Servizi pubblici locali Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/servizi_pubblici_locali/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 10 Apr 2023 19:03:15 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Affidamenti in house di servizi pubblici locali dal 2023 https://www.giurdanella.it/2023/04/affidamenti-in-house-di-servizi-pubblici-locali-dal-2023/ Mon, 10 Apr 2023 19:01:08 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=55722 Affidamenti in house di servizi pubblici locali dal 2023 e obblighi di trasparenza, dal 31 dicembre, previsti dal decreto legislativo n. 201 del 2022 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

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Affidamenti in house di servizi pubblici locali dal 2023: obblighi di trasparenza

Dal 31 dicembre, è in vigore il decreto legislativo n. 201 del 2022, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

E’ prevista la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente locale dei seguenti atti:

– la deliberazione di istituzione del servizio (articolo 10 comma 5),

– la relazione (prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio) sulla sussistenza dei requisiti previsti dal diritto europeo per la forma di affidamento prescelta, illustrati gli obblighi di servizio pubblico,  le eventuali compensazioni economiche e i relativi criteri di calcolo ( articolo 14 comma 3),

– la deliberazione di affidamento del servizio, se di importo superiore alla soglia, “motivando sui benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all’impatto sulla finanza pubblica, nonchè agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell’ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house” (articolo 17, comma 2),

– la relazione annuale sullo stato del servizio (articolo 30 comma 2),

– il contratto di servizio.

Tali atti, trasmessi anche ad Anac, vengono pubblicati in un’apposita sezione del suo sito:
https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica

L’art. 17, comma 3, del decreto legislativo prevede che “il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell’ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35”.

Pertanto (osserva ANAC in una nota del 22 febbraio), “fino a quando la predetta deliberazione di affidamento non viene trasmessa e pubblicata da Anac, non decorre il termine previsto dal citato art. 17 e non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio”.

Documenti utili

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, in vigore dal 31 dicembre
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;201

Il dossier
https://temi.camera.it/leg19/temi/19_tl18_servizi_pubblici_locali.html

La nota di lettura dell’ANCI
https://www.anci.it/wp-content/uploads/Pima-nota-D_lgs-201_22-SPL.pdf

Un commento di Leila Tessarolo
https://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=1035

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Servizi Pubblici Locali: il Dossier della Camera https://www.giurdanella.it/2020/03/servizi-pubblici-locali-dossier-2020/ Wed, 04 Mar 2020 11:20:30 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=52935 Servizi pubblici locali: modalità di gestione e scelta del gestore secondo il Dossier della Camera

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Dossier Servizi Pubblici Locali Camera 2020, Parte generale

Dossier Servizi Pubblici Locali Camera 2020, Parte sui singoli settori

Il Servizio Studi della Camera ha rilasciato il 21 febbraio 2020 un Dossier sui Servizi Pubblici Locali, per fare il punto sulla situazione normativa generale sui servizi pubblici di rilevanza locale, per poi approfondire le situazione di fatto delle società a partecipazione pubblica, dei servizi idrici, rifiuti, trasporto pubblico locale, energia e gaa.

Particolare attenzione viene dedicata al problema dell’armonizzazione tra principi comunitari e disciplina interna, a sua volta incisa dal referendum del 2011 e dalla pronuncia di incostituzionalità sulla nuova disciplina del 2012.

Da questo complesso intreccio si desume l’alternativa tra le tre modalità di gestione dei servizi pubblici locali: l’esternalizzazione a terzi mediante procedura pubblica di selezione, la società mista con socio privato a sua volta scelto con gara, e infine la gestione diretta, anche mediante società in house. La scelta tra queste modalità deve essere riservata all’ente di governo dell’ambito o bacino territoriale, al quale partecipano obbligatoriamente gli enti locali, sulla base di una relazione, da rendere pubblica sul sito internet dell’ente stesso, che deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

Di seguito si riporta un estratto del Dossier, con particolare riferimento all’affidamento dei servizi pubblici locali, alle previsioni del nuovo codice appalti sull’affidamento in house e all’organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

(…)

LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Nel nostro ordinamento la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale ha subito numerose modifiche, dovute anche alla necessità di armonizzare la normativa nazionale con i principi comunitari. Negli ultimi anni gli interventi del legislatore si sono concentrati sull’assetto organizzativo per lo svolgimento dei servizi di interesse economico generale. In particolare, è stato introdotto l’obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed è intervenuta la legge Delrio che ha riconosciuto in capo alle città metropolitane la titolarità, quale funzione fondamentale, dei compiti di organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano. Inoltre con il nuovo Codice appalti è stata rielaborata la disciplina in materia di affidamenti in house per adeguarla alle direttive europee del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

L’affidamento dei servizi pubblici locali

Sulle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica si sono succedute diverse discipline, specie nel corso della XVI legislatura, nella cui successione temporale si sono inserite sia un’abrogazione referendaria (2011) sia una pronuncia di illegittimità costituzionale (2012). Tali interventi si sono succeduti in un ristretto contesto temporale e sono stati adottati, per lo più, con provvedimenti d’urgenza.

In particolare, il riferimento generale per la disciplina applicabile nell’ordinamento italiano in materia di affidamento del servizio è rappresentato dalla normativa europea (direttamente applicabile) relativa alle regole concorrenziali minime per le gare ad evidenza pubblica che affidano la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica (Corte cost., sentenza n. 24 del 2011).

La sentenza n. 199 del 2012 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, (conv. L. n. 148/2011), nella parte in cui tale disposizione, rubricata come «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum   popolare e alla normativa dall’Unione europea», detta la nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in luogo dell’art. 23- bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, abrogato a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011. Secondo la Corte, infatti, costituisce effettivamente ripristino della normativa abrogata, considerato che essa introduce una nuova disciplina della materia, «senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti», in palese contrasto, quindi, con l’intento perseguito mediante il referendum abrogativo.

Secondo la normativa dell’Unione europea gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso:

  • esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
  • società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
  • gestione diretta da parte dell’ente locale, cosiddetta gestione “in house“, purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario, e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti. In particolare, la giurisprudenza europea consente la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale, allorquando l’applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell’ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo “analogo” (il controllo esercitato dall’aggiudicante sull’affidatario deve essere di “contenuto analogo” a quello esercitato dall’aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante dell’attività dell’affidatario in favore dell’aggiudicante.

Per i servizi a rete di rilevanza economica il soggetto che affida il servizio deve tener conto sia della disciplina europea sia delle norme nazionali settoriali.

La scelta delle modalità di affidamento del servizio è rimessa dalla normativa vigente all’ente di governo dell’ambito o bacino territoriale, al quale partecipano obbligatoriamente gli enti locali, sulla base di una relazione, da rendere pubblica sul sito internet dell’ente stesso, che deve dare conto “delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche (se previste)” (art. 34, co. 20-25, del D.L. n. 179 del 2012, convertito da L. n. 221/2012).

Obiettivi dell’obbligo di pubblicare la relazione sono:

  • il rispetto della disciplina europea;
  • la parità tra gli operatori;
  • l’economicità della gestione;
  • l’adeguata informazione della collettività di riferimento.

Pertanto, la scelta della modalità di affidamento risulta rimessa alla valutazione dell’ente locale, nel presupposto che la discrezionalità in merito sia esercitata nel rispetto dei principi europei; di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Da tale disciplina sono stati espressamente esclusi i servizi di distribuzione di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica, nonché quelli di gestione delle farmacie comunali.

Gli enti di governo sono tenuti ad inviare le relazioni all’Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE), che provvede a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l’applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio (art. 13, co. 25-bis, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 9/2014).

