sanatoria Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/sanatoria/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 09 Oct 2024 20:40:25 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Decadenza concessione demaniale: quando è inefficace https://www.giurdanella.it/2024/07/decadenza-di-concessione-demaniale-marittima-quando-e-inefficace/ Tue, 09 Jul 2024 11:42:50 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56943 Con una recente pronuncia, il CGARS ha risolto alcuni dubbi interpretativi circa l’ambito di applicazione dell’art. 100 del d.l. n. 104/2020, norma che ha introdotto la possibilità di definire “in via agevolata” i contenziosi inerenti al pagamento dei canoni nelle concessioni demaniali marittime. Nel caso posto all’attenzione del CGA, la ricorrente era stata dichiarata decaduta […]

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Con una recente pronuncia, il CGARS ha risolto alcuni dubbi interpretativi circa l’ambito di applicazione dell’art. 100 del d.l. n. 104/2020, norma che ha introdotto la possibilità di definire “in via agevolata” i contenziosi inerenti al pagamento dei canoni nelle concessioni demaniali marittime.

Nel caso posto all’attenzione del CGA, la ricorrente era stata dichiarata decaduta dalla concessione con provvedimento del 2014, in ragione del mancato integrale versamento del canone concessorio dovuto.

Il provvedimento di decadenza era stato ritualmente impugnato davanti al Giudice Amministrativo e, nelle more della decisione, la ricorrente aveva presentato istanza per la definizione agevolata della controversia, ai sensi della normativa frattanto introdotta con il citato art. 100 del d.l. n. 104/2020.

Il comma 5 della suddetta disposizione stabilisce infatti che “sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone”.

Il comma 7, poi, prevede che “al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime […] i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti […]mediante versamento” di un importo determinato dalla stessa legge.

Premesso ciò, nella vicenda in esame, l’Amministrazione ha negato alla ricorrente la possibilità di accedere alla speciale procedura di sanatoria, ritenendola inapplicabile al caso di specie per insussistenza dei relativi presupposti.

L’Amministrazione, infatti, ha interpretato le invocate disposizioni dell’art. 100 del D.L. n. 104/2020 nel senso che postulassero un rapporto di concessione in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, mentre, nella fattispecie, il rapporto concessorio era già venuto meno alla data di entrata in vigore della legge, in virtù del provvedimento di decadenza già adottato e la cui efficacia non risultava peraltro sospesa in via cautelare.

La ricorrente, dal canto suo, ha invocato in giudizio l’applicazione della disciplina in questione, al fine di vedersi riconosciuta la possibilità di definire in via agevolata la controversia, possibilità negata dall’Amministrazione, instando altresì per la declaratoria di cessazione della materia del contendere rispetto al ricorso vertente sulla decadenza, stante la sopravvenuta inefficacia ex lege del provvedimento di decadenza gravato, ai sensi del citato comma 5 dell’art. 100, d.l. n. 104/2020.

Il CGARS ha accolto l’appello, rigettando le tesi dell’Amministrazione, e chiarendo che “ogni procedimento giudiziario pendente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto […] può essere definito, a domanda del concessionario, con il versamento di una determinata somma stabilita dalla citata norma statale, senza che occorra – ai fini della predetta definizione agevolata – alcun previo provvedimento giudiziario cautelare che sospenda gli effetti del provvedimento di decadenza dalla concessione”.

Il Collegio, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto che la citata disposizione trovasse applicazione anche alla controversia in esame, con conseguente integrale inefficacia del provvedimento di decadenza impugnato, per l’effetto dichiarando la cessazione della materia del contendere, dal momento che l’appellante aveva già ottenuto il bene della vita cui aspirava (ossia la conservazione della concessione demaniale marittima).

Correlativamente, il CGA ha dichiarato illegittimo e annullato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha negato la definizione agevolata alla ricorrente “sull’erroneo assunto che la stessa società non sarebbe più concessionaria, anche alla luce della sopravvenuta inefficacia (sin dall’entrata in vigore del decreto legge n. 104/2020) dell’originario provvedimento di decadenza del 2014”.

