specializzazioni Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/specializzazioni/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 18 Dec 2017 20:46:02 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Test scuola specializzazione medicina: il TAR respinge https://www.giurdanella.it/2015/03/test-scuola-specializzazione-medicina-il-tar-respinge/ Tue, 17 Mar 2015 15:51:40 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27169 Aveva destato scalpore la vicenda relativa ai test per l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina che si sono svolti alla fine del 2014. Per un mero errore materiale si era verificata una inversione nella somministrazione di due quesiti relativi all’Area medica e dei Servizi clinici. Dopo le prime incertezze, il MIUR aveva “salvato” le prove, eliminando […]

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Aveva destato scalpore la vicenda relativa ai test per l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina che si sono svolti alla fine del 2014. Per un mero errore materiale si era verificata una inversione nella somministrazione di due quesiti relativi all’Area medica e dei Servizi clinici.

Dopo le prime incertezze, il MIUR aveva “salvato” le prove, eliminando di fatto i quesiti incriminati che di conseguenza perdevano la rilevanza in merito alla redazione delle graduatorie.

Un gruppo numeroso di medici aveva presentato un ricorso collettivo, con il quale chiedevano l’annullamento del test e l’ammissione in sovrannumero alla scuola di specializzazione prescelta.

I giudici amministrativi, con sentenza n n°3926/2015 hanno respinto il ricorso in quanto non è presente alcuna prova dei vizi  “disparità di trattamento, eccesso di potere, difetto di imparzialità, pubblicità e trasparenza, arbitrarietà e irragionevolezza nel ricalcolo dei punteggi dei candidati, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta”

Tra le motivazioni il Tar Lazio ha rilevato che l’inversione delle domande è avvenuta ma ha “comunque riguardato quesiti afferenti alla Scienza medica e non ad altra materia”.

Il Tar conclude sottolineando come “a fronte di un minor danno si è potuto evitare l’annullamento totale della procedura a discapito di quanti avessero raggiunto posizioni atte a far loro conseguire l’iscrizione ad una Scuola di Specializzazione a prescindere dalle due domande errate”.

 

Di seguito il testo integrale della sentenza:

N. 03926/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01000/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2015, proposto da: […];

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia; Cineca in persona del legale rappresentante p.t.;

nei confronti di

Alessandro Arca, Chiara Sonnino controinteressati non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

delle graduatorie provvisorie nominative nazionali per l’accesso alle scuole di specializzazione in medicina per l’a.a. 2013/2014 pubblicate in data 5 novembre 2014, con l’indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso si collocherebbe tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i concorrenti che lo precedono e delle relative preferenze di sede, in relazione a ciascun ricorrente;

del provvedimento in data 3 novembre 2014 con il quale il MIUR accertata la avvenuta inversione di trenta quesiti sottoposti ai candidati, decideva di escludere da ciascuna delle due prove di Area due sole domande ritenute non pertinenti numeri 3 e 4 per l’Area Medica e n. 8 e 17 per l’Area Servizi clinici, attribuendo conseguentemente ad ogni ricorrente un punteggio pari a 1 per ciascuna delle due domande (ed eliminando le penalità pari a 0,3 dallo stesso eventualmente subita per ogni domanda originariamente ritenuta errata);

del parere della Commissione Nazionale nominata con D.M. 24 luglio 2014, n. 584 ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 giugno 2014, n. 105 recante “Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina…” con cui sono stati ritenuti non pertinenti due soli quesiti per area;

dei verbali della Commissione del 28 – 29 – 30 e 31 ottobre 2014;
dei comportamenti e/o atti di estremi ignoti con i quali il MIUR che ha proceduto al ricalcolo del punteggio dei candidati neutralizzando le due domande per Area considerate non pertinenti e di tutti gli altri atti nell’epigrafe del ricorso indicati, nonché ove occorra del bando di cui al DMIUR 8 agosto 2014, n. 612,
del D.MIUR 30 giugno 2014, n. 105 limitatamente ai profili di illegittimità lesivi della posizione in graduatoria degli odierni ricorrenti, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO
1. Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 12 gennaio 2015 e depositato il successivo 20 gennaio, i ricorrenti espongono di avere preso parte al

test di ammissione per l’accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina per l’a.a. 2013/2014 in date comprese tra il 28 ed il 31 ottobre 2014.
Rappresentano in fatto che il test consisteva in:
una prima parte generale composta da 70 quesiti, comuni per tutte le scuole, con 4 opzioni di risposta, calendarizzata per il 28 ottobre;

una seconda parte, composta da 30 quesiti con 4 opzioni di risposta, differenziati a seconda dell’area prescelta – area medica, area chirurgica, area dei servizi clinici – da svolgersi rispettivamente il 29, 30 e 31 ottobre;
una parte specifica per scuola, composta da ulteriori 10 quesiti specifici con 4 opzioni di risposta.

A seguito dei controlli di ricognizione finali sullo svolgimento dei test, il MIUR rilevava che nella somministrazione delle prove scritte del 29 e 31 ottobre che riguardavano rispettivamente le scuole dell’Area Medica e quelle dell’Area dei Servizi Clinici si era verificata l’inversione dei quesiti delle prove del 29 ottobre con quelli delle prove del 31 ottobre. E cioè ai candidati che si accingevano a sostenere la prova relativa all’Area Medica erano state somministrate le domande dell’Area dei Servizi Clinici e viceversa.

Espongono ancora che mentre, in prima battuta il Ministero aveva deciso di annullare e ripetere le prove coinvolte nell’errore determinato dal CINECA, successivamente verificava che 28 domande su 30 di ciascuna Area erano comunque valide ai fini della selezione, tranne due domande.

In particolare da una nota ministeriale si evinceva che “a seguito di un confronto avuto con l’Avvocatura dello Stato e del verbale della Commissione si era deciso di procedere, dunque, con il ricalcolo del punteggio dei candidati neutralizzando le due domande per area che sono state considerate non pertinenti dal gruppo di esperti”.

