L'articolo Legge europea: le modifiche in tema di appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>La legge europea, come è risaputo, è uno dei principali strumenti di adeguamento della disciplina nazionale all’ordinamento europeo, ed ha il preciso scopo di porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea da parte dello Stato, specie per le questioni già oggetto di procedure di infrazione (o, comunque, di pre-infrazione).
Ebbene, la legge in questione, appena approvata, contiene una disposizione, l’art. 10, con cui vengono apportate una serie di importanti modifiche in materia di contratti pubblici, al fine di adeguare la disciplina interna ai rilievi da ultimo posti dall’Unione Europea, in primis con la procedura di infrazione n. 2018/2273.
Prima di dare atto dei diversi interventi modificativi di cui al provvedimento in esame, va premesso che la legge entrerà in vigore il prossimo 1° febbraio e che, ai sensi del comma 5 del citato art. 10, tutte le modifiche in tema di appalti si applicheranno alle sole procedure indette successivamente alla citata data.
Scendendo nel dettaglio delle previsioni dell’art. 10, una prima importante modifica ha ad oggetto il comma 8 dell’art. 31 del codice dei contratti pubblici, in tema di supporto al RUP per l’attività di progettazione.
La previsione attuale, lo si ricorda, chiarisce che ove la stazione appaltante intenda affidare all’esterno incarichi di progettazione a supporto dell’attività del RUP, il soggetto affidatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, per sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, per la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Alla disposizione in parola, la legge in commento ha aggiunto uno specifico periodo ai sensi del quale “il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività”.
Si è dunque inteso ampliare, con l’intervento in esame, l’ambito delle attività che, in relazione alla loro natura specialistica, il progettista incaricato, pur rimanendone responsabile, potrà a sua volta affidare a terzi.
Altra modifica davvero rilevante riguarda l’art. 46 del codice, contenente l’elenco degli operatori economici che possono essere ammessi alle procedure per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
L’elencazione precedente, ove interpretata in maniera tassativa, aveva creato non poche questioni in merito alla platea dei soggetti ammessi alle procedure in questione, facendo talvolta propendere per una esclusione di quegli operatori che, pur svolgendo attività di ingegneria e architettura, erano privi della forma giuridica prevista dal codice (si pensi, ad esempio, al caso di soggetti privi di scopo di lucro, come le fondazioni, di recente portato all’attenzione della Corte di Giustizia dell’UE, che ne aveva infine ammesso la partecipazione).
Al fine di risolvere la questione, la legge europea ha adesso modificato l’art. 46, da un lato facendo un espresso richiamo, al comma 1 dell’art. 46, al “rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta” e, dall’altro, aggiungendo all’elenco di cui al medesimo comma la lettera d-bis, alla luce della quale potranno essere ammessi alle procedure tutti gli “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati”.
Inoltre, al comma 2 dello stesso art. 46, è stata aggiunta la previsione per cui, ai fini della partecipazione, le società costituite da meno di cinque anni possono documentare il possesso dei requisiti richiesti anche con riferimento ai soci, ai direttori tecnici o ai professionisti dipendenti dei soggetti di cui alla nuova lettera d-bis, specificando che, per tali soggetti, nelle more dell’adozione del Regolamento unico, i requisiti minimi saranno stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture.
Conseguentemente, il comma 2 dell’art. 10 della legge europea, ha disposto che per consentire la partecipazione dei soggetti di cui sopra, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore il Ministero delle infrastrutture dovrà individuare, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all’obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché all’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.
Procedendo con l’esame degli interventi modificativi di cui alla legge europea, altra previsione del codice che ne è risultata incisa è stata quella di cui all’art. 80 (circostanza che, invero, non stupisce granché, posto che si tratta probabilmente della disposizione maggiormente rimaneggiata e modificata dell’intera disciplina).
E così, il legislatore è voluto tornare sulla dibattuta questione dell’esclusione per violazioni rispetto agli obblighi tributari o contributivi, modificando il comma 4 dell’art. 80 e prevedendo che “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro”.