La normativa richiamata aveva previsto anche una disciplina transitoria (art. 34, co. 21), disponendo che gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, dovevano essere adeguati entro il 31 dicembre 2013. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell’affidamento, prescrivendo, comunque, che il mancato adempimento degli obblighi previsti determina la cessazione dell’affidamento alla data del 31 dicembre 2013. In deroga a quanto previsto dalla disposizione originaria, nel corso della XVII legislatura è stata disposta la proroga della durata degli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012 (18 ottobre 2012) fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 (art. 13, co. 1, D.L. n. 150/2013, conv. dalla L. n. 15/2014). Inoltre, si è stabilito che la mancata deliberazione dell’affidamento entro il termine del 30 giugno 2014 comporta l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014. Il mancato rispetto del termine comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

Disposizioni particolari sono state stabilite per gli “affidamenti diretti” (cioè senza gara) in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012 (18 ottobre 2012), anche se non conformi alla normativa europea. Per questi era inizialmente previsto che cessassero alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; mentre gli affidamenti che non prevedevano una data di scadenza sarebbero cessati il 31 dicembre 2020 (art. 34, co. 22). Tale particolare regime veniva previsto solo a condizione che gli affidamenti: fossero stati assentiti alla data del 1º ottobre 2003; riguardassero società a partecipazione pubblica già quotate in borsa alla data del 1° ottobre 2003 ovvero società da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

A seguito delle procedure di infrazione UE n. 2012/2050 e 2011/4003, nel 2015 il legislatore è nuovamente intervenuto sulla questione, disponendo che:

  1. a) siano salvi gli affidamenti diretti assentiti a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati prima del 31 dicembre 2004 e a quelle da esse controllate. Tali affidamenti, come già previsto, cessano allascadenzaprevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, oppure entro il 31 dicembre 2020, se gli affidamenti non prevedono una data di scadenza, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante;
  2. b) gli affidamenti diretti a società poste, dopo il 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate, a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi alle disposizioni dell’Unione europea, cessano improrogabilmente, e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, il31 dicembre 2018, oppure alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriore al 31 dicembre 2018 (art. 8, L. n. 115/2015, che ha sostituito l’art. 34, co. 22, del D.L. n. 179/2012).

Non è invece giunto a conclusione il tentativo di riordinare in modo organico le disposizioni vigenti in modo da rendere intellegibili le regole applicabili in materia per le amministrazioni e gli operatori del settore. Infatti, la norma di delega per l’adozione di un Testo unico dei servizi pubblici locali (art. 19, L. 124 del 2015) non ha concluso il proprio iter nel corso della XVII legislatura, anche alla luce della sopravvenuta giurisprudenza costituzionale sulle forme di coinvolgimento delle regioni nel percorso istitutivo.

Il nuovo codice appalti e le previsioni sull’affidamento in house

Con il nuovo Codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016), così come modificato dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 56/2017), sono state recepite le disposizioni in materia di affidamenti in house contenute nelle direttive europee in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali (acqua, energia, trasporti e servizi postali).

Si tratta dell’art. 17 della direttiva 2014/23/UE (Concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico), dell’art. 12 della direttiva 2014/24/UE (Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico), dell’art. 28 della direttiva 2014/25/UE (Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici), i quali – con identiche disposizioni – disciplinano tipologie di concessioni e di appalti che presentano caratteristiche tali da poter essere escluse dall’ambito di applicazione della normativa europea in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici e da consentire il ricorso all’affidamento in house. Tra le disposizioni europee richiamate, la previsione di cui all’art. 12 della direttiva 2014/24/UE, che disciplina l’in house nei settori classici, può essere assunta a paradigma anche per l’in house nell’ambito delle concessioni e dei settori speciali, vista l’identità dei testi normativi specifici. Il citato art. 12 ha definito le condizioni che necessitano ai fini dell’esclusione, dall’ambito di applicazione della direttiva stessa, di un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato.

Già prima della codificazione normativa europea, la giurisprudenza europea e quella nazionale avevano avuto modo di elaborare indici identificativi da utilizzare per verificare la legittimità del ricorso all’in house providing: la totale partecipazione pubblica; il controllo analogo, anche congiunto nel caso di affidamento in house in favore di società partecipata da più enti pubblici; la prevalenza dell’attività con l’ente affidante. La formulazione della disciplina dell’in house recata dalle citate direttive ha recepito la giurisprudenza della Corte di Giustizia sui requisiti dell’in house, introducendo, tuttavia, alcune innovazioni, che sono state diffusamente illustrate, tra gli altri, nel parere del Consiglio di Stato n. 298/2015.

Il nuovo Codice, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i princìpi contenuti nelle citate Direttive, disciplina tutti i presupposti per gli affidamenti in house (art. 5). Accanto a ciò il Codice prevede che, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità in house, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti devono effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell’offerta formulata del soggetto in house, avendo riguardo all’oggetto e al valore della prestazione (art. 192).

Inoltre è disposta l’istituzione presso l’ANAC dell’elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. L’iscrizione in tale elenco deve avvenire secondo le modalità e i criteri definiti dall’ANAC e consente di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti. Le linee guida adottate dall’Autorità prevedono anche che, con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti devono richiedere l’iscrizione nell’Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti.

L’organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Per rendere più efficiente la gestione dei servizi e favorire i processi di aggregazione dei gestori, il legislatore è intervenuto a dettare una disciplina in materia di organizzazione per lo svolgimento dei servizi pubblici locali (art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, introdotto dall’art. 25, co. 1, del D.L. n 1/2012). In base a tale disciplina – che si applica solo ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica – spetta alle Regioni e alle province autonome il compito di:

  • individuare ambiti o bacini territoriali che consentano di sfruttare economie di scala e di differenziazione. Gli ambiti devono essere: ottimali, omogenei, di dimensione normalmente non inferiore a quella del territorio provinciale. È riconosciuta alle Regioni la possibilità di derogare alla dimensione provinciale, individuando ambiti di dimensione diversa. Ciò purché la scelta sia motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e socio economica e rispetto a specifiche caratteristiche del servizio;
  • istituire o designare gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali. Ad essi la legge riserva in via esclusiva le seguenti funzioni: organizzazione del servizio; scelta della forma di gestione; affidamento della gestione; controllo della gestione; determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza (art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138/2011, introdotto dall’art. 34 del D.L. n. 179/2012).

È, in ogni caso, fatta salva l’organizzazione per ambiti di singoli servizi già prevista da normative di settore e da disposizioni regionali e già avviata mediante costituzione di bacini di dimensioni non inferiori alla dimensione provinciale, anche sulla base di direttive europee.

In base al testo originario del decreto, le regioni avrebbero dovuto provvedere alla definizione del perimetro degli ambiti e alla designazione dei relativi enti di governo entro il 30 giugno 2012, termine la cui inutile decorrenza autorizzava il Consiglio dei Ministri ad esercitare i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 a tutela dell’unità giuridica ed economica.

Nel corso della XVII legislatura, su tale disciplina sono intervenute alcune modifiche. Dapprima il legislatore ha previsto, in caso di mancata istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale, l’esercizio di poteri sostitutivi da parte del prefetto, in modo da provvedere al compimento degli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014 (art. 13, co. 2, D.L. n. 150/2013).

Successivamente è stato introdotto l’obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei (art. 1, co. 609, L. n. 190/2014). In caso di inottemperanza è attribuito al Presidente della Regione l’esercizio dei poteri sostituitivi, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni. La predisposizione della relazione richiesta dalla legislazione vigente per l’affidamento del servizio viene quindi posta in capo ai suddetti enti di governo; nella relazione è ricompreso anche un piano economico finanziario.

Per quanto riguarda il ruolo degli enti locali, la c.d. legge Delrio, che ha dettato la riforma amministrativo-istituzionale degli enti territoriali, disciplina le funzioni dei “nuovi” enti, alcune delle quali interessano anche i servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, le città metropolitane hanno la funzione fondamentale di organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano, inclusi quelli a rete di rilevanza economica (L. 56/2014, art. 1 co. 44). La legge Delrio impone, inoltre, allo Stato o alle Regioni, in funzione della materia, la soppressione di enti o agenzie (consorzi, società in house) alle quali siano state attribuite funzioni di organizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica in ambito provinciale o sub-provinciale, con contestuale riattribuzione di tali funzioni alle province (art. 1, co. 90).

L’ambito di applicazione della disciplina in materia di organizzazione per lo svolgimento dei SPL e, più in generale, delle disposizioni in materia di SPL a rete di rilevanza economica comprende anche il settore dei rifiuti urbani ed i settori sottoposti alla regolazione da parte di un’Autorità indipendente, salvo deroghe espresse (art. 3-bis, co. 6-bis, D.L. 138/2011, introdotto dalla legge di stabilità 2015).

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Scelta del modello del servizio pubblico locale: necessaria la Relazione con motivazione https://www.giurdanella.it/2019/05/servizio-pubblico-locale-gestione-motivazione-relazione/ Mon, 13 May 2019 07:32:36 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=50126 La scelta di un modello di gestione del servizio pubblico locale è illegittima in assenza di adeguata motivazione con l'apposita Relazione

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La Relazione di cui all’art. 34, c. 20, del d.l. n. 179/2012, con cui l’amministrazione deve illustrare le motivazioni della scelta di un particolare modello di gestione del servizio pubblico, mediante l’affidamento a privati o al pubblico, è essenziale per la legittimità della gestione del SPL: in mancanza di Relazione l’affidamento è annullabile.

Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2019, n. 2275

Ai sensi del c.d. Decreto Crescita (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179) gli enti locali devono motivare mediante apposita relazione il modello di gestione scelto per i servizi pubblici locali, in particolare

Si legge all’art. 34, c. 20, del d.l. n. 179/2012 che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza 2275/2019, afferma l’essenzialità di questa Relazione, al punto da legittimare l’annullamento della procedura di gara di affidamento di un servizio, quando la decisione del Comune di rivolgersi al mercato per individuare un gestore privato non era stata motivata nell’apposita Relazione.

Si legge nella sentenza che nel contesto di sostanziale equiordinazione tra i vari modelli di gestione disponibili per la gestione dei servizi pubblici locali, l’amministrazione è chiamata ad effettuare una scelta per l’individuazione della migliore modalità di gestione del servizio rispetto al contesto territoriale di riferimento e sulla base dei principi indicati dalla legge. Le ragioni di tale scelta sul modello di gestione del servizio devono essere compiutamente illustrate nella relazione illustrativa ex art. 34, c. 20, del d.l. n. 179/2012.

E infatti nel momento in cui sceglie tra il ricorso al mercato, il c.d. partenariato pubblico- privato, società mista, ovvero l’affidamento diretto in house, l’amministrazione è chiamata ad effettuare una scelta per l’individuazione della migliore modalità di gestione del servizio rispetto al contesto territoriale di riferimento e sulla base dei principi indicati dalla legge: in definitiva, l’amministrazione è chiamata all’esercizio di poteri discrezionali al fine di tutelare l’interesse generale al perseguimento degli “obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e qualità del servizio”, e tali poteri discrezionali devono essere accompagnati da idonea motivazione.

L’annullamento degli atti del Comune in mancanza della Relazione con motivazione sulla scelta di una modalità di servizio pubblico

Il Comune, nel caso affrontato dal Consiglio di Stato, aveva annullato in autotutela tutti gli atti di gara per mancanza della relazione da predisporre ai sensi dell’art. 34, comma 20, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.

La relazione di cui sopra, secondo il Consiglio di Stato, non assume il ruolo di mero orpello formale, ma è essenziale per la scelta del modello di gestione del servizio pubblico locale.

Tale impostazione è, secondo i giudici amministrativi, confermata dal quadro normativo di riferimento: in particolare, l’articolo 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (introdotto dall’art. 34, comma 23, del d.l. n. 179 del 2012, successivamente modificato dall’art. 1, comma 609, lett. a) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) prevede che “gli enti di governo… devono effettuare la relazione prescritta dall’art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179… Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e qualità del servizio”.

Le ragioni di tale scelta sul modello di gestione del servizio devono essere compiutamente illustrate nella relazione illustrativa ex art. 34, essendo peraltro richiesto un onere motivazionale rafforzato e più incisivo solo nel caso in cui si opti per l’affidamento diretto mediante in house: in ogni caso, quale che sia la scelta di gestione del servizio pubblico locale a rilevanza economica adottata dall’ente, si tratta di valutazioni che, riguardando l’organizzazione del servizio e la praticabilità di scelte alternative da parte del Comune, devono essere svolte in concreto, con un’analisi effettuata caso per caso e nel complesso.

Secondo la sentenza detta relazione, non può essere degradata a mero orpello procedimentale allorquando la scelta dell’evidenza pubblica si configuri come opzione necessitata, in quanto anche in tal caso si tratta di valutazioni rimesse esclusivamente all’amministrazione, la quale dovrà in maniera congrua e adeguata motivare sull’assenza di alternative praticabili.

Alla luce di tali considerazioni, non è stata ritenuta dunque censurabile né illegittima la decisione della stazione appaltante la quale, rilevata la mancanza di un elemento essenziale nel procedimento decisionale e una lacuna che andava colmata, ha ritenuto preferibile procedere all’annullamento della gara in corso.

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Natura e condizioni dell’affidamento in house di un servizio pubblico locale https://www.giurdanella.it/2018/09/natura-e-condizioni-dellaffidamento-in-house-di-un-servizio-pubblico-locale/ Fri, 28 Sep 2018 16:31:33 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=37880 L'affidamento in house di un servizio non ha natura eccezionale, ma ordinaria, e non è normalmente contestabile dal privato

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Il modello in house costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi pubblici locali, e la relativa decisione dell’amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l’ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta.

Il Tar Brescia si pronuncia sulla natura della scelta, da parte di una pubblica amministrazione, di gestire in house un servizio pubblico locale, concludendo per rigettare il ricorso che contestava tale scelta, a danno di un affidamento al mercato dei servizi di igiene ambientale (Tar Lombardia – Brescia, Sez. I, 12 luglio 2018 n. 269).

La natura ordinaria della gestione pubblica dei servizi pubblici

I giudici amministrativi bresciani chiariscono che  il modello di autoproduzione scelto dal Comune resistente si qualifica come modalità legittima di esercizio di un servizio pubblico locale di rilevanza economica: il modello in house costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi pubblici locali, alternativo rispetto all’affidamento mediante selezione pubblica.

E infatti il quinto considerando della direttiva U.E. 24/2014 sugli appalti pubblici  stabilisce sul punto che “È opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”.

A sostegno di tale conclusione il Tar richiama la giurisprudenza del  Consiglio di Stato (in particolare Cons. Stato, sez. V – 18/7/2017 n. 3554) il quale pure ha confermato che l’affidamento in house ha natura ordinaria e non eccezionale, e che la relativa decisione dell’amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l’ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta.

Le motivazioni della scelta della gestione pubblica, invece che privata, di un servizio locale

Nel caso di specie, il Comune aveva adeguatamente motivato la scelta di affidamento in house, sulla base dei maggiori servizi aggiuntivi e gratuiti erogabili tramite la modalità in house, in ragione del risparmio e del numero insufficiente di competitors privati sul territorio, nonché sulla base dell’esperienza insoddisfacente del Comune nel momento in cui questo si era rivolto al mercato in precedenza.

In allegato la sentenza integrale Tar Lombardia – Brescia, Sez. I, 12 luglio 2018 n. 269

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Riforma Pa: il Governo approva i primi 10 decreti https://www.giurdanella.it/2016/01/riforma-pa-il-governo-approva-primi-10-decreti/ Thu, 21 Jan 2016 12:51:31 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30277 Il Consiglio dei Ministri, ha approvato in esame preliminare, nella seduta del 20 gennaio 2016, i primi 10 decreti attuativi della Riforma della Pubblica Amministrazione. I decreti riguardano: 1) Modifiche in materia di licenziamento  Il decreto interviene sulla disciplina prevista per la fattispecie di illecito disciplinare denominata falsa attestazione della presenza in servizio. L’intervento, oltre […]

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Il Consiglio dei Ministri, ha approvato in esame preliminare, nella seduta del 20 gennaio 2016, i primi 10 decreti attuativi della Riforma della Pubblica Amministrazione.

I decreti riguardano:

1) Modifiche in materia di licenziamento 

Il decreto interviene sulla disciplina prevista per la fattispecie di illecito disciplinare denominata falsa attestazione della presenza in servizio. L’intervento, oltre a specificare tutte le condotte riconducibili alla fattispecie, prevede la sospensione obbligatoria dal servizio e dalla retribuzione in caso di illecito riscontrato in flagranza. Il provvedimento di sospensione scatterà entro 48 ore e il procedimento disciplinare dovrà concludersi entro 30 giorni. Sono previste la responsabilità per danno erariale del dipendente, con una condanna minima pari a 6 mensilità, ove la condotta illecita abbia comportato un danno di immagine all’amministrazione, e la responsabilità disciplinare del dirigente che non proceda alla sospensione e all’avvio del procedimento.

2) Norme in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali 

Il decreto provvede alla riorganizzazione amministrativa del sistema portuale. In luogo delle attuale 24 Autorità portuali, si istituiscono 15 Autorità di sistema portuale, che avranno sede nei porti definiti core secondo la normativa europea. Sono inoltre introdotte significative norme di semplificazione fra cui lo sportello unico doganale, lo sportello unico amministrativo e lo sportello unico di controllo. Si dispone altresì un efficientamento degli organi di governo per le Autorità di sistema portuale.

3) Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato 

Il decreto provvede all’eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e alla gestione associata dei servizi comuni. È previsto l’assorbimento del Corpo forestale nell’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di dare  unitarietà e più forza anche alla funzione di controllo sul territorio valorizzando la specialità agroambientale. Si introduce in Italia il 112 europeo, un numero unico per le emergenze.

