tares Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/tares/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 21 Jan 2014 08:25:01 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Mini IMU e TARES, le FAQ del MEF Il Ministero d… https://www.giurdanella.it/2014/01/mini-imu-tares-le-faq-del-mef/ Tue, 21 Jan 2014 08:24:53 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=20996 Chiarimenti sulla corretta applicazione della Mini IMU e della Maggiorazione TARES

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Mini IMU e TARES, le FAQ del MEF

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito le risposte ad alcune domande frequentemente poste all’amministrazione finanziaria da operatori professionali e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito alla corretta applicazione della cosiddetta Mini IMU di cui all’art. 1 del D. L. n. 133 del 2013 e della Maggiorazione TARES di cui al comma 13 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, il cui termine di versamento è stato fissato al 24 gennaio 2014 dal comma 680 dell’art. 1 della Legge di stabilità per l’anno 2014.

Ecco le FAQ:

1) Quali codici tributo devono essere utilizzati per il versamento della Mini IMU? Quelli già previsti e utilizzati negli anni 2012 e 2013 relativi al comune a seconda della tipologia di immobile?

Si, devono essere usati gli stessi codici tributo già esistenti.

2) Quali sono le regole applicabili in relazione ai versamenti minimi?

Per i versamenti minimi valgono le regole ordinarie, vale a dire si applica l’art. 25 della legge n. 289 del 2002 che prevede l’importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del comune.

3) L’importo minimo deve intendersi riferito all’importo complessivamente dovuto, determinato cioè in riferimento a tutti gli immobili situati nell’ambito dello stesso comune?

Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento.

4) In tema di limite minimo per la riscossione coattiva, qual è l’importo che va preso a riferimento? Non esiste alcun importo che può essere preso in considerazione o vale il precedente limite di € 16,53 previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 129 del 1999?

L’importo di euro 16,53 scaturisce da una disposizione che è stata superata dal D. L. n. 16 del 2012 e, pertanto, si ritiene che la modifica operata dall’art. 1, comma 736, della legge di stabilità per l’anno 2014 non abbia l’effetto di far “rivivere” la disposizione superata. Conseguentemente, essendo venuto a mancare il limite di 30 euro fissato dal D. L. n. 16 del 2012, non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei.

5) Modalità di compilazione F24:

a. Caselle acconto/saldo: vanno compilate e in tal caso occorre barrare la casella saldo?
Occorre barrare solo la casella relativa al saldo.

b. Casella Rateazione – va compilata e in tal caso come? (dovrà essere indicato 01/01?)
Il campo “rateazione” deve essere compilato con il valore “0101” per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale). Per gli altri pagamenti, il campo non deve essere compilato.

c. Casella detrazione: va compilata pur essendo ininfluente ai fini del calcolo? 
La casella deve essere compilata e occorre indicare l’importo effettivo della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal comune, compresa la maggiorazione.

d. Casella numero immobili: va compilata normalmente? 
La casella immobili deve essere regolarmente compilata.
6) Come deve essere effettuato il calcolo della Mini IMU per gli immobili appartenenti a personale in servizio alle forze armate, ecc. per i quali non è stato richiesto il versamento della sola seconda rata?

Per il personale appartenente alle forze armate e agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 5, del D. L. n. 102 del 2013, il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:

  • Prima rata dovuta e versata sulla base del 50% dell’importo pagato nel 2012;
  • Seconda rata non dovuta, poiché a partire dal 1° luglio 2013 tali immobili sono stati equiparati all’abitazione principale;
  • L’eventuale Mini IMU deve essere calcolata solo sulla differenza tra l’IMU calcolata con aliquote e detrazione 2013 rapportata al semestre luglio – dicembre 2013 e l’IMU calcolata con aliquote e detrazione di base, corrispondente allo stesso semestre;
  • L’eventuale conguaglio sulla prima rata nel caso di variazione delle aliquote 2013.

7) Come viene calcolata la Mini IMU in riferimento ai terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali non è stata versata la prima rata 2013?
Per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali il relativo versamento non può essere considerato Mini IMU, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima.
Per questa fattispecie il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:

  • Prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell’importo pagato nel 2012;
  • Seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata. Tale importo si ottiene calcolando la differenza tra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non versata.

Si ricorda che il comma 728 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014 prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi.

8) Ai fini del calcolo della Mini IMU per l’anno 2013, che dovrà essere versata entro il prossimo 24 gennaio, deve essere utilizzata la rendita catastale eventualmente aggiornata nel corso del 2013?

