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]]>Capofila del progetto è Send, un’organizzazione no profit palermitana che, in collaborazione con Iscom Formazione Modena e altri partner europei, propone la partecipazione a tirocini professionali della durata di 13 settimane nelle città europee di Cork, Berlino, Lisbona, Praga e Siviglia.
Il progetto vedrà il coinvolgimento 40 ragazzi residenti nel territorio siciliano, a condizione che si siano diplomati entro i mesi di giugno/luglio 2014 e che abbiano avuto un percorso di formazione o un’esperienza pregressa di lavoro nel settore turistico.
Per candidarsi è necessario inviare entro il 10 aprile 2015 la scheda di candidatura unitamente agli altri documenti richiesti mediante raccomandata A/R o posta prioritaria a: Associazione Send – via Roma 194– 90133 Palermo.
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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Palermo
Ordine del giorno del 18 giugno 2014
Premesso che
– nel corso della conferenza stampa del Presidente del Consiglio del 13 giugno 2014 è stato annunciato che, nell’emanando decreto legge recante “misure urgenti per la semplificazione e per la crescita del Paese”, sarà prevista l’abolizione (con effetto dal 1° ottobre del 2014) delle sezioni staccate dei Tribunali amministrativi regionali; in particolare, nel comunicato pubblicato nel sito ufficiale del Governo, a seguito del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2014, si legge che: “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, ha approvato misure urgenti per la semplificazione e per la crescita del Paese. Tra queste, le seguenti misure ….. A decorrere dal 1° ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale”;
ritenuto che
– la preannunciata abolizione è di dubbia costituzionalità; dispone infatti l’art. 125 Cost. che: “Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione”. La previsione della istituzione di sedi distaccate, ebbene, appare indispensabile con riferimento alle Regioni più popolose, al fine di rendere più accessibile e meno costoso a tutti i cittadini l’accesso alla giustizia e per consentire un più diffuso controllo sull’operato della P.A. e sui suoi possibili abusi.
– la soppressione delle sedi staccate, dunque, appare in contrasto con il disposto costituzionale, inoltre il legislatore, nel sopprimere in via generalizzata tutte le esistenti sezioni staccate e omettendo una valutazione caso per caso, avrebbe dovuto indicare, pena un insanabile vizio di irragionevolezza, le ragioni per le quali ha abolito tali sezioni, disattendendo la previsione costituzionale;
– la prevista abolizione non comporterà alcuna apprezzabile diminuzione della spesa pubblica, atteso che, da un lato, il personale rimarrà lo stesso e che, dall’altro, eventuali risparmi derivanti dalla disdetta delle locazioni dei locali delle sedi staccate saranno praticamente annullati dalla necessità di reperire nuovi locali presso i capoluoghi regionali (i cui canoni di locazione sono solitamente più elevati), per far spazio alle cancellerie unificate ed ai magistrati confluiti dalle sezioni staccate mentre comporterà un indubbio aggravio di spesa per i cittadini che chiedono giustizia;
ritenuto altresì che
la prevista soppressione si pone, inoltre, in rapporto di evidente contraddizione con numerose altre norme della Costituzione che tendono a promuovere il più ampio decentramento delle funzioni, anche giurisdizionali, e comporterà, altresì, un inevitabile rallentamento del funzionamento degli uffici interessati, un allungamento dei tempi dei processi e una situazione di caos che ricadrà su tutti gli utenti della giustizia amministrativa;
-non sembrano sussistere nella specie i presupposti di necessità ed urgenza che giustificano l’inserimento della disposizione in parola in un decreto-legge;
atteso che
– l’ANMA, Associazione Nazionale dei Magistrati Amministrativi, ha diramato un comunicato stampa nel quale ha definito “preoccupante” l’intervento del Governo sulle sezioni staccate dei TAR ed ha lamentato che ”manca una seria valutazione delle effettive ricadute in termini organizzativi, di risparmio di spesa, di funzionalità degli uffici giudiziari”.
– l’Associazione Avvocati Amministrativisti per la Sicilia Orientale, ha chiamato a raccolta la Società civile, i Giudici, il personale amministrativo del TAR Catania, gli avvocati amministrativisti, le autorità politiche locali, regionali e nazionali, per discutere e ragionare insieme di questa che sembra essere una riforma assolutamente irragionevole, illogica, e contraria ad ogni principio di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa.
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
a rappresentare le suddette ragioni in sede di Conferenza Stato Regioni, al fine di impedire un grave pregiudizio al sistema di giustizia amministrativa siciliano, già gravemente oberato, il quale vanta oltre 120 anni di storia ed è regolato, anche per ciò che concerne la previsione di sedi staccate degli Organi di giustizia amministrativa di primo grado, dall’attuale Costituzione.