In sintesi, pertanto, non risulta necessario che il rapporto concessorio sia in corso al fine di invocare l’accesso alla speciale procedura di sanatoria prevista dal d.l. n. 104/2020, potendo questa essere applicata anche in favore di chi abbia perso lo status di concessionario già prima dell’entrata in vigore della legge.

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Accertamento di conformità, opere formalmente abusive e doppia conformità https://www.giurdanella.it/2019/04/accertamento-di-conformita-opere-formalmente-abusive-e-doppia-conformita/ Wed, 10 Apr 2019 08:01:50 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=48770 L'accertamento di conformità previsto dall'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 si applica ai casi opere formalmente abusive, e accerta in modo vincolato la doppia conformità

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L’accertamento di conformità è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, cioè eseguite senza il previo rilascio del titolo ma nella sostanza conformi alla disciplina urbanistica applicabile per la loro area. Occorre avere riguardo sia alla disciplina vigente al momento della loro realizzazione che a quella applicabile al momento della presentazione dell’istanza di conformità.

Tar Palermo, sez. III, 25 febbraio 2019, n. 553

Il Tar Sicilia -Palermo si pronuncia sulla natura e sul funzionamento dell’istituto dell’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, già disciplinato dall’art. 13 della l. n. 47 del 1985.

Le opere solo formalmente abusive

L’accertamento di conformità è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l’area su cui sorgono.

Da questo punto di vista occorre avere riguardo sia alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza di conformità (c.d. doppia conformità).

La conseguenza è che si esclude la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che solo successivamente, in applicazione della c. d. sanatoria giurisprudenziale, o impropria, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Natura vincolata del provvedimento ex art. 36 del Testo Unico Edilizia

Il provvedimento di accertamento di conformità assume, pertanto, una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali, dovendo l’autorità procedente valutare l’assentibilità dell’opera eseguita sulla base della normativa urbanistica ed edilizia vigente, in relazione ad entrambi i momenti considerati dalla norma.

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Edilizia: il CdS sui presupposti applicativi della sanatoria https://www.giurdanella.it/2017/11/edilizia-cds-sui-presupposti-applicativi-della-sanatoria/ Mon, 20 Nov 2017 17:00:10 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=34521 Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 4759 del 13 ottobre 2017, si è pronunciato sui presupposti applicativi della sanatoria edilizia, così come previsto dall’art. 36 del D.P.R. 380/2001. Il Collegio ha affermato che “l’istituto della sanatoria edilizia trova compiuta disciplina all’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il quale […]

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Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 4759 del 13 ottobre 2017, si è pronunciato sui presupposti applicativi della sanatoria edilizia, così come previsto dall’art. 36 del D.P.R. 380/2001.

Il Collegio ha affermato che “l’istituto della sanatoria edilizia trova compiuta disciplina all’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il quale dispone che il permesso in sanatoria può essere ottenuto “se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.

In particolare i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che, nel caso di specie, “anche se l’edificio non è in tutto o in parte fisicamente esistente al momento dell’intervento richiesto (per effetto del crollo), non v’è ragione di classificarlo come nuova costruzione”.

E ancora: “Un edificio può, infatti, dirsi esistente non solo quando “esista un organismo edilizio, seppur non necessariamente abitato od abitabile, connotato nei suoi caratteri essenziali, dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua (fedele) ricostruzione” (ex multis C.d.S., V, 10 febbraio 2004, n. 475), ma anche quando la sua più recente consistenza, precedente l’evento sismico o assimilato, sia apprezzabile compiutamente sulla base di aerofotogrammetrie e/o immagini satellitari di sicura veridicità”.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

Pubblicato il 13/10/2017

N. 04759/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4098 del 2012, proposto da:
OMISSIS e OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Paolo Videtta, Paolo Federico Videtta, con domicilio eletto presso lo studio Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;

contro

Comune di OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Dal Piaz, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Borioni in Roma, via Luigi Ceci, 21;
Regione Piemonte non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione II n. 62/2012, resa tra le parti, concernente diniego di permesso di costruire in sanatoria.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di OMISSIS;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 10 novembre 2016 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Videtta Paolo Federico e Paolo Borioni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Comune di OMISSIS nel corso di un sopralluogo effettuato a seguito di un imponente smottamento di terreno proveniente dalla proprietà dei ricorrenti, accertava che i medesimi avrebbero realizzato alcune opere in difformità dalla D.I.A. depositata in data 16 luglio 2007 per opere di consolidamento e messa in sicurezza e, inoltre, parzialmente le opere di restauro e risanamento conservativo, oggetto del permesso di costruire loro rilasciato in data 10 settembre 2008 (n. 37/2008), ma non ancora ritirato.

