L'articolo Nuovo regolamento ANAC per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata proviene da Giurdanella.it.
]]>Il regolamento integra la fattispecie prevista dall’art. 62, comma 10 del codice: “le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell’ANAC l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro quindici giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all’articolo 63, comma 2”
Perché si possa procedere con l’assegnazione d’ufficio l’art. 6 del regolamento richiede che le stazioni appaltanti ovvero le centrali di committenza non adeguatamente qualificate per eseguire la procedura d’affidamento che si necessita forniscano una serie di informazioni nella domanda da presentare a mezzo PEC ad ANAC seguendo un modello predisposto: dati anagrafici, le stazioni e/o le centrali di committenza interpellate e le ragioni dell’indisponibilità opposte, l’ambito di competenza di cui si necessita (progettazione/affidamento e/o esecuzione), l’oggetto (appalto o partenariato pubblico privato) e la tipologia (lavori, servizi e/o forniture) di affidamento da svolgere, l’importo dell’affidamento individuato ai sensi dell’articolo 14 del Codice, nonché eventuali termini decadenziali per l’avvio della procedura.
La domanda così presentata viene valutata entro cinque giorni, l’Autorità deciderà se procedere o archiviare la domanda. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta ovvero presentata senza il modulo predisposto, il dirigente dell’Ufficio competente dell’Autorità per la gestione dell’Elenco formula per iscritto al soggetto segnalante “una richiesta di integrazione nella quale si chiedono gli adempimenti e/o chiarimenti necessari”. La risposta ed i documenti così richiesti dovranno pervenire entro dieci giorni dalla comunicazione della richiesta di integrazione.
Il dirigente dell’Ufficio competente per la gestione dell’Elenco dispone l’avvio del procedimento e, a norma del primo comma dell’art. 8 del regolamento, “entro cinque (n. 5) giorni seleziona le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza qualificate alle quali inviare la richiesta”.
Il secondo comma dell’art. 8 individua i criteri di selezione delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza:
a) settore di qualificazione (lavori e/o servizi e forniture – partenariato pubblico privato);
b) livello ed ambito di qualificazione [n.d.r. fino al 31 dicembre 2024 si ha un solo ambito di qualificazione (progettazione/affidamento)], opzionando, a seconda del livello necessario per lo svolgimento della procedura di affidamento, prioritariamente le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza che in sede di iscrizione hanno manifestato la propria disponibilità a svolgere attività di committenza in favore di terze stazioni appaltanti, in subordine i soggetti iscritti di diritto e infine i soggetti iscritti con riserva;
c) ambito amministrativo di appartenenza e collocazione territoriale, dando precedenza alle stazioni appaltanti o centrali di committenza ricadenti nel medesimo ambito amministrativo del richiedente o che presenti contiguità territoriale con lo stesso;
d) rotazione tra le varie stazioni appaltanti e centrali di committenza selezionate nel corso dell’anno.
Alle stazioni appaltanti e/o alle centrali di committenza così individuate viene data a mezzo PEC una comunicazione della designazione. Queste ultime, come disposto dall’art. 9 del regolamento, “entro tre giorni dalla ricezione della richiesta devono comunicare la propria disponibilità, ovvero motivare circa le ragioni della indisponibilità a svolgere l’attività di committenza”. Successivamente l’ufficio provvede all’individuazione del soggetto da designare. Nel caso di plurime manifestazioni di disponibilità il soggetto da designare viene individuato “in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione delle caratteristiche (funzionali, esperienziali e territoriali ecc.) che connotano le varie stazioni appaltanti e centrali di committenza iscritte [all’Elenco]”.
Invece, nel caso in cui tutti i soggetti a cui è stata mandata la comunicazione della designazione si rendessero indisponibili “l’ufficio può, previa valutazione delle motivazioni addotte, procedere comunque a designare una delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza precedentemente indicate, ovvero, in caso le ragioni dell’indisponibilità fossero ritenute plausibili e fondate, entro ulteriori cinque giorni provvederà ad individuare ulteriori stazioni appaltanti e/o centrali di committenza al fine di effettuare la designazione”.