(17/06/2014)
FIRMATARI
FOTI, CIANCIO, MANGIACAVALLO, CANCELLERI, CAPPELLO, CIACCIO, FERRERI, LA ROCCA, PALMERI, SIRAGUSA, TRIZZINO, TANCREDI, ZAFARANA, ZITO, MUSUMECI, IOPPOLO
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]]>La circolare recante “Disposizione operativa alle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 12/2011 – Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario – sistema AVC Pass – modalità operative. – Disposizione di servizio per gli uffici del Genio civile e dei servizi UREGA (Uffici regionali espletamento gare d’appalto” è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 3 gennaio 2014.
La circolare fa riferimento alla deliberazione n. 111/2012 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in cui viene precisato che a partire dall’1 gennaio 2014 la verifica dei requisiti dovrà essere svolta esclusivamente mediante il sistema AVCpass per tutte le gare di importo superiore a 40.000 euro ed in particolare l’art. 3 della stessa che prevede che le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCpass avvengano tramite PEC e che, quindi, tutti i soggetti obbligati all’avcpass devono essere dotati dotati di una casella di posta elettronica certificata.
Richiama altresì la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che con l’articolo 4 istituisce il Dipartimento regionale tecnico che gestisce ed aggiorna una Banca dati dei contratti pubblici regionale.
Infine, dopo aver precisato che sul sito del Dipartimento regionale tecnico verranno divulgate le date dei corsi di formazione per le stazioni appaltanti all’utilizzo del sistema AVCpass, la circolare dispone che “gli Uffici del Genio civile per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture superiori ad € 40.000 si avvalgano degli uffici provinciali Urega e che questi ultimi, al fine di organizzare la formazione all’utilizzo del sistema AVC Pass ed al fine di continuare ad utilizzare i sistemi di verifica dei requisiti in atto utilizzati, utilizzino a partire dall’1 gennaio 2014 il sistema informatico “Alice gare” – già in possesso degli Uffici succitati – che consente la organizzazione delle procedure di controllo del bando di gara, gestione delle offerte, gestione dell’iter di gara, predisposizione del verbale, nonché di eventuale attività interlocutoria con le imprese partecipanti e con le stazioni appaltanti, attraverso una procedura interamente gestita con sistemi telematici.
La circolare conclude affermando che con l’utilizzo di tale sistema informatico i termini di verifica dei requisiti con il sistema Avcpass sono rinviati, per gli Uffici UREGA e per gli uffici del Genio civile dell’Isola, fino a nuova disposizione del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico e comunque fino alla completa acquisizione degli indirizzi di posta elettronica del personale e fino alla completa formazione all’utilizzo del nuovo sistema AVC Pass.
Di seguito, il testo della Circolare, che non mancherà di generare polemiche, essendo opinabile la competenza in materia di avvio di termini di legge, da parte di un dirigente regionale.
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Regione Sicilia, Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, Dipartimento regionale tecnico
Circolare 18 dicembre 2013 n. 6
Disposizione operativa alle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 12/2011 – Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario – sistema AVCPass – modalità operative. – Disposizione di servizio per gli uffici del Genio civile e dei servizi UREGA (Uffici regionali espletamento gare d’appalto).
Alle stazioni appaltanti della Sicilia
Agli uffici regionali espletamento gare d’appalto – (Urega)
Ai geni civili dell’isola
Al servizio X – Urega centrale
Ai dipartimenti regionali
La legge n. 98 del 9 agosto 2013 ha introdotto l’obbligo della verifica documentale per il possesso dei requisiti:
Art. 49 ter Semplificazione per i contratti pubblici
1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
L’art. 49-ter del “decreto del fare” è stato abrogato dal D.L. n. 101/2013 convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013. L’AVCP, con comunicato del 30 ottobre scorso, ha confermato che il sistema dell’AVC pass entrerà in vigore l’1 gennaio 2014.
In ottemperanza a tale disposizione che mira a semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici e a ridurre gli oneri connessi agli obblighi informativi, l’Autorità ha istituito un sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato “AVCPASS” (Authority Virtual Company Passport) le cui modalità di funzionamento sono sintetizzate nella relazione allegata alla deliberazione n. 111/2012 e dettagliate sul portale dell’Autorità nella sezione Servizi, all’indirizzo https://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione (cfr. Comunicato del presidente dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 30 ottobre 2013).
