L'articolo Ddl concorrenza: forse oggi il via libera del Sen… proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ prevista forse nella giornata di oggi l’approvazione in Senato, in seconda lettura, del “Ddl concorrenza”. Sul testo il Governo dovrebbe porre la questione di fiducia.
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]]>L'articolo Legge di Bilancio 2017: previsto oggi voto al Senato con fiducia “tecnica” proviene da Giurdanella.it.
]]>Due settimane fa, prima del referendum costituzionale che ha visto la prevalenza del “no”, vi era stata l’approvazione della Camera con tutta una serie di correttivi ed emendamenti che si sarebbero dovuti valutare nel testo al Senato, previo vaglio della Commissione Bilancio.
Tuttavia, l’esito delle ultime consultazioni referendarie e le dimissioni del premier Renzi “congelate” dal presidente della Repubblica Mattarella fino all’approvazione, per l’appunto, della Legge di Bilancio hanno comportato una netta accelerazione dell’iter, il quale potrebbe culminare già nella giornata di oggi con l’approvazione con fiducia “tecnica”, la quale implica la caduta di tutti gli emendamenti proposti contro la Manovra.
Pertanto, se fosse confermata l’approvazione in giornata della Legge di Bilancio con fiducia tecnica, alcune norme verrebbero eliminate dal testo finale: dall’emergenza sanitaria per l’Ilva di Taranto agli incentivi per ristrutturazioni energetiche ed antisismiche, alle nuove norme a limitazione del gioco d’azzardo, per citare solo alcuni esempi.
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]]>L'articolo Riforme Costituzionali: ok definitivo dalla Camera. Addio al bicameralismo perfetto proviene da Giurdanella.it.
]]>Il ddl era stato approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera, modificato, in prima deliberazione, dal Senato, approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera e approvato, in seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Senato.
Con tale provvedimento viene disposto il superamento dell’attuale sistema di bicameralismo paritario, riformando il Senato che diviene organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali.
Viene introdotto quindi un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.
Il testo approvato, oltre al superamento dell’attuale sistema bicamerale, prevede, tra l’altro:
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]]>L'articolo Decreto Giubileo: il Senato approva il testo proviene da Giurdanella.it.
]]>Noto come decreto Giubileo, il provvedimento prevede interventi finanziari per sostenere aree territoriali in situazione di criticità, per garantire lo svolgimento del Giubileo della Misericordia e per valorizzare l’area Expo 2015. Il testo prevede, inoltre, misure nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, interventi per la promozione del made in Italy, per l’incentivazione del volontariato nel servizio civile, per il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la realizzazione di interventi nelle periferie urbane, misure per il sostegno del cinema e del patrimonio culturale.
La Commissione ha approvato emendamenti che prorogano per il 2016 il contratto di servizio con Trenitalia, equiparano i comparti sicurezza e difesa, sbloccano risorse già impegnate per l’alluvione che ha colpito la Sardegna nel 2012 e per il cofinanziamento dei costi per il personale impegnato in lavori socialmente utili in Calabria.
Clicca qui per il testo approvato
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]]>L'articolo Esame avvocato: il Senato vuole più controlli sulle prove scritte proviene da Giurdanella.it.