Ove le circostanze lo richiedono il dirigente può procedere con l’audizione, anche telematicamente, delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza indicate e che si sono dichiarate impossibilitate a svolgere l’attività di committenza richiesta, Nel corso dell’audizione “il dirigente invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari”. All’esito della verifica della infondatezza delle motivazioni addotte si potrà procedere ad attivare un procedimento sanzionatorio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 11, del d.lgs. 36/2023.
Entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, il dirigente dell’Ufficio competente dell’Autorità per la gestione dell’Elenco predispone una comunicazione a mezzo PEC di designazione indicando l’oggetto della prestazione di committenza, i dati identificativi dell’amministrazione istante e del soggetto designato. La comunicazione di conclusione del procedimento relativa alle designazioni sarà annotata nell’elenco e sarà valutata ai fini della revisione e aggiornamento dell’elenco.
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]]>Esso è costituito da voci di capitolato per opere finite e/o forniture, il cui costo è comprensivo di tutte le fasi lavorative necessarie per la definizione dell’opera completa e realizzata a perfetta regola d’arte.
In particolare, il prezzario riporta le quotazioni dei materiali di fornitura e delle opere compiute riferiti agli ultimi listini pubblicati e a valutazioni specifiche di mercato corrente.
La disciplina sull’aggiornamento annuale dei prezzari in tema di appalti è dettata dall’art. 133, comma 8, d.lgs. n. 163/2006, in forza del quale “Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate”.
L’obbligo, per le stazioni appaltanti, di aggiornare annualmente i propri prezzari sussiste con riguardo a quelle voci di elenco di prodotti destinati alle costruzioni, che abbiano subito significative variazioni di prezzo, legate a particolari condizioni di mercato.
Il termine di validità dei prezzari è fissato al 31 dicembre di ogni anno, mentre, per i progetti posti a base di gara, la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, è consentito l’utilizzo dei prezzari fino al 30 giugno dell’anno successivo.
La ratio della norma si rinviene, da un lato, nella necessità di scongiurare uno scadimento della qualità delle prestazioni d’appalto, dall’altro, nell’esigenza di garantire la corretta concorrenza del mercato.
A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che “l’istituto dell’adeguamento dei prezziari delle opere pubbliche è, difatti, rivolto a tutelare interessi pubblici generali, quali le condizioni di serietà dell’offerta nel sistema degli appalti pubblici e la connessa tutela di una sana concorrenza del mercato”.
Va, peraltro, rilevato che l’art. 133, comma 8 del d.lgs. n .163/2006, non indica le modalità, gli strumenti e le fonti attraverso i quali procedere all’aggiornamento dei prezzari.
Tale circostanza, secondo la giurisprudenza, rende legittimo il ricorso da parte delle amministrazioni appaltanti a qualunque sistema o metodo di aggiornamento del prezzo, purché basato su dati ufficiali e su elementi atti ad assicurare un sufficiente coefficiente di rispondenza alle variazioni di prezzo, tecnicamente rilevabili con grado di adeguata certezza.
Ciò implica l’utilizzo, da parte delle stazioni appaltanti, di procedure amministrative tipiche, non surrogabili, in via di fatto, con generiche analisi di mercato, non rese nelle pubbliche forme (T.A.R. Piemonte – Torino, Sezione I, Sentenza 26 ottobre 2009 n. 2330).
Nel settore dei pubblici appalti, dunque, “l’aggiornamento dei prezzari è procedimentalizzato, perché serve a rendere di pubblica fede e conoscibile da parte della generalità dei terzi e del mercato che l’Amministrazione appaltante ha utilizzato per la base d’asta valori competitivi, ciò allo scopo di consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara e di tutelare l’affidamento delle imprese alla serietà della proposta al pubblico di progetto e di contratto che la base d’asta implica” (TAR Sardegna n.895/2011).