Al fine di venire incontro alle esigenze del mercato e favorire un passaggio graduale alle nuove modalità operative, il sistema AVCPASS è stato attivato con tempistiche diverse in relazione al valore a base d’asta degli appalti; è stato, pertanto, reso operativo dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di importo superiore a euro 20 milioni e dal 1° marzo 2013 per gli appalti di importo superiore a euro 40.000.
Si ritiene opportuno precisare che l’art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non modifica i termini di entrata in vigore dell’obbligo di acquisire, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara; termini già fissati all’1 gennaio 2013 dall’art. 6 bis del Codice.
Tuttavia il citato art. 49 ter pre- vedendo che “Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” ha generato dubbi interpretativi in quanto sembra aver introdotto un nuovo termine (il 22 novembre 2013 e non più il 1° gennaio 2013) di entrata in vigore del sistema di verifica dei requisiti di cui all’art. 6 bis del codice, sebbene lo stesso art. 6 bis non abbia subito modifiche per effetto del citato art. 49 ter.
Al fine di chiarire i termini di entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici per le verifiche di cui all’art. 6 bis, è stato approvato un emendamento al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, che prevede oltre alla soppressione dell’art. 49 ter del D.L. n. 69/2013, la modifica dell’art. 6 bis, comma 1, sostituendo le parole “acquisita presso” con le parole “acquisita esclusivamente attraverso”.
Pertanto, dal combinato disposto tra il nuovo testo dell’art. 6 bis e la deliberazione n. 111/2012 dell’Autorità, a partire dal 1° gennaio 2014 la verifica dei requisiti dovrà essere svolta esclusivamente mediante il sistema AVCPASS per tutte le gare di importo superiore a euro 40.000 (cfr. deliberazione n. 111/2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013) con la sola esclusione degli appalti svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici o con sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché degli appalti nei settori speciali.
Per tali procedure, le tempistiche e le modalità di utilizzo del sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti saranno disciplinate attraverso un’apposita deliberazione dell’Autorità (cfr. Comunicato del presidente dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 30 ottobre 2013).
L’art. 3 della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e 5 giugno 2013 indica le modalità di comunicazione che devono adottare i soggetti abilitati dalla stazione appaltante/ente aggiudicatore (RUP, presidente di commissione e commissari di gara) e l’operatore economico (amministratore/legale rappresentante), che in relazione alla sin- gola gara interagiscono attraverso il sistema AVCPASS.
Viene, in particolare, prescritto che ciascuno dei soggetti sopraindicati si doti di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e che i documenti inseriti dagli operatori economici siano firmati digitalmente.
Art. 3 Termini e regole tecniche di accesso al servizio
1. Il sistema AVCPASS è utilizzabile per le procedure di affidamento il cui CIG è richiesto a partire dal 1° gennaio 2013.
2. Coerentemente con quanto previsto dall’art. 77, comma 5, del codice e dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC.
Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:
a) stazione appaltante/ente aggiudicatore (PEC relativa all’Area organizzativa omogenea di protocollo di appartenenza);
b) responsabile del procedimento (casella PEC personale);
c) almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale del- l’amministratore e casella PEC dell’operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale; d) eventuale delegato dall’operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell’operatore economico);
e) presidente di commissione, commissari di gara ovvero altri soggetti abilitati alla verifica dei requisiti per il tramite del sistema AVCPASS (casella PEC personale).
2bis. I soggetti di cui alle lettere b) ed e) del precedente comma 2, possono utilizzare, per le finalità di cui alla presente deliberazione, anche le caselle di posta elettronica certificata attribuite al cittadino ai sensi dell’art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 con- vertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Come si evince dal comma 2 bis la posta elettronica certificata per i soggetti di cui alle lettere b), c), d), e) può essere la casella di posta elettronica certificata attribuita al cittadino.
Si dispone pertanto che i soggetti non ancora in possesso della PEC (posta elettronica certificata) attivino la casella di posta elettronica certificata attribuita al cittadino ai sensi dell’art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Collegandosi al sito https://www.postacertificata.gov.it/ e seguendo le procedure per l’attivazione della casella di posta elettronica certificata.
Completato l’iter per l’attivazione sarà cura dei Rup – e nel caso degli UREGA dei responsabili degli adempi- menti di gara e dei componenti le commissioni di gara – procedere alla comunicazione dell’avvenuta attivazione delle caselle di posta elettronica all’amministrazione di appartenenza (servizio di appartenenza).
Per l’attivazione del sistema AVCPPass le stazioni appaltanti sono tenute a prendere atto dei contenuti formativi divulgati dall’Autorità per la vigilanza sui contratti nel sito internet dell’Autorità all’indirizzo https://www. avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione.
