sinteticità degli atti Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/sinteticita-degli-atti/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 17 Feb 2016 08:58:20 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Giustizia efficiente: istituito gruppo di lavoro su sinteticità degli atti https://www.giurdanella.it/2016/02/giustizia-efficiente-istituito-gruppo-di-lavoro-su-sinteticita-degli-atti/ Wed, 17 Feb 2016 08:58:20 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30574 Il Guardasigilli Andrea Orlando ha istituito un apposito gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali, con specifico riguardo ai procedimenti di competenza della Corte di Cassazione. Nel comunicato sul sito del Ministero, si legge che l’obiettivo è quello di effettuare una approfondita ricognizione del quadro normativo nazionale e sovranazionale e delle specifiche disposizioni previste dal processo […]

L'articolo Giustizia efficiente: istituito gruppo di lavoro su sinteticità degli atti proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il Guardasigilli Andrea Orlando ha istituito un apposito gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali, con specifico riguardo ai procedimenti di competenza della Corte di Cassazione.

Nel comunicato sul sito del Ministero, si legge che l’obiettivo è quello di effettuare una approfondita ricognizione del quadro normativo nazionale e sovranazionale e delle specifiche disposizioni previste dal processo civile telematico e dal codice del processo amministrativo, nonché delle prassi organizzative più funzionali, al fine di articolare, nel termine di 3 mesi, proposte normative, regolamentari o di disciplina organizzativa in modo da fornire una base per il consolidamento, la diffusione e lo sviluppo delle migliori pratiche in materia, sia per quanto riguarda gli atti di parte sia per i provvedimenti del giudice.

Il gruppo di lavoro sarà coordinato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, Antonio Mura, e si avvarrà della collaborazione di studiosi e operatori del diritto, interni ed esterni all’amministrazione:

Carmelo Barbieri, magistrato addetto all’Ufficio Legislativo
Matilde Cammino, consigliere della Corte di Cassazione
Rosanna De Nictolis, presidente di sezione del Consiglio di Stato
Barbara Fabbrini, vice capo di Gabinetto
Francesco Mauro Iacoviello, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione
Giovanni Mammone, presidente di sezione e segretario generale della Corte di Cassazione
Enrico Marzaduri, ordinario di diritto processuale penale all’Università di Firenze
Vittoria Orlando, vice capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Ilaria Pagni, ordinario di diritto processuale civile all’Università di Firenze
Luigi Salvato, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione
Massimo Salvatorelli, Avvocatura generale dello Stato
Enzo Vincenti, consigliere della Corte di Cassazione
Andrea Pasqualin, Consiglio Nazionale Forense
Stefano Savi, Consiglio Nazionale Forense.

L'articolo Giustizia efficiente: istituito gruppo di lavoro su sinteticità degli atti proviene da Giurdanella.it.

]]>
Cassazione: inammissibile un ricorso troppo lungo https://www.giurdanella.it/2014/11/cassazione-inammissibile-ricorso-troppo/ Wed, 12 Nov 2014 09:30:26 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25303 La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso troppo lungo, pari a più di cento pagine, “ottenuto attraverso una sovrabbondante riproduzione degli atti processuali, mentre alla esposizione dei motivi di ricorso sono dedicate le ultime dodici pagine, che da sole sarebbero state del tutto proporzionate al tipo di censure proposte”. Questi i principi, richiamati dalla […]

L'articolo Cassazione: inammissibile un ricorso troppo lungo proviene da Giurdanella.it.

]]>
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso troppo lungo, pari a più di cento pagine, “ottenuto attraverso una sovrabbondante riproduzione degli atti processuali, mentre alla esposizione dei motivi di ricorso sono dedicate le ultime dodici pagine, che da sole sarebbero state del tutto proporzionate al tipo di censure proposte”.

Questi i principi, richiamati dalla Cassazione, che si assumono violati nel caso di specie:

a) il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione comporta l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti,;

b)  il rispetto del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l’adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione (per violazione dei principi del giusto processo e per evitare di gravare sia lo Stato sia le parti di oneri processuali superflui),

c) la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso; costituisce invece onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, al fine di evitare di delegare alla Corte un’attività, consistente nella lettura integrale degli atti assemblati finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore.

Qui l’ordinanza del CGA (relatore Neri) sul dovere di sinteticità degli atti processuali in base al codice del processo amministrativo.

Di seguito, la sentenza della Cassazione (lo stralcio sulla declaratoria di inammissibilità per violazione del dovere di sinteticità degli atti).

.    .   .