Un ruolo importante nell’aggiornamento dei prezzari è riconosciuto alla normazione regionale, “relativamente alle opere pubbliche indette da stazioni appaltanti generalmente operanti nell’ambito territoriale della Regione” (TAR Piemonte cit).
Difatti, ciascuna regione adotta un prezzario unico regionale per i lavori pubblici.
Va ricordato che, in passato, la giurisprudenza amministrativa era unanime nel ritenere “illegittimo il bando che imponga a base di gara un prezziario non aggiornato ai sensi dell’art. 133, comma 8, d.lgs. n. 163/2006, con prezzi incongrui e non attualizzati, oggettivamente inferiori a quelli di mercato come rilevabili dal tariffario regionale” (TAR Napoli, sez. I, n. 5130/2009; cfr. TAR Reggio Calabria, sez. I, n. 131/2009; TAR Veneto, sez. I, n. 670/2008; TAR Catania, sez. I, 2281/2008; TAR Umbria, n. 247/2008).
Tale posizione è stata successivamente superata, sull’assunto che“l’onere dell’aggiornamento dei prezzari di cui all’art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006, non è una norma cogente, ma soltanto una indicazione alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le variazione dei prezzi secondo un costante aggiornamento. Ciò non significa, però, che le amministrazioni siano obbligate a porre a base del loro computo estimativo i suddetti prezzari, anche in considerazione della generale illegittimità comunitaria dei minimi tariffari inderogabili; le stazioni appaltanti possono scegliere una base di calcolo che ritengano più opportuna in ordine alle contingenze che riguardano l’appalto che va in gara, per cui, le imprese che valutano di non poter partecipare alla gara sulla base di quel computo estimativo, possono decidere di non presentare offerte, mentre mai possono imporre all’amministrazione una base d’asta che possa essere per loro maggiormente conveniente da un punto di vista economico”.
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]]>L'articolo ANAC: stop alla clausola che subordina i pagamenti all’ottenimento di finanziamenti europei proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Presidente interviene, dopo che all’Autorità erano pervenute diverse segnalazioni riguardo la circostanza che in diversi bandi di gara relativi all’affidamento di lavori pubblici viene inserita una clausola che subordina i pagamenti dovuti all’impresa esecutrice all’ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti terzi (es. finanziamenti derivanti da fondi europei) ovvero a risorse non ancora a disposizione – quanto meno in termini di cassa – da parte della stazione appaltante.
Il Presidente, ricorda che il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. unitamente alle previsioni dell’art. 81 Cost. impone che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto in presenza di idonea copertura finanziaria e che in attuazione di tali principi, ad esempio, il d.lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, prevede che «gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 (art. 191, comma 1)».
Pertanto, “la stazione appaltante ha l’onere di verificare ex ante la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare, anche in considerazione dei limiti posti dal patto di stabilità, garantendone la permanenza anche in fase di esecuzione, coerentemente a quanto previsto nel bando di gara che, a norma dell’art. 64 d.lgs. 163/2006, deve contenere, tra l’altro, le informazioni di cui all’allegato IX A del Codice dei contratti pubblici, ivi incluse quelle relative alle modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.”
Su tale ultimo punto, il Presidente precisa inoltre che la specifica disciplina dei termini e delle modalità di pagamento previste nella lex specialis deve essere conforme alle prescrizioni normative di cui al d.lgs. 9.10.2002 n. 231, come modificato dal d.lgs. 9.11.2012 n. 192. richiamando in merito la determinazione dell’Autorità n. 4 del 7.7.2010, nella quale è indicato che «non può ritenersi sufficiente che la stazione appaltante per derogare alla suddetta normativa puntuale, faccia in sede di bando di gara un generico richiamo alla necessità del rispetto del patto di stabilità interno. Eventualmente, in via del tutto eccezionale, il bando potrà indicare quelle condizioni oggettive, specificamente individuate, che impediscono alla stazione appaltante di rispettare le condizioni di pagamento imposte dalle norme, purché le stesse non siano imputabili alla violazione del dovere generale che grava sulle amministrazioni pubbliche di verificare la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica».