Venivano così eliminate le domande n. 3 e n. 4 dall’Area Medica e le domande n. 8 e 17 dall’Area Servizi Clinici.
Conseguentemente ad ogni candidato è stato attribuito un punteggio pari a +1 per entrambe le domande e ad essi veniva trasmesso soltanto il compito contenente il punteggio ricalcolato a seguito dell’annullamento delle domande.

Rappresentano ancora in fatto che le prove si sarebbero svolte con numerose irregolarità, come il mancato collegamento ad INTERNET e l’utilizzo di telefoni e dispositivi durante i quiz.
Non essendosi dunque utilmente collocati nella graduatoria finale delle Scuole di Specializzazione di interesse e premesse alcune note sulla legittimazione del Codacons ad agire i ricorrenti deducono dunque le censure che saranno meglio oltre esposte ed esaminate.

2. Concludono chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa concessione di misure cautelari monocratiche e collegiali onde consentire l’ammissione con riserva in soprannumero al fine della immatricolazione presso la Scuola di Specializzazione prescelta, nella sede indicata quale prima scelta, con contestuale riconoscimento del diritto al relativo trattamento economico, senza alcun effetto sulle posizioni dei candidati risultati in posizione utile in graduatoria; chiedono la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30 c.p.a., al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma di danaro a titolo di risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non, conseguenti all’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa nella somma ritenuta di giustizia e di disporre ai sensi dell’art. 34, comma 2 lett. e) le misure idonee ad assicurare l’attuazione della sentenza da emanarsi in esito al presente giudizio.

3. Con decreto monocratico del 22 gennaio 2015 l’istanza cautelare è stata rigettata.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, rassegnando opposte conclusioni.

5. Il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata avvertitene all’uopo le parti costituite.

DIRITTO

1. Si prescinde dalla eccezione di inammissibilità proposta dalla resistente

Amministrazione dell’istruzione in quanto il ricorso è nel merito infondato. Riguardo all’eccezione, comunque, se in generale possono essere condivise le osservazioni del MIUR laddove, nel riprendere la pur recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in ordine alla conflittualità nell’ambito delle condizioni di legittimazione e di interesse di cui siano titolari, nel caso, i 183 ricorrenti (Consiglio di Stato, sezione III, 8 luglio 2014, n. 3471, sezione IV, 10 giugno 2014, n. 2697) rappresenta che nel caso di specie questi ultimi non si sono curati di specificare le singole posizioni di ciascuno, va, invece, osservato che, nel caso in esame, esse risultano specificate, nel senso che a fianco del nominativo di ciascuno di essi sono indicate le scuole di specializzazione cui aspirano. Il fatto è che già nel momento in cui vi sono più soggetti che aspirano ad una stessa Scuola di Specializzazione la posizione di costoro si presenta reciprocamente confliggente.
2. Ciò premesso, le censure non possono essere condivise.
2.1 Con la prima gli interessati fanno valere la violazione e falsa applicazione dagli articoli 7, comma 9 del bando per avere il Ministero sottoposto ai candidati 28 quesiti non attinenti all’area prescelta e riferibili alle materie riconducibili ai settori scientifico disciplinari connessi a diversa area, di cui all’Allegato 2 del bando; violazione dei principi di competenza specifica, rigore e trasparenza; violazione del divieto della P.A. di modificare ex post il bando di concorso lex specialis della procedura selettiva; lesione del legittimo affidamento dei candidati.
Rappresentano che la procedura in questione si è svolta per la prima volta a livello nazionale in attuazione del disposto di cui all’art. 21, comma 1 del d.l. 12 settembre 2013 n. 104 convertito con modificazioni con legge 8 novembre 2013, n. 128

relativo al reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli dei medici che ha reso necessario che le procedure di accesso alle Scuole di Specializzazione medica si svolgessero in maniera uniforme, omogenea e trasparente.

Tali finalità appaiono nettamente contraddette dalla inversione dell’intero blocco di quesiti di due Aree la Medica e quella dei Servizi Clinici, in aperta violazione dell’art. 7, comma 9 del bando di cui al D.M. n. 612 del 2014, laddove tale disposizione, per la seconda prova prescriveva che i 30 quesiti fossero “definiti in relazione agli scenari predefiniti a livello di area, in modo che ad ogni scenario corrispondano da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici. La valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici è riferita, in particolare alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali dell’area di riferimento indicati nell’allegato 2.”.

La inversione dei quesiti costituisce dunque una aperta violazione del bando per quanto sopra dettato, laddove arrivando a ritenere sostanzialmente coincidenti i quesiti previsti per le diverse aree si giungerebbe a negare la forte articolazione e interdisciplinarietà dell’intero sistema delle conoscenze mediche, disconoscendosi l’utilità della distinzione delle prove in base alle aree prescelte, tutto ciò in lesione anche del principio dell’affidamento (C. Stato sezione V, 17 marzo 2014, n. 1328; e sul valore della lex specialis cita: C. Stato, V, 27 maggio 2014, n. 2709).

2.1.2 La censura che sotto il profilo meramente formale e puntuale apparirebbe inconfutabile, è del tutto contraddittoriamente prospettata, proprio per il suo esplicito riferimento alla “interdisciplinarietà delle conoscenze mediche”. Sol se si rifletta alla richiamata interdisciplinarietà della scienza medica, infatti, ciò basterebbe ad azzerare qualsiasi questione di illegittima “inversione” di quesiti o di illegittima “neutralizzazione” delle domande riferite a settori medico/scientifici

diversi, le cui domande, dunque, in base alle stesse prospettazioni di parte ricorrente, potrebbero “fluttuare” da un’Area all’altra senza problemi.
Ciò posto basta procedere ad un attento confronto della fattispecie giuridica data dal bando con quella concretamente verificatasi per rilevare come la censura non appaia neppure condivisibile, a causa della seconda parte dell’art. 7, comma 9 del bando stesso, che prevedelitteraliter che la “valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici è riferita, in particolare alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali dell’area di riferimento”, che sono indicati nella quarta colonna della Tabella di cui all’Allegato 2, citato dal bando e comprendono testualmente insegnamenti comuni alle due Aree come Anatomia Patologica, Medicina interna, Fisiologia.

