social network Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/social-network/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 13 Dec 2019 13:26:28 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Social Network e Partiti: L’Ordinanza su Facebook e Casapound https://www.giurdanella.it/2019/12/social-network-e-partiti-lordinanza-su-facebook-e-casapound/ Fri, 13 Dec 2019 13:13:29 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=52740 Il testo dell'Ordinanza del Tribunale di Roma, che ha imposto a Facebook di ripristinare il profilo di Casapound, a tutela del principio del pluralismo democratico

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Esiste un diritto dei partiti politici di essere presenti su Facebook? Si, perché il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano

Con Ordinanza cautelare del 12 dicembre 2019, il Tribunale di Roma ha ordinato  a Facebook di ripristinare il profilo del movimento politico Casapound, bloccato dal social network per contenuti non in linea con le regole che vietano le organizzazioni che incitano all’odio.

Facebook aveva disposto la disabilitazione della pagina dell’Associazione e del suo amministratore perché essi, in violazione delle Condizioni d’Uso e degli Standard della Community (che vietano espressamente le organizzazioni che incitano all’odio), avrebbero divulgato contenuti di incitazione all’odio e alla violenza attraverso la promozione, nella pagine di Casapound, degli scopi e delle finalità dell’Associazione stessa.

Vista la rilevanza assolutamente decisiva dell’utilizzo di Facebook nel dibattito politico, al punto che il soggetto non presente è praticamente escluso dallo stesso dibattito, il Tribunale ritiene che il rapporto tra l’utente e il privato debba essere gestito non come qualsiasi altro rapporto privatizio, ma alla luce dei principi costituzionali fondamentali in materia di pluralismo politico e libertà di associazione.

La vicenda non può che ricordare la famosa decisione del Tribunale statunitense che, proprio alla luce del pluralismo e della libertà partecipazione democratica, aveva stabilito che un politico, in quel caso Donald Trump, non poteva bloccare a piacimento gli individui sui social network. Più in generale la giurisprudenza americana a più riprese ha definito “public forum” il social network, equiparabile alla pubblica piazza.

Si può poi discutere delle implicazioni di questi principi: se il social network è equiparabile ad una piazza pubblica, il gestore di social network assume in sostanza il ruolo di concessionario di un bene o di un servizio pubblico?

Tornando al provvedimento del Tribunale romano, i tratta sicuramente di un provvedimento che farà giurisprudenza, poiché, al di là della sua condivisibilità nel merito, ha il pregio di sottolineare l’assoluta atipicità del soggetto gestore di un Social Network nell’ordinamento giuridico, e la sua irriconducibilità agli altri soggetti privati.

Occorre ricordare, inoltre, che si tratta di una pronuncia a fini cautelari, mentre un’indagine più approfondita sulla violazione dei termini da parte di Casapound è rimandata al merito.

Il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook: il gestore del social network non è un soggetto privato come gli altri

L’ordinanza premette il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento.

Ne deriva che il rapporto tra Facebook e l’utente non è assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti.

Al contrario, la posizione speciale di Facebook comporta che il gestore del social network nella contrattazione con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finchè non si dimostri  la loro violazione da parte dell’utente.

Pertanto, il rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali costituisce per Facebook ad un tempo condizione e limite nel rapporto con gli utenti che chiedano l’accesso al proprio servizio.

Il caso di Casapound: se l’associazione opera legittimamente in Italia, non può essere Facebook a censurarla

Conseguentemente ai principi sopra esposti, l’Ordinanza ha ritenuto l’esclusione dei ricorrenti da Facebook si pone in contrasto con il diritto al pluralismo di cui si è detto, eliminando o fortemente comprimendo la possibilità per l’Associazione Casapound, attiva nel panorama politico italiano dal 2009, di esprimere i propri messaggi politici.

Il Tribunale osserva che non è possibile affermare la violazione delle regole contrattuali da parte dell’Associazione ricorrente solo perché dalla propria pagina sono stati promossi gli scopi dell’Associazione stessa, che opera legittimamente nel panorama politico italiano dal 2009.

Nessuna responsabilità oggettiva dell’Associazione per i fatti illeciti dei suoi membri e per i singoli episodi

Sono irrilevanti, da questo punti di vista, gli episodi connotati da atteggiamenti di odio contro le minoranze o violenza, che hanno visto quali protagonisti membri di Casapound, dato che i relativi contenuti non hanno trovato ingresso nella pagina Facebook di Casapound.

