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]]>Nel caso di specie si trattava di un appalto di servizio concernente lo sgombero neve e trattamento antigelo nelle strade comunali.
La motivazione e la giustificazione di tale legittimità si reggono su due ordini di ragioni:
a) la natura essenziale del servizio, in quanto necessario per evitare pregiudizi che potessero avere effetti deleteri sull’incolumità delle persone e sull’integrità dei beni;
b) la previsione normativa di cui all’art. 32, commi 8 e 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, specie per ciò che concerne l’esecuzione del contratto di appalto: infatti, la regola generale indica che il contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, ma con possibile deroga in casi di urgenza, dal momento che la stazione appaltante può disporre l’esecuzione anticipata dello stesso.
Si legge inoltre dalla sentenza: “A fronte della natura essenziale del servizio di cui trattasi era necessario assicurarne lo svolgimento durante la stagione invernale, sicché non si ravvisano profili di illegittimità, essendo certamente rispondente all’interesse pubblico lo svolgimento del servizio medesimo ed essendo altresì possibile e anche probabile, in caso di mancata esecuzione, il verificarsi di pregiudizi anche rilevanti all’incolumità delle persone e all’integrità dei beni”.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 07/03/2017
N. 00209/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 760 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consorzio Servizi Agroindustriali, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Carbone e Raffaele Merangolo, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Carbone in Bologna, via Azzo Gardino 1;
contro
Comune di Valsamoggia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Scarpiello e Cristina Barone, con domicilio in Bologna, via Benedetto XIV 3;
nei confronti di
Consorzio Agricoltori Samodia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Dehbora Archiutti e Barbara Banorri, con domicilio eletto presso lo studio Dehbora Archiutti in Bologna, via Belfiore 1;
per l’annullamento
(con il ricorso introduttivo)
del provvedimento del Comune di Valsamoggia, di numero e data non conosciuti, di aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo sul territorio del Comune medesimo nel periodo dal 15 novembre 2016 al 15 aprile 2017 mediante RDO – MEPA in approvazione della relativa proposta del Responsabile dell’Area Cura Territorio- Servizio Manutenzioni, di cui alla determinazione n. 460 del 18/08/2016;
(con motivi aggiunti)
della determinazione n. 650 in data 11.11.2016 del Comune di Valsamoggia, pubblicata in pari data in Albo Pretorio, di consegna anticipata del servizio, in via d’urgenza al Consorzio Agricoltori Samodia, impugnata con motivi aggiunti, nonché di ogni atto connesso e conseguente e per il risarcimento del danno subito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valsamoggia e del Consorzio Agricoltori Samodia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2017 la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente provvedimento viene redatto in conformità al principio di sinteticità di cui all’art. 3/2 c.p.a.
La controversia ha per oggetto l’esito di una gara per l’affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo sul territorio del Comune di Valsamoggia nel periodo dal 15 novembre 2016 al 15 aprile 2017. Dagli atti di causa risulta che in data 22 agosto 2016 è stata comunicata al Consorzio Servizi Agroindustriali, oggi ricorrente, l’aggiudicazione definitiva (secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa) in favore del Consorzio Agricoltori Samodia, il quale ha ottenuto un punteggio complessivo di 59,78 (ribasso del 13,51%).
Parte ricorrente ritiene che vi siano state diverse illegittimità nella conduzione della gara e impugna l’aggiudicazione in favore di parte controinteressata.
Si sono costituiti in resistenza il Comune di Valsamoggia e il Consorzio aggiudicatario, i quali hanno contestato le tesi avversarie e difeso la legittimità dell’aggiudicazione impugnata.
Con motivi aggiunti depositati il 30 novembre 2016 parte ricorrente insorge avverso la determinazione, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il Comune ha provveduto alla consegna anticipata del servizio, in via d’urgenza, al Consorzio Agricoltori Samodia.
Le parti hanno esplicato ulteriori difese e alla pubblica udienza del 14 febbraio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il primo motivo di censura dedotto con il ricorso introduttivo parte ricorrente contesta la legittimità dell’operato dell’amministrazione per violazione degli artt. 1 ss. della l. n. 241/1990, 32/7, 33, 80 e 83 d. lgs. n. 50/2016, 24 e 97 Cost., nonché per eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà e della illogicità.