I contenuti divulgati dall’AVCP per il sistema AVCPPass costituiscono atto di indirizzo per le stazioni appaltanti della Regione siciliana cui le stesse dovranno attenersi.
Per quanto concerne l’avvio della procedura di controllo tramite il sistema AVCP Pass si rinvia ai contenuti della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013 ed alla relazione di accompagnamento che costituisce parte integrante della presente direttiva.
(…) Con apposita comunicazione nel sito internet del Dipartimento regionale tecnico (https://pti.regione.sicilia. it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegi onale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_Diptecnico) – Servizio 1 – verranno divulgate le date dei corsi di formazione alle stazioni appaltanti all’utilizzo del sistema AVCPass concordate quale servizio formativo alle stazioni appaltanti delegato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture.
Si dispone altresì che gli uffici del Genio civile per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture superiori ad € 40.000 si avvalgano degli uffici provinciali Urega seguendo le procedure di cui all’art. 9 della legge regionale n. 12/2011, del D.P.Reg. n. 1/2005 e del D.P.Reg. n. 13/2012.
Per gli uffici provinciali espletamento gare d’appalto (UREGA), al fine di organizzare la formazione all’utilizzo del sistema AVCPass a partire dal mese di gennaio 2014 ed al fine di continuare ad utilizzare i sistemi di verifica dei requisiti in atto utilizzati, si dispone che gli stessi utilizzino a partire dal 1° gennaio 2014 il sistema informatico “Alice gare” – già in possesso degli Uffici succitati – che consente la organizzazione delle procedure di controllo del bando di gara, gestione delle offerte, gestione dell’iter di gara, predisposizione del verbale, nonché di eventuale attività interlocutoria con le imprese partecipanti e con le stazioni appaltanti, attraverso una procedura interamente gestita con sistemi telematici.
Con l’utilizzo di tale sistema informatico – già aggiornato alla normativa vigente – i termini di verifica dei requisiti con il sistema AVCPass sono rinviati – per gli Uffici UREGA e per gli uffici del Genio civile dell’Isola – fino a nuova disposizione del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico e comunque fino alla completa acquisizione degli indirizzi di posta elettronica del personale secondo le modalità sopra descritte e fino alla completa formazione all’utilizzo del nuovo sistema AVCPass.
Il dirigente generale del dipartimento regionale tecnico
Sansone
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Il testo della circolare in GURS
L'articolo Rinvio AVCPASS in Sicilia? Ecco il testo della Circolare proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Le regole sulle assunzioni nella PA secondo la circolare D’Alia proviene da Giurdanella.it.
]]>Decreto “salva-precari”: il Ministro D’Alia firma la circolare interpretativa (qui IL TESTO).
Ecco le principali indicazioni fornite dalla circolare n. 5/2013 diffusa dal Ministro della Funzione Pubblica Giampiero D’Alia.
Indirizzi applicativi del decreto legge 101/2013, convertito con legge n. 125/2013 e recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”:
le amministrazioni che, ferme restando le ragioni esclusivamente temporanee o eccezionali, debbano assumere a tempo determinato, piuttosto che indire procedure concorsuali apposite dovranno attingere alle graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato;
In materia di graduatorie, si prevede che le PA possano indire procedure concorsuali solo laddove non sia possibile ricorrere alle procedure di mobilità tra amministrazioni o laddove non esistano altre graduatorie concorsuali relative a professionalità “equivalenti”, ferma restando la possibilità -previo accordo- di utilizzare graduatorie già approvate da altre amministrazioni statali o ad ordinamento autonomo;
le graduatorie vigenti potranno essere utilizzate solo per l’immissione in ruolo dei soggetti risultati vincitori e lo scorrimento non potrà riguardare gli idonei;
prima di avviare le procedure di reclutamento, ordinario e straordinario, e ferma restando la necessità di garantire comunque l’accesso alle graduatorie dall’esterno, bisognerà avviare le procedure di mobilità.
dal primo settembre 2013 le P.A, nel limite massimo del 50% delle risorse disponibili per le assunzioni, possono approfittare del reclutamento speciale e bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato di personale precario. Inoltre le PA che possono usufruire del reclutamento speciale ma non lo avviano, potranno i prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato.
Sono garantite le assunzioni delle categorie protette nei limiti della quota d’obbligo , sia in caso di vacanza in organico che di soprannumerarietà, ma non gravano sui budjet assunzionali previsti.
Inoltre, anche le Province potranno prorogare i contratti fino al 31 dicembre 2014 per esigenze legate alla continuità dei servizi, purchè entro i limiti di spesa consentiti e all’interno dei parametri del patto di stabilità interno.
