Tar Catanzaro Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/tar-catanzaro/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Sat, 10 Apr 2021 15:05:55 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Appalti: legittima esclusione in caso di omesso pagamento delle tasse https://www.giurdanella.it/2017/07/appalti-legittima-esclusione-caso-omesso-pagamento-delle-tasse/ Thu, 27 Jul 2017 09:50:12 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=34264 Il TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, con la sentenza n. 1173 del 20 luglio 2017, si è pronunciato sulla legittimità dell’esclusione di una ditta che ha ricevuto una cartella di pagamento per un importo di circa 50.000 euro prima di prendere parte alla gara. Nel caso di specie, l’offerta della ricorrente era stata accompagnata, […]

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Il TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, con la sentenza n. 1173 del 20 luglio 2017, si è pronunciato sulla legittimità dell’esclusione di una ditta che ha ricevuto una cartella di pagamento per un importo di circa 50.000 euro prima di prendere parte alla gara.

Nel caso di specie, l’offerta della ricorrente era stata accompagnata, ex art. 80 d.lgs. 50/2016,  dalla dichiarazione di non aver commesso “gravi violazioni relative al pagamento di imposte definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione”.

Secondo il Collegio, “ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs n. 50/2016, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.

Pertanto, per fornire la provare del carattere non definitivo della “debenza” del tributo iscritto a ruolo nella cartella esattoriale notificata, la società avrebbe dovuto procedere all’accertamento presso l’Agenzia delle Entrate del tributo al quale le somme indicate nella cartella si riferivano e, successivamente, avrebbe dovuto verificare “se l’atto impositivo da cui scaturiva il debito era stato correttamente portato a sua conoscenza o meno”.

Quindi, in conclusione, non è stata fornita alcuna prova circa la non definitività dell’atto di accertamento che ha portato ad iscrivere a ruolo le somme poi inserite nella cartella esattoriale.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

Pubblicato il 20/07/2017

N. 01173/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2017, proposto da:
Pol Service Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Pitaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Francesco Acri N. 88;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
Tribunale di Catanzaro Procura Generale della Repubblica non costituito in giudizio;

nei confronti di

Ati Sicurtransport Spa non costituito in giudizio;

per l’annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2017 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

La controversia ha ad oggetto la gara sul servizio di vigilanza privata in uffici giudiziari nel comune di Crotone. La ricorrente è risultata aggiudicataria, ma con provvedimento del 26.5.2017, l’aggiudicazione è stata annullata dall’amministrazione resistente perché la ricorrente non avrebbe pagato l’ammontare indicato in una cartella esattoriale del 2013 notificata alla ricorrente il 14.2.2017 per circa 50 mila euro, derivandone una dichiarazione di non regolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia.

L’offerta della ricorrente è stata depositata in data 17.2.2017, ex art. 80 d.lgs. 50/2016, accompagnata dalla dichiarazione di non aver commesso “gravi violazioni relative al pagamento di imposte definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione”.

Parte ricorrente sostiene che la cartella era stata notificata alla Pol Service appena due giorni prima del deposito dell’offerta e non rivestiva, pertanto, il carattere di “atto amministrativo non più soggetto ad impugnazione”, ex art. 80 d.lgs. 50/2016.

In pratica, la scadenza del termine per presentare offerte era prevista per il 20.2.2017, l’offerta è depositata il 17.2.2017, mentre la notifica della cartella esattoriale è avvenuta in data 14.2.2017.

Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

Ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs n. 50/2016, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Per provare la non definitività della debenza del tributo iscritto a ruolo nella cartella esattoriale notificata, la società avrebbe dovuto accertare presso l’Agenzia delle Entrate a quale tributo le somme indicate nella cartella si riferivano e verificare se l’atto impositivo da cui nasceva il debito era stato correttamente portato a sua conoscenza o meno. Quindi non viene fornita alcuna prova circa la non definitività dell’atto di accertamento che ha portato ad iscrivere a ruolo le somme poi inserite nella cartella esattoriale.

La cartella esattoriale presuppone un atto impositivo a monte, pertanto, non può ritenersi mancante il requisito della definitività dell’accertamento del debito, requisito che si ottiene con l’atto impositivo e non con la cartella esattoriale che descrive i tributi già iscritti a ruolo. Anche in relazione al controllo automatizzato di cui all’art 36 bis dpr. 600/1973 e 54 bis del dpr 633/1972 deve osservarsi che nella cartella esattoriale si evidenzia che la dichiarazione è stata corretta in data 9.11.2015 e consegnata alla ricorrente in data 1311.2015. Ne è discesa la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo delle somme in questione, ruolo reso esecutivo in data 12.12.2016.

Devono svolgersi ulteriori argomentazioni idonee a determinare in ogni caso il rigetto del ricorso.

La cartella di pagamento (così come l’esistenza dell’atto impositivo) era pervenuta alla ricorrente prima della presentazione dell’offerta; tale circostanza, pur nota alla stessa, non risulta dalla stessa essere stata dichiarata al momento della presentazione dell’offerta.

La rateizzazione risulta essere stata richiesta in data successiva rispetto al termine di scadenza per la presentazione dell’offerta e l’omissione in questione e la non veridicità della dichiarazione non consentono di ritenere esistente spazio applicativo ai fini dell’applicabilità del soccorso istruttorio.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

2. Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d’ufficio come in dispositivo in mancanza di nota spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in complessivi euro 1.800,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge in favore delle parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente FF

Francesco Tallaro, Referendario

Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele Tuccillo Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

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Espropriazione per pubblica utilità e acquisizione sanante: la sentenza del TAR Catanzaro https://www.giurdanella.it/2017/05/espropriazione-pubblica-utilita-acquisizione-sanante-la-sentenza-del-tar-catanzaro/ Tue, 23 May 2017 09:53:05 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33862 Il TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, con la sentenza n. 852 del 22 maggio 2017, si è pronunciato sulla possibilità in capo all’Amministrazione di emettere un decreto di acquisizione sanante in presenza di ricorso per ottemperanza proposto dalla ricorrente, per l’esecuzione di precedente sentenza passata in giudicato. Il Collegio, richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria in […]

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Il TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, con la sentenza n. 852 del 22 maggio 2017, si è pronunciato sulla possibilità in capo all’Amministrazione di emettere un decreto di acquisizione sanante in presenza di ricorso per ottemperanza proposto dalla ricorrente, per l’esecuzione di precedente sentenza passata in giudicato.