4) Dirigenza sanitaria 

Il decreto istituisce presso il Ministero della salute un elenco nazionale di quanti hanno i requisiti per la nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie italiane. L’elenco sarà stilato da una Commissione istituita presso il Ministero della salute e composta da 5 esperti che parteciperanno a titolo gratuito. Il direttore generale dovrà essere scelto all’interno di una terna individuata da una commissione regionale tra gli iscritti all’albo nazionale.  Il suo operato  è sottoposto a valutazione e, in caso di gravi motivi o di una gestione che presenta un disavanzo importante, entro 30 giorni dall’avvio del procedimento, la Regione provvede alla sostituzione.

5) Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza

Il decreto rende strutturale il sito soldi pubblici che ha consentito nell’ultimo anno di scalare di otto posizioni il ranking mondiale sulla trasparenza. Si introduce l’obbligo di pubblicare in forma aggregata e disaggregata l’ammontare complessivo delle retribuzioni dei dirigenti della Pubblica amministrazione. Ogni singola amministrazione sarà obbligata ad indicare in modo chiaro le spese complessive e, in dettaglio, le retribuzioni dei dirigenti. Si prevede l’accesso dei cittadini a tutti i dati in possesso dell’amministrazione. L’accesso ai dati è gratuito e la richiesta andrà soddisfatta in 30 giorni.

6) Norme di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche 

Con il decreto è adottato un Testo unico che si applica a società di capitali (Spa o Srl). Si prevede la drastica riduzione delle società partecipate inutili: le scatole vuote, le società inattive, le micro e quelle che non producono servizi indispensabili alla collettività. Sono introdotti interventi di moralizzazione sui compensi degli amministratori. Per il futuro  sono individuati i criteri chiari sulla base dei quali sarà possibile costituire e gestire le società partecipate.

7) Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale 

Nel decreto,  al fine di garantire qualità e efficienza dei servizi per i cittadini sono previsti, tra l’altro, modalità competitive per l’affidamento, costi standard e livelli dimensionali di ambiti, almeno provinciali, di erogazione dei servizi.

8) Modifica e integrazione del codice dell’amministrazione digitale 

Con il decreto il cambiamento strutturale del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione è affidato a un’identità digitale, attraverso cui accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, e al domicilio digitale (SPID), in collegamento con l’anagrafe della popolazione residente. SPID sarà l’identificativo con cui un cittadino si farà riconoscere dalla pubblica amministrazione, mentre il domicilio digitale sarà l’indirizzo on line al quale potrà essere raggiunto dalle pubbliche amministrazioni.

9) Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Il decreto prevede che si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo standard e valido in tutto il paese. La pubblica amministrazione destinataria della SCIA pubblicherà sul proprio sito istituzionale il modello unificato e standardizzato e indicherà l’ufficio unico al quale dovrà recarsi l’interessato. L’eventuale richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti sarà considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

10) Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi

Con il decreto si abbattono i tempi lunghi attivando la Conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di documenti per via telematica, e la Conferenza simultanea con riunione (anche telematica) che si svolge solo quando è strettamente necessaria. In entrambi i casi si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse. Al massimo entro 5 mesi si avrà una risposta.

11) Norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi 

Il Consiglio dei ministri,  ha anche approvato un decreto del Presidente della Repubblica recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Nello specifico, accanto o in alternativa a procedure ordinarie (Conferenza dei servizi, silenzio assenso), Comuni e Regioni potranno individuare, con cadenza annuale, investimenti strategici di grande rilevanza finanziaria e forte impatto occupazionale per i quali richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri una procedura accelerata. Ulteriori interventi potranno essere proposti dallo stesso Presidente del Consiglio. In entrambi i casi spetterà al Consiglio dei ministri disporre il taglio dei tempi burocratici previsti per tutte le procedure autorizzatorie cui è sottoposto un investitore per aprire l’attività.

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Riforma PA: le novità per i servizi pubblici locali e partecipate https://www.giurdanella.it/2016/01/riforma-pa-le-novita-per-servizi-pubblici-locali-e-partecipate/ Thu, 07 Jan 2016 09:54:42 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30130 Tra i primi 10 decreti attuativi della Riforma della Pubblica Amministrazione, cd. Madia, che dovrebbero arrivare in Consiglio dei Ministri a metà gennaio, presumibilmente nella seduta di giorno 15, vi è un decreto che riforma i servizi pubblici. La bozza del decreto, formata da trentadue articoli,  riorganizza il mondo delle municipalizzate che si occupano dei […]

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Tra i primi 10 decreti attuativi della Riforma della Pubblica Amministrazione, cd. Madia, che dovrebbero arrivare in Consiglio dei Ministri a metà gennaio, presumibilmente nella seduta di giorno 15, vi è un decreto che riforma i servizi pubblici.

La bozza del decreto, formata da trentadue articoli,  riorganizza il mondo delle municipalizzate che si occupano dei servizi pubblici locali, introducendo i “distretti”.  Verranno istituiti degli “ambiti o bacini territoriali ottimali”, per massimizzare l’efficienza ottenendo delle «economie di scala».

Tra le novità anche l’introduzione di una consultazione pubblica. I Comuni e le Città metropolitane che si occuperanno dei servizi pubblici locali, effettueranno una previa verifica (nelle forme di una consultazione pubblica, debat pubblic) per controllare che  le attività non siano già fornite e non possano essere fornite da imprese operanti secondo le normali regole di mercato.

I servizi pubblici locali, che non sono già gestiti da privati, dovranno essere affidati tramite gara d”appalto o società mista o gestione diretta ”in house” o infine, per i servizi diversi da quelli a rete, con la gestione ”in economia” o ”mediante azienda speciale”.

La bozza inoltre prevede  la possibilità che la gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani venga affidati ai privati.

Vengono introdotte nuove incompatibilità:  i componenti di organi di indirizzo politico, dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi’ pubblici locali di Comuni e Città metropolitane di vigilanza o controllo e delle stazioni appaltanti non potranno avere incarichi professionali, di amministrazione o di controllo né incarichi inerenti alla gestione del servizio. I divieti valgono anche per i coniugi, parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti interessati.

Altra novità è che la gestione dei servizi dovrà essere affidata unitariamente alla gestione delle reti e degli impianti, che rimarrà comunque di proprietà pubblica. La gestione ”separata” potrà avvenire solo ”per ragioni di efficienza, tutela della concorrenza o, comunque, in funzione del maggior beneficio per gli utenti” e potrà essere affidata a società miste o ”in house”.

Infine novità anche per le tariffe. I ticket per i trasporti e le bollette di energia e gas, dovranno tenere conto della corrispondenza  tra costi e ricavi,  così da garantire  la copertura integrale delle spese.

Riguardo le società partecipate è prevista una netta riduzione. Attraverso dei requisiti più stringenti si arriverà ad eliminare circa 7000 società partecipate, scendendo così da 8.000 a 1.000.

 

 

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Riforma PA, i nuovi servizi pubblici locali https://www.giurdanella.it/2015/05/riforma-pa-i-nuovi-servizi-pubblici-locali/ Wed, 20 May 2015 13:57:16 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28170 L’art. 15 del ddl Riforma Pa contiene una delega finalizzata al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. Cosa prevede la delega? L’art. 15 prevede che il Governo adotti un decreto legislativo  per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale, senza nuovi o maggiori oneri […]

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L’art. 15 del ddl Riforma Pa contiene una delega finalizzata al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Cosa prevede la delega?

L’art. 15 prevede che il Governo adotti un decreto legislativo  per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all’articolo 12:

a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, da esercitare nel rispetto dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, dell’individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

b) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai princìpi generali in materia di concorrenza;

c) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l’attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai princìpi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità; con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell’Unione europea, tenendo conto dell’esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011;

d) definizione dei criteri per l’organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei princìpi dell’ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

f) introduzione, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l’aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l’eliminazione del controllo pubblico;

g) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l’aggravio sui cittadini e sulle imprese;

h) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;

i) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale;

l) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull’inconferibilità di incarichi o cariche;

m) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a princìpi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;

n) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;

o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta;

p) previsione di termini e modalità per l’adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;

q) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;

r) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

 

Clicca qui per consultare il testo del ddl Riforma Pa

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La gestione del verde pubblico è un servizio pubblico locale? https://www.giurdanella.it/2015/04/la-gestione-del-verde-pubblico-e-un-servizio-pubblico-locale/ Mon, 13 Apr 2015 10:49:20 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27550 “La gestione del verde pubblico è gestione di un servizio pubblico locale autonomo rispetto agli altri, ivi incluso il servizio rifiuti e gli altri servizi di igiene urbana”. Lo ha chiarito il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con la deliberazione n. 6/2015. Di […]

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“La gestione del verde pubblico è gestione di un servizio pubblico locale autonomo rispetto agli altri, ivi incluso il servizio rifiuti e gli altri servizi di igiene urbana”. Lo ha chiarito il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con la deliberazione n. 6/2015.
Di seguito, il testo integrale della deliberazione
***

COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA

DEL TERRITORIO E DEL MARE

Prot. 0005813 GAB del 19/03/2015

Deliberazione n. 6/2015

NELLA riunione del 16.3.2015, in presenza del cons. Massimiliano Atelli, Presidente, dell’ing. Giorgio Boldini, Componente, del dr. Bruno Cignini, Componente, della dr.ssa Anna Maria Maggiore, Componente, della dr.ssa Angela Farina, per delega del dr. Cesare Patrone, Componente, del dr. Andrea Sisti, Componente;

VISTA la legge n. 10/2013;

VISTA la richiesta di parere del 23.1 .2015 fatta pervenire da ATA Spa;

RELATORE il cons. Massimiliano Atelli;

il Comitato

delibera quanto segue.

