tariffe professionali Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/tariffe_professionali/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 06 Nov 2013 14:35:57 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Da oggi in vigore un nuovo decreto sui parametri professionali https://www.giurdanella.it/2013/09/da-oggi-in-vigore-un-nuovo-decreto-sui-parametri-professionali/ https://www.giurdanella.it/2013/09/da-oggi-in-vigore-un-nuovo-decreto-sui-parametri-professionali/#comments Tue, 24 Sep 2013 07:00:45 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16322 Si tratta del Decreto Ministeriale 2 agosto 2013 n. 106 su notai, assistenti sociali e attuari

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Pubblicato ieri in Gazzetta e da oggi in vigore, un nuovo decreto sui parametri professionali. Si tratta del Decreto Ministeriale 2 agosto 2013 n. 106 su notai, assistenti sociali e attuari. Il Ministero della Giustizia ha ritenuto di superare i rilievi critici sul testo, formulati dal Consiglio di Stato (qui il testo integrale del parere).

E’ utile riportare i termini del dibattito tra Consiglio di Stato e Ministero, sul delicato tema dei parametri/compensi/tariffe dei professionisti.

A) Cosa ha detto il Consiglio di Stato

“Le ragioni di un nuovo intervento normativo a così breve distanza dall’entrata in vigore del d.m. non risultano del tutto evidenti.

La scelta dell’amministrazione di procedere all’emanazione di un unico regolamento valido per tutte le professioni regolamentate venne condivisa da questa Sezione, che rilevò che l’uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria in modo appunto indistinto per le diverse professioni.

Il proliferare di interventi settoriali di modifica dei decreti attuativi dell’intervento di riforma delle professioni rischia di mettere a rischio tale uniformità.

V’è il pericolo che tali nuovi parametri si prestino a fungere da “tariffa mascherata”.

La Sezione non può che esprimere la propria contrarietà a tale intervento, che determinerebbe un sensibile aumento del valore medio del compenso liquidabile da parte del giudice e rischierebbe di vanificare la ratio della riforma, che, nel confermare la già avvenuta abolizione delle tariffe, ha inteso dare al giudice solo degli elementi, non vincolanti, per la liquidazione del compenso, e non reintrodurre un sistema dettagliato di parametri, che finirebbe per ricalcare il vecchio sistema delle tariffe”.

B) Come ha risposto il Ministero della Giustizia

“… Ritenuto di non sopprimere la disposizione che descrive le principali fasi in cui si articola l’attività notarile, nonché, in via meramente esemplificativa, alcune delle attività che rientrano in ciascuna delle tre fasi, in quanto la finalita’ di tale integrazione normativa e’ solo quella di far emergere e valorizzare la complessita’ della attivita’ notarile senza in questo modo introdurre una suddivisione delle fasi dell’attivita’ del notaio per poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase, atteso che la specificazione delle attivita’ non risulta direttamente collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai;

Ritenuto di non accogliere l’invito formulato dal Consiglio di Stato di contenere quantitativamente la misura dei parametri rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto l’impianto generale e’ rimasto fermo e non induce aumenti dei compensi;

Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato sulla individuazione di due sezioni all’interno della tabella D – Notai («altri atti»), in quanto il maggior dettaglio nella descrizione degli atti, che la distinzione in sottocategorie comporta, non si traduce in irrigidimento dei parametri: questi, infatti, sono e rimangono meramente orientativi per il Giudice che procede alla liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa dei parametri inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di minimi posto che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si pone solo come orientativa e pacificamente non vincolante per il Giudice, trattandosi di parametri e non tariffe”.

– – –

Il testo del D.M.

Il parere contrario del Consiglio di Stato

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Decreto su parametri e tariffe professionali

(vai al redazionale)

– – –

Ministero della Giustizia

Decreto Ministeriale 2 agosto 2013 n. 106

Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

(GU Serie Generale n.223 del 23.9.2013)

Il Ministro della Giustizia

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.

140, concernente regolamento recante la determinazione dei parametri

per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei

compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero

della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

marzo 2012, n. 27;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 febbraio 2013;

Ritenuto di non sopprimere la disposizione che descrive le

principali fasi in cui si articola l’attivita’ notarile, nonche’, in

via meramente esemplificativa, alcune delle attivita’ che rientrano

in ciascuna delle tre fasi, in quanto la finalita’ di tale

integrazione normativa e’ solo quella di far emergere e valorizzare

la complessita’ della attivita’ notarile senza in questo modo

introdurre una suddivisione delle fasi dell’attivita’ del notaio per

poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase,

atteso che la specificazione delle attivita’ non risulta direttamente

collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da

parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai;

Ritenuto di non accogliere l’invito formulato dal Consiglio di

Stato di contenere quantitativamente la misura dei parametri

rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto

l’impianto generale e’ rimasto fermo e non induce aumenti dei

compensi;

Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato sulla

individuazione di due sezioni all’interno della tabella D – Notai

(«altri atti»), in quanto il maggior dettaglio nella descrizione

degli atti, che la distinzione in sottocategorie comporta, non si

traduce in irrigidimento dei parametri: questi, infatti, sono e

rimangono meramente orientativi per il Giudice che procede alla

liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati

con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa dei parametri

inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di minimi posto

che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si pone solo come

orientativa e pacificamente non vincolante per il Giudice,

trattandosi di parametri e non tariffe;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri

in data 2 luglio 2013;

 

Adotta

il seguente regolamento:


Art. 1

Modificazioni al decreto del Ministro della giustizia

20 luglio 2012, n. 140

1. All’articolo 30, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente comma:

«1 bis. L’attivita’ notarile si articola in tre fasi: fase

istruttoria; fase di stipula; fase successiva alla stipula. Nella

fase istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti

attivita’: studio della fattispecie, analisi delle implicazioni

fiscali relative all’atto, verifiche prescritte dalla normativa

antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle formalita’

pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o iscrizioni

pregiudizievoli all’atto; nella fase di stipula rientrano, a titolo

di esempio: controllo di legalita’ del contenuto dell’atto, controllo

della validita’ delle procure, verifica del versamento necessario dei

conferimenti in danaro in caso di costituzione di societa’ di

capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo

di esempio: registrazione dell’atto con versamento delle imposte

dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalita’

ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle

denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali.».