Tale osservazione impedisce che l’inversione dei quesiti, pur erroneamente effettuata, possa essere ritenuta radicalmente inficiante l’intera procedura in base alla dedotta violazione del principi di cd. “competenza specifica”, proprio per essere le domande ab origine riferite comunque a materie che, ancorchè inserite in tre Aree differenti, non avrebbero potuto che essere ricondotte a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali in sede di valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici.

2.2. Con la seconda doglianza deducono la violazione e falsa applicazione del Regolamento di cui al D.M. 30 giugno 2014, n. 105; violazione e falsa applicazione delle prescrizioni del bando di cui al D.M. n. 612 dell’8 agosto 2014 in particolare dell’art. 7; violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza della P.A. per non avere il MIUR e la Commissione Nazionale indicato i criteri adottati per la scelta delle due domande per area ritenute non pertinenti, difetto di motivazione e arbitrarietà, difetto di istruttoria, violazione del principio di ragionevolezza e logicità; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche; disparità di trattamento,

travisamento dei fatti e di ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.
I ricorrenti osservano che la scelta del Ministero di condividere le valutazioni della Commissione Nazionale incaricata di validare i quiz, non ritenendo pertinenti solo due domande per area sui trenta quesiti somministrati è sprovvista di idonea motivazione.

Lamentano che non è dato comprendere perché solo due domande su trenta sono state annullate, malgrado i quesiti invertiti fossero trenta per entrambe le aree e malgrado anche altri quesiti sarebbero stati pertinenti ad un’area diversa ed indicano per l’Area Medica le domande 8, 9, 12, 13, 14 e 17 riferibili all’Area dei Servizi Clinici BIO/10 e MED/07 e per l’Area dei Servizi Clinici le domande 1, 2, 9, 12 e 20 riferibili alla Area Medica BIO/14.

La censura può essere esaminata insieme alla quinta, con la quale gli interessati fanno valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 9 del bando per essere i 28 quesiti somministrati riferibili solo ad alcuni e non a tutti i settori scientifico disciplinari di cui all’Allegato 2.

Con essa gli interessati lamentano che le modalità di svolgimento delle prove hanno comportato la violazione dell’art. 7, comma 9 del bando nella parte in cui prevede che i quesiti sottoposti ai concorrenti nella seconda parte specifica di area dovessero comportare la valutazione di dati clinici, diagnostici e analitici riferibili alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali dell’area medesima così come individuati dall’Allegato 2.

Ed invece, in particolare, per l’Area Servizi Clinici non risulterebbe somministrato alcun quesito riguardante il SSD MED/38, BIO/09, MED/07, BIO/10 e BIO/16 e per l’Area Medica non si rinverrebbe alcuna domanda relativa al SSD MED/38. 2.2.1 Le censure non appaiono condivisibili.

Quanto alla seconda, pur dovendo riscontrarsi la presenza di massime giurisprudenziali tendenti a stigmatizzare sotto il profilo del travisamento dei fatti l’operato degli organi di un concorso che formulino ai candidati domande o quesiti o temi estranei alle materie previste dal bando, fattispecie peraltro solo in parte assimilabile alla avvenuta inversione dei quesiti tra le due Aree Medica e dei Servizi Clinici del caso in esame, (Consiglio di Stato, sezione IV, 26 luglio 2008, n. 3671 e 3673 e 29 febbraio 2008, n. 774), inversione che ha comunque riguardato quesiti afferenti alla Scienza medica e non ad altra materia, tuttavia è da rilevare che l’espressione sopra riportata dell’art. 7, comma 9 del bando e secondo cui: “La valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici è riferita, in particolare alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali…” non consente di ritenere fondato il dedotto difetto di motivazione, dato il riferimento a “tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali”.

Tale riflessione è pure suffragata dalla memoria dell’Amministrazione, laddove si rileva che, secondo quanto riportato nel verbale del 3 novembre 2014 della Commissione nazionale, quest’ultima non aveva potuto fare a meno di rilevare le sovrapposizioni tra i settori scientifico disciplinari fondamentali con riferimento alle Scuole di Specializzazione di Area Medica e di Area dei Servizi Clinici; comunanza ricondotta al fatto che molte discipline erano “fondamentali nella formazione e soprattutto nell’esercizio dell’attività professionale in ambito medico chirurgico e dei servizi”, sicchè molte delle domande ricomprese nei due gruppi di trenta quesiti apparivano riconducibili a settori scientifico disciplinari comuni tra le due aree.

E, come si ripete basta la lettura della quarta colonna della Tabella di cui all’Allegato 2, citato dal bando per verificare che non solo l’Area Medica e quella dei Servizi Clinici per le quali si è verificata l’inversione vi sono insegnamenti

comuni, ma ciò si verifica come è logico per gli insegnamenti di tutte e tre le Aree, quella Chirurgica compresa.
Né in tale condivisione degli arresti procedurali operati dalla Commissione nazionale da parte del MIUR è dato rinvenire alcuna violazione della regola del bando, per la circostanza che in realtà mancherebbero quesiti riferibili ad alcuni settori scientifico disciplinari, come dedotto con la quinta censura e neppure può concordarsi con l’aspetto della seconda con il quale vengono poste in risalto l’appartenenza di ulteriori quesiti delle due Aree a settori disciplinari rispettivamente appartenenti all’uno piuttosto che all’altro e viceversa.

