servizio idrico Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/servizio_idrico/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 27 Jan 2016 09:25:44 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Antitrust: sanzionati 3 gestori del Servizio Idrico Integrato https://www.giurdanella.it/2016/01/antitrust-sanzionati-3-gestori-del-servizio-idrico-integrato/ Wed, 27 Jan 2016 09:25:44 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30323 Con un comunicato stampa del 25 gennaio 2016, l’Autorità Garante della Concorrenza  e del mercato, ha reso noto di aver sanzionato complessivamente  per oltre due milioni di euro, tre gestori del Servizio idrico integrato, sulla base di numerose segnalazioni pervenute dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). In particolare l’Autorità, nell’accertamento e […]

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Con un comunicato stampa del 25 gennaio 2016, l’Autorità Garante della Concorrenza  e del mercato, ha reso noto di aver sanzionato complessivamente  per oltre due milioni di euro, tre gestori del Servizio idrico integrato, sulla base di numerose segnalazioni pervenute dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

In particolare l’Autorità, nell’accertamento e nella fatturazione dei consumi,  ha riscontrato queste pratiche commerciali scorrette: mancata effettuazione delle letture periodiche dei contatori; mancata acquisizione delle autoletture comunicate dagli utenti, con conseguente fatturazione sulla base di stime che a volte si sono rivelate errate o eccessivamente elevate ovvero con l’invio di fatture di conguaglio pluriennali di elevata entità; mancato rispetto della periodicità di fatturazione, con invio di bollette relative a consumi pluriennali di elevato importo; procedure che ponevano sui consumatori gran parte dell’onere di pagamento dell’acqua non consumata effettivamente, a causa di perdite occulte nell’impianto idrico. Una volta emesse fatture di questo genere, alla scadenza del termine per il pagamento i gestori hanno avviato immediatamente le procedure di morosità, minacciando il distacco dell’utenza.

A giudizio dell’Autorità presieduta da Giovanni Pitruzzella, si tratta di condotte connotate non solo da una mancanza di diligenza, ma anche di carattere aggressivo: idonee cioè a determinare nei consumatori un indebito condizionamento; ovvero a ottenere il pagamento di importi non corrispondenti ai consumi effettuati, oppure dovuti ma con modalità e tempistiche diverse, da parte delle imprese sanzionate che operano in regime di monopolio per la fornitura di un bene vitale ed essenziale come l’acqua e dispongono di un’importante leva commerciale come la minaccia di interrompere il servizio.

Gravi inerzie si sono registrate, inoltre, nella fase di gestione dei reclami e delle richieste di prestazione presentati dai consumatori. In molti casi, sono risultate a loro danno una mancata o tardiva gestione, oltre a una formulazione di risposte evasive, non pertinenti o non risolutive rispetto all’oggetto di reclamo, spesso senza che venissero sospese cautelativamente le procedure di riscossione e distacco delle utenze.

Tali condotte hanno ostacolato l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, condizionandoli attraverso la minaccia del distacco della fornitura in pendenza del reclamo o dell’istanza e costringendoli così al pagamento in forza dell’essenzialità del Servizio idrico integrato.

Vai al comunicato stampa sul sito dell’Autorità

 

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Acqua, le competenze in materia di servizio idrico integrato https://www.giurdanella.it/2015/04/acqua-le-competenze-materia-di-servizio-idrico-integrato/ Sat, 11 Apr 2015 06:41:18 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27538 La Corte Costituzionale con sentenza del 12/3/2015 n. 32, nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3, 10, comma 1, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e) della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1,  ha statuito che sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato sia l’affidamento […]

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La Corte Costituzionale con sentenza del 12/3/2015 n. 32, nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3, 10, comma 1, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e) della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1,  ha statuito che sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato sia l’affidamento della gestione di detto servizio sono di competenza esclusiva dello stato.