Infine, il Presidente dell’Autorità ha rilevato come la previsione di termini e modalità di pagamento incerti, in quanto legati a finanziamenti ottenuti ma non ancora erogati, oltre a non poter garantire la tassatività dei termini di pagamento prescritta dal diritto comunitario e nazionale, genera problematiche connesse alla sostenibilità della partecipazione alle gare stesse da parte dei soggetti privati, riducendone gli incentivi ed alterando, in tal modo, le condizioni di concorrenza sul mercato.
Clicca qui per il testo del comunicato
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]]>L'articolo Nuovo Regolamento su vigilanza e accertamenti ANAC: le novità proviene da Giurdanella.it.
]]>Tale Regolamento, che sostituisce integralmente il precedente testo ndell’agosto 2011, è stato adottato ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Codice dei contratti pubblici ed è volto a disciplinare l’esercizio dei poteri che lo stesso Codice (art. 6) attribuisce all’ANAC.
Il Regolamento, che contiene sicuramente alcune rilevanti novità, è coerente con il nuovo modello orgazìnizzativo e con la rivista governance dell’Autorità, e si ispira ad obiettivi di trasparenza e semplificazione, nonché di una maggiore responsabilizzazione di dirigenti e funzionari.
Proprio in quest’ottica, l’art. 5 del Regolamento contempla una sorta di “sdoppiamento” di responsabilità, in virtù del quale responsabile dei procedimenti assegnati ad un certo Ufficio sia sempre il dirigente, mentre compete al funzionario delegato lo svolgimento e la trattazione delle singole istruttorie. Ciò permette una maggiore chiarezza su quale sia il soggetto che risponda all’esterno dell’attività svolta dall’Ufficio.
Con riferimento agli esposti per l’attivazione dei poteri di vigilanza (art. 3 del Regolamento) sono previste due importanti aperture rispetto al previgente testo; in primo luogo è prevista la semplice facoltà, in luogo del precedente obbligo, di presentazione dell’esposto tramite il modulo informatico predisposto dall’Autorità, seppure l’utilizzo di tale modello è tutt’ora da ritenere preferibile in quanto consente una più agevole gestione e trattazione della questione.
In secondo luogo, è adesso prevista la possibilità che anche esposti anonimi, che di regola vengono archiviati, siano trasmessi al competente Ufficio per lo svolgimento delle opportune attività di indagine, in tutte quelle ipotesi di denunce relative a fatti di particolare gravità.
Peraltro, il nuovo Regolamento contiene una disposizione espressa sull’archiviazione degli esposti (art. 6), in cui sono elencati i casi in cui tale archiviazione deve essere operata da parte del dirigente; inoltre, si prevede che in caso di mancata comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all’art. 9, l’esposto deve intendersi archiviato, salvo che l’esponente abbia espressamente richiesto per iscritto che la stessa archiviazione gli sia comunicata (in questa ipotesi la comunicazione può essere trasmessa anche mediante posta elettronica non certificata).
Relativamente ai termini del procedimento, l’art. 9 del Regolamento prevede che l’avvio del procedimento debba essere comunicato ai soggetti interessati entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’esposto, mentre il termine per la conclusione dell’istruttoria, salvo la possibilità espressamente prevista di una loro motivata sospensione, è di 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, prorogabili ove necessario per ulteriori 90 giorni.
Altra importante disposizione è l’art. 11 in tema di partecipazione all’istruttoria, la cui nuova formulazione consente di individuare con maggiore chiarezza rispetto al passato i soggetti ammessi a partecipare che, in quanto tali, hanno facoltà di accedere ai documenti del procedimento e di presentare memorie e documenti. Tali soggetti sono in particolare divisi in tre categorie: a) i soggetti a cui è inviata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 10 (stazione appaltante, imprese ed enti coinvolti, soggetti interessati che hanno presentato denunce o istanze utili); b) soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali correlati all’oggetto del procedimento che facciano motivata richiesta; c) altri soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, purché ne facciano motivata richiesta prima della decisione finale.