Si prescinde dall’esporre e dall’esaminare i profili di pretesa irregolarità di precedenti gare indette dal medesimo Comune per il medesimo servizio in anni passati, attesane l’irrilevanza. La mancata impugnativa dei relativi atti e provvedimenti rende superflua ogni questione sul punto.
In sostanza, ciò di cui parte ricorrente si duole è che il provvedimento di aggiudicazione sia stato condizionato all’esito di successive verifiche istruttorie.
È agevole in contrario osservare che l’aggiudicazione, nella nuova disciplina delle gare di evidenza pubblica, è per legge inefficace fino a che non sia stata effettuata la verifica dei requisiti (art. 32/7 d. lgs. n. 50/2016).
Deve ritenersi pertanto corretta la determinazione con la quale sono stati approvati i verbali e la proposta di aggiudicazione (n. 460/2016), in cui è stata richiamata la disposizione testé menzionata di cui è stata anche riprodotta sostanzialmente la formulazione.
Il motivo in esame non merita dunque adesione.
3. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo si lamenta violazione degli artt. 3, 45 e 105 del nuovo codice dei contratti pubblici e 2135 c.c., nonché eccesso di potere per sviamento.
In sostanza parte ricorrente assume che il soggetto aggiudicatario non avrebbe la necessaria idoneità tecnica per svolgere il servizio di cui trattasi.
In primo luogo espone che dalla visura camerale relativa al Consorzio Samodia si desume che l’oggetto sociale di esso è generico, descritto mediante espressioni neutre.
A prescindere dal tenore della legge di gara, che nulla di specifico richiedeva con riguardo all’ambito di attività normalmente svolta dai concorrenti, prescrivendo la semplice iscrizione alla Camera di Commercio (punto 2 del bando), va rilevato che lo svolgimento di attività agricola non presenta profili di incompatibilità rispetto al servizio da appaltare, che consiste semplicemente, come si è avuto modo di dire, nello sgombero della neve e nel trattamento antigelo. Tutto ciò che occorre per essere idonei tecnicamente allo svolgimento del servizio è quindi il possesso o comunque la disponibilità dei mezzi meccanici necessari per effettuare le operazioni di cui trattasi.
Quanto all’inattività riscontrata nella visura camerale, che parte ricorrente denuncia come ulteriore aspetto di inidoneità del Consorzio controinteressato, si osserva che ciò non è sufficiente a ritenere tecnicamente inidoneo il concorrente, trattandosi di uno stato reversibile.
Infine, parte ricorrente censura l’operato dell’amministrazione per avere ammesso alla selezione un soggetto a suo dire privo di legittimazione a parteciparvi, atteso che si tratta di soggetto che svolge attività agricola; esso, in quanto tale, non rientrerebbe nelle previsioni di cui agli artt. 3 e 45 del d. lgs. n. 50/2016.
Nell’interpretazione della disciplina invocata è stato chiarito però che, al fine della partecipazione alle gare pubbliche, ciò che rileva è l’esercizio da parte del concorrente di un’attività economica, che si sostanzia nell’offerta di beni e servizi su un determinato mercato.
La doglianza, alla stregua di tale interpretazione e della situazione fattuale quale risulta dagli atti di causa, non merita condivisione.
4. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo si deduce una doglianza in via meramente ipotetica, posto che parte ricorrente trae da vicende estranee al contenzioso in esame supposizioni in ordine alla pretesa mancanza di requisiti: si tratta, precisamente, di vicende attinenti alla gara svoltasi per il medesimo servizio con riguardo al periodo 2015/2016, che non possono ovviamente avere alcuna rilevanza nella fattispecie oggetto del ricorso. Stante l’inammissibilità, cui s’è già fatto cenno nel paragrafo 2), di un simile modo di formulare le censure, le argomentazioni ipotetiche svolte da parte ricorrente non saranno esaminate.
