spese legali Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/spese_legali/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 31 Jul 2024 17:21:25 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Abrogazione dell’abuso d’ufficio: rimborso delle spese legali da parte dell’Amministrazione https://www.giurdanella.it/2024/07/abrogazione-dellabuso-dufficio-rimborso-delle-spese-legali-da-parte-dellamministrazione/ Wed, 31 Jul 2024 17:21:25 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57019 L’abrogazione del reato dell’abuso d’ufficio comporterà, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, c.p., l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non è più previsto come reato e la cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali delle condanne definitive. Ebbene, oltre alle conseguenze prettamente penalistiche, l’assoluzione dei funzionari pubblici attualmente accusati di aver commesso abuso d’ufficio, […]

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L’abrogazione del reato dell’abuso d’ufficio comporterà, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, c.p., l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non è più previsto come reato e la cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali delle condanne definitive.

Ebbene, oltre alle conseguenze prettamente penalistiche, l’assoluzione dei funzionari pubblici attualmente accusati di aver commesso abuso d’ufficio, e ancora sub iudice, comporterà l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di appartenenza di procedere al rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti.

A tal proposito, la norma di riferimento è rappresentata dall’articolo 86, comma 5, secondo periodo, d.lgs. 165/2000 (Testo Unico Enti Locali), a mente del quale “…Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

a)assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
b)presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave.”

Mentre, per quanto riguarda le amministrazioni statali, l’art 18, del d.l. 67/1997, convertito successivamente con L. 135/1997, stabilisce che “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.

Le due norme dettano un regime sostanzialmente omogeneo, in virtù del quale il dipendente pubblico che in ragione del suo ufficio si trovi sottoposto a giudizi penali, civili o amministrativi potrà ottenere un rimborso (diverso dal risarcimento) delle spese legali sostenute.

Perché ciò accada, tuttavia, è necessario che non sussista conflitto di interessi tra il dipendente e la Pubblica Amministrazione di riferimento e, forse, proprio questo aspetto è quello che desta maggiori perplessità, considerato che ad oggi non esiste nel nostro ordinamento una definizione chiara di conflitto di interessi.

Né può trarsi tale definizione dall’art. 6 bis, L. 241/1990, rubricato “conflitto di interessi”, che stabilisce “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, poiché sembra trattarsi di una norma suscettibile di applicazione generalizzata.

In ogni caso, la previsione di condizioni in presenza delle quali l’amministrazione procederà al rimborso fa desumere che si tratta di un potere discrezionale relativo all’an e al quantum, cui specularmente si contrappone un interesse legittimo.

Peraltro, la giurisprudenza è costante nell’interpretare la disposizione nel senso che per ottenere il rimborso sia necessario provare l’effettivo esborso.

Infatti, “non può dedursi da una possibilità di anticipazione riservata alla valutazione discrezionale della amministrazione la deroga generale al regime probatorio delle spese per le quali si agisce al fine di ottenerne il rimborso, che è insito nella natura stessa di rimborso della previsione normativa” (Cass. Sez. L. 5980/2022; Cass. 2448/2013) .

Staremo, dunque, a vedere quale sarà l’applicazione che verrà fatta delle disposizioni in commento e in quali termini, eventualmente, si riterrà sussistente un conflitto di interesse non legittimante il rimborso.

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Nelle spese di giudizio non c’è spazio per la restituzione del contributo unificato https://www.giurdanella.it/2013/05/nelle-spese-di-giudizio-non-ce-spazio-per-la-restituzione-del-contributo-unificato/ https://www.giurdanella.it/2013/05/nelle-spese-di-giudizio-non-ce-spazio-per-la-restituzione-del-contributo-unificato/#comments Tue, 28 May 2013 06:00:18 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=13273 La restituzione del contributo unificato è oggetto di una obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice

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Con sentenza n. 2388 del 2 maggio 2013, il Consiglio di Stato, nell’affrontare la questione generale dell’individuazione dei presupposti per ottenere da un pubblica amministrazione il risarcimento dei danni patiti, è stato chiamato a pronunciarsi anche sul connesso problema della possibilità o meno, nel caso di accoglimento del ricorso, di ricomprendere tra le spese del giudizio la restituzione del contributo unificato.

Si tratta di un tema molto delicato e particolarmente attuale, specie alla luce del sensibile aumento degli importi previsto dalla legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228/2012).

Nel caso di specie l’impresa ricorrente, solo parzialmente soccombente in primo grado, impugnava il capo della sentenza del Tar Marche n. 225/2008 nella parte in cui aveva liquidato le spese del giudizio in misura inferiore all’ammontare del contributo unificato, lamentandone l’illegittimità e l’ingiustizia.

Il Consiglio di Stato, premessi i limiti del suo sindacato in punto di condanna alle spese del giudizio, – il merito delle valutazioni del giudice di prime cure esorbita dall’area del controllo di legittimità rimesso al giudice d’appello, tranne che nelle ipotesi di statuizioni macroscopicamente irragionevoli o illogiche come ad es. la condanna alle spese della parte vittoriosa – ha affermato che: “Nelle spese di giudizio liquidate dal giudice non può essere ricompresa anche la restituzione del contributo unificato, nel caso di accoglimento della domanda o del ricorso, atteso che detto contributo, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è oggetto di una obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare”.

Posto che una cosa sono le spese del giudizio e altra cosa sono le spese di giustizia (tra le quali vi è il contributo unificato), la statuizione in esame è destinata a sollevare numerose perplessità tra gli addetti ai lavori, specie considerando il chiaro tenore dell’art. 13 comma 6-bis del DPR n. 115/2002 (T.U. Spese di giustizia) che testualmente recita: “(…) L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza”.

Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza in commento (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2388 del 2 maggio 2013).

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Parametri liquidazione spese legali, il parere del Consiglio di Stato https://www.giurdanella.it/2013/01/parametri-liquidazione-spese-legali-il-parere-del-consiglio-di-stato/ Fri, 25 Jan 2013 11:01:18 +0000 Il Consiglio di Stato, con parere n. 161/2013 del 18 gennaio scorso, si è espresso sullo schema di decreto ministeriale che disciplinerà i parametri per la liquidazione da parte degli organi giurisdizionali dei compensi per le professioni regolamentate (ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27).

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Il Consiglio di Stato, con parere n. 161/2013 del 18 gennaio scorso, si è espresso sullo schema di decreto ministeriale che disciplinerà i parametri per la liquidazione da parte degli organi giurisdizionali dei compensi per le professioni regolamentate (ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27).

I giudici sottolineano subito come il nuovo intervento arriva a pochi mesi dal Dm 140/12, a testimonianza del fatto che qualcosa, nella disciplina odierna, va corretta.

Palazzo Spada mostra perplessità su decreti ingiuntivi e precetti: "Non si ravvisano ragioni per aumentare i parametri numerici dei compensi per l’ingiunzione monitoria e per il precetto, giustificati dall’Amministrazione con l’esigenza di riferire anche a tali attività la componente di studio". Dubbi anche sull’introduzione, nel settore civile, della voce “studio” per la fase esecutiva sia mobiliare sia immobiliare. «Se la fase esecutiva va intesa in modo da essere ricompresa quale completamento per la realizzazione del bene, come sostenuto dall’Amministrazione nella originaria relazione, non vi è alcuna ragione – si legge nel parere – per inserire all’interno di tale fase una voce “studio”, che finirebbe per costituire una duplicazione della fase di studio, già prevista con dignità autonoma». Positiva invece l'introduzione, nel penale, dell’autonoma voce della fase di «investigazione», introdotta per porre su un piano paritario accusa e difesa nel giudizio.

Bocciato l'aumento del compenso, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento, per le spese forfettarie di tutti i professionisti, vale a dire quelle inerenti il funzionamento dello studio che riesce tuttavia difficile documentare: le legge parla di compenso unitario e la modifica che il ministero ha in mente finirebbe, secondo il parere, per aggravare la criticità già segnalata dalla stessa sezione secondo cui si rischierebbe che i nuovi parametri si prestino a fungere da “tariffa mascherata”.

Parere favorevole, ma con riserva, al compenso forfetizzato in favore dell’attività stragiudiziale degli avvocati, previsto tenendo conto anche del tempo impiegato dal professionista per lo svolgimento della sua attività. L’importo è quantificato, orientativamente, in una percentuale calcolata tra il 5 e il 20 per cento del valore dell’affare. Per i giudici di Palazzo spada si tratta di un'idea in astratto positiva, anche se bisognerebbe indicare non solo un tetto massimo, più basso dell’attuale, senza soglia minima, ma anche un vincolo all’emolumento inerente al successo dell’attività prestata: «In tal modo, si premia non l’assistenza ad una qualsiasi attività di mediazione, ma l’ausilio ad una  mediazione coronata da buon esito, o comunque svolta dal professionista con proposte idonee a favorire il buon esito».

Promossa a pieni voti, poi, la «soccombenza qualificata»: la norma prevede un significativo aumento del compenso liquidato a carico della parte soccombente quando le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate. I consiglieri di Stato accolgono con il massimo favor la disposizione, che non scoraggia soltanto le liti temerarie ma punta «a valorizzare, premiandola, l’abilità tecnica dell’avvocato che, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere che la prestazione del suo assistito era chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie». 

Parere positivo anche all'introduzione delle misure anti-contenzioso seriale, che introducono un incremento fino al triplo di compenso spettante all’avvocato che difende più persone con la medesima posizione processuale. Condivisibile infatti la ratio della norma, avente la «finalità di evitare l’incentivazione dell’instaurazione di più giudizi aventi identici petita e causae petendi al solo fine di conseguire un maggior compenso sommando la liquidazione prevista per ciascun procedimento».

Parimenti condivisibile, a parere dei giudici, la modifica dell’articolo 9 del d.m. n. 140/2012 (Cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e patrocinio a spese dello Stato) con la soppressione della possibile riduzione a metà del compenso spettante all’avvocato che presta la sua assistenza a soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nonché a soggetti a questi equiparati dal Dpr 115/02 nel procedimento penale. Infatti, come evidenziato dal Ministero, l’esclusione della riduzione alla metà del compenso ripristina la differenza tra la difesa in ambito civile e quella ambito penale già introdotta dal Dpr 115/02 con norma primaria (dove i compensi per la difesa nel procedimento civile dei soggetti sopra citati sono ridotti alla metà) in un’ottica di recupero della funzione sociale dello Stato, che si fa carico per intero di delicate difese di soggetti con insufficienti mezzi economici.

Parere favorevole, infine, anche per il venir meno della possibilità di riduzione alla metà del compenso dell’avvocato che assiste d’ufficio un minorenne: «La modifica consente di evitare che la difesa di soggetti deboli sia considerata di minore dignità, e non le sia attribuito quel riconoscimento che è dovuto per la delicatezza dell’incarico».

https://www.giurdanella.it/sites/default/files/compensi_parere_161_2013.pdfQui il testo integrale del parere del Consiglio di Stato

 

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