Il Comune ordinava, quindi, la sospensione dei lavori (ord. n. 64/2008) e la messa in sicurezza del versante interessato dallo smottamento (ord. n. 67/2008).

Con provvedimento adottato nella medesima data (18 settembre 2008), revocava, inoltre, il permesso di costruire precedentemente rilasciato.

Nulla veniva disposto circa le opere oggetto della D.I.A. 21 dicembre 2007 relative alla sistemazione del tetto, in quel momento ancora in fase di ultimazione.

In data 23 settembre 2008, i ricorrenti, per il tramite del progettista incaricato, arch. Dunand, presentavano richiesta di permesso di costruire in sanatoria “per ristrutturazione edilizia”.

Nel corso dell’istruttoria allo scopo esperita emergeva, tuttavia, una preesistente situazione dell’edificio interessato dagli interventi oggetto di sanatoria diversa da quella dichiarata dal su indicato progettista, che induceva il Comune a sospendere temporaneamente il procedimento volto al rilascio del permesso di costruire in sanatoria e ad ordinare la demolizione delle porzioni del fronte sud-est (ordinanza n. 79 in data 31 ottobre 2008) e del prospetto nord-ovest del fabbricato, “al fine di riportare tale prospetto alle dimensioni originarie, previo deposito di idoneo progetto indicante con precisione superfici e volumi (già realizzati) esorbitanti rispetto alle preesistenze certe e documentabili, da sottoporre alla Commissione Edilizia” (ordinanza n. 80 in data 31 ottobre 2008).

Le difformità riscontrate rispetto alla D.I.A. del 21 dicembre 2007 e l’esecuzione di altre opere al di fuori di tale titolo portavano, inoltre, il Comune ad ordinarne, del pari, la demolizione e la messa in pristino, “previo deposito di idoneo progetto in sanatoria relativo a quanto effettivamente sanabile, da sottoporre alla Commissione Edilizia” (ordinanza n. 81 in data 31 ottobre 2008).

In data 29 gennaio 2009, l’arch. Dunand presentava, per conto dei ricorrenti, il II progetto di sanatoria da sottoporre alla Commissione Edilizia, conformemente a quanto stabilito dalle suindicate ordinanze n. 79, 80 e 81 del 2008.

Anche l’esame di tale istanza veniva sospeso dal Comune, in quanto “dall’esame della documentazione fotografica fornita dai Carabinieri risultano incongruenze che non permettono di esprimere allo stato alcun parere sull’istanza”. La documentazione era, inoltre, all’attenzione della Procura della Repubblica.

Successivamente, in data 5 ottobre 2009, i ricorrenti presentavano, con un nuovo progettista (arch. Lanzafami), un’ulteriore (terza) istanza di permesso di costruire in sanatoria, che, previo benestare della Procura, veniva esaminata dal Comune.

Dopo un articolato iter istruttorio e l’invio agli interessati del preavviso di rigetto, il Comune, con provvedimento in data 13 settembre 2010 – prot. n. 19876, denegava definitivamente la sanatoria invocata, a causa del permanere di carenze nella rappresentazione del preesistente segnatamente sul lato nord-ovest, nonché della presenza di materiale concernente il pregresso crollo di parti risultanti riedificate con indebito aumento di volumetria, in contrasto con quanto previsto dalle NTA di natura idrogeologica (art. 22) e dall’art. 69 del Regolamento edilizio comunale, che, con riferimento ad edifici ricadenti in aree di classe IIIb, vietano rispettivamente la ristrutturazione in assenza di interventi di riassetto e messa in sicurezza ad iniziativa pubblica e la sanabilità (e, comunque, l’ampliamento) e la ricostruzione delle parti crollate.