Si tratta dunque di una quantomai opportuna specificazione delle ipotesi in cui la stazione appaltante ha la facoltà di escludere l’operatore per violazioni non definitivamente accertate, operando le dovute distinzioni rispetto ai casi, disciplinati dalla prima parte del comma, di esclusione obbligatoria legate a violazioni definitivamente accertate, e prevedendo – con riferimento alle violazioni degli obblighi tributari – l’adozione di un decreto ministeriale che chiarisca i limiti e le condizioni per applicare la causa di esclusione in questione.
Ulteriore aspetto – probabilmente il più incisivo – su cui la novella legislativa è intervenuta è quello del subappalto (art. 105 d.lgs. 50/2016).
Le modifiche sul punto sono essenzialmente tre:
– in primo luogo, è stato eliminato il divieto per l’affidatario del contratto di subappaltare a soggetti che abbiano partecipato alla procedura;
– inoltre, è stata finalmente risolta l’annosa questione della necessaria indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta per tutti le tipologie di appalto (obbligo di indicazione che, stante l’integrale abrogazione del comma 6 dell’art. 105 del codice, non sarà più in vigore dal prossimo febbraio);
– infine, stante la modifica dei commi 1, 5 e 7 dell’art. 80 – e consequenzialmente al fatto che i subappaltatori non dovranno più essere indicati in sede di offerta – è stato eliminato ogni riferimento alla verifica, anche in capo ai subappaltatori, circa l’insussistenza delle relative cause di esclusione. Resta inteso che, comunque, il subappaltatore successivamente individuato dovrà dimostrare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80.
Le medesime innovazioni sono state previste anche per il subappalto nei contratti di concessione (art. 174 del codice).
Queste modifiche si aggiungono a quella già disposta con il decreto-legge 77/2021 (conv. con legge 108/2021), che ha definitivamente abrogato il comma 5 dell’art. 105, relativo al limite dell’importo del subappalto, determinando un vero e proprio smantellamento – di matrice europea – dell’originario impianto dell’istituto
Poiché le superiori modifiche costituiranno la nuova disciplina, a regime, del subappalto, l’art. 10 della legge 238/2021 ha abrogato, con il comma 3, la previsione del c.d. decreto rilancio (d.l. 32/2019, art. 1, comma 18), che disponeva la temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2023, dell’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori, nonché delle verifiche sui subappaltatori in sede di gara.
Infine, ultima rilevante modifica di cui alla legge europea riguarda i termini di pagamento e lo stato di avanzamento dei lavori, disciplinati all’art. 113 bis del codice.
Alle previsioni generali sull’emissione dei certificati di pagamento e sulla liquidazione degli acconti e del saldo finale (in relazione ai vari stati di avanzamento), la novella ha introdotto all’art. 113 bis i commi da 1-bis a 1-septies, assegnando un maggiore ruolo propulsivo all’esecutore.
In estrema sintesi, si prevede adesso che l’esecutore possa comunicare, di sua sponte, il raggiungimento delle condizioni per l’adozione del SAL
In queste ipotesi, il direttore dei lavori dovrà prontamente eseguire le opportune verifiche e, ove le stesse abbiano esito positivo, adottare il SAL (e da quel momento l’esecutore potrà emettere la fattura, la cui emissione non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP).
Viceversa, in caso di difformità, il DL, previo contraddittorio con l’esecutore, potrà archiviare la comunicazione.
Si rende disponibile, al seguente link, il testo integrale della legge europea n. 238/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Al fine di rendere più agevole l’esame delle modifiche in tema di appalti, si pubblica anche un utile schema di sintesi delle disposizioni del codice dei contratti pubblici oggetto di novella.
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]]>L'articolo Servizi di architettura e ingegneria: pubblicato decreto in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>Ai sensi dell’art. 3 del decreto citato, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
Inoltre, le società di ingegneria predispongono e aggiornano l’organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione I.V.A.