5. In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio va respinto.
6. Con i motivi aggiunti parte ricorrente contesta la consegna anticipata del servizio in via d’urgenza, lamentando innanzitutto, con il primo di detti motivi, che con tale consegna anticipata sarebbe stata pretermessa la fase delle verifiche, al cui esito è condizionata l’efficacia dell’aggiudicazione (come si è già detto nel paragrafo 2).
Il Collegio ancora una volta tralascia le argomentazioni che attengono a presunte irregolarità inficianti le gare svoltesi nei precedenti anni, che non possono trovare ingresso nel presente giudizio, non essendo state tempestivamente denunciate con ricorso innanzi al TAR.
Ciò premesso, si osserva che la consegna anticipata dell’appalto è prevista dal d.lgs. n. 50/2016. L’art. 32 prevede, al comma 13, che l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
Il comma 8 prevede che «Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. »
Il successivo comma 9 dispone che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; il comma 10 prevede alcune eccezioni alla predetta regola, tra le quali quella di cui alla lettera b): «nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b). »
Orbene, a fronte della natura essenziale del servizio di cui trattasi era necessario assicurarne lo svolgimento durante la stagione invernale, sicché non si ravvisano profili di illegittimità, essendo certamente rispondente all’interesse pubblico lo svolgimento del servizio medesimo ed essendo altresì possibile e anche probabile, in caso di mancata esecuzione, il verificarsi di pregiudizi anche rilevanti all’incolumità delle persone e all’integrità dei beni.
Si precisa che nel caso in esame è legittima anche l’esecuzione anticipata durante il periodo di stand still, secondo le disposizioni su riportate, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36/2 lett. b.
7. Con il secondo dei motivi aggiunti parte ricorrente sostiene l’illegittimità della consegna anticipata in primo luogo per mancanza di un’aggiudicazione definitiva.
Sull’inefficacia dell’aggiudicazione definitiva fino all’espletamento delle verifiche dei requisiti, che tuttavia non significa inesistenza di un’aggiudicazione definitiva, bensì semplice temporanea inefficacia di questa, si rinvia a quanto esposto nel paragrafo 2.
In secondo luogo, l’amministrazione starebbe impiegando, secondo parte ricorrente, un tempo eccessivamente lungo, senza reale motivo, per le verifiche, per altro ‒ osserva parte ricorrente ‒ da effettuare mediante consultazione di registri pubblici.
Tale profilo, anche ad ammetterne la consistenza in fatto (trattasi in realtà di contestazione assai generica), non è tuttavia in grado di inficiare la correttezza della consegna anticipata in via d’urgenza di un servizio di natura essenziale.
Un ulteriore profilo di illegittimità parte ricorrente ravvisa nel fatto che l’amministrazione ha ritenuto di applicare il medesimo trattamento tariffario operante nell’ipotesi di aggiudicazione; ciò ‒ essa sostiene ‒ confermerebbe la volontà di giungere surrettiziamente al risultato raggiungibile mediante l’aggiudicazione. Ciò avverrebbe in violazione dell’art. 32/8 del nuovo codice dei contratti pubblici, in cui si prevede che tale consegna anticipata determini esclusivamente il rimborso delle spese.
La censura è infondata, atteso che la determinazione impugnata con i motivi aggiunti prevede espressamente che «l’esecutore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione.»
Che poi il rimborso delle spese abbia come riferimento, come dimostrerebbe l’allegato A, l’elenco prezzi unitari allegato al progetto come ribassati in sede di offerta è un rilievo che pecca per genericità, non essendo stato chiarito dalla parte ricorrente quali parametri del rimborso spese in concreto si sarebbero dovuti applicare in luogo di quelli applicati.
Infondato è altresì il terzo dei motivi aggiunti, secondo cui la determinazione impugnata non sarebbe stata adeguatamente motivata.
Dalla lettura del provvedimento si evince che esso dà invece conto dei presupposti di fatto e di diritto della consegna anticipata, richiamando la natura essenziale del servizio, l’inserimento di esso nel Piano Comunale di Protezione Civile, la disposizione applicata (il più volte citato art. 32/8 del codice dei contratti pubblici del 2016). Viene anche ricordata l’inapplicabilità nel caso in esame del termine dilatorio di cui al comma 9 della medesima disposizione, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36/2, lett. b.
8. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti in esame devono essere respinti sia in relazione alla domanda impugnatoria sia in relazione alla domanda risarcitoria, non essendosi evidentemente verificato alcun danno ingiusto nella sfera giuridico – economica di parte ricorrente.
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda), respinge ogni domanda azionata con il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe.
Pone le spese processuali a carico della parte ricorrente, liquidandole, in favore delle parti resistenti, in € 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori di legge, in ragione di € 4.000,00 (quattromila/00) per ciascuna di dette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Rosalia Maria Rita Messina, Consigliere, Estensore
Maria Ada Russo, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Rosalia Maria Rita Messina | Giancarlo Mozzarelli | |
IL SEGRETARIO
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]]>Secondo i giudici del TAR bolognese, tale aggiudicazione è assolutamente legittima, in quanto il solo fatto che la ditta risultata vittoriosa abbia presentato una offerta tecnica recante un numero di righe superiore a quello massimo previsto dal disciplinare di gara, non può essere considerato motivo di esclusione.
Infatti, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione il superamento di limiti dimensionali in senso materiale dell’offerta non rientra nel novero dei casi previsti dalla normativa sugli appalti pubblici; anzi, sulla base di questa affermazione, nulla vieta all’interessato di superare tali limiti non imposti da alcuna disposizione di legge o regolamento e può presentare, pertanto, un atto avente il numero delle pagine che ritenga più opportuno, specie se questo si renda necessario ai fini di una migliore e più minuziosa presentazione dell’offerta.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 21/12/2016
N. 01055/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 628 del 2016, proposto da:
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE soc. coop., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Rossi, domiciliatario in Bologna, p.zza S. Martino 1;
contro
Unione dei Comuni Savena – Idice, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi, il primo anche domiciliatario in Bologna, via dei Mille 7/2;
Comune di Ozzano dell’Emilia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Graziosi e Benedetto Graziosi, quest’ultimo anche domiciliatario in Bologna, via dei Mille 7/2;
Comune di Ozzano dell’Emilia – Servizio Educativo, Scolastico, Cultura e Biblioteca, non costituito in giudizio;
nei confronti di
SEACOOP Cooperativa Sociale soc. coop., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Manservisi, domiciliatario in Bologna, via Santo Stefano 16;
per l’annullamento
della determinazione dell’Area 5 dell’Unione dei Comuni Savena – Idice n. 190 del 29 luglio 2016 e dei verbali relativi alla procedura aperta per l’affidamento della gestione di servizi educativi 0-6 del Comune di Ozzano dell’Emilia, anno scolastico 2016/2017, con possibilità di ripetizione per l’A.S. 2017/2018 (nido e scuola d’infanzia) CIG 6713812CEB
e per la dichiarazione d’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e di subentro nel medesimo
e per
il risarcimento del danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni Savena – Idice, del Comune di Ozzano dell’Emilia e di SEACOOP;
Visto il ricorso incidentale proposto da SEACCOP;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2016 la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La cooperativa ricorrente ha partecipato, come pure la controinteressata SEACOOP, alla procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi educativi 0 – 6 del Comune di Ozzano dell’Emilia per l’anno scolastico 2016/2017, con possibilità di ripetizione per l’anno scolastico successivo.
La gara è stata indetta dalla Stazione Appaltante Unica dell’Unione dei Comuni Savena – Idice; il servizio si articola in due lotti, uno relativo alla gestione del nido d’infanzia “A. Fresu”, sito in Ozzano dell’Emilia (BO), via Aldo Moro 8, l’altro relativo alla refezione scolastica della scuola d’infanzia comunale “G. Rodari”, sita nel medesimo Comune, via Galvani 65.
L’importo complessivo dell’appalto, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ammonta ad € 1.200.000,00; la commissione giudicatrice poteva assegnare un massimo di 100 punti, ripartiti in 80 punti massimo all’offerta tecnica e 20 punti massimo all’offerta economica.
