salvaguardia
I soggetti di cui al numero 4) dovevano presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia alle direzioni territoriali del lavoro entro il 21 maggio 2013.
* * *
C) LA TERZA SALVAGUARDIA
(c.d. “salvaguardia 10.130”: disciplinata dall’articolo 1, comma 231 e ss., della legge n. 228 del 2012 e dal decreto interministeriale 22 aprile 2012)
Aventi diritto:
1) Lavoratori in mobilità ordinaria (n. 2.560 lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011)
Criteri di ammissione:
– perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
2) Prosecutori volontari (n. 1.590 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011 ancorché abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria)
Criteri di ammissione:
- conseguimento successivamente alla data del 4 dicembre 2011 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
– perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
3) Cessati per accordi (n. 5.130 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo all‘esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato)
Criteri di ammissione:
- conseguimento successivamente alla data del 30 giugno 2012 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
– perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
4) Versamenti volontari in mobilità (n. 850 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario)
Criteri di ammissione:
- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
Termini per la presentazione delle istanze alla 3° salvaguardia
– I soggetti di cui ai numeri 1) e 3) dovevano presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia alle direzioni territoriali del lavoro entro il 25 settembre 2013;
– i soggetti di cui ai numeri 2) e 4) dovevano presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia all’INPS entro il 25 settembre 2013.
* * *
D) LA QUARTA SALVAGUARDIA
Termine unico per la presentazione delle istanze: soggetti interessati devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro il 26 febbraio 2014 (v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 44 del 12 novembre 2013).
Aventi diritto:
1) n. 6500 lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (articolo 11 del decreto legge n. 102 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013)
Criteri di ammissione:
– conseguimento successivamente alla data di cessazione di un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;
– perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
2) n. 2.500 lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni (articolo 11 bis, del decreto legge n. 102 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013)
Criteri di ammissione:
perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (06.01.2015).
3) Comma 5 bis: lavoratori dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali in esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (articolo 2, comma 5 bis, decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 14, lettera e) della legge n. 214 del 2011)
4) Comma 5 ter: lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (articolo 2, comma 5 tre decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 14, lettera e) della legge n. 214 del 2011)
Criteri di ammissione ai numeri 3) e 4):
Esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011, da intendersi in corso anche in caso di provvedimento di concessione emanato dopo il 4 dicembre 2011 a seguito di domanda presentata prima della predetta data.
L'articolo INPS e esodati: news sulle misure di salvaguardia proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Lavoratori salvaguardati, il testo della Circolare proviene da Giurdanella.it.
]]>La Circolare dà immediata applicazione (non sarà necessario attendere dunque un DM) alle previsioni contenute negli articoli 11 ed 11-bis del decreto legge 102 del 2013 (convertito dalla legge 124/2013) e nell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legge 101 del 2013 (convertito dalla legge 125/2013).
Le istanze potranno essere trasmesse, entro il 26/27 febbraio 2014, direttamente dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (tra cui, patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro, o all’indirizzo di posta elettronica certificata o all’indirizzo di posta elettronica dedicata (qui l’elenco indirizzi mail a cui é possibile inoltrare la domanda) o, in via alternativa, tramite raccomandata A/R.
Documenti utili:
L'articolo Lavoratori salvaguardati, il testo della Circolare proviene da Giurdanella.it.
]]>