LA Corte ha dunque dichiarato l’illegittimità della disposizione della Regione ligure che, dettando norme in materia di servizi pubblici locali a rete, introduce una soglia quantitativa di tipo demografico per derogare all’unicità della gestione del servizio da erogarsi a livello di ambito territoriale ottimale.

La Corte ha rilevato che la razionalizzazione della gestione del servizio idrico è stata attuata dal legislatore statale consentendo alle Regioni di definire gli ambiti territoriali ottimali ed istituire strutture diversamente denominate (enti, comitati, autorità) alle quali sono trasferite le competenze degli enti locali che necessariamente vi fanno parte (sentenze n. 307 e n. 246 del 2009).

La Corte ha altresì chiarito che la disciplina tesa al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, demandando ad un’unica Autorità preposta all’ambito le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del SII, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del servizio (sentenze n. 325 del 2010 e n. 246 del 2009). Al tempo stesso, la disciplina in esame rientra nella sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente in quanto «l’allocazione all’Autorità d’ambito territoriale ottimale delle competenze sulla gestione serve a razionalizzare l’uso delle risorse idriche e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della “biosfera” intesa “come ‘sistema’ […] nel suo aspetto dinamico” (sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007)» (sentenza n. 246 del 2009).”

Infine ha ricordato che la giurisprudenza di questa Corte riconduce ai titoli di competenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (ex plurimis, sentenze n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009) sia l’affidamento della gestione di detto servizio (sentenze n. 228 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 e n. 128 del 2011, oltre alle già citate sentenze n. 325 e n. 142 del 2010, n. 307 e n. 246 del 2009).

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della sentenza.

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CGA: legittima la revoca dell’affidamento del servizio ai fini della gestione diretta https://www.giurdanella.it/2013/04/cga-legittima-la-revoca-dellaffidamento-del-servizio-ai-fini-della-gestione-diretta-se-tempestiva-nessuna-responsabilita-precontrattuale/ Fri, 26 Apr 2013 08:17:37 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=11785 Per il Consiglio di Giustizia Amministrativa se la revoca dell'affidamento è tempestiva nessuna responsabilità precontrattuale

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Secondo il CGA è legittimo per una stazione appaltante revocare la gara per la scelta del socio privato della società alla quale affidare un servizio pubblico, motivata dalla volontà di gestire direttamente tale servizio, ed è escluso in questo caso il risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale della PA.

E’ stata depositata il 3 aprile la sentenza 405/2013 con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo ha definitivamente rigettato le ragioni della società partecipante a detta gara, la società Acoset, accogliendo quindi le difese degli enti locali convenzionati dell’ATO idrico di Ragusa, tra cui il Comune di Vittoria, assistito dagli avvocati Carmelo Giurdanella ed Angela Bruno.

Si chiude, quindi, una vicenda che ha visto anche l’intervento della Corte di Giustizia Europea e che è iniziata nel 2007, quando i Comuni della Provincia di Ragusa avevano proceduto all’annullamento d’ufficio della procedura di gara per la selezione del socio privato di una costituenda società mista di gestione del Servizio Idrico Integrato, optando per una diversa forma gestionale, consistente nella gestione diretta del servizio mediante un consorzio ad hoc.

Contro la delibera la società Acoset aveva presentato ricorso al Tar Catania che lo aveva rigettato, con una sentenza sostanzialmente riconfermata anche in secondo grado.

Per il CGA, la revoca della procedura di selezione del socio di minoranza è motivato per un verso a causa della temuta illegittimità comunitaria dell’affidamento diretto del servizio idrico alla costituenda società mista; ma anche dalla convinzione maturata negli enti locali coinvolti nel procedimento che la forma più adatta allo svolgimento del servizio de quo fosse in realtà quella consortile. Quest’ultima motivazione, proseguono i giudici, discende dalla scelta ampiamente discrezionale tra i vari modelli organizzativi e gestionali consentiti dalla legge, scelta la cui legittimità non è sindacabile dal giudice amministrativo se non per profili di illogicità e abnormità che nella specie non sono stati rinvenuti.

