L'articolo Da oggi in vigore un nuovo decreto sui parametri professionali proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ utile riportare i termini del dibattito tra Consiglio di Stato e Ministero, sul delicato tema dei parametri/compensi/tariffe dei professionisti.
A) Cosa ha detto il Consiglio di Stato
“Le ragioni di un nuovo intervento normativo a così breve distanza dall’entrata in vigore del d.m. non risultano del tutto evidenti.
La scelta dell’amministrazione di procedere all’emanazione di un unico regolamento valido per tutte le professioni regolamentate venne condivisa da questa Sezione, che rilevò che l’uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria in modo appunto indistinto per le diverse professioni.
Il proliferare di interventi settoriali di modifica dei decreti attuativi dell’intervento di riforma delle professioni rischia di mettere a rischio tale uniformità.
V’è il pericolo che tali nuovi parametri si prestino a fungere da “tariffa mascherata”.
La Sezione non può che esprimere la propria contrarietà a tale intervento, che determinerebbe un sensibile aumento del valore medio del compenso liquidabile da parte del giudice e rischierebbe di vanificare la ratio della riforma, che, nel confermare la già avvenuta abolizione delle tariffe, ha inteso dare al giudice solo degli elementi, non vincolanti, per la liquidazione del compenso, e non reintrodurre un sistema dettagliato di parametri, che finirebbe per ricalcare il vecchio sistema delle tariffe”.
B) Come ha risposto il Ministero della Giustizia
“… Ritenuto di non sopprimere la disposizione che descrive le principali fasi in cui si articola l’attività notarile, nonché, in via meramente esemplificativa, alcune delle attività che rientrano in ciascuna delle tre fasi, in quanto la finalita’ di tale integrazione normativa e’ solo quella di far emergere e valorizzare la complessita’ della attivita’ notarile senza in questo modo introdurre una suddivisione delle fasi dell’attivita’ del notaio per poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase, atteso che la specificazione delle attivita’ non risulta direttamente collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai;
Ritenuto di non accogliere l’invito formulato dal Consiglio di Stato di contenere quantitativamente la misura dei parametri rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto l’impianto generale e’ rimasto fermo e non induce aumenti dei compensi;
Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato sulla individuazione di due sezioni all’interno della tabella D – Notai («altri atti»), in quanto il maggior dettaglio nella descrizione degli atti, che la distinzione in sottocategorie comporta, non si traduce in irrigidimento dei parametri: questi, infatti, sono e rimangono meramente orientativi per il Giudice che procede alla liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa dei parametri inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di minimi posto che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si pone solo come orientativa e pacificamente non vincolante per il Giudice, trattandosi di parametri e non tariffe”.
– – –
Il parere contrario del Consiglio di Stato
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]]>L'articolo Consiglio di Stato, via libera al DM sugli appalti di progettazione proviene da Giurdanella.it.
]]>Con questo decreto termina la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare gare di progettazione ed esecuzione delle opere con ribassi addirittura dell’80%. In effetti dopo che il decreto liberalizzazioni ha cancellato le tariffe, gli enti appaltanti si sono trovati senza riferimenti tariffari per calcolare gli importi da porre a base di gara, gestendo così con piena discrezionalità e poca trasparenza le procedure di affidamento delle realizzazioni di opere.
Per risolvere il problema il decreto sviluppo ha previsto l’adozione di un decreto interminesteriale che individuasse e definisse i parametri tariffari per i corrispettivi da porre a base di gara, in misura non maggiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti. Ma ad avviso del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e dell’Avcp gli onorari calcolati con quei parametri sarebbero potuti risultare più alti delle vecchie tariffe professionali, e pertanto il primo riteneva che la stazione appaltante avrebbe dovuto affidare al RUP il compito di verificare che le vecchie tariffe non venissero superate. Secondo il Ministero si trattava indubbiamente di una procedura complicata e per questo motivo il dm è stato bloccato.
Adesso il Consiglio di Stato ha dato via libera al decreto affermando che il Ministero potrebbe cambiare la formula specificando che il rispetto del vincolo viene garantito dalla stazione appaltante. Formula che ad avviso dei Giudici di Palazzo Spada si adegua meglio alle esigenze ministeriali e amministrative.