Va però osservato come le due principali novità del Regolamento siano relative al rapporto tra l’Autorità e la stazione appaltante.
Da un lato, l’art. 4, introduce per la prima volta l’innovativo strumento della vigilanza collaborativa che si sostanzia nella possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere un intervento preventivo dell’Autorità, avente ad oggetto la verifica della conformità degli atti di gara alle norme dell’ordinamento e finalizzato da un lato a garantire il corretto svolgimento delle operazioni della procedura e, dall’altro, a impedire eventuali tentativi di infiltrazione criminale nelle gare.
Tale attività di vigilanza “preventiva” non può però essere richiesta per qualunque procedura, bensì solo nelle ipotesi contemplate dal comma 2 dell’art. 4 (“ a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull’intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori”).
In aggiunta alle precedenti ipotesi, la vigilanza collaborativa può essere richiesta anche qualora l’autorità giudiziaria proceda per i principali delitti contro la pubblica amministrazione, o quando siano rilevate situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali.
Infine, è opportuno menzionare la novità introdotta dall’art. 15 del Regolamento (ripresa poi dall’art. 16, comma 1, lett. b) in tema di deliberazioni dell’Autorità), in virtù della quale, a conclusione dell’istruttoria, la stazione appaltante può, in alternativa alla formulazione di controdeduzioni, manifestare la propria volontà di conformarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione delle risultanze istruttorie.
In tal modo, la stazione appaltante ha la possibilità di evitare la deliberazione finale del Consiglio dell’Autorità e i possibili effetti potenzialmente pregiudizievoli che potrebbero derivare dalla sua pubblicazione.
Per ulteriori approfondimenti è disponibile il testo del Regolamento.
L'articolo Nuovo Regolamento su vigilanza e accertamenti ANAC: le novità proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Soccorso istruttorio: i chiarimenti dell’ANAC proviene da Giurdanella.it.
]]>In particolare, l’Autorità ha preso posizione sulla questione nella determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015, nella quale ha fissato dei criteri interpretativi della norma, al fine di garantire un’uniforme applicazione della stessa da parte delle stazioni appaltanti.
L’ANAC, in un passaggio particolarmente rilevante, ha chiarito che il nuovo comma 2-bis della norma “prevede l’obbligo del concorrente di pagare, in favore della stazione appaltante, la sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, e ciò, è da ritenere, solamente al fine di poter integrare e regolarizzare le relative omissioni e/o carenze”.
Infatti, l’Autorità individua la ratio della sanzione nella finalità di sanare tutte le irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni dei concorrenti; ora, se questi non volessero sanare le irregolarità, rinunciando a partecipare alla gara, sarebbe priva di senso la richiesta di pagamento di una sanzione. Per questo motivo, nella determinazione, l’Autorità chiarisce che la stazione appaltante non dovrà procedere all’incameramento della cauzione provvisoria, posta a garanzia del pagamento della sanzione, “in ogni caso […] per il caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio”.
Ad ulteriore conferma del fatto che la previsione di una sanzione debba essere limitata al minimo, l’ANAC si sofferma ad evidenziare che essa è prevista soltanto nel caso in cui l’irregolarità o la carenza delle dichiarazioni rese dai partecipanti abbiano il carattere dell’essenzialità; infatti, dice la norma, “nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione”.
Ebbene, secondo l’ANAC, “le carenze essenziali riguardano l’impossibilità di stabilire se il singolo requisito contemplato dal comma 1 dell’art. 38 sia posseduto o meno e da quali soggetti”. Tutte le altre irregolarità configurerebbero, a parere dell’Autorità, “un tertium genus, che riguarderebbe, per lo più, ipotesi di completamento o chiarimento delle dichiarazioni e dei documenti presentati, in ordine ai quali deve ritenersi possibile, per la stazione appaltante, attivare il soccorso istruttorio, senza irrogare alcuna sanzione pecuniaria”.