Una volta chiarita la legittimità della revoca della gara disposta dalla Stazione Appaltante, il supremo consesso di giustizia amministrativa passa all’esame della domanda di risarcimento del danno patrimoniale asseritamente patito dall’appellante a titolo di responsabilità precontrattuale della PA. Posto che nel caso di specie l’appellante non era in realtà neanche aggiudicataria provvisoria, il Consiglio argomenta il rigetto della domanda risarcitoria passando attraverso una ricostruzione dei presupposti fondamentali di tale tipo di responsabilità, e fonda la propria decisione su due assunti:

  1. non essendo mai stata legalmente scelta quale contraente, l’impresa appellante non può dirsi in trattative con la Stazione appaltante:”Come chiarito in giurisprudenza, infatti, la responsabilità precontrattuale della Pubblica amministrazione prevista dall’art. 1337 Cod. civ. si ricollega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell’iter di formazione del contratto e presuppone che tra le parti siano intercorse trattative per la sua conclusione; pertanto, essa non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente, e cioè nella fase in cui gli interessati non hanno ancora la qualità di futuri contraenti, ma soltanto quella di partecipanti alla gara, e vantano esclusivamente una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri dell’Amministrazione”(cfr. VI Sez. n. 662 del 2012 e VI Sez. n. 4628 del 2009).
  2. anche volendo equiparare la posizione dell’appellante a quella di un aggiudicatario provvisorio (in virtù del fatto che la sua era l’unica offerta valida prima dell’avvio del procedimento di annullamento), ai fini del positivo accertamento di una responsabilità contrattuale occorrerebbe rilevare la sussistenza di un ragionevole e incolpevole affidamento in ordine alla conclusione del contratto in capo all’impresa. Da tempo infatti la giurisprudenza è ferrea sul punto: “se non è configurabile una responsabilità precontrattuale, per violazione del dovere di correttezza di cui all’art. 1337 c.c. rispetto al procedimento amministrativo strumentale alla scelta del contraente, essa è configurabile con riguardo alla fase successiva alla scelta, in cui il recesso dalle trattative dell’ente è sindacabile sotto il profilo della violazione del dovere del “neminem laedere”, ove sia venuto meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche all’affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto“(Cass. III Sez. n. 1213 del 2005). Nel caso sottoposto all’esame del CGA però non può dirsi sussitente alcun ragionevole affidamento, sia perchè l’appellante è stata notiziata tempestivamente dell’avvio del procedimento di annullamento e prima di un’eventuale aggiudicazione, sia perchè l’annullamento stesso è intervenuto in un lasso di tempo ragionevolmente breve dall’asserita aggiudicazione provvisoria.

Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza n. 405/2013 del CGA.

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Tariffa Servizio Idrico, Consiglio di Stato: l’Authority proceda al rimborso https://www.giurdanella.it/2013/02/tariffa-servizio-idrico-consiglio-di-stato-lauthority-proceda-al-rimborso/ Thu, 07 Feb 2013 14:15:56 +0000 E' illegittimo, e quindi deve essere rimborsato, il pagamento remunerativo del capitale investito, pari al 7%, inserito nelle tariffe del servizio idrico integrato all'indomani dell'esito del referendum del 12/13 giugno 2011.E' quanto afferma il Consiglio di Stato sez. II, con parere 25 gennaio 2013 n. 267, reso su richiesta dell'Autorità per i servizi idrici ed energetici.

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E' illegittimo il pagamento remunerativo del capitale investito, pari al 7%, inserito nelle tariffe del servizio idrico integrato all'indomani dell'esito del referendum del 12/13 giugno 2011.
E' quanto afferma il Consiglio di Stato sez. II, con parere 25 gennaio 2013 n. 267, reso su richiesta dell'Autorità per i servizi idrici ed energetici.