Da qui il ricorso, a sostegno del quale i ricorrenti hanno dedotto che:

– “il motivo di diniego concernente l’asserita inottemperanza ad una richiesta di integrazione documentale, mirata alla rigorosa dimostrazione dell’originaria consistenza dell’edificio oggetto di ristrutturazione, è ultroneo dal momento che … non esiste altra documentazione rispetto a quella già prodotta a corredo dell’istanza di sanatoria e nel corso del procedimento”;

– “le direttive regionali (cfr. punti 7.3 e 7.8 della Nota Tecnica esplicativa della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP) sono nel senso della possibilità di intervenire in zona IIIb2 con una certa ampiezza, a patto che si realizzino determinati interventi atti a scongiurare situazioni di pericolo”, interventi, peraltro, già posti in essere, ma non considerati dall’Amministrazione nel motivare il provvedimento di diniego;

– “il paragrafo 1.3.4. delle Norme Tecniche di Attuazione di carattere geologico del PRGC adottato con deliberazione consiliare in data 25 settembre 2008 prevede esplicitamente la ristrutturazione edilizia senza alcuna ulteriore limitazione, anche a condizione della dimostrazione di cautele concomitanti con l’intervento edilizio”. Tale norma, seppur solo adottata, era da ritenersi già vigente ai sensi dell’art. 85, comma 5, L.R. Piemonte n. 56/1977;

– “l’art. 69 del R.E.C. collide, nella sua assolutezza, con le Norme Tecniche di Attuazione di carattere geologico di PRG (indicate al punto precedente), che consentono la ristrutturazione edilizia (e quindi anche il ripristino) ed il cambio di destinazione d’uso, previa adozione di determinate cautele e di determinati interventi, nonché con il su riportato art. 7.8 della Norma Tecnica Esplicativa della Circolare 7/LAP”;

– “il manufatto preesistente era dimensionalmente superiore rispetto alle risultanze della scheda catastale di riferimento (Varetto)”, conseguendone che la realtà dei fatti smentisce l’asserita valenza probatoria di tale scheda, senza tralasciare, peraltro, di considerare altri elementi, quali la conformità delle preesistenze dimensionali alla rappresentazione progettuale, le esigue differenze quanti-qualitative riscontrate e la circostanza che le murature interne erano apparse “originarie e prive di modifiche sostanziali di cui agli interventi edilizi che hanno interessato il fabbricato dal 2007 ad oggi”.

Ritengono, in sostanza, i ricorrenti che nell’area in cui è ubicato il fabbricato siano possibili ristrutturazioni, senza alcuna restrizione, e cambio di destinazione d’uso, a patto che venga mitigato il rischio.

A tal proposito rappresentano, peraltro, d’aver già proceduto a mettere in sicurezza tutto il sito mediante l’esecuzione di un esteso muro di contenimento e sostegno, oltre una fitta palificata, con relative opere di collegamento, a tutela della costruzione in sé stessa, e che tali interventi sono stati riconosciuti dalla stessa Amministrazione comunale come idonei ad escludere il pericolo (sopralluogo in data 25 marzo 2009), conseguendone che qualora, successivamente, li avesse ritenuti motivatamente inadeguati, avrebbe dovuto individuare gli interventi idonei allo scopo e segnalarlo agli istanti.

A loro avviso, nulla avrebbe dovuto, conseguentemente, ostare alla sanatoria richiesta, atteso – tra l’altro – che non è necessario che il ricostruito sia rigorosamente conforme alla preesistenza, stante l’eliminazione del requisito della “fedeltà” della ricostruzione da parte della novella di cui al D.Lgs. n. 301/2002.

Tale prospettazione va condivisa, per le ragioni di seguito evidenziate.

L’istituto della sanatoria edilizia trova compiuta disciplina all’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il quale dispone che il permesso in sanatoria può essere ottenuto “se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.

La fattispecie fattuale oggetto di gravame va, dunque, analizzata alla stregua dei presupposti previsti da tale norma, atteso che, nel caso di specie, è stata proprio tale “conformità” all’astratta fattispecie normativa ad essere stata, essenzialmente, messa in discussione dall’Amministrazione.

La decisione di denegare la sanatoria invocata dai ricorrenti muove, infatti, dall’indimostrato assunto che le difformità edilizie riscontrate si pongano in contrasto con la disciplina urbanistico/edilizia vigente e, nello specifico, con le norme tecniche di attuazione di natura idrogeologica (art. 22) del vigente PRGC (d’ora in poi semplicemente NTA) e con l’art. 69 del Regolamento edilizio comunale.