Solo le due imprese oggi parti del giudizio hanno partecipato alla gara, che si è conclusa con l’aggiudicazione alla SEACOOP, la quale ha conseguito il punteggio di 84,63 punti; la cooperativa DOLCE si è graduata seconda con il punteggio di 84,54.
Con il ricorso in esame la cooperativa DOLCE contesta la valutazione dell’offerta tecnica della controinteressata, che ha superato il numero di righe massimo previsto dall’art. 9 del disciplinare di gara; gli sforzi difensivi della ricorrente si appuntano sull’interpretazione della clausole e sulle conseguenze in essa stabilite (primo motivo di ricorso).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce un vizio di natura procedimentale (pretesa incompetenza, ai sensi dell’art. 31/3 d. lgs. n. 50/2016 del soggetto che ha deliberato l’aggiudicazione definitiva).
Parte ricorrente, oltre che l’annullamento dei provvedimenti impugnati, chiede anche il risarcimento dei danni che pretende di avere subìto.
Si sono costituiti in resistenza l’Unione dei Comuni Savena – Idice, il Comune di Ozzano nell’Emilia e la SEACOOP, i quali hanno difeso la legittimità della procedura e svolto eccezioni in rito.
La controinteressata ha anche proposto ricorso incidentale, sottolineando che il mezzo esperito è meramente subordinato alla domanda di reiezione del ricorso principale e impugnando l’art. 9 del disciplinare ove interpretato nel senso voluto dalla società ricorrente.
Alla camera di consiglio del 27 settembre 2016 l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente principale è stata definita con ord. n. 280/2016, con la quale si è rilevata la mancanza di urgenza ai fini cautelari, attesa la sospensione in via amministrativa degli effetti dell’aggiudicazione (nota dell’Unione dei Comuni Savena – Idice del 22 agosto 2016, in atti; nota del Comune di Ozzano dell’Emilia del 24 agosto 2016, in atti), con proroga tecnica dei servizi oggetto della controversia in favore di SEACOOP; è stata tuttavia ritenuta necessaria – tenuto conto dell’interesse pubblico alla certezza delle situazioni giuridiche e degli altri interessi pubblici e privati coinvolti – una rapida definizione della controversia nel merito, così fissandosi la pubblica udienza del 13 dicembre 2016, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il primo motivo del ricorso principale (violazione dell’art. 9 del disciplinare di gara, degli artt. 4 e/o 95 comma secondo del d. lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento al principio di parità di trattamento, dell’art. 94 d. lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alla necessaria conformità dell’offerta ai requisiti indicati nei documenti di gara) si deducono i profili di doglianza di seguito sintetizzati.
L’art. 9 del disciplinare prevedeva che l’offerta tecnica venisse presentata in un massimo di 40 facciate di grandezza A4, dattiloscritte con carattere Arial o Times New Roman, corpo 12, per un massimo di 50 righe per ogni pagina (copertina e indice riassuntivo esclusi). Si prevedeva, per le pagine eccedenti la lunghezza massima consentita, tenuto conto anche del rispetto delle modalità di impaginazione sopra indicate, che la commissione ne avrebbe omesso la valutazione.
Parte ricorrente espone che l’offerta tecnica della SEACOOP rispettava il limite delle 40 pagine e che però quanto meno 34 di esse superavano il limite massimo delle 50 righe per pagina. Dal verbale del 13 luglio 2016 risulta che la commissione rilevò il superamento del numero di righe nel maggior numero delle pagine, stabilendo poi di equiparare le righe eccedenti il limite a due pagine, in base a un conteggio forfetario, e di estrarre a sorte due pagine che non sarebbero state valutate, ovvero la pagina n. 21 e la pagina n. 38.
Parte ricorrente si duole del fatto che – a suo dire – l’offerta tecnica della controinteressata non avrebbe subìto alcun pregiudizio da siffatta interpretazione e applicazione dell’art. 9 del disciplinare, e ciò in assenza di una base normativa che consentisse il meccanismo adoperato dalla commissione.