Emerge, dunque, la chiara volontà dell’Autorità di non introdurre, se non quando sia assolutamente necessario o quando non vi sia la volontà dei concorrenti di avvalersi del soccorso istruttorio, un ulteriore onere formale in capo ai partecipanti a gare ad evidenza pubblica, anche in ragione delle molte perplessità suscitate dalla norma.
Di tali perplessità, peraltro, lo stesso studio legale Giurdanella&Partners si è fatto portatore nella consultazione precedente alla determinazione qui richiamata, sottolineando l’irragionevolezza di un’interpretazione della disposizione che prevedesse che le imprese, pur quando decidano di non avvalersi dell’istituto e, quindi, di rinunciare alla gara senza rispondere alla richiesta di regolarizzazione avanzata dalla stazione appaltante, debbano pagare comunque la sanzione.
L'articolo Soccorso istruttorio: i chiarimenti dell’ANAC proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Appalti senza tassa? Il parere dell’Anac proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ quanto ha affermato l’Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere n. 114 del 22 dicembre 2014. All’Autorità si era rivolta una società esclusa da una procedura di gara per mancato pagamento del contributo dovuto all’Autorità ai fini della partecipazione alle gare.
La società aveva contestato il provvedimento alla stazione appaltante e richiesto la riammissione alla gara, richiamando la clausola del bando di gara che recitava “Nessun contributo è dovuto dai partecipanti a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici”, una clausola che, secondo l’istante, aveva ingenerato in errore i concorrenti sull’insussistenza dell’obbligo contributivo.
L’ANAC ha rilevato che, sebbene abbia più volte chiarito la portata vincolante dell’obbligo contributivo ed il suo effetto preclusivo ai fini della partecipazione alle procedure di gara ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis del d.lgs. n. 163/2006, una clausola della lex specialis, come quella inserita nel bando in esame, che specifica l’insussistenza dell’obbligo contributivo in favore dell’Autorità, può chiaramente aver ingenerato nei concorrenti il dubbio che la procedura fosse esente dalla contribuzione.
Pertanto a parere dell’Autorità si ritiene applicabile il consolidato orientamento per cui la tutela dell’affidamento e la correttezza dell’azione amministrativa impediscono che le conseguenze di una condotta colposa della stazione appaltante possano essere traslate a carico del soggetto partecipante con la comminatoria dell’esclusione dalla gara. Da ciò ne consegue, dunque, che le stazioni appaltanti non possono sanzionare con l’esclusione dalla gara un concorrente che abbia tenuto una condotta conforme alle indicazioni, fornite dalla stazione appaltante stessa, ai fini dell’interpretazione della disciplina di gara.
Concludendo, l’Autorità ha ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione disposto nei confronti della società per non aver proceduto al versamento del contributo per la partecipazione alle gare, confidando nella clausola del bando di gara che prevedeva espressamente l’insussistenza di alcun obbligo contributivo da parte dei concorrenti.
Si allega il testo del parere n. 114 del 22 dicembre 2014
L'articolo Appalti senza tassa? Il parere dell’Anac proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Soccorso istruttorio: contrasto tra Anac e Corte dei Conti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Soccorso istruttorio: contrasto tra Anac e Corte dei Conti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Sistema Avcpass: chi controlla i dati e chi può accedervi? proviene da Giurdanella.it.
]]>Il sistema AVCPASS non svolge alcuna verifica sulla correttezza formale e di merito dei documenti trasmessi dall’OE alla SA, ivi incluse le verifiche riguardanti il rispetto dei termini di trasmissione.
La delibera non lo dice in modo chiaro, ma pare che rimanga ferma la facoltà delle stazioni appaltanti di effettuare le verifica sulla documentazione caricata.
I dati non sono pubblici, per accedervi occorre una specifica abilitazione.