1. Con la richiesta di cui in premessa, è stato chiesto a questo Comitato di esprimere il proprio avviso riguardo alla classificazione più appropriata per la gestione del verde pubblico, nell’alternativa fra servizio pubblico locale e attività strumentale ancillare ad un servizio pubblico principale. Il quesito così posto ha evidenti implicazioni, sia per quanto attiene alle forme di gestione ammissibili, che per quanto concerne le molteplici differenze di regime, a normativa vigente, fra servizi pubblici locali e attività strumentali.

2. Nel riscontrare la richiesta di parere pervenuta, occorre muovere anzitutto dalla nozione generale di servizio pubblico, quale ormai consolidatasi in ambito normativo e nelle decisioni delle corti giudicanti. Dal primo punto di vista, vale ricordare che, secondo la definizione di massima rinvenibile, ad esempio, nell’art. 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86, per pubblico servizio deve intendersi un’attività che pur essendo disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione si caratterizza per la mancanza di poteri autoritari. Quanto all’orientamento che si è venuto consolidando nelle decisioni delle corti giudicanti, è ormai dato acquisito che “per identificare giuridicamente un servizio pubblico, non è indispensabile a livello soggettivo la natura pubblica del gestore, mentre è necessaria la vigenza di una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l’obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure che ne rimetta l’istituzione e l’organizzazione all’Amministrazione. Oltre alla natura pubblica delle regole che presiedono allo svolgimento delle attività di servizio pubblico e alla doverosità del loro svolgimento, è ancora necessario, nella prospettiva di una definizione oggettiva della nozione, che le suddette attività presentino un carattere economico e produttivo (e solo eventualmente costituiscano anche esercizio di funzioni amministrative), e che le utilità da esse derivanti siano dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di utenti (in caso di servizi divisibili) o comunque di terzi beneficiari (in caso di servizi indivisibili).

Né la circostanza, che per le attività de quibus non sia prevista l’erogazione di un corrispettivo da parte dei beneficiari (come si verifica invece per la normale attività di depurazione), è idonea a inficiare i riferiti connotati dell’attività quale attività di servizio pubblico, in quanto…. la previsione di un corrispettivo (così come di un profitto del gestore del servizio) non è essenziale sul piano della qualificazione giuridica delle attività di servizio pubblico…” (così, ex multis, Cons. Stato, sez. VI, sent. 5.4.2012, n. 2021).

Muovendo da questa premessa, il Comitato intende anzitutto chiarire che il verde pubblico, in ambito comunale, rientra senz’altro fra i servizi pubblici locali, atteso che:

1. è rinvenibile una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l’obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure che ne rimetta l’istituzione e l’organizzazione all’Amministrazione,

2. anche nel caso del verde pubblico lo svolgimento delle attività di servizio pubblico ha il carattere della doverosità (SS.UU, Cassazione, ord. 27.5.2009, n. 12252);

3. dette attività possono presentare un carattere economico e produttivo;

4. le utilità da esse derivanti sono dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di terzi beneficiari (rientrando il verde pubblico fra i servizi indivisibili).

Riguardo al punto 1), la norma va individuata nell’art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, il quale come noto dispone che alla gestione dei servizi pubblici di competenza locale – vale a dire i “servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali” – provvedono gli enti territoriali di riferimento. L’indicazione è molto ampia, e ciò si spiega con la circostanza che gli enti locali sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 TUEL), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi siano assunte come doverose, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale di riferimento (art. 112 TUEL). Quel che rileva è perciò la scelta politico- amministrativa dell’ente locale di prendere in carico il servizio, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della comunità.

Deve infatti distinguersi, riguardo ai servizi pubblici, fra assunzione del servizio e sua erogazione. Il servizio pubblico è assunto dal soggetto pubblico con legge o con un atto generale, che ne rende doverosa la conseguente attività. Il momento dell’assunzione è dunque riservato all’autorità pubblica perché consegue ad una valutazione dei bisogni riservata al decisore politico. Alla fase dell’assunzione del servizio segue quella della sua erogazione e, cioè, la concreta attività volta a fornire la prestazione agli utenti.

Riguardo al requisito di cui al punto 2, nonché a quello di cui al punto 4, entrambi sono indirettamente confermati, con riferimento al verde pubblico, dal combinato disposto degli artt. 1, commi 639 ss., della legge n. 147/2013 e 13 del DL n. 20112011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/2011, per un verso, e dei regolamenti dei singoli comuni recanti la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), ovvero il tributo collegato all’erogazione e alla fruizione di quei servizi comunali non misurabili singolarmente in quanto non erogabili ad uno specifico utente bensì all’intera comunità (secondo la esemplificazione diffusamente in uso: manutenzione delle strade, manutenzione del verde pubblico, illuminazione pubblica etc.). Il che rileva, peraltro, anche nel senso di orientare la classificazione del verde pubblico, in ambito comunale, fra quelli che l’art. 149, comma 7, del d.lgs. n. 26712000, qualifica come “servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità”.

Riguardo, infine, al requisito di cui al punto 3, va premesso che se, effettivamente, il carattere economico ed imprenditoriale della maggior parte dei servizi pubblici è un dato oggettivo, è vero di contro che lo stesso d.lgs. n. 267/2000 distingue fra servizi pubblici locali con o senza rilevanza economica. Inoltre, anche con riguardo ai servizi pubblici locali con rilevanza economica, la normativa comunitaria consente, anche se non impone (Corte costituzionale, sent. nn. 325 del 2010 e 199 del 2012), la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale, allorquando l’applicazione delle regole di concorrenza ostacoli: in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell’ente pubblico (art. 106 TFUE), nella forma dell’in house providing.

E’ dunque chiaro che “In via di principio va considerato che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica (secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell’assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell’eventuale finanziamento pubblico dell’attività in questione (Corte di giustizia CE, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001). In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno è ragionevole pensare che si debba prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l’assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l’ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare, a seconde della scelta dell’ente pubblico, con o senza copertura dei costi). Dunque, la distinzione di cui si sta parlando può anzitutto derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato nel caso di specie, presenta o non presenta tale rilevanza economica. Saranno, quindi, privi di rilevanza economica i servizi che sono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una organizzazione di impresa in senso obiettivo (invero, la dicotomia tra servizi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica può anche essere desunta dalle norme privatistiche, coincidendo sostanzialmente con i criteri che contraddistinguono l’attività di impresa nella previsione dell’art. 2082 Cod. civ e, per quanto di ragione, dell’art. 2195 o, per differenza, con ciò che non vi può essere ricompreso). Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, andrà valutato in concreto se le modalità di erogazione, ne consentano l’assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica” (così, esemplarmente, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 5409/2012).

Ancora, “la qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull’assetto concorrenziale del mercato di settore (cfr. Cons. Stato, n. 5097 del 2009), sicché non rileva l’irrisorietà dell’utile che in concreto un servizio per come svolto produca“, sicché, laddove non risulti che l’ente locale “abbia offerto il servizio gratuitamente o sopportandone parte dei costi“, ma, al contrario, sia provato che “abbia svolto in proprio un attività imprenditoriale vera e propria, seppure senza autonoma organizzazione” (ad es., integrando la gestione del servizio con le attività svolte da uffici comunali), esso andrà considerato servizio pubblico locale a rilevanza economica.

Tutto ciò considerato, se dunque a fini classificatori rileva non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio, ma anche la soluzione organizzativa che l’ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio, appunto, servizi della cultura e dei tempo libero da erogare, a seconda della scelta dell’ente pubblico, con o senza copertura dei costi), e, inoltre, vi può essere uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato nel caso di specie, presenta o non presenta tale rilevanza economica, questo Comitato ritiene che il servizio del verde pubblico, in ambito comunale, possa non essere sprovvisto di rilevanza economica.