L'articolo Le regole sulle assunzioni nella PA secondo la circolare D’Alia proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Contratti a termine 2013: il testo della Circolare sui precari proviene da Giurdanella.it.
]]>La circolare, numero 5 del 21 novembre 2013, ha per oggetto “Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165“.
La Corte di Conti -spiega il Ministero della Funzione Pubblica- ha registrato solo ieri la circolare (da qui il ritardo nella sua pubblicazione).
Vengono in particolare forniti i primi indirizzi alle pubbliche amministrazioni sulle misure del Governo in tema di precariato e indicazioni sulle procedure di reclutamento di personale nelle Pa.
Obiettivi dichiarati sono:
– razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali,
– garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, valorizzando anche l’esperienza professionale maturata con contratti a tempo determinato,
– favorire la mobilità del personale in eccedenza.
L'articolo Contratti a termine 2013: il testo della Circolare sui precari proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Sicilia. il testo della nuova circolare appalti
… proviene da Giurdanella.it.
]]>Commento alle modifiche al codice dei contratti pubblici, contenute nel decreto Fare e nel decreto sul pubblico impiego (DL 101/2013)
. . . .
Regione Sicilia
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
Circolare 14 novembre 2013 n. 3
Precisazioni sull’applicabilità delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013 e della legge n. 125 del 30 ottobre 2013
Si ritiene utile ai fini della applicazione delle norme in oggetto indicate formulare direttive operative ad integrazione della circolare n. 2/2013 prot. 4127 dell’11 ottobre 2013. Al fine di dare indicazioni univoche ed al fine di razionalizzare l’attività di indirizzo amministrativa e di informazione specifica alle stazioni appaltanti, la predetta circolare è integrata e sostituita dalla presente:
Art. 26
Proroghe in materia di appalti pubblici
Comma 2. “All’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: …omissis; c) al comma 20-bis le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
Il comma 20-bis dell’art. 253 dispone che “Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28”; in sostanza, fino al dicembre 2015, è possibile, nelle gare che utilizzano come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, ricorrere all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (con apposita previsione da inserire nel bando di gara), per gli appalti di importi inferiori alle soglie comunitarie.
Art. 26 bis
Suddivisione in lotti
1. All’articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
“Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti”.
2. All’articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente,” sono inserite le seguenti: “di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali”.
3. All’articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: “i dati concernenti il contenuto dei bandi” sono inserite le seguenti: “con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis”.
Risulta chiaro l’intento del legislatore di favorire la partecipazione alle gare d’appalto delle piccole e medie imprese, ed una delle modalità è quella di suddividere gli appalti in più lotti funzionali; infatti è la mancata suddivisione in lotti funzionali che dovrà essere adeguatamente motivata nella determina a contrarre, pertanto la regola sembra essere (ove possibile) la suddivisione in lotti funzionali.
Tuttavia tale norma deve essere coordinata con la disposizione di cui all’art. 29, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: “Nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.”
La suddivisione in lotti cioè non può avere lo scopo di eludere le norme comunitarie applicabili agli appalti di importi superiori alle soglie stabilite dall’art. 28 del codice (cinque milioni di euro per i lavori, duecentomila euro per le forniture di beni e servizi).
La disposizione di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 non consente di frazionare arbitrariamente l’appalto e pertanto ne consegue che la suddivisione in lotti funzionali deve essere comunque riferita ad un quadro economico complessivo dell’importo dell’appalto.
Il soggetto competente all’approvazione in linea tecnica del progetto nonché il soggetto preposto all’aggiudicazione della gara d’appalto, sono individuati sulla base dell’importo complessivo del progetto.
Art. 26-ter
Anticipazione del prezzo
1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.
Trattasi di norma finalizzata a favorire le imprese che in questo momento storico si trovano a corto di liquidità; è chiaramente una disposizione di carattere eccezionale, non suscettibile di analogia e circoscritta nell’ambito temporale previsto dalla norma stessa.
La corresponsione dell’anticipazione deve essere “prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto”, pertanto laddove nei bandi sono disciplinate le modalità di pagamento dovrà essere inserita anche tale clausola; ovviamente l’anticipazione dovrà essere prevista anche nel capitolato speciale d’appalto.
Qualora il bando o il capitolato speciale d’appalto non dovessero contemplare la clausola dell’anticipazione, considerato il tenore della disposizione che non pone una facoltà ma un obbligo per la stazione appaltante, in applicazione del principio dell’eterointegrazione automatica della lex specialis (mutuato dall’art. 1339 cod. civ.), la norma si applica in ogni caso ai contratti di appalto il cui bando di gara sia stato pubblicato dal 21 agosto 2013 in poi; pertanto ove non sia stato già previsto, quanto sopra comporta le necessarie rettifiche ed integrazioni del capitolato speciale d’appalto con inserimento delle succitate norme in sede di stipula del contratto.
