senza concorso Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/senza-concorso/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 26 Nov 2013 08:32:25 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Concorso dirigenti Agenzia delle Entrate. Il Consiglio di Stato manda alla Corte Costituzionale https://www.giurdanella.it/2013/11/sanatoria-i-dirigenti-dellagenzia-del/ Tue, 26 Nov 2013 08:16:22 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18536 Il Tar Lazio aveva bloccato le nomine a dirigenti di numerosi funzionari dell'Agenzia delle Entrate che non avevano svolto il concorso previsto per legge

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La questione concerne l’appello della celebre pronuncia del Tar Lazio – n.7636/2011-   che ha bloccato le nomine a dirigenti, presso diversi uffici dell’ Agenzia delle Entrate, nei confronti di numerosi funzionari –  esattamente 767! – che,  pur avendo ricevuto l’incarico a termine per l’espletamento delle funzioni dirigenziali, non avevano svolto il concorso previsto per legge e, quindi, erano privi della relativa qualifica; la nomina si porrebbe dunque in contrasto con i principi di cui agli artt. 19 e 52 del d. lgs. n. 165/2001 e risulterebbe affetta da nullità assoluta.

La questione è rilevante:  qualora venissero dichiarati nulli gli incarichi dirigenziali suddetti potrebbe discenderne la correlata nullità di tutti gli atti e provvedimenti emanati da tali “invalidi” dirigenti.

Nelle more della insorta controversa giudiziaria,  il legislatore ha cercato di rimediare all’operato dell’Agenzia delle Entrate con l’art. 8 comma 24, legge 44/2012,  con il quale si autorizza l’attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari della stessa Agenzie mentre è in corso l’espletamento dei concorsi; ed inoltre si fanno salvi gli incarichi “già affidati” a funzionari privi di qualifica dirigenziale.

La “sanatoria” legislativa però non convince i Giudici di Palazzo Spada che con  sentenza n. 5451/2013 del 18.11.2013 hanno rimesso gli atti alla Corte Costituzionale.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo della sentenza

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Incostituzionale l’immissione in ruolo dei dipendenti dalla partecipata https://www.giurdanella.it/2013/08/incostituzionale-limmissione-in-ruolo-dei-dipendenti-dalla-partecipata/ https://www.giurdanella.it/2013/08/incostituzionale-limmissione-in-ruolo-dei-dipendenti-dalla-partecipata/#comments Tue, 13 Aug 2013 06:00:01 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15515 È incostituzionale la legge regionale che dispone il passaggio automatico dei dipendenti della partecipata al ruolo dei dipendenti regionali

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È incostituzionale la legge regionale che dispone il passaggio automatico dei dipendenti della partecipata al ruolo dei dipendenti regionali.

Con la sentenza n. 227 del 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), il quale dispone che «Il personale della società [Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a.], con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di cessazione della gestione liquidatoria, regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del commercio e servizi, previa verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli dell’Amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva, è trasferito, con decorrenza dalla data prevista dalla deliberazione di cui all’articolo 53, comma 1, alla Regione….».

Il motivo della decisione è che in mancanza di un concorso pubblico, l’accesso del personale proveniente dalla Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a. all’impiego di ruolo presso l’amministrazione regionale, senza alcuna certezza di un serio filtro selettivo, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

Già in passato la Consulta ha ritenuto ingiustificato il mancato utilizzo del concorso per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione in relazione a norme regionali di generale ed automatico reinquadramento del personale di enti di diritto privato nei ruoli di Regioni o enti pubblici regionali, per via del fatto che il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell’art. 97 Cost.

Nel caso in questione, l’esigenza di risorse umane che scaturisce dall’assunzione di funzioni in precedenza affidate dalla Regione ad una società in house poi posta in liquidazione (come la Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a.) non può costituire valido motivo per disattendere il principio che «la natura comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico, sicché deve escludersi la legittimità costituzionale di “procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall’esterno”, violando il carattere pubblico del concorso.

Non è neanche sufficiente ipotizzare che vi sia stata una procedura selettiva purchessia, atteso il previo superamento di una qualsiasi “selezione pubblica”, presso qualsiasi “ente pubblico”, è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché esso non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale.

È vero che è possibile che i dipendenti delle società in house possano vantare un diritto alla riammissione nei ruoli della pubblica amministrazione in di scioglimento delle predette società e di consecutiva riacquisizione, da parte delle strutture interne dell’ente territoriale, dei servizi pubblici precedentemente affidati all’esterno. Ma ciò è limitato al caso in cui tali lavoratori fossero stati originariamente trasferiti o transitati dall’ente pubblico di pregressa appartenenza alle società partecipate o, comunque, da queste selezionati in conformità al principio sancito dall’art. 97 Cost.

Il diritto all’inserimento nell’organico dell’ente dev’essere, invece, correlativamente escluso in capo ai dipendenti illo tempore assunti da società controllate senza il ricorso a procedure selettive pubbliche “equivalenti”.

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