A tali profili si oppongono sia la superiore osservazione, espressione di discrezionalità tecnica, in ordine alla sovrapposizione tra i settori disciplinari fondamentali, sia la costante giurisprudenza in tema di opinabilità delle questioni sottese alla formulazione dei quesiti in materia di prove d’esame e di concorsi (in tema di quesiti del concorso notarile, ma mutuabile al caso di specie cfr.: Consiglio di Stato, sezione IV, 27 aprile 2012, n. 2484) che li sottrae al sindacato debole del giudice amministrativo, come dalla sezione peraltro posto in rilievo in altre analoghe occasioni (TAR Lazio, III bis, 19 aprile 2014, n. 4333 e la giurisprudenza ivi citata: Consiglio di Stato, sezione IV, 5 marzo 2010, n. 1274, TAR Lazio, sezione III bis, 25 giugno 2013, n. 6322), verificandosi, laddove si opini diversamente, una illegittima invasione della sfera di merito dell’Amministrazione. (principio ricavabile da Consiglio di Stato, sezione IV, 22 maggio 2014, n. 2639). 2.3 Con la terza doglianza gli interessati lamentano: eccesso di potere, difetto di imparzialità, pubblicità e trasparenza; arbitrarietà e irragionevolezza nel ricalcolo dei punteggi dei candidati; disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Essi sostengono che la successiva scelta del Ministero di ricalcolare i punteggi totalizzati dai candidati, ha introdotto un fattore del tutto estraneo nella formazione delle graduatorie che prescinde dal merito del singolo candidato. A

seguito della neutralizzazione delle domande si è prodotta una grave alterazione nella formazione delle graduatorie, introducendovi un elemento del tutto aleatorio ed imponderabile. Esemplificano quindi la disparità di trattamento di un candidato che abbia sbagliato solo uno dei due quesiti neutralizzati e che quindi si è visto attribuire 1 punto per la risposta invertita che sommato allo 0,30 per la penalità eliminata ha dato luogo al punteggio di 1,3, laddove invece chi ha errato tutte e due le risposte si è visto assegnare il punteggio di +2,6, potendo questi sopravanzare dunque il primo.

2.3.1 La censura è proprio inammissibile perché formulata in astratto ed a prescindere dalla posizione da ciascun ricorrente occupata in graduatoria, con la conseguenza che, rimanendo essa sprovvista di una concreta dimostrazione, non è dato comprendere come incida sulla ridetta posizione e quindi non evidenzia l’interesse a coltivarla. Si confrontino le analoghe conclusioni raggiunte dai Tribunali Amministrativi nella fattispecie della neutralizzazione di due quesiti per la procedura dell’accesso alle facoltà a numero chiuso per l’a.a. 2007/2008, laddove si stigmatizza che “le argomentazioni difensive rassegnate si riducono ad una denuncia generica in favore del ripristino generale della legalità” in TAR Campania, Napoli, VIII, 6 agosto 2013, n. 4091 che cita a sua volta TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 30 giugno 2008, n. 3150.

Anche la dedotta disparità di trattamento rimane priva di prova, laddove la giurisprudenza ritiene inficiato da tale vizio soltanto il giudizio o la valutazione in cui l’interessato dimostri l’adozione di giudizi diversi su situazioni comparative coincidenti, mentre nel caso in esame vengono prese a paragone situazioni ab originenon coincidenti e cioè quella di chi, comunque, non ha risposto correttamente ad una o a due delle domande, con quella di chi avrebbe risposto correttamente.

2.4 Con la quarta censura di violazione e falsa applicazione del principio di imparzialità e buon andamento per avere l’amministrazione dopo lo svolgimento delle prove ritenuto di lasciar ferme le domande, benché invertite rispetto all’impostazione iniziale della commissione, i ricorrenti fanno valere che la scelta della soluzione di neutralizzare solo due domande per ciascuna area produce un vulnusdei ridetti principi e soprattutto di quello che impone che le domande da somministrare ai candidati siano decise necessariamente prima del concorso e non dopo lo svolgimento dello stesso.

A tal proposito in punto di fatto occorre rilevare che le domande sono state tutte decise prima del concorso, ciò che è avvenuto dopo non è l’individuazione delle stesse, che, come noto, genererebbe quella sì delle gravi disparità di trattamento in quanto si presume che i componenti della Commissione possano conoscere gli elenchi dei candidati, ma la decisione di neutralizzare due delle trenta domande per ciascuna delle Aree Medica e dei Servizi Clinici. Ma anche tale scelta va esente dalle dedotte censure e “non può essere, di per sé, considerata pregiudizievole per i candidati, specie quando tutti siano posti in condizione di cimentarsi in posizione paritaria sulle materie originariamente indicate quali oggetto delle prove di esame.” (TAR Campania, sezione VIII, n. 4091 del 2013 cit.), laddove nel caso in esame le due risposte in particolare date sulle trenta dai partecipanti sono state sottoposte tutte quante alla ricorrezione, venendo così gli stessi ad essere collocati tutti sullo stesso piano nell’ambito della medesima fase della procedura, con ciò abbattendosi pure un altro profilo della dedotta disparità di trattamento.

Non può non condividersi, anche per il caso di che trattasi, l’affermazione del principio di conservazione dei valori giuridici, recato dalla sentenza ora citata, laddove a fronte di un minor danno – la neutralizzazione di due domande su trenta per ciascuna delle due Aree Medica e dei Servizi clinici – si è potuto evitare l’annullamento totale della procedura a discapito di quanti avessero raggiunto

posizioni atte a far loro conseguire l’iscrizione ad una Scuola di Specializzazione a prescindere dalle due domande errate, dimostrazione questa che, come si ripete non è stata per nulla offerta in ricorso. Chiarisce il TAR Campania: “Alla base del convincimento del Collegio va, infatti, posto il fondamentale principio di conservazione dei valori giuridici, che riguarda i rapporti e le attività sia dei privati sia delle pubbliche amministrazioni, e trova la sua naturale giustificazione nella considerazione che, quando è possibile recuperare un qualunque risultato utile a disciplinare un rapporto giuridico, devesi propendere per la soluzione che consenta di salvare il risultato stesso, ovviamente tenendo sempre ben presente che a tanto può pervenirsi, quando non risultino nella vicenda coinvolti altri principi di carattere generale in qualche modo violati o comunque compromessi dalla operazione di salvezza.” (TAR Campania, Napoli, sezione VIII, n. 4091 del 2013 cit.).