2. All’articolo 30, comma 2, le parole «, reale e personale,» sono

sostituite dalle seguenti: «reale».

3. All’articolo 32, comma 3, dopo la parola «garanzia» e’

introdotta la parola: «personale» e le parole «tra lo 0,14» sono

sostituite dalle parole: «tra il 2, 14».

4. All’articolo 32, comma 7, secondo periodo, le parole «euro

25.000,00» sono sostituite dalle parole: «euro 5.000,00».

 

Art. 2 

Modificazioni alle tabelle notai allegate al decreto

del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140

1. Le tabelle A, B, C e D – Notai sono modificate come da allegato

1 al presente decreto.

 

Art. 3

Integrazioni al decreto del Ministro della giustizia

20 luglio 2012, n. 140

1. Dopo il capo V del decreto del Ministro della giustizia 20

luglio 2012, n. 140, sono inseriti i seguenti:

«Capo V-bis – Disposizioni concernenti gli assistenti sociali

Articolo 39-bis (Tipologia di attivita’). – 1. Ai fini della

liquidazione di cui all’articolo 1, le attivita’ degli Assistenti

sociali e Assistenti sociali specialisti, elencate nell’articolo 21

del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,

sono accorpate in cinque aree di intervento secondo la specificazione

riportata nella tabella A – Assistenti Sociali: Area Relazionale,

Area Gruppi e Comunita’, Area Didattico-Formativa, Area Studio e

Ricerca, Area Progettuale-Programmatoria e di amministrazione dei

servizi.

Articolo 39-ter (Criteri e Parametri). – 1. Ai fini della

liquidazione del compenso, l’organo giurisdizionale tiene conto,

orientativamente, per ciascuna attivita’, dell’importo relativo al

valore medio di riferimento dell’intervento come riportato nella

Tabella B – Assistenti Sociali, aumentandolo o riducendolo secondo la

forbice indicata dalla tabella per adeguare il valore medio medesimo

a quello della prestazione effettivamente svolta.

2. Per valore medio di riferimento dell’intervento si intende la

quantificazione in termini monetari di una prestazione professionale,

complessivamente considerata, che non implica la soluzione di

problemi tecnici di speciale difficolta’ o tenuita’.

3. Il compenso di cui al comma 1 puo’ essere aumentato o ridotto,

anche derogando alle forbici indicate nella tabella allegata, in

considerazione:

a) dell’importanza delle questioni trattate, tenuto conto degli

interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale;

b) della rilevanza patrimoniale dei progetti o dei programmi

indicati nella tabella A;

c) della complessita’ della prestazione tenuto conto dell’impegno

profuso anche in termini di tempo dedicato, della presenza di

questioni tecniche di particolare difficolta’ o tenuita’, della

necessita’ di operare in situazioni ambientali disagiate;

d) dell’urgenza della prestazione;

e) della natura di ente pubblico o privato, per categorie omogenee

di soggetti, del cliente.

4. Quando l’attivita’ professionale svolta non puo’ essere

ricondotta a una delle voci di cui alla tabella B – Assistenti

Sociali neppure in via analogica, il compenso, in via eccezionale, e’

liquidato a vacazione. La vacazione e’ di un’ora o frazione di ora.

Non possono essere liquidate piu’ di otto vacazioni per una giornata.

Il compenso per la prima vacazione e’ di euro 90,00; per le

successive e’ di euro 80,00. Si applica il comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si

applica l’articolo 40.

Capo V-ter – Disposizioni concernenti gli attuari

Art. 39-quater (Tipologia di attivita’ e parametri). – 1. Ai fini

della liquidazione di cui all’articolo 1, l’attivita’ degli attuari

iscritti alla sezione A dell’Albo Nazionale degli Attuari si

distingue in: attivita’ riservate per legge; altre attivita’.

2. Le attivita’ riservate per legge si distinguono in:

a) autorizzazione a esercitare l’attivita’ assicurativa;

b) attivita’ su incarico delle imprese che esercitano attivita’

assicurativa nei rami vita e responsabilita’ civile di auto e

natanti;

c) attivita’ per le societa’ di revisione.

3. Ai fini della liquidazione delle attivita’ di cui al comma 2,

l’organo giurisdizionale tiene conto orientativamente, per ciascuna

categoria di atti, del valore medio di riferimento come indicato, per

ogni scaglione, nella tabella A – Attuari, aumentato o ridotto fino

al 20 per cento in considerazione della difficolta’ e complessita’

della prestazione, dell’impegno richiesto al professionista e del

grado di responsabilita’ che il professionista assume anche nei

confronti delle autorita’ di controllo e di sorveglianza previste

dalla legge.