Si attente ora il visto della Corte dei Conti.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo del parere del Consiglio di Stato
L'articolo Consiglio di Stato, via libera al DM sugli appalti di progettazione proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Decreto su parametri e tariffe professionali
(v… proviene da Giurdanella.it.
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Ministero della Giustizia
Decreto Ministeriale 2 agosto 2013 n. 106
Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(GU Serie Generale n.223 del 23.9.2013)
Il Ministro della Giustizia
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.
140, concernente regolamento recante la determinazione dei parametri
per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei
compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero
della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 febbraio 2013;
Ritenuto di non sopprimere la disposizione che descrive le
principali fasi in cui si articola l’attivita’ notarile, nonche’, in
via meramente esemplificativa, alcune delle attivita’ che rientrano
in ciascuna delle tre fasi, in quanto la finalita’ di tale
integrazione normativa e’ solo quella di far emergere e valorizzare
la complessita’ della attivita’ notarile senza in questo modo
introdurre una suddivisione delle fasi dell’attivita’ del notaio per
poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase,
atteso che la specificazione delle attivita’ non risulta direttamente
collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da
parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai;
Ritenuto di non accogliere l’invito formulato dal Consiglio di
Stato di contenere quantitativamente la misura dei parametri
rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto
l’impianto generale e’ rimasto fermo e non induce aumenti dei
compensi;
Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato sulla
individuazione di due sezioni all’interno della tabella D – Notai
(«altri atti»), in quanto il maggior dettaglio nella descrizione
degli atti, che la distinzione in sottocategorie comporta, non si
traduce in irrigidimento dei parametri: questi, infatti, sono e
rimangono meramente orientativi per il Giudice che procede alla
liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati
con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa dei parametri
inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di minimi posto
che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si pone solo come
orientativa e pacificamente non vincolante per il Giudice,
trattandosi di parametri e non tariffe;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
in data 2 luglio 2013;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modificazioni al decreto del Ministro della giustizia
20 luglio 2012, n. 140
1. All’articolo 30, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente comma:
«1 bis. L’attivita’ notarile si articola in tre fasi: fase
istruttoria; fase di stipula; fase successiva alla stipula. Nella
fase istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti
attivita’: studio della fattispecie, analisi delle implicazioni
fiscali relative all’atto, verifiche prescritte dalla normativa
antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle formalita’
pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o iscrizioni
pregiudizievoli all’atto; nella fase di stipula rientrano, a titolo
di esempio: controllo di legalita’ del contenuto dell’atto, controllo
della validita’ delle procure, verifica del versamento necessario dei
conferimenti in danaro in caso di costituzione di societa’ di
capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo
di esempio: registrazione dell’atto con versamento delle imposte
dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalita’
ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle
denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali.».
2. All’articolo 30, comma 2, le parole «, reale e personale,» sono
sostituite dalle seguenti: «reale».
3. All’articolo 32, comma 3, dopo la parola «garanzia» e’
introdotta la parola: «personale» e le parole «tra lo 0,14» sono
sostituite dalle parole: «tra il 2, 14».
4. All’articolo 32, comma 7, secondo periodo, le parole «euro
25.000,00» sono sostituite dalle parole: «euro 5.000,00».
Art. 2
Modificazioni alle tabelle notai allegate al decreto
del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140
1. Le tabelle A, B, C e D – Notai sono modificate come da allegato
1 al presente decreto.
Art. 3
Integrazioni al decreto del Ministro della giustizia
20 luglio 2012, n. 140
1. Dopo il capo V del decreto del Ministro della giustizia 20
luglio 2012, n. 140, sono inseriti i seguenti:
«Capo V-bis – Disposizioni concernenti gli assistenti sociali
Articolo 39-bis (Tipologia di attivita’). – 1. Ai fini della
liquidazione di cui all’articolo 1, le attivita’ degli Assistenti
sociali e Assistenti sociali specialisti, elencate nell’articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,
sono accorpate in cinque aree di intervento secondo la specificazione
riportata nella tabella A – Assistenti Sociali: Area Relazionale,
Area Gruppi e Comunita’, Area Didattico-Formativa, Area Studio e
Ricerca, Area Progettuale-Programmatoria e di amministrazione dei
servizi.