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro

Sentenza 27 maggio – 30 settembre 2014 n. 20589

(presidente Antonio Lamorgese, relatore Lucia Tria)

(…)

5.1.- Come impostazione generale, il ricorso – nella sua lunghezza pari a più di cento pagine, ottenuta attraverso una sovrabbondante riproduzione degli atti processuali, mentre alla esposizione dei motivi di ricorso sono dedicate le ultime dodici pagine, che da sole sarebbero state del tutto proporzionate al tipo di censure proposte – risulta ictu oculi redatto senza il rispetto dei seguenti principi, affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e condivisi dal Collegio:

a) il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. 29 agosto 2011, n. 17739; Cass. 30 marzo 2007, n. 7891; Cass. 5 aprile 2006, n. 7882; Cass. 18 marzo 2002, n. 3941; Cass. 7 novembre 2013, n. 25044);

b) d’altra parte, il rispetto del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l’adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione (Cass. 22 giugno 2006, n. 19100), principalmente in quanto esso collide con l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, comma 2, e in coerenza con l’art. 6 CEDU, nonchè di evitare di gravare sia lo Stato sia le parti di oneri processuali superflui (arg. ex Cass. 4 luglio 2012, n. 11199; Cass. 30 aprile 2014, n. 9488);

c) ne deriva che in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698);

d) in particolare, in materia di ricorso per cassazione, la pedissequa riproduzione di atti processuali e documenti, ove si assuma che la sentenza impugnata non ne abbia tenuto conto o li abbia mal interpretati, non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto costituisce onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, al fine di evitare di delegare alla Corte un’attività, consistente nella lettura integrale degli atti assemblati finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore (Cass. 2 maggio 2013, n. 10244; Cass. 9 luglio 2013, n. 17002); Cass. 21 novembre 2013, n. 26277).

(…)

L'articolo Cassazione: inammissibile un ricorso troppo lungo proviene da Giurdanella.it.

]]>
CGA: sul dovere di chiarezza e sinteticità degli atti https://www.giurdanella.it/2014/10/cga-dovere-chiarezza-sinteticita-degli-atti/ Mon, 27 Oct 2014 07:30:22 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=24638 Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza n. 536 del 15 settembre 2014, ha ribadito il dovere delle di rispettare il dovere di sinteticità degli atti, invitando l’appellante, che aveva redatto un appello di oltre 120 pagine, a depositare una memoria “riassuntiva” di non oltre 20 pagine. Queste le norme citate dal CGA: […]

L'articolo CGA: sul dovere di chiarezza e sinteticità degli atti proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza n. 536 del 15 settembre 2014, ha ribadito il dovere delle di rispettare il dovere di sinteticità degli atti, invitando l’appellante, che aveva redatto un appello di oltre 120 pagine, a depositare una memoria “riassuntiva” di non oltre 20 pagine.

Queste le norme citate dal CGA:

– art. 3 comma 2 c.p.a., secondo cui “il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica”;

– art. 26 comma 1 c.p.a.: “quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2”. A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 90/2014 (come convertito dalla L. 114/2014) la norma prosegue affermando che, in ogni caso, “il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati”.

Di seguito, il testo dell’ordinanza (qui invece la recente pronuncia della Cassazione, su questione analoga)

.    .    .

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia

Ordinanza numero 536 del 15 settembre 2014

 (presidente Marco Lipari, relatore Vincenzo Neri)

(…)

considerato… che il dovere di chiarezza e sinteticità degli atti è sancito agli artt. 3, comma 2, e 26, comma 1, c.p.a. e che, oltre ad essere condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (C.G.A. 19 aprile 2012 n. 395), è stato di recente affermato pure dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass., S.U., 11 aprile 2012 n. 5698);

considerato che il predetto dovere di chiarezza e sinteticità degli atti risponde anche ad esigenze avvertite in sede sovranazionale, così come dimostrato dalle «Istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti e alle impugnazioni» redatto in ambito europeo dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;

considerato che il presente appello consta, escluse le relate di notifica in calce all’atto, di centoventisette pagine;

considerato che l’atto di appello, con circa 28-30 righi per pagina, appare palesemente non proporzionato al livello di complessità della causa e reca un evidente abuso della funzione di c.d. “copia e incolla”, applicata ad atti già necessariamente presenti nel fascicolo (ricorso di primo grado e sentenza appellata);

considerato che possono anche profilarsi ragioni di inammissibilità del ricorso quando è particolarmente difficoltosa l’individuazione della materia del contendere e quando si contravviene alla regola dell’immediato coordinamento tra la sentenza impugnata e i motivi di censura (Cass., S.U., 17 luglio 2009 n. 16228);

considerato dunque che per la decisione dell’impugnazione (e il rispetto anche da parte di questo Consiglio del dovere di chiarezza e sinteticità di cui al citato art. 3, comma 2, c.p.a.) parte appellante va invitata a produrre una memoria riepilogativa – che contenga l’esposizione chiara, sintetica ed omnicomprensiva di tutte le censure già proposte nel presente giudizio di impugnazione – alla quale fare riferimento per la decisione del presente giudizio;

considerato che tale memoria dovrà orientativamente essere:

– di non oltre venti pagine per un massimo di venticinque righi per pagina;

– su formato A4;

– facilmente leggibile e redatta solo su una faccia della pagina («recto» e non «recto verso»);

– con testo scritto in caratteri di tipo corrente nonché con interlinee e margini adeguati;

considerato che la predetta memoria dovrà essere depositata almeno quaranta giorni prima dell’udienza pubblica fissata per la decisione nel merito dell’appello;

considerato che deve essere fissata l’udienza pubblica del 25 febbraio 2015 per la decisione della causa;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dispone gli incombenti di cui in motivazione e rinvia all’udienza pubblica del 25 febbraio 2015.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Gabriele Carlotti, Consigliere

Vincenzo Neri, Consigliere, Estensore

Giuseppe Mineo, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

L'articolo CGA: sul dovere di chiarezza e sinteticità degli atti proviene da Giurdanella.it.

]]>
Lite temeraria e abuso del processo, pugno duro del CdS: doppio contributo unificato! https://www.giurdanella.it/2013/07/lite-temeraria-e-abuso-del-processo-pugno-duro-del-consiglio-di-stato-doppio-contributo-unificato/ Mon, 22 Jul 2013 06:00:37 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15021 Ricorso per revocazione sentenza infondato in fatto e in diritto, e oltremodo prolisso. Scatta la sanzione dell'art. 26 c.p.a.

L'articolo Lite temeraria e abuso del processo, pugno duro del CdS: doppio contributo unificato! proviene da Giurdanella.it.

]]>
Si applica la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 26 codice del processo amministrativo, novellato dal d.lgs. n. 195 del 2011 – che prevede il pagamento non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo – quando si è in presenza di lite temeraria. La sanzione in questione può essere applicata anche nel caso di violazione del dovere di sinteticità previsto dall’art. 3, comma 2, c.p.a., atteso che “lo scopo della norma è quello di tutelare la rarità della risorsa giudiziaria”.

Non lascia via d’uscita la quinta sezione del Consiglio di Stato, Presidente Vito Poli, con la sentenza n. 3210/2013.

I giudici di palazzo Spada, trovandosi di fronte una fattispecie relativa a ricorso per revocazione di una sentenza, poi dichiarato inammissibile, che si componeva di 30 pagine, ulteriormente illustrate in due memorie, una di 10 e l’altra di 19 pagine, non hanno avuto dubbi: è lite temeraria, ergo scatta la sanzione ex art. 26 c.p.a.

Il ricorso infatti risultava palesemente in contrasto con principi consolidati, e metteva in discussione giurisprudenza pacifica sia del Consiglio di Stato che della Corte di Cassazione.

Non solo. La sentenza del Consiglio di Stato di cui si chiedeva la revocazione risultava tra l’altro motivata in modo esaustivo e fondata su una giurisprudenza consolidata.

Il massimo organo della giustizia amministrativa, nel motivare la sanzione pecuniaria applicata, spiega che l’art. 26 c.p.a. ha natura sanzionatoria e prescinde da una specifica domanda oltre che dalla prova del danno subito: il gettito, commisurato a limiti edittali predeterminati, è destinato al bilancio della giustizia amministrativa perché intende tutelare la rarità della risorsa giudiziaria, che costituisce «un bene – scrivono i giudici – non suscettibile di usi sovralimentati o distorti, soprattutto a presidio dei casi in cui il suo uso è davvero necessario».

Ma i giudici vanno oltre, e affermano che la sanzione prevista dall’art. 26, comma 2, c.p.a., nel testo novellato dal d.lgs. n. 195 del 2011, può anche essere applicata nel caso di violazione del dovere di sinteticità sancito dall’art. 3, comma 2, c.p.a., strumentalmente connesso al principio della ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2, c.p.a.), a sua volta corollario del giusto processo, che assume una valenza peculiare nel giudizio amministrativo caratterizzato dal rilievo dell’interesse pubblico in occasione del controllo sull’esercizio della funzione pubblica. La sinteticità degli atti, infatti, costituisce uno dei modi – e forse tra i più importanti – per arrivare ad una giustizia rapida ed efficace. Nella specie la sentenza in rassegna ha anche ipotizzato la violazione del dovere di sinteticità degli atti di parte sancito dall’art. 3, comma 2, c.p.a., atteso che le tesi della ricorrente erano state esposte in un ricorso di 30 pagine, ed ulteriormente illustrate in due memorie, una di 10 e l’altra di 19 pagine, con la conseguente applicazione dell’art. 26, comma 1, c.p.a., ma il Collegio ha ritenuto che tali atti, benché sovrabbondanti, non costituiscano ancora pienamente – allo stato dell’evoluzione giurisprudenziale sul punto – un’ipotesi di violazione del predetto dovere di sinteticità

Qui il testo integrale della sentenza n. 3210/2013 del Consiglio di Stato

L'articolo Lite temeraria e abuso del processo, pugno duro del CdS: doppio contributo unificato! proviene da Giurdanella.it.

]]>