Il Collegio, richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria in materia di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. 327/200, si è così espresso: “Non vi è ragione di discostarsi dai principi recentemente enucleati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio (cfr. sentenza 15 gennaio 2013, n. 2), in sintonia con la Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. sentenza 18 novembre 2004, Zazanis), alla stregua dei quali l’effettività delle tutela giurisdizionale e il carattere poliforme del giudicato amministrativo, impongono di darvi esecuzione secondo buona fede e senza che sia frustrata la legittima aspettativa del privato alla definizione stabile del contenzioso e del contesto procedimentale: in tali casi, la totale inerzia dell’autorità o l’attività elusiva di carattere soprassessorio posta in essere da quest’ultima, consentiranno al giudice adito in sede di ottemperanza di intervenire, secondo lo schema disegnato dagli artt. 112 e ss. c.p.a., direttamente o (più normalmente) di nominare un commissario ad acta che procederà, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti dianzi illustrati, a valutare se esistono le eccezionali condizioni legittimanti l’acquisizione coattiva del bene ex art. 42-bis”.

Pertanto, il principio che ne deriva è che l’Amministrazione perde il suo potere di emettere decreto di acquisizione sanante in presenza di insediamento di un commissario ad acta a seguito dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

Pubblicato il 22/05/2017

N. 00852/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1355 del 2015, proposto da:
Antonio Rando’, Bruno Masciari, rappresentati e difesi dall’avvocato Domenico Colaci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Virgilio Conte in Catanzaro, via Bausan, 20;

contro

Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

sul ricorso numero di registro generale 142 del 2016, proposto da:
Antonio Rando’, Bruno Masciari, rappresentati e difesi dall’avvocato Domenico Colaci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Virgilio Conte in Catanzaro, via Bausan, 20;

contro

A.N.A.S. Spa Compartimento Viabilità per la Calabria, in persona del l.r.p.t., non costituita in giudizio;
A.N.A.S. Spa Roma, in persona del l.r.p.t,, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

quanto al ricorso n. 1355 del 2015:

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n 655/14 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria;

quanto al ricorso n. 142 del 2016:

per l’annullamento

del decreto n.ccz – 0040294/15 con cui è stato disposto a favore dell’Anas l’acquisizione sanante dei beni di proprietà dei ricorrenti.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A. e di A.N.A.S. Spa Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2017 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. I ricorrenti hanno esposto, in fatto, che:

a) in accoglimento di precedente ricorso proposto dagli stessi (n.1141/2012), volto ad ottenere l’annullamento del decreto di esproprio definitivo dell’Anas, con sentenza n.655 del 7 maggio 2014, questo T.A.R. così statuiva: “…. Ai sensi dell’art. 34, primo comma, lett. c), cod. proc. amm., è, pertanto, opportuno disporre che l’ Amministrazione proceda, entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, alla restituzione delle aree in questione oppure, entro il medesimo termine, emetta provvedimento ex art.42-bis e che l’eventuale provvedimento di acquisizione sia tempestivamente notificato ai proprietari e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’Amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti. Resta inteso che i predetti termini, disposti nell’esclusivo interesse dei ricorrenti, potranno essere aumentati su autorizzazione scritta da parte loro”;

b) a fronte dell’inadempimento dell’Anas, i ricorrenti, con il ricorso n.1335/2015, assegnato alla seconda sezione di questo Tribunale, hanno chiesto l’ottemperanza forzata alla citata sentenza n. 655/2014, avanzando le seguenti domande: “Voglia l’Ecc.mo T.A.R. adito ordinare all’Anas S.P.A., in persona del legale rappresentante, l’adozione degli atti necessari per la piena e puntuale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in premessa. Voglia, comunque, nominare un commissario ad acta che provveda a predisporre tutte le attività occorrenti per: 1) la restituzione ai ricorrenti dei beni interessati dagli atti espropriativi annullati con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza; 2) il risarcimento dei danni causati ai ricorrenti nel periodo di occupazione illegittima fino all’effettiva restituzione dei beni; 3) il pagamento delle somme riconosciute ai ricorrenti a titolo di spese legali“;

c) successivamente all’instaurazione di tale giudizio, con decreto prot. n. CCZ-0040294-l del 16 dicembre 2015, notificato in data 31 dicembre 2015, l’Anas ha disposto l’acquisizione sanante dci beni de quibus cd ha quantificato l’indennizzo complessivo spettante ai proprietari espropriati in euro 13.948.31;

d) i ricorrenti, a fronte di questo sopravvenuto decreto, quindi:

– da un lato, hanno presentato un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presso la Corte di Appello di Catanzaro, onde ottenere la liquidazione del giusto ed equo indennizzo per il caso in cui questo TAR non dovesse annullare il decreto di acquisizione sanante;

– dall’altro lato, hanno impugnato il decreto dinanzi a questo T.A.R. con il ricorso n.142/2016 assegnato alla prima sezione, chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti impugnati.

2. Nei due giudizi (n.1355/2015 per l’ottemperanza e n.142/2016 avverso il provvedimento di acquisizione sanante) si è costituita l’amministrazione intimata per resistere al giudizio.

3. Con ordinanza cautelare n.76 del 17 febbraio 2016, resa nell’ambito del ricorso n.142/2016, il T.A.R. Calabria, sez. prima, ha rigettato l’istanza di sospensione per mancanza del pregiudizio.

4. Successivamente, alla camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016, fissata per la trattazione del ricorso per ottemperanza presso la seconda sezione, la discussione è stata rinviata alla pubblica udienza del 17 maggio 2017, per riunione al ricorso n.142/2016, già iscritto a ruolo a tale udienza.