Articolo 39-ter (Criteri e Parametri). – 1. Ai fini della
liquidazione del compenso, l’organo giurisdizionale tiene conto,
orientativamente, per ciascuna attivita’, dell’importo relativo al
valore medio di riferimento dell’intervento come riportato nella
Tabella B – Assistenti Sociali, aumentandolo o riducendolo secondo la
forbice indicata dalla tabella per adeguare il valore medio medesimo
a quello della prestazione effettivamente svolta.
2. Per valore medio di riferimento dell’intervento si intende la
quantificazione in termini monetari di una prestazione professionale,
complessivamente considerata, che non implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficolta’ o tenuita’.
3. Il compenso di cui al comma 1 puo’ essere aumentato o ridotto,
anche derogando alle forbici indicate nella tabella allegata, in
considerazione:
a) dell’importanza delle questioni trattate, tenuto conto degli
interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale;
b) della rilevanza patrimoniale dei progetti o dei programmi
indicati nella tabella A;
c) della complessita’ della prestazione tenuto conto dell’impegno
profuso anche in termini di tempo dedicato, della presenza di
questioni tecniche di particolare difficolta’ o tenuita’, della
necessita’ di operare in situazioni ambientali disagiate;
d) dell’urgenza della prestazione;
e) della natura di ente pubblico o privato, per categorie omogenee
di soggetti, del cliente.
4. Quando l’attivita’ professionale svolta non puo’ essere
ricondotta a una delle voci di cui alla tabella B – Assistenti
Sociali neppure in via analogica, il compenso, in via eccezionale, e’
liquidato a vacazione. La vacazione e’ di un’ora o frazione di ora.
Non possono essere liquidate piu’ di otto vacazioni per una giornata.
Il compenso per la prima vacazione e’ di euro 90,00; per le
successive e’ di euro 80,00. Si applica il comma 3.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si
applica l’articolo 40.
Capo V-ter – Disposizioni concernenti gli attuari
Art. 39-quater (Tipologia di attivita’ e parametri). – 1. Ai fini
della liquidazione di cui all’articolo 1, l’attivita’ degli attuari
iscritti alla sezione A dell’Albo Nazionale degli Attuari si
distingue in: attivita’ riservate per legge; altre attivita’.
2. Le attivita’ riservate per legge si distinguono in:
a) autorizzazione a esercitare l’attivita’ assicurativa;
b) attivita’ su incarico delle imprese che esercitano attivita’
assicurativa nei rami vita e responsabilita’ civile di auto e
natanti;
c) attivita’ per le societa’ di revisione.
3. Ai fini della liquidazione delle attivita’ di cui al comma 2,
l’organo giurisdizionale tiene conto orientativamente, per ciascuna
categoria di atti, del valore medio di riferimento come indicato, per
ogni scaglione, nella tabella A – Attuari, aumentato o ridotto fino
al 20 per cento in considerazione della difficolta’ e complessita’
della prestazione, dell’impegno richiesto al professionista e del
grado di responsabilita’ che il professionista assume anche nei
confronti delle autorita’ di controllo e di sorveglianza previste
dalla legge.
4. Rientrano tra le «altre attivita’» quelle elencate nella tabella
B – Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attivita’, l’organo
giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio
indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in
considerazione dei parametri di cui al comma 3.
5. Quando l’attivita’ professionale svolta non puo’ essere
ricondotta a una delle voci di cui alle tabelle A – Attuari e B –
Attuari neppure in via analogica, il compenso e’ liquidato, in via
eccezionale, a vacazione. La vacazione e’ di un’ora o frazione di
ora. Non possono essere liquidate piu’ di otto vacazioni per una
giornata. Per ogni vacazione e’ liquidato un compenso da euro 200,00
a euro 400,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente e’
derogabile.
Articolo 39-quinquies (Attuari junior). – 1. Il compenso per
l’attivita’ professionale svolta dall’iscritto alla sezione B
dell’Albo Nazionale degli Attuari e’ liquidato a vacazione. La
vacazione e’ di un’ora o frazione di ora. Non possono essere
liquidate piu’ di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione
e’ liquidato di regola un compenso da euro 100,00 a euro 300,00. Il
parametro numerico di cui al periodo precedente e’ derogabile.