Ciò nei casi, in particolare, in cui la realizzazione di operazioni di partenariato, nelle varie declinazioni ammesse dalla normativa vigente (ivi incluso l’art. 5 della legge n. 10/2013), abbia come esito quello di determinare una utilità per l’ente locale.

E’ infatti noto che i contratti che abbiano per parte un ente locale possono anche essere attivi, piuttosto che passivi. Possono cioè assicurare all’Amministrazione l’acquisizione di una utilità, anziché un’uscita.

Qualsivoglia operazione realizzata a mezzo di un contratto (in genere) può avere tre esiti economici alternativi, per i singoli contraenti (ivi inclusa la P.A.): saldo passivo, saldo attivo e, infine, saldo «zero ». Nel caso dei contratti pubblici, ciò che conta è la valutazione che la stazione appaltante è tenuta a compiere – ex ante – sull’onerosità o meno del negozio. Accanto ai contratti passivi vi sono infatti quelli attivi e – ove li si voglia distinguere, descrittivamente, da questi ultimi (atteso che una mancata spesa si risolve pur sempre in un incremento, sub specie di non decremento, patrimoniale) – quelli gratuiti (rectius, ideali e strutturati sin dal principio come gratuiti).

Premesso che i contratti attivi trovano (in parte almeno, anche per le concessioni,) un loro preciso punto di riferimento, sul piano normativo, fra l’altro nel dlgs. n. 163/2006 (si pensi all’art 26), nell’art. 43, comma 2, della legge n. 449/1997 e s.m., e negli artt. 3 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e 3, comma 1, lett. g), prima parte, della l. n. 20 del 1994, ne consegue che, nel caso del servizio del verde pubblico, appare arduo negare situazioni di rilevanza economica dello stesso, quanto meno indiretta.

Detto altrimenti, laddove per la gestione del servizio pubblico del verde, l’ente locale, nell’adottare la soluzione organizzativa ravvisata come la più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini, opti per un modello che in concreto assicuri – quanto meno – un risparmio di spesa (ad es., per la manutenzione), con conseguente destinazione ad altri impieghi pubblici della quota di risorse a bilancio che sarebbero state altrimenti assorbite dalla corrispondente voce di spesa, detto servizio finisce per acquisire rilevanza economica, seppure in via indiretta.

Conclusivamente, la gamma delle soluzioni a disposizione degli enti locali è oggi più ampia e diversificata, e – a seconda che i servizi pubblici siano organizzati per essere erogati in un modo piuttosto che in un altro – aperta alle forme di gestione consentite dalla normativa vigente (dunque, dalla gestione diretta, passando per l’azienda speciale, le società in house e quelle miste, sino alla esternalizzazione mediante affidamento a gestori privati selezionati attraverso il ricorso all’evidenza pubblica).

Come ha peraltro ben specificato la citata sentenza n. 5409/2012 della IV Sezione del Consiglio dì Stato, per la praticabilità in concreto dell’una o dell’altra soluzione andrà considerata non soltanto la fattibilità strettamente giuridica, alla luce della normativa di settore complessivamente vigente, bensì anche quella propriamente finanziaria, atteso che, al di là dell’attenzione per la tipologia o caratteristica merceologica del servizio, dovrà valutarsi con attenzione anche la soluzione organizzativa che l’ente locale, “quando può scegliere“, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini.

3. Il verde pubblico rientra dunque fra i servizi pubblici locali (1), e in concreto, nei termini sopra esposti (e nei limiti dunque tracciati anzitutto da Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 5409/2012), può acquisire anche rilevanza economica, seppure in via indiretta.

E, per vero, in senso contrario alla configurabilità del verde pubblico come servizio pubblico non si sono espressi neppure i due pareri delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (Lombardia, n. 411/2013 e Puglia, n. 141/2013, reperibili, unitamente alle altre decisioni di organi giudiziari indicate nel presente parere, all’indirizzo Internet https://www.rninambiente.it/pagina/comitato-il-verde-pubblico), sinora emessi, a quanto consta, sul tema che ne occupa.

4. Del resto, se il verde pubblico non fosse un servizio pubblico locale sarebbe arduo attribuire un significato all’art. 4, comma 2, della legge n. 10/2013, il quale prevede che “I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi ,approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro 31 dicembre di ogni anno.“.

Il rapporto fra carico urbanistico e verde pubblico è infatti aspetto essenziale, come confermato dal Consiglio di Stato in una recente decisione (sez. IV, sent. n. 4148/2013), nella quale un Comune aveva impressa ad una data zona, nello strumento urbanistico generale, una certa destinazione (in particolare, F3 – Verde pubblico attrezzato, così definita: “Territorio destinato a uso pubblico. E’ ammessa la realizzazione delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico espressamente individuate nelle tavole di zonizzazione e rete viaria allegate, comprendenti attrezzature sportive, per lo svago, la cultura e il tempo libero, attrezzature commerciali compatibili con l’uso pubblico, con esclusione degli impianti rumorosi o comunque nocivi all’igiene fisica”).

Muovendo da ciò, nel confermare un proprio precedente (sentenza n. 4790 del 28 giugno 2004, sezione V), il Consiglio di Stato ha osservato che, “per effetto della indicata destinazione e delle prescrizioni previste, si deve ritenere che nella zona F3 valgano le regole seguenti: il territorio deve essere destinato all’uso pubblico e non a quello privato, il territorio deve essere prevalentemente conservato a verde, per la presenza di vegetazione  che deve poter essere fruita della collettività; sono ammesse, in forma coerente con l’uso pubblico e la conservazione del verde, attrezzature sportive, culturali e per 11 tempo libero (anche eventualmente gestite da privati); sono ammesse anche attrezzature commerciali, che tuttavia debbono essere limitate e debbono essere compatibili con l’uso pubblico e debbono avere quindi una funzione meramente accessoria (come per esempio, un punto di ristoro e una rivendita di giornali).

Nelle aree ricadenti in zona F e destinate dallo strumento urbanistico a verde pubblico attrezzato, il verde, vale a dire la presenza di vegetazione distribuita sul territorio secondo modalità indicate, costituisce esso stesso la “attrezzatura pubblica o privata di uso pubblico” a cui tali zone sono riservate e la fruizione del verde da parte della collettività ne è la funzione tipica nell’ambito dell’organizzazione generale del territorio comunale (in tal senso, in termini,Consiglio di Stato, V, 28 giugno 2004, n. 4790).

E riguardo ai rapporti con l’iniziativa privata, la IV Sezione ha chiarito che “Nelle zone destinate a verde pubblico attrezzato, quando la loro particolare disciplina li ammette la presenza anche di altre attrezzature, la funzione di queste non può che essere gerarchicamente subordinata e servente rispetto a quella propria della intera zona. Pertanto, tali attrezzature in tanto sono ammesse in quanto, per caratteristiche edilizie ed architettoniche, per dimensioni o per le modalità in cui si inseriscono nel contesto, sono compatibili con la destinazione a verde pubblico.“.

E’ ammesso, cioè, solo ciò che può essere considerato un accessorio del verde attrezzato, mentre non è sufficiente a rispettare la funzione primaria del “verde attrezzato” la presenza di fontane, panchine, alberature, illuminazione, vari giochi per bambini.

Sulla base di tali principi riguardanti gli interventi compatibili con la destinazione a verde pubblico attrezzato, il Consiglio di Stato ha rigettato la tesi secondo cui un ristorante sarebbe perfettamente in linea con la destinazione a verde pubblico attrezzato, atteso che esso non può ritenersi mero punto di ristoro, ovvero un accessorio del verde attrezzato.

Si tratta, per vero, di un indirizzo pretorio in linea anche con la normativa più recente. A inizio 2013, è entrata infatti in vigore la l. n. 10/2013, intitolata Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, la quale ha fra l’altro modificato l’art. 43, comma 1, della l. n. 449/1997, introducendovi una disposizione che prevede, nella sua parte finale, che: «Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai tini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico.».

Questa impostazione, come si vede fatta propria con assoluta chiarezza dal legislatore, attribuisce un valore speciale al verde pubblico, e per vero tende, anche per questa via, a riaffermare la natura giuridica di servizio pubblico del verde urbano.