L’analisi non può, quindi, che partire dalla lettura delle citate disposizioni e dalla valutazione della reale situazione fattuale dell’immobile.

Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che il PRGC, sia vigente che adottato, di OMISSIS individua il sedime su cui insiste l’immobile oggetto d’istanza di sanatoria come ricadente in area ascritta alla classe IIIb2, rispetto alla quale le NTA, all’art. 22 (e, nel testo adottato, all’art. 1.3.4), dispongono, per quanto qui rileva, che non sono consentiti cambi di destinazione d’uso che implichino un aumento del carico antropico.

Tale previsione va, peraltro, letta anche alla luce della descrizione della classe IIIb riportata nella circolare del Presidente della Giunta della Regione Piemonte 8 maggio 1996, n. 7/LAP e con la relativa nota tecnica esplicativa pubblicata dalla Regione Piemonte (pt. 7.2 secondo cui, nella classe IIIb, in assenza di interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, fatte salve le situazioni di grave pericolo, individuate in ambito di P.R.G.C. dalle cartografie tematiche o esplicitate nella cartografia di sintesi quali sottoclassi specifiche, si ritiene corretto, a seguito di opportune indagini di dettaglio, considerare accettabili o di adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti oltreché gli adeguamenti igienico – funzionali (p.es: si intende quindi possibile la realizzazione di ulteriori locali, il recupero di preesistenti locali inutilizzati, pertinenze quali box, ricovero attrezzi ecc… , escludendo viceversa la realizzazione di nuove unità abitative).

Nel caso di specie si tratta della trasformazione senza aumento di cubatura di un ex dimora rurale in una casa trifamiliare (previa ricostruzione di parti crollate e aumento di volumetria, principalmente sulle estremità nord-ovest e sud-est dell’edificio), pur con lieve aumento del carico antropico, ma con preminenti finalità migliorative dell’edificio, in seguito all’intervento di messa in sicurezza eseguito dai ricorrenti sull’immobile di proprietà per consentirne la sicurezza e la stabilità.

Tale circostanza, di per sé idonea, dal punto di vista motivazionale, induce a ritenere insufficiente la motivazione del diniego gravato, pur relativo ad abusi dei quali è stata legittimamente invocata la sanatoria, essendo plausibile quanto dedotto in ordine alla conformità del preesistente al ricostruito.

E qualora gli interventi eseguiti possano ricondursi ad opere di ristrutturazione c.d. “leggera”, ne dovrebbe riconoscersi la conformità alle NTA del Comune di OMISSIS o, quantomeno, all’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui l’aumento di carico antropico e la cui realizzazione, in base alle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune di OMISSIS, è subordinata alla previa attuazione degli interventi di riassetto territoriale di cui innanzi s’è detto.

Quanto all’asserita perdurante vigenza dell’art. 69 del Regolamento edilizio comunale, il quale vieta la ricostruzione, in tutto o in parte, di edifici accidentalmente crollati, qualora ubicati in classe IIIb2, va rilevato che tale norma appare superata per incompatibilità con quelle sopra richiamate.

La ricostruzione a seguito di crollo non è dissimile, infatti, dalla demolizione e ricostruzione ammesse nell’ambito della ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, sempreché vi siano elementi sufficienti per provare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio “da ristrutturare”.

Anche se l’edificio non è in tutto o in parte fisicamente esistente al momento dell’intervento richiesto (per effetto del crollo), non v’è ragione di classificarlo come nuova costruzione. Un edificio può, infatti, dirsi esistente non solo quando “esista un organismo edilizio, seppur non necessariamente abitato od abitabile, connotato nei suoi caratteri essenziali, dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua (fedele) ricostruzione” (ex multis C.d.S., V, 10 febbraio 2004, n. 475), ma anche quando la sua più recente consistenza, precedente l’evento sismico o assimilato, sia apprezzabile compiutamente sulla base di aerofotogrammetrie e/o immagini satellitari di sicura veridicità.

Ne deriva che, nel caso di specie, le parti crollate potevano comunque essere ricostruite, previa compiuta ed analitica verifica degli elementi e requisiti ora ricordati.

Sulla scorta delle considerazioni innanzi riportate, la Sezione ritiene di poter concludere per l’accoglimento dell’appello ed, in riforma della sentenza appellata, per l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Le spese di giudizio possono essere compensate, non essendovi in realtà una sostanziale soccombenza di alcuna delle parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati in primo grado, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate del doppio grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Pannone Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

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Abusi edilizi in Sicilia, verso una nuova sanatoria? Ecco il testo del ddl “amazzasanatorie” https://www.giurdanella.it/2014/02/abusi-edilizi-sicilia-verso-nuova-sanatoria-ecco-il-ddl-amazzasanatorie-il-testo/ Tue, 11 Feb 2014 09:24:03 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21406 La Regione Sicilia recepisce un parere del Cga e punta alla terza sanatoria selvaggia. Ma spunta il ddl del M5S "ammazzasanatorie"

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E’ di qualche giorno fa una circolare del Dipartimento dell’Urbanistica dell’Assessorato del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, la n. 2 prot. 2302 del 31/1/2014 avente ad oggetto le richieste di sanatoria edilizia in aree vincolate.

La circolare recepisce  il parere n. 291 del Consiglio di Giustizia Amministrativa reso nell’adunanza del 31 gennaio 2012, con il quale, in riferimento ad un ricorso straordinario presentato per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale 29.4.2008 n. 46 del Comune di Milazzo (con cui è stata respinta l’istanza di condono e ordinata la demolizione delle opere realizzate senza aver prima richiesto alla competente amministrazione regionale il nulla osta dell’autorità preposta al vincolo), l’organo di vertice della giustizia amministrativa in Sicilia accoglie il ricorso e rende possibile la sanatoria nelle aree vincolate.

Nel parere  il CGA, dopo un’ampia e approfondita ricognizione della normativa siciliana in materia, ha riconosciuto la “…potenziale applicabilità del c.d. terzo condono anche agli abusi realizzati in aree soggette a vincoli relativi di inedificabilità, alle condizioni previste dall’art. 32-33 della legge n. 47/1985, per quale recepita e modificata in Sicilia dall’art. 23 della L.R. n. 37/1985”.

In un presunto “recepimento” del parere del Consiglio di Giustizia amministrativa, qualche giorno fa è stato presentato al Consiglio comunale di Palermo un ordine del giorno che consente la riapertura di istanze di sanatoria rigettate. E un atto analogo è stato presentato all’Assemblea Regionale Siciliana  dall’ex presidente Francesco Cascio, al fine di estendere la “sanatoria selvaggia” in tutta la Sicilia.

Per impedire il riesame delle pratiche respinte relative ad abusi edilizi commessi in Sicilia in aree vincolate e per scongiurare il pericolo di sanatoria, il 31 gennaio scorso il Movimento 5 Stelle ha presentato il disegno di legge n. 696, primo firmatario Giampiero Trizzino, che sarà trattato, con la necessaria urgenza, in commissione Ambiente nei prossimi giorni.

Il disegno di legge presentato, di pochi articoli, mira a sgombrare il campo da qualsiasi ambiguità interpretativa, e allontana una volta e per tutte il pericolo di colpi di spugna sugli abusi edilizi in Sicilia. Non per nulla è stato definito ddl “ammazzasanatorie”.

“La legge – afferma Trizzino – servirà a rimetterci in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale e con quanto ribadito da una sentenza della Corte di Cassazione del 2009, che escludeva da sanatoria tutti quegli immobili costruiti ex novo, non solo nelle aree in cui insiste un vincolo di inedificabilità assoluta, ma anche in quelle aree in cui grava un vincolo di inedificabilità relativa. La pronuncia dei giudici cassazionisti ha inoltre precisato che per queste ultime gli unici interventi sanabili sono quelli edilizi di minore rilevanza, quali il restauro, il risanamento conservativo e la manutenzione straordinaria”.

In esclusiva, il testo integrale del disegno di legge.

Leggi anche il parere del Consiglio di Giustizia amministrativa n. 291/2012, e la Circolare regionale n. 2 prot. 2302 del 31/1/2014 

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