Addirittura la ricorrente si spinge a sostenere che l’applicazione a suo modo di vedere corretta dell’art. 9 del disciplinare di gara avrebbe determinato la sostanziale esclusione della SEACOOP, visto che, ai sensi dello stesso articolo invocato, la mancanza di elementi concernenti l’offerta tecnica avrebbe comportato la non attribuzione del relativo punteggio.
Ancora sotto il profilo dell’esclusione dell’offerta di controparte la cooperativa DOLCE invoca l’art. 22 del disciplinare di gara, per il quale l’incertezza assoluta del contenuto dell’offerta comporta l’esclusione, sostenendo che l’esclusione della SEACOOP si sarebbe resa necessaria considerando escluse tutte le pagine con un numero di righe superiore a 50.
La cooperativa controinteressata (come pure l’Unione dei Comuni Savena – Idice) sostiene innanzitutto che all’interpretazione dell’art. 9 seguita dalla commissione la ricorrente ha prestato acquiescenza, attraverso il proprio rappresentante presente alla seduta, il quale ha concordato sulla soluzione proposta (sorteggio di due pagine e omessa valutazione delle stesse); inoltre, osserva che la soluzione seguita salvaguarda il principio di proporzione, mentre sarebbe stato eccessivo escludere dalla valutazione tutte le pagine con un numero di righe superiore (anche di poco) al massimo prescritto.
Il Collegio si esime dall’affrontare la questione dell’inammissibilità del ricorso (o quantomeno del primo motivo di ricorso) per prestata acquiescenza, atteso che le doglianze dedotte sono comunque infondate.
Esse sono infondate in modo evidente nella parte in cui la società ricorrente si spinge a sostenere che l’applicazione da essa propugnata dell’art. 9 avrebbe comportato la sostanziale esclusione dell’offerta della SEACOOP.
Infatti, è agevole richiamare in proposito il principio di tassatività delle cause di esclusione, tra le quali non è previsto il superamento di limiti dimensionali in senso materiale dell’offerta stessa; limiti dimensionali che non sono imposti da alcuna disposizione di legge o regolamento, come precisato da Consiglio di Stato, V, n. 5123/2014, secondo cui, in assenza di disposizioni di tal fatta, l’interessato può presentare un atto avente il numero delle pagine che ritenga più opportuno.
La decisione richiamata stabilisce che una tale modalità di redazione del proprio scritto può ritardare o intralciare il buon andamento dell’azione amministrativa ed è per questo che, in linea di principio, si può ritenere legittimo un bando di gara che – per non appesantire oltremodo i lavori della commissione – limiti il numero delle pagine della relazione tecnica da presentare, aggiungendo: «Il bando può prevedere il numero massimo delle pagine a pena di esclusione (salvo il sindacato del giudice amministrativo, ove una tale limitazione risulti manifestamente incongrua, in rapporto al valore della gara ed alla complessità delle questioni da affrontare), così come può non prevedere una automatica esclusione, attribuendo così, almeno implicitamente, alla commissione il potere di valutare la relazione tecnica, e di attribuire conseguentemente i punteggi, non solo sulla base del suo intrinseco contenuto sostanziale, ma anche della sua mole e della sua chiarezza espositiva.
Infatti, può essere un pregio della relazione tecnica proprio la manifestata dote di sintesi, che evidenzi con immediatezza (se del caso rinviando ad allegati) i suoi punti caratterizzanti: tale pregio può comportare una valutazione positiva, dunque, sotto un duplice profilo e cioè sia in ordine alla maggiore efficacia persuasiva o descrittiva dello scritto sintetico, sia in ordine al buon andamento dei lavori dell’organo amministrativo.
In altri termini, in assenza di una disposizione normativa o di una espressa previsione del bando che preveda espressamente la esclusione, la relazione tecnica può essere formulata come meglio ritenga l’offerente, il quale ha però tutto l’interesse a presentare una offerta che possa conseguire un consistente punteggio non solo per la chiarezza delle questioni segnalate e affrontate ovvero per la qualità delle soluzioni proposte, ma anche per la sinteticità dello scritto, che di per sé ne valorizza il contenuto.