L'Autorità per l'energia, il 23 ottobre 2012, aveva infatti consultato per un parere il Consiglio di Stato circa il decorso temporale delle funzioni di regolazione tariffaria servizi idrici. La consultazione scaturiva da divergenti pareri sulla titolarità dell'Autorità ad intervenire in periodi antecedenti il trasferimento delle funzioni di regolazione del settore.

Il Consiglio di Stato ha sciolto ogni dubbio ed ha affermato che "il D.M. 1° agosto 1996, limitatamente alla parte in cui considera il criterio dell'adeguatezza della remunerazione dell'investimento, ha avuto applicazione nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011 in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011. Di tanto l'Autorità – fermo il rispetto del complessivo ed articolato quadro normativo che, sul piano nazionale ed europeo, regolamenta i criteri di calcolo della tariffa, in specie imponendo che si assicuri la copertura dei costi – terrà conto, nell'esercizio dei poteri riconosciuti alla stessa e nello svolgimento dei conseguenti ed autonomi apprezzamenti tecnici, in sede di adozione dei nuovi provvedimenti tariffari”.

Subito dopo la pronuncia dell'organo di vertice della giustizia amministrativa, l’Autorità dell’energia ha preparato un documento volto alla ridefinizione dei criteri di calcolo per la restituzione agli utenti delle quote percepite indebitamente nel periodo dal 21 luglio al 31 dicembre 2011. Al fine di individuare la quota da restituire l’Autorità utilizzerà il sistema già sperimentato per definizione del c.d. Metodo Tariffario Transitorio che copre il biennio 2012-2013 già includente gli effetti abrogativi del referendum popolare.

In ottemperanza a quanto indicato dai giudici di Palazzo Spada, l'Authority ha diffuso una nota in cui fa sapere che rispetterà il principio del “pieno recupero del costo”. Su indicazioni dell’Autorità, infatti, gli Enti d’Ambito provvederanno a conteggiare, sulle quote da loro stabilite e saldate dagli utenti nel 2011, le somme da stornare e restituire. L'Authority provvederà inoltre ad indicare il modo, il come nonché la verifica e approvazione delle decisioni degli Enti d’Ambito assicurando il concreto risarcimento delle somme percepite in eccedenza.
Responsabile del procedimento sarà l'Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici, che dovrà procedere all'assunzione di informazioni e di tutti i documenti utili. E' previsto altresì un potere sanzionatorio qualora dovessero sorgere problemi, ritardi o omissioni. 

Qui il fac simile della domanda per chiedere il rimborso

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Servizio idrico a Melilli, il Tar revoca il commissario ad acta https://www.giurdanella.it/2012/06/servizio-idrico-melilli-il-tar-revoca-il-commissario-ad-acta/ Mon, 25 Jun 2012 17:10:03 +0000 E' ormai guerra aperta sul servizio idrico tra l'amministrazione comunale di Melilli e la Regione Sicilia. Il 20 giugno scorso la III sezione del tar Catania ha infatti sospeso l'efficacia dell’ultimo decreto assessoriale, emesso nei giorni scorsi dall’assessore regionale, con il quale l’ing. Enzo Pietro Greco Lucchina era stato nominato commissario ad acta per costringere […]

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E' ormai guerra aperta sul servizio idrico tra l'amministrazione comunale di Melilli e la Regione Sicilia.

Il 20 giugno scorso la III sezione del tar Catania ha infatti sospeso l'efficacia dell’ultimo decreto assessoriale, emesso nei giorni scorsi dall’assessore regionale, con il quale l’ing. Enzo Pietro Greco Lucchina era stato nominato commissario ad acta per costringere l'amministrazione a consegnare gli impianti della rete idrica al gestore del servizio idrico integrato Sai 8.

La nomina del commissario ad acta aveva fatto insorgere i dodici Comuni che non hanno consegnato gli impianti idrici e fra questi anche Melilli, che ha impugnato il decreto perché viziato nella procedura di nomina. L'amministrazione comunale lamentava infatti che la nomina non era stata preceduta dalla dovuta diffida da parte della presidenza della Regione al Comune. L'amministrazione ha così chiesto ed ottenuto la sospensione dei commissari nominati.