Clicca qui per il testo del Decreto in Gazzetta
“
L'articolo Servizi di architettura e ingegneria: pubblicato decreto in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Affidamento servizi di architettura ed ingegneria: le Linee guida ANAC proviene da Giurdanella.it.
]]>Ecco alcuni dei contenuti delle linee guida per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, ormai operative, in quanto l’ANAC le ha approvate in via definitiva.
Le linee guida rimarcano alcuni concetti essenziali già contenuti nel Codice degli appalti, ricordando che i servizi di architettura e ingegneria possono essere affidati solo attraverso le procedure previste dal nuovo Codice, che la progettazione definitiva e quella esecutiva devono essere preferibilmente svolte da un unico soggetto e che di regola l’appalto integrato (ossia l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dell’opera) non è ammesso.
Clicca qui per il testo della Delibera in Gazzetta
L'articolo Affidamento servizi di architettura ed ingegneria: le Linee guida ANAC proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Servizi di ingegneria, l’Anac apre ai giovani proviene da Giurdanella.it.
]]>Tra le indicazioni troviamo:
criteri più morbidi a vantaggio dei giovani professionisti. Ad esempio riguardo il criterio dell’organico medio annuo, l’ANAC ha affermato che la norma deve essere interpretata alla luce di quanto previsto dall’art. 90, co. 1, lett. d), del Codice, ai sensi del quale è ammessa la partecipazione alle gare di liberi professionisti (singoli o associati), i quali, proprio in virtù loro natura giuridica, non dispongono di un organico di personale/tecnici. Il requisito va pertanto inteso come organico medio annuo negli ultimi tre anni per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) e come possesso delle unità minime stimate nel bando per i liberi professionisti. Questi ultimi potranno raggiungere il numero di unità fissate nel bando di gara mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
Obbligo di utilizzo dei parametri ministeriali. L’Autorità chiarisce che al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l’appalto c.d. “integrato”, è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria). Obbligo fino ad oggi poco rispettato dalle stazioni appaltanti.
Uso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’Autorità, per gli affidamenti superiori a 100.000 euro, afferma che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa appare il più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici. Una maggiore qualità inoltre, ad avviso dell’Autorità, può essere ottenuta anche mediante controlli maggiormente rigorosi sulla congruità delle offerte presentate.
Si allegano le linee guida ANAC, determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015
L'articolo Servizi di ingegneria, l’Anac apre ai giovani proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Appalti. Dossier sulle novità per Avvalimento e Progettazione proviene da Giurdanella.it.
]]>Il 25 novembre entrerà in vigore la Legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”.
Come abbiamo visto la Legge modifica il Codice dei Contratti Pubblici intervenendo in particolare sulla disciplina dei concorsi di progettazione (articolo 90 del codice) e dell’avvalimento (modificato l’articolo 49 del codice, ammettendo l’avvalimento di più imprese ausiliarie). (QUI IL TESTO DEGLI ARTICOLI IN VIGORE DAL 25 NOVEMBRE)
Riportiamo di seguito gli stralci dei dossier della Camera e del Senato durante l’iter di approvazione delle Legge Europea 2013 bis
Dossier n° 99/1 – Elementi per l’esame in Assemblea (prima lettura Camera – aprile 2014)
Articolo 20
L’articolo 20, non modificato in Commissione (articolo 18 nel testo iniziale), è finalizzato a modificare la disciplina della progettazione, nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l’esperienza acquisita nell’ambito dell’espletamento dell’incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti. Le modifiche alla disciplina vigente previste dall’articolo 18, che novellano l’articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), sono finalizzate a superare i rilievi della Commissione europea nell’ambito della procedura EU Pilot 4680/13/MARKT.
Articolo 21
L’articolo 21, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, consente, in via generale, alle imprese concorrenti, nelle gare per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, di avvalersi di più imprese ausiliarie, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara (avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo).