Art. 31
Semplificazioni in materia di DURC
…omissis
2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;
b) all’articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidata- rio e a tutti i subappaltatori.».
3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente artico- lo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relati- va al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC.
6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.
7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di paga- mento devono essere corredati dal documento unico di re- golarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.
8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o del- l’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.
8-ter. Ai fini della fruizione dei benefìci normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.
8-quater. Ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento euro- peo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni. …omissis.
Tale norma, che ribadisce disposizioni in parte già previste dalla normativa vigente, ma che contiene anche rilevanti innovazioni in materia di DURC, è già stata oggetto di circolare esplicativa da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (circolare n. 36/2013), pertanto si rinvia a quanto contenuto in tale circolare, allegata alla presente.
In questa sede ci si limita a sottolineare solo le modifiche più rilevanti:
– durata del DURC (120 giorni dalla data di rilascio);
– utilizzo dello stesso DURC acquisito dopo la stipula del contratto per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, anche per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, (sempre entro i 120 giorni di validità), con esclusione del pagamento del saldo finale, per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC;
– possibilità di utilizzare lo stesso DURC acquisito dopo la stipula del contratto anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
Appare opportuno inoltre evidenziare che la circolare ministeriale precisa che “per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (dichiarazione sulla regolarità contributiva), la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva.
Infine, per quanto riguarda il comma 7 dell’articolo in esame “Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico”; tale norma deve essere coordinata con la disposizione di cui al comma 14-bis dell’art. 4 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, introdotto in sede di conversione, (Legge n. 106 del 12 luglio 2011), che stabilisce che “per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni pro- cedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’arti- colo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”.
La citata disposizione, disciplinando un’ipotesi particolare (contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro), non essendo stata espressamente abrogata dalla legge in esame ed essendo ancor più “semplificativa” rispetto a quanto previsto dall’art. 31 del “decreto del fare” (che ha per titolo appunto “Semplificazioni in materia di DURC”), si pone come lex specialis rispetto allo stesso articolo 31, pertanto solo per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro i titoli di pagamento potranno essere ancora corredati da dichiarazioni sostitutive in luogo del DURC, fatti salvi i controlli periodici sulla veridicità di tali dichiarazioni.
Art. 32, comma 7 bis
Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
…Omissis
7-bis. All’articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Tale norma reintroduce l’emendamento introdotto in sede di conversione del decreto sviluppo n. 70/2011 che integrava l’articolo 81 del decreto legislativo n. 163 del 2006 con un comma 3-bis, che recitava : “L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salaria- li definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Tale disposizione, allora contestatissima e che provocò addirittura un blocco delle gare d’appalto, fu presto abrogata dal decreto Monti (c.d. “Salva Italia”); in assenza di circolari interpretative, di spettanza del Ministero delle infrastrutture e che si auspica verranno emanate al più presto, al momento si evidenzia che la reintroduzione della disposizione avviene in maniera parzialmente diversa; infatti la norma viene collocata aggiungendo un comma nell’ambito dell’art.82 il cui titolo è “Criterio del prezzo più basso” mentre originariamente la disposizione era stata inserita nell’ambito dell’art. 81 “Criteri per la scelta dell’offerta migliore”; inoltre la norma parla di “prezzo più basso” mentre quella originaria ed abrogata faceva riferimento alla “offerta migliore”; la collocazione della disposizione nell’ambito dell’art. 82 e la dizione “prezzo più basso” sembrano non lasciar dubbi sul fatto che la norma si applichi solo al criterio del massimo ribasso e non anche a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (disciplinato dal successivo art. 83).
Si richiama l’attenzione degli enti in indirizzo che il nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici, adottato con decreto 27 febbraio 2013 dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, riporta le quotazioni dei materiali di fornitura e delle opere compiute affiancando alle stesse l’incidenza della manodopera in percentuale sul prezzo in elenco, pertanto fra le somme non soggette a ribasso, oltre gli oneri per la sicurezza, dovranno essere previste anche le somme relative al costo della manodopera, calcolate facendo riferimento alla loro incidenza percentuale indicata nel prezzario.