4. Rientrano tra le «altre attivita’» quelle elencate nella tabella

B – Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attivita’, l’organo

giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio

indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in

considerazione dei parametri di cui al comma 3.

5. Quando l’attivita’ professionale svolta non puo’ essere

ricondotta a una delle voci di cui alle tabelle A – Attuari e B –

Attuari neppure in via analogica, il compenso e’ liquidato, in via

eccezionale, a vacazione. La vacazione e’ di un’ora o frazione di

ora. Non possono essere liquidate piu’ di otto vacazioni per una

giornata. Per ogni vacazione e’ liquidato un compenso da euro 200,00

a euro 400,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente e’

derogabile.

Articolo 39-quinquies (Attuari junior). – 1. Il compenso per

l’attivita’ professionale svolta dall’iscritto alla sezione B

dell’Albo Nazionale degli Attuari e’ liquidato a vacazione. La

vacazione e’ di un’ora o frazione di ora. Non possono essere

liquidate piu’ di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione

e’ liquidato di regola un compenso da euro 100,00 a euro 300,00. Il

parametro numerico di cui al periodo precedente e’ derogabile.

Articolo 39-sexies (Incarichi connessi a piu’ clienti). – 1. Per

l’Attuario incaricato nei rami vita e per quello incaricato

nell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel

caso in cui l’incarico sia conferito per piu’ imprese appartenenti

allo stesso Gruppo societario il compenso e’ di regola liquidato

sommando quelli relativi alle singole imprese, ridotti fino al venti

per cento limitatamente alle imprese controllate.

2. Nel caso vi sia un’organizzazione interna al Gruppo tale da

consentire un impegno professionale inferiore a quello normalmente

richiesto per lo svolgimento dell’incarico nei confronti di imprese

indipendenti, il compenso di cui al comma 1 e’ ridotto fino al

cinquanta per cento.

Articolo 39-septies (Rinvio). – 1. Per quanto non espressamente

previsto dal presente capo, si applica l’articolo 40.».

 

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 2 agosto 2013

Il Ministro: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2013

 

– – –

ALLEGATI

TABELLA A NOTAI

TABELLA B NOTAI

TABELLA C NOTAI

TABELLA D NOTAI

TABELLA A ASSISTENTI SOCIALI

TABELLA B ASSISTENTI SOCIALI

TABELLA A ATTUARI

TABELLA B ATTUARI

 

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Decreto su parametri/tariffe professionali, cosa ha detto il Consiglio di Stato https://www.giurdanella.it/2013/09/decreto-parametri-professionali-cosa-aveva-detto-consiglio-di-stato/ https://www.giurdanella.it/2013/09/decreto-parametri-professionali-cosa-aveva-detto-consiglio-di-stato/#comments Tue, 24 Sep 2013 05:55:16 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16319 Consiglio di Stato: "v'è il pericolo che tali nuovi parametri si prestino a fungere da tariffa mascherata”

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Decreto sui parametri professionali (qui il testo del DM in Gazzetta). Fortemente critico il parere del Consiglio di Stato sul nuovo intervento ministeriale in tema di parametri professionali. Di seguito, i rilievi principali.

“Le ragioni di un nuovo intervento normativo a così breve distanza dall’entrata in vigore del d.m. non risultano del tutto evidenti, anche perché nulla viene precisato con riferimento alle modalità con cui è avvenuto (o sta avvenendo) il confronto con gli ordini professionali, e in base a quali dati o elementi sono emerse le richiamate criticità.

La scelta dell’amministrazione di procedere all’emanazione di un unico regolamento valido per tutte le professioni regolamentate (d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ) venne condivisa da questa Sezione, che rilevò che l’uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria in modo appunto indistinto per le diverse professioni (parere n. 3169/2012, reso nella adunanza del 5 luglio 2012).

Il proliferare di interventi settoriali di modifica dei decreti attuativi dell’intervento di riforma delle professioni rischia di mettere a rischio tale uniformità.

Superato ormai da tempo il regime tariffario, la determinazione di parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi dei professionisti costituisce solo un elemento di ausilio al giudice nella liquidazione, in alcun modo vincolante per la liquidazione stessa, come prevede espressamente l’art. 2, comma 7, del d.m. n. 140/2012.

Insomma, v’è il pericolo che tali nuovi parametri si prestino a fungere da “tariffa mascherata”.

La Sezione non può che esprimere la propria contrarietà a tale intervento, che determinerebbe un sensibile aumento del valore medio del compenso liquidabile da parte del giudice e rischierebbe di vanificare la ratio della riforma, che, nel confermare la già avvenuta abolizione delle tariffe, ha inteso dare al giudice solo degli elementi, non vincolanti, per la liquidazione del compenso, e non reintrodurre un sistema dettagliato di parametri, che finirebbe per ricalcare il vecchio sistema delle tariffe”.

Di seguito, il testo integrale del parere del Consiglio di Stato.

– – –
Numero 00905/2013 e data 26/02/2013

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 febbraio 2013

NUMERO AFFARE 00237/2013
Oggetto:

Ministero della giustizia – Ufficio legislativo.

Parere sullo schema di decreto ministeriale concernente: “Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”.

 

La Sezione

Vista la relazione n. 502.U del 24 gennaio 2013, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’ affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Roberto Chieppa;

Premesso:

Riferisce l’Amministrazione che il presente decreto ministeriale introduce modifiche al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

L’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali (comma 1) e ha stabilito, al comma 2, che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante».

In attuazione di tale disposizione legislativa, è stato adottato il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, previo parere di questa Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella adunanza del 21 giugno 2012.