L’articolo in esame appare volto alla tutela del principio della concorrenza tra imprese negli appalti pubblici e della partecipazione delle piccole e medie imprese negli appalti; in base a questi principi, esso sostituisce ed adegua la normativa nazionale, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia europea del 10 ottobre 2013 (causa C-94/12), che ha dichiarato incompatibile con gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/UE, la disposizione nazionale stabilita dall’articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 163/2006 (Codice dei Contratti), che vieta, in via generale, alle imprese che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese.
In effetti, l’articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 163/2006, che disciplina la procedura del cosiddetto avvalimento nelle gare per gli appalti pubblici, dispone, in via generale, che il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione e, in via eccezionale, che il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi di cui all’art. 40, comma 3, lett. b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria.
La disposizione in commento, oltre a consentire l’avvalimento di più imprese ausiliarie e a sopprimere pertanto il ricorso eccezionalmente ammesso all’avvalimento plurimo in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, mantiene fermo per i lavori il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti nella
singola categoria di qualificazione, ossia il divieto di cumulare i requisiti tra concorrente ed impresa ausiliaria per i singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 40, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006, che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria (cd. avvalimento frazionato).
L’avvalimento nelle gare per appalti pubblici è stato oggetto di un comunicato dell’Autorità sui contratti pubblici (AVCP) che ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti, in seguito alla citata sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013.
L’Autorità, tra l’altro, ha ribadito un principio contenuto nella sentenza della Corte secondo cui, nel caso di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori,
l’amministrazione aggiudicatrice potrà legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici; tale esigenza della stazione appaltante deve risultare da adeguata motivazione espressa in seno alla delibera o determina a contrarre o, al più tardi, negli atti di gara
Dossier Servizio Studi Senato n. 151 (giugno 2014)
Articolo 20
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARKT)
L’articolo 20, non modificato dalla Camera dei deputati (articolo 18 nel testo iniziale) è finalizzato a modificare la disciplina della progettazione, nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l’esperienza acquisita nell’ambito dell’espletamento dell’incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti. Le modifiche alla disciplina vigente previste dall’articolo 18, che novellano l’articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), sono finalizzate a superare i rilievi della Commissione europea nell’ambito della procedura EU Pilot 4680/13/MARKT.
Articolo 21
(Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all’istituto dell’avvalimento – Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12)
L’articolo 21, introdotto dalla Camera dei deputati, consente, in via generale, alle imprese concorrenti, nelle gare per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, di avvalersi di più imprese ausiliarie, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara (avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo).
L'articolo Appalti. Dossier sulle novità per Avvalimento e Progettazione proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Avvalimento e incarichi di progettazione. Cosa cambia dal 25 novembre proviene da Giurdanella.it.
]]>La legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, pubblicata in Gazzetta lo scorso 10 novembre ed in vigore dal 25 novembre 2014, modifica il Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 163 del 2006), intervenendo in particolare sulla disciplina dei concorsi di progettazione (articolo 90 del codice) e dell’avvalimento (modificato l’articolo 49 del codice, ammettendo l’avvalimento di più imprese ausiliarie).
Riportiamo di seguito il testo delle modifiche al codice dei contratti introdotte dalla legge europea, in vigore dal 25 novembre (qui i Dossier parlamentari di commento alle modifiche).
. . .
Legge 30 ottobre 2014 n. 161
(…)
Articolo 20
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARK.
1. All’articolo 90 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: «partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche’ agli eventuali subappalti o cottimi» sono sostituite dalle seguenti: «essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonche’ degli eventuali subappalti o cottimi»;
b) dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non e’ tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori».
Art. 21
Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all’istituto dell’avvalimento. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12.
1. All’articolo 49 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. E’ ammesso l’avvalimento di piu’ imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria».
L'articolo Avvalimento e incarichi di progettazione. Cosa cambia dal 25 novembre proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Servizi di architettura ed ingegneria: determinazione del corrispettivo dopo l’abolizione delle tariffe proviene da Giurdanella.it.