5. Alla pubblica udienza del 17 maggio 2017, a seguito di trattazione congiunta dei due ricorsi in epigrafe, gli stessi sono stati posti in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio ritiene di procedere alla riunione dei ricorsi in questione attesa l’evidente connessione oggettiva e soggettiva.

2. I ricorsi riuniti possono, inoltre, essere trattati, in parte, congiuntamente in considerazione della circostanza che la decisione di entrambi è legata, in via preliminare, alla soluzione della questione concernente la possibilità o meno per l’amministrazione, condannata con sentenza a restituire l’immobile e pagare le somme dovute oppure, in alternativa, ad emettere il decreto di acquisizione sanante ex art.42-bis, di emettere il detto decreto una volta scaduto il termine fissato in sentenza.

2.1. Parte ricorrente ritiene che, scaduto tale termine, l’amministrazione avrebbe perso il potere di emettere il decreto di cui all’art.42-bis, che pertanto sarebbe nullo.

Tale assunto non può essere condiviso per le ragioni che seguono.

Ricordato che, in presenza di un giudicato esclusivamente restitutorio il provvedimento di acquisizione sanante non può essere emanato, nel caso in questione, invece, viene in considerazione un giudicato in cui si pone all’Anas l’alternativa di restituire il terreno de quo oppure di procedere all’acquisizione dell’immobile tramite lo strumento di cui all’art.42-bis d.p.r. n.327/2000.

A fronte di tale sentenza, su cui si è formato il giudicato (che quindi copre l’obbligo di restituire l’immobile e di corrispondere le somme come determinate o in alternativa di emettere decreto ex art.42-bis), il Collegio ritiene di uniformarsi a quanto di recente stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n.2/2016) nel caso in cui si sia innanzi a sentenze di tal fatta; secondo l’Adunanza Plenaria, in tali casi, “non vi è ragione di discostarsi dai principi recentemente enucleati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio (cfr. sentenza 15 gennaio 2013, n. 2), in sintonia con la Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. sentenza 18 novembre 2004, Zazanis), alla stregua dei quali l’effettività delle tutela giurisdizionale e il carattere poliforme del giudicato amministrativo, impongono di darvi esecuzione secondo buona fede e senza che sia frustrata la legittima aspettativa del privato alla definizione stabile del contenzioso e del contesto procedimentale: in tali casi, la totale inerzia dell’autorità o l’attività elusiva di carattere soprassessorio posta in essere da quest’ultima, consentiranno al giudice adito in sede di ottemperanza di intervenire, secondo lo schema disegnato dagli artt. 112 e ss. c.p.a., direttamente o (più normalmente) di nominare un commissario ad acta che procederà, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti dianzi illustrati, a valutare se esistono le eccezionali condizioni legittimanti l’acquisizione coattiva del bene ex art. 42-bis”.

Sulla base di tali principi, il Collegio ritiene di potere trarre le seguenti conseguenze:

a) a fronte di un giudicato alternativo, quale quello in questione, in caso di inadempienza dell’amministrazione, parte ricorrente potrà ricorrere allo strumento del ricorso per l’ottemperanza e, in tal caso, il commissario, se nominato dal giudice a mente dell’art.114, co 3, lett. d) c.p.a. ed insediatosi a seguito della persistenza dell’inottemperanza, darà esecuzione al giudicato e pertanto potrà emanare anche il provvedimento di acquisizione coattiva, in quanto previsto in sentenza;

b) la circostanza che in sentenza sia stato previsto un termine entro il quale restituire l’immobile e corrispondere le somme dovute oppure emanare il decreto di acquisizione coattiva non esclude la legittimità del provvedimento ex art.42-bis cit. emesso successivamente, ove tale adempimento costituisca pur sempre esecuzione secondo buona fede della sentenza e non frustri la legittima aspettativa del privato alla definizione stabile del contenzioso e del contesto procedimentale, come ritenuto nel presente caso;

c) l’amministrazione, condannata in via alternativa, perde il potere di emanare il provvedimento di acquisizione ex art.42-bis cit. solo se, a seguito dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza (volto all’esecuzione del giudicato nella sua interezza), nella persistenza dell’inadempienza, si insedi il commissario ad acta nominato a provvedere in sua sostituzione.

2.2. Conclusivamente, ritiene il Collegio che persista il potere dell’amministrazione a emanare il provvedimento ex art.42-bis del d.P.R. n.327/2000 anche successivamente al termine fissato in sentenza, nella sussistenza dei presupposti di cui si è detto.

Nel caso, a concedere che l’amministrazione abbia avuto conoscenza della prima sentenza in data 12 novembre 2015 (data di protocollazione della nota dell’Avvocatura distrettuale del 30 ottobre 2014) e che i 120 giorni previsti in sentenza scadessero in data 12 aprile 2015, il provvedimento di acquisizione sanante – che comunque importa “sofisticate valutazioni sulla ricorrenza delle circostanze eccezionali che giustificano l’acquisizione coattiva, cui si possono eventualmente riconnettere gravi ricadute in termini di responsabilità erariale” (cfr. Ad. Pl. Cons. St. n.2/2016) – risulta essere stato emesso in data 16 dicembre 2015, in tempi non irragionevoli e quando il giudizio di ottemperanza non si era ancora definitivo con sentenza.

Né può condurre a diversa valutazione la circostanza che la sentenza specificasse che il termine era posto nell’esclusivo interesse della parte ricorrente; tale precisazione non si pone in contrasto con quanto sopra, volendo solo indicare che, scaduto tale termine, i ricorrenti avrebbero potuto agire con gli ordinari strumenti a tutela delle loro pretese oppure concedere ulteriore termine, essendo quest’ultimo, per l’appunto, posto nel loro interesse.

2.3. La persistenza del potere dell’amministrazione, per come sopra acclarata, e la conseguente esecuzione della sentenza n.655/2014, rendono improcedibile il ricorso per ottemperanza n.1355/2015.