Successivamente, il Ministero della giustizia ha trasmesso a questa Sezione un primo schema di regolamento, contenente modifiche al citato decreto ministeriale, relative in particolare ai parametri utilizzati per gli avvocati. Su tale schema, questa Sezione ha espresso il proprio parere nella adunanza del 20 dicembre 2012, formulando alcune osservazioni critiche.

L’attuale schema di regolamento contiene ulteriori modifiche e integrazioni al d.m. n. 140/2012; le modifiche riguardano i parametri utilizzati per i notai, mentre le integrazioni concernono gli ordini professionali degli assistenti Sociali e degli attuari.

Lo schema di regolamento in esame si compone di quattro articoli e otto tabelle allegate.

Considerato:

1. Lo schema di regolamento in esame contiene alcune modifiche e integrazioni al recente decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Le modifiche riguardano i parametri per la liquidazione dei compensi per i notai e sono giustificate, nella relazione dell’Amministrazione, dall’esigenza di superare alcune criticità emerse nel confronto con l’ordine professionale dei notai.

I parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia sono stati introdotti di recente con il citato d.m. n. 140/2012, pubblicato nella G.U. 22 agosto 2012 n. 195.

Come già rilevato nel citato parere del 20 dicembre 2012, relativo alle modifiche proposte per gli avvocati, le ragioni di un nuovo intervento normativo a così breve distanza dall’entrata in vigore del d.m. non risultano del tutto evidenti, anche perché nulla viene precisato con riferimento alle modalità con cui è avvenuto (o sta avvenendo) il confronto con gli ordini professionali, e in base a quali dati o elementi sono emerse le richiamate criticità.

Inoltre, va ricordato che la scelta dell’amministrazione di procedere all’emanazione di un unico regolamento valido per tutte le professioni regolamentate (d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ) venne condivisa da questa Sezione, che rilevò che l’uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria in modo appunto indistinto per le diverse professioni (parere n. 3169/2012, reso nella adunanza del 5 luglio 2012).

Il proliferare di interventi settoriali di modifica dei decreti attuativi dell’intervento di riforma delle professioni rischia di mettere a rischio tale uniformità e, per evitare tale rischio, si richiama l’attenzione dell’amministrazione sulla esigenza di evitare interventi continui di modifica, e di attendere l’effettiva applicazione della nuova normativa al fine di comprendere in modo maggiormente ponderato le eventuali criticità.

Va poi ribadito che, superato ormai da tempo il regime tariffario, la determinazione di parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi dei professionisti costituisce solo un elemento di ausilio al giudice nella liquidazione, in alcun modo vincolante per la liquidazione stessa, come prevede espressamente l’art. 2, comma 7, del d.m. n. 140/2012.

Nel precedente parere n. 3126/12, reso nella adunanza del 21 giugno 2012, questa Sezione aveva messo in guardia dal pericolo che tali nuovi parametri si prestino a fungere da “tariffa mascherata”, formulando alcune osservazioni in relazione alla previsione di un compenso unitario, comprensivo delle spese; alla eliminazione di qualsiasi riferimento a diminuzioni minime del compenso, e alla esigenza di contenere il quantum del valore medio di liquidazione.

Nell’adottare il d.m. 20 luglio 2012 n. 140 l’Amministrazione non ha recepito diverse osservazioni del Consiglio di Stato, senza che nelle premesse del decreto siano state indicate le ragioni del mancato recepimento di alcune delle osservazioni formulate nel parere.

Al riguardo, la Sezione, nel richiamare i propri precedenti pareri , non può che limitarsi in questa sede ad esprimere il proprio avviso sulle sole modifiche e integrazioni proposte.

2. Per quanto concerne il titolo del decreto, occorre inserire gli estremi del d.m. che viene modificato (decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012 n. 140).

3. L’art. 1, comma 1, dello schema aggiunge, dopo il comma 1 dell’art. 30 del d.m. n. 140/2012, il comma 1-bis al fine di descrivere l’attività notarile. La disposizione distingue le tre fasi principali in cui si articola la prestazione professionale del notaio (istruttoria, di stipula e successiva alla stipula) e, in via meramente esemplificativa, indica, per ciascuna delle tre fasi, alcune delle attività che ne fanno parte.

Secondo l’amministrazione la norma recepisce un’esigenza fortemente avvertita dall’Ordine notarile al fine di valorizzare la complessità della loro attività professionale.

Al riguardo, si osserva che tale modifica non risulta direttamente collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai.

Nelle allegate tabelle, infatti, non vi è alcuna corrispondenza tra i parametri da utilizzare per la liquidazione del compenso e le tre menzionate fasi dell’attività notarile.

Peraltro, se la finalità della modifica fosse quella di introdurre una suddivisione delle fasi dell’attività del notaio per poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase, la Sezione non può che esprimere la propria contrarietà a tale intervento, che determinerebbe un sensibile aumento del valore medio del compenso liquidabile da parte del giudice e rischierebbe di vanificare la ratio della riforma, che, nel confermare la già avvenuta abolizione delle tariffe, ha inteso dare al giudice solo degli elementi, non vincolanti, per la liquidazione del compenso, e non reintrodurre un sistema dettagliato di parametri, che finirebbe per ricalcare il vecchio sistema delle tariffe.

Ogni intervento di maggiore dettaglio dei parametri deve, quindi, essere esaminato con attenzione al fine di evitare tale rischio, e va valutato positivamente solo se effettivamente diretto a distinguere attività tra loro diverse, come nel caso degli interventi, contenuti nello schema, volti a tenere distinte la disciplina delle prestazioni di garanzie reali da quella delle prestazioni di garanzie personali, sui quali non vi sono osservazioni critiche da formulare.