Dal punto di vista del rapporto tra l’Associazione e i suoi componenti, il provvedimento sostiene che non sia possibile sostenere che la responsabilità (sotto il profilo civilistico) di eventi e di comportamenti (anche) penalmente illeciti da parte di aderenti all’associazione possa ricadere in modo automatico sull’Associazione stessa (che dovrebbe così farsene carico) e che per ciò solo ad essa possa essere interdetta la libera espressione del pensiero politico su una piattaforma così rilevante come quella di Facebook.

Non possono, infine, essere considerate come violazioni dirette da parte dell’Associazione gli episodi, riguardanti la c.d. croce celtica o altri simboli, episodi che singolarmente non paiono infrangere il limite di cui si è parlato sopra e che infatti non hanno generato la disabilitazione dell’intera pagina ma la rimozione di singoli contenuti ritenuti non accettabili.

 

Di seguito un estratto del testo dell’Ordinanza

ORDINANZA Tribunale di Roma del 12 dicembre 2019, R.G. 59264/2019

(…)

Nel dettaglio hanno dedotto i ricorrenti che:

  • l’Associazione agiva sul social network Facebook attraverso la “pagina” denominata CasaPound Italia (https://www.facebook.com/casapounditalia/);
  • in data 9/9/2019 FACEBOOK IRELAND senza alcun preavviso e senza fornire alcuna motivazione disattivava la “pagina” dell’Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia e le pagine di rappresentanti e simpatizzanti dell’associazione stessa;
  • in data 10/9/2019 gli stessi ricorrenti diffidavano la resistente a riattivare immediatamente la pagina, evidenziando il rispetto da parte dell’Associazione delle “Condizioni d’uso” del social network e rappresentando il gravissimo pregiudizio, sotto una pluralità di aspetti, derivante da tale condotta;
  • FACEBOOK IRELAND non riscontrava in alcun modo la diffida dei ricorrenti.

Ritenuta la sussistenza degli estremi per la concessione della misura cautelare invocata insistevano i ricorrenti nelle conclusioni indicate sottolineando, quanto al fumus boni iuris, la violazione delle regole contrattuali da parte di FACEBOOK IRELAND LIMITED e, con riferimento al periculum in mora, il grave ed irreparabile pregiudizio legato all’illegittima condotta della resistente anche in termini di danno all’immagine.Fissata l’udienza per la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio FACEBOOK IRELAND LIMITED la quale resisteva nel merito al ricorso chiedendone il rigetto. Udita la discussione delle parti, il Tribunale si riservava all’udienza del 27/11/2019.

2) Come noto, la tutela cautelare svolge la funzione di assicurare, in via provvisoria, gli effetti del futuro giudizio di merito quando sussistano particolari e gravi esigenze d’urgenza che renderebbero inutile la tutela ottenuta nell’ambito di quest’ultimo. ll fumus boni iuris e il periculum in mora sono ad un tempo condizioni della domanda cautelare nonché requisiti fondamentali perché possa essere concesso un provvedimento d’urgenza. Il primo consiste nell’apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti prima facie. Il secondo consiste nel possibile pregiudizio che possa derivare al suddetto diritto nelle more del giudizio ordinario e, nel caso dei provvedimenti d’urgenza, viene identificato nel fondato timore che, in dette more, il diritto sia esposto ad un pericolo imminente ed irreparabile.

3) Nel caso di specie e compatibilmente con una delibazione necessariamente sommaria propria dell’odierna fase cautelare, il Tribunale ritiene che la domanda proposta sia dotata di entrambi i presupposti richiesti dalla legge per l’emissione del provvedimento di urgenza. Come noto Facebook è un servizio online mediante il quale gli utenti di tutto il mondo possono entrare in contatto, condividere informazioni e discuterne tra loro nell’ottica, dichiarata dalla stessa Facebook, della libertà di espressione del pensiero (cfr. Standard della Community, all. 6 al ricorso). La resistente evidenzia altresì che il servizio Facebook è utilizzato da oltre 2,8 miliardi di utenti in tutto il mondo ed è accessibile tramite diversi canali, tra i quali il sito web www.facebook.com e le applicazioni per dispositivi mobili e tablet: nessun dubbio pertanto può sussistere sul ruolo centrale e di primaria importanza ricoperto dal servizio di Facebook nell’ambito dei social network e sulla speciale posizione ricoperta dal gestore del servizio che, in Europa, è la resistente FACEBOOK IRELAND LTD.