Articolo 39-sexies (Incarichi connessi a piu’ clienti). – 1. Per
l’Attuario incaricato nei rami vita e per quello incaricato
nell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel
caso in cui l’incarico sia conferito per piu’ imprese appartenenti
allo stesso Gruppo societario il compenso e’ di regola liquidato
sommando quelli relativi alle singole imprese, ridotti fino al venti
per cento limitatamente alle imprese controllate.
2. Nel caso vi sia un’organizzazione interna al Gruppo tale da
consentire un impegno professionale inferiore a quello normalmente
richiesto per lo svolgimento dell’incarico nei confronti di imprese
indipendenti, il compenso di cui al comma 1 e’ ridotto fino al
cinquanta per cento.
Articolo 39-septies (Rinvio). – 1. Per quanto non espressamente
previsto dal presente capo, si applica l’articolo 40.».
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 2 agosto 2013
Il Ministro: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2013
– – –
ALLEGATI
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]]>“Le ragioni di un nuovo intervento normativo a così breve distanza dall’entrata in vigore del d.m. non risultano del tutto evidenti, anche perché nulla viene precisato con riferimento alle modalità con cui è avvenuto (o sta avvenendo) il confronto con gli ordini professionali, e in base a quali dati o elementi sono emerse le richiamate criticità.
La scelta dell’amministrazione di procedere all’emanazione di un unico regolamento valido per tutte le professioni regolamentate (d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ) venne condivisa da questa Sezione, che rilevò che l’uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria in modo appunto indistinto per le diverse professioni (parere n. 3169/2012, reso nella adunanza del 5 luglio 2012).
Il proliferare di interventi settoriali di modifica dei decreti attuativi dell’intervento di riforma delle professioni rischia di mettere a rischio tale uniformità.
Superato ormai da tempo il regime tariffario, la determinazione di parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi dei professionisti costituisce solo un elemento di ausilio al giudice nella liquidazione, in alcun modo vincolante per la liquidazione stessa, come prevede espressamente l’art. 2, comma 7, del d.m. n. 140/2012.
Insomma, v’è il pericolo che tali nuovi parametri si prestino a fungere da “tariffa mascherata”.
La Sezione non può che esprimere la propria contrarietà a tale intervento, che determinerebbe un sensibile aumento del valore medio del compenso liquidabile da parte del giudice e rischierebbe di vanificare la ratio della riforma, che, nel confermare la già avvenuta abolizione delle tariffe, ha inteso dare al giudice solo degli elementi, non vincolanti, per la liquidazione del compenso, e non reintrodurre un sistema dettagliato di parametri, che finirebbe per ricalcare il vecchio sistema delle tariffe”.
Di seguito, il testo integrale del parere del Consiglio di Stato.
– – –
Numero 00905/2013 e data 26/02/2013
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 7 febbraio 2013
NUMERO AFFARE 00237/2013
Oggetto:
Ministero della giustizia – Ufficio legislativo.
Parere sullo schema di decreto ministeriale concernente: “Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”.
La Sezione
Vista la relazione n. 502.U del 24 gennaio 2013, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’ affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Roberto Chieppa;
Premesso:
Riferisce l’Amministrazione che il presente decreto ministeriale introduce modifiche al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
L’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali (comma 1) e ha stabilito, al comma 2, che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante».
In attuazione di tale disposizione legislativa, è stato adottato il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, previo parere di questa Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella adunanza del 21 giugno 2012.
Successivamente, il Ministero della giustizia ha trasmesso a questa Sezione un primo schema di regolamento, contenente modifiche al citato decreto ministeriale, relative in particolare ai parametri utilizzati per gli avvocati. Su tale schema, questa Sezione ha espresso il proprio parere nella adunanza del 20 dicembre 2012, formulando alcune osservazioni critiche.
L’attuale schema di regolamento contiene ulteriori modifiche e integrazioni al d.m. n. 140/2012; le modifiche riguardano i parametri utilizzati per i notai, mentre le integrazioni concernono gli ordini professionali degli assistenti Sociali e degli attuari.
Lo schema di regolamento in esame si compone di quattro articoli e otto tabelle allegate.
Considerato:
1. Lo schema di regolamento in esame contiene alcune modifiche e integrazioni al recente decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Le modifiche riguardano i parametri per la liquidazione dei compensi per i notai e sono giustificate, nella relazione dell’Amministrazione, dall’esigenza di superare alcune criticità emerse nel confronto con l’ordine professionale dei notai.
I parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia sono stati introdotti di recente con il citato d.m. n. 140/2012, pubblicato nella G.U. 22 agosto 2012 n. 195.
Come già rilevato nel citato parere del 20 dicembre 2012, relativo alle modifiche proposte per gli avvocati, le ragioni di un nuovo intervento normativo a così breve distanza dall’entrata in vigore del d.m. non risultano del tutto evidenti, anche perché nulla viene precisato con riferimento alle modalità con cui è avvenuto (o sta avvenendo) il confronto con gli ordini professionali, e in base a quali dati o elementi sono emerse le richiamate criticità.
Inoltre, va ricordato che la scelta dell’amministrazione di procedere all’emanazione di un unico regolamento valido per tutte le professioni regolamentate (d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ) venne condivisa da questa Sezione, che rilevò che l’uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria in modo appunto indistinto per le diverse professioni (parere n. 3169/2012, reso nella adunanza del 5 luglio 2012).
Il proliferare di interventi settoriali di modifica dei decreti attuativi dell’intervento di riforma delle professioni rischia di mettere a rischio tale uniformità e, per evitare tale rischio, si richiama l’attenzione dell’amministrazione sulla esigenza di evitare interventi continui di modifica, e di attendere l’effettiva applicazione della nuova normativa al fine di comprendere in modo maggiormente ponderato le eventuali criticità.
Va poi ribadito che, superato ormai da tempo il regime tariffario, la determinazione di parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi dei professionisti costituisce solo un elemento di ausilio al giudice nella liquidazione, in alcun modo vincolante per la liquidazione stessa, come prevede espressamente l’art. 2, comma 7, del d.m. n. 140/2012.
Nel precedente parere n. 3126/12, reso nella adunanza del 21 giugno 2012, questa Sezione aveva messo in guardia dal pericolo che tali nuovi parametri si prestino a fungere da “tariffa mascherata”, formulando alcune osservazioni in relazione alla previsione di un compenso unitario, comprensivo delle spese; alla eliminazione di qualsiasi riferimento a diminuzioni minime del compenso, e alla esigenza di contenere il quantum del valore medio di liquidazione.
Nell’adottare il d.m. 20 luglio 2012 n. 140 l’Amministrazione non ha recepito diverse osservazioni del Consiglio di Stato, senza che nelle premesse del decreto siano state indicate le ragioni del mancato recepimento di alcune delle osservazioni formulate nel parere.
Al riguardo, la Sezione, nel richiamare i propri precedenti pareri , non può che limitarsi in questa sede ad esprimere il proprio avviso sulle sole modifiche e integrazioni proposte.
2. Per quanto concerne il titolo del decreto, occorre inserire gli estremi del d.m. che viene modificato (decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012 n. 140).
3. L’art. 1, comma 1, dello schema aggiunge, dopo il comma 1 dell’art. 30 del d.m. n. 140/2012, il comma 1-bis al fine di descrivere l’attività notarile. La disposizione distingue le tre fasi principali in cui si articola la prestazione professionale del notaio (istruttoria, di stipula e successiva alla stipula) e, in via meramente esemplificativa, indica, per ciascuna delle tre fasi, alcune delle attività che ne fanno parte.
Secondo l’amministrazione la norma recepisce un’esigenza fortemente avvertita dall’Ordine notarile al fine di valorizzare la complessità della loro attività professionale.
Al riguardo, si osserva che tale modifica non risulta direttamente collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai.
Nelle allegate tabelle, infatti, non vi è alcuna corrispondenza tra i parametri da utilizzare per la liquidazione del compenso e le tre menzionate fasi dell’attività notarile.
Peraltro, se la finalità della modifica fosse quella di introdurre una suddivisione delle fasi dell’attività del notaio per poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase, la Sezione non può che esprimere la propria contrarietà a tale intervento, che determinerebbe un sensibile aumento del valore medio del compenso liquidabile da parte del giudice e rischierebbe di vanificare la ratio della riforma, che, nel confermare la già avvenuta abolizione delle tariffe, ha inteso dare al giudice solo degli elementi, non vincolanti, per la liquidazione del compenso, e non reintrodurre un sistema dettagliato di parametri, che finirebbe per ricalcare il vecchio sistema delle tariffe.