Di seguito, il testo del decreto n. 5968/2012 del Tar Sicilia, sezione Catania

N. 00598/2012 REG.PROV.CAU.

 

N. 01491/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

 

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

Il Presidente

 

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2012, proposto dal Comune di Melilli, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mazza, con domicilio eletto presso lo stesso difensore, in Catania, via Musumeci, 171;

contro

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Consorzio Ato S.I.I. di Siracusa, Gustavo N.Q. Cardaci, Enzo Pietro N.Q. Greco Lucchina;

nei confronti di

Sai 8 S.p.A.;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

del D.A.. n. 183/2012, del D.A. n. 184/2012, del D.A. n. 232/2012 dell' Assessorato regionale dell' Energia e dei servizi di pubblica utilità (di nomina del Commissario straordinarioDott Gistavo Cardaci) resi noti al Comune ricorrente col D.A. n. 924/2012, del medesimo Assessorato regionale, di nomina del Commissario ad acta in persona dell’Ing. Ento Pietro Greco Lucchina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che parte ricorrente lamenta tra l’altro, ai fini di illustrare il periculum in mora, “la coattiva sottrazione al Comune di Melilli della disponibilità degli impianti idrici che appartengono al demanio comunale”;
– che, in punto di fatto e di diritto, viene richiamata in ricorso la complessa vicenda sottostante ai decreti assessoriali impugnati ed in particolare l’illegittimità, statuita dal CGA con sent. n. 290/2011, della gara di aggiudicazione del servizio de quo alla SAI 8 S.p.a. (alla quale tuttavia dovrebbero essere oggi consegnati gli impianti del Comune ricorrente, nonostante sia ancora pendente il ricorso in Cassazione in ordine ad altra decisione del CGA, n. 19/2012, che ha dichiarato la perdurante efficacia del contratto nascente dalla gara come sopra ritenuta illegittima;
– che nel ricorso in esame vengono altresì prospettate questioni relative agli effetti delle clausole risolutive contenute nel contratto (cfr. art. 7) stipulato tra l’ATO SII di Siracusa e la SAI 8 S.p.a.;
Considerato che l’impugnato Decreto Assessoriale n. 924/2012 assegna al Commissario ad acta il termine di sessanta giorni (dalla notifica del decreto al medesimo Commissario) “per procedere alla consegna delle infrastrutture idriche, fognarie e depurative tutte al gestore del S.I.I. SAI 8 S.p.a.”;
– che la prima Camera di consiglio utile è quella del 18 luglio 2012 e che quindi l’istanza cautelare in esame, ai fini del mantenimento della res adhuc integra, può essere parzialmente accolta, ai soli fini della inibitoria al Commissario ad acta di porre in essere agli interventi di cui sopra, prima della predetta data;
– che può essere altresì accolta l’istanza della parte ricorrente di autorizzazione alla notifica del presente provvedimento a mezzo fax;

 

P.Q.M.

accoglie parzialmente l’istanza di misure cautelari provvisorie di cui in narrativa, nei sensi sopra specificati e fino alla data di trattazione collegiale dell’istanza cautelare medesima, nella Camera di consiglio del 18 luglio 2012.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Autorizza la notifica del presente decreto anche a mezzo fax.
Così deciso in Catania il giorno 21 giugno 2012.