3. Quanto al ricorso n.142/2016, con esso si contesta la legittimità del detto provvedimento, oltre che sotto il profilo già esaminato ed alle cui decisioni in merito si rinvia, per violazione dell’art.7 della legge n.241 del 1990, difetto di istruttoria e di motivazione.

In particolare, parte ricorrente lamenta che l’Anas non avrebbe preso in considerazione le deduzioni della stessa a seguito di comunicazione dell’avvio di procedimento e non si sarebbe pronunciata sulla persistenza del potere ad emettere il provvedimento oltre i 120 giorni, persistenza contestata dalla stessa.

3.1. Tali ulteriori motivi sono parimenti infondati.

Sul punto la giurisprudenza, anche di questo T.A.R., ha così statuito: “Va rilevato, innanzi tutto, che, secondo un orientamento che può definirsi costante, l’obbligo di esaminare le memorie ed i documenti difensivi presentati in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non impone all’amministrazione l’analitica confutazione di ogni argomento esposto, essendo sufficiente una motivazione che esponga le ragioni del mancato adeguamento alle deduzioni dei soggetti interessati (per tutte, di recente, Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2015 n. 2019)” (T.A.R. di Catanzaro, sez. I, 19 febbraio 2016, n. 333; cfr. anche T.A.R. Perugia – Umbria, sez. I 19 febbraio 2016, n. 124).

Nel caso di specie, l’ANAS s.p.a. nel decreto di acquisizione sanante impugnato ha riportato ampiamente e chiaramente le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad adottare il decreto ex art. 42 bis T.U. Espropri ed ha dato atto dell’avvio di procedimento, delle deduzioni e del loro vaglio da parte dell’ANAS.

3.2. In conclusione, il ricorso n.142/2016 va respinto in quanto infondato.

4. Le spese di entrambi i giudizi possono essere, in via d’eccezione, compensate tra le parti, in considerazione della complessità e peculiarità della fattispecie esaminata e del complessivo esito dei due giudizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

con riferimento al ricorso n.1355 del 2015:

– lo dichiara improcedibile;

con riferimento al ricorso n.142 del 2016:

– lo respinge.

Spese di entrambi i giudizi compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente FF

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppina Alessandra Sidoti Nicola Durante

IL SEGRETARIO

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Irreversibile trasformazione del fondo: ammissibile solo risarcimento per equivalente https://www.giurdanella.it/2017/05/irreversibile-trasformazione-del-fondo-ammissibile-solo-risarcimento-per-equivalente/ Wed, 03 May 2017 09:27:26 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33693 Il TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, con la sentenza n. 708 del 2 maggio 2017, ha affermato che, nell’ambito di un’espropriazione per pubblica utilità, il proprietario può chiedere un risarcimento per equivalente in caso di irreversibile trasformazione del fondo. I giudici del TAR, aderendo agli orientamenti recenti dell’Adunanza Plenaria (sent. 2/2016) e del Consiglio di […]

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Il TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, con la sentenza n. 708 del 2 maggio 2017, ha affermato che, nell’ambito di un’espropriazione per pubblica utilità, il proprietario può chiedere un risarcimento per equivalente in caso di irreversibile trasformazione del fondo.

I giudici del TAR, aderendo agli orientamenti recenti dell’Adunanza Plenaria (sent. 2/2016) e del Consiglio di Stato, ritenuti pienamente conformi alle pronunce della Corte europea, hanno affermato “il privato che abbia subito un’occupazione illegittima, fermo restando il diritto alla restituzione del bene, non costituendo la realizzazione dell’opera pubblica un impedimento alla possibilità di restituire l’area illegittimamente appresa (cfr. C. cost. 4 ottobre 2010 n. 293; Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2011 n. 5844), può ben chiedere il solo risarcimento del danno subito, rinunciando in tal modo alla proprietà del bene ed alla sua restituzione (in quanto non interessato a quest’ultima). 

Inoltre il Collegio ha ribadito che “la rinuncia abdicativa su suolo irreversibilmente trasformato, che muove la presente richiesta risarcitoria, ha carattere meramente abdicativo (Cass. S.U. 19 gennaio 2015, n.735, Cons. St. Ad. Pl. n.2/2016) e non traslativo, donde da essa non può conseguire, quale effetto automatico, l’acquisto della proprietà del fondo da parte dell’Amministrazione, che, sulla base dell’attuale assetto normativo e giurisprudenziale, può sicuramente avvenire sulla base del meccanismo di cui all’art.42-bis del T.U. sulle espropriazioni, dichiarato compatibile con i principi CEDU, secondo l’interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 30 aprile 2015”.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

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Pubblicato il 02/05/2017

N. 00708/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 738 del 2013, proposto da:
Ivana Furfaro, Sciarrone Giuseppe, rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Cannata’, con domicilio per legge presso Segreteria del T.A.R. Calabria via A. De Gasperi n.76 B in Catanzaro;

contro

Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti di

Ditta Leopoldo Sorriso non costituito in giudizio;

per ritenere e dichiarare

l’avvenuto trasferimento della proprietà dei suoli occupati per la realizzazione dell’opera pubblica di cui in premessa in favore dell’Amministrazione convenuta e, per l’effetto, condannare la convenuta a corrispondere agli istanti: a) un’indennità per il periodo di occupazione legittima dei fondi occupati con decorrenza dal 04/02/1999 fino al termine di legge; b) un’indennità per il periodo di occupazione illegittima; c) una somma a titolo di risarcimento commisurata al valore del bene, quale corrispettivo della sua perdita definitiva e dell’inverarsi della cd. accessione invertita; d) nonché il risarcimento del danno relativo alla diminuzione di valore dei residuati; il tutto per la complessiva somma che sarà accertata in corso di causa a mezzo di idonea CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; e) spese e competenze di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2017 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con atto di citazione, notificato in data 2 febbraio 2006, gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio la Provincia di Vibo Valentia dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, per accertare e dichiarare che la Provincia si era appropriata di terreno di loro proprietà, meglio indicato nell’atto, e, per l’effetto, per condannarla a corrispondere: a) un’indennità per il periodo di occupazione legittima con decorrenza dal 4 febbraio 1999 fino al termine di legge; b) un’indennità per il periodo di occupazione illegittima; c) il risarcimento dei danni in ragione del valore reale degli immobili in favore degli stessi, quale corrispettivo della sua perdita definitiva e dell’inverarsi della cd. accessione invertita; d) il risarcimento del danno relativo alla diminuzione di valore dei residuati; il tutto per la complessiva somma che sarà accertata in corso di causa a mezzo idonea CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