Il servizio opera attraverso speciali Condizioni d’Uso che ne disciplinano i termini di utilizzo e regolano il rapporto tra ciascun utente italiano e Facebook Ireland e che ciascun utente, al momento della sottoscrizione del servizio tramite registrazione, si impegna ad accettare, utilizzare e rispettare (cfr. allegato 5 al ricorso): costituiscono parte integrante delle Condizioni i c.d. Standard della Community che descrivono “[…] gli standard in merito ai contenuti pubblicati su Facebook dall’utente e alle attività dell’utente su Facebook e sugli altri Prodotti di Facebook” (art. 5 Condizioni d’Uso) e che hanno la funzione di garantire la sicurezza e la salvaguardia del Servizio Facebook e della sua comunità in quanto esprimono i comportamenti consentiti e quelli non consentiti nell’ambito del servizio. Il complesso delle regole derivanti dalle Condizioni d’Uso e dagli Standard della Community rappresentano quindi il regolamento contrattuale che l’utente, al momento della registrazione al servizio di Facebook, è tenuto ad accettare e rispettare. In caso di violazione delle regole pattizie da parte dell’utente il suddetto regolamento contrattuale prevede l’irrogazione di misure qualificabili latu sensu quali sanzionatorie rappresentate (in ordine di crescente gravità) dalla rimozione di contenuti, dalla sospensione dall’utilizzo del Servizio Facebook e nei casi più gravi viene prevista la disabilitazione dell’account (sia temporanea che definitiva).

In particolare, merita segnalare un estratto dall’introduzione agli Standard della Comunità secondo cui “Le conseguenze per la violazione degli Standard della community dipendono dalla gravità della violazione e dai precedenti della persona sulla piattaforma. Ad esempio, nel caso della prima violazione, potremmo solo avvertire la persona, ma se continua a violare le nostre normative, potremmo limitare la sua capacità di pubblicare su Facebook o disabilitare il suo profilo” (cfr. allegato 6 al ricorso). Ciò premesso in termini generali in ordine all’inquadramento della fattispecie sottesa all’odierna domanda cautelare, nel caso di specie sussiste il fumus boni iuris della domanda. E’ infatti evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social network ad esso collegati) con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento. Ne deriva che il rapporto tra FACEBOOK e l’utente che intenda registrarsi al servizio (o con l’utente già abilitato al servizio come nel caso in esame) non è assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto FACEBOOK, ricopre una speciale posizione: tale speciale posizione comporta che FACEBOOK, nella contrattazione con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finchè non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell’utente. Il rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali costituisce per il soggetto FACEBOOK ad un tempo condizione e limite nel rapporto con gli utenti che chiedano l’accesso al proprio servizio.

Conseguentemente ai principi sopra esposti, l’esclusione dei ricorrenti da FACEBOOK si pone in contrasto con il diritto al pluralismo di cui si è detto, eliminando o fortemente comprimendo la possibilità per l’Associazione ricorrente, attiva nel panorama politico italiano dal 2009, di esprimere i propri messaggi politici. Sotto altro profilo FACEBOOK ha inoltre sostenuto di avere legittimamente adottato la misura della disabilitazione della pagina dell’Associazione e del suo amministratore perché essi, in violazione delle Condizioni d’Uso e degli Standard della Community (che vietano espressamente le organizzazioni che incitano all’odio), avrebbero divulgato contenuti di incitazione all’odio e alla violenza attraverso la promozione, nella pagine di Casapound, degli scopi e delle finalità dell’Associazione stessa (cfr. memoria FACEBOOK pag. 12). In relazione a tale profilo il Tribunale osserva che non è possibile affermare la violazione delle regole contrattuali da parte dell’Associazione ricorrente solo perché dalla propria pagina sono stati promossi gli scopi dell’Associazione stessa, che opera legittimamente nel panorama politico italiano dal 2009.

La resistente a supporto della sua tesi evidenzia poi nella propria memoria di costituzione una serie di episodi connotati da atteggiamenti di odio contro le minoranze o violenza, che hanno visto quali protagonisti membri di Casapound i cui contenuti però non hanno trovato ingresso nella pagina FACEBOOK di Casa Pound ma sono stati tratti da articoli comparsi su quotidiani anche on line o da siti di informazione, comunque esterni a FACEBOOK. Sotto altro aspetto è appena il caso di osservare che non è possibile sostenere che la responsabilità (sotto il profilo civilistico) di eventi e di comportamenti (anche) penalmente illeciti da parte di aderenti all’associazione possa ricadere in modo automatico sull’Associazione stessa (che dovrebbe così farsene carico) e che per ciò solo ad essa possa essere interdetta la libera espressione del pensiero politico su una piattaforma così rilevante come quella di FACEBOOK. Non vi è dubbio infatti che le ipotesi di responsabilità oggettiva o “da posizione” nell’ordinamento italiano vadano interpretate restrittivamente.

Non possono inoltre essere considerate come violazioni dirette da parte dell’Associazione gli episodi citati dalla resistente nella memoria e riferiti a contenuti riguardanti la c.d. croce celtica o altri simboli, episodi che singolarmente non paiono infrangere il limite di cui si è parlato sopra e che infatti non hanno generato la disabilitazione dell’intera pagina ma la rimozione di singoli contenuti ritenuti non accettabili. Né sono pertinenti i richiami alla giurisprudenza straniera effettuati da FACEBOOK atteso che dalla stessa prospettazione della resistente emerge che si è trattato di casi in cui la pagina veniva usata per promuovere un partito che perseguiva scopi contrari alla Costituzione, valutazione di merito che è senz’altro preclusa all’odierna resistente e che esula altresì dalla cognizione cautelare della presente fase.

Quanto al profilo relativo all’omesso avviso di disabilitazione della pagina, esso non è previsto in via preventiva dagli Standard della Community: il mancato riscontro della diffida dei ricorrenti può quindi al più rilevare nell’ottica della buona fede ma tale accertamento non rileva rispetto alla misure cautelari invocate in questa sede.

Con riferimento al periculum in mora, il preminente e rilevante ruolo assunto da FACEBOOK nell’ambito dei social network, anche per quanto riguarda l’attuazione del pluralismo politico rende l’esclusione dalla comunità senz’altro produttiva di un pregiudizio non suscettibile di riparazione per equivalente (o non integralmente riparabile) specie in termini di danno all’immagine.

In conclusione il ricorso va accolto e va ordinato a FACEBOOK l’immediata riattivazione della pagina dell’Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia all’indirizzo https://www.facebook.com/casapounditalia/ e del profilo personale di Davide Di Stefano, quale amministratore della pagina. La misura inoltre va assistita dalla penale pari ad € 800,00 per ogni giorno di violazione dell’ordine impartito, successivo alla conoscenza legale dello stesso. La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, visto l’art. 700 c.p.c.: – accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina a FACEBOOK IRELAND LIMITED l’immediata riattivazione della pagina dell’Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia all’indirizzo https://www.facebook.com/casapounditalia/ e del profilo personale di Davide Di Stefano, quale amministratore della pagina; – fissa la penale di € 800,00 per ogni giorno di violazione dell’ordine impartito, successivo alla conoscenza legale dello stesso; – condanna FACEBOOK IRELAND LIMITED alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASA POUND ITALIA e DAVIDE DI STEFANO, liquidate in complessivi € 15.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge. Si comunichi. Roma, 11 dicembre 2019.

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Rappresentatività di un’associazione e irrilevanza dei social network https://www.giurdanella.it/2019/03/rappresentativita-di-unassociazione-e-irrilevanza-dei-social-network/ Thu, 14 Mar 2019 13:01:33 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=47946 Per la legittimazione ad impugnare atti generali, l'associazione deve essere rappresentativa e quindi avere un certo numero di iscritti, non di followers su Facebook

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Il Tar Calabria sulla distinzione tra associati in carne e ossa e meri followers virtuali su Facebook, al fine di accertare la rappresentatività di una associazione ambientalista e la legittimazione ad agire

Il giudice amministrativo premette il principio generale, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente ad associazioni locali, è condizionata, secondo la consolidata giurisprudenza, al perseguimento da parte dell’ente in via statutaria ed in modo non occasionale gli obiettivi di tutela ambientale, all’adeguato grado di rappresentatività ed alla stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (cfr. ex multis Consiglio di Stato n. 4233\2013).

Tale rappresentatività non può non dipendere dalla considerazione, quanto meno indiziaria, del numero delle persone fisiche costituenti l’associazione.

Allo scopo di valutare l’adeguato grado di rappresentatività, è del tutto irrilevante, al contrario, il numero di followers su facebook o altri social network, essendo i followers, secondo il TAR, meri osservatori che con ciò solo non mostrano aderenza alla associazione.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha ritenuto il numero di iscritti troppo esiguo per attribuire rappresentatività all’associazione ambientalista, essendo 71 iscritti un numero troppo esiguo rispetto ad un Comune di circa 35.000 abitanti.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione dell’associazione, non rappresentativa.

Si allega il testo integrale della sentenza Tar Calabria, n. 302 del 18 febbraio 2019

***

Pubblicato il 18/02/2019

N. 00302/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01636/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2018, proposto da
Associazione Crocevia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Calabra Maceri e Servizi S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Caravita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento, previa sospensiva,

del decreto dirigenziale n° 9199 del 17/08/2018, emesso dal Dipartimento Ambiente e Territorio – Settore 3 della Regione Calabria, avente ad oggetto “aggiornamento aia, presa d’atto modifiche non sostanziali aia e ricognizione prescrizioni e condizioni dell’aia di cui al ddg n. 5441 del 07/05/2014, modificata con ddg n. 11471 del 23.10.2015 (modifica sostanziale) e ddg n. 3384 del 29.03.2017 (presa d’atto modifica non sostanziale e aggiornamento pmc) per l’impianto di stoccaggio, deposito preliminare, messa in riserva e trattamento rifiuti localizzato nel comune di Rende (cs) nella zona industriale di c.da lecco in via m.Polo”, pubblicato sul B.U.R.C. n° 92 del 7 settembre 2018, perché illegittimo, nonché d’ogni e qualsivoglia atto e/o provvedimento propedeutico e/o effettuale comunque connessovi.