 

  Il Presidente
  Calogero Ferlisi

 

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 21/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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Servizio Idrico Integrato e ATO di Ragusa https://www.giurdanella.it/2011/12/servizio-idrico-integrato-e-ato-di-ragusa/ Wed, 14 Dec 2011 23:00:00 +0000 Legittimi la scelta di gestione diretta e l'annullamento della gara

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Sono state accolte dal TAR Catania le difese degli enti locali convenzionati dell’ATO idrico di Ragusa, tra cui il Comune di Vittoria, assistito dagli avvocati Carmelo Giurdanella ed Angela Bruno, che avevano proceduto all’annullamento d’ufficio della procedura di gara per la selezione del socio privato di una costituenda società mista di gestione del Servizio Idrico Integrato, optando per una diversa forma gestionale, consistente nella gestione diretta del servizio.
L’annullamento d’ufficio è stato considerato legittimo dal TAR, perché giustificato da una scelta sulla gestione del servizio che ha natura discrezionale ed è sorretta da valutazioni di opportunità politica. Secondo il TAR, al potenziale socio privato non spetta nessun risarcimento come ristoro alternativo all’aggiudicazione, dato che non può rendersi aggiudicatario di una gara annullata, e non spetta neanche il risarcimento per danno da responsabilità precontrattuale, in forza di una clausola del disciplinare di gara – non tempestivamente impugnata – che esclude la possibilità di far valere ogni forma di responsabilità della stazione appaltante, nel caso di mancata stipula del contratto.

Di seguito, il testo della sentenza.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

Sentenza 13 luglio 2011 numero 1809
(Presidente Guzzardi, Estensore Milana)

(…)

Considerata la stretta connessione sia oggettiva che soggettiva intercorrente tra i due ricorsi indicati in epigrafe il Collegio dispone la riunione, ai fini di un’unica decisione, dei gravami di cui in epigrafe, con il primo dei quali il raggruppamento di cui è capogruppo la s.p.a. Saceccav Depurazioni Sacede deduce la illegittimità delle operazioni di gara svolte dalla Società d’ambito ATO Idrico di Ragusa per la scelta del contraente privato di minoranza della costituenda società mista per la gestione del servizio idrico integrato, gara dalla quale è stata disposta la propria esclusione , e con il secondo dei dei quali sostanzialmente viene contestata la legittimità del disposto annullamento della gara di cui la ditta ricorrente Acoset s.p.a in ATI si era resa provvisoriamente aggiudicataria.
Per ragioni di economia processuale, il Collegio esamina preliminarmente il secondo dei ricorsi in epigrafe ( R.G. n. 3271 del 2007, proposto da: ACOSET), atteso che la decisione di detto ricorso è dirimente anche per la decisione del primo ricorso in epigrafe (R.G. n.62/2007 Rti Saceccav Depurazioni Sacede Spa + 5).

Va esaminata in primis la pregiudiziale eccezione formulata da alcune amministrazioni resistenti che postulano il difetto di giurisdizione di questo Giudice in quanto la cognizione della causa competerebbe al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, atteso che sensi dell’art. 143 primo comma , lett. a) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 sono affidati alla giurisdizione in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche tutti i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti assunti dall’amministrazione in materia di acque pubbliche.

L’eccezione non è meritevole di positiva valutazione.

Invero, nella fattispecie oggetto del contendere, è un provvedimento di annullamento in autotutela della procedura di selezione del socio privato di minoranza della costituenda società mista di gestione del Servizio idrico Integrato e, quindi, un provvedimento soltanto mediatamente ed indirettamente collegato a procedimenti incidenti sul regime delle acque pubbliche, non afferendo la res litigiosa. direttamente sull’esecuzione delle opere idrauliche intese alla migliore utilizzazione di dette acque (vedasi in tal senso Cass.Civ, SS.UU. del 20/11/2008 n.27528. Cass Civ. SS.UU. n.del 6/7/2005 n.14195. Consiglio di Stato, Sez. V – 1 ottobre 2010, n. 7276.)
I ricorsi riuniti in epigrafe. pertanto, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 80/98 oggi confluito nell’articolo 133 del codice del processo amministrativo, rientrano nella giurisdizione del Giudice Amministrativo in virtù dell´espressa attribuzione dell´art. 33 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito con l´art. 7, comma 1, della L. 21 luglio 2000 n. 205, che a questo complesso giurisdizionale l´affida in via esclusiva.