Per quanto riguarda la staziona appaltante, l’accesso al sistema AVCPASS è consentito esclusivamente al Responsabile del Procedimento ed al/ai soggetto/i abilitato/i alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Ovviamente è possibile fare richiesta di accesso agli atti. L’accesso agli atti, sia nel corso della procedura di aggiudicazione, sia nelle fasi successive, deve essere effettuato da parte degli interessati presso la SA titolare del procedimento
L'articolo Sistema Avcpass: chi controlla i dati e chi può accedervi? proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Antitrust, arriva il vademecum sugli appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>Di seguito il comunicato dell’Antitrust:
Intensificare la lotta ai possibili cartelli tra aziende che partecipano alle gare per gli appalti pubblici con la collaborazione delle stazioni appaltanti. E’ l’obiettivo dell’Antitrust che ha predisposto un vademecum da inviare ai soggetti che bandiscono le gare perché assumano un ruolo di ‘sentinella’ segnalando all’Autorità anomalie tipiche di comportamenti potenzialmente distorsivi della concorrenza. Dalla sua nascita a oggi l’Antitrust ha avviato in questo settore numerosi procedimenti istruttori, conclusi con l’irrogazione di sanzioni per oltre € 500 milioni. Si tratta di fenomeni che vanno combattuti con determinazione perché comportano una lievitazione dei costi per lavori o forniture e dunque un danno diretto per l’intera collettività.
Il vademecum ha l’obiettivo di aiutare le stazioni appaltanti a percepire i segnali di un’alterazione concorrenziale, identificando le anomalie comportamentali sintomo di distorsioni concorrenziali, la cui effettiva sussistenza sarà tuttavia accertata solo all’esito del procedimento istruttorio che l’Autorità dovesse ritenere di avviare in seguito alle segnalazioni pervenute
L’Antitrust suggerisce innanzitutto di valutare il contesto. I cartelli si realizzano infatti con maggiore frequenza quando i mercati interessati hanno alcune caratteristiche: pochi concorrenti o concorrenti caratterizzati da analoga efficienza e dimensione; riguardano prodotti omogenei; c’è una perdurante partecipazione alle gare delle stesse imprese; l’appalto è ripartito in più lotti dal valore economico simile.
All’interno di questa cornice generale costituiscono segnali di comportamenti anomali:
a) Boicottaggio della gara
I principali sintomi del boicottaggio, finalizzato a prolungare il contratto con il fornitore abituale o di ripartire pro quota il lavoro o la fornitura tra tutte le imprese interessate, sono: 1) nessuna offerta presentata; 2) presentazione di un’unica offerta o di un numero di offerte comunque insufficiente per procedere all’assegnazione dell’appalto; 3) presentazione di offerte dello stesso importo, soprattutto quando le procedure di gara prevedono in queste circostanze l’annullamento della gara o la ripartizione dell’appalto pro quota.
b) Offerte di comodo
Le offerte di comodo danno un’apparente regolarità concorrenziale alla gara e nascondono l’innalzamento dei prezzi di aggiudicazione. I principali sintomi sono: 1) offerte presentate dalle imprese che non si aggiudicano l’appalto caratterizzate da importi palesemente troppo elevati o comunque superiori a quanto le stesse imprese hanno offerto in analoghe procedure; 2) offerte contenenti condizioni particolari e notoriamente inaccettabili per la stazione appaltante che ne determinano l’esclusione; 3) la presentazione di offerte più elevate rispetto ai prezzi di listino. In generale una sequenza di gare in cui risulta aggiudicataria sempre la stessa impresa può destare il sospetto che i concorrenti presentino offerte di comodo.
c) Subappalti o ATI (Associazione Temporanea d’Imprese)
I subappalti e le Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) permettono di ampliare la platea dei soggetti che possono partecipare a meccanismi di gara, dando spazio anche alle imprese più piccole. In alcuni casi possono però essere utilizzati dai partecipanti alla gara per spartirsi il mercato o addirittura della singola commessa. Possibili indizi sono: 1) imprese, singolarmente in grado di partecipare a una gara, che invece si astengono in vista di un successivo subappalto o optano per la costituzione di un’ATI; 2) la costituzione di ATI o subappalto perfezionati da imprese accomunate dalla stessa attività prevalente; 3) il ritiro dell’offerta da parte di un’impresa che decide inizialmente di partecipare a una gara, che risulta poi beneficiaria di un subappalto relativo alla medesima gara; 4) nei casi di aggiudicazione basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ATI (tra i maggiori operatori) può essere il frutto di una strategia escludente, tesa ad impedire a imprese minori di raggiungere il necessario punteggio qualitativo.
d) Rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Anche l’analisi della sequenza delle aggiudicazioni può segnalare la presenza di un cartello. Quando la pratica spartitoria interessa un singolo committente quest’ultimo avrà indizi per riconoscere ‘regolarità’ sospette nella successione temporale delle imprese aggiudicatarie o nella ripartizione in lotti delle vincite. Le regolarità sospette potrebbero riguardare non solo il numero di aggiudicazioni ma anche la somma dei relativi importi.
e) Modalità ‘sospette’ di partecipazione all’asta
Può accadere che gli aderenti ad un cartello presentino le domande di partecipazione all’asta con modalità tali da tradire la comune formulazione. E’ questo il caso di: 1) comuni errori di battitura; 2) stessa grafia; 3) riferimento a domande di altri partecipanti alla medesima gara; 4) analoghe stime o errori di calcolo; 5) consegna contemporanea, da parte di un soggetto, di più offerte per conto di differenti partecipanti alla medesima procedura di gara.
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A seguito della messa a disposizione dei nuovi servizi per il rilascio e la verifica dell’Attestato di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e per la ricerca delle informazioni sulle Stazioni Appaltanti iscritte, ai sensi del comunicato del 16 maggio 2013 del Presidente dell’Autorità, è stato pubblicato un set di FAQ a supporto dell’operatività degli Utenti.
FAQ AUSA
D1. Chi può generare l’Attestato provvisorio di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti?
R1. L’Attestato provvisorio può essere generato da ciascun RUP abilitato all’accesso ai servizi dell’Autorità, indipendentemente dal centro di costo al quale è associato.
D2. Tutti i RUP abilitati all’accesso ai servizi dell’Autorità sono tenuti a generare l’Attestato provvisorio di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti?
R2. No, è sufficiente che lo faccia un solo RUP. L’Attestato ha validità per tutta la Stazione Appaltante, indipendentemente dalla grandezza della stessa e dal numero di centri costo che ad essa ineriscono.
D3. Cosa fare quando l’Attestato provvisorio di iscrizione contiene informazioni errate o non aggiornate relativamente ai dati della Stazione Appaltante?
R3. Occorre invitare l’Utente ad inoltrare al fax n° 06.36723007 una richiesta di variazione del dato errato o da aggiornare (con in allegato idonea documentazione che comprova tale variazione e un documento di identità del soggetto richiedente). Nella richiesta vanno altresì indicati il codice fiscale della Stazione Appaltante per cui si richiede la variazione e il codice fiscale del soggetto che sottoscrive la richiesta. Dopo che l’Autorità avrà variato i dati, inserendo quelli corretti, la Stazione Appaltante genererà nuovamente l’Attestato.
D4. Cosa comunicare all’Utente quando, in fase di acquisizione dell’Attestato provvisorio di iscrizione alla AUSA, il sistema rilascia il seguente messaggio: “Il codice AUSA è mancante”?
R4. Tale messaggio appare quando il profilo del RUP che tenta di generare l’Attestato è in fase di validazione. Va, pertanto, comunicato di attendere la validazione del profilo di RUP prima di generare l’Attestato o di procedere a generare l’Attestato utilizzando un profilo di un RUP già attivo.
D5. Cosa accade se più RUP di una medesima Stazione Appaltante procedono alla generazione dell’Attestato di iscrizione alla AUSA? E’ normale che ogni Attestato generato per una medesima Stazione Appaltante abbia un diverso codice anticontraffazione?
R.5 Non si verifica alcun problema se più RUP di una medesima Stazione Appaltante procedono a generare l’Attestato provvisorio. Infatti, tutti gli Attestati generati per una medesima Stazione Appaltante hanno la stessa validità e chiaramente sono contraddistinti da codici anticontraffazione uno diverso dall’altro.
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