1.1. Premettevano che:

– con determina n.88 del 14 dicembre 1998 del responsabile del IV settore dell’amministrazione provinciale di Vibo Valentia veniva autorizzata l’occupazione d’urgenza degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori di collegamento stradale rapido tra la SS 522 e la SS 18, precisamente il secondo stralcio variante Santa Domenica di Ricadi (dichiarazione di pubblica utilità ex art.1 L. 3.01.1978 n.1 con approvazione del progetto da parte della G.P. di VV n.102 del 13 marzo 1998);

– i terreni di parte ricorrente per cui è causa, all’epoca di proprietà del sig. Cesare Bragò, sono stati interessati dal procedimento di espropriazione;

– le opere di immissione in possesso si sono svolte in data 4 febbraio 1999, per come comunicato a parte ricorrente;

– in data 15 marzo 2001 i lavori sono stati ultimati, per come risulta da certificato di ultimazione lavori;

– nonostante il decorso dei termini di occupazione d’urgenza, nonché la realizzazione delle opere pubbliche, non è mai intervenuto il relativo decreto di espropriazione pubblica.

1.2. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione provinciale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e formulava la chiamata in garanzia della ditta Leopoldo Sorriso.

1.3. Il Tribunale di Vibo Valentia autorizzava l’integrazione del contradditorio, ordinando la vocatio in ius della ditta su citata che, chiamata in giudizio, rimaneva contumace.

1.4. Con sentenza n. rep. 309/2013, all’esito della camera di consiglio del 14 marzo 2013, il Tribunale di Vibo Valentia declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

2. Con il ricorso in epigrafe, portato alla notifica in data 10 giugno 2013 e depositato lo stesso 10 giugno 2013, i sigg.ri Furfaro Ivana e Sciarrone Giuseppe hanno riassunto il detto giudizio innanzi a questo giudice, riproponendo le medesime istanze, già formulate con atto di citazione innanzi al giudice ordinario.

2.1. Non si sono costituiti nè l’Amministrazione provinciale né il controinteressato.

3. Tanto premesso ed esposto, questo Collegio, sicuramente con giurisdizione a decidere sulla domanda risarcitoria da occupazione illegittima, non condividendo, invece, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla pretesa di parte ricorrente relativa alla corresponsione delle somme dovute a titolo di indennità per occupazione legittima, atteso l’assetto normativo in materia di riparto di giurisdizione tra le due magistrature, ai sensi dell’art. 53 comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, con ordinanza collegiale n.2022 del 2016 ha sollevato il conflitto di giurisdizione innanzi alla Corte regolatrice per le determinazioni conseguenti, sospendendo il giudizio relativamente alla domanda di condanna alla corresponsione dell’indennità da occupazione legittima; con riferimento alle restanti domande, il Collegio ha disposto di acquisire documentata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento all’adozione degli atti della procedura in questione ed alla eventuale definizione della procedura espropriativa dei terreni di che trattasi, con allegazione dei relativi atti e di ogni altro atto utile relativo alla procedura espropriativa in questione.

3.1. L’amministrazione provinciale di Vibo Valentia ha provveduto al detto incombente mediante deposito, presso la Segreteria di questa Sezione, di documentazione in data 21 dicembre 2016.

4. Alla pubblica udienza del 12 aprile 2017 il ricorso è passato in decisione.

5. Il Collegio ritiene che sussistono, nel caso, i presupposti per una sentenza non definitiva, limitatamente alla domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti per illegittima occupazione dell’area di proprietà, rimanendo sospeso, invece, il giudizio con riferimento alla domanda di indennizzo da occupazione legittima, rispetto alla quale la questione, come detto, è stata rimessa alla Corte regolatrice per le determinazioni di competenza.

6. Con riferimento alla pretesa “risarcitoria”, essa merita accoglimento nei termini che seguono.

Il Collegio deve farsi carico, preliminarmente, di esaminare la questione relativa alla proponibilità della (sola) domanda risarcitoria, come articolata da parte ricorrente, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n.2 del 2016 e quindi procedere a verificare la fondatezza della relativa domanda.

Il Collegio ritiene, in ordine alla questione evidenziata, di attenersi a quanto affermato dalla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza 30 aprile 2015 n. 71), delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenze 19 gennaio 2015 n. 735, 29 ottobre 2015 n. 22096 e 25 luglio 2016 n. 15283), dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 9 febbraio 2016 n. 2) e del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo, sez..IV, 7 novembre 2016, n.4636).

Il quadro che ne risulta – ricostruito alla luce dei principi elaborati dalla Corte di Strasburgo – è, in estrema sintesi, il seguente:

a) quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell’amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c., con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sulla occupazione contra ius, ovvero dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene;

b) l’illecito permanente viene a cessare solo in conseguenza:

I) della restituzione del fondo;

II) di un accordo transattivo;

III) della rinunzia abdicativa (e non traslativa) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo;

IV) di una compiuta usucapione;

V) di un provvedimento emanato ex art. 42 –bis t.u. espr.

Ne consegue che, a fronte di un’occupazione illegittima e della mancanza di un legittimo atto di acquisizione (come nel caso ove a seguito della dichiarazione di p.u. non ha fatto seguito il decreto di espropriazione nei termini), il proprietario, fermo restando il diritto alla restituzione del bene occupato, può formulare una domanda di mero risarcimento del danno per equivalente a fronte dell’irreversibile trasformazione del fondo.

