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]]>Il provvedimento passa ora al Senato.
Vediamo insieme le misure principali:
Processo Amministrativo Digitale: L’articolo 2 del decreto-legge differisce al 1° luglio 2016 l’entrata in vigore della obbligatorietà della firma digitale nel processo amministrativo prevedendo, inoltre, una fase preliminare di sperimentazione della nuova disciplina presso i TAR e il Consiglio di Stato.
In particolare, il comma 1 dell’art. 2 proroga di sei mesi – al 1° luglio 2016 – il termine a decorrere dal quale è obbligatorio, nel processo amministrativo, sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. La proroga è giustificata con l’esigenza di disporre dei tempi tecnici per l’adeguamento delle strutture informatiche.
Il comma 2 dell’art. 2 aggiunge un comma 1-bis all’articolo 13 dell’Allegato 2 (Norme di attuazione) dello stesso Codice del processo amministrativo, con cui si prevede – per la graduale introduzione del processo amministrativo telematico – una fase di sperimentazione della nuova disciplina. Tale sperimentazione prenderà avvio presso i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM che dovrà stabilire le necessarie regole tecniche-operative fino alla data del 30 giugno 2016.
Sistri: Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 8 prorogano di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI.
Anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore: Il comma 1 dell’articolo 7 proroga di 7 mesi, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, il termine (previsto dall’art. 8, comma 3-bis, del D.L. 192/2014) fino al quale l’anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore, per i contratti relativi a lavori, è elevata dal 10% al 20%.
Requisiti degli esecutori e dei progettisti di lavori pubblici: Il comma 2 dell’articolo 7 proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, i termini (previsti dai commi 9-bis e 15-bis dell’art. 253 del D.Lgs. n. 163/2006) fino ai quali si applicano alcune agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario relativo alla dimostrazione dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento.
Attestazioni Soa: Il comma 3 dell’art. 7, proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la disciplina transitoria (di cui dall’art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006) in base alla quale, ai fini della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni.
Il comma 4 proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la possibilità, per i contraenti generali, di documentare l’esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.
Pubblicità degli avvisi e bandi di gara: Il comma 7 dell’articolo 7 proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l’entrata in vigore delle disposizioni (contenute nell’art. 26 del D.L. 66/2014) che – in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 163/2006, di seguito Codice) – contemplano la soppressione dell’obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell’avviso per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria, nonché la previsione dell’obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice, e del rimborso delle spese di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione del contratto.
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]]>Turnover nelle Pubbliche Amministrazioni: è prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per assumere a tempo indeterminato a compensazione delle uscite relative all’anno 2013.
Ministero dei Beni Culturali: fino al 2016 sarà invece possibile attingere alle graduatorie degli idonei a concorso per coprire le assunzioni in servizio.
Giustizia: per la soppressione delle sedi distaccate dei TAR nei comuni senza Corte d’Appello il termine inizialmente previsto per l’1 luglio 2015 viene posticipato al 1 settembre dello stesso anno; per l’avvio del processo amministrativo digitale dovrà invece attendersi l’1 luglio 2015 (il termine precedente era fissato al 1 gennaio 2015)
Aumenti dei compensi per i manager statali : il termine slitta alla fine del prossimo anno. Saranno interessate i membri dei cda, i membri di organi di indirizzo, direzione e controllo o degli organi collegiali degli enti pubblici.
Per la Croce Rossa Italiana la privatizzazione è prorogata di un anno, la remunerazione delle farmacie viene posticipata al 1 Gennaio 2016, proroga anche per le sanzioni legate al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).
Scuola: per l’edilizia scolastica viene introdotta la possibilità di erogare fondi agli enti locali anche nel corso del 2015. Infine Senza contare che le università potranno chiamare come professori associati chi ha superato l’abilitazione.
Di seguito il testo integrale del decreto legge 192/2014 cd. Milleproroghe
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205)
(GU n.302 del 31-12-2014)
Vigente al: 31-12-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;
b) al comma 2 le parole: “31 dicembre 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2013, previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall’articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015.
3. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.15, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l’anno 2014, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono prorogate al 31 dicembre 2015.
5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e’ stata presentata alleamministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilita’ a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del
personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.
6. All’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
7. Nelle more della riorganizzazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di consentire la continuita’ nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla medesima Agenzia per l’attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al 31 dicembre 2015. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, e’ finanziata a valere sulle risorse di cui all’articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
8. All’articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: “e’ prorogato al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “e’ prorogato al 30 giugno 2015”.
9. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l’anno 2015, limitatamente ai profili professionali specialistici.
10. All’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
11. All’articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo periodo, le parole: «per l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015».
12. All’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015». Al relativo onere si provvede mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all’articolo 2, comma
7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
Art. 2
Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa
1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 18, comma 1-bis, le parole: “Entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 28 febbraio 2015”;
b) all’articolo 38, comma 1-bis , le parole: “1° gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2015”.
Art. 3
Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1. All’articolo 3-quinquies, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: “1° gennaio 2015” e le parole: “1° luglio 2015” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2016” e “1° gennaio 2017”.
2. All’articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: “31 gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2015”, le parole: “Nei tre mesi successivi alla prenotazione” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 maggio 2015” e le parole: “30 aprile 2015” sono sostituite dalle seguenti: “15 giugno 2015”.
3. All’articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: ” 31 dicembre 2014″ sono sostituite dalle seguenti: ” 31 dicembre 2015″.
Art. 4
Proroghe di termini di competenza del Ministero dell’interno
1. E’ prorogata, per l’anno 2015, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
2. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.15, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2015”.
3. E’ prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui all’articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
4. All’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2015”.
5. Le province che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014 sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.
6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche’ di quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell’Expo Milano 2015, il piano di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo’ essere prorogato, per un contingente non superiore a 3.000 unita’ e comunque nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 marzo 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2015, con specifica destinazione di 9,7 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Al relativo onere per l’anno 2015, pari a 10 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190, con riferimento alla quota destinata, dall’elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalita’ organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l’anno 2015.
Art. 5
Proroga di termini in materia di beni culturali
1. Al terzo periodo del comma 24 dell’articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
Art. 6
Proroga di termini in materia di istruzione
1. All’articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “30 marzo 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;
b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2015”.
2. All’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, le parole: “30 giugno 2015” sono sostituite dalle parole: “31ottobre 2015”.
3. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, dopo le parole: “2013-2014” sono inserite le seguenti: “e nell’anno accademico 2014-2015”;
b) all’articolo 19, comma 1, dopo le parole: “2013-2014” sono inserite le seguenti: “e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016”.
4. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “30 aprile 2014” ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;
b) le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2015”;
c) le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
5. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il termine per l’affidamento dei lavori e’ prorogato al 28 febbraio 2015.
6. All’articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n.58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: “Entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 marzo 2015”.
Art. 7
Proroga di termini in materia sanitaria
1. All’articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”.
2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell’articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “1º gennaio 2015”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2016”;
b) le parole: “31 dicembre 2016”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;
c) le parole: “31 dicembre 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;
d) le parole: “1° gennaio 2017”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2018”;
e) all’articolo 2, comma 5, le parole: “per l’anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2016”;
f) all’articolo 3, comma 3, le parole: “e il 2014” sono sostituite dalle seguenti: “,il 2014 e il 2015” e le parole: “e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “,2014 e 2015”;
g) all’articolo 4, comma 5, le parole: “entro il 31 ottobre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2016”;
h) all’articolo 6, comma 4, le parole: “entro il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2016”;
i) all’articolo 8, comma 1, le parole: “e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “, 2014 e 2015”.
3. All’articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “Entro il 1° gennaio 2015”, sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 1° gennaio 2016”.
4. All’articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “fino alla data del 31 dicembre 2014″ sono sostituite dalle seguenti: ” fino alla data del 31 dicembre 2015″.
Art. 8
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
2. All’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 28 febbraio 2015”;
b) alla lettera b), le parole: “appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 luglio 2015”.
3. All’articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, al primo periodo, le parole: “e fino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “e fino al 31 dicembre 2015”.
4. All’articolo 55, comma 23-quinquies, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: “da emanare entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro il 31 marzo 2015”.
5. All’articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
6. L’entrata in vigore dell’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all’articolo 3, comma 1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i),n) ed o), del medesimo decreto, e’ prorogata al 30 giugno 2015.
7. All’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: “sessanta” e’ sostituita dalla seguente:”centottanta”.
8. All’articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2015”.
9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all’articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, e’ prorogato al 31 dicembre 2015.
10. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”;
b) al secondo periodo, le parole: “entro il 31 agosto 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015.”.
