tariffe forensi Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/tariffe-forensi/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 26 Feb 2015 17:08:53 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Parametri forensi retroattivi secondo la Cassazione https://www.giurdanella.it/2015/02/parametri-forensi-retroattivi/ Thu, 26 Feb 2015 17:08:53 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26833 I parametri forensi stabiliti nel 2012 di cui all’art 41 del d.m. 140/2012 hanno valore retroattivo. A stabilirlo è la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.2322 del 6 febbraio 2015. Se la liquidazione delle spese giudiziali interviene dopo l’entrata in vigore del decreto del 2012, dovranno essere applicati i parametri indicati, a prescindere dal fatto […]

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I parametri forensi stabiliti nel 2012 di cui all’art 41 del d.m. 140/2012 hanno valore retroattivo.

A stabilirlo è la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.2322 del 6 febbraio 2015. Se la liquidazione delle spese giudiziali interviene dopo l’entrata in vigore del decreto del 2012, dovranno essere applicati i parametri indicati, a prescindere dal fatto che parte delle prestazioni siano state poste in essere anteriormente tale data.

Il caso

Gli avvocati chiesero ed ottennero dal Tribunale di Firenze che venisse ingiunto alla propria cliente il pagamento degli onorari e delle spettanze relative all’opera professionale svolta in suo favore nel 2011.
Il cliente propose opposizione assumendo l’eccessività, secondo le tariffe professionali all’epoca vigenti, della somma ingiunta in relazione al valore della controversia.
Trasformatosi in corso di causa il rito, il Tribunale revocò il decreto di ingiunzione ritenendo superata la questione dello scaglione tariffario di riferimento, atteso che la controversia sarebbe stata disciplinata dal regolamento ministeriale recante la determinazione dei nuovi parametri per la liquidazione; di conseguenza, a seguito di nuova valutazione, il Tribunale liquidò i compensi stabilendo una cifra inferiore. Gli avvocati hanno proposto ricorso in Cassazione contro tale ordinanza denunziando la violazione o la falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 41 (“le disposizioni del presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”) e la conseguente erronea applicazione dell’art. 4, capo secondo, del medesimo decreto, portante i parametri in base ai quali commisurare l’entità della liquidazione dei compensi.

Inoltre già in passato le Sezioni Unite si erano pronunciate in merito (con le sentenze 17405 e 17406 del 2012), stabilendo che i nuovi parametri “sono da applicare ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta, quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione onnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata”

La Cassazione ha ribadito il principio appena esposta accogliendo il ricorso e rinviando, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Firenze in diversa composizione.

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Corte Costituzionale: tariffe forensi retroattive https://www.giurdanella.it/2013/11/corte-costituzionale-tariffe-forensi-retroattive/ Wed, 20 Nov 2013 07:00:37 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18224 Corte Costituzionale: sì alla retroattività delle tariffe forensi in giudizio

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La Corte Costituzionale si pronuncia sulle tariffe giudiziali degli avvocati e, con ordinanza del 7 novembre 2013 n. 261, interviene afferma la “legittimità dell’applicazione retroattiva dei nuovi parametri forensi anche ai processi in corso e alle attività già svolte ed esaurite prima della loro entrata in vigore”, dichiarando l’infondatezza della questione sollevata da alcuni Tribunali relativamente all’art. 9 comma 1 e 2 e 3 della Legge n. 1/2012 e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2012.

 Al centro della questione era finito l’articolo 9 comma 3 del Decreto legge n. 1/2012 nella parte in cui dispone che “le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e comunque non oltre il 120 esimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto“.

In particolare, tra i rilievi critici sollevati dal giudice a quo vi era il presupposto secondo cui “Il diritto al compenso del professionista nasce dal dal compimento di ogni singolo atto in relazione alle tariffe in vigore a quel tempo”

Ma la Consulta si pronuncia per la “retroattività dei parametri tariffari forensi”, come anche di recente ribadito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza 17405/ 2012, in quanto: “il compenso costituisce un corrispettivo unitario che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo le tariffe professionali diverse, giacche’ sempre in siffatti casi è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione si è esaurita”.