]]>La commissione ha espresso parere non ostativo con le seguenti condizioni:
a) che all’articolo 4, comma 4, dello schema sia previsto che, nell’ambito delle prove scritte, il controllo sui candidati da parte del personale preposto alla vigilanza sia effettuato con modalità chiaramente predeterminate, non invasive ed eguali per tutti – anziché secondo non meglio precisati criteri casuali o a campione individuati dalla commissione, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove scritte – al fine di assicurare i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della procedura d’esame;
b) che all’articolo 5, comma 2, ultimo periodo, dello schema venga specificato che, qualora la correzione degli elaborati scritti si svolga nei locali di un ufficio giudiziario del distretto con sede in un comune diverso da quello della corte di appello presso la quale la commissione è costituita, il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati scritti da correggere debba essere effettuato con l’ausilio e sotto il controllo dell’ispettorato della polizia penitenziaria, analogamente a quanto previsto dagli articoli 4, comma 22 e 5, comma 9, dello schema;
La commissione ha inoltre reso le seguenti osservazioni:
a) tenuto conto dell’articolo 49 della citata legge forense, così come modificato dall’articolo 2-ter, comma 1, decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, secondo cui per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge forense (e pertanto fino al 2 febbraio 2017) l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato continuerà a svolgersi secondo le modalità stabilite dalle norme previgenti – sia prevista una disposizione di coordinamento con il suddetto articolo 49 della legge forense, che regoli la fase transitoria fino alla definitiva entrata in vigore della nuova normativa, recata dall’articolo 46 della legge forense, consentendo, ad esempio, la possibilità da parte dei candidati tenuti allo svolgimento delle prove scritte di introdurre, nel locale degli esami, codici annotati;
b) all’articolo 2, comma 3, ed all’articolo 6, comma 1, dello schema, si invita il Governo a prevedere che le comunicazioni a ciascun candidato ammesso vengano effettuate anche a mezzo dei tradizionali sistemi di notificazione per posta raccomandata, quanto meno nelle ipotesi in cui il candidato non abbia indicato nella domanda di partecipazione il proprio recapito di posta elettronica ordinaria o certificata;
c) all’articolo 4, comma 2, dello schema, si invita il Governo a prevedere la possibilità da parte dei candidati di introdurre, in sede di prova scritta, oltre ai codici, anche testi di legge liberamente stampati, anche se non pubblicati a cura di un editore;
d) all’articolo 4, comma 13, dello schema, si raccomanda al Governo, fermo il divieto ai commissari e ai segretari di rientrare nella sede di esame, qualora si allontanino dalla stessa nel corso delle prime tre ore dalla dettatura della traccia, di prevedere che tale divieto venga meno in presenza di particolari situazioni di necessità ed urgenza, valutate dal presidente della commissione e delle sottocommissioni, allo scopo di evitare l’introduzione di elementi di eccessiva rigidità che possono rischiare – al di là delle intenzioni – di determinare, soprattutto nell’ipotesi di eventi imprevisti e non altrimenti fronteggiabili, un serio e concreto pregiudizio al buon andamento della procedura d’esame;
e) si invita il Governo a ridefinire le modalità di estrazione delle domande rivolte ai candidati durante lo svolgimento delle prove orali di cui all’articolo 6 dello schema, anche allo scopo di consentire alla commissione o sottocommissione distrettuale di poter svolgere correttamente le proprie funzioni al fine di una compiuta valutazione del candidato, senza dover essere costretta a ricorrere esclusivamente a domande – che si suggerisce abbiano tutte difficoltà omogenea – contenute nell’apposito data base predisposto ed alimentato con modalità centralizzate, secondo quanto previsto dall’articolo 7 dello schema; in particolare, sul punto in questione, si ritiene di dover sottolineare l’assenza di qualsiasi indicazione in tal senso rinvenibile nel disposto di cui all’articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disposto del quale lo schema di decreto in esame reca la sola normativa di attuazione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
f) si invita il Governo a specificare se il complesso delle domande inserite nel data base saranno rese pubbliche oppure resteranno segrete fino al momento dell’estrazione:
g) all’articolo 8 dello schema, si invita il Governo a precisare che, anche nel periodo transitorio di svolgimento della prova orale, rimangono fermi i requisiti di pubblicità e di durata minima e massima della prova per ciascun candidato, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, primo periodo dello schema.
Clicca qui per il testo del Regolamento sottoposto a parere del Senato
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]]>L'articolo Reati ambientali. Le novità introdotte dal Senato proviene da Giurdanella.it.
]]>Lavori in corso per il testo di legge in materia di reati ambientali. Il Senato ha infatti approvato, il 4 marzo scorso, il ddl n. 1345, recante disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente. Il testo, già approvato dalla Camera, è stato modificato, per cui torna dai deputati per l’approvazione definitiva.
Il ddl si propone di conseguire un salto di qualità nell’azione di prevenzione e repressione dei delitti contro l’ambiente attraverso l’introduzione nel codice penale di quattro nuovi reati:
I termini di prescrizione per i reati ambientali sono raddoppiati.