4. Ulteriori interventi sono diretti a modificare gli scaglioni utilizzati per la liquidazione e a correggere, in parte in aumento, i valori medi contenuti nelle tabelle relative ai notai, che vengono integralmente sostituite.

L’introduzioni di nuovi scaglioni può effettivamente rispondere alla esigenza di porre rimedio ad alcune criticità: ad esempio, la mancanza dello scaglione da € 5.000 a € 25.000 lasciava senza una disciplina di dettaglio la liquidazione di atti come la costituzione di società a responsabilità limitata con capitale minimo di € 10.000, o le “nuove” società a responsabilità limitata con capitale ridotto.

Tuttavia, la contestuale rimodulazione delle percentuali, per lo più in rialzo, e la modifica dell’art. 32, comma 3, determinano un potenziale aumento dei compensi da liquidare, che non appare giustificato da alcun concreto profilo di criticità.

Come già rilevato nei precedenti citati pareri, si ribadisce l’esigenza di contenere la misura dei parametri di liquidazione, già segnalata e posta in relazione anche alla crisi finanziaria in atto nel Paese.

Con riferimento alla tabella D (altri atti dei notai), l’attuale previsione si limita a stabilire il valore indicativo di liquidazione da euro 30 ad euro 500 con aumento fino al doppio.

La modifica proposta dall’amministrazione individua due sezioni: la sezione A elenca (in maniera tendenzialmente esaustiva) una serie di atti, per i quali il parametro va da euro 50 ad euro 900 con aumento fino al doppio, mentre la sezione B elenca (anche in questo caso in modo tendenzialmente esaustivo) una serie di atti – definiti “procedimentalizzati” – per i quali il parametro va da euro 600 ad euro 4000.

Anche in questo caso si deve rilevare come il maggiore dettaglio rischia di irrigidire i parametri e, tenuto conto del valore meramente indicativo degli stessi, appare più coerente con la finalità di liberalizzazione delle professioni della norma primaria lasciare una unica sezione, anche con un elenco meramente esemplificativo degli atti, senza aumentare l’attuale minimo di 30 euro, e limitandosi eventualmente ad un aumento del massimo (resta ferma, in ogni caso, l’osservazione già formulata nei precedenti pareri, contraria all’introduzione di minimi dei parametri di liquidazione e si prende atto del mancato – non motivato – recepimento della stessa).

5. L’art. 3 dello schema contiene le integrazioni del d.m. n. 140/2012, che riguardano specificatamente gli ordini professionali degli assistenti sociali e degli attuari, per i quali – secondo l’amministrazione – il mero rinvio all’applicazione in via analogica delle disposizioni del decreto è risultato insufficiente, in considerazione della peculiare natura delle prestazioni professionali in questione.

Il decreto n. 140/2012 viene, pertanto, integrato introducendo paramenti specifici per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi relativi alle attività professionali dei menzionati professionisti.

L’amministrazione correttamente ricorda che detti parametri sono stati individuati mantenendo fermo l’impianto del decreto con specifico riferimento alla circostanza che il ricorso ai parametri deve comunque essere concepito come ipotesi residuale e non fisiologica (la circostanza che sia l’organo giurisdizionale il solo destinatario dei predetti, evoca palesemente la patologia del rapporto tra professionista e cliente); nella sua attività liquidatoria, inoltre, l’organo giurisdizionale potrà farne ricorso “di regola”, non necessariamente.

Con riferimento all’introdotto art. 39-quater, comma 4, si rileva che tale disposizione prevede che “Rientrano tra le “altre attività” quelle elencate nella tabella B-Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attività, l’organo giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in considerazione dei parametri di cui al comma 3”.

La tabella B – Attuari non contiene compensi medi, ma include la sola descrizione di una serie di altre attività e andrebbe, quindi, chiarito a quale tabella il citato comma rinvia nel richiamare i compensi medi.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione.

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Roberto Chieppa

Luigi Cossu

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https://www.giurdanella.it/2013/09/decreto-parametri-professionali-cosa-aveva-detto-consiglio-di-stato/feed/ 1
AGCM: aperta istruttoria contro il Consiglio Nazionale Forense https://www.giurdanella.it/2013/08/agcm-aperta-istruttoria-contro-il-consiglio-nazionale-forense/ Wed, 21 Aug 2013 06:00:18 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15598 L'Agcm ha avviato un'istruttoria su due presunte intese restrittive della concorrenza da parte del CNF

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L‘Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella sua adunanza del 16 luglio 2013, ha deliberato l’avvio di un’istruttoria, che dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2014, nei confronti del Consiglio Nazionale Forense per accertare l’esistenza di eventuali intese restrittive della concorrenza.

Le presunte violazioni contestate al CNF da parte dell’Antitrust riguardano due distinte condotte limitative dell’autonomia dei singoli avvocati in relazione rispettivamente alla determinazione dei compensi e alla ricerca di nuova clientela.