Nel merito il provvedimento impugnato con il secondo ricorso in epigrafe qui all’esame, resiste alle censure formulate con il ricorso principale e con i correlati motivi aggiunti. Invero, L’Amministrazione ha ritenuto di dover operare una diversa scelta, effettuata con la individuazione in seno al verbale n. 9 del 9 ottobre 2007 dell’adozione quale forma gestionale del servizio quella del consorzio di cui all’art. 31 ,comma 8 , del T.U. 18 ,marzo 2000 n. 267 da costituirsi secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 114 del decreto legislativo 267/2000.
Detto verbale di conferenza dei sindaci è un atto plurimo che contiene due atti distinti, sorretto ciascuno da una propria specifica motivazione : a ) l’annullamento di ufficio della procedura di gara per la selezione del socio di minoranza, oggetto di impugnazione ; b) la scelta di una nuova e diversa forma gestionale.
Detta scelta, che autonomamente giustifica l’annullamento impugnato, ha natura ampiamente discrezionale ed attiene alla sfera delle valutazioni di opportunità politica propria di un organo costituito da rappresentanti di Comuni che, in base al principio cardine dello Stato di diritto della divisione dei poteri, è sottratto allo scrutinio di legittimità da parte del Giudice, se non per vizi formali o per macroscopiche illogicità che nella fattispecie non sono sussistente, né congruamente censurate da parte ricorrente.
Pertanto, anche in caso di accoglimento delle plausibili censure afferenti la parte del provvedimento impugnato relativo alla ritenuta irregolarità della procedura di aggiudicazione alla società mista odierna ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe comunque legittimo ed efficace in quanto autonomamente supportato da una valida motivazione afferente la decisione di fare ricorso ad una diversa forma gestionale.

Il rigetto della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati con il secondo ricorso meglio descritto in epigrafe, fin qui esaminato, esime il Collegio dall’esame dell’eccezione, sollevata dal Comune di Modica controinteressato, circa la postulata pregiudizialità del giudizio pendente innanzi al TAR Lazio con il numero di R.G. 2356/2008, avente ad oggetto l’esame di questioni determinanti anche per la definizione della controversia oggi discussa, atteso che Il TAR Lazio è stato investito della scrutinio di legittimità di una serie di provvedimenti (dodici) che secondo la prospettazione dei ricorrenti sarebbero prodromici alla procedura di gara per la scelta di un soggetto imprenditore privato di minoranza in società mista affidataria in concessione della gestione del Servizio Idrico Integrato e dell’esecuzione dei lavori connessi ricompresi nel POT dell’ATO Idrico Ragusa il cui annullamento costituisce oggetto del presente ricorso .
Infatti, quale che sia l’esito del giudizio esso non potrebbe refluire in alcun modo sull’esito del ricorso qui all’esame avuto riguardo al fatto che esso viene rigettato con la presente sentenza sul tranciante presupposto della legittimità della scelta gestionale operata dall’amministrazione che ha annullato la gara per la scelta del contraete privato.
La rilevata legittimità del provvedimento impugnato con il ricorso n. 3271/707 R.G. fin qui esaminato, da un lato determina automaticamente la inammissibilità per carenza di interesse del primo ricorso in epigrafe (n. 62/07 R.G.), con il quale si contestano le operazioni di una gara di fatto, legittimamente annullata; dall’altro lato però non esime il Collegio dall’esame delle domande risarcitorie formulate dalla ricorrente Acoset Sp.a. ex articolo 7 della legge TAR.