La recente giurisprudenza, sulla base dei superiori principi, è giunta a superare anche la posizione della persistenza del diritto di proprietà in capo all’originario proprietario, non scalfita nemmeno dalla proposizione della domanda di risarcimento del danno, quest’ultima da rigettarsi proprio perché presupponente una perdita del diritto di proprietà, invece non intervenuta (Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2011 n. 4833; 2 settembre 2011 n. 4970; 3 ottobre 2012 n. 5189).

Conclusivamente, ritiene il Collegio, aderendo ai recenti approdi giurisprudenziali che appaiono in linea con l’orientamento della Corte Europea, che il privato che abbia subito un’occupazione illegittima, fermo restando il diritto alla restituzione del bene, non costituendo la realizzazione dell’opera pubblica un impedimento alla possibilità di restituire l’area illegittimamente appresa (cfr. C. cost. 4 ottobre 2010 n. 293; Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2011 n. 5844), può ben chiedere il solo risarcimento del danno subito, rinunciando in tal modo alla proprietà del bene ed alla sua restituzione (in quanto non interessato a quest’ultima).

6.1. Risulta agli atti che, permanendo l’occupazione anche in data successiva alla scadenza dell’efficacia dei provvedimenti legittimanti l’immissione in possesso, l’occupazione dei terreni di proprietà di parte ricorrente si sia protratta illegittimamente, con efficacia lesiva della situazione giuridica fatta valere in questa sede; deve pertanto riconoscersi alla parte ricorrente il risarcimento del danno per la mancata disponibilità del bene per tutto il periodo di occupazione sine titulo oltre che il danno per equivalente per la perdita del bene, cui parte ricorrente ha implicitamente rinunciato, da calcolarsi secondo i criteri che di seguito vengono indicati ex art. 34, co. 4, c.p.a.:

– il danno per equivalente va commisurato al valore del terreno prendendo come riferimento il valore medio indicato nelle banche dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate del Comune di Vibo Valentia (dati reperibili per ciascun Comune sul sito wwwt.agenziaentrate.gov.it), al momento del deposito del ricorso introduttivo, con cui è stata manifestata implicitamente la volontà dismissiva del diritto di proprietà (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 16 febbraio 2017, n.253);

– quanto al danno da mancata disponibilità, esso può essere determinato applicando analogicamente quanto previsto dall’art. 42 bis co. 3 DPR 327/2001 nella misura del 5% del valore del terreno, come sopra determinato, per ogni anno di occupazione illegittima (ovvero a decorrere dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora questa prima fase sia rimasta integra, come appare nel caso in questione) sino al momento in cui ha richiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno (Cass. S.U. 19 gennaio 2015, n.735);

– trattandosi di un debito di valore, su tale somma dovranno essere corrisposti interessi legali e rivalutazione, anno per anno, sino alla data di liquidazione dell’importo così determinato;

– in mancanza di qualsivoglia prova al riguardo ed alla genericità della formulazione della relativa domanda, va invece rigettata la richiesta di risarcimento del danno relativo alla diminuzione di valore dei residuati.

Va specificato che la rinuncia abdicativa su suolo irreversibilmente trasformato, che muove la presente richiesta risarcitoria, ha carattere meramente abdicativo (Cass. S.U. 19 gennaio 2015, n.735, Cons. St. Ad. Pl. n.2/2016) e non traslativo, donde da essa non può conseguire, quale effetto automatico, l’acquisto della proprietà del fondo da parte dell’Amministrazione, che, sulla base dell’attuale assetto normativo e giurisprudenziale, può sicuramente avvenire sulla base del meccanismo di cui all’art.42-bis del T.U. sulle espropriazioni, dichiarato compatibile con i principi CEDU, secondo l’interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 30 aprile 2015.

Riassumendo, le parti intimate, in applicazione della disciplina attualmente vigente, sulla base del petitum azionato con il presente giudizio (azione di risarcimento danni) sono tenute a risarcire i danni nei termini sopra indicati, fermo restando il potere dell’amministrazione di procedere all’acquisizione dell’immobile mediante un valido titolo di acquisto, e, in primo luogo, tramite quello disciplinato dall’art. 42-bis d.p.r. n. 327/2000; in quest’ultimo caso, oltre alle somme come sopra determinate, sarà dovuta anche la posta del ristoro per danno non patrimoniale secondo quanto stabilito dall’art.42-bis citato.

Ai sensi dell’art. 34, primo comma, lett. c), cod. proc. amm. è, pertanto, opportuno disporre che le parti intimate procedano, entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, al risarcimento del danno come sopra determinato, fermo restando il potere dell’amministrazione intimata, entro il medesimo termine, di emettere provvedimento ex art.42-bis, corrispondendo le somme di cui sopra; l’eventuale provvedimento di acquisizione dovrà essere tempestivamente notificato alla parte ricorrente e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’Amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti.

Resta inteso che i predetti termini, disposti nell’esclusivo interesse di parte ricorrente, potranno essere aumentati su autorizzazione scritta da parte della stessa.

7. Le spese del giudizio verranno determinate in seno alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) accoglie la domanda risarcitoria per occupazione illegittima nei termini di cui in parte motiva, condannando, per l’effetto, le parti intimate, in solido, al pagamento della somma da determinarsi come sopra;

b) rinvia la trattazione della domanda di condanna alla corresponsione dell’indennità da occupazione legittima alla prima udienza utile successiva alla decisione delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione innanzi a cui è stato sollevato il conflitto di giurisdizione;

c) spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti e per la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per quanto di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppina Alessandra Sidoti Salvatore Schillaci

IL SEGRETARIO

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Concorsi pubblici per titoli ed esami: obbligatoria pubblicazione esito prima della prova orale https://www.giurdanella.it/2017/03/concorsi/ Tue, 07 Mar 2017 16:06:44 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33008 Il TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, con la sentenza n. 350 del 2 marzo 2017, sulla legittimità o meno dell’approvazione della graduatoria di un concorso pubblico nel caso di mancata pubblicazione dell’esito della valutazione dei titoli prima dello svolgimento della relativa prova orale. Il giudice del TAR adito ha statuito, infatti, che “l’obbligo di comunicazione […]

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Il TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, con la sentenza n. 350 del 2 marzo 2017, sulla legittimità o meno dell’approvazione della graduatoria di un concorso pubblico nel caso di mancata pubblicazione dell’esito della valutazione dei titoli prima dello svolgimento della relativa prova orale.