Inoltre nella stessa sentenza, la Corte respinge altresì la censura prospettata verso la presunta violazione dell’ art. 24 Costituzione, dovendosi ritenere che una generale riduzione delle tariffe forensi non incida in senso limitativo all’accesso dei cittadini alla giustizia e quindi al loro diritto di difesa.

Da ultimo, con riguardo alla ipotizzata evenienza che, “due avvocati avendo posto in essere il medesimo adempimento in una stessa data, uno di essi, più solerte nel richiedere il pagamento, avrebbe conseguito il dovuto nella misura prevista dalle vecchie tariffe, mentre il secondo, che abbia come di consueto atteso la fine del giudizio, limitandosi a richiedere di volta in volta degli acconti, si vedrebbe liquidato un compenso differente e mediamente più basso“, la Consulta ritine che si tratti di un ipotesi astratta che si risolve in un inconveniente di fatto non direttamente riconducibile alla disciplina , bensì a variabile accidentale legate alla sua applicazione, per cui manifestamente non sussiste neppure la violazione dell’ articolo 3 Costituzione.

Riportiamo di seguito l’ordinanza n. 261 del 2013 della Corte Costituzionale.

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Compensi avvocati: in Gazzetta il decreto sugli onorari giudiziali https://www.giurdanella.it/2013/11/compensi-avvocati-gazzetta-decreto-onorari-giudiziali/ Mon, 18 Nov 2013 08:19:36 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18166 Dopo il Consiglio di Stato, presto in Gazzetta il DM sulle tariffe forensi in giudizio

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Nuovi compensi avvocati presto in Gazzetta.

Parere favorevole alle tariffe forensi in giudizio da parte del Consiglio di Stato. Si tratta del D.M. contenente il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense “, ai sensi della legge 247/2012.

Da Palazzo Spada arriva qualche raccomandazione al Ministero della Giustizia, sul cui tavolo il testo transiterà prima di passare al vaglio della Corte dei Conti e approdare in Gazzetta Ufficiale, qualche raccomandazione.

Ed infatti, pur ritenendo l’impianto del testo in linea con le finalità di autonomia e indipendenza dell’ordine professionale ed integrato nel contesto economico europeo, qualche dubbio è sorto in merito ai criteri utilizzati per la liquidazione delle prestazioni in favore dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio in ambito penale.

In particolare desta perplessità il minore abbattimento (30%) delle liquidazioni delle prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel penale, di fronte a quanto già previsto in materia civile (50%.) Pur individuandone la ratio -ossia la maggiore vicinanza del diritto penale alla tutela della libertà e della dignità della persona umana- la Sezione Consultiva invita a porre attenzione alle esigenze di bilancio, ridimensionando questi parametri di 5-10 punti percentuale.

Tutti i documenti utili:

1) Il decreto ministeriale: “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 

2) Le tabelle allegate al DM

3) Il testo della relazione_illustrativa del Ministero

4) Il parere del Consiglio di Stato

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CNF: tariffe forensi e decreto ingiuntivo Il de… https://www.giurdanella.it/2013/11/cnf-parere-tariffe-forensi-decreto-ingiuntivo/ Fri, 15 Nov 2013 08:00:56 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18127 Il decreto Cresci-Italia ha abrogato le tariffe forensi, ma non il parere dell’Ordine per ottenere il decreto ingiuntivo

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CNF: tariffe forensi e decreto ingiuntivo

Il decreto legge Cresci-Italia, che ha abrogato le tariffe forensi, non ha invece abrogato la norma che richiede necessariamente il parere dell’Ordine forense circa l’adeguatezza del compenso richiesto dall’avvocato al cliente, nel caso in cui il legale voglia ottenere un decreto ingiuntivo (cosiddetto “opinamento”).

Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense, con il parere che si riporta di seguito.