5. E’ il caso di puntualizzare che la richiamata decisione n. 479012014 della IV Sezione del Consiglio di Stato, nel far notare che il piano regolatore che definisca la zona F del territorio comunale come quella destinata ad “Attrezzature pubbliche o di uso pubblico” comporta che il verde, vale a dire la presenza di vegetazione distribuita sul territorio secondo modalità indicate, costituisce esso stesso la “attrezzatura pubblica o” (privata ma) “di uso pubblico” a cui queste zone sono riservate e la fruizione del verde da parte della collettività ne è la funzione tipica nell’ambito della organizzazione generale del territorio comunale, ha precisato che “se si considera che, a norma del citato D.M. del 1968, la dotazione minima di “spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio” dovrebbe essere assicurata in ciascuna delle zone territoriali omogenee, si comprende come nelle zone a verde specificamente previste, quando la loro particolare disciplina vi ammetta la presenza anche di altre attrezzature, la funzione di queste non può che essere gerarchicamente subordinata e servente rispetto a quella propria dell’intera zona.”.

Sovente, “questa organizzazione gerarchica delle funzioni nell’ambito della zona è sancita dall’espressa condizione apposta alla realizzazione delle altre attrezzature, pur sempre “pubbliche o di uso pubblico”, diverse dal verde “sportive, per lo svago, la cultura e il tempo libero, commerciali” – le quali in tanto sono ammesse in quanto siano “compatibili con l’uso pubblico” cioè con la fruizione del verde. In altre parole, le attrezzature ora nominate sono consentite soltanto se, per le loro caratteristiche edilizie ed architettoniche, per le dimensioni o per le modalità con cui si inseriscono nel contesto, non siano tali da incidere in modo apprezzabile sulla fruizione dell’area in relazione alla sua destinazione a verde pubblico.“.

6. Certo, quello del verde pubblico è servizio pubblico locale dalle caratteristiche indubbiamente peculiari.

E, sul punto, è anzi il caso di precisare che negli anni si è andata sviluppando la tendenza, riguardo al tema qui trattato, ad identificare il servizio del verde pubblico, più esattamente, con la “manutenzione del verde pubblico”.

Il che, ad avviso di questo Comitato, ha finito con il creare e alimentare un equivoco di fondo, sul quale si intende cogliere l’occasione per fare per quanto possibile chiarezza.

Si ritiene, infatti, che aver spostato l’attenzione dal verde pubblico, in sé, alla “manutenzione del verde pubblico“, abbia avuto come conseguenza quella di ingenerare l’idea che il servizio pubblico sia la seconda, piuttosto che il primo. Mentre appare evidente che la manutenzione è parte della gestione del servizio pubblico, senza peraltro esaurirla.

Beninteso, si tratta di attività essenziale, perché il verde pubblico ha bisogno di costante e appropriata manutenzione. Non diversamente da quella di cui abbisognano gli altri servizi pubblici locali erogati all’utenza.

La manutenzione non esaurisce dunque in sé la gestione del servizio pubblico, la quale, in questo come negli altri casi, attiene alla realizzazione delle dotazioni e/o degli impianti essenziali ai fini dell’erogazione del servizio e ai comportamenti operativi allo scopo concretamente necessari a quest’ultimo fine (si pensi al servizio di trasporto pubblico locale svolto su ferro, che, in estrema sintesi, richiede la realizzazione dell’infrastruttura, l’acquisto dei veicoli e la conduzione di questi ultimi, il tutto, naturalmente, anche da manutenersi).

Anche per il servizio pubblico locale del verde pubblico si pone infatti, nei tradizionali termini sopra esposti, il tema della realizzazione delle dotazioni e/o degli impianti essenziali ai fini dell’erogazione del servizio e dei comportamenti operativi allo scopo concretamente necessari a quest’ultimo fine.

Da questa punto di vista, è il caso di richiamare il concetto di infrastruttura verde, essenziale all’interno della città, in ragione degli evidenti benefici che essa può arrecare all’ambiente urbano. Se una città ingloba al proprio interno aree verdi di apprezzabile dimensione, non v’è dubbio che queste possano svolgere anche una funzione ecologica di accrescimento del grado di naturalità dell’ambiente urbano. Il concetto di infrastruttura si presta ad una lettura in termini di rete, nella logica per cui “per avere una infrastruttura verde urbana, non basta un grande parco, ma occorre vi sia una rete di spazi verdi interna alla città. In una città dotata di una infrastruttura verde i parchi non sono spazi verdi isolati nel costruito. (…) Come minimo, dunque, l’elemento lineare della rete verde è un viale alberato. Ciò confermerebbe la scarsa valenza ecologica della rete dell’infrastruttura verde urbana, anche se non si può misconoscere l’importanza dei viali alberati per arricchire di verde la città e migliorarne la qualità ambientale a vantaggio della salute umana e del paesaggio urbano.” (così il working paper P11/07, dal titolo “L’infrastruttura verde urbana“, dell’Osservatorio Città sostenibili del Dipartimento Interateneo Territorio dell’Università e del Politecnico di Torino).

Del resto, nel maggio 2013 la Commissione europea ha adottato una strategia sulle infrastrutture verdi (COM (2013) 249 final) che rende molto evidente il ruolo essenziale che esse rivestono negli ambienti urbani. “Gli elementi di infrastrutture verdi nelle città comportano vantaggi per la salute, ad esempio aria pulita e una migliore qualità delle acque. Un ecosistema sano può ridurre anche la diffusione di patologie trasmesse da vettori. Realizzare elementi di infrastrutture verdi nelle aree urbane rafforza il senso di comunità, consolida i legami con azioni su base volontaria promosse dalla società civile e contribuisce a contrastare l’esclusione e l’isolamento sociale. Questo approccio giova ai singoli cittadini e alla comunità sul piano fisico, psicologico, emotivo e socio-economico. Le infrastrutture verdi forniscono opportunità di collegamento tra le aree urbane e rurali e creano spazi in cui è piacevole vivere e lavorare. Grazie alla produzione alimentare urbana e ai giardini comunitari, entrambi strumenti efficienti di educazione per gli scolari e di coinvolgimento, in particolare, dei ragazzi, le infrastrutture verdi riducono le distanze tra la produzione e la consumazione di alimenti e aiutano ad aumentarne il valore percepito. Gli investimenti in questo tipo di infrastrutture hanno un alto potenziale in termini di rafforzamento dello sviluppo rubano, anche mantenendo o creando posti di lavoro“.

Queste funzioni ecosistemiche racchiudono i beni e i servizi utilizzati dalla società umana per soddisfare il proprio benessere, definiti con la locuzione di sintesi “servizi ecosistemici”. Un esempio di servizio ecosistemico intrinsecamente legato, quale diretta e immediata conseguenza, al verde urbano, è quello relativo alla riduzione dell’effetto noto come  “isola di calore urbano”, che – come ormai scientificamente dimostrato da qualificati studi – può avere conseguenze gravi, soprattutto in presenza di ondate di calore, per la salute di gruppi della popolazione vulnerabili (2).

Per tutte queste diversificate ragioni, dunque, dotare l’ambiente urbano di verde pubblico significa dotarlo dell’infrastruttura essenziale per l’erogazione del servizio pubblico locale all’utenza. Accrescere la dotazione di verde pubblico è gestione servizio pubblico locale (così come lo è accrescere la dotazione impiantistica nel caso degli altri servizi pubblici locali). Parimenti, è gestione del servizio pubblico locale anche la manutenzione del verde pubblico, cioè l’attività costante di conservazione dello stato di efficienza e sicurezza dell’infrastruttura e delle dotazioni essenziali per l’erogazione del servizio. Questo aspetto di gestione richiede lo svolgimento di attività strumentali (si pensi, nuovamente con riferimento al servizio di trasporto pubblico locale svolto su ferro, alla pulizia e alle riparazioni dei veicoli), riguardo alle quali il gestore potrà, nei modi consentiti dalla normativa vigente, approvvigionarsi ricorrendo a terzi per prestazioni di forniture e/o servizi oppure autoprodurle.

7. Infine, sotto il profilo giuridico e operativo, la gestione del verde pubblico è gestione di un servizio pubblico locale autonomo rispetto agli altri, ivi incluso il servizio rifiuti e gli altri servizi di igiene urbana.

Da questo punto di vista, che sovente gli enti locali decidano di affidare il servizio pubblico locale del verde pubblico allo stesso soggetto cui hanno affidato la gestione del servizio rifiuti e degli altri servizi di igiene urbana, oppure operino un affidamento congiunto e contestuale dei due distinti servizi al medesimo soggetto, è circostanza che assume rilievo in punto di fatto.

Al di là della gestione operativa e perfino della economie di scala eventualmente realizzabili concentrando l’affidamento di più servizi distinti in capo ad uno stesso gestore, i servizi restano infatti fra loro distinti, sul piano giuridico, sicché gli atti adottati dall’ente locale, così come quelli bilaterali (compresi i contratti di servizio), dovranno avere cura di riferirsi formalmente a tutti i (distinti) servizi affidati.