Sotto il primo profilo, l’AGCM ha criticato la pubblicazione, sul sito istituzionale del CNF e precisamente all’interno della sezione relativa alla normativa in vigore, di due decreti ministeriali(D.M. n. 127/2004 e n. 140/2012), concernenti la determinazione delle parcelle, accompagnati dalla circolare n. 22-C/2006.
Nella suddetta circolare il CNF fornisce un’interpretazione degli interventi di liberalizzazione delle professioni operati dal decreto Bersani (decreto legge n. 223/2006), affermando che il fatto che le tariffe minime non siano più obbligatorie non esclude che le parti possano comunque concludere un accordo facendo riferimento alle tariffe previste dai sopra richiamati decreti ministeriali.
La circolare aggiunge inoltre che nel caso in cui l’avvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo il patto civilisticamente legittimo, esso può risultare in contrasto con gli articoli 5 e 43 del Codice deontologico, poiché “il compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima, lede la dignità dell’avvocato e si pone in violazione dell’art. 36 Cost.”.

A parere dell’Antitrust, il contenuto della circolare, unitamente ai parametri individuati dai due decreti ministeriali, sono idonei a costituire una illegittima restrizione della concorrenza, essendo volti a “mantenere un riferimento tariffario per gli iscritti all’Ordine forense, al fine di evitare lo sviluppo di una concorrenza di prezzo tra i professionisti. Indicazioni come quelle sopra descritte, fornite attraverso il sito web del massimo organo rappresentativo e disciplinare dell’Ordine, appaiono in grado di inibire i singoli avvocati dal richiedere compensi inferiori ai parametri tariffari, limitando l’effetto della liberalizzazione introdotta dalla normativa vigente”.

Per quanto attiene alla seconda questione, l’AGCM ha incentrato la propria attenzione sul parere del CNF n. 48/2012, nel quale si afferma che l‘utilizzo da parte degli avvocati di circuiti informatici per la promozione della propria attività professionale su internet (a condizioni economicamente vantaggiose) confligge con il divieto di accaparramento di clientela sancito dall’art. 19 del Codice deontologico forense, risultando dunque idoneo ad integrare una violazione disciplinare passibile di violazione.
Secondo il CFN l’impiego di simili siti internet comporterebbe “lo svilimento della prestazione professionale da contratto d’opera intellettuale a questioni di puro prezzo e mera convenienza economica”.

L’Autorità ha invece sostenuto che il parere del CNF limita l’impiego da parte degli avvocati di un importante canale di distribuzione dei servizi professionali che, peraltro, consente ai consumatori di avere accesso ad una più ampia offerta a condizioni vantaggiose. Sulla base di queste considerazioni, l’Antitrust ha ritenuto anche il parere n. 48/2012 come una condotta limitativa dello sviluppo di un’effettiva concorrenza sul mercato, con evidenti ricadute negative sui consumatori.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale della delibera AGCM del 16 luglio 2013, pubblicata sul sito dell’Autorità con comunicato del 25 luglio.

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L’Antitrust sanziona i Consigli Notarili di Milano, Verona e Bari https://www.giurdanella.it/2013/06/agcm-sanzionati-i-consigli-notarili-di-milano-verona-e-bari-per-restrizione-della-concorrenza/ Thu, 27 Jun 2013 06:00:10 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14589 Sanzionati i Consigli Notarili di Milano, Verona e Bari per aver posto in essere delle intese restrittive della concorrenza

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Con tre delibere, emanate all’esito della riunione del 30 maggio 2013 e pubblicate mediante comunicato stampa del 13 giugno, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato i Consigli Notarili di Milano, Verona e Bari per aver posto in essere delle intese restrittive della concorrenza ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 287/1990, in quanto volte a garantire comportamenti omogenei, in termini di prezzo, da parte di tutti i professionisti del proprio distretto.
Tramite alcune deliberazioni, tra loro distinte ma aventi tutte analoga finalità, i suddetti Consigli Notarili hanno infatti richiesto ai notai, minacciando anche il ricorso a provvedimenti disciplinari, di allinearsi alle tariffe indicate, attuando così delle condotte “restrittive della concorrenza finalizzate a reintrodurre le tariffe abrogate dalla legge quale parametro di riferimento per la determinazione dei compensi”.
Va infatti ricordato che con la cd. Riforma Bersani (D.L. n. 223/2006 convertito con L. n. 248/2006) è iniziato un processo di liberalizzazione delle attività professionali, compredente anche l’abrogazione dell’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, che ha riguardato anche le attività notarili e che si è concluso con l’entrata in vigore del D.L. n. 1/2013 (cd. “Cresci Italia”).
L’AGCM, concluse le relative istruttorie, ha così diffidato i Consigli dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi, individuando inoltre l’importo delle relative sanzioni, come calcolate sulla base dei contributi associativi dovuti dai notai del distretto, rispettivamente in 99.403 euro per il Consiglio di Milano, 10.227 euro per il Consiglio di Bari e 20.445 per quello di Verona.
In base a quanto riportato nel comunicato stampa dell’Antitrust, “i tre Consigli, sia pur con modalità differenziate, hanno in sostanza cercato di vanificare l’intervento liberalizzatore voluto dal legislatore con il decreto legge ‘Cresci Italia’: attraverso il principio dell’adeguatezza del compenso alla prestazione professionale veniva nella sostanza richiesto di ancorare le tariffe praticate alla clientela a quelle ministeriali abrogate dal legislatore. Per garantire comportamenti omogenei, in termini di prezzo, da parte di tutti i professionisti del distretto, i Consigli ricorrevano poi alla minaccia di azioni disciplinari”.

Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale del comunicato stampa AGCM del 13 giugno 2013, nonché dei provvedimenti AGCM adottati contro il Consiglio Notarile di Milano (provv. I749), il Consiglio Notarile di Bari (provv. I750) e il Consiglio Notarile di Verona (provv. I753).