Ai fini dell’individuazione della base imponibile relativa ai fabbricati iscritti in catasto, l’art. 13, comma 4 del D.L. n. 201 del 2011 prevede, espressamente, che per tali fabbricati “il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662” i diversi moltiplicatori stabiliti dalla norma in commento.
Dalla lettura della citata disposizione deriva, quindi, che per il calcolo della Mini IMU, dovuta per l’anno 2013, si dovrà tener conto delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2013.

9) Come si deve comportare il contribuente nel caso in cui non riceva in tempo utile il bollettino di conto corrente postale o il modello F24 per il versamento della Maggiorazione TARES previsto entro il prossimo 24 gennaio?

Le norme prevedono all’art. 5, comma 4, del D. L. n. 102 del 2013, che il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento della TARES e della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato.
Nel caso in cui il comune non abbia inviato tali modelli di pagamento in tempo utile il contribuente che versa in ritardo non è soggetto a sanzione, poiché lo stesso art. 5 al comma 4-bis prevede che nel caso in cui il versamento del tributo relativo all’anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni qualora il comune non abbia provveduto all’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati.
In ogni caso l’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede al comma 2 che “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.

10) Si può ricorrere al ravvedimento operoso per la Mini IMU e per la Maggiorazione TARES?

Il ravvedimento è possibile sia per la Mini IMU sia per la Maggiorazione TARES. Per quest’ultimo tributo si deve tenere presente anche di quanto illustrato nel punto precedente.

11) Con la recente modifica alla tassazione degli immobili, l’Imu non è dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze. L’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 dispone che se i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo comune l’agevolazione (ora l’esenzione) si applica per un solo immobile. Si dovrebbe intendere che se i coniugi hanno la dimora e residenza in comuni diversi possono entrambi usufruire della esenzione. Anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 14389/2010, la quale afferma che una abitazione viene considerata principale solo se vi dimorano tutti i familiari, si chiede conferma di tale interpretazione.

Il regime che definisce l’abitazione principale ai fini IMU è rimasto lo stesso, ciò che è cambiato è la misura dell’agevolazione che, a decorrere dal 2014, è divenuta un’esenzione. Si conferma, pertanto, che l’esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi. La sentenza della Corte di Cassazione ha individuato un principio interpretativo delle norme sull’ICI relative all’abitazione principale che non recavano la stessa disposizione in commento. Pertanto, tale criterio interpretativo non può essere utilizzato quando la norma tributaria dispone chiaramente in materia.


12) Il proprietario di un’abitazione principale che ne concede alcune stanze in locazione a studenti, usufruisce della esenzione da IMU ai sensi dell’articolo 1, comma 707 della legge n. 147/2013?

Anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie.

13) Il comma 707 della legge n. 147/2013 dispone l’esonero dal pagamento dell’Imu per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. In virtù di quanto disposto alla lettera d) dello stesso comma, si applica la sola detrazione di euro 200 agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti di edilizia pubblica. Si deve intendere che la detrazione si applica solamente alle abitazioni non esenti da Imu in quanto non aventi le caratteristiche di cui al D.M. 22 aprile 2008?

Alla domanda si deve dare risposta positiva; pertanto nel caso in cui gli immobili posseduti dagli istituti in questione abbiano le caratteristiche di alloggio sociale di cui al D.M. 22 aprile 2008, a partire dal 1° gennaio 2014, si applica lo stesso regime dell’abitazione principale. In caso contrario, si applica la sola detrazione prevista per l’abitazione principale.

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Caro Tares, al vaglio dei Tar la tassa sui rifiuti. La prima pronuncia https://www.giurdanella.it/2014/01/caro-tares-al-vaglio-dei-tar-la-tassa-sui-rifiuti-la-pronuncia/ Tue, 21 Jan 2014 07:32:03 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=20887 Vari i profili di illegittimità lamentati, tra cui il vertiginoso aumento della tariffa, spesso frutto di un ampio potere discrezionale dell’ente locale

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E’ arrivata la prima sentenza di un Tribunale Amministrativo che, seppur in via cautelare, vuole vederci chiaro sul regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e delle relative tariffe TARES di un Comune della Calabria.