Con tutti gli effetti ed oneri di rito comprese spese e competenze procuratorie

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Calabra Maceri e Servizi S.p.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2019 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Rilevato:

– che l’associazione Crocevia ha impugnato, con richiesta cautelare, provvedimento di aggiornamento A.i.a. della Regione Calabria relativo all’impianto di trattamento rifiuti della Calabria Maceri e Servizi s.p.a.;

– che Amministrazione resistente e controinteressata hanno resistito al ricorso eccependo in via preliminare, tra l’altro, il difetto di legittimazione a ricorrere dell’associazione per carenza di rappresentatività;

– che alla camera di consiglio del 15.2.2019, udite le parti, ricorrendone i presupposti, è stato dato avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata ed il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Considerato:

– chel’eccezione preliminare di difetto di legittimazione sia dirimente e renda il ricorso inammissibile;

– che, infatti, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente ad associazioni locali, è condizionata, secondo la consolidata giurisprudenza, al perseguimento da parte dell’ente in via statutaria ed in modo non occasionale gli obiettivi di tutela ambientale, all’adeguato grado di rappresentatività ed alla stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (cfr. ex multis Consiglio di Stato n. 4233\2013);

– che la rappresentatività della collettività locale di riferimento non può prescindere dalla considerazione, quanto meno indiziaria, del numero delle persone fisiche costituenti l’associazione (cfr. ad es. in termini Consiglio di Stato n. 4909\2012);

– che nella specie l’associazione risulta fondata da 18 cittadini del Comune di Rende avente popolazione di circa 35.000 abitanti;

– che con elenco, incompleto nella redazione e privo di data certa, la ricorrente assume gli associati essere 71;

– che anche a considerare gli associati quelli di cui all’elenco prodotto, il numero di 71 rimane di estrema esiguità e come tale non rappresentativo della comunità locale di appartenenza;

– che irrilevante sia il dato dell’essere seguita l’associazione sul socianetwork facebook, essendo i followers meri osservatori che con ciò solo non mostrano aderenza alla associazione;

 

Ritenuto, pertanto:

– che il ricorso sia inammissibile;

– che in ragione degli interessi in gioco le spese possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

1) Rigetta il ricorso;

2) Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

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CGUE: gli USA non garantiscono la privacy dei dati personali https://www.giurdanella.it/2015/10/cgue-gli-usa-non-garantiscono-la-privacy-dei-dati-personali/ Wed, 07 Oct 2015 08:52:41 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28875 La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14, ha  dichiarato invalida la decisione della Commissione UE che attesta che gli Stati Uniti garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti La direttiva europea sul trattamento dei dati personali dispone che il trasferimento di tali dati verso […]

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La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14, ha  dichiarato invalida la decisione della Commissione UE che attesta che gli Stati Uniti garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti

La direttiva europea sul trattamento dei dati personali dispone che il trasferimento di tali dati verso un paese terzo può avere luogo, in linea di principio, solo se il paese terzo di cui trattasi garantisce per questi dati un adeguato livello di protezione. Sempre secondo la direttiva, la Commissione può constatare che un paese terzo, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, garantisce un livello di protezione adeguato. Infine, la direttiva prevede che ogni Stato membro designi una o più autorità pubbliche incaricate di sorvegliare l’applicazione nel suo territorio delle disposizioni di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri («autorità nazionali di controllo»).

Nel caso di specie, il sig. Maximilian Schrems, un cittadino austriaco, utilizza Facebook dal 2008. Come accade per gli altri iscritti che risiedono nell’Unione, i dati forniti dal sig. Schrems a Facebook sono trasferiti, in tutto o in parte, a partire dalla filiale irlandese di Facebook, su server situati nel territorio degli Stati Uniti, dove sono oggetto di trattamento. Il sig. Schrems ha presentato una denuncia presso l’autorità irlandese di controllo ritenendo che, alla luce delle rivelazioni fatte nel 2013 dal sig. Edward Snowden in merito alle attività dei servizi di intelligence negli Stati Uniti (in particolare della National Security Agency, o «NSA»), il diritto e le prassi statunitensi non offrano una tutela adeguata contro la sorveglianza svolta dalle autorità pubbliche sui dati trasferiti verso tale paese. L’autorità irlandese ha respinto la denuncia, segnatamente con la motivazione che, in una decisione del 26 luglio 20002, la Commissione ha ritenuto che, nel contesto del cosiddetto regime di «approdo sicuro», gli Stati Uniti garantiscano un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti.