]]>Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
La disciplina relativa alla determinazione del corrispettivo per le attività di servizi di ingegneria e architettura ha subìto una prima significativa modifica a seguito dell’abolizione delle tariffe minime, ad opera del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.
In ossequio a tale previsione, sono stati abrogati l’ultima parte del comma 2, dell’articolo 92 (che sanciva l’inderogabilità dei minimi tariffari e la nullità di ogni patto contrario) e il comma 4 del medesimo articolo (che consentiva di ribassare i minimi tariffari fino al 20%)3.
Sempre in attuazione della predetta riforma, è stato introdotto un ulteriore periodo alla fine del comma 2, secondo cui: “I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento”.
Dal canto suo, il Regolamento, all’articolo 264, comma 1, lett. d), ha precisato che il bando deve contenere l’indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito l’ammontare presumibile del corrispettivo dei servizi posto a base di gara.
L’AVCP4 ha più volte ribadito che le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare, con accuratezza ed analiticità, i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L’importo a base di gara – le cui modalità di calcolo, in virtù del Regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando – dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività da svolgersi e dei loro costi.
Ad innovare la disciplina in esame è intervenuto l’art. 9 della legge 24 marzo 2012, n. 275, come integrato dall’art. 5 della legge 7 agosto 2012, n. 1346.
In ragione di tale novella, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 1/20127, possono essere utilizzate ai soli fini della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi, fino all’emanazione del previsto decreto ministeriale.
Anche in attuazione di tale novella, dapprima con il D.M. 20 luglio 2012, n. 1408, da ultimo con il D.M. 31 ottobre 2013 n. 1439, sono stati dettati i criteri per la determinazione dei compensi relativi alle professioni dell’area tecnica (artt. 33 – 39).
Va ricordato, infine, che ai sensi dell’art. 92, comma 5 del Codice, una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
1Rubricato “Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti”.
2L’AVCP, con la determinazione n. 5/2010, ha ribadito che non è possibile – a pena di nullità – affidare incarichi di progettazione subordinando la corresponsione dei relativi compensi professionali, all’ottenimento dei finanziamenti per l’esecuzione dell’opera, né è ammissibile subordinare il pagamento di tali compensi a fasi della realizzazione dei lavori ed in particolare all’emissione degli stati di avanzamento.
3 Come precisato dall’AVCP, con la determinazione n. 4/2007, tali soppressioni non rappresentano novità normative, in quanto hanno valore ricognitivo delle abrogazioni implicite scaturite dall’incompatibilità con la legge n. 248/2006.
4Cfr. determinazioni nn. 1/2006, 4/2007 e 5/2010.
5Di conversione del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1.
6Di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83.
7 In virtù dell’art. 9 del citato d.l. n. 1/2012: “Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”.
8 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (pubblicato nella G.U. 22 agosto 2012, n. 195). In particolare, secondo l’art. 34, rubricato “Parametri generali per la liquidazione del compenso”, il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all’articolo 33 è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri: a) il costo economico delle singole categorie componenti l’opera; b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera; c) la complessità della prestazione; d) la specificità della prestazione.
9 Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria (pubblicato nella G.U. 20 dicembre 2013, n. 298).
L'articolo Servizi di architettura ed ingegneria: determinazione del corrispettivo dopo l’abolizione delle tariffe proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Nuovo ebook proviene da Giurdanella.it.
]]>L’opera si intitola “L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. L’autore è Francesco Armenante.
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Di seguito, in anteprima, l’indice
1. Profili introduttivi
2. La precedente disciplina di settore e i relativi indirizzi interpretativi
3. La disciplina del Codice dei contratti: la progettazione interna ed esterna
4. I sistemi di affidamento nella previsione del Codice
5. La determinazione del corrispettivo a seguito dell’abolizione delle tariffe
6. La disciplina del Regolamento e i requisiti di partecipazione
7. Lo svolgimento della procedura di affidamento
8. Gli affidamenti di importo inferiore a centomila euro
9. Gli affidamenti di “ultima soglia
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