Il giudice del TAR adito ha statuito, infatti, che “l’obbligo di comunicazione del risultato della valutazione dei titoli prima dell’effettuazione della prova orale è espressamente prescritto dall’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, ossia il“regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego”.

Il fondamento di tale obbligo trova giustificazione sia nell’informare preventivamente i concorrenti, prima dello svolgimento dell’ultima prova, circa il punteggio provvisoriamente conseguito fino a tale momento, così da regolare di conseguenza la preparazione per essa, sia nella garanzia di un meticoloso frazionamento dei vari passaggi di valutazione nei quali si articola la selezione concorsuale, così da evitare rischi di manipolazioni dei punteggi di merito a favore di ingiustificati favoritismi.

Il TAR ha, infine, ravvisato che “attraverso la comunicazione del punteggio provvisorio, si realizza un maggiore grado di trasparenza già nella fase concorsuale, al cui perseguimento è preordinato anche l’accesso previsto dal comma 3 dell’art. 12 in esame, finalizzato ad eventuali richieste di correzione prima dello svolgimento della prova finale, allo scopo di prevenire eventuali contenziosi”.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

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Pubblicato il 02/03/2017

N. 00350/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1709 del 2014, proposto da:
Maurizio Postorino, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Panuccio, Paolo Battaglia, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Battaglia in Catanzaro, via Lidonnici,12;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Carmine Vulcano, non costituito in giudizio;
Maria Borelli, non costituita in giudizio;
Andrea Lucisano, non costituito in giudizio;
Mimma Schiavello, non costituita in giudizio;
Alessandro Labate non costituito in giudizio;

per l’annullamento

dell’atto di approvazione della graduatoria definitiva della procedura selettiva di cui all’avviso pubblico n. 9 del 24/2/2014, per dirigente medico disciplina oculistica presso l’ASP di Crotone – istanza risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2017 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente ha partecipato ad una procedura selettiva, per titoli ed esami, per l’affidamento dell’incarico a tempo determinato di dirigente medico oculista presso l’ASP di Crotone, risultando ultimo in graduatoria.

Impugna, pertanto, l’atto di approvazione della graduatoria definitiva, denunciando la mancata pubblicazione del risultato della valutazione dei titoli prima dell’effettuazione della prova orale, nonché l’illegittima valutazione dei titoli medesimi e chiedendo, altresì, il risarcimento dei danni subìti.

All’udienza del 28 febbraio 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato.

L’obbligo di comunicazione del risultato della valutazione dei titoli prima dell’effettuazione della prova orale è infatti prescritto dall’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 (“regolamento sull’accesso agli impieghi cheap https://www.slaterpharmacy.com viagra price nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego”).

Il fondamento dell’obbligo partecipativo in questione consiste, infatti, da un lato, nel rendere noto ai concorrenti, prima dello svolgimento dell’ultima prova, il punteggio provvisoriamente conseguito fino a tale momento, così da calibrare di conseguenza la preparazione per essa e, dall’altro lato, di assicurare una rigida scansione dei diversi momenti valutativi nei quali si articola la selezione concorsuale, così da prevenire qualsiasi rischio che i punteggi di merito possano essere manipolati a scopo di indebiti favoritismi.

Pertanto, mediante questa sequenza tra punteggio provvisorio, soggetto a comunicazione preventiva, e graduatoria definitiva, si assicura un più elevato tasso di imparzialità della valutazione delle capacità ed attitudini dei candidati, facendosi in modo che la graduatoria definitiva consista nell’effettiva risultante delle diverse fasi valutative, senza indebite commistioni tra le stesse.

Deve poi evidenziarsi che, attraverso la comunicazione del punteggio provvisorio, si realizza un maggiore grado di trasparenza già nella fase concorsuale, al cui perseguimento è preordinato anche l’accesso previsto dal comma 3 dell’art. 12 in esame, finalizzato ad eventuali richieste di correzione prima dello svolgimento della prova finale, allo scopo di prevenire eventuali contenziosi.

Né, infine, trattandosi di un adempimento procedimentale finalizzato alla tutela delle descritte inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua mancata osservanza può ritenersi priva di valenza invalidante, ex art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, per effetto della predeterminazione ex ante dei criteri di valutazione dei titoli (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2015 n. 2584).

Ai fini della valutazione della domanda risarcitoria, deve essere vagliato il secondo motivo di ricorso, riguardante l’illegittima sottostima dei titoli di servizio.

Il bando prevede che i titoli debbano essere attestati dal candidato in modo non “chiaro ed inequivocabile”, a pena di mancata valutazione nel merito.

Orbene, dalla scheda di valutazione redatta dalla commissione esaminatrice per il dott. Postorino, emerge (senza che lui l’abbia mai contestato) che l’autocertificazione prodotta, per la sua lacunosità, non ha consentito di attribuire al medesimo, in maniera “inequivocabile”, la casistica operatoria ivi riportata.

Da ciò, consegue la legittimità del punteggio attribuito per i titoli.

Infine, va respinta la domanda di risarcimento dei danni da perdita di chance, in mancanza di prova sul fatto che il ricorrente – risultato ultimo in graduatoria –, in conseguenza della realizzazione della condotta alternativa lecita (ossia, della previa comunicazione del risultato della valutazione dei titoli), avrebbe conseguito l’evento favorevole (ossia, il conferimento dell’incarico), con una probabilità statistica pari per lo meno al 50%, e ciò attraverso un giudizio effettuato ex ante, sulla base dell’id quod plerumque accidit (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 settembre 2015 n. 4375).

Per quanto esposto, la delibera 8 luglio 2014 n. 343, di approvazione della graduatoria definitiva, va annullata per illegittimità derivata, in accoglimento della prima censura, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.