Rientra poi nell’ambito dei poteri tecnico – discrezionali della commissione verificare se lo scritto vada considerato prolisso e inutilmente ripetitivo di concetti (e dunque meritevole di conseguire un basso punteggio), ovvero valutare se la lunghezza dell’esposizione non abbia intralciato i lavori ed abbia contribuito a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione».
Orbene, facendo applicazione dei principi su esposti si può osservare quanto segue.
Nel caso in esame la soluzione seguita dalla commissione non è incongrua, in quanto coerente con la mancanza di una disposizione di legge o regolamento che limiti le dimensioni dell’offerta; essa, inoltre, tiene conto della sproporzione tra il superamento dei limiti imposti con il disciplinare e la sanzione che, se si fosse ritenuto di non valutare tutte le pagine di lunghezza superiore, si sarebbe trasformata in una illegittima sanzione espulsiva (cfr.: Consiglio di Stato, V, n. 1024/2016), e ciò in contrasto anche con l’art. 22 del disciplinare, che prevede l’esclusione, tra l’altro, nei casi di incertezza assoluta dell’offerta, ipotesi che tuttavia non si attaglia al superamento dei limiti dimensionali dell’offerta stessa.
In conclusione, il primo motivo di ricorso non merita adesione.
3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per pretesa violazione dell’art. 31, comma terzo, del d. lgs. n. 50/2016, in quanto detto provvedimento è stato adottato dal responsabile della procedura di gara e non dal responsabile unico del procedimento, secondo la previsione di cui all’art. 21 del Disciplinare.
È agevole rilevare che la disposizione del nuovo codice dei contratti pubblici invocata da parte ricorrente prevede che il responsabile unico del procedimento svolge tutti i compiti previsti nel codice stesso che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti; il successivo comma quattordicesimo precisa che le centrali di committenza designano un RUP per le attività di propria competenza.
Orbene, l’Unione resistente agisce quale centrale di committenza (art. 1 del disciplinare), mentre committente è il Comune di Ozzano dell’Emilia (art. 2 del disciplinare). Nel medesimo disciplinare altre due disposizioni rilevano ai fini della doglianza in esame, ovvero l’art. 20 (nel quale è indicato il soggetto responsabile del procedimento di gara) e l’art. 21, che indica il soggetto responsabile unico del procedimento per il Comune di Ozzano nell’Emilia.
L’art. 27 del disciplinare, infine, prevede che l’aggiudicazione provvisoria diviene definitiva con determinazione del responsabile della Stazione Appaltante Unica.
Il provvedimento di aggiudicazione definitiva depositato in atti dalla stessa ricorrente risulta emesso dal responsabile del procedimento Paola Naldi, soggetto competente ai sensi dell’art. 21 e dell’art. 27, comma quinto, del disciplinare di gara.
Nemmeno il secondo motivo di ricorso merita dunque accoglimento.
4. Il ricorso introduttivo del giudizio va dunque respinto in ogni sua parte; la reiezione della domanda impugnatoria e l’accertata legittimità dei provvedimenti impugnati escludono che nella sfera giuridica della ricorrente si sia verificato un danno risarcibile.
Ciò esime il Collegio dall’esaminare il ricorso incidentale, atteso che parte controinteressata ha espressamente chiesto che esso fosse esaminato in via meramente subordinata, ovvero soltanto nel caso in cui il ricorso principale non fosse stato respinto. Esso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo; per ragioni di equità si possono compensare con riguardo al ricorso incidentale.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda) così statuisce:
– respinge il ricorso principale;
– dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale proposto da parte controinteressata;
– condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese nei confronti delle parti resistenti, liquidandole in € 24.000,00 (ventiquattromila/00), oltre accessori di legge, in ragione di € 8.000,00 (ottomila/00) per ciascuna di dette parti;
– compensa le spese inerenti il ricorso incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Rosalia Maria Rita Messina, Consigliere, Estensore
Maria Ada Russo, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Rosalia Maria Rita Messina | Giancarlo Mozzarelli | |
IL SEGRETARIO
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