Dai mesi scorsi, cioè dal momento in cui i Comuni hanno iniziato a predisporre i regolamenti in materia, si sono registrati infatti numerosi ricorsi dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e delle categorie professionali ai Tribunali Amministrativi competenti volti a farne dichiarare l’illegittimità. Vari i profili di illegittimità lamentati, tra cui spicca il vertiginoso aumento della tariffa, spesso frutto di un ampio potere discrezionale dell’ente locale che, secondo i ricorrenti, non può intuitivamente sfuggire a qualsiasi forma di controllo e non può pertanto essere sottratto all’obbligo della motivazione. Un aumento che, il più delle volte, non è rapportato e né comporta un sostanziale miglioramento del servizio stesso, considerato che la normativa vigente impone di rapportare le tariffe al servizio offerto. L’articolo 14 del decreto legge 201/2011, istitutiva della Tares, al comma 20, fa infatti esplicito riferimento alla possibilità dei Comuni di rapportare le tariffe al servizio e quindi tenere conto dei disservizi e dei disagi, ai fini della riduzione fino al 20% della soglia massima.

In altri casi invece i ricorsi sono stati presentati per opporsi alla richiesta di alcuni Comuni che esortavano i cittadini a pagare un acconto della TARES 2013 senza che il Consiglio comunale avesse ancora approvato le tariffe del tributo. Secondo alcuni dei ricorsi presentati, una simile richiesta è censurabile, almeno per i seguenti motivi:

– l’art. 10 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede che “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”. La condotta di questi Comuni potrebbe porsi in contrasto con il principio citato, poiché l’Ente locale sta chiedendo di pagare un acconto “al buio” (in alcuni casi l’acconto potrebbe anche superare l’importo dovuto, facendo nascere un diritto di rimborso in favore del contribuente, si veda ad es. il caso del contribuente che cessi di occupare l’immobile tassato, ad esempio per finita locazione, nei primi mesi del 2013);

– il pagamento della TARES 2013 si sovrappone a quello relativo alla TARSU 2012, con notevole aggravio finanziario per i contribuenti. La legge, invero, consente al Comune di posticipare l’acconto TARES 2013 a una data successiva all’approvazione delle tariffe del tributo. Invece, così facendo il ritardo del Consiglio comunale viene fatto gravare sui contribuenti.

Ed ecco che arriva la prima pronuncia anti-Tares.

Il T.A.R. Sez. Staccata di Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 9.1.2014, ha discusso i ricorsi 723 e 724 presentati da alcun commercianti e nei quali era anche sollecitata la richiesta di sospensione del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e delle relative tariffe TARES” e della delibera di “Approvazione del piano economico finanziario (P.E.F.) del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013” del Comune di Siderno.

Il TAR, nel rinviare la decisione sul procedimento cautelare unitamente al merito all’esito degli incombenti istruttori, ha disposto a carico dell’Amministrazione Comunale la produzione di una relazione dettagliata sul servizio svolto nel 2013.

I ricorrenti avevano infatti esposto le gravissime disfunzioni che si erano verificate nel servizio raccolta rifiuti nell’anno 2013, evidenziando che “la normativa vigente impone di rapportare le tariffe al servizio offerto “.

Questa l’ordinanza del TAR Calabria, n. 3 del 2014:

N. 00003/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00723/2013 REG.RIC.

N. 00724/2013 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 723 del 2013, proposto da:

Racco Luciano N.Q. di Legale Rappresentante La Gru Srl, Mittica Luigi N.Q. di Legale Rappresentante di Mittica Elettrodomestici, Caridi Emilia N.Q. di Legale Rappresentante di Elettroshock Srl, Commisso Francesco N. Q. di Legale Rappresentante di Cieffe Srl, Commisso Antonio N. Q. di Legale Rappresentante di Punto Com Srl, Caridi Emilia N.Q. di Legale Rappresentante di Ideapiù Srl, Commisso Francesco N. Q. di Legale Rappresentante di Commisso F.Sco & C. Sas, Macrì Giuseppe N. Q. di Legale Rappresentante di Cico Snc, Figliomeni Dominick N. Q. di Legale Rappresentante di Casa del Gourmet Sas, Bolognino Melissa N. Q. di Legale Rappresentante di Ditta Individuale, Bolognino Giuseppe, Magno Nicolina, Piterna Cosimo, Lucà Tristano Titolare Ditta Individuale La Chimera, Guttà Lucia, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Cecilia Gerace, con domicilio eletto presso Domenico Iofrida Avv. in Reggio Calabria, via Aschenez Prol. Trav. Amendol 15;

contro Comune di Siderno;

sul ricorso numero di registro generale 724 del 2013, proposto da:

A.L.I.-Associazione Locride in Persona del Legale Rappresentante Antonio Vincenzo Albanese, Lombardo Sonia N. Q. di Legale Rappresentante di Polis 2001, Salerno Giuseppe N. Q. di Legale Rappresentante De “Il Gabbiano di Salerno Giuseppe & C. Sas”, Simone Antonella N. Q. di Legale Rappresentante Socia Accomandataria De “La Mimosa Sas di Simone Antonella & C.”, Ferraro Carlo N. Q. di Legale Rappresentante della “Petrolsud Sas di Ferraro Carlo & C.”, Lubieri Francesco N. Q. di Legale Rappresentante della “Agrituristica Sideros di Lubieri Francesco & C. Sas, Giorgini Immacolata N. Q. di Legale Rappresentante dell’Omonima Ditta, Crupi Mario N. Q. di Legale Rappresentante della Ditta “Pasticceria Millevoglie Sas di Crupi Mario & C.”, Sgotto Rosa N. Q. di Legale Rappresentante della Ditta Sgotto Mobili Sas, Commisso Giuseppe N. Q. di Legale Rappresentante di “Hotel Ristorante Stella del Jonio di Commisso G. e F.Lli Snc”, Diano Vincenzo N. Q. di Legale Rappresentante di “Grand Hotel President di Diano Vincenzo Sas”, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Cecilia Gerace, con domicilio eletto presso Domenico Iofrida Avv. in Reggio Calabria, via Aschenez Prol. Trav. Amendol 15;

contro Comune di Siderno, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Satira, con domicilio eletto presso Demetrio Fusaro in Reggio Calabria, P.Geraci N. 3;

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,

quanto al ricorso n. 723 del 2013:

del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e delle relative tariffe TARES” approvato con Delibera n. 139 del 26/9/2013 pubblicata il 4.10.2013 della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, della Deliberazione n.84 Reg. Gen. del 25 luglio 2013 pubblicazione n. 364 del 30/7/2013 della Commissione Straordinaria del Comune di Siderno adottata con i poteri del Consiglio Comunale “Determinazione del numero delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) per l’anno 2013 del Comune di Siderno” e della Deliberazione n.108 del 28/8/2013 pubblicazione n. 403 del 2/9/2013 della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale “Approvazione del piano economico finanziario (P.E.F.) del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 del Comune di Siderno “nonché di ogni altro atto connesso, conseguenziale, presupposto, in particolare Prot. 25872 del 2.10.13 Ufficio Tributi ed avvisi di pagamento TARES (Pagamenti tares n. Guttà Lucia n. 3612/2013 –Lucà Tristano n 4116/2013 –Piterna Cosimo n. 5532/2013 Magno Nicolina n. 4305/2013 -Bolognino Giuseppe n. 780/2013 -Bolognino Melissa n. 787/2013 -Figliomeni Dominick n. 1286 /2013 – Macrì Giuseppe n. 4233/2013 -Commisso Francesco n. 1653/2013 -Caridi Emilia n. 3680/2013 -Commisso Antonio n. 5638/2013 – Commisso Francesco n. 1456/2013 – Caridi Emilia n. 2387/2013 – Mittica Luigi n. 4712/2013 – Racco Luciano n.3829/2013 ) ..

quanto al ricorso n. 724 del 2013:

del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e delle relative tariffe TARES” approvato con Delibera n. 139 del 26/9/2013 pubblicata il 4.10.2013 della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, della Deliberazione n.84 Reg. Gen. del 25 luglio 2013 pubblicazione n. 364 del 30/7/2013 della Commissione Straordinaria del Comune di Siderno adottata con i poteri del Consiglio Comunale “Determinazione del numero delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) per l’anno 2013 del Comune di Siderno” e della Deliberazione n.108 del 28/8/2013 pubblicazione n. 403 del 2/9/2013 della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale “Approvazione del piano economico finanziario (P.E.F.) del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 del Comune di Siderno “nonché di ogni altro atto connesso, conseguenziale, presupposto, in particolare Prot. 25872 del 2.10.13 Ufficio Tributi ed avvisi di pagamento TARES (Pagamento tares n. 5565/2013Lombardo Sonia, n.6486/13Sgotto Rosa, n.5850/2013Salerno Giuseppe, n.4655/2013Crupi Mario, n.3476/2013Giorgini Immacolata, n.7318/2013Lubieri Francesco, n.5434/2013Ferraro Carlo, n.3830/2013Simone Antonella, n. 639/2013Commisso Giuseppe, n.3509/2013 Diano Vincenzo ) ..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Siderno;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, attesa la loro connessione oggettiva;