Osserva, in particolare, in CNF, che “la clausola abrogativa contenuta nella predetta normativa (art. 9, comma 5, cit.) testualmente dispone che “sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”, e quindi non può che colpire solo le disposizioni che richiamano espressamente l’istituto tariffario. Ebbene, la disposizione – anteriore alla nuova legge professionale – che istituiva la funzione di opinamento del COA (segnatamente l’art. 14, lett. d) R.D.L. n. 1578/33) non conteneva alcun rinvio alle tariffe. A ben vedere, la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense”.

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Commissione consultiva

Quesito n. 330, Unione Triveneta, Rel. Cons. Perfetti

Parere 23 ottobre 2013

La Presidenza dell’Unione Triveneta ha trasmesso nota circolare inviata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona ai propri iscritti, nella quale invita questi ultimi a sospendere le richieste di opinamento parcelle al Consiglio dell’Ordine, richiamando due pronunce del locale Tribunale secondo le quali l’entrata in vigore dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012 avrebbe determinato il venir meno, in capo agli Ordini forensi, del potere di opinamento parcelle. Secondo tale orientamento, peraltro contrario a precedente circolare dello stesso Presidente del Tribunale, si sarebbe determinata, in particolare, l’abrogazione tacita degli artt. 636 c.p.c. e 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c.

Tale interpretazione non può essere condivisa: come già sostenuto nel Dossier n. 6/2012 dell’Ufficio studi di questo Consiglio, deve escludersi che l’abrogazione delle tariffe disposta dall’art. 9 del DL n. 1/2012 (cd. Cresci Italia) avesse determinato il venir meno del potere del COA di esprimersi sulla congruità della parcella. La clausola abrogativa contenuta nella predetta normativa (art. 9, comma 5, cit.) testualmente dispone che “sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”, e quindi non può che colpire solo le disposizioni che richiamano espressamente l’istituto tariffario. Ebbene, la disposizione – anteriore alla nuova legge professionale – che istituiva la funzione di opinamento del COA (segnatamente l’art. 14, lett. d) R.D.L. n. 1578/33) non conteneva alcun rinvio alle tariffe. A ben vedere, la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense. Vale peraltro rilevare, sia pure incidentalmente, che il Consiglio dell’Ordine, in sede di opinamento, potrà continuare a fare applicazione delle abrogate tariffe qualora la prestazione professionale in relazione alla quale è reso il parere di congruità si sia esaurita sotto il vigore delle tariffe medesime. Come riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione (cfr. ex multis, sentt. 17406/12; 17405/12; 16581/12), infatti, il compenso dell’avvocato va inteso quale corrispettivo unitario a fronte della prestazione professionale complessivamente prestata: ne consegue che, in caso di successione nel tempo di diversi regimi tariffari, debba farsi riferimento alla “tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita”.

Con riferimento specifico alla presunta abrogazione tacita degli artt. 633, comma 1, n. 2) e 3) e dell’art. 636 c.p.c., si aggiunge quanto segue.

Per ciò che riguarda, in particolare, l’art. 636, si ritiene che l’art. 9 del D. L. n. 1/12 abbia potuto al più determinare l’abrogazione del solo secondo periodo, che fa espresso riferimento alle tariffe, senza intaccare il primo periodo, che si riferisce invece alla necessità di produrre, al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, la parcella accompagnata dal parere della competente associazione professionale.

L’art. 633, comma 1, n. 3) – che contiene un riferimento alle tariffe – non attiene tuttavia al compenso dell’avvocato, ma solo a quei professionisti assoggettati a tariffa “legalmente approvata” (cd. tariffe normative). La sua sorte a seguito del D. L. n. 1/12, pertanto, è del tutto irrilevante in relazione alla sopravvivenza del potere di opinamento delle parcelle in capo ai Consigli dell’Ordine degli avvocati.

Quanto all’art. 633, comma 1, n. 2) – relativo agli “onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati […] in occasione di un processo”, è giocoforza osservare che, non contenendo alcun riferimento alle tariffe, la disposizione non può ritenersi minimamente intaccata dal richiamato art. 9, comma 5, D. L. n. 1/12.

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