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L’AGCM contro la persistenza delle tariffe professionali https://www.giurdanella.it/2013/06/lagcm-contro-la-persistenza-delle-tariffe-e-di-norme-corporative-anticoncorrenziali/ Mon, 17 Jun 2013 06:30:39 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14345 Nell'audizione alla Camera, il presidente dell'Antitrust sottolinea la persistenza di norme anti-concorrenziali in materia di tariffe professionali

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Il 4 giugno scorso si è tenuta l’audizione alla Commissione per le attività produttive della Camera dei Deputati del presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Giovanni Pitruzzella, il quale si è soffermato in particolare sulla persistenza di norme professionali corporative tuttora in aperto contrasto con le recenti liberalizzazioni e volte all’introduzione surrettizia delle tariffe.

L’Autorità ha sottolineato come in materia di professioni regolamentate le disposizioni normative negli ultimi anni hanno contribuito ad aprire il mercato, attraverso un insieme di misure che hanno condotto, tra l’altro, all’abolizione dell’obbligatorietà delle tariffe professionali e del divieto di pubblicità da parte dei professionisti, oltre alla fornitura di servizi professionali attraverso società di capitali.

Tuttavia Antitrust segnala la persistenza di diverse norme anti-concorrenziali, nonostante il fatto che nel settore delle professioni la regolamentazione dovrebbe intervenire solo ove necessario per tutelare interessi pubblici che sarebbero altrimenti sprovvisti di effettiva tutela.

La relazione si sofferma sui riferimenti normativi alla “adeguatezza” del compenso del professionista rispetto al “decoro professionale” e alla “importanza dell’opera”. Infatti le condotte dei professionisti o degli Ordini professionali, che si richiamino alle suddette norme (peraltro estremamente generiche), possono condurre di fatto ad una reintroduzione surrettizia delle tariffe di riferimento per le prestazioni professionali, vanificando la portata liberalizzatrice delle misure normative.

Due categorie professionali sono nel il mirino dell’Autorità, quella dei notai e quella degli avvocati.

Per quanto attiene ai notai la legge del 1913, che a tutt’oggi regolamenta la professione notarile, qualifica come “illecita concorrenza” tra notai, perseguibile con sanzioni disciplinari, la possibilità, tra l’altro, di effettuare “riduzioni di onorari, diritti o compensi” o, più in generale, di servirsi “di qualunque altro mezzo non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile”. Secondo il Garante si tratta di ingiustificate forme di controllo, da parte dell’Ordine, sulla libertà dei professionisti a fronte della liberalizzazione dell’esercizio dell’attività professionale e della determinazione delle relative tariffe, intervenuta a partire dal d.l. n. 223/06 e da ultimo ribadita nel d.l. n. 1/2012.

Passando alla professione forense, l’AGCM è critica nei confronti dell’eliminazione dell’obbligo di fornire un preventivo in forma scritta unitamente alla previsione di parametri per la determinazione del compenso spettante agli avvocati (laddove non vi sia stata una pattuizione in forma scritta dell’onorario da corrispondere al professionista e, in ogni caso, in ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale). Questo rappresenterebbe un passo indietro rispetto all’integrale abrogazione delle tariffe ribadita, da ultimo, con il decreto legge n. 1/2012. E ciò a dispetto dell’enunciazione di principio “la pattuizione dei compensi è libera” contenuta nella legge.

Non scevra di problemi è la disciplina sull’accesso alle professioni, già nella fase di ammissione ai corsi universitari formativi per il futuro svolgimento della professione. In particolare l’art. 3, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, prevede che, tra i criteri per l’individuazione del numero chiuso per l’accesso ai corsi di laurea, si debba tenere conto del “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”. Si tratta di un criterio non strettamente legato all’offerta formativa delle università e idoneo a restringere ingiustificatamente l’accesso ai corsi di laurea prodromici all’esame di abilitazione professionale.

Si allega il testo integrale dell’audizione.

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Professione Avvocato 2012, un anno di riforme https://www.giurdanella.it/2012/12/professione-avvocato-2012-un-anno-di-riforme/ Mon, 10 Dec 2012 17:47:31 +0000 Dal decreto Liberalizzazioni all'incostituzionalità della mediazione obbligatoria, dalla riforma forense agli appalti dei servizi legali. Come cambia e cambierà la professione forense e il mercato delle professioni.

