Semplificazioni Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/semplificazioni/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 06 Jan 2021 16:31:35 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Decreto semplificazioni 2020 e appalti pubblici, le linee guida https://www.giurdanella.it/2021/01/decreto-semplificazioni-2020-e-appalti-pubblici/ Wed, 06 Jan 2021 16:30:32 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=54140 Le indicazioni della Conferenza delle Regioni su Decreto semplificazione e appalti pubblici

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Le indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sull’applicazione delle norme del decreto legge 76/2020 ai contratti pubblici, e in particolare sulla regola della “diversa dislocazione territoriale” delle imprese invitate.

Con l’approvazione del documento “DL Semplificazioni: indicazioni operative per l’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici” la Conferenza ha inteso individuare degli indirizzi operativi volti a coadiuvare le Regioni e le Province autonome nell’applicazione di tali norme ed a “renderne quanto più possibile uniforme l’applicazione nel territorio nazionale, in modo tale da evitare disomogeneità e dubbi interpretativi che potrebbero renderne difficile l’osservanza”.

Sono così oggetto delle indicazioni della Conferenza, tra gli altri:

– La gestione delle procedure sotto soglia fino al 31 dicembre 2020

– Gli affidamenti diretti per i lavori fino 150 mila euro e i servizi fino a 75 mila euro

– La disapplicazione della garanzia provvisoria e l’uso dei preesistenti elenchi di operatori economici

– L’applicazione del nuovo criterio della dislocazione territoriale

– I criteri di aggiudicazione per i servizi di architettura e ingegneria

– I rapporti tra le procedure ordinarie e quelle derogatorie

– I nuovi termini per concludere la procedura a partire dalla determina a contrarre

– La procedura di esecuzione in via di urgenza

– La anticipazione del prezzo anche in caso di consegna in via d’urgenza

– Le disposizioni sulla responsabilità del RUP in caso di mancato rispetto dei termini

– La causa di esclusione per mancata regolarità fiscale o contributiva anche se non definitivamente accertata

Il nuovo criterio della dislocazione territoriale

Particolarmente approfondito, nel documento della Conferenza, è il nuovo criterio della dislocazione territoriale, che limita la discrezionalità nella scelta degli operatori all’interno della procedura in deroga, consentendo al contempo di favorire le imprese localizzate sul territorio e di evitare la concentrazione territoriale degli inviti.

Si riportano le indicazioni del documento:

5 Indicazioni operative sul nuovo criterio della dislocazione territoriale.
1.5.1 Inquadramento normativo

L’ art. 1, comma 2, lettera b), del decreto semplificazioni definisce le modalità di selezione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate sulla base dei criteri già individuati dalle Linee guida Anac n. 4, introducendo un elemento nuovo, consistente nella “diversa dislocazione territoriale” delle imprese invitate.

Così come formulato, tale nuovo “criterio” appare ambiguo e di non agevole lettura. Pertanto, risulta utile individuare il significato che esso assume nel contesto normativo in cui è inserito, e, su questa base, fornire indicazioni operative in ordine alla sua praticaapplicazione. Nel silenzio del legislatore, resta comunque ferma la discrezionalità delle amministrazioni di declinare tale criterio. A tal fine, infatti, neanche i dossier del Senato sono di aiuto nel trovare una soluzione interpretativa legislativamente orientata. La formulazione letterale della disposizione sembra introdurre un ulteriore elemento di cui tenere conto ai fini dell’applicazione del criterio della rotazione degli inviti. Tuttavia, tale opzione ermeneutica è da scartare in quanto le modalità della rotazione, già di per sé macchinose, sono quelle definite da ANAC nelle Linee guida n. 4 (sino a quando non saranno sostituite dalla specifica disciplina dell’emanando regolamento “unico”). La correlazione con il criterio della rotazione, infatti, salvi i casi di procedure negoziate aperte al mercato, comporterebbe un aggravamento dell’attività amministrativa dovendo considerare la diversificazione territoriale anche con riferimento agli affidamenti precedenti, in contrasto con l’esigenza di velocizzare le procedure di aggiudicazione.

La disposizione in oggetto avrebbe piuttosto introdotto il concetto della “diversa dislocazione territoriale” quale criterio per la selezione delle imprese da invitare attenuando in parte l’ampia discrezionalità di cui gode la stazione appaltante nella
scelta degli operatori economici. Resta fermo che tale criterio potrà trovare applicazione solo laddove la stazione appaltante scelga di operare una riduzione del numero dei concorrenti da invitare rispetto alle manifestazioni di interesse pervenute, oppure laddove scelga gli operatori da invitare da appositi elenchi precostituiti.

Non è chiaro se la finalità della disposizione sia da intendersi in senso estensivo od in senso restrittivo; tuttavia, tenuto conto della natura emergenziale e derogatoria del Decreto semplificazioni, si può ragionevolmente ritenere che la disposizione consente di favorire le imprese localizzate sul territorio nel quale eseguire l’appalto, evitando al contempo la concentrazione territoriale degli inviti ed affidamenti che potrebbero determinare una chiusura del mercato in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento e di non discriminazione richiamati dallo stesso disposto di cui all’art. 1 del D.L. 76/2020.

In tal senso, il nuovo concetto posto dal legislatore dovrebbe essere interpretato avuto riguardo alla sua collocazione sistematica all’interno di una disciplina derogatoria in coerenza con il presupposto delle misure previste, che, in via transitoria, giustifica il significativo ampliamento dei margini di semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia, al fine di velocizzare gli investimenti e contrastare le ricadute negative sull’economia e sui livelli occupazionali determinate dall’emergenza sanitaria da Covid-19 tuttora in atto. Tale presupposto rileva, pertanto, sotto un duplice profilo: quello del rilancio dell’economia e quello dell’impatto della pandemia sulle stesse modalità di svolgimento delle procedure di affidamento e della successiva esecuzione dei contratti, visto che, soprattutto nelle fasi più acute dell’emergenza, le principali misure di contenimento hanno imposto una forte limitazione agli spostamenti nel territorio.

Ne segue che, come sopra rilevato, la stessa emergenza sanitaria in atto e le esigenze di accelerazione delle procedure di affidamento in questa peculiare e straordinaria fase congiunturale, possono giustificare la valorizzazione della presenza di imprese del territorio ed in particolare un rafforzamento delle misure volute dal legislatore euro unitario e nazionale atte a facilitare e garantire una adeguata partecipazione di quelle appartenenti alla categoria delle micro, piccole e medie imprese.

1.5.2 Indicazioni operative.

Il criterio, così inteso, risponderebbe alle esigenze emergenziali dettate dall’art. 1 del D.L. semplificazioni, facilitandone gli obiettivi, in ragione degli effetti positivi che la selezione degli OE in ambito territoriale produrrebbe sul tessuto imprenditoriale locale con ricadute economiche positive e conseguente rilancio dell’economia del territorio, sulle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria riducendo gli spostamenti, sulle difficoltà logistiche ed organizzative (che incontrerebbero soprattutto le PMI nell’organizzazione d’impresa a distanza) sui costi di organizzazione dell’Impresa, sulla valorizzazione della “filiera corta” in osservanza ai principi di cui all’art. 18 della Direttiva 24/2014, relativamente all’integrazione degli aspetti ambientali negli appalti. In merito all’individuazione dell’ambito territoriale rilevante ai fini del rispetto della dislocazione territoriale delle imprese da invitare, in assenza di indicazioni normative, l’interpretazione letterale orienterebbe la Stazione appaltante ad affidarsi all’elencazione di cui all’art. 114 della Costituzione che suddivide l’Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

La dislocazione per livelli territoriali, come definita dall’art. 114 Cost., potrà essere declinata (con alcuni temperamenti determinati dal luogo geografico di esecuzione del contratto) alla luce degli obiettivi del decreto semplificazione che all’art. 1 così recita “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19” delle disposizioni a tutela delle P.M.I., delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale COVID -19 i cui Protocolli condivisi di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, è bene ricordarlo, sospendevano od annullavano le trasferte dei lavoratori. Nell’attuale contesto normativo la stazione appaltante potrà, quindi, delimitare l’ambito territoriale, in base alla sede legale e/o operativa dell’impresa, da valutarsi in maniera proporzionale al valore dell’appalto tenuto conto del luogo di esecuzione del contratto d’appalto.

In particolar modo, per i contratti aventi un valore non rilevante rispetto alla soglia di interesse comunitario, per i quali, tenuto conto della natura dell’appalto (es. lavori, servizi di manutenzione, e altri servizi in cui assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale), la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, la distanza della sede legale o operativa dell’impresa assume una rilevanza essenziale.

In tali casi, risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della rete dei fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l’appaltatore, configurano un’idoneità operativa non competitiva rispetto a ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni al fine di non eseguire le prestazioni in perdita e comunque ridurre gli spostamenti di personale in un contesto emergenziale complicato.

Pertanto, nello specifico, minore sarà il valore economico dell’appalto, più ristretto potrà essere l’ambito territoriale in cui la stazione appaltante potrà scegliere gli operatori economici da invitare alla procedura al fine di garantire la qualità delle prestazioni, salvaguardando il contenimento delle spese generali in un range tra il 13% e il 17% del valore delle prestazioni e garantendo il legittimo utile all’appaltatore. Per quanto riguarda invece il luogo di esecuzione del contratto, l’ambito territoriale da selezionare potrà essere valutato anche in relazione all’area geografica di riferimento (es. area confinante con una o più Regioni).

Altro elemento che può essere preso in considerazione è la valutazione della presenza di una “rilevanza transfrontaliera all’affidamento” dell’appalto, aspetto che assume rilevanza solo qualora il luogo d’esecuzione sia situato in un’area geografica vicina a paesi esteri e l’importo dell’appalto sia comunque pari o superiore a un milione di Euro, atteso che detto importo non raggiunge il 20% della soglia comunitaria.

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Legge 12 febbraio 2019 n. 11, conversione Decreto Semplifcazioni in G.U. https://www.giurdanella.it/2019/02/legge-11-2019-semplificazioni/ Thu, 14 Feb 2019 09:24:17 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=43020 La legge 11/2019 converte in legge il Decreto Semplificazioni (135/2019), con modifiche all'art.80 del Codice Appalti sui gravi illeciti professionali

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In Gazzetta Ufficiale la Legge 11/2019, di conversione del Decreto Semplificazioni (D.L. 135/2018) : “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.

La legge n. 11/2019 converte in legge il Decreto 135/2018 in materia di misure di semplificazione della P.A.

Il testo legislativo riguarda le materie sanità, ambiente, agricoltura, giustizia, istruzione e formazione artistica e musicale, università e ricerca, con diversi interventi volti ridurre il complesso degli adempimenti amministrativi per cittadini e imprese.

Le modifiche all’art. 80 del Codice Appalti in materia di gravi illeciti professionali

Il Codice Appalti viene modificato, in materia di esclusione dalla gare per gravi illeciti professionali, dall’art 5 della legge 11/2019.

Si riporta di seguito il testo dell’articolo:

Art. 5 (Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria)

  1. All’articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
    « c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
    c -bis ) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
    c -ter ) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli
    inviti a presentare le offerte.

Si riporta l’articolo 80, comma 5, lettera c) , del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50
, come modificato dalla legge:

«Art. 80. (Ambito di applicazione)
(Omissis) .
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità ;
c -bis ) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c -ter ) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
(Omissis).

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Decreto Legge Semplificazioni, il D.L. 135/2018 https://www.giurdanella.it/2018/12/decreto-legge-semplificazioni-dl-135-2018/ Sat, 15 Dec 2018 09:01:07 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=38428 Il Decreto Legge semplificazioni 135/2018, novità su Appalti e gravi illeciti professionali

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In vigore a partire dal 15 dicembre 2018 il D.L. “Semplificazioni”, più precisamente il “Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135  – Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.

In allegato il Decreto Legge 135/2018 nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2018.

Il decreto, approvato nel Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2018 insieme al disegno di legge delega sulla semplificazione, riguarda le materie sanità, ambiente, agricoltura, giustizia, istruzione e formazione artistica e musicale, università e ricerca, con diversi interventi volti ridurre il complesso degli adempimenti amministrativi per cittadini e imprese.

Per approfondimenti, si rimanda al Dossier a cura dei servizi studi delle camere.

Le disposizioni in materia di appalti pubblici e requisiti generali per la partecipazione alle gare

Tra le disposizioni più incisive del decreto si segnala la modifica all’art. 80 del Codice Appalti, che innova la disciplina in materia di gravi illeciti professionali e di gravi carenze nell’esecuzione di precedenti contratti

Art. 5 – Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria

  1. All’articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera c) e’ sostituita dalle seguenti:
    «c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si e’ reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita’ o affidabilita’;
    c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
    c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravita’ della stessa;».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

In allegato il Comunicato Stampa del Governo

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Semplificazione e sostegno per cittadini, imprese e pubblica amministrazione (decreto-legge)

Il decreto ha l’obiettivo di fronteggiare con misure d’emergenza l’attuale situazione di sovraccarico e moltiplicazione degli adempimenti burocratico-amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e della stessa pubblica amministrazione, in modo da agevolare, tra l’altro, la libera iniziativa economica, nonché di assicurare un sostegno alle piccole e medie realtà imprenditoriali che vivono un momento di difficoltà. Gli interventi di semplificazione riguardano, tra l’altro: sanità, ambiente, agricoltura, giustizia, istruzione e formazione artistica e musicale, università e ricerca.

Tra le principali misure, si prevede:

  • il rinvio fino al 30 giugno 2019 della scadenza per la restituzione del “prestito-ponte” ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. in amministrazione straordinaria, per consentire l’utile prosecuzione della gestione commissariale in essere nelle more della cessione dei complessi aziendali;
  • l’introduzione di una norma che consentirà, attraverso la creazione di un fondo di garanzia con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, la tutela delle piccole e medie imprese creditrici nei confronti della pubblica amministrazione;
  • la modifica di alcuni profili dell’esecuzione forzata, a tutela degli esecutati che siano contestualmente creditori della pubblica amministrazione, con possibilità di evitare la perdita dei propri beni pignorati qualora i crediti verso la PA siano superiori ai debiti fatti valere nella procedura esecutiva.
  • la soppressione dell’attuale “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI). Dal 1° gennaio 2019 resta la tracciabilità dei rifiuti con il sistema cartaceo, in attesa della realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità coerente con l’assetto normativo vigente, anche di derivazione comunitaria;
  • in materia di diritto alla salute, disposizioni temporanee e urgenti per far fronte alla carenza contingente di medici;
  • l’immissione a ruolo dei nuovi dirigenti della scuola: per accelerare l’assunzione di dirigenti si prevede il superamento delle criticità connesse alla vigente normativa e al corso-concorso;
  • misure per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico, anche attraverso il credito telefonico, in tutta la pubblica amministrazione;
  • l’abrogazione dell’entrata in vigore del libro unico del lavoro telematico, che risultava prevista per il prossimo 1° gennaio;
  • la previsione di misure urgenti dirette ad assicurare l’attuazione degli obiettivi di cui all’Agenda Digitale Italiana;
  • l’introduzione, in ragione dell’attuale situazione di sovraffollamento delle carceri, di disposizioni urgenti per consentire la celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria;
  • lo stanziamento dei fondi necessari all’adeguamento del trattamento economico accessorio del personale dipendente della p.a.;
  • disposizioni in materia di contratti pubblici volte ad assicurare la piena coerenza delle norme interne in tema di partecipazione alle gare con il contesto europeo, garantendo la piena tutela delle stazioni appaltanti in caso di gravi illeciti professionali o carenze nell’esecuzione di precedenti contratti.   

Il Dossier a cura dei servizi studi delle camere.

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Decreto semplificazioni e disegno di legge delega https://www.giurdanella.it/2018/12/decreto-semplificazioni-e-disegno-di-legge-delega/ Thu, 13 Dec 2018 05:57:13 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=38406 Il Decreto Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2018

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Nel Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2018 è stato approvato, oltre al c.d. Decreto Semplificazioni, il disegno di legge governativo in materia di semplificazioni, riassetti normativi e codificazioni di settore.

Il decreto, in particolare, dovrebbe riguardare le materie sanità, ambiente, agricoltura, giustizia, istruzione e formazione artistica e musicale, università e ricerca, con diversi interventi volti ridurre il complesso degli adempimenti amministrativi per cittadini e imprese.

Il testo del Decreto Semplificazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale come D.L. 135 del 14 dicembre 2018.

Di seguito si riporta il Comunicato Stampa del Governo

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Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sostegno per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione. Inoltre, su proposta dello stesso Presidente e del Ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore.

Di seguito i contenuti principali dei provvedimenti approvati.

Semplificazione e sostegno per cittadini, imprese e pubblica amministrazione (decreto-legge)

Il decreto ha l’obiettivo di fronteggiare con misure d’emergenza l’attuale situazione di sovraccarico e moltiplicazione degli adempimenti burocratico-amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e della stessa pubblica amministrazione, in modo da agevolare, tra l’altro, la libera iniziativa economica, nonché di assicurare un sostegno alle piccole e medie realtà imprenditoriali che vivono un momento di difficoltà. Gli interventi di semplificazione riguardano, tra l’altro: sanità, ambiente, agricoltura, giustizia, istruzione e formazione artistica e musicale, università e ricerca.

Tra le principali misure, si prevede:

  • il rinvio fino al 30 giugno 2019 della scadenza per la restituzione del “prestito-ponte” ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. in amministrazione straordinaria, per consentire l’utile prosecuzione della gestione commissariale in essere nelle more della cessione dei complessi aziendali;
  • l’introduzione di una norma che consentirà, attraverso la creazione di un fondo di garanzia con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, la tutela delle piccole e medie imprese creditrici nei confronti della pubblica amministrazione;
  • la modifica di alcuni profili dell’esecuzione forzata, a tutela degli esecutati che siano contestualmente creditori della pubblica amministrazione, con possibilità di evitare la perdita dei propri beni pignorati qualora i crediti verso la PA siano superiori ai debiti fatti valere nella procedura esecutiva.
  • la soppressione dell’attuale “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI). Dal 1° gennaio 2019 resta la tracciabilità dei rifiuti con il sistema cartaceo, in attesa della realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità coerente con l’assetto normativo vigente, anche di derivazione comunitaria;
  • in materia di diritto alla salute, disposizioni temporanee e urgenti per far fronte alla carenza contingente di medici;
  • l’immissione a ruolo dei nuovi dirigenti della scuola: per accelerare l’assunzione di dirigenti si prevede il superamento delle criticità connesse alla vigente normativa e al corso-concorso;
  • misure per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico, anche attraverso il credito telefonico, in tutta la pubblica amministrazione;
  • l’abrogazione dell’entrata in vigore del libro unico del lavoro telematico, che risultava prevista per il prossimo 1° gennaio;
  • la previsione di misure urgenti dirette ad assicurare l’attuazione degli obiettivi di cui all’Agenda Digitale Italiana;
  • l’introduzione, in ragione dell’attuale situazione di sovraffollamento delle carceri, di disposizioni urgenti per consentire la celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria;
  • lo stanziamento dei fondi necessari all’adeguamento del trattamento economico accessorio del personale dipendente della p.a.;
  • disposizioni in materia di contratti pubblici volte ad assicurare la piena coerenza delle norme interne in tema di partecipazione alle gare con il contesto europeo, garantendo la piena tutela delle stazioni appaltanti in caso di gravi illeciti professionali o carenze nell’esecuzione di precedenti contratti.   

Deleghe al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore (disegno di legge)

Il disegno di legge prevede un’ampia delega al Governo, con l’obiettivo complessivo di migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, assicurare i diritti fondamentali delle persone con disabilità, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese. In base a tale delega, il Governo dovrà adottare diversi decreti legislativi di semplificazione, riassetto normativo e codificazione, agendo per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, con l’obiettivo semplificare e coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti.

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Semplificazione procedimenti amministrativi: in Gazzetta il Regolamento https://www.giurdanella.it/2016/10/semplificazione-procedimenti-amministrativi-in-gazzetta-il-regolamento/ Fri, 28 Oct 2016 07:56:23 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=32135 E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016 il D.P.R. n. 194 del 12 settembre 2016 riguardante il “Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124“. Il D.P.R., emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro […]

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016 il D.P.R. n. 194 del 12 settembre 2016 riguardante il “Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124“.

Il D.P.R., emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entrerà in vigore a partire dall’11 novembre 2016.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. sopra citato, “il presente regolamento, in applicazione dei principi e criteri direttivi contenuti nell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca norme per la semplificazione e l’accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l’avvio di attivita’ imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull’economia o sull’occupazione”.

I procedimenti di cui al comma 1, inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno ad oggetto autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati, ivi compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumita’, necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l’avvio delle attivita’.

Le disposizioni trovano applicazione anche con riguardo ai procedimenti amministrativi relativi a infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

Clicca qui per il testo del regolamento in Gazzetta

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Semplificazione procedimenti amministrativi: parere del Consiglio di Stato https://www.giurdanella.it/2016/04/semplificazione-procedimenti-amministrativi-parere-del-consiglio-di-stato/ Mon, 18 Apr 2016 09:37:52 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31074 Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124″. Lo scopo del regolamento è quello di semplificare i procedimenti amministrativi attraverso: – l’accelerazione dell’iter (nell’ambito di categorie […]

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Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124″.

Lo scopo del regolamento è quello di semplificare i procedimenti amministrativi attraverso:
– l’accelerazione dell’iter (nell’ambito di categorie procedimentali definite ex ante);
– la riduzione, se del caso, dei termini fino alla metà;
–  il ricorso, ove necessario, a poteri di sostituzione delle amministrazioni inadempienti.

Il Consiglio di Stato, con il parere, detta sia una serie di considerazioni generali sia singole proposte di modifica di dettaglio.
In riferimento all’art. 1, “individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all’avvio di attività imprenditoriali”, si evidenzia come una puntuale elencazione delle fattispecie sarebbe elemento importante della riforma: essa potrà comunque essere disposta in un secondo tempo, con una successiva tabella ricognitiva che integri il regolamento. Una simile integrazione successiva non appare in contrasto con la tempistica indicata nella fonte primaria, atteso che il termine ivi previsto per l’emanazione del regolamento (180 giorni) ha carattere ordinatorio e non perentorio, a differenza di quanto accade nel meccanismo della delega.
In relazione all’art. 2, dedicato alla individuazione degli interventi ed alla relativa scansione procedimentale nell’arco temporale ivi previsto, si segnala l’esigenza che tale operazione sia effettuata da un’adeguata struttura con fini istruttori, incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che dovrebbe essere meglio individuata (nel presente regolamento, o anche con atto successivo) e, soprattutto, resa effettivamente funzionante con professionalità capaci, ancorché reperite nell’ambito del personale già in servizio.  Inoltre, ad avviso del Consiglio di Stato, occorre anche definire un meccanismo ordinato di istruttoria. Ad esempio, sarebbe opportuno prevedere  già nello schema in esame una disposizione ad hoc, che prescriva che la struttura valuti gli interventi tramite apposite schede tecniche. Sarebbe inoltre opportuna la definizione di un modello di scheda tecnica per individuare parametri uniformi.
Il successivo art. 3 prevede la possibile riduzione, in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai termini di cui all’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell’opera, lo stabilimento dell’impianto produttivo e l’esercizio dell’attività.  Il parere sottolinea la necessità di un coordinamento col precedente art. 2, giungendo ad una proposta espressa di riformulazione della norma.
Il successivo art. 4 disciplina l’esercizio del potere sostitutivo spettante al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di inutile decorso del termine di conclusione del procedimento, sia esso quello di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990 o quello eventualmente rideterminato ai sensi della nuova disciplina. Il parere esamina e raffronta il nuovo potere sostitutivo, differente rispetto a quello già previsto, in via generale, dall’art. 2, comma 9-ter, della stessa legge n. 241. Fra le varie peculiarità di tale si segnala: il fatto di essere a esercizio d’ufficio, mentre quello generale viene esercitato ad istanza di parte; di essere attribuito ad un soggetto diverso (il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato) rispetto all’Amministrazione ritardataria; di riguardare solo alcuni procedimenti. A fini di coordinamento viene anche in tal caso proposta una riformulazione, accompagnata da ulteriori correzioni di dettaglio.
Il successivo art. 5 disciplina ed individua le ipotesi in cui l’intervento da accelerare, pur coinvolgendo interessi di Regioni o enti locali, non è, però, oggetto di “un preminente interesse nazionale”. L’analisi svolta nel parere ne evidenzia alcune criticità generale, in quanto la norma tocca il delicato tema dei rapporti tra Stato, Regioni ed autonomie locali, interferendo anche con la relativa disciplina costituzionale. Il parere prosegue quindi svolgendo una peculiare ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in materia, all’esito della quale viene censurata la previsione regolamentare che eccettua dal meccanismo dell’intesa l’ipotesi in cui l’intervento, pur coinvolgendo competenze amministrative regionali o locali, tocchi preminenti interessi nazionali. Viene quindi proposta una riformulazione in tali termini.
Il successivo art. 6 disciplina il c.d. “Supporto tecnico-amministrativo”, prevedendo che i decreti di individuazione degli interventi di cui all’art. 2 dettino, “per ciascun intervento”, “il personale di cui può avvalersi il titolare del potere sostitutivo” (comma 1). Tale personale, cui non viene riconosciuto trattamento retributivo ulteriore né riduzione del carico di lavoro della p.a. di appartenenza, va designato tra “dipendenti pubblici in possesso di elevate competenze tecniche o amministrative, maturate presso uffici competenti per lo svolgimento di procedimenti analoghi”, assicurando che fra essi rientri anche personale “posto in posizione di elevata responsabilità” in strutture amministrative “competenti per gli interventi e procedimenti oggetto del potere sostitutivo” (comma 2). Il parere svolge un esame critico, suggerendo di introdurre espressamente un raccordo tra il personale operativo e la struttura di individuazione dei progetti, prevedendo anche un ruolo di indirizzo e coordinamento in capo a quest’ultima.

Il parere si chiude con un’indicazione di ordine generale, concernente l’opportunità che la semplificazione burocratica e procedimentale sia accompagnata da una semplificazione del quadro normativo, che passa anche attraverso la raccolta ordinata delle discipline.
In questa prospettiva, viene evidenziata la necessità di evitare il proliferare di regolamenti singoli, valorizzando l’impiego dello strumento del testo unico compilativo a legislazione invariata, che è già oggi consentito dalla legge n. 400 del 1988 e in particolare: dall’art. 17-bis, per la legislazione primaria; – dall’art. 17, comma 4-ter, per le fonti regolamentari
Il parere, dopo aver evidenziato come il modello di testo unico compilativo sia un importante strumento di qualità della regolamentazione (cd. better regulation), si chiude con la raccomandazione al Governo di considerare la possibilità che il proposto regolamento venga ad essere raccolto in testo unico insieme agli altri regolamenti di attuazione della legge n. 241 del 1990 e/o di semplificazione e accelerazione dell’iter dei procedimenti amministrativi.

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Jobs Act e semplificazione procedure: sintesi delle misure https://www.giurdanella.it/2015/10/jobs-act-e-semplificazione-procedure-sintesi-delle-misure/ Fri, 02 Oct 2015 08:00:13 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28771 Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità in attuazione […]

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Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Le disposizioni contenute nel decreto possono essere suddivise in tre gruppi fondamentali.

Semplificazioni di procedure e adempimenti

a) Razionalizzazione e semplificazione dell’inserimento mirato delle persone con disabilità, con l’obiettivo di superare i problemi di funzionamento che la disciplina finora vigente ha evidenziato.

Le linee caratterizzanti l’intervento riguardano:

  • la possibilità per i datori di lavoro privati, in linea con quanto richiesto dal Parlamento, di assumere i lavoratori con disabilità mediante la richiesta nominativa, ma non di effettuare l’assunzione diretta (potranno essere assunti solo disabili inseriti nelle apposite liste). Viene altresì introdotta la possibilità di computare nella quota di riserva i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa di una certa entità anche se non assunti tramite le procedure del collocamento mirato;
  • l’integrale revisione della procedura di concessione dell’incentivo per le assunzioni dei disabili, prevedendo la corresponsione diretta e immediata dell’incentivo al datore di lavoro da parte dell’INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Si rafforzano gli incentivi per l’assunzione dei disabili, con una durata più lunga in caso di assunzione di persone con disabilità intellettiva e psichica.

b) Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.

I principali interventi riguardano:

  • la tenuta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • la previsione che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, siano effettuate esclusivamente in via telematica mediante modelli semplificati;
  • il potenziamento della Banca dati politiche attive e passive;
  • l’abolizione dell’autorizzazione al lavoro all’estero e la semplificazione del collocamento della gente di mare.

c) Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le principali modifiche riguardano:

  • la revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri;
  • la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l’introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite;
  • la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
  • lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
  • il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’INAIL;
  • la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
  • la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro;
  • l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell’obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

d) Revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

I principali interventi riguardano:

  • la modifica alla c.d. maxisanzione per il lavoro “nero” con l’introduzione degli importi sanzionatori “per fasce”, anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare e la reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del personale “in nero” per un determinato periodo di tempo;
  • la modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, favorendo una “immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale”;
  • si chiariscono le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro e si modifica il regime delle sanzioni;
  • si modificano le sanzioni in materia di consegna del prospetto paga;

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro

I principali interventi riguardano:

  • la revisione della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore, con un intervento sull’art. 4 dello Statuto dei lavoratori per adeguare la disciplina all’evoluzione tecnologica, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy;
  • la possibilità per i lavoratori di cedere, a titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria, i riposi e le ferie maturati, con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, al fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori;
  • l’introduzione con decreto ministeriale, per i lavoratori del settore privato, di ipotesi di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia, così come avviene per i lavoratori del settore pubblico;
  • l’introduzione di modalità semplificate per effettuare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale. Nessun’altra forma di effettuazione di dimissioni sarà più valida: in questo modo si assesta un colpo decisivo alla pratica delle dimissioni in bianco che ha finora colpito, in particolare, le donne lavoratrici.

Disposizioni in materia di pari opportunità

I principali interventi riguardano:

  • la revisione dell’ ambito territoriale di riferimento delle consigliere di parità provinciali in vista della soppressione delle province;
  • la modifica della composizione e delle competenze del Comitato nazionale di parità;
  • la modifica delle competenze e della procedura di designazione e nomina delle consigliere, semplificando l’iter di nomina e superando le incertezze dovute alla precedente formulazione;
  • l’introduzione del principio secondo cui per le consigliere di parità non trova applicazione lo spoil system di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 145/2002;
  • la ridistribuzione fra gli enti interessati degli oneri per il sostegno alle attività delle consigliere;
  • l’introduzione della Conferenza nazionale delle consigliere di parità, per rafforzare e accrescere l’efficacia della loro azione, e consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Conferenza sostituisce la Rete delle consigliere e opera senza oneri per la finanza pubblica.

Clicca qui per il testo del decreto

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Jobs Act: in Gazzetta il Decreto sulla semplificazione delle procedure https://www.giurdanella.it/2015/10/jobs-act-gazzetta-il-decreto-sulla-semplificazione/ Fri, 02 Oct 2015 07:00:36 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28767 Nella Gazzetta Ufficiale  n. 221 del 23 settembre 2015, S.O. n. 53 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151 recante Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita’, in attuazione della legge 10 dicembre […]

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Nella Gazzetta Ufficiale  n. 221 del 23 settembre 2015, S.O. n. 53 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151 recante Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita’, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Con il decreto il Governo ha dato attuazione alla delega contenuta nel Jobs Act (L. 183/2014).

Il decreto è entrato in vigore il 24 settembre 2015.

Di seguito il testo del decreto.

***

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita’, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164) (GU n.221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53 )

Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015

 

Titolo I

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti e revisione del regime delle sanzioni Capo I Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilita’

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche’ in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attivita’ ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
Visto l’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 183 del 2014 che delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
Visto l’articolo 1, comma 4, lettera g), della citata legge n. 183 del 2014 recante il criterio di delega relativo alla razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilita’ di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l’inclusione sociale, l’inserimento e l’integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;
Visto l’articolo 1, comma 4, lettere z) e aa) della citata legge n. 183 del 2014 recanti i criteri di delega relativi alla valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate e all’integrazione del sistema informativo con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonche’ di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilita’ e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
Visto l’articolo 1, comma 5, della citata legge n. 183 del 2014 che delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi per introdurre disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonche’ in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
Visto l’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 183 del 2014 che stabilisce i principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il Governo nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 5, tra i quali la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonche’ la valorizzazione degli istituti di tipo premiale e la previsione di modalita’ semplificate per garantire data certa nonche’ l’autenticita’ della manifestazione di volonta’ del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
Visto l’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, lettera f) recante il criterio di delega relativo alla revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignita’ e della riservatezza del lavoratore;
Visto l’articolo 1, comma 9, lettere e) ed l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recanti i criteri di delega relativi all’eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilita’ di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute e alla semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parita’ e pari opportunita’ nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 giugno 2015;
Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per le parti di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Collocamento mirato

 

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o piu’ decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilita’ sulla base dei seguenti principi:
a) promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonche’ con l’INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita’ da lavoro, per l’accompagnamento e il supporto della persona con disabilita’ presa in carico al fine di favorirne l’inserimento lavorativo;
b) promozione di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con disabilita’ e i loro familiari, nonche’ con le altre organizzazioni del terzo settore rilevanti, al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilita’;
c) individuazione, nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilita’, di modalita’ di valutazione bio-psico-sociale della disabilita’, definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell’inserimento lavorativo in ottica bio-psico-sociale;
d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilita’, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro e’ tenuto ad adottare;
e) promozione dell’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilita’ e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilita’, in raccordo con l’INAIL per le persone con disabilita’ da lavoro;
f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilita’.
2. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2

Modifica dell’articolo 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonche’ alle persone nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222.».

Art. 3
Modifica dell’articolo 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. L’articolo 3, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e’ abrogato con effetto dal 1° gennaio 2017.
2. All’articolo 3, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 le parole da: «e l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione» sono soppresse con effetto dal 1° gennaio 2017.

Art. 4
Modifica dell’articolo 4
della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All’articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:
«3-bis. I lavoratori, gia’ disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilita’ intellettiva e psichica, con riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.».

Art. 5
Modifica dell’articolo 5
della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All’articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’ultimo periodo del comma 2 e’ soppresso;
b) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:
«3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilita’ non occupato.»;
c) il comma 8-ter e’ sostituito dal seguente:
«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unita’ produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita’ produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facolta’ trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all’articolo 9, comma 6.».
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalita’ di versamento dei contributi di cui al comma 1, lettera b).

Art. 6
Modifica dell’articolo 7
della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11. La richiesta nominativa puo’ essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilita’ iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalita’ concordate dagli uffici con il datore di lavoro.»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis Nel caso di mancata assunzione secondo le modalita’ di cui al comma 1 entro il termine di cui all’articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.
1-ter Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilita’ e miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 7
Modifica dell’articolo 8
della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacita’ lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato, il quale puo’, comunque, iscriversi nell’elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall’elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacita’ lavorative, le abilita’, le competenze e le inclinazioni, nonche’ la natura e il grado della disabilita’ e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilita’, con compiti di valutazione delle capacita’ lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilita’. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali gia’ previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennita’, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato».
2. Ogni riferimento all’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, contenuto nella legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato tecnico di cui all’articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999.

Art. 8
Modifica dell’articolo 9
della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All’articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i comma 2 e 5 sono abrogati;
b) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonche’ di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata “Banca dati del collocamento mirato” che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell’alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui all’articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all’articolo 5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonche’ a quelle di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresi’ le informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede di cui all’articolo 8, comma 1, e gli avviamenti effettuati. L’INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell’articolo 13. L’INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita’ da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilita’ erogate sulla base di disposizioni regionali, nonche’ ai sensi dell’articolo 14. Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonche’ all’INAIL ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita’ da lavoro. Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante l’utilizzo del codice fiscale. Successivamente all’integrazione le informazioni acquisite sono rese anonime.».
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i dati da trasmettere nonche’ le altre modalita’ attuative del comma 1, lettera b), ferme restando le modalita’ di trasmissione di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.

Art. 9
Modifica dell’articolo 12-bis
della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All’articolo 12-bis, comma 5, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c);» sono soppresse;
b) le parole: «con diritto di prelazione nell’assegnazione delle risorse» sono soppresse.

Art. 10
Modifica dell’articolo 13
della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:
«1. Nel rispetto dell’articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro e’ concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:
a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacita’ lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).
1-bis. L’incentivo di cui al comma 1 e’ altresi’ concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilita’ intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
1-ter. L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis e’ corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell’incentivo e’ trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita’ di risorse per l’accesso all’incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente e’ assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che da’ titolo all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che da’ titolo all’incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L’incentivo di cui al presente articolo e’ riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che da’ titolo all’incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. L’INPS provvede all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ disponibili a legislazione vigente.»;
b) il comma 2 e’ abrogato;
c) al comma 3 le parole «hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalita’ di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «procedono all’assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalita’ di cui al comma 1-ter»;
d) al comma 4 le parole: «, annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalita’ e i criteri definiti nel decreto di cui al comma 5» sono soppresse;
e) al comma 4 dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilita’ da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»;
f) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ definito l’ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all’INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell’incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con il medesimo decreto e’ stabilito l’ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalita’ di cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente comma e’ aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei contributi di cui all’articolo 5, comma 3-bis.»;
g) i commi 8 e 9 sono abrogati.
1. L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 13 della legge n. 68 del 1999, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Art. 11
Modifica dell’articolo 14
della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All’articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge» sono inserite le seguenti: «non versati al Fondo di cui all’articolo 13»;
b) al comma 4, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa della persona con disabilita’, nonche’ per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.».

Art. 12
Soppressione dell’albo nazionale
dei centralinisti telefonici privi della vista

1. L’albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito dall’articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, e’ soppresso.

Art. 13
Modificazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113

1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) il comma 1 e’ abrogato;
2) al comma 3, primo periodo, le parole «All’albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «Nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della presente legge»;
3) al comma 3, secondo periodo, le parole «all’albo» sono sostituite dalle seguenti: «nell’elenco»;
4) al comma 4 le parole «all’albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della presente legge» e le parole «da inoltrare tramite il competente ispettorato provinciale del lavoro» sono soppresse;
b) all’articolo 2:
1) al comma 1 le parole: «Ai fini dell’iscrizione nell’albo professionale nazionale di cui all’articolo 1» sono soppresse;
2) al comma 12 le parole «per l’iscrizione all’albo professionale nazionale e» sono soppresse;
c) all’articolo 3:
1) al comma 2 le parole: «all’albo professionale di cui all’articolo 1 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della presente legge»;
2) al comma 3 le parole: «all’albo professionale disciplinato dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della presente legge».
d) all’articolo 6:
1) ovunque ricorrano, le parole «ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione», «ufficio provinciale del lavoro», «ufficio provinciale», «ufficio del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «servizio competente»;
2) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. I privi della vista, abilitati secondo le norme di cui all’articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato. Il servizio verifica il possesso dell’abilitazione e la condizione di privo della vista e rilascia apposita certificazione. L’interessato puo’ comunque iscriversi nell’elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.»;
3) al comma 8 le parole «all’albo professionale» sono sostituite dalle seguenti «nell’elenco»;
2. I privi della vista iscritti in piu’ di un elenco, oltre a quello tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale hanno la residenza, scelgono l’elenco presso cui mantenere l’iscrizione entro trentasei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.

Capo II
Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro

Art. 14
Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali

1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalita’, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.

Art. 15
Libro Unico del Lavoro

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro e’ tenuto, in modalita’ telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalita’ tecniche e organizzative per l’interoperabilita’, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 16
Comunicazioni telematiche

1. Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, si effettuano esclusivamente in via telematica secondo i modelli di comunicazione, i dizionari terminologici e gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le comunicazioni di cui al comma 1 e si procede all’aggiornamento dei modelli esistenti, al fine di armonizzare e semplificare le informazioni richieste.
3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 17
Banche dati in materia di politiche del lavoro

1. All’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «opportunita’ di impiego» sono aggiunte le seguenti: «nonche’ le informazioni relative agli incentivi, ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e ai lavoratori autonomi, agli studenti e ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro. Nell’ambito della Banca dati di cui al comma 1 e’ costituita un’apposita sezione denominata “Fascicolo dell’azienda” che contiene le informazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608»;
b) al comma 3, dopo le parole «l’Istituto nazionale di previdenza sociale,» sono inserite le seguenti: «l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.».
2. Con uno o piu’ decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell’interno, sono individuate le informazioni di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i soggetti che possono inserire, aggiornare e consultare le informazioni, nonche’ le modalita’ di inserimento, aggiornamento e consultazione, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e fermo restando che la relativa trasmissione avviene nel rispetto dei principi e secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali di cui all’articolo 39 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
4. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 18
Abrogazione autorizzazione al lavoro estero

1. Al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1, comma 4, e’ abrogato;
b) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero). – 1. Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero prevede:
a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l’entita’ delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all’estero del rapporto di lavoro;
b) la possibilita’ per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all’estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d’impiego;
c) un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidita’ permanente;
d) il tipo di sistemazione logistica;
e) idonee misure in materia di sicurezza.»;
c) l’articolo 2-bis e’ abrogato.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346 e’ abrogato.

Art. 19
Semplificazione in materia di collocamento
della gente di mare

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, il comma 4 e’ abrogato;
b) all’articolo 8, il comma 1 e’ abrogato;
c) l’articolo 10 e’ abrogato;
d) all’articolo 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi» sono inserite le seguenti: «in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalla sua normativa di attuazione».
2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 16, comma 2, si provvede ad apportare le opportune modificazioni al modello «BCNL» e al modello «scheda anagrafico-professionale».

Capo III
Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 20
Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3:
1) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21. Sono comunque esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.»;
2) al comma 12-bis, le parole «dei soggetti che prestano la propria attivita’, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti che svolgono attivita’ di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale,»;
b) all’articolo 5:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Presso il Ministero della salute e’ istituito il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita’ di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e’ presieduto dal Ministro della salute ed e’ composto da:
a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;
b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell’interno;
d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.»;
2) al comma 4, le parole «obiettivi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «obiettivi di cui al comma 3»;
3) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalita’ di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute.».
c) all’articolo 6:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’ istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione e’ composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero dell’interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;
g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale;
i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale;
l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;
m) un rappresentante dell’ANMIL.».
2) al comma 2, dopo le parole «con particolare riferimento a quelle relative» sono inserite le seguenti: «alle differenze di genere e a quelle relative»;
3) al comma 5, e’ aggiunto il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalita’ e i termini per la designazione e l’individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l)»;
4) al comma 6, le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali», sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
5) al comma 8:
5.1 alla lettera f), e’ inserito, in fine, il seguente periodo: «La Commissione procede al monitoraggio dell’applicazione delle suddette procedure al fine di un’eventuale rielaborazione delle medesime.»;
5.2 alla lettera g), le parole «discutere in ordine ai» sono sostituite dalle seguenti: «elaborare i»;
5.3 alla lettera m), e’ inserito, in fine, il seguente periodo: «La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.»;
5.4 alla lettera m-quater) e’ aggiunto infine il seguente periodo: «La Commissione monitora l’applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l’efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.».
d) all’articolo 12, comma 1, le parole: «e gli enti pubblici nazionali,» sono sostituite dalle seguenti: «, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome,»;
e) all’articolo 28, dopo il comma 3-bis e’ inserito il seguente: «3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attivita’ con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
f) all’articolo 29, il comma 6-quater e’ sostituito dal seguente: «6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)»;
g) all’articolo 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1-bis e’ abrogato;
2) al comma 2-bis le parole: «di cui al comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di primo soccorso nonche’ di prevenzione incendi e di evacuazione»;
h) all’articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed» sono soppresse;
i) all’articolo 55 dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente:
«6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a piu’ di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a piu’ di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.»;
l) all’articolo 69, comma 1, lettera e), dopo le parole: «il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro» sono inserite le seguenti: «o il datore di lavoro che ne fa uso»;
m) dopo l’articolo 73 e’ inserito il seguente:
«Art. 73-bis (Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore). – 1. All’Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalita’ di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto e’, altresi’, determinata l’equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente.
3. Fino all’emanazione del predetto decreto, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, cosi’ come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.»;
n) all’articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, lettera e), le parole: «80, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «80, comma 1»;
2) al comma 3, lettera d), le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»;
3) al comma 4, lettera b), le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 3»;
4) al comma 6, le parole: «ai luoghi» sono sostituite dalle seguenti: «alle attrezzature» e le parole: «e’ considerata una unica violazione ed e’ punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e’ considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed e’ punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea»;
o) all’articolo 98, comma 3, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «L’allegato XIV e’ aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalita’ e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2.»;
p) all’articolo 190, il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente:
«L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti puo’ essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e’ fatto riferimento.».

Art. 21

Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 28, terzo comma,il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Entro il 31 dicembre l’Istituto assicuratore rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalita’ telematiche sul proprio sito istituzionale. L’Istituto con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalita’ di fruizione del servizio di cui al secondo periodo.»;
b) all’articolo 53:
1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «da certificato medico» sono sostituite dalle seguenti: «dei riferimenti al certificato medico gia’ trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio» e il terzo periodo e’ soppresso;
2) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «certificato medico» sono inserite le seguenti: «trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni,»;
3) al quinto comma le parole: «corredata da certificato medico» sono sostituite dalle seguenti: «corredata dei riferimenti al certificato medico gia’ trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio» e il quarto periodo e’ soppresso;
4) al settimo comma le parole: «, che deve corredare la denuncia di infortunio,» sono soppresse, la parola «rilasciato» e’ sostituita dalle seguenti: «trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all’Istituto assicuratore» e dopo le parole: «primo approdo» sono inserite le seguenti: «o dalla struttura sanitaria competente al rilascio»;
5) dopo il settimo comma, sono inseriti i seguenti:
«Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale e’ obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, e’ effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita’ telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»;
c) all’articolo 54:
1) al primo comma, le parole: «che abbia per conseguenza la morte o l’inabilita’ al lavoro per piu’ di tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «mortale o con prognosi superiore a trenta giorni»;
2) il quinto comma e’ sostituito dal seguente: «Per il datore di lavoro soggetto agli obblighi del presente titolo, l’adempimento di cui al primo comma si intende assolto con l’invio all’Istituto assicuratore della denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 con modalita’ telematica. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, l’Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.»;
d) all’articolo 56:
1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «L’Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.»;
2) al secondo comma, l’alinea e’ sostituito dal seguente: «Nel piu’ breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla disponibilita’ dei dati con le modalita’ di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, procedono, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’Istituto assicuratore, ad una inchiesta ai fini di accertare:»;
3) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «La direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora lo ritengano necessario ovvero ne siano richiesti dall’Istituto assicuratore o dall’infortunato o dai suoi superstiti, eseguono l’inchiesta sul luogo dell’infortunio.»;
4) al quarto comma, le parole: «alla direzione provinciale del lavoro – settore ispezione del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «alla direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro competente per territorio o ai corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
e) all’articolo 238:
1) al secondo comma, dopo le parole: «Detto certificato» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,» e le parole: «esso e’ compilato secondo un modulo speciale e portante un talloncino per la ricevuta, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello per le poste e le telecomunicazioni sentito l’Istituto assicuratore. Questo ha cura di fornire periodicamente ed in numero sufficiente i detti moduli ai medici, ai Comuni, agli ospedali ed agli uffici postali della circoscrizione e, occorrendo, anche agli esercenti le aziende» sono sostituite dalle seguenti: «e deve essere trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio»;
2) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro deve fornire all’Istituto assicuratore tutte le notizie necessarie per l’istruttoria delle denunce di cui al secondo comma.»;
3) il quarto comma e’ sostituito dal seguente: «La trasmissione per via telematica del certificato di cui al secondo comma e’ effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita’ telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»;
4) i commi quinto e sesto sono abrogati;
f) all’articolo 251, dopo il primo comma, e’ inserito il seguente: «I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita’ telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.».
2. Le modificazioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e, contestualmente, sono abrogati i commi 6 e 7 dell’articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, ai sensi degli articoli 53 e 251 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificati dal presente decreto, si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell’elenco di cui all’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, l’obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139 ai fini dell’alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.
5. Agli adempimenti derivanti dal presente articolo le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV
Revisione del regime delle sanzioni

Art. 22
Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia
di lavoro e legislazione sociale

1. All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, il comma 3 e’ sostituito dai seguenti:
«3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni gia’ previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi’ la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l’ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell’orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonche’ il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e’ fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.
3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell’articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in eta’ non lavorativa.
3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche’ le sanzioni di cui all’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
2. All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e’ abrogata;
b) alla lettera d), l’alinea e’ sostituito dal seguente: «d) il trenta per cento dell’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonche’ delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:».
3. I maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 145 del 2013, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento alle violazioni commesse prima della predetta data, continuano ad essere versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle destinazioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), n. 1) e 2), del medesimo decreto-legge.
4. All’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera c), le parole «1.950 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro» e le parole «3.250 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.200 euro»;
b) al comma 5, lettera b), le parole «3.250 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.200 euro»;
c) dopo il comma 5, e’ inserito il seguente:
«5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca e’ altresi’ concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, e’ versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.».
5. All’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piu’ di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu’ di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita’ o quantita’ della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 e’ punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorita’ competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e’ la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.».
6. All’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu’ di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu’ di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro».
7. All’articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a piu’ di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a piu’ di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro e’ sanzionabile esclusivamente ai sensi dell’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.».

Titolo II Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita’

Capo I Disposizioni in materia di rapporto di lavoro

Art. 23

Modifiche all’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
all’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. L’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). – 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita’ di controllo a distanza dell’attivita’ dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu’ regioni, tale accordo puo’ essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu’ Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita’ d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
2. L’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 171 (Altre fattispecie). – 1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 113 e all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e’ punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge n. 300 del 1970.».

Art. 24
Cessione dei riposi e delle ferie

1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalita’ stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

Art. 25
Esenzioni dalla reperibilita’

1. All’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilita’ per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati».

Art. 26
Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale

1. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalita’ telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalita’ individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3.
2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facolta’ di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalita’.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalita’ di trasmissione nonche’ gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.
4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 puo’ avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonche’ degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Capo II
Disposizioni in materia di pari opportunita’

Art. 27
Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le espressioni «provinciali» e «provinciale» ovunque ricorrono sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «delle citta’ metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56» e «della citta’ metropolitana e dell’ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56».

Art. 28

Modifica all’articolo 8
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. All’articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera e), dopo le parole «pari opportunita’ nel lavoro», sono inserite le seguenti: «che ne abbiano fatto richiesta»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole «Le designazioni di cui al comma» sono inserite le parole: «2»;
c) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «sei esperti» sono sostitute dalle seguenti: «tre esperti»;
2) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) quattro rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le pari opportunita’ e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;»;
3) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, per l’inclusione e le politiche sociali;»;
4) la lettera c-bis e’ soppressa.
2. Il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parita’ di trattamento ed uguaglianza di opportunita’ tra lavoratori e lavoratrici gia’ costituito alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continua ad operare nell’attuale composizione fino alla naturale scadenza.

Art. 29
Modifica all’articolo 9
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. All’articolo 9, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti, puo’ costituire specifici gruppi di lavoro.».

Art. 30
Modifica dell’articolo 10
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L’articolo 10 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Compiti del Comitato). – 1. Il Comitato adotta ogni iniziativa utile, nell’ambito delle competenze statali, per il perseguimento delle finalita’ di cui all’articolo 8, comma 1, e in particolare:
a) formula proposte sulle questioni generali relative all’attuazione degli obiettivi della parita’ e delle pari opportunita’, nonche’ per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;
b) informa e sensibilizza l’opinione pubblica sulla necessita’ di promuovere le pari opportunita’ per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;
c) formula, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli indirizzi in materia di promozione delle pari opportunita’ per le iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da programmare nell’anno finanziario successivo, indicando obiettivi e tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere. Sulla base di tali indirizzi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica apposito bando di finanziamento dei progetti di azione positiva;
d) partecipa attraverso propri rappresentanti alla commissione di valutazione dei progetti di azione positiva. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione della commissione, i criteri di valutazione dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, nonche’ le modalita’ di svolgimento delle attivita’ di monitoraggio e controllo dei progetti approvati. Ai componenti della commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
e) collabora, su richiesta, alla stesura di codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parita’ e a individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;
f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parita’;
g) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere la parita’ di trattamento, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell’accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionale, nonche’ sui contratti collettivi, sui codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi;
h) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all’adozione di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive;
i) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni non governative che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell’occupazione e nell’impiego;
l) puo’ richiedere alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale;
m) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale;
n) provvede allo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti in materia di parita’ fra donne e uomini nell’occupazione e nell’impiego;
o) promuove la rimozione, anche attraverso azioni positive, degli ostacoli che limitano l’uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, lo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternita’, la piu’ ampia diffusione del lavoro a tempo parziale e degli altri strumenti di flessibilita’ a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari;
p) svolge le attivita’ di monitoraggio e controllo dei progetti gia’ approvati, verificandone la corretta attuazione e l’esito finale.».

Art. 31
Modifica all’articolo 12
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Le consigliere e i consiglieri di parita’ regionali, delle citta’ metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle citta’ metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa.»;
b) Il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. In caso di mancata designazione delle consigliere e dei consiglieri di parita’ regionali, delle citta’ metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato o in caso di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall’articolo 13, comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nei trenta giorni successivi, indice una procedura di valutazione comparativa, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1, di durata non superiore, complessivamente, ai 90 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.»;
c) Al comma 5, le parole «nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.».

Art. 32
Modifica all’articolo 14
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L’articolo 14 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Mandato). – 1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all’articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed e’ rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualita’ di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalita’ previste dall’articolo 12. Le consigliere e i consiglieri di parita’ continuano a svolgere le loro funzioni fino al completamento della procedura di cui all’articolo 12, comma 4. Non si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.».

Art. 33
Modifica dell’articolo 15
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L’articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Compiti e funzioni). – 1. Le consigliere ed i consiglieri di parita’ intraprendono ogni utile iniziativa, nell’ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunita’ per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche’ in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse dell’Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell’unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunita’;
d) promozione delle politiche di pari opportunita’ nell’ambito delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di rilevare l’esistenza delle violazioni della normativa in materia di parita’, pari opportunita’ e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attivita’ di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunita’ e sulle varie forme di discriminazione;
g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con gli organismi di parita’ degli enti locali.
2. La consigliera nazionale di parita’, nell’ambito delle proprie competenze, determina le priorita’ d’intervento e i programmi di azione, nel rispetto della programmazione annuale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma 1 e puo’ svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dei relativi enti strumentali, inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e puo’ pubblicare relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro.
3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali partecipano ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Le consigliere e i consiglieri regionali, delle citta’ metropolitane e degli enti di area vasta sono inoltre componenti delle commissioni di parita’ del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale, o in sua sostituzione la supplente o il supplente, e’ componente del Comitato nazionale di cui all’articolo 8.
4. Le regioni forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parita’ il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all’elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all’articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.
5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parita’, le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, territorialmente competenti, acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parita’ regionali, delle citta’ metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull’attivita’ svolta, redatto sulla base di indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La consigliera o il consigliere di parita’ che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall’ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell’organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parita’ elabora, anche sulla base dei rapporti di cui al comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari opportunita’ sulla propria attivita’ e su quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui all’articolo 19. Si applica quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 6 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.».

Art. 34
Modifica dell’articolo 16
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L’articolo 16 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Sede e attrezzature). – 1. L’ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parita’ regionali, delle citta’ metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e’ ubicato rispettivamente presso le regioni, le citta’ metropolitane e gli enti di area vasta. L’ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parita’ e’ ubicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’ufficio e’ funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie e idonee allo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari devono essere prontamente assegnati dagli enti presso cui l’ufficio e’ ubicato, nell’ambito delle risorse esistenti e a invarianza della spesa.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo’ predisporre con gli enti territoriali, nel cui ambito operano le consigliere e i consiglieri di parita’, convenzioni quadro allo scopo di definire le modalita’ di organizzazione e di funzionamento dell’ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parita’, nonche’ gli indirizzi generali per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere b), c), d), e g).».

Art. 35
Modifica degli articoli 17 e 18
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. Gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 17 (Permessi). – 1. Le consigliere e i consiglieri di parita’, nazionale e regionali, hanno diritto per l’esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere e i consiglieri di parita’ delle citta’ metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. L’eventuale retribuzione dei suddetti permessi e’ rimessa alla disponibilita’ finanziaria dell’ente di pertinenza che, su richiesta, e’ tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto in tal caso corrisposto per le ore di effettiva assenza. Ai fini dell’esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parita’ devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima dell’inizio dell’assenza. Le consigliere e i consiglieri di parita’ supplenti hanno diritto ai permessi solo nei casi in cui non ne usufruiscano le consigliere e i consiglieri di parita’ effettivi.
2. L’ente territoriale che ha proceduto alla designazione puo’ attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parita’ regionali, delle citta’ metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennita’ mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta indennita’ alle consigliere e ai consiglieri di parita’ supplenti e’ limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.
3. Alla consigliera e al consigliere nazionale di parita’ e’ attribuita un’indennita’ annua. La consigliera e il consigliere nazionale di parita’, ove lavoratore dipendente, usufruiscono, inoltre, di un numero massimo di permessi non retribuiti. In alternativa a quanto previsto dal primo e dal secondo periodo, la consigliera e il consigliere nazionale di parita’ possono richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un’indennita’ complessiva annua. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti delle disponibilita’ del Fondo di cui all’articolo 18, i criteri e le modalita’ per determinare la misura dell’indennita’ di cui al primo periodo, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, il numero massimo dei permessi non retribuiti di cui al secondo periodo, i criteri e le modalita’ per determinare la misura dell’indennita’ complessiva di cui al terzo periodo, le risorse destinate alle missioni legate all’espletamento delle funzioni e le spese per le attivita’ della consigliera o del consigliere nazionale di parita’.».
«Art. 18 (Fondo per l’attivita’ delle Consigliere e dei consiglieri nazionali di parita’). – 1. Il Fondo per l’attivita’ delle consigliere e dei consiglieri di parita’ nazionali, effettivi e supplenti, e’ alimentato dalle risorse di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni. Il Fondo e’ destinato a finanziare le spese relative alle attivita’ della consigliera o del consigliere nazionale di parita’, le spese per missioni, le spese relative al pagamento di compensi per indennita’, differenziati tra effettivi e supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei permessi spettanti ai sensi dell’articolo 17, comma 1.».
2. Per l’anno 2015, alle spese di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nel limite complessivo di 140.000 euro per tale anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 36
Modifica dell’articolo 19
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L’articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita’). – 1. La Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita’, che comprende tutte le consigliere e i consiglieri, nazionale, regionali, delle citta’ metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e’ coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parita’, in collaborazione con due consigliere o consiglieri di parita’ in rappresentanza rispettivamente delle o dei consiglieri regionali, delle citta’ metropolitane e degli enti di area vasta.
2. La Conferenza opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parita’, di accrescere l’efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunita’ e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuovono iniziative volte a garantire il coordinamento e l’integrazione degli interventi necessari ad assicurare l’effettivita’ delle politiche di promozione delle pari opportunita’ per i lavoratori e le lavoratrici.
3. Dallo svolgimento delle attivita’ del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 37
Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, dopo l’articolo 19 e’ inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Disposizione transitoria). – 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della legge 7 aprile 2014, n. 56, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro degli affari regionali, sono individuate le citta’ metropolitane e gli enti di area vasta presso cui collocare le consigliere e i consiglieri di parita’ per lo svolgimento dell’attivita’ di supporto gia’ espletata dalle province.
2. Fino alla effettiva costituzione dei nuovi enti territoriali, in applicazione dell’articolo 1, comma 85, lettera f), della legge 7 aprile 2014, n. 56, le consigliere e i consiglieri di parita’, effettivi e supplenti, continuano a svolgere le funzioni che non possono essere in alcun modo interrotte. Le disposizioni del presente capo si applicano alle consigliere e ai consiglieri di parita’ in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini della determinazione della durata dell’incarico o del rinnovo dello stesso, si computano anche i periodi gia’ espletati in qualita’ di consigliera e consigliere di parita’, sia effettivo che supplente, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Art. 38
Modifica dell’articolo 20
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L’articolo 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Relazione al Parlamento). – 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle informazioni fornite dalle Consigliere nazionale, regionali, delle citta’ metropolitane e degli enti di area vasta, nonche’ delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parita’, acquisito il parere del Dipartimento per le pari opportunita’, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull’applicazione della legislazione in materia di parita’ e pari opportunita’ nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto.».

Art. 39
Modifica all’articolo 39
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. All’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo le parole «di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «o da altre disposizioni di legge».

Art. 40
Modifica all’articolo 43
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. All’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo le parole «comunque denominati,», sono inserite le seguenti: «dai centri per l’impiego,».

Art. 41
Modifica dell’articolo 44
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L’articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 44 (Finanziamento). – 1. Entro il termine indicato nel bando di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), i datori di lavoro pubblici e privati, le associazioni e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al medesimo bando.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L’attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell’autorizzazione.
3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell’accesso al beneficio di cui al comma 1.
4. L’accesso ai fondi dell’Unione europea destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 45, e’ subordinato al parere del Comitato di cui all’articolo 8.».

Art. 42
Modifiche e abrogazioni

1. All’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) l’espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 20 e 48 del codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;».
2. L’articolo 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e’ abrogato.

Titolo III
Disposizioni finali

Art. 43
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 14 settembre 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Alfano, Ministro dell’interno
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze
Lorenzin, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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Riforma della P.A. La Camera approva con modifiche. La guida https://www.giurdanella.it/2015/07/riforma-della-p-la-camera-approva-con-modifiche-la-guida/ Wed, 15 Jul 2015 08:59:11 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28475 La Camera ha approvato in seconda lettura e con modifiche il disegno di legge delega di riforma della pubblica amministrazione, presentato dal Governo. Il provvedimento torna ora all’esame del Senato, che aveva già approvato il testo il 30 aprile scorso. Il testo contiene prevalentemente deleghe legislative da esercitare in gran parte nei dodici mesi successivi […]

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La Camera ha approvato in seconda lettura e con modifiche il disegno di legge delega di riforma della pubblica amministrazione, presentato dal Governo. Il provvedimento torna ora all’esame del Senato, che aveva già approvato il testo il 30 aprile scorso.

Il testo contiene prevalentemente deleghe legislative da esercitare in gran parte nei dodici mesi successivi all’approvazione della legge, volte a riorganizzare l’amministrazione statale e la dirigenza pubblica; proseguire e migliorare l’opera di digitalizzazione della p.a.; riordinare gli strumenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi; elaborare testi unici delle disposizioni in materie oggetto di stratificazioni normative.

Più nel dettaglio, le deleghe legislative investono, in particolare, i seguenti ambiti: codice dell’amministrazione digitale; conferenza di servizi; segnalazione certificata di inizio attività; trasparenza delle pubbliche amministrazioni; freedom of information act; diritto di accesso dei parlamentari ai dati delle p.a.; piani e responsabili anticorruzione; white list antimafia; intercettazioni; ruolo e funzioni della Presidenza del Consiglio, organizzazione dei ministeri, agenzie governative, enti pubblici non economici, uffici di diretta collaborazione dei ministri; riorganizzazione delle funzioni e del personale delle Forze di polizia, del Corpo forestale dello Stato, dei corpi di polizia provinciale, dei Vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto e della Marina militare; numero unico europeo 112; Pubblico registro automobilistico; prefetture-UTG; ordinamento sportivo; autorità portuali; camere di commercio; dirigenza pubblica; segretari comunali e provinciali; dirigenti sanitari; enti pubblici di ricerca; lavoro pubblico; società partecipate da pubbliche amministrazioni; servizi pubblici locali.

Per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi attinenti alle attività produttive è prevista, in luogo della delega, la delegificazione delle disposizioni di legge vigenti, mentre la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle pubbliche amministrazioni è affidata a misure organizzative da attuare da parte delle singole amministrazioni sulla base di indirizzi indicati dal Presidente del Consiglio con propria direttiva.

Il provvedimento reca altresì – a seguito delle disposizioni aggiunte in sede referente alla Camera – una delega per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti.

Nel dettaglio ecco la sintesi delle misure a seguito delle modifiche apportate dalla Camera.

Cittadinanza digitale

Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi a oggetto lemodalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la accessibilità on line alle informazioni e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei loro confronti, nonché all’erogazione dei servizi (articolo 1).

L’esercizio della delega è subordinato al rispetto di una dettagliata serie di principi e criteri direttivi. Un primo gruppo di principi e criteri direttivi introduce una serie di misure volte a favorire l’accesso dell’utenza ai servizi delle amministrazioni pubbliche in maniera digitale. In particolare, è prevista la definizione di un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi on line delle amministrazioni pubbliche, la piena applicazione del principio “innanzitutto digitale” (cd. digital first, in base al quale il digitale è il canale principale per tutte le attività delle p.a.), il potenziamento della connettività a banda larga e ultralarga e dell’accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici, la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali pubblici, l’armonizzazione della disciplina del Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) volto ad assicurare l’utilizzo del c.d. PIN unico, la promozione dell’elezione del domicilio digitale, la diffusione dell’informazione sugli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità, l’adeguamento alle norme europee in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche; la diffusione dei pagamenti digitali.

Un secondo gruppo attiene alla riforma dei processi decisionali interni alle pubbliche amministrazioni. Essi dispongono, in particolare, la razionalizzazione dei meccanismi e delle strutture di governance della digitalizzazione, la semplificazione dei procedimenti di adozione delle regole tecniche, la ridefinizione delle competenze dell’ufficio dirigenziale generale unico istituito nelle pubbliche amministrazioni centrali con funzioni di coordinamento in materia di digitale, la digitalizzazione del processo di misuarazione e valutazione della performance.

Un terzo gruppo di principi e criteri direttivi, infine, riguarda la formulazione dei decreti delegati, prevedendo il coordinamento con la normativa vigente e l’indicazione espressa delle norme abrogate.

Semplificazioni amministrative

Il disegno di legge contiene alcune disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi in favore dei cittadini e delle imprese. Con tale finalità sono innanzitutto previste alcune deleghe. In particolare, si delega il Governo:

  • a riordinare la disciplina della conferenza di servizi in modo da: ridurre i casi di convocazione obbligatoria; semplificare e rendere più celeri i tempi della conferenza, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici; rivedere i meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse, di meccanismi di silenzio assenso e di superamento del dissenso; introdurre modelli di istruttoria pubblica, per garantire la partecipazione degli interessati al procedimento; nonchè introdurre strumenti di composizione degli interessi pubblici in caso di partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità (articolo 2);
  • ad operare una ricognizione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività, di silenzio assenso, di autorizzazione espressa dell’amministrazione, e di comunicazione preventiva del privato, i cui ambiti di applicazione risultano incerti, ed a dettare una disciplina generale delle attività non soggette ad autorizzazione preventiva espressa (articolo 4).

Altre disposizioni introducono modifiche puntuali alla normativa vigente e sono immediatamente applicabili.

Si introduce nella legge sulla disciplina generale del procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) il nuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazione pubbliche e gestori di pubblici servizi (articolo 3). Esso trova applicazione nelle ipotesi in cui per l’adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche ovvero di gestori di beni e/o servizi pubblici. Questi ultimi sono tenuti a comunicare le rispettive decisioni all’amministrazione proponente entro 30 giorni (suscettibili di interruzione per una sola volta), decorsi inutilmente i quali, l’assenso, il concerto o il nulla osta s’intende acquisito.

In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte, il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

Il disegno di legge interviene direttamente anche in materia di autotutela amministrativa, delimitando i poteri dell’amministrazione nei confronti dei privati in seguito all’avvio dell’attività sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Per effetto delle modifiche introdotte, inoltre, si circoscrive il tempo entro il quale l’amministrazione può annullare d’ufficio i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, specificando che si possa agire entro diciotto mesi al massimo, salvo che si tratti di provvedimenti conseguiti sulla base di dichiarazioni  false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. In questo caso, infatti, l’annullamento può essere disposto anche una volta decorso il termine (articolo 5).

E’ infine previsto un regolamento di delegificazione per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali (articolo 3-bis).

Riorganizzazione dell’amministrazione statale

Un’ampia delega per la riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato (articolo 7) prevede, come criteri generali, la riduzione uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali e la preferenza per modelli di gestione unitaria dei servizi strumentali; nonché il riordino o soppressione degli uffici e organismi che presentano disfunzioni organizzative o funzionali.

In tale ambito, una specifica delega riguarda la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato (anche mediante assorbimento in altra forza di polizia) e il conseguente riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza agroalimentare. Più in generale, si prevede larazionalizzazione e il potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia al fine di una migliore cooperazione sul territorio, il riordino dei corpi di polizia provinciale – in coerenza con la riforma delle province (L. n. 56/2014) – e la riorganizzazione delleforze operanti in mare.

Singoli principi richiedono un intervento mirato per riordinare: l’ordinamento e al disciplina del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il Comitato italiano paralimpico; le funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (P.R.A.); la disciplina corcernente le autorità portuali; nonchè per istituire il numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda la riorganizzazione dell’amministrazione statale centrale, le linee d’intervento previste si concentrano sul rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio nei confronti dell’attività dei ministri e sulle conseguenti funzioni della Presidenza del Consiglio. Tra i principi si prevede anche l’esame da parte del Consiglio dei ministri delle designazioni e nomine di competenza ministeriale, una nuova disciplina degli uffici di diretta collaborazione, il rafforzamento delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio nella vigilanza sulle agenzie governative nazionali ed una maggiore flessibilità nella disciplina dell’organizzazione dei ministeri.

Per quanto riguarda l’amministrazione statale periferica, la delega prevede la razionalizzazione della rete delle prefetture – UTG, mediante riduzione del numero delle prefetture e trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, in cui confluiscono tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato in modo da rappresentare il punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini.

Con principi e criteri specifici, il provvedimento, inoltre, delega il Governo ariordinare funzioni e finanziamento delle camere di commercio (articolo 8).

Durante l’esame parlamentare del provvedimento sono state introdotte:

  • modifiche alla disciplina del Consiglio dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”, una delle principali onorificenze dello Stato (articolo 7-bis);
  • una delega finalizzata a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca data la peculiarità dei loro scopi istituzionali, con invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali, anche considerando l’autonomia e la terzietà di cui godono questi enti (articolo 10).

In materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, il disegno di legge contiene anche una delega (articolo 6) avente come oggetto specifico l’introduzione di disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 33/2013, emanato in attuazione della legge n. 190 del 2012 (la c.d. legge Severino o legge anticorruzione) relativo alla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni. Nell’esercizio di tale delega si prevede, tra i numerosi criteri, anche di: precisare contenuti e procedimento di adozione dei Piani nazionali anticorruzione; definire il diritto di accesso dei parlamentari ai documenti amministrativi in relazione allo svolgimento dei loro compiti istituzionali; riconoscere la libertà di informazione attraverso il diritto di accesso di chiunque ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni (una sorta di Freedom of information Act).

In sede parlamentare è stata introdotta anche una delega per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese per intercettazioni (art. 6, co. 2-bis).

Riforma della dirigenza

Una delle deleghe principali del provvedimento riguarda l’istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, con requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento (articolo 9). I principi cardine saranno quelli del merito, dell’aggiornamento, della formazione continua.

Tutti i dirigenti pubblici, pertanto, salvo alcune specifiche categorie, saranno ricompresi in tre ruoli unici: dei dirigenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in cui confluiscono altresì le attuali figure dei segretari comunali. L’accesso ai tre ruoli della dirigenza pubblica sarà consentito per corso-concorso o per concorso, con il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale, svolti con cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli e senza graduatorie di idonei. E’ prevista altresì la riforma della Scuola nazionale dell’amministrazione, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali, e obblighi formativi annuali per i dirigenti che saranno coinvolti anche nella formazione di futuri dirigenti.

Viene inoltre semplificata e ampliata la mobilità della dirigenza tra amministrazioni pubbliche e tra queste ed il settore privato; gli incarichi dirigenziali avranno durata quadriennale (con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni senza procedura pubblica purché motivata e a fronte di una valutazione positiva) e saranno rinnovabili previa partecipazione ad una procedura di avviso pubblico.

Particolare rilevanza sarà data alla valutazione dei dirigenti ai fini del conferimento degli incarichi. Si procederà contestualmente al riordino delle norme relative allaresponsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e alla ridefinizione della disciplina della retribuzione dei dirigenti in modo che sia assicurata omogeneità nel trattamento economico di ciascun ruolo della dirigenza pubblica.

Il provvedimento reca altresì – a seguito delle disposizioni aggiunte in sede referente – alcune disposizioni relative ad incarichi direttivi presso l’Avvocatura dello Stato (art. 9-bis).

Semplificazione normativa

Il disegno di legge prevede la elaborazione di distinti testi unici (articolo 12) delle disposizioni nelle seguenti materie:

  1. lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
  2. partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche,
  3. riordino dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La finalità comune è di semplificare materie oggetto di stratificazioni normativein modo da coordinare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e aggiornare le procedure.

Per quanto riguarda la materia del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la delega (articolo 13) contiene una serie di interventi volti alla riorganizzazione delle amministrazioni nell’ottica di una maggiore efficienza. Tra gli interventi principali si evidenzia, in primo luogo, l’accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche, nonché l’inserimento nei concorsi pubblici di meccanismi di valutazione per valorizzare l’esperienza professionale acquisita da soggetti titolari di rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche. Altrettanto significativo risulta il progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, anche al fine di facilitare i processi di mobilità; la semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici; l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare degli stessi nonché il rafforzamento del regime di responsabilità dei dirigenti, attraverso l’esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l’attività gestionale. Ulteriori interventi, infine, concernono: l’individuazione delle forme di lavoro flessibile permesse; la riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia; la facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell’orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo e la nomina (nelle p.a. con più di 200 dipendenti) di un responsabile dei processi di inserimento negli ambienti di lavoro dei lavoratori con disabilità.

Nel corso dell’esame parlamentare è stata introdotta una disposizione che, modificando il Codice dell’ordinamento militare, consente il contestuale svolgimento di un procedimento disciplinare e un procedimento penale relativo agli stessi fatti riguardanti il personale militare (articolo 11-bis).

In relazione al personale, inoltre, il provvedimento introduce altresì norme volte a favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche (articolo 11): si tratta di una serie di misure organizzative (rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell’orario di lavoro; telelavoro; forme di co-working e smart-working) di cui possano avvalersi, entro tre anni, almeno il 10 per cento dei dipendenti pubblici che ne facciano richiesta. La definizione degli indirizzi per l’attuazione delle misure organizzative è demandata ad una direttiva del Presidente del Consiglio.

Il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche ha la finalità di garantire la chiarezza e la semplificazione normativa delle stesse, cui si aggiunge quella di tutelare e stimolare la concorrenza (articolo 14). Nell’esercizio della delega, si prevede, in particolare di: differenziare le tipologie societarie; ridefinire le regole per la costituzione di società o per l’assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche; creare un preciso regime che regoli le responsabilità degli amministratori e del personale delle società; individuare la composizione e i criteri di nomina degli organi di controllo societario, al fine di garantirne l’autonomia rispetto agli enti proprietari; rafforzare i criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive. Uno specifico criterio di delega è infine dettato con riferimento alle sole società partecipate dagli enti locali, ed è a sua volta articolato i sette diversi principi, attinenti all’adeguatezza della forma societaria da adottare, ai criteri e strumenti di gestione, alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie da parte degli enti territoriali interessati, alla trasparenza e confrontabilità dei dati economico patrimoniali, agli strumenti di tutela occupazionale nei processi di ristrutturazione societaria, all’introduzione di un sistema sanzionatorio per gli enti territoriali che riducono le società partecipate; alla trasparenza e rendicontazione da parte delle società partecipate nei confronti degli enti locali.

In materia di servizi pubblici locali (articolo 15), la disciplina generale deve contenere le modalità di regolazione e organizzazione dei servizi in base ai princìpi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità, i criteri per l’organizzazione territoriale ottimale; meccanismi di premialità per gli enti locali che favoriscono l’aggregazione delle attività e delle gestioni; criteri per la definizione dei regimi tariffari; modalità di tutela degli utenti, inclusi strumenti di tutela non giurisdizionale; netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull’inconferibilità di incarichi o cariche; revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti; l’attribuzione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti.

Saranno oggetto di revisione anche le discipline settoriali ai fini del loro coordinamento con la disciplina generale nonché un’armonizzazione relativamente alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. Per l’adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina è anche prevista la definizione di una disciplina transitoria.

È stata infine introdotta una delega (articolo 16) per la modificazione e l’abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti attuativi al fine di eliminare gli eventuali ostacoli all’attuazione di norme di legge.

Giudizi innanzi la Corte dei Conti

Nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge, è stata introdotta un’ampia delega al Governo per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti (articolo 15-bis). Tra i numerosi principi e criteri di delega, si prevede di: adeguare la normativa vigente alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandola con i principi del codice di procedura civile e assicurando laconcentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile; prevedere l’interruzione del termine di prescrizione di 5 anni delle azioni esperibili dal pubblico ministero; elevare, aggiornandolo periodicamente, il limite attuale (di 5.000 euro) per il rito monitorio, previsto per i fatti dannosi di lieve entità; prevedere l’introduzione di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che consenta, in presenza di alcune condizioni, la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato; riordinare la fase dell’istruttoria; unificare le disposizioni vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale; integrare le disposizioni vigenti con le norme del codice di procedura civile su specifici aspetti dettagliatamente indicati; ridefinire la disciplina delle impugnazioni, nonchè le disposizioni concernenti l’esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero la titolarità di agire e resistere in giudizio innanzi al giudice civile dell’esecuzione.

Clicca qui per il testo del ddl approvato dal Senato.

Appena disponibile pubblicheremo il testo modificato dalla camera

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Riforma PA, semplificazione attività enti pubblici di ricerca https://www.giurdanella.it/2015/05/riforma-pa-semplificazione-attivita-enti-pubblici-di-ricerca/ Wed, 13 May 2015 14:20:53 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28157 L’art. 10 del ddl Riforma PA contiene una delega al Governo al fine di favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l’autonomia e la terzietà di cui essi godono. Cosa prevede la delega? L’art. 10 […]

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L’art. 10 del ddl Riforma PA contiene una delega al Governo al fine di favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l’autonomia e la terzietà di cui essi godono.

Cosa prevede la delega?

L’art. 10 prevede che il Governo, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, adotti uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, garantendo il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all’autonomia professionale, alla formazione ed all’aggiornamento professionale;

b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, delle missioni per la ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;

c) definizione di regole improntate a princìpi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;

d) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo «a budget»;

e) semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali.

Clicca qui per consultare il testo del ddl Riforma Pa

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