È prevista una diminuzione dei due terzi delle pene in caso di ravvedimento operoso.
In sede di condanna o patteggiamento per reati ambientali sono previsti la confisca dei beni e il ripristino dello stato dei luoghi.
Gli emendamenti approvati dal Senato, all’articolo 1:
– aumentano le pene per le lesioni personali e le morti conseguenti al delitto di inquinamento ambientale;
– stabiliscono uno sconto di pena per i reati dolosi;
– prevedono la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 20.000 a 80.000 euro per omessa bonifica;
– prescrivono che il corso della prescrizione sia sospeso, qualora il giudice, su richiesta dell’imputato, sospenda il procedimento;
– disciplinano che la confisca non trovi applicazione quando l’imputato abbia provveduto alla messa in sicurezza;
– riguardano l’aggravante ambientale, il ravvedimento operoso, la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale ed il trasporto e l’abbandono di rifiuti e materiale radioattivo.
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]]>L'articolo Jobs Act: il Testo approvato dal Senato proviene da Giurdanella.it.
]]>Riportiamo di seguito il testo integrale approvato ieri dal Senato
“Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:
ART. 1
(Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonchè in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro)
1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:
1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l’incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione prevedendo strumenti certi ed esigibili;
3) necessità di regolare l’accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;
5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell’utilizzo effettivo;
7) revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l’avvio dei fondi medesimi e previsione della possibilità di vincolare destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8) revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all’articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonchè alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con l’esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l’abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l’eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell’entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a servizi di carattere assistenziale;
c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b), al fine di favorirne l’attività a beneficio delle comunità locali, tenuto conto della finalità di incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del medesimo soggetto secondo percorsi personalizzati, con modalit¢ che non determinino aspettative di accesso agevolato alle amministrazioni pubbliche;
d) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera c).
3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonchè di assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo │ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell’intesa nel termine di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonchè dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.
4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti princ↓pi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione degli incentivi all’assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell’efficacia e dell’impatto;
b) razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;
c) istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un’Agenzia nazionale per l’occupazione, di seguito denominata “Agenzia”, partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali gi¢ disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f);
d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell’azione dell’Agenzia;
e) attribuzione all’Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilit¢ di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l’inserimento e l’integrazione nel mercato del lavoro;
h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell’Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonchè di altre amministrazioni;
i) individuazione del comparto contrattuale del personale dell’Agenzia con modalità tali da garantire l’invarianza di oneri per la finanza pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto dell’Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l’Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego;
o) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
p) introduzione di princìpi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell’effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;
q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l’utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l’adozione di strumenti di segmentazione dell’utenza basati sull’osservazione statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l’istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi;
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonchè di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l’impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l’azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l’impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.
5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonchè in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;
b) eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;
e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;
f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonch← valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonchè l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore;
h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un’ottica di integrazione nell’ambito della dorsale informativa di cui all’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).
7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonchè di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l’attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro rendendolo pi conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio;
d) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;
e) revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
f) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonch← ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale;
g) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all’articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
h) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;
i) razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
9. Nell’esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;
d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti e l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;
e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
f) integrazione dell’offerta di servizi per l’infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell’utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;
g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all’interno delle imprese;
h) estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 della presente legge sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
12. Dall’attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o pi decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei princ↓pi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
14. Sono fatte salve le potest¢ attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili all’articolo 116 della Costituzione e all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”.
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]]>I relatori, Bianco (PD) e Giovanardi (NCD), hanno riferito sui contenuti del provvedimento, espressamente volto a disciplinare gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. La pronuncia di illegittimità, per mancanza di omogeneità, di alcune modifiche apportate nel 2006 al testo unico in materia di stupefacenti, aveva comportato la reviviscenza di disposizioni della legge Iervolino-Vassalli che differenziava le droghe leggere dalle droghe pesanti.
L’articolo 1 del decreto prevede ora che le sostanze stupefacenti o psicotrope, sottoposte a vigilanza, siano raggruppate in cinque tabelle (le prime quattro riguardanti sostanze psicotrope sottoposte a controllo internazionale e nazionale, la quinta comprendente i medicinali di impiego terapeutico) e che il completamento e l’aggiornamento delle tabelle siano operati con decreto del Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore e l’Istituto superiore di sanità. La prescrizione di medicinali per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei è effettuata all’interno di un piano terapeutico individualizzato. E’ soppresso l’obbligo di comunicare alle autorità competenti le violazioni commesse dalla persona sottoposta a programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative. L’autorizzazione del Ministero della salute per la coltivazione, l’impiego o la detenzione di sostanze stupefacenti non può essere rilasciata a soggetti che abbiano avuto condanne o sanzioni.
L’articolo 2 detta una disposizione transitoria che fa salvi gli atti amministrativi adottati fino alla sentenza della Corte.
L’articolo 3 reca disposizioni in materia di impiego di medicinali per indicazioni terapeutiche diverse da quelle contemplate nell’autorizzazione all’immissione in commercio.
In sede di discussione, il sottosegretario alla salute ha ricordato che l’uso personale è sanzionato da decreto con misura amministrativa, mentre il piccolo spaccio è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Secondo SEL è mancato il coraggio per cambiare verso rispetto all’impostazione proibizionista della Fini-Giovanardi. Restano così irrisolti i nodi delle sanzioni amministrative, che non sono misure di prevenzione. USA, Paesi sudamericani e Paesi europei hanno ormai compreso che la penalizzazione è controproducente nel contrasto del narcotraffico. Secondo GAL una riforma seria avrebbe dovuto distinguere tra cannabis naturale e sintetica e prevedere la possibilità di acquistare sostanze sicure, sotto il controllo dello Stato. Secondo Movimento 5 Stelle il decreto-legge è confuso, contraddittorio, paradossale. La scelta più lucida sarebbe stata la legalizzazione della cannabis per uso personale e terapeutico. Forza Italia ha criticato in particolare il mancato inserimento della cannabis nella tabella delle sostanze dannose, la depenalizzazione dello spaccio e le disposizioni sulla ripetibilità delle ricette. Scelta Civica ha ricordato che la legge Fini-Giovanardi ha fallito i suoi obiettivi, ingolfando le carceri e non favorendo il recupero dei tossicodipendenti.
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]]>In sintesi, l’articolo 1 intende fornire un immediato sostegno economico alle categorie sociali meno abbienti che non riescono più a pagare l’affitto, attraverso l’assegnazione al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di 100 milioni di euro e l’aumento del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli.
Al fine di incrementare l’offerta di alloggi in affitto a canone concordato, l’articolo 2 sostiene le iniziative di comuni e regioni tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione.
L’articolo 3 prevede la conclusione di accordi tra Governo, regioni ed enti locali per semplificare le procedure di alienazione a favore degli inquilini degli immobili di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP). Le risorse derivanti dalle vendite saranno destinate a un programma straordinario di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.
L’articolo 4 prevede un piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari.
L’articolo 5 dispone che chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non possa chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi.
Gli articoli 6 e 7 prevedono agevolazioni fiscali per conduttori e titolari di contratti di locazione di alloggi sociali.
L’articolo 8 agevola l’acquisto dell’abitazione in affitto a canone concordato.
L’articolo 9 riduce al 10 per cento l’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato.
L’articolo 10 persegue la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l’aumento dell’offerta di alloggi sociali in locazione, assicurando comunque il contenimento del consumo di suolo e il risparmio energetico.
Dai banchi dell’opposizione il provvedimento è stato criticato perché “oltre a svendere il patrimonio pubblico, presenta numerose deroghe alla normativa sugli appalti. Il Governo non ha trovato le coperture per l’efficientamento energetico, per l’esenzione IMU per gli anziani, per l’istituzione della banca dati sugli immobili, ma ha reperito risorse per l’invenduto degli speculatori e per il bonus elettrodomestici che favorisce la produzione estera”.
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]]>Sulle novità, l’articolo 1 in particolare detta una nuova disciplina per il contratto a termine, che non prevede più il vincolo della motivazione sia per il primo contratto sia per le sue proroghe, ridotte da otto a cinque.