2.5 Con la sesta censura i ricorrenti deducono l’eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, la violazione dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, violazione e falsa applicazione della lex specialis di cui all’Allegato 4 del bando. Rappresentano che in base alle segnalazioni pervenute all’attenzione della loro difesa risulterebbe che le prove per l’accesso alle Scuole di Specializzazione in medicina abbiano avuto luogo senza il rispetto delle norme e degli standard di sicurezza previsti dal bando. In alcune sedi non sarebbe stato disponibile il collegamento ad Internet; nella prima giornata del 28 ottobre che prevedeva la parte dei quesiti comune a tutti i concorrenti in molte sedi “la collaborazione tra candidati è stata tollerata dalle commissioni che si astenevano dall’intervenire”; è stata denunciata la inidoneità delle aule destinate allo svolgimento dei test e dei mancati controlli circa l’utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici con

inevitabili conseguenze sui risultati dei quiz, come dimostrata da fotografie pubblicate in rete.
2.5.1 La censura va proprio disattesa.
La ritenuta inosservanza delle norme di salvaguardia della regolarità nello svolgimento delle prove non acquista il carattere lesivo ritenuto dai ricorrenti, poiché non viene posto in evidenza alcun nesso causale preciso e concordante tra le irregolarità riferite e l’esito negativo degli esami, introducendo piuttosto i ricorrenti una sorta di azione popolare sulla regolarità delle prove d’esame che non può trovare albergo nel giudizio di legittimità, a meno di non ricadere in termini di violazione del principio dell’anonimato, che comporterebbe quella sì la caducazione dell’intera procedura ed il suo rinnovo (cfr. C. Stato Adunanze Plenarie, numeri 26 – 28 del 2013) o quanto meno l’adozione di una pronuncia risarcitoria ai sensi dell’art. 30, comma 2 c.p.a. pure richiesta dai ricorrenti anche in fase cautelare e come estrinsecantesi nell’ammissione con riserva ed in soprannumero alla Scuola di Specializzazione di prima opzione.

A tal riguardo è, pure, da concordarsi con quanto posto in evidenza dall’Amministrazione e che cioè le questioni introdotte con il dedotto motivo sono carenti della indefettibile indicazione di come le illegittimità dedotte avrebbero inciso sulla posizione di ogni singola parte ricorrente, con conseguente pure inammissibilità della domanda risarcitoria, oltre che reiezione della censura.

2.6 Tale ultima osservazione induce a respingere anche la settima con la quale gli interessati deducono la violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., la violazione del diritto allo studio art. 34 Cost. e del diritto all’istruzione ex art. 14 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.

2.6.1 Infatti laddove essi osservano che la scelta compiuta dal Ministero nella validazione della prova con l’eliminazione delle domande ritenute del tutto

immotivatamente non pertinenti e le concrete modalità con cui le prove si sono svolte sul territorio nazionale hanno compromesso il principio del merito ed hanno comportato una grave lesione del principio di uguaglianza, specie se si pensi alle modalità di ricalcolo del punteggio assegnato ai candidati, non si può prescindere da quanto correttamente osservato dall’Amministrazione e che cioè risulta deficitaria la dimostrazione del superamento della prova di resistenza, in quanto pur avendo i ricorrenti prodotto le pagine personali riferite alla loro posizione nella graduatoria non dimostrano come la neutralizzazione delle due domande per ciascuna delle Aree interessate abbia sulla posizione di ciascuno inciso, con la conseguenza che non consentono al giudicante lo scrutinio della lesione del principio meritocratico che deve presiedere a tutte le prove di esame.

3. Per le superiori considerazioni il ricorso va pertanto respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna i ricorrenti al pagamento di Euro 4.500,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

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DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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Specializzazione degli avvocati in Parlamento https://www.giurdanella.it/2014/10/regolamento-specializzazione-avvocati-in-parlamento/ Wed, 08 Oct 2014 06:00:01 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=24158 Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha comunicato ufficialmente che il Regolamento per la specializzazione degli avvocati è stato presentato al Parlamento per la votazione. Il Regolamento dovrà definire le modalità per il conseguimento, da parte degli avvocati, del titolo di “specializzato”.  Il ministro Orlando per la stesura del testo aveva istituito un tavolo tecnico con […]

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Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha comunicato ufficialmente che il Regolamento per la specializzazione degli avvocati è stato presentato al Parlamento per la votazione.

Il Regolamento dovrà definire le modalità per il conseguimento, da parte degli avvocati, del titolo di “specializzato”.  Il ministro Orlando per la stesura del testo aveva istituito un tavolo tecnico con l’avvocatura.

Da indiscrezioni non dovrebbero esserci grosse novità rispetto alla bozza circolata in primavera.

Per ottenere il titolo di “specialista” gli avvocati devono:

– frequentare un corso universitario istituito attraverso convenzione con il Cnf oppure con i consigli degli Ordini locali. I corsi dovranno avare durata almeno biennale e una didattica non inferiore a 200 ore complessive; prevedere un obbligo di frequenza per almeno i due terzi delle 150 ore di didattica frontale e la previsione di una prova scritta e orale al termine di ogni anno per accertare il livello di preparazione.

– avere una comprovata esperienza nella materia di cui si intenda acquisire la specializzazione. In tal caso è necessario che l’avvocato sia iscritto all’albo da almeno otto anni senza interruzioni ed inoltre deve aver svolto almeno 50 incarichi professionali annui a prova della preparazione nella materia di specializzazione.

Le materie per cui è possibile acquisire la specializzazione forense sono 14. A titolo esemplificativo elenchiamo:  diritto delle persone, dirirtto della famiglia, diritto internazionale, diritto penale, diritto ambientale, diritto amministrativo. Altre specializzazioni potranno essere conseguite nell’ambito dei diritti reali, diritto di condominio e locazioni e in diritto della responsabilità civile.

Per ulteriori approfondimenti vai al nostro speciale AVVOCATI

 

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Medicina. Il DM con il concorso nazionale per le specializzazioni https://www.giurdanella.it/2014/04/medicina-concorso-unico-le-specializzazioni/ Tue, 22 Apr 2014 05:58:41 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=22544 110 i quesiti della prova scritta, sarà possibile concorrere per un massimo di quattro Scuole

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Scuole di Specializzazione in Medicina, è pronto il decreto ministeriale che segna il passaggio dalle prove di accesso locali al concorso nazionale. Il testo è stato trasmesso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al Consiglio di Stato.