Visto l’art. 55, comma 10, c.p.a.;

Vista la documentazione prodotta in giudizio dal Comune resistente nel ricorso n. 724/2013;

Comparati gli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento;

Ritenuto, ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, che le esigenze dei ricorrenti possono essere tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

Ritenuto, con l’occasione, di richiedere alla Commissione Straordinaria presso il Comune di Siderno la produzione di una relazione dettagliata (sottoscritta anche dal Segretario Generale e dal Dirigente responsabile della gestione rifiuti) in ordine agli eventuali periodi – nel corso dell’anno 2013 – di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente;

Ritenuto che la predetta relazione dovrà essere depositata in giudizio entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione – o dalla notificazione a cura di parte – della presente ordinanza;

Ritenuto di fissare la trattazione nel merito delle cause riunite alla pubblica udienza del 5 giugno 2014; P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione, nel termine ivi indicato.

Fissa la trattazione nel merito delle cause riunite alla pubblica udienza del 5 giugno 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente, Estensore, Caterina Criscenti, Consigliere, Valentina Santina Mameli, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/01/2014

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SCADENZE IUC, IMU, TARI, TASI, mini IMU, TARES … https://www.giurdanella.it/2014/01/iuc-imu-mini-imu-tari-tasi-tares-le-scadenz/ Sat, 11 Jan 2014 22:00:43 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=20617 SCADENZE IUC, IMU, TARI, TASI, mini IMU, TARES Quali scadenze per il versamento della IUC, della “mini IMU” e della maggiorazione TARES? Il Ministero delle Finanze ha chiarito, in una Nota diramata ieri, che: La legge di stabilità per l’anno 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147) ha previsto 1) per l’imposta unica comunale (IUC) che […]

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SCADENZE IUC, IMU, TARI, TASI, mini IMU, TARES

Quali scadenze per il versamento della IUC, della “mini IMU” e della maggiorazione TARES?

Il Ministero delle Finanze ha chiarito, in una Nota diramata ieri, che:

La legge di stabilità per l’anno 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147) ha previsto

1) per l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’IMU, della TARI e della TASI i seguenti termini di versamento:

– per l’IMU: il 16 giugno e il 16 dicembre;

– per la TARI e la TASI: almeno due rate a scadenza semestrale i cui termini sono stabiliti da ciascun comune in maniera anche differenziata fra i due tributi. E’ prevista la possibilità del pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

2) per la cosiddetta “mini IMU”, vale a dire l’eventuale parte residuale della seconda rata dell’IMU 2013 a carico del contribuente: il prossimo 24 gennaio;

3) per la maggiorazione standard della TARES: il prossimo 24 gennaio, a meno che il versamento non sia stato già effettuato entro il 2013.

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Decreto IMU al Senato, il commento La Camera ha… https://www.giurdanella.it/2013/10/decreto-imu-camera-senato-commento/ Mon, 21 Oct 2013 07:49:59 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17257 Decreto IMU al Senato, il commento La Camera ha approvato il disegno di legge di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici“. […]

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La Camera ha… proviene da Giurdanella.it.

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Decreto IMU al Senato, il commento

La Camera ha approvato il disegno di legge di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici“.

Il ddl, ora all’esame del Senato, col numero 1107 AS, è composto da 15 articoli (qui il testo).

Articolo 1 (Abolizione della prima rata dell’IMU 2013)
Articolo 2 (Altre disposizioni in materia di IMU)
Articolo 2-bis (Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti)
Articolo 3 (Rimborso ai comuni del minor gettito IMU)
Articolo 4 (Riduzione aliquota cedolare secca contratti canone concordato)
Articolo 5 (Disposizioni in materia di TARES)
Articolo 6 (Misure di sostegno all’accesso all’abitazione e al settore immobiliare)
Articolo 7 (Ulteriore anticipo di liquidità ai comuni)
Articolo 8 (Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali)
Articolo 9 (Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
Articolo 10 (Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l’anno 2013)
Articolo 11 (Modifica all’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative)
Articolo 11-bis (Modifica all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici)
Articolo 12 (Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi)
Articolo 13 (Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali)
Articolo 14 (Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile)
Articolo 15 (Disposizioni finali di copertura)

Il servizio studi del Senato ha redatto questa utile nota di lettura sul testo approvato dalla Camera:
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/308/NL18..pdf

L'articolo Decreto IMU al Senato, il commento

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