La High Court of Ireland (Alta Corte di giustizia irlandese), investita della causa, ha chiesto alla Corte UE  se questa decisione della Commissione produca l’effetto di impedire ad un’autorità nazionale di controllo di indagare su una denuncia con cui si lamenta che un paese terzo non assicura un livello di protezione adeguato e, se necessario, di sospendere il trasferimento di dati contestato.

Nella sua sentenza, la Corte reputa che l’esistenza di una decisione della Commissione che dichiara che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti non può sopprimere e neppure ridurre i poteri di cui dispongono le autorità nazionali di controllo in forza della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della direttiva. La Corte sottolinea, a questo proposito, il diritto alla protezione dei dati personali garantito dalla Carta e la missione di cui sono investite le autorità nazionali di controllo in forza della Carta medesima.

La Corte considera anzitutto che nessuna disposizione della direttiva osta a che le autorità nazionali controllino i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi oggetto di una decisione della Commissione. Anche quando esiste una decisione della Commissione, quindi, le autorità nazionali di controllo, investite di una domanda, devono poter esaminare in piena indipendenza se il trasferimento dei dati di una persona verso un paese terzo rispetti i requisiti stabiliti dalla direttiva. Tuttavia, la Corte ricorda che solo essa è competente a dichiarare invalida una decisione della Commissione, così come qualsiasi atto dell’Unione. Pertanto, qualora un’autorità nazionale o una persona ritenga che una decisione della Commissione sia invalida, tale autorità o persona deve potersi rivolgere ai giudici nazionali affinché, nel caso in cui anche questi nutrano dubbi sulla validità della decisione della Commissione, essi possano rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia. Pertanto, in ultima analisi è alla Corte che spetta il compito di decidere se una decisione della Commissione è valida o no.

La Corte passa quindi a verificare la validità della decisione della Commissione del 26 luglio 2000. A questo proposito, la Corte ricorda che la Commissione era tenuta a constatare che gli Stati Uniti garantiscono effettivamente, in considerazione della loro legislazione nazionale o dei loro impegni internazionali, un livello di protezione dei diritti fondamentali sostanzialmente equivalente a quello garantito nell’Unione a norma della direttiva, interpretata alla luce della Carta. La Corte osserva che la Commissione non ha proceduto a una constatazione del genere, ma si è limitata a esaminare il regime dell’approdo sicuro.

Orbene, senza che alla Corte occorra verificare se questo sistema garantisce un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato nell’Unione, la Corte rileva che esso è esclusivamente applicabile alle imprese americane che lo sottoscrivono e che, invece, le autorità pubbliche degli Stati Uniti non vi sono assoggettate. Inoltre, le esigenze afferenti alla sicurezza nazionale, al pubblico interesse e all’osservanza delle leggi statunitensi prevalgono sul regime dell’approdo sicuro, cosicché le imprese americane sono tenute a disapplicare, senza limiti, le norme di tutela previste da tale regime laddove queste ultime entrino in conflitto con tali esigenze. Il regime americano dell’approdo sicuro rende così possibili ingerenze da parte delle autorità pubbliche americane nei diritti fondamentali delle persone, e la decisione della Commissione non menziona l’esistenza, negli Stati Uniti, di norme intese a limitare queste eventuali ingerenze, né l’esistenza di una tutela giuridica efficace contro tali ingerenze.

La Corte considera che questa ricostruzione è avvalorata da due comunicazioni della Commissione, dalle quali si evince, segnatamente, che le autorità degli Stati Uniti potevano accedere ai dati personali trasferiti dagli Stati membri verso tale paese e trattarli in modo incompatibile, in particolare, con le finalità del loro trasferimento, anche effettuando un trattamento in eccesso rispetto a ciò che era strettamente necessario e proporzionato alla tutela della sicurezza nazionale. Analogamente, la Commissione ha dichiarato che le persone interessate non disponevano di rimedi amministrativi o giurisdizionali intesi, in particolare, ad accedere ai dati che le riguardano e, se necessario, ad ottenerne la rettifica o la cancellazione.

Per quanto attiene al livello di tutela sostanzialmente equivalente alle libertà e ai diritti fondamentali garantiti all’interno dell’Unione, la Corte dichiara che, nel diritto dell’Unione, una normativa non è limitata allo stretto necessario se autorizza in maniera generalizzata la conservazione di tutti i dati personali di tutte le persone i cui dati sono trasferiti dall’Unione verso gli Stati Uniti senza che sia operata alcuna differenziazione, limitazione o eccezione in funzione dell’obiettivo perseguito e senza che siano fissati criteri oggettivi intesi a circoscrivere l’accesso delle autorità pubbliche ai dati e la loro successiva utilizzazione. La Corte soggiunge che una normativa che consenta alle autorità pubbliche di accedere in maniera generalizzata al contenuto di comunicazioni elettroniche deve essere considerata lesiva del contenuto essenziale del diritto fondamentale al rispetto della vita privata.

Parimenti, la Corte osserva che una normativa che non preveda alcuna facoltà per il singolo di esperire rimedi giuridici diretti ad accedere ai dati personali che lo riguardano o ad ottenerne la rettifica o la cancellazione viola il contenuto essenziale del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva, facoltà, questa, che è connaturata all’esistenza di uno Stato di diritto.

Infine, la Corte dichiara che la decisione della Commissione del 26 luglio 2000 priva le autorità nazionali di controllo dei loro poteri nel caso in cui una persona contesti la compatibilità della decisione con la tutela della vita privata e delle libertà e diritti fondamentali delle persone. La Corte afferma che la Commissione non aveva la competenza di limitare in tal modo i poteri delle autorità nazionali di controllo.

Per questo complesso di motivi, la Corte dichiara invalida la decisione della Commissione del 26 luglio 2000. Tale sentenza comporta la conseguenza che l’autorità irlandese di controllo è tenuta a esaminare la denuncia del sig. Schrems con tutta la diligenza necessaria e che a essa spetta, al termine della sua indagine, decidere se, in forza della direttiva, occorre sospendere il trasferimento dei dati degli iscritti europei a Facebook verso gli Stati Uniti perché tale paese non offre un livello di protezione dei dati personali adeguato.

Clicca qui per il testo della sentenza

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Vademecum sulle offerte commerciali dal Garante Privacy https://www.giurdanella.it/2015/04/vademecum-sulle-offerte-commerciali-garante-privacy/ Fri, 24 Apr 2015 09:58:17 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27745 L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato il vademecum sulle offerte commerciali: “VIVA  I CONSIGLI, ABBASSO LO SPAM. Dal telefono al supermercato: il marketing a prova di privacy”. L’intento è quello di fornire  spiegazioni ai consumatori  su quali siano i loro diritti e  su come esercitarli, e di stimolare le imprese a migliorare […]

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L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato il vademecum sulle offerte commerciali: “VIVA  I CONSIGLI, ABBASSO LO SPAM. Dal telefono al supermercato: il marketing a prova di privacy”. L’intento è quello di fornire  spiegazioni ai consumatori  su quali siano i loro diritti e  su come esercitarli, e di stimolare le imprese a migliorare la relazione positiva che devono instaurare con i propri utenti per evitare che il mondo delle promozioni commerciali degeneri solo nel “Far West” dello spam.

Nella guida è possibile trovare chiarimenti, consigli, regole utili a conciliare la privacy delle persone con le necessità del mercato.

Il vademecum, in particolore,  analizza in maniera specifica i problemi ricorrenti legati alle promozioni telefoniche e al funzionamento del Registro delle Opposizioni, così come alle tessere di fidelizzazione, ma anche quelli posti dalle nuove frontiere della comunicazione (come le promozioni tramite e-mail, la messaggistica istantanea e i social network).

Il testo è suddiviso in otto capitoli strutturati in forma di domanda/risposta, così da rendere più agevole l’approfondimento dei quesiti che vengono posti al Garante con maggiore frequenza:

  1. “Privacy e marketing nell’impresa”,
  2. “Libertà al consumatore: informativa e consenso”,
  3. “Finalità e disponibilità: asso pigliatutto”,
  4. “Le differenze tra i personal shopper e i disturbatori”,
  5. “La ricerca del cliente e lo scambio dei dati”,
  6. “Le promozioni al telefono”,
  7. “Web e social network, liberi dallo spam”,
  8. “Aiuto! a chi mi rivolgo?”.

Il vademecum si chiude con un’appendice ricca di riferimenti utili per chi vuole approfondire i principali provvedimenti adottati da Garante in questo settore.

Clicca qui per visionare il vademecum sulle offerte commerciali in formato pdf.

L’opuscolo può essere richiesto in formato cartaceo al Garante per la protezione dei dati personali, (piazza di Monte Citorio n. 123 – Roma), via mail  all’indirizzo ufficiostampa@garanteprivacy.it.

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Qualificazione giuridica di un Tweet ministeriale. Quid iuris? https://www.giurdanella.it/2015/02/qualificazione-giuridica-tweet-ministeriale-quid-iuris/ Thu, 26 Feb 2015 12:15:22 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26827 Nell’era contraddistinta dal crescente diffondersi degli strumenti di comunicazione di massa, quali modalità veicolative della libertà di espressione, si registra un interessante intervento del massimo consesso della giustizia amministrativa. Il Consiglio di Stato, infatti, con sentenza n° 769 del 12 febbraio 2015, si è per la prima volta espresso in merito alla qualificazione giuridica di […]

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Nell’era contraddistinta dal crescente diffondersi degli strumenti di comunicazione di massa, quali modalità veicolative della libertà di espressione, si registra un interessante intervento del massimo consesso della giustizia amministrativa. Il Consiglio di Stato, infatti, con sentenza n° 769 del 12 febbraio 2015, si è per la prima volta espresso in merito alla qualificazione giuridica di un tweet ministeriale.

Il caso

Tutto scaturisce da un progetto di riqualificazione urbanistica di Piazza Verdi, situata nel Comune di La Spezia, il quale prevedeva anche l’abbattimento di un filare di alberi. A seguito della sua approvazione si sono susseguite veementi polemiche che vedevano contrapporsi il Comune e svariate associazioni ambientaliste.
In tale scenario, è intervenuto l’allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Massimo Bray, che, facendo proprie le doglianze delle associazioni ambientaliste, preannunciò con un “tweet” la richiesta di sospensione dei lavori al Comune.
Un siffatto proclama è stato poi affiancato da una serie di provvedimenti adottati dagli organi periferici del Ministero, prontamente impugnati dal Comune dinanzi al Tar Liguria.

Il Consiglio di Stato, pur risolvendo la questione in senso positivo per il Comune, ha rigettato il motivo di ricorso fondato su una ricostruzione del “tweet” alla stregua di un atto amministrativo.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, i più moderni strumenti di comunicazione di massa non possono essere ritenuti equipollenti rispetto alle modalità ordinarie di esplicazione dell’attività amministrativa.
Del resto, diversamente opinando il principio di legalità dell’azione amministrativa, verrebbe svuotato di contenuto. Risulterebbe, quindi, necessario ribadire che la volontà ministeriale debba essere espressa mediante atti tipici.
Pertanto, ad avviso del Consiglio di Stato, se pur non può non tenersi conto dell’influenza che un “cinguettìo” ministeriale possa avere sull’esercizio successivo dell’attività amministrativa, quale spia dell’eccesso di potere in cui è incorsa la pubblica amministrazione qualora l’attività successiva della stessa, illegittima, rinvenga il proprio fondamento giustificativo nel tweet, va precisato che lo stesso è da qualificarsi come un mero atto interno, non idoneo ad esprimere all’esterno la volontà dell’organo di indirizzo politico.

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Garante Privacy, linee guida su marketing e spam … https://www.giurdanella.it/2013/08/garante-privacy-linee-guida-su-marketing-e-contra/ Fri, 02 Aug 2013 06:29:55 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15503 Il Garante per la protezione dei dati personali ha varato il 4 luglio scorso le nuove "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam", per tutelare gli utenti e favorire pratiche commerciali corrette e non agevolare azioni di marketing selvaggio

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Garante Privacy, linee guida su marketing e spam

Il Garante per la protezione dei dati personali ha varato il 4 luglio scorso le nuove “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam“, per tutelare gli utenti e favorire pratiche commerciali corrette e non agevolare azioni di marketing selvaggio.

Tra le esigenze segnalate dal Garante, di particolare interesse quelle di:

– tenere conto del mutato quadro normativo attualmente vigente in materia, alla luce dell’entrata in vigore del Codice e delle modifiche normative successive, nonché del diritto comunitario, con l’ulteriore obiettivo di assicurare l’uniforme applicazione della stessa normativa e l’osservanza del fondamentale principio di certezza del diritto;

– chiarire alcuni profili problematici relativi alle diverse modalità di spam, affinché gli operatori del settore possano conformarsi alla disciplina sul trattamento dei dati personali;

– inquadrare alcune nuove forme di spam, con l’intento di limitare i rischi connessi alle novità tecnologiche, pur nella necessaria consapevolezza del carattere parziale e non risolutivo dello strumento del diritto rispetto a tecnologie in continua evoluzione, peraltro sempre più avanzate e di rapida diffusione.

Nello specifico, le offerte commerciali agli utenti di social network o di Skype e WhatsApp si avranno solo con il loro consenso, sono esclusi sms e e-mail non desiderati e saranno più serrati i controlli da parte di chi commissiona le campagne promozionali.

Qui il testo integrale del provvedimento del Garante Privacy

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