Art. 9
Proroga di termini in materia ambientale
1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e’ prorogato al 30 giugno 2015.
2. All’articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 28 febbraio 2015”.
3. All’articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita’elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
b) la parola: «260-bis» e’ sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9,»;
c) dopo il secondo periodo e’ aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015». Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. All’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015».
Art. 10
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All’articolo 2, comma 5-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
2. All’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
3. E’ prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine dell’applicazione della disciplina introdotta dall’articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all’articolo 22, comma 5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e’ prorogato al 30 aprile 2015.
5. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, le parole: “Sino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Sino al 31 dicembre 2015”.
6. All’articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “negli anni 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2013, 2014 e 2015”.
7. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “per gli anni 2012, 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015”.
8. All’articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “fino al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2014”.
9. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 15, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l’aumento della misura degli acconti ai fini dell’IRES e dell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta 2015, e l’aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell’aumento degli acconti. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.
10. All’articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»;
b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale».
11. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2016 e relativo bilancio pluriennale».
12. All’articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, e’ aggiunto in fine il seguente comma: “7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le societa’ controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell’ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l’importo di 40 milioni di euro per l’anno 2014 e 60 milioni di euro per l’anno 2015. Il termine per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato e’ fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.”.
Art. 11
Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
1. Al comma 1-quinquies dell’articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, il riferimento all’anno: “2014” e’ sostituito dal seguente: “2015”.
2. L’incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilita’ nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall’alluvione del mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.
Restano ferme le disposizioni di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall’ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.
Art. 12
Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili
agro forestali e fotovoltaiche, nonche’ di carburanti ottenuti da
produzioni vegetali
1. All’articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente all’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2014 e 2015».
2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l’anno 2015 e a 3.500.000 euro nell’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 13
Federazioni sportive nazionali
1. E’ differita al 1° gennaio 2016 l’applicazione alle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All’attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell’ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.
Art. 14
Proroga contratti affidamento di servizi
1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuita’ delle attivita’ dei centri dell’impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l’impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015, stipulati dai centri per l’impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 31 dicembre 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Qui il link al testo del DL 192/2014 in Gazzetta Ufficiale
L'articolo Milleproroghe 2015 in Gazzetta: il testo e i dettagli delle misure proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo SISTRI: le FAQ del Ministero
Il SISTRI (Sistema… proviene da Giurdanella.it.
]]>Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) é un sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali, che supera il vecchio sistema cartaceo – imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
Da ultimo, sulla tracciabilità dei rifiuti, é intervenuto l’art. 11 del decreto legge 101/2013 convertito dalla legge 125/2013.
Qui le FAQ aggiornate del Ministero dell’Ambiente
Qui la Circolare del Ministero sulle modifiche introdotte dal decreto legge 101/2013
L'articolo SISTRI: le FAQ del Ministero
Il SISTRI (Sistema… proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo SISTRI: arriva la Circolare del Ministero dell’Ambiente proviene da Giurdanella.it.
]]>1. Ambito soggettivo di applicazione
Anzitutto, la circolare chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione del SISTRI sulla base della nuova formulazione dell’art. 188-ter del Decreto Legislativo n. 152/2006, così come modificato dal predetto D.L. n. 101/2013 e dalla successiva legge di conversione, ai sensi del quale l’obbligo di adesione al SISTRI è limitato alle seguenti categorie di operatori economici:
a) enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, ovvero coloro che, come conseguenza della loro attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi, restandone, quindi, esclusi i produttori iniziali di rifiuti urbani, ancorché pericolosi e i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese;
b) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
c) enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi;
d) nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi: si tratta di coloro che sottoponendo i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento, ne ottengono di nuovi (eventualmente anche non pericolosi), o che sottoponendo i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento, ottengono nuovi rifiuti pericolosi.
2. Tempi di operatività
Per quanto riguarda l’operatività del SISTRI, essa si articola in tre fasi:
1) la prima è iniziata il 1° ottobre 2013 per le categorie di soggetti indicati sub lett. b) (enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi, essendo il trasporto in conto proprio soggetto ad altra decorrenza; vettori stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti all’interno del territorio nazionale e che effettuano trasporti transfrontalieri dal territorio nazionale e verso Stati esteri), c) e d);
2) la seconda avrà inizio il 3 marzo 2014 per le categorie di soggetti sub lett. a) (produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi); per gli enti o imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti nonché per i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti; per i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania;
3) la terza è la c.d. fase di sperimentazione, che prenderà avvio a partire dal 30 giugno 2014 per tutti quei soggetti che operano in relazione a rifiuti urbani pericolosi. In questi casi il SISTRI si applica “a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o di stoccaggio”.