In ciascuna azienda è previsto un limite massimo di rapporti di lavoro a termine pari al 20 per cento dell’organico stabile. Gli enti di ricerca sono esclusi dal limite del 20 per cento. Per le aziende che non rispettano il tetto è prevista una sanzione pecuniaria.
L’articolo 2 detta una nuova disciplina per l’apprendistato. Il testo prevede che il contratto scritto contenga il piano formativo individuale in forma sintetica. Il decreto-legge modifica gli obblighi previsti per le nuove assunzioni degli apprendisti, riducendo al 20 per cento la percentuale minima di conversione di rapporti di apprendistato. L’obbligo di stabilizzazione è limitato alle aziende con più di 50 dipendenti. E’ introdotta la possibilità di utilizzare l’apprendistato per attività stagionali.
L’articolo 2-bis contiene norme di diritto transitorio. Fino al 31 dicembre, in aggiunta alla norma nazionale del 20 per cento, valgono le regole già scritte nei contratti vigenti.
L’articolo 3 riguarda l’elenco anagrafico dei servizi pubblici per l’impiego, cui possono iscriversi anche i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea e i soggetti extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.
L’articolo 4 semplifica il sistema di adempimenti richiesti alle imprese per l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
L’articolo 5 prevede infine, a favore del datore di lavoro che stipula contratti di solidarietà, un beneficio consistente nella riduzione provvisoria della quota di contribuzione previdenziale a suo carico per i soli lavoratori interessati da una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20 per cento.
Qui l’utile dossier, a cura dell’Ufficio studi del Senato.
In sede di dibattito parlamentare, il relatore del provvedimento, Ichino, ha affermato che il provvedimento anticipa una riforma del mercato del lavoro che dovrà contenere anche i servizi all’impiego, il contratto di ricollocazione, la ridefinizione degli ammortizzatori sociali.
Il sottosegretario per il lavoro, Bobba, ha spiegato, a sua volta, che il ricorso alla decretazione d’urgenza si giustifica con la necessità di raggiungere in tempi brevi i tre obiettivi fondamentali:
– agevolare le assunzioni in tempi di crisi,
– allungare la durata dei contratti a termine,
– soppiantare i contratti di lavoro con minori tutele.
Il sottosegretario ha poi negato che il decreto introduca “forme di schiavitù” e, tra le sue novità positive, ha ricordato, in particolare, il rinvio ai contratti nazionali per le condizioni di lavoro più favorevoli; la deroga al tetto del 20 per cento per gli enti di ricerca; il potenziamento dell’offerta formativa pubblica e l’apprendistato stagionale.
Sinistra Ecologia e Libertà e Movimento 5 Stelle hanno criticato, anzitutto, il ricorso alla forma del decreto-legge ed al voto di fiducia su un tema fondamentale per la vita dei cittadini. Nel merito, hanno accusato il Governo Renzi di essersi spinto “molto più in là del centrodestra nello smantellare i diritti dei lavoratori e nel diffondere la precarietà. L’evidenza empirica dimostra che la riduzione delle tutele dei lavoratori non crea occupazione e non aumenta la produttività, ma serve solo ad abbattere i salari. Per aumentare la produttività occorre piuttosto investire in ricerca e sviluppo. La flexsecurity è una chimera: l’Esecutivo si accinge a sostituire gli ammortizzatori sociali con assicurazioni private, non risolve il problema degli esodati ma concorre alla demolizione della democrazia nei luoghi di lavoro”.
A sua volta, FI-PdL ha affermato che il decreto non segna una rottura con la cultura “vetero-sindacale, ma rappresenta un passo indietro rispetto alla flexsecurity, non incentiva le imprese ad assumere e sarà fonte di ulteriore contenzioso“.
Scelta Civica, Popolari per l’Italia e Nuovo Centrodestra hanno difeso il provvedimento “che rende più fluido un mercato del lavoro ingessato da norme troppe rigide”.
Secondo il PD, infine, il decreto riflette un “giusto equilibrio tra flessibilità e tutele e sarà completato dall’istituzione di un’Agenzia del lavoro e da nuovi ammortizzatori sociali“.
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