La parziale soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come da motivazione e, per l’effetto, annulla la delibera 8 luglio 2014 n. 343; lo rigetta nel resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Durante Salvatore Schillaci

IL SEGRETARIO

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Esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali: la sentenza del TAR Catanzaro https://www.giurdanella.it/2016/12/esclusione-dalla-gara-per-gravi-illeciti-professionali-la-sentenza-del-tar-catanzaro/ Thu, 22 Dec 2016 14:48:22 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=32508 Il TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, con la sentenza n. 2522 del 19 dicembre 2016, si è pronunciato sulla nuova disciplina contenuta all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, tra i motivi di esclusione dalla gara quello per gravi illeciti professionali. Ai sensi dell’art. 80 del nuovo Codice appalti, in particolare, “l’esclusione del concorrente […]

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Il TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, con la sentenza n. 2522 del 19 dicembre 2016, si è pronunciato sulla nuova disciplina contenuta all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, tra i motivi di esclusione dalla gara quello per gravi illeciti professionali.

Ai sensi dell’art. 80 del nuovo Codice appalti, in particolare, “l’esclusione del concorrente è condizionata al fatto che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.

Tra l’altro i giudici del TAR adito hanno messo in risalto la diversa impostazione prevista dalla nuova norma rispetto alla formulazione prevista dal codice previgente (art. 38 D. Lgs. 163/2006), soprattutto in termini di specificità nell’individuazione di tali illeciti, tra cui: 1) le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; 2) il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 3) il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

 Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

Pubblicato il 19/12/2016

N. 02522/2016 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2016, proposto da:
Cooperativa Malgrado Tutto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Luisa Cimino C.F. CMNLSU78E53M208G, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;

contro

U.T.G. – Prefettura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

nei confronti di

R.G. Multiservice, Euroservice S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della procedura negoziata in via d’urgenza ex art. 63 d. lgs.vo 50/2016, per conclusione accordo quadro affidamento in convenzione servizio accoglienza nella provincia di catanzaro cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale per il periodo 1/8/2016-31/10/2016 (prot. agid 20160009120 del 25/10/2016)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Catanzaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso la Malgrado Tutto chiedeva di annullare i provvedimenti indicati in ricorso con i quali la stessa era stata esclusa dalla procedura in questione e di accertare il diritto della cooperativa stessa a partecipare alla procedura oggetto di gara.

La ricorrente è stata esclusa dalla gara avente ad oggetto procedura negoziata in via di urgenza per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento in convenzione del servizio di accoglienza nel territorio della provincia di Catanzaro in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. L’esclusione è motivata con riferimento alle contestazioni che hanno comportato la risoluzione di precedente analogo rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 80, comma 5, let. c) del d.lgs. n. 50 del 2016.

Il ricorso deve trovare accoglimento.

La citata disposizione prevede che l’esclusione del concorrente è condizionata al fatto che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Nel caso di specie, anche in seguito alla richiesta istruttoria formulata in corso di causa e della produzione documentale da parte della resistente, emerge che non si riscontrino adeguati elementi per ritenere che l’amministrazione abbia dimostrato con mezzi adeguati che l’operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Gli inadempimenti allegati e relativi a precedente rapporto contrattuale risultano, infatti, essere stati tutti contestati da parte ricorrente e ciò in modo espresso (nel senso della diretta impugnazione delle note adottate dalla Prefettura) o in forma non espressa (le contestazioni di cui alla nota n. 91546 del 5.2.2016 risultano essere oggetto del procedimento civile pendente, cfr. ricorso per riassunzione allegato da parte ricorrente alla memoria del 12.12.2015). Ne discende che l’allegato inadempimento difetta della prova dei caratteri della definitività e della gravità dell’inadempimento. Parte resistente non ha, pertanto, provato con mezzi adeguati che l’operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali.

La modificazione nel testo normativo rispetto alla precedente formulazione (art. 38, let. f., d.lgs. n. 163/06) implica che l’accertamento in ordine alla esistenza della violazione debba essere effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella medesima disposizione ovvero, anche, secondo altre e differenti modalità analiticamente descritte da parte della stazione appaltante. Nel caso di specie, posta la sussistenza di un’analitica contestazione giudiziale dei vari inadempimenti allegati e la mancanza di un’adeguata descrizione di fatti estranei e differenti rispetto a quelli oggetto di contestazione giudiziale, deve ritenersi non integrata l’ipotesi descritta nella fattispecie in esame con il conseguente accoglimento del ricorso.

Si precisa che, ugualmente, la citata disposizione fa riferimento e pertanto richiede la condanna al risarcimento del danno ovvero la condanna ad altre sanzioni che devono analiticamente essere motivate nell’ambito del procedimento applicativo della relativa sanzione. Come precisato nel parere reso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato (Linee guida ANAC “indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del codice”) “possono essere considerate come “altre sanzioni”, l’incameramento delle garanzie di esecuzione o l’applicazione di penali, fermo che la sola applicazione di una clausola penale non è di per sé sintomo di grave illecito professionale, specie nel caso di applicazione di penali in misura modesta”. Nel caso di specie, viste le contestazioni giudiziali e l’entità delle penali non contestate, non appaiono adeguatamente provati i presupposti applicativi della citata disposizione.

La domanda di caducazione dell’intera procedura non può invece trovare accoglimento in mancanza di adeguata e specifica descrizione dei motivi di caducazione dell’intera procedura. Allo stesso modo, non può trovare accoglimento la domanda diretta ad accertare il diritto della cooperativa alla stipulazione della convenzione, rientrando nei poteri istruttori e discrezionali della pubblica amministrazione, né la rimozione di altre penalità riguardanti atti o fatti estranei all’odierno giudizio.

In considerazione della parziale soccombenza reciproca nonché della novità della questione di lite, vertendo sull’interpretazione di una disposizione entrata in vigore di recente, devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.

Compensa le spese di lite

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Referendario

Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele Tuccillo Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO

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