Ai fini dell’applicazione, si ritiene utile sottolineare inoltre che il regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. individua, in seno alla sezione IV progetto esecutivo, gli elaborati di cui si compone il progetto esecutivo, ed in particolare fra essi (articolo 33, comma 1, lettera f) il quadro di incidenza della manodopera, i cui contenuti sono meglio esplicitati nel successivo articolo 39, comma 3, con espresso richiamo al costo del lavoro di cui all’articolo 86, comma 3bis, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. All’importo che deriva da tale documento, dovrà pertanto farsi riferimento per la compilazione del quadro economico affinchè venga evidenziato il costo del personale non soggetto a ribasso. Nel caso di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo (prima denominato “appalto integrato”, ora disciplinato dall’art. 169 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010) – sempreché il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso – il progettista, nel redigere il computo metrico-estimativo del progetto definitivo ex art. 32 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, applicando l’incidenza del costo manodopera indicata nelle voci di prezzo del prezzario regionale, ne determina il relativo costo non assoggettabile a ribasso e deve scorporare dallo stesso il relativo costo del personale al netto delle spese generali e dell’utile.
Pertanto ove non sia stato già determinato l’importo a base d’asta al netto del costo del personale, di cui all’art. 32 della legge n. 98 del 9 agosto 2013 si dispone di procedere alle rettifiche ed integrazioni dei bandi con inserimento delle succitate norme e rinvio della data di gara precedentemente fissata con riapertura dei termini, effettuando le relative pubblicazioni, a salvaguardia sia degli interessi delle imprese partecipanti, facendone salve le istanze di partecipazione già prodotte con possibilità di integrazioni dell’offerta, sia della legittimità dei bandi di gara (indicazione a pag. 9 del documento Itaca: “Prime indicazioni per l’applicazione delle modificazioni introdotte all’art. 82 del codice dei contratti pubblici dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. n. 69/2013”).
Art. 49 ter
Semplificazione per i contratti pubblici
1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
L’art. 49-ter del “decreto del fare” è stato abrogato dal D.L. n. 101/2013 convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013.
Conseguentemente, l’AVCP con comunicato del 30 ottobre scorso, ha confermato che il sistema dell’AVCpass entrerà in vigore l’1 gennaio 2014.
L’Assessore: Bartolotta
L'articolo Sicilia. il testo della nuova circolare appalti
… proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Contratti a termine 2013: arriva la Circolare sui precari proviene da Giurdanella.it.
]]>La circolare é stata inviata alla Corte dei Conti é sarà disponibile -comunicano dal Dipartimento- solo dopo l’avvenuta registrazione, cioé non appena diverrà efficace.
E’ intervenuto, a sua volta, il presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, che ha dichiarato:
“Il governo regionale ha già pronta l’ipotesi di legge da depositare all’Ars per la stabilizzazione dei precari siciliani, per poterlo fare attende solo la formalizzazione da parte del ministero della Pubblica amministrazione della circolare esplicativa della legge 101 del 2013″.
“Nell’ipotesi del governo regionale, tutti i lavoratori verrebbero prorogati fino al 2016 ed iscritti in un albo regionale del precariato diviso in due sezioni: una che conterrà i lavoratori A e B per i quali è prevista l’assunzione per chiamata diretta e la seconda con i lavoratori C e D per i quali è prevista l’assunzione tramite procedura concausale. I lavoratori dovranno essere assunti su base territoriale e con diritto di prelazione prioritario; gli enti che vorranno assumere dovranno dare priorità ai lavoratori che hanno già prestato servizio per lo stesso ente”.
“La Regione dunque è pronta – ha così concluso Crocetta- ad avviare le proroghe e il piano di stabilizzazione, di concerto con i comuni e i sindacati. Per quanto ci riguarda, da parte nostra non c’è alcuna inadempienza, riteniamo dunque che tutte le manifestazioni e le lotte non siano rivolte nei confronti del governo regionale che è totalmente solidale con i lavoratori“. Il contenuto del disegno di legge sui precari sarebbe già stato illustrato a Cgil, Cisl e Uil ed all’ufficio di presidenza dell’Anci.
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]]>L'articolo Consulta: no al cumulo di interessi e rivalutazione su stipendi e pensioni proviene da Giurdanella.it.
]]>L’art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana n. 11 del 1988 prevedeva che:
«Al personale dell’Amministrazione regionale in servizio o a riposo, per i periodi di tempo intercorrenti dal primo del mese successivo alla maturazione del diritto e fino alla data di liquidazione delle competenze economiche spettanti a titolo di stipendio o di pensione, sono dovuti gli interessi nella misura legale nonché la rivalutazione monetaria del valore del credito […]» (comma 1) e che: «Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le somme erogate o da erogare al personale in servizio o a riposo ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 […]» (comma 2).
Le norme citate riconoscevano al dipendente regionale il diritto di percepire in via cumulativa interessi in misura legale e rivalutazione monetaria nel caso di tardiva corresponsione delle somme da esse contemplate.