D’ora in poi per essere ammessi bisognerà superare un concorso nazionale per esami e titoli. La prova scritta sarà telematica, i candidati dovranno rispondere a 110 quesiti a risposta multipla. Ciascun candidato, al momento della domanda di accesso, potrà scegliere complessivamente fino a quattro Scuole, anche appartenenti ad Aree diverse (Medica, Chirurgica, Servizi Clinici).

Il bando di concorso per l’anno accademico 2013/2014 sarà emanato entro il mese di luglio. Le prove d’esame si svolgeranno a ottobre, come annunciato dal Ministro Stefania Giannini. Il bando indicherà i posti disponibili per ciascuna Scuola, i temi che saranno oggetto dei quiz, gli esami fondamentali, caratterizzanti e specifici di cui si terrà conto nella valutazione dei titoli, i criteri di assegnazione del punteggio, il calendario, la durata, le modalità di svolgimento e correzione delle prove d’esame.

Le domande di partecipazione alla selezione si potranno fare solo per via telematica. Il test si svolgerà interamente su pc, in apposite sedi dotate della necessaria strumentazione e tecnologia. Questa procedura garantisce velocità e massima sicurezza nella fase di svolgimento e correzione.

La prova sarà suddivisa in due parti. La prima, comune a tutte le Scuole, prevede 70 domande su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di Medicina e Chirurgia. La seconda parte prevede 40 quesiti che serviranno a valutare i candidati rispetto a scenari predefiniti di dati clinici, diagnostici e analitici: di questi 30 saranno comuni a tutte le Scuole inserite in una stessa Area e 10 specifici per ciascuna Scuola. I 10 quesiti specifici avranno un peso maggiore in fase di correzione: ogni risposta esatta varrà 2 punti anziché 1 e ogni risposta errata -0,60 anziché -0,30. Ai titoli saranno attribuiti fino a 15 punti di cui: fino a 2 punti per il voto di laurea, fino a 13 per il curriculum degli studi (di questi fino a 5 in base alla media aritmetica complessiva dei voti degli esami sostenuti, fino a 5 in base ai voti presi negli esami fondamentali del corso di laurea e caratterizzanti o specifici in base alla Scuola scelta, fino a 3 punti per altri titoli, ovvero 1 punto per tesi sperimentale e 2 per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina affine alla tipologia della Scuola scelta).

A partire dal 2015 il bando per l’ammissione alle Scuole sarà pubblicato entro il 28 febbraio di ogni anno e la prova d’esame si svolgerà non prima di sessanta giorni dopo la sua uscita. Intanto il Miur lavora al riassetto e alla revisione della durata delle Scuole di Specializzazione e metterà in campo a breve una fase di confronto con tutti i soggetti a diverso titolo interessati.

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Specializzazione medica: la disciplina dopo il decreto Istruzione https://www.giurdanella.it/2013/11/specializzazione-medica-la-disciplina-il-decreto-istruzione/ Thu, 14 Nov 2013 07:16:05 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18022 Decreto istruzione. Le novità in vigore dal 12 novembre sulle scuole di specializzazione per i medici

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La legge 8 novembre 2013 n. 128 (pubblicata nella G.U. n. 264 del 11 novembre 2013), in vigore dal 12 novembre scorso, ha convertito il decreto legge 104/2013 (c.d. decreto Istruzione) recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” [qui il testo coordinato del decreto “Istruzione” ]

L’articolo 21 del decreto ha previsto una serie di importanti novità in tema di formazione specialistica dei medici, apportando significative modifiche alla previgente disciplina di cui al d. lgs. 17 agosto 1999, n. 368, con specifico riferimento alle procedure di ammissione, alla definizione del trattamento economico, alla durata dei corsi, alla determinazione del numero globale annuo di specialisti e allo svolgimento dei periodi di formazione.

In tema di ammissione alle scuole di specializzazione è stata innanzitutto disposta la sostituzione delle varie commissioni esaminatrici costituite a livello locale con un’unica commissione; a questa novità si collega poi quella relativa alla formazione, all’esito delle prove, di una graduatoria unica nazionale al posto delle singole graduatorie locali attualmente previste. La volontà del legislatore è stata in questo caso quella di predisporre un sistema di accesso che favorisca i candidati maggiormente meritevoli su scala nazionale.

Per quanto riguarda il trattamento economico annuo da corrispondere agli specializzandi, il decreto prevede che la relativa determinazione venga effettuata con decreto del Presidente del Consiglio non più annualmente, bensì con cadenza triennale.

In seguito all’esame del testo da parte della Camera, è stata poi disposta la riduzione della durata dei corsi, che non sarà più di 5/6 anni come quella attuale. La definizione specifica di tale riduzione, che dovrà comunque rispettare i limiti minimi imposti dalla normativa comunitaria, è demandata ad un decreto del Ministro dell’Istruzione da emanarsi entro il 31 marzo 2014, con cui si procederà anche ad una generale riorganizzazione delle classi e delle tipologie dei corsi.
La durata ridotta dei corsi si applicherà dal prossimo anno accademico agli specializzandi del primo anno, mentre per quelli degli anni superiori al terzo continuerà ad applicarsi l’ordinamento sino ad oggi vigente. Una particolare disciplina transitoria potrà poi essere prevista per gli studenti del secondo e del terzo anno al fine di adeguare i corsi alla nuova durata.

Relativamente ai criteri di determinazione annuale del numero totale di specialisti da formare per ogni classe di specializzazione, il decreto stabilisce che, insieme alle esigenze di programmazione delle Regioni, venga adeguatamente tenuta in considerazione l’esigenza di “migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica”.