Tale fase di sperimentazione sarà disciplinata da un decreto interministeriale da adottarsi entro la fine del 2013.
3. Coordinamento degli obblighi tra iscritti e non al SISTRI
Altra questione affrontata dalla circolare è relativa alle modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti, disciplinati, questi ultimi, dall’art. 14 del D.M. n. 52/2011.
Il Ministero, in particolare, stabilisce che le procedure relative ai soggetti non iscritti al SISTRI devono essere adottate anche da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l’avvio dell’operatività del sistema per la propria categoria (quindi fino al 3 marzo 2014) secondo precise modalità indicate nella circolare.
Laddove, poi, un’impresa non tenuta al rispetto dei predetti obblighi intenda aderire volontariamente al SISTRI, potrà farlo solo comunicando espressamente tale volontà al Concessionario, secondo la modulistica disponibile sul sito dedicato, restando ferma la possibilità di tornare, in qualsiasi momento, all’originario sistema cartaceo.
Resta inteso che le procedure di semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti appena descritte saranno oggetto di periodico aggiornamento e ottimizzazione da parte del Ministero, attraverso il consueto strumento del decreto ministeriale, alla luce delle problematiche individuate e discusse, volta per volta, dal Tavolo tecnico di concertazione e monitoraggio del SISTRI previsto dall’art. 11, comma 13, del d.l. n. 101/2013.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo integrale della circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
L'articolo SISTRI: arriva la Circolare del Ministero dell’Ambiente proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo DL razionalizzazione P.A.: il testo all’esame del Senato proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo DL razionalizzazione P.A.: il testo all’esame del Senato proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Sistri al via dall’1 ottobre, la Circolare del Min… proviene da Giurdanella.it.
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Ministero dell’Ambiente
1. Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI
2. Termini di inizio dell’operatività del SISTRI
3. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI
4. Regime transitorio e sanzioni
5. Adesione volontaria al SISTRI
6. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI relativamente ai punti 7.3. e 7.1.2
Premessa
L’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, modificando i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:
– i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”;
– gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente:
– “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”;
– “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”;
– i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi.
La norma non contempla l’obbligo di iscrizione per
L’avvio dell’operatività del SISTRI è stabilito alla data del 1° ottobre 2013, per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell’operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe necessarie per definire le opportune semplificazioni.
Il d.l. n. 101/2013 si trova attualmente all’esame del Parlamento per la necessaria conversione in legge (che deve avvenire entro il mese di ottobre). E’ probabile che in sede parlamentare vengano apportate modifiche all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del SISTRI. Di tali eventuali modifiche verrà data tempestiva informazione con ulteriore Nota esplicativa.
1. Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI.
Nel presente paragrafo si forniscono indicazioni sull’ambito soggettivo di applicazione del comma 1 dell’articolo 1 del d.l. n. 101/2013, cit.
Detta disposizione limita l’obbligo di adesione al SISTRI alle seguenti categorie di operatori economici:
a) “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”.
Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese; infatti, resta ferma l’applicazione dell’articolo 190, comma 8, del d.lgs. 152/2006, in base al quale “i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione in ordine cronologico delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) …”I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal 3 marzo 2014 anche per le operazioni di deposito temporaneo e di stoccaggio dei propri rifiuti effettuate all’interno del luogo di produzione.
b) “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”.
Anche in tal caso la norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi; l’esclusione dei rifiuti urbani dall’ambito oggettivo della previsione normativa in esame si desume dalla disposizione di cui all’articolo 11, comma 3, del d.l. n.101/2013, che, con riferimento ai rifiuti urbani limita l’obbligo di iscrizione per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
c) “enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi”.
d) “nuovi produttori di rifiuti”, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del d.m. n. 52/2011;
e) “enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”.
In tale ipotesi la norma riguarda sia i rifiuti speciali che quelli urbani.
2. Termini di inizio dell’operatività del SISTRI.
Sono previsti due termini iniziali ai fini dell’operatività del SISTRI e dei relativi obblighi.
Alla data del 1 ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
-enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale.
Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, nonché al trasporto di propri rifiuti in quantità superiori ai limiti stabiliti dall’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006.
Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti si evidenzia che l’articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212”. L’articolo 188 ter del medesimo decreto, quindi, prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI.
– enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti special pericolosi; in questa categoria, come esposto, rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati;
– soggetti che svolgono intermediazione e commercio, senza detenzione, dei rifiuti speciali pericolosi.
Si evidenzia che dal 1 ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi.
I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, per il trasporto dei propri rifiuti, sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal termine del 3 marzo 2014.
Alla data del 3 marzo 2014 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
– i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti e iscritte all’Albo nazionale ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del d.lgs. n.152/2006;
– i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
3. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI.
Occorre premettere che l’articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) disciplina le procedure relative alle categorie di soggetti non iscritti al SISTRI.
Le medesime procedure devono essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l’avvio dell’operatività del sistema per la propria categoria.
Pertanto, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi con le modalità appresso precisate:
i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;
il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo;
in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del Trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore.
I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica.
4. Regime transitorio e sanzioni.
Si ritiene che per il primo mese successivo alla data di avvio dell’operatività del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali suindicati, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall’articolo 12, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006.
Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza.
Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010.
In considerazione di quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. n.152/2006.
E’ opportuno segnalare che, tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del d.l. n. 101/2013, ed attualmente all’esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI.
In ogni caso, l’articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260-bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.
5. Adesione volontaria al SISTRI.
Nel caso in cui un’impresa non obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L’adesione comporta l’applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell’impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.
6. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI relativamente ai punti 7.3. e 7.1.2.
E’ in corso la modifica del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, ed al punto 7.1.2., che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 20134, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili e vengono sospesi.
L'articolo Sistri al via dall’1 ottobre, la Circolare del Min… proviene da Giurdanella.it.
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]]>[Qui la circolare del Ministero dell’Ambiente]
Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
(G.U. n.204 del 31.8.2013, in vigore dal 1.9.2013, qui il testo integrale del DL)
(…)
Art. 11
(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti e in materia di energia)
1. I commi 1, 2 e 3 dell’art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
“1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell’ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui e’ necessario estendere il sistema di tracciabilita’ dei rifiuti di cui all’articolo 188-bis.”.
2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operativita’ del SISTRI e’ fissato al 1° ottobre 2013.
3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche’ per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operativita’ e’ fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
4. Entro il 3 marzo 2014 e’ adottato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall’articolo 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell’ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui e’ necessario estendere il sistema di tracciabilita’ dei rifiuti di cui all’articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.
5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013.
6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell’articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;
b) l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante “Termini di riavvio progressivo del SISTRI”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
7. All’articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
“4-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell’evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell’utenza; le semplificazioni sono adottate previa verifica tecnica e della congruita’ dei relativi costi da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Le semplificazioni sono finalizzate, tra l’altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilita’ delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l’evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, puo’ essere autorizzato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l’informazione territoriale, nell’ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o societa’ interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformita’ alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l’integrita’ dei dati di tracciabilita’. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresi’, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall’esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi”
8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni di cui al comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data puo’ essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare se cio’ si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformita’ del SISTRI alle norme e finalita’ vigenti anteriormente all’emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l’operativita’ del sistema, entro il 31 gennaio 2014. La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell’Agenzia per l’Italia Digitale o della Consip s.p.a e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9. All’esito dell’approvazione delle semplificazioni e delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell’audit di cui al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma 4-bis dell’articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite delle risorse derivanti dai contributi di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-bis.
10. Al fine di assicurare la funzionalita’ del SISTRI senza soluzione di continuita’, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla base dell’attivita’ di audit dei costi, eseguita da una societa’ specializzata terza, e della conseguente valutazione di congruita’ dall’Agenzia per l’Italia Digitale, al versamento alla societa’ concessionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al netto di quanto gia’ versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento e’ subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata all’esito positivo della verifica di conformita’ di cui al comma 8.
11. Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI e’ obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI e’ obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di piu’ di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.
12. All’articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : “(nuovo produttore)”.
13. E’ abrogato l’articolo 27 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, e’ soppresso il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ costituito, presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, senza compensi o indennizzi per i partecipanti ne’ altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
14. All’articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La vigilanza dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato e’ superiore al fatturato totale previsto dall’articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.”.
L'articolo Sistri, il testo in vigore dall’1 ottobre (art. 11… proviene da Giurdanella.it.
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