Il Raggruppamento di cui la società Acoset s.p.a è mandataria chiede in particolare, il risarcimento in forma specifica mediante l’aggiudicazione della gara nonché il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati.
Con riferimento alla prima richiesta di risarcimento in forma specifica, mediante l’aggiudicazione della gara, se ne riscontra per tabulas la infondatezza, data la rilevata legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui con esso tale gara è stata annullata sulla scorta delle diverse decisioni gestionali adottate dall’Ente.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento per equivalente, il Collegio rileva la insussistenza dei presupposti perché lo stesso possa essere concesso sulla scorta delle medesime argomentazioni che hanno determinato il rigetto delle istanze risarcitorie in forma specifica. In particolare si rileva che, riscontrata la legittimità del contestato annullamento della indetta gara, nessuna posizione legittimate il richiesto risarcimento permane in capo alla parte ricorrente per la semplice considerazione che non può rendersi aggiudicataria di una gara di fatto annullata e pertanto non può pretendere alcun ristoro risarcitorio alternativo all’aggiudicazione.
Con riferimento, infine alla richiesta di risarcimento per danno precontrattuale la stessa domanda non si appalesa passibile di accoglimento, atteso che parte ricorrente non ha tempestivamente impugnato la clausola contenuta nell’art. 18 del disciplinare di gara che testualmente dispone : ”né l’approvazione della graduatoria, né la scelta del socio privato, costituiranno vincolo per la stipulazione del contratto costitutivo della SPA, né per ogni altro contratto. Il soggetto prescelto, nel caso in cui non venga stipulato il contratto, non potrà far valere, alcuna forma di responsabilità, neanche di natura precontrattuale né nei confronti della Provincia, né nei confronti degli enti locali convenzionati dell’ATO idrico di Ragusa”.
La mancata impugnazione della clausola riportata sottende l’implicita accettazione della stessa con conseguente assunzione da parte della odierna ricorrente di un rischio d’impresa “aggravato”.
In altri termini, la ricorrente ha, nella propria strategia imprenditoriale, ritenuto conveniente sobbarcarsi ad un maggior rischio rappresentato dalla clausola di cui trattasi, a fronte degli sperati vantaggi economici e curriculari che avrebbe tratto ove si fosse resa aggiudicataria del servizio oggetto di gara, data la rilevanza economica dello stesso e il correlato vantaggio anche curriculare che la ricorrente ne avrebbe tratto.
Sotto altro aspetto, in base al generale principio della buona fede l’odierna ricorrente avrebbe dovuto valutare l’affidamento da essa ingenerato nell’Amministrazione appaltante dalla implicita accettazione della clausola richiamata, di cui all’art. 18, con conseguente impossibilità di contestarne successivamente gli affetti.

Per lo stesso ordine di considerazioni non ha valenza la doglianza prospettata dalla difesa ricorrente in ordine alla scelta dell’Amministrazione di servirsi in sede di autotutela dello strumento dell’annullamento anziché di quello della revoca, al fine di surrettiziamente sottrarsi all’obbligo imposto dall’art.21 quinquies della L. n. 241/90, di corrispondere in favore dell’impresa aggiudicataria provvisoria, odierna ricorrente, l’indennizzo previsto da detto articolo.
Invero l’art. 18 del disciplinare, data la sua ampia portata, copre ad avviso del Collegio ogni ipotesi di ritiro, annullamento o revoca assunti dall’Amministrazione in autotutela.
La rilevata legittimità dell’annullamento della gara de qua e della procedura nella quale la stessa era incardinata, comporta la sopravvenuta carenza di interesse in capo al raggruppamento di cui la Saceccav Depurazioni Sacede s.p.a. è mandataria, ricorrente nel primo ricorso in epigrafe proposto strumentalmente ad ottenete la riapertura della gara annullata ( dalla quale peraltro essa era stata esclusa,) anche considerata la legittimità della scelta operata dalla stazione di procedere alla gestione diretta del servizio.
Conclusivamente dei ricorsi in epigrafe, riuniti, il primo va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, mentre il secondo va rigettato
Rilevata la particolare natura e complessità della controversia all’esame e la plausibilità delle censure afferenti alla prima parte della motivazione su cui si sorregge il provvedimento impugnato, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza interna), riuniti i ricorsi in epigrafe, rigetta il secondo e dichiara improcedibile per carenza di interesse il primo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in segreteria, il 13 luglio 2011

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