Note

1. Per TAR Piemonte, sez. I, sent. 22.7.2011, n. 805, “Un’area di proprietà pubblica destinata a “verde pubblico” non costituisce un’opera di urbanizzazione primaria né un bene strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente proprietario, fino a quando su di essa non siano state realizzate concrete opere di trasformazione volte a rendere fruibile il verde pubblico da parte della collettività, imprimendo al bene una destinazione di fatto conforme a quello astrattamente prevista dal piano: solo in presenza di tali opere il bene acquista carattere strumentale rispetto ai fini dell’ente e rientra o far parte del patrimonio indisponibile dello stesso, ai sensi dell’art. 826, ultimo comma c.c., in quanto bene di proprietà pubblica concretamente destinato ad un pubblico servizio.”.

2. I riflessi, sul piano economico, anzitutto sotto il profilo dei costi anche sociali, sono del tutto evidenti alla Commissione, tanto da spingerla nella medesima Comunicazione a puntualizzare che: “Una delle ragioni principali per cui in centro città si registrano spesso temperature più elevate di diversi gradi rispetto all’ambiente circostante è dato da uao minore umidità nelle aree urbane, a sua volto causata dall’assenza dì vegetazione e dall’asfalto scuro o dalle superfici cementate che assorbono maggiormente l’energia solare. Questo fenomeno, noto come effetto “isola di calore urbano” può avere conseguenze gravi, soprattutto in presenza di ondate di calore, per la salute di gruppi della popolazione vulnerabili, ad esempio persone con patologie croniche a anziani. Il tenore di umidità dell’aria, una risorsa disponibile a costo zero, potrebbe essere ricreato artificialmente ricorrendo all’elettricità per fare evaporare l’acqua, ma si stima che questa tecnico costerebbe circa 500 000 EUR per ettaro. Fare leva sulla natura e ricorrere alle infrastrutture verdi negli ambienti urbani, ad esempio creando parchi ricchi in termini di biodiversità, spazi verdi e corridoi di aria fresca, può contribuire ad attenuare l’effetto “Isola di calore urbano.”

 

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Le società partecipate possono fallire? https://www.giurdanella.it/2014/02/le-societa-partecipate-possono-fallire/ Wed, 12 Feb 2014 09:03:54 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21440 Il tema del fallimento delle società partecipate continua ad affaticare la giurisprudenza, che non riesce a trovare un orientamento univoco per quanto attiene alla fallibilità delle società in house

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Il tema del fallimento delle società in mano pubblica, e in particolare delle società partecipate dagli enti locali, ha affaticato per anni giurisprudenza e dottrina. Ciò in particolare da quando, nel 2009, si è affacciata l’idea di applicare anche a tali società l’esenzione dal fallimento prevista, dall’art. 1 della legge fallimentare per gli enti pubblici.

Il ragionamento era all’incirca il seguente: se le società partecipate sono organizzate  e operano come se fossero enti pubblici, gestendo magari dei servizi pubblici come in precedenza avevano fatto enti pubblici (quali le aziende speciali) perché non trattarli, ai fini delle regole fallimentari, come enti pubblici? In fondo, si dice, tali soggetti sono società solamente nella forma, mentre nella sostanza sono soggetti pubblici.

Dopo anni di oscillazioni, ora in un senso ora nell’altro, la Cassazione si è infine pronunciata con la decisione n. 22209 del 2013, che ha dichiarato fallibile una società mista, per via del fatto che una società di capitali, anche se a capitale pubblico, rimane assoggettata al regime del Codice Civile se non vi è una deroga di legge. Inoltre secondo il giudice di legittimità l’esentabilità dal fallimento delle società pubbliche configurerebbe una violazione dei principi di concorrenza, di uguaglianza e affidamento.

Poco dopo, con la sentenza n. 26283 del 2013 delle Sezioni Unite, si è affermato che le società in house non sono altro che articolazioni organizzative dell’ente pubblico controllante.

Pertanto, se la fallibilità delle società a capitale misto pubblico-privato sembrerebbe essere pacifica, la giurisprudenza è estremamente oscillante per quanto riguarda le società a totale partecipazione pubblica.

Negli ultimi mesi i tribunali fallimentari si così sono divisi, pressoché in modo equo, tra i sostenitori della fallibilità delle società partecipate in house e quelli che hanno rigettato l’istanza di accesso delle stesse alle procedure concorsuali. Nel primo senso si sono pronunciate, per esempio, il Tribunale di Modena (decreto del 10.1.2014) e il Tribunale di Pescara (decreto del 14.1.2014) .

Hanno invece sostenuto la non fallibilità il Tribunale di Verona (decreto del 19.12.2013) e il Tribunale di Napoli (decisione del 20.1.2014). In tutti questi casi la società non è stata ritenuta fallibile perché mera longa manus dell’ente locale. Ne risulta che i relativi patrimoni, pur separati, non sono pienamente distinti.

Ma la conseguenza  di tutto ciò sarebbe che i creditori delle società in house avrebbero il potere di aggredire il patrimonio degli enti locali. È chiaro che un risultato del genere metterebbe a dura prova i già traballanti conti degli enti locali, esponendoli al dissesto. Pertanto non è difficile prevedere che, se tale orientamento giurisprudenziale avrà la forza di affermarsi, il legislatore correrà ai ripari, magari disciplinando, finalmente in modo specifico, il tema del dissesto delle società di proprietà pubblica.

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Affidamenti in house: no obbligo di transito del personale al nuovo gestore https://www.giurdanella.it/2013/10/affidamenti-in-house-il-tar-lombardia-esclude-lobbligo-di-transito-del-personale-al-nuovo-gestore/ https://www.giurdanella.it/2013/10/affidamenti-in-house-il-tar-lombardia-esclude-lobbligo-di-transito-del-personale-al-nuovo-gestore/#comments Fri, 11 Oct 2013 06:30:54 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16811 Il Tar Lombardia ha stabilito che in caso di affidamento diretto in house del servizio integrato dei rifiuti il mancato passaggio del personale al nuovo gestore non influisce sul subentro nel servizio

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Con la sentenza 23 settembre 2013, numero 780, il Tar Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha escluso che il mancato passaggio del personale dal vecchio al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti possa costituire una causa di illegittimità dell’affidamento.

Adito per l’annullamento di una delibera del consiglio comunale di affidamento diretto in house del servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti ad un gestore di cui il Comune stesso era divenuto socio mediante l’acquisto di una parte del capitale sociale, il Tar di Brescia ha innanzitutto chiarito che, alla luce della più recente disciplina nazionale e comunitaria, è ammessa la deroga al principio della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento di un servizio “ogni volta che un soggetto economico corrisponda al modello comunitario dell’in house”.

D’altra parte, i giudici hanno contestualmente sostenuto che anche la partecipazione alle gare da parte di soggetti in house sia legittima, come pure lo svolgimento di attività a favore di terzi, seppure ciò esponga tali soggetti al rischio di fuoriuscire dallo schema comunitario, nel caso in cui la parte prevalente dell’attività non sia più svolta con gli enti che ne detengono il controllo.

Con specifico riferimento al tema del passaggio del personale, il Tar di Brescia ha in primo luogo interpretato restrittivamente la norma che prevede l’obbligo del passaggio al nuovo gestore.

L’art. 202, comma 6, del codice dell’ambiente (d. lgs. 152/2006) prevede infatti il passaggio diretto e immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali in atto, del personale che, fino a otto mesi prima dell’affidamento, risulti impiegato presso il gestore uscente.

Secondo i giudici, “una simile previsione, pur avendo di mira un obiettivo di sicura utilità sociale come la tutela dell’occupazione, si espone a dubbi di costituzionalità, in quanto fa gravare sul nuovo gestore un costo aggiuntivo che può poi tradursi in incrementi tariffari per gli utenti o in minore qualità del servizio, oppure può costituire ex ante un disincentivo alla partecipazione a eventuali gare”.

Proprio per questa ragione la suddetta norma è stata letta in relazione alla disciplina sopravvenuta, ed in particolare all’art. 3-bis, comma 2, del d.l. 138/2001, ai sensi del quale l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione, in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, costituisce elemento di valutazione dell’offerta e non, viceversa, condizione per il subentro nel servizio stesso.

Alla luce del rivisto bilanciamento di tutti gli interessi meritevoli di tutela in simili casi, e considerato anche che la complessità dei problemi del transito del personale rende necessario un esame in concreto al momento del cambio di gestione, il Tar ha concluso che “non può quindi costituire un sintomo di illegittimità il fatto che la scelta relativa alla forma di gestione del servizio e all’individuazione del soggetto affidatario non entri in questioni organizzative di estremo dettaglio”.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale della sentenza del TAR Lombardia – Brescia, sez. II, 23 settembre 2013, n. 780.

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