La Corte Costituzionale, con sentenza numero 265 del 2013, depositata ieri, ne ha dichiarato l’incostituzionalità, osservando che:
“Ai sensi dell’art. 14, lettera q), dello statuto della Regione siciliana, quest’ultima ha competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale. Questa Corte ha riconosciuto al legislatore regionale ampia discrezionalità nella determinazione del trattamento economico da accordare ai propri dipendenti. Ciò, tuttavia, nei limiti derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell’ordinamento giuridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica nonché dagli obblighi internazionali, cui aggiungere, per quanto concerne il settore in esame, anche il limite interno alla materia del divieto di adottare per i dipendenti della Regione siciliana trattamenti economici inferiori a quelli previsti per il personale statale (sentenza n. 19 del 1989)”.
Pertanto, “nella fattispecie il legislatore regionale non si è attenuto a detti limiti, ma li ha oltrepassati, violando così il citato parametro statutario”.
“Ciò perché – ha aggiunto la Corte – nell’attribuire ai dipendenti regionali il diritto a percepire in via cumulativa interessi in misura legale e rivalutazione monetaria in caso di pagamento tardivo del debito di lavoro contemplato dalle disposizioni censurate, esse hanno disciplinato il profilo, prettamente civilistico, dell’adempimento di un particolare tipo di obbligazione pecuniaria e delle conseguenze del suo inadempimento, iniziativa preclusa alla legge regionale (sentenza n. 82 del 1998).
In tal modo le norme censurate hanno travalicato il limite del diritto privato – vigente fin dal momento di emanazione della norma – fondato sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole che disciplinano i rapporti privatistici e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale (sentenza n. 189 del 2007)”.
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]]>L'articolo 1 ottobre: scadono gli ATO rifiuti in Sicilia…
… proviene da Giurdanella.it.
Ecco il testo dell’ordinanza del presidente della Regione, Crocetta, del 27 settembre 2013 sulla gestione liquidatoria degli ATO ambiente fino al 30 settembre e sul passaggio alle nuove SRR.
Nei giorni scorsi, l’assessore regionale all’ambiente, Nicolò Marino, aveva dichiarato che “dal 1 ottobre siamo pronti a sostituirci a tutti gli amministratori per far sì che i rifiuti non rimangano per strada, pur essendo un compito loro. Riteniamo di accompagnare gli enti territoriali che compongono l’ex ambito in questo passaggio: rendere operative le Srr, avallare la liquidazione unica, che verrà attivata presso l’assessorato al Bilancio, e sostituirsi inizialmente agli amministratori locali per far sì che non vengano lasciati rifiuti per strada“.
Qui le linee guida emanate dall’Assessorato, nelle more dell’adozione dei piani d’ambito per i rifiuti.
L'articolo 1 ottobre: scadono gli ATO rifiuti in Sicilia…
… proviene da Giurdanella.it.
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Legge 27 marzo 2013 n. 7
Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi comunali
(Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 29 marzo 2013)
Art. 1.
Termine per l’istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle città metropolitane. Gestione provvisoria delle Province regionali
1. Entro il 31 dicembre 2013 la Regione, con propria legge, in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto speciale della Regione siciliana, disciplina l’istituzione dei liberi Consorzi comunali per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province regionali. Gli organi di governo dei liberi Consorzi comunali sono eletti con sistema indiretto di secondo grado. Con la predetta legge sono disciplinate le modalità di elezione, la composizione e le funzioni degli organi suddetti.
2. La legge di cui al comma 1 disciplina, inoltre, l’istituzione nel territorio della Regione delle città metropolitane.
3. Al fine di consentire la riforma della rappresentanza locale secondo quanto previsto al comma 1, è sospeso il rinnovo degli organi provinciali. Agli organi delle Province regionali che cessano per scadenza naturale o anticipata nel corso del 2013, si applica, sino al 31 dicembre 2013, la disciplina prevista dall’articolo 145* dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per gli organi delle Province regionali già sottoposti a commissariamento, i poteri e le funzioni dei commissari straordinari in carica cessano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e si applica, sino al 31 dicembre 2013, la disciplina di cui all’articolo 145* dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
– – –
*Nota
L’articolo 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, così dispone:
«Commissario straordinario – Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali, tra i funzionari direttivi in servizio presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell’amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza.
Nell’ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del presidente e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.
Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del presidente e della Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.
Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall’Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.
Nell’ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l’esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario.».
L'articolo Sicilia. In Gazzetta il testo della legge che sostituisce le province con i liberi consorzi di comuni proviene da Giurdanella.it.
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