Ogni intervento di maggiore dettaglio dei parametri deve, quindi, essere esaminato con attenzione al fine di evitare tale rischio, e va valutato positivamente solo se effettivamente diretto a distinguere attività tra loro diverse, come nel caso degli interventi, contenuti nello schema, volti a tenere distinte la disciplina delle prestazioni di garanzie reali da quella delle prestazioni di garanzie personali, sui quali non vi sono osservazioni critiche da formulare.
4. Ulteriori interventi sono diretti a modificare gli scaglioni utilizzati per la liquidazione e a correggere, in parte in aumento, i valori medi contenuti nelle tabelle relative ai notai, che vengono integralmente sostituite.
L’introduzioni di nuovi scaglioni può effettivamente rispondere alla esigenza di porre rimedio ad alcune criticità: ad esempio, la mancanza dello scaglione da € 5.000 a € 25.000 lasciava senza una disciplina di dettaglio la liquidazione di atti come la costituzione di società a responsabilità limitata con capitale minimo di € 10.000, o le “nuove” società a responsabilità limitata con capitale ridotto.
Tuttavia, la contestuale rimodulazione delle percentuali, per lo più in rialzo, e la modifica dell’art. 32, comma 3, determinano un potenziale aumento dei compensi da liquidare, che non appare giustificato da alcun concreto profilo di criticità.
Come già rilevato nei precedenti citati pareri, si ribadisce l’esigenza di contenere la misura dei parametri di liquidazione, già segnalata e posta in relazione anche alla crisi finanziaria in atto nel Paese.
Con riferimento alla tabella D (altri atti dei notai), l’attuale previsione si limita a stabilire il valore indicativo di liquidazione da euro 30 ad euro 500 con aumento fino al doppio.
La modifica proposta dall’amministrazione individua due sezioni: la sezione A elenca (in maniera tendenzialmente esaustiva) una serie di atti, per i quali il parametro va da euro 50 ad euro 900 con aumento fino al doppio, mentre la sezione B elenca (anche in questo caso in modo tendenzialmente esaustivo) una serie di atti – definiti “procedimentalizzati” – per i quali il parametro va da euro 600 ad euro 4000.
Anche in questo caso si deve rilevare come il maggiore dettaglio rischia di irrigidire i parametri e, tenuto conto del valore meramente indicativo degli stessi, appare più coerente con la finalità di liberalizzazione delle professioni della norma primaria lasciare una unica sezione, anche con un elenco meramente esemplificativo degli atti, senza aumentare l’attuale minimo di 30 euro, e limitandosi eventualmente ad un aumento del massimo (resta ferma, in ogni caso, l’osservazione già formulata nei precedenti pareri, contraria all’introduzione di minimi dei parametri di liquidazione e si prende atto del mancato – non motivato – recepimento della stessa).
5. L’art. 3 dello schema contiene le integrazioni del d.m. n. 140/2012, che riguardano specificatamente gli ordini professionali degli assistenti sociali e degli attuari, per i quali – secondo l’amministrazione – il mero rinvio all’applicazione in via analogica delle disposizioni del decreto è risultato insufficiente, in considerazione della peculiare natura delle prestazioni professionali in questione.
Il decreto n. 140/2012 viene, pertanto, integrato introducendo paramenti specifici per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi relativi alle attività professionali dei menzionati professionisti.
L’amministrazione correttamente ricorda che detti parametri sono stati individuati mantenendo fermo l’impianto del decreto con specifico riferimento alla circostanza che il ricorso ai parametri deve comunque essere concepito come ipotesi residuale e non fisiologica (la circostanza che sia l’organo giurisdizionale il solo destinatario dei predetti, evoca palesemente la patologia del rapporto tra professionista e cliente); nella sua attività liquidatoria, inoltre, l’organo giurisdizionale potrà farne ricorso “di regola”, non necessariamente.
Con riferimento all’introdotto art. 39-quater, comma 4, si rileva che tale disposizione prevede che “Rientrano tra le “altre attività” quelle elencate nella tabella B-Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attività, l’organo giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in considerazione dei parametri di cui al comma 3”.
La tabella B – Attuari non contiene compensi medi, ma include la sola descrizione di una serie di altre attività e andrebbe, quindi, chiarito a quale tabella il citato comma rinvia nel richiamare i compensi medi.
P.Q.M.
Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Roberto Chieppa
Luigi Cossu
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