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Il  2012 è stato un anno di importanti novità per la professione forense.
L'inizio è stato abbastanza traumatico con l'entrata in vigore, dal 25 gennaio, del Decreto Liberalizzazioni (d.l. n. 1/2012), che ha stravolto la professione abolendo i tariffari professionali ed imponendo all'avvocato  di concordare con il cliente il proprio compenso, per iscritto, «al momento del conferimento dell'incarico»
Il decreto è stato accolto favorevolmente invece dagli studenti e dai giovanti praticanti, in quanto ha ridotto la pratica prevista per l’accesso alle professioni regolamentate a diciotto mesi, prevedendo inoltre  che i primi sei mesi possano essere svolti, in presenza di apposita convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale Forense e il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea.
Il 2012 sul finire ha riservato per molti avvocati una piacevole notizia: la Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, delle norme che hanno introdotto la mediazione nelle controversie civili e commerciali, nella parte in cui si prevede il carattere obbligatorio della mediazione. Una vittoria per molti avvocati che consideravano tale sistema fallimentare e per i quali, l’obbligatorietà e i costi alti  costituivano un meccanismo perverso che, oltre che limitare l’accesso alla giustizia, avviava un processo di privatizzazione di un diritto sancito dalla  Costituzione italiana.
Le riforme hanno toccato anche gli avvocati amministrativisti-appaltisti. Numerosi infatti i provvedimenti che hanno modificato il codice degli appalti. Tra le varie modifiche citiamo l’introduzione dell’accertamento definitivo della violazione di cui al comma 1 lett g.) dell’art. 38, operata dal decreto Semplificazione fiscale (D.L. 2 marzo 2012, n. 16)  che dispone l'esclusione dagli appalti per i soggetti che abbiano "commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti". Tale decreto, inoltre, ha dato inizio al travagliato percorso normativo dell’istituto della responsabilità solidale tra appaltatore/subappaltore estendendo la responsabilità anche al committente, istituto che poi è stato rimodificato dal Decreto Sviluppo, il quale ha circoscritto l’applicazione ai soli appalti privati. Sull’argomento sono intervenuti per cercare di fornire adeguati chiarimenti, anche l'Agenzia delle Entrate e l'Ance, ma i dubbi e le ombre permangono.
Il 2012 ha portato novità anche per altre professioni. Per farne un esempio, pensiamo al Decreto Sanità che ha modificato la procedura  per l’attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa, rimettendo alla legislazione regionale “i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi”, e fissando dei principi molto vincolanti, tra essi la formazione di un “profilo professionale” del dirigente da incaricare, da inviare alla Commissione che sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali, del volume dell’attività svolta e del colloquio, individua “una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti” .
Il 2012 ha confermato forse che le professioni sono sempre più a rischio di fallimento, per questo i professioni si stanno adoperando per trovare fonti di guadagno alternative.
Sempre più avvocati, per esempio, stanno percorrendo la strada degli appalti dei servizi legali, ossia partecipano alle procedure pubbliche bandite dagli Enti per l’affidamento di incarichi e/o di consulenze legali ad avvocati esterni, ma le alternative non finiscono qui.
Un’interessante visione delle novità normative 2012 e delle prospettive future per la professione forense saranno oggetto del prossimo corso di formazione CeSDA, in programma per il 21 dicembre a Catania.
A seguire il programma e la locandina del corso.

MERCATO DELLE PROFESSIONI: TRA DEONTOLOGIA E CONCORRENZA.
Catania, 21 dicembre 2012, ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00

– Il decreto liberalizzazioni: abrogazione delle tariffe, parametri, compenso preventivo e tirocinio: come cambia l’attività dell’avvocato in un mercato libero e concorrenziale;
– pubblicità e deontologia: normativa vigente e orientamenti professionali;
– l’avvocato al tempo di internet: sito, posta elettronica e pec, social network;
– l’avvocato “pubblico” e la doppia deontologia;
– gli appalti di servizi legali;
– disciplina delle società di professionisti alla luce del decreto liberalizzazioni;
– tipologie di compenso per l’incarico professionale.

Il corso è accreditato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e dà diritto a n. 8 crediti formativi.

Per iscriversi, è necessario compilare ed inoltrare il form disponibile qui

o inviare una e-mail all'indirizzo:formazione@cesda.it

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Nuovo Corso CeSDA: Mercato delle professioni, tra Deontologia e Concorrenza https://www.giurdanella.it/2012/12/nuovo-corso-cesda-mercato-delle-professioni-tra-deontologia-e-concorrenza/ Fri, 07 Dec 2012 12:27:36 +0000   Si svolgerà a Catania, il 21 dicembre 2012, dalle ore 9.00 alle 18.00 la giornata di Alta Formazione organizzata da CeSDA, Centro Studi di Diritto Amministrativo, sul Mercato delle Professioni: tra Deontologia e Concorrenza. Il corso verterà sui seguenti argomenti:   – Il decreto liberalizzazioni: abrogazione delle tariffe, parametri, compenso preventivo e tirocinio: come cambia l’attività dell’avvocato in […]

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Si svolgerà a Catania, il 21 dicembre 2012, dalle ore 9.00 alle 18.00 la giornata di Alta Formazione organizzata da CeSDA, Centro Studi di Diritto Amministrativo, sul Mercato delle Professioni: tra Deontologia e Concorrenza.

Il corso verterà sui seguenti argomenti:

 

– Il decreto liberalizzazioni: abrogazione delle tariffe, parametri, compenso preventivo e tirocinio: come cambia l’attività dell’avvocato in un mercato libero e concorrenziale;

– pubblicità e deontologia: normativa vigente e orientamenti professionali;

– l’avvocato al tempo di internet: sito, posta elettronica e pec, social network;

– l’avvocato “pubblico” e la doppia deontologia;

– gli appalti di servizi legali;

– disciplina delle società di professionisti alla luce del decreto liberalizzazioni;

– tipologie di compenso per l’incarico professionale.

Il corso è accreditato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e dà diritto a n. 8 crediti formativi.

Per iscriversi, è necessario compilare ed inoltrare il form disponibile qui: https://www.cesda.it/iscrizioni/formiscrizione.php o inviare una e-mail all'indirizzo: formazione@cesda.it 

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Corso CeSDA: Mercato delle professioni, tra Deontologia e Concorrenza https://www.giurdanella.it/2012/12/corso-cesda-mercato-delle-professioni-tra-deontologia-e-concorrenza/ Fri, 07 Dec 2012 12:19:38 +0000 Si svolgerà a Catania, il 21 dicembre 2012, dalle ore 9.00 alle 18.00 la giornata di Alta Formazione organizzata da CeSDA, Centro Studi di Diritto Amministrativo, sul Mercato delle Professioