L'articolo Decreto Sicurezza Bis, il Decreto Legge 53 del 14 giugno 2019 proviene da Giurdanella.it.
]]>In Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2019, e quindi in vigore a partire dal 15 giugno, il Decreto Legge in materia di sicurezza, c.d. Sicurezza Bis.
Il Decreto 53/2019 si occupa in primo luogo dell’immigrazione, con una serie di misure a contrastare l’immigrazione illegale, tra le quali la più controversa è l’introduzione di sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto della normativa da parte delle navi.
Infatti, in caso di inosservanza da parte del comandante della nave dei divieti e delle limitazioni imposti, si prevede il pagamento di una sanzione amministrativa variabile da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000.
Altro capitolo rilevante è la normativa sulle manifestazioni violente: si prevede un inasprimento delle sanzioni previste per chi contravvenga al divieto di fare uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.
Si riporta il Comunicato Stampa del Governo, con le misure adottate.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’interno Matteo Salvini, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il testo interviene, in particolare, in materia di:
Tra le principali misure introdotte vi è l’attribuzione al Ministro dell’interno, nella sua qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana, nonché nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia, il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, con l’eccezione del naviglio militare (nel quale rientrano anche le navi militari e le navi da guerra) e delle navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ovvero quando, in una specifica ottica di prevenzione, ritenga necessario impedire il cosiddetto “passaggio pregiudizievole” o “non inoffensivo” di una specifica nave se la stessa è impegnata – limitatamente alle violazioni delle leggi in materia di immigrazione – in una delle attività elencate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay – UNCLOS), ossia il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti. Il testo prevede che i provvedimenti limitativi o impeditivi siano adottati di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, e che ne sia data informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Inoltre, attraverso una specifica modifica al Testo unico delle leggi sull’immigrazione, si prevede, in caso di inosservanza da parte del comandante della nave dei divieti e delle limitazioni imposti, il pagamento di una sanzione amministrativa variabile da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000, fatta salva l’applicabilità di eventuali sanzioni penali. In caso di reiterazione della violazione, commessa con l’utilizzo della medesima nave, si applica, altresì, la sanzione accessoria della confisca amministrativa con sequestro cautelare immediato.
Si estende, poi, alle fattispecie associative realizzate al fine di favorire l’immigrazione clandestina, la competenza delle procure distrettuali e la disciplina delle intercettazioni preventive.
In materia di sicurezza pubblica, il testo introduce inoltre misure volte a sviluppare l’attività di cooperazione internazionale di polizia nel campo delle operazioni sotto copertura e a chiarire che la comunicazione alle questure, da parte dei titolari di strutture ricettive (hotel, pensioni, B&B, ecc.),delle persone alloggiate per un solo giorno vada effettuata “con immediatezza”.
Infine, si rafforza il quadro normativo a presidio del regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico, nel contempo assicurando maggiore tutela agli operatori delle Forze di polizia impiegati in servizi di ordine pubblico, in particolare attraverso l’inasprimento delle sanzioni previste per chi contravvenga al divieto di fare uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona; la previsione della reclusione da uno a quattro anni per chi, nel corso delle manifestazioni, lanci o utilizzi illegittimamente razzi, oggetti contundenti o gas; l’introduzione di specifiche circostanze aggravanti per reati commessi nel corso delle manifestazioni quali violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, nonché per le condotte di devastazione e saccheggio e di danneggiamento.
Al fine di velocizzare l’esecuzione di sentenze di condanna per reati anche gravi, si prevede il supporto di un contingente di personale, fino ad un massimo di 800 unità, appositamente assunto con contratti a tempo determinato di durata annuale.
Si prevede, altresì, l’incremento della durata del DASpo che, per i recidivi, passa dal minimo di sei al massimo di dieci anni, a fronte degli attuali cinque e otto anni. Per coloro che violano il divieto, il periodo massimo di durata della misura è innalzato dagli attuali otto a dieci anni.
Si estende l’applicabilità del fermo di indiziato di delitto ai reati commessi in occasione o a causa delle manifestazioni sportive e si rende permanente la disciplina dell’arresto differito per determinati reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Si inaspriscono le sanzioni volte a colpire il fenomeno della rivendita abusiva di titoli di accesso alle manifestazioni sportive (il cosiddetto “bagarinaggio”), eliminando il riferimento ai luoghi di vendita, in modo da colpire qualunque condotta di vendita non autorizzata, anche se effettuata per via telematica.
Si proroga al 31 dicembre 2019 la scadenza per l’adozione, da parte del Governo, di uno specifico regolamento per individuare le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali in tema di trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati (CED) del Dipartimento della pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, con particolare riferimento agli adattamenti che si impongono nella parte in cui si prevede l’accesso al citato CED da parte del personale dei Corpi e dei servizi di polizia municipale per verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei riguardi delle persone controllate.
Si proroga, infine, al 31 dicembre 2019, il termine di applicazione delle norme in materia di intercettazioni introdotte dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216.
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]]>Il Decreto si occupa in primo luogo dell’immigrazione, con una serie di misure a contrastare l’immigrazione illegale, tra le quali la più controversa è l’introduzione di sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto della normativa da parte delle navi.
Infatti, in caso di inosservanza da parte del comandante della nave dei divieti e delle limitazioni imposti, si prevede il pagamento di una sanzione amministrativa variabile da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000.
Altro capitolo rilevante è la normativa sulle manifestazioni violente: si prevede un inasprimento delle sanzioni previste per chi contravvenga al divieto di fare uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.
In attesa di conoscere il contenuto esatto del Decreto si riporta il Comunicato Stampa del Governo, con le misure adottate.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’interno Matteo Salvini, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il testo interviene, in particolare, in materia di:
Tra le principali misure introdotte vi è l’attribuzione al Ministro dell’interno, nella sua qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana, nonché nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia, il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, con l’eccezione del naviglio militare (nel quale rientrano anche le navi militari e le navi da guerra) e delle navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ovvero quando, in una specifica ottica di prevenzione, ritenga necessario impedire il cosiddetto “passaggio pregiudizievole” o “non inoffensivo” di una specifica nave se la stessa è impegnata – limitatamente alle violazioni delle leggi in materia di immigrazione – in una delle attività elencate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay – UNCLOS), ossia il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti. Il testo prevede che i provvedimenti limitativi o impeditivi siano adottati di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, e che ne sia data informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Inoltre, attraverso una specifica modifica al Testo unico delle leggi sull’immigrazione, si prevede, in caso di inosservanza da parte del comandante della nave dei divieti e delle limitazioni imposti, il pagamento di una sanzione amministrativa variabile da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000, fatta salva l’applicabilità di eventuali sanzioni penali. In caso di reiterazione della violazione, commessa con l’utilizzo della medesima nave, si applica, altresì, la sanzione accessoria della confisca amministrativa con sequestro cautelare immediato.
Si estende, poi, alle fattispecie associative realizzate al fine di favorire l’immigrazione clandestina, la competenza delle procure distrettuali e la disciplina delle intercettazioni preventive.
In materia di sicurezza pubblica, il testo introduce inoltre misure volte a sviluppare l’attività di cooperazione internazionale di polizia nel campo delle operazioni sotto copertura e a chiarire che la comunicazione alle questure, da parte dei titolari di strutture ricettive (hotel, pensioni, B&B, ecc.),delle persone alloggiate per un solo giorno vada effettuata “con immediatezza”.
Infine, si rafforza il quadro normativo a presidio del regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico, nel contempo assicurando maggiore tutela agli operatori delle Forze di polizia impiegati in servizi di ordine pubblico, in particolare attraverso l’inasprimento delle sanzioni previste per chi contravvenga al divieto di fare uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona; la previsione della reclusione da uno a quattro anni per chi, nel corso delle manifestazioni, lanci o utilizzi illegittimamente razzi, oggetti contundenti o gas; l’introduzione di specifiche circostanze aggravanti per reati commessi nel corso delle manifestazioni quali violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, nonché per le condotte di devastazione e saccheggio e di danneggiamento.
Al fine di velocizzare l’esecuzione di sentenze di condanna per reati anche gravi, si prevede il supporto di un contingente di personale, fino ad un massimo di 800 unità, appositamente assunto con contratti a tempo determinato di durata annuale.
Si prevede, altresì, l’incremento della durata del DASpo che, per i recidivi, passa dal minimo di sei al massimo di dieci anni, a fronte degli attuali cinque e otto anni. Per coloro che violano il divieto, il periodo massimo di durata della misura è innalzato dagli attuali otto a dieci anni.
Si estende l’applicabilità del fermo di indiziato di delitto ai reati commessi in occasione o a causa delle manifestazioni sportive e si rende permanente la disciplina dell’arresto differito per determinati reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Si inaspriscono le sanzioni volte a colpire il fenomeno della rivendita abusiva di titoli di accesso alle manifestazioni sportive (il cosiddetto “bagarinaggio”), eliminando il riferimento ai luoghi di vendita, in modo da colpire qualunque condotta di vendita non autorizzata, anche se effettuata per via telematica.
Si proroga al 31 dicembre 2019 la scadenza per l’adozione, da parte del Governo, di uno specifico regolamento per individuare le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali in tema di trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati (CED) del Dipartimento della pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, con particolare riferimento agli adattamenti che si impongono nella parte in cui si prevede l’accesso al citato CED da parte del personale dei Corpi e dei servizi di polizia municipale per verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei riguardi delle persone controllate.
Si proroga, infine, al 31 dicembre 2019, il termine di applicazione delle norme in materia di intercettazioni introdotte dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216.
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]]>L'articolo Illegittimo il divieto ai denunciati di stazionare nelle “zone rosse” urbane proviene da Giurdanella.it.
]]>Tar Toscana, sez. II, 4 giugno 2019, n. 823
Ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, art. 2, “il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica”.
In applicazione di tale norma, il Prefetto di Firenze ha disposto nel comune fiorentino le c.d. Zone Rosse, ovvero ha stabilito il divieto di stazionare in diciassette luoghi della città, assurti a c.d. “zone rosse”, nei confronti di chi era stato denunciato per violazione della normativa sul commercio in area pubblica o che risultano denunciate per i reati di percosse, lesioni personali, rissa, danneggiamento o spaccio di sostanze stupefacenti.
La sentenza del Tar Toscana (sez. II, 4 giugno 2019, n. 823) annulla il provvedimento prefettizio sulle c.d. Zone Rosse di Firenze , basandosi sostanzialmente su due motivazioni: la mancata dimostrazione delle esigenze straordinarie, che devono essere poste a fondamento dell’ordinanza, e l’irragionevolezza dell’automatismo del divieto nei confronti di chi era solamente denunciato.
In primo luogo il Tar chiarisce che i provvedimenti extra ordinem, come quelli del Prefetto ex. art. 2 TULPS, presuppongono idonea motivazione sull’insufficienza dei mezzi ordinari per far fronte alla situazione di rischio prospettata.
Posto che il provvedimento di cui si tratta è stato emanato in base all’articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e trattasi quindi di atto adottato nell’esercizio di poteri di urgenza o grave necessità pubblica, il Tar Toscana ha constatato che he nel caso di specie mancava la dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, dell’insufficienza dei mezzi ordinariamente messi a disposizione dell’ordinamento per affrontare la situazione rilevata.
Dai provvedimenti si evincerebbe che il presupposto del provvedimento, e la ragione della sua urgenza, è l’insufficienza dei mezzi ordinari per far fronte alla situazione di rischio per la sicurezza urbana, conseguente ai flussi turistici che, nella stagione primaverile, si incrementano notevolmente.
Tuttavia, ragiona il Tar, il fatto che la città fiorentina sia interessata da flussi turistici particolarmente rilevanti nella stagione primaverile è di conoscenza comune, e perciò trattasi di situazione non imprevedibile
Pertanto tale situazione potrebbe essere affrontata con una programmazione di interventi volti al controllo dei territori e delle zone cittadine che presentano maggiori rischi per la sicurezza urbana.
In ogni caso, anche a volere ammettere l’impossibilità di fronteggiare la situzione tramite strumenti ordinari, sarebbe stato onere della Prefettura dimostrare le difficoltà ad utilizzare gli strumenti ordinari per affrontare questa situazione, ad esempio per carenza di risorse umane o strumentali ai fini del controllo del territorio, con conseguente necessità di adottare strumenti extra ordinem.
Ma al di là di tutto, precisa la sentenza, lo strumento (di prevenzione) del divieto di stazionare in determinate aree urbane non può essere utilizzato in via ordinaria poiché, in tal caso, dovrebbe essere previsto da una specifica norma di legge come stabilisce l’articolo 16, primo comma, della Costituzione.
In secondo luogo, il Tar fiorentino ritiene che il provvedimento di cui si tratta, nella sua dizione testuale, stabilisce una irragionevole automaticità tra la denuncia per determinati reati e l’essere responsabile di “comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione” di determinate aree.
E’ irragionevole poiché non è dato evincere un nesso di consequenzialità automatica tra il presupposto e la conseguenza. Infatti “non è predicabile in via automatica un comportamento di tal genere in capo a chi sia solamente denunciato per determinati reati”.
Il Tar ammette che un provvedimento di questo tipo potrebbe essere adottato, esistendo le altre condizioni.
E tuttavia, al fine di legittimamente disporre misure incidenti sul libertà costituzionalmente garantite, è necessario che alla denuncia del soggetto interessato (presupposto imprescindibile) si aggiungano altri elementi qualificanti la sua pericolosità, i quali siano concretamente desumibili da precedenti di polizia o altri elementi incontrovertibili.
Sarebbe legittimo, pertanto, un provvedimento di tal fatta formulato in maniera tale da colpire quei soggetti non solo denunciati ma che, per i loro comportamenti, possa ritenersi che concretamente ostacolino l’accessibilità e la fruizione di determinate zone cittadine.
Sotto tale profilo, il Tar cita l’esempio di “persone che costantemente stazionano in determinati punti della città per vendere sostanze stupefacenti o che abitualmente ivi si ritrovano e mettano in atto comportamenti violenti”.
Di seguito si riporta un estratto della sentenza Tar Firenze n. 823/2019
***
Pubblicato il 04/06/2019
N. 00823/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00549/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
(…)
Pacifico che il provvedimento di cui si tratta è stato emanato in base all’articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e trattasi quindi di atto adottato nell’esercizio di poteri di urgenza o grave necessità pubblica, il Collegio rileva che nel caso di specie manca la dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, dell’insufficienza dei mezzi ordinariamente messi a disposizione dell’ordinamento per affrontare la situazione rilevata (C.d.S. IV, 1 giugno 1994 , n. 467; T.A.R. Sicilia Palermo I , 20 marzo 2009 n. 537).
La parte motivazionale del provvedimento fa riferimento ad una riunione di coordinamento delle Forze di polizia svolta il 20 marzo 2019, di cui peraltro non sono prodotti gli atti, nella quale è stata condivisa l’esigenza di garantire una più efficace azione di messa in sicurezza di alcune aree della città di Firenze ma né nel provvedimento stesso, né nel verbale della seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 27 marzo 2019 è dato evincere una valutazione di insufficienza dei mezzi ordinari per far fronte alla situazione di rischio per la sicurezza urbana, conseguente ai flussi turistici che, nella stagione primaverile, si incrementano notevolmente. Eppure è nozione di comune esperienza che la città fiorentina (così come, peraltro, altre città italiane importanti sotto il profilo storico-culturale) è interessata da flussi turistici particolarmente rilevanti nella stagione primaverile. Trattasi, in altri termini, di situazione non imprevedibile la quale, in linea generale ed astratta, potrebbe essere affrontata con una programmazione di interventi volti al controllo dei territori e delle zone cittadine che presentano maggiori rischi per la sicurezza urbana. Il provvedimento avrebbe dovuto essere assistito dalla rappresentazione delle difficoltà ad utilizzare gli strumenti ordinari per affrontare questa situazione, ad esempio per carenza di risorse umane o strumentali ai fini del controllo del territorio, con conseguente necessità di adottare strumenti extra ordinem.
È appena il caso di precisare che lo strumento (di prevenzione) del divieto di stazionare in determinate aree urbane non può essere utilizzato in via ordinaria poiché, in tal caso, dovrebbe essere previsto da una specifica norma di legge come stabilisce l’articolo 16, primo comma, della Costituzione.
Va inoltre rilevato che il provvedimento di cui si tratta, nella sua dizione testuale, stabilisce una irragionevole automaticità tra la denuncia per determinati reati e l’essere responsabile di “comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione” di determinate aree. Detta automatica equiparazione appare irragionevole poiché non è dato evincere un nesso di consequenzialità automatica tra il presupposto e la conseguenza. In altri termini non è predicabile in via automatica un comportamento di tal genere in capo a chi sia solamente denunciato per determinati reati. Le pregevoli deduzioni della difesa erariale, tendenti a fornire un’interpretazione secondo legge del provvedimento impugnato, non possono essere considerate rilevanti in quanto estranee al contenuto del medesimo. Un provvedimento di tal fatta, fermo restando quanto esposto al precedente punto 5.1, avrebbe dovuto essere formulato in maniera tale da colpire quei soggetti non solo denunciati ma che, per i loro comportamenti, possa ritenersi che concretamente ostacolino l’accessibilità e la fruizione di determinate zone cittadine. Si può fare riferimento, sotto tale profilo, a persone che costantemente stazionano in determinati punti della città per vendere sostanze stupefacenti o che abitualmente ivi si ritrovano e mettano in atto comportamenti violenti.
Al fine di legittimamente disporre misure incidenti sul libertà costituzionalmente garantite è cioè necessario che alla denuncia del soggetto interessato (presupposto imprescindibile) si aggiungano altri elementi qualificanti la sua pericolosità, i quali siano concretamente desumibili da precedenti di polizia o altri elementi incontrovertibili.
Devono essere invece respinte le censure con cui il ricorrente si duole della selezione di reati che possono legittimare l’adozione della misura di cui si tratta e quelle con cui lamenta l’inefficacia del provvedimento impugnato rispetto al conseguimento dei suoi scopi, poiché finirebbe con lo spostare la situazione relativa alle cosiddette zone rosse della città in altri luoghi del territorio comunale. Si tratta infatti di valutazione attinenti al merito dell’azione amministrativa che non possono essere scrutinate nella presente sede di legittimità.
(…)
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