Un’ultima novità è prevista in tema di svolgimento dei periodi di formazione degli specializzandi: alla luce della nuova disciplina tali periodi dovranno svolgersi nello stesso luogo in cui ha sede la scuola di specializzazione e all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale, senza però che ciò possa determinare l’instaurazione di un rapporto di lavoro o il diritto all’accesso ai ruoli del medesimo S.s.n.

Di seguito, il testo dell’articolo 21 del decreto istruzione, 104/2013, in vigore dal 12 novembre 2013, dopo le modifiche introdotte dalla legge di conversione:


Art. 21
Formazione specialistica dei medici

1. All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;

b) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) all’esito delle prove e’ formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 757, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

2. All’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole «ed e’ determinato annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall’anno accademico 2013-2014, e’ determinato ogni tre anni,».

2-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 marzo 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l’osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresi’ le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma sono destinati all’incremento dei contratti di formazione specialistica medica.

3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli specializzandi che nell’anno accademico successivo all’emanazione del medesimo decreto sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l’ordinamento didattico alla durata cosi’ definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l’ordinamento previgente»;

b) al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 35, le parole da: «determina» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell’obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonche’ del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attivita’ del Servizio sanitario nazionale».

2-ter. I periodi di formazione dei medici specializzandi si svolgono ove ha sede la scuola di specializzazione e all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa, in conformita’ agli ordinamenti e ai regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le universita’ e le aziende sanitarie di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L’inserimento non puo’ dare luogo a indennita’, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilita’ assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalita’ individuate dal tutore, d’intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unita’ operative presso cui si svolge la formazione, fermo restando che tale formazione non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e non da’ diritto all’accesso ai ruoli del medesimo Servizio sanitario nazionale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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CNF: Da oggi in vigore il Regolamento  n. 1/2013 … https://www.giurdanella.it/2013/04/cnf-da-oggi-in-vigore-il-regolamento-n-12013/ Fri, 12 Apr 2013 07:13:04 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=11992 il Regolamento, attuativo della Riforma forense, disciplina l'elenco delle Associazioni specialistiche che, insieme ai Consigli dell'Ordine, organizzeranno i corsi per il titolo di avvocato specialista

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CNF: Da oggi in vigore il Regolamento  n. 1/2013 sulle associazioni specialistiche forensi. Il testo.

Il Regolamento, attuativo dell’art. 35 comma 1 lett. s) della L. 247/2013 (Nuovo ordinamento della professione di avvocato), istituisce e disciplina l’elenco delle Associazioni specialistiche forensi maggiormente rappresentative che parteciperanno con i Consigli dell’Ordine all’organizzazione dei corsi per l’acquisizione del titolo di avvocato specialista, che rappresenta uno dei punti qualificanti della recente riforma forense.

Indicati i requisiti di iscrizione nell’elenco nonchè il relativo procedimento. In particolare le associazioni iscritte non dovranno avere scopo di lucro, l’attività formativa dovrà essere gratuita salva la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute.

Qui il testo del Regolamento n. 1/2013 del Consiglio Nazionale Forense.

Sull’argomento vedi anche: “CNF, bozza di regolamento sulla specializzazione forense: le associazioni“.

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CNF, bozza di regolamento sulla specializzazione forense: le associazioni https://www.giurdanella.it/2013/04/cnf-arriva-la-bozza-di-regolamento-sullelenco-delle-associazioni-di-specializzazione-forense/ https://www.giurdanella.it/2013/04/cnf-arriva-la-bozza-di-regolamento-sullelenco-delle-associazioni-di-specializzazione-forense/#comments Wed, 03 Apr 2013 06:30:53 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=11594 Il CNF ha varato la bozza di regolamento che istituisce e disciplina l'elenco delle associazioni specialistiche forensi

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In esito alla seduta amministrativa del 22 marzo 2013 il CNF ha varato la bozza di regolamento che istituisce e disciplina l’elenco delle associazioni specialistiche forensi maggiormente rappresentative, in attuazione dell’art. 35 comma 1 lett. s) della L. n. 247/2012 di riforma della professione forense.

Il titolo di specialista, che ha rappresentato una delle più significative novità introdotte dalla riforma, è attribuito in via esclusiva dal Consiglio Nazionale Forense in due modi: o per effetto del superamento di percorsi formativi almeno biennali (modalità di conseguimento e caratteristiche di tali corsi devono essere definite con regolamento del Ministero della Giustizia) oppure per “comprovata esperienza nel settore di specializzazione”, ovverosia quando l’avvocato abbia un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno otto anni consecutivi, di cui almeno cinque compiuti svolgendo assidua prevalente e continuativa attività professionale in un settore di specializzazione.

Le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative iscritte nell’elenco tenuto dal CNF parteciperanno con i Consigli dell’Ordine all’organizzazione dei corsi formativi per l’acquisizione del titolo di specialista. La bozza di regolamento fissa in particolare i requisiti di iscrizione (art. 3) – tra cui un numero di iscritti significativo su base nazionale, quale espresso scopo statutario la promozione del profilo professionale specialistico, la formazione e l’aggiornamento, una sede nazionale e un organismo di coordinamento delle attività su base nazionale –, nonché il procedimento per ottenere l’inserimento nell’elenco (art.5). Il possesso dei predetti requisiti dev’essere comprovato nella documentazione allegata alla domanda e saranno oggetto di verifica con cadenza triennale, e in caso di perdita di uno di essi si darà luogo alla revoca dell’iscrizione.

L’elenco in questione verrà pubblicato nel sito del CNF, sarà costantemente aggiornato e una volta approvato in via definitiva, entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione on line.

Di seguito, si rende disponibile il testo della bozza di regolamento e il testo ufficiale della L. di riforma n. 247/2012.

Bozza Regolamento

Testo Ufficiale

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https://www.giurdanella.it/2013/04/cnf-arriva-la-bozza-di-regolamento-sullelenco-delle-associazioni-di-specializzazione-forense/feed/ 2
Approvata definitivamente la Riforma Forense https://www.giurdanella.it/2012/12/approvata-definitivamente-la-riforma-forense/ Fri, 21 Dec 2012 17:05:16 +0000 E’ stata approvata per alzata di mano la Riforma Forense. Il testo, già approvato dalla Camera il 31 ottobre scorso, non ha subito modifiche da parte del Senato ed è diventato legge. Modificata, dunque, dopo quasi 80 anni la disciplina della professione di avvocato, con nuove modalità riguardo l’accesso alla professione, le specializzazioni e le […]

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E’ stata approvata per alzata di mano la Riforma Forense.

Il testo, già approvato dalla Camera il 31 ottobre scorso, non ha subito modifiche da parte del Senato ed è diventato legge.

Modificata, dunque, dopo quasi 80 anni la disciplina della professione di avvocato, con nuove modalità riguardo l’accesso alla professione, le specializzazioni e le sanzioni.

Qui il testo della Riforma Forense ormai Legge dello Stato

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Il regolamento sulle specializzazioni forensi https://www.giurdanella.it/2010/09/il-regolamento-sulle-specializzazioni-forensi/ Thu, 23 Sep 2010 22:00:00 +0000 (in vigore dal 30 giugno 2011)

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Riportiamo di seguito il comunicato stampa del CNF, diramato oggi.

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Specializzazioni forensi: il Cnf approva il regolamento



24/09/2010 – Per diventare specialista occorrerà frequentare un corso e superare un esame presso il Consiglio nazionale forense. Le nuove regole entreranno in vigore a giugno 2011



Roma. Il Consiglio nazionale forense ha approvato oggi il regolamento sulle specializzazioni forensi, che disciplina le aree di specialità professionale e le modalità per acquisire il titolo di specialista.

Così il presidente Guido Alpa: “Il Cnf ha voluto così coronare un lavoro iniziato a giugno e condotto nel confronto costante con gli Ordini e le Associazioni, nella convinzione che il riconoscimento delle qualifica di avvocato specialista sia a garanzia dell’interesse pubblico e di tutela del cittadino. Corrispondendo anche a una risalente esigenza dell’avvocatura, che già nel congresso di Genova del 1960 aveva posto questa necessità”.

Il regolamento gioca d’anticipo rispetto alla riforma forense, il ritardo nell’approvazione della quale ha spinto il Cnf ad approvare l’articolato pur con l’avvertenza che si tratta di un testo che entro un anno dalla sua entrata in vigore potrà esser sottoposto a revisione, tenendo conto degli effetti prodotti e della tenuta sul campo della individuazione delle aree di specializzazione, la cui definizione ha impegnato lungamente il Cnf.

Il testo definitivo, proposto al plenum dal gruppo di lavoro presieduto dal vicepresidente Ubaldo Perfetti, accoglie molte delle osservazioni avanzate dagli Ordini e dalle Associazioni, da ultimo nella riunione che si è tenuta sabato scorso a Roma presso il complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, accompagnandolo con una relazione esplicativa.

Le aree di specialità individuate sono 11 e il regolamento stabilisce che l’avvocato può conseguire il diploma di specializzazione in non più di due.

Esse sono:



1) Diritto di famiglia, dei minori e delle persone

2) Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni

3) Diritto commerciale

4) Diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale

5) Diritto industriale

6) Diritto della concorrenza

7) Diritto tributario

8) Diritto amministrativo

9) Diritto della navigazione

10) Diritto dell’Unione europea

11) Diritto penale



Entro un anno dall’entrata in vigore il Cnf, sentiti Ordini e Associazioni, potrà procedere se necessario alla revisione delle disposizioni, con particolare riferimento alle aree di specializzazione, ai fini della tutela dell’affidamento della collettività.

Requisiti per conseguire il titolo di avvocato specialista.

L’avvocato dovrà aver maturato un’ anzianità di iscrizione all’albo, ininterrotta, di almeno sei anni; aver frequentato continuativamente per almeno un biennio una scuola/corso tra quelli riconosciuti dal Cnf (per un minimo di duecento ore complessive di studio e esercitazioni); aver sostenuto con esito positivo l’esame presso il Cnf.

Esame.

Consiste nello svolgimento di una prova scritta su materia attinente all’area di specializzazione e nello svolgimento di una prova orale, avente ad oggetto anche la dimostrazione del possesso di una esperienza pregressa nella materia.

Associazioni fra avvocati specialisti.

Il Cnf terrà aggiornato e reso accessibile al pubblico (sul sito Internet) l’elenco delle associazioni costituite tra avvocati specialisti.

In sede di prima applicazione, sono inserite di diritto le associazioni forensi specialistiche riconosciute dal Congresso forense.

Aggiornamento specialistico.

Per il mantenimento del titolo di specialista, l’avvocato sarà tenuto a curare il proprio aggiornamento professionale e conseguire nel triennio almeno 120 crediti formativi. Di cui almeno 30 in ogni singolo anno. Tali crediti sono computati come crediti formativi per la formazione continua.

Scuole e corsi di specializzazione.

Presso il Cnf sarà istituito il registro dei soggetti abilitati alla istituzione e gestione delle scuole e/o di corsi di alta specializzazione, nel quale sono iscritti a semplice richiesta i Consigli dell’Ordine. Le scuole dovranno presentare al Cnf, annualmente prima dell’inizio dell’anno scolastico, il programma dettagliato della scuola o del corso.

Norma transitoria.

Gli avvocati che alla data di entrata in vigore de regolamento hanno una anzianità di iscrizione al’albo, continuativa, di 20 anni potranno acquisire il titolo di specialista, in non più di una delle aree di specializzazione, presentando al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, che esprimerà un parere non vincolante, documenti e titoli che dimostrino la particolare conoscenza della materia. Il Cnf provvederà all’iscrizione previo eventuale colloquio.

Entrata in vigore.

Il regolamento del Cnf entrerà in vigore il 30 giugno 2011.

Aggiornamento codice deontologico.

L’approvazione del regolamento imporrà una conciliazione delle norme del regolamento con quelle del Codice deontologico forense con particolare riguardo agli articoli 17 e 17 bis.

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Qui la bozza di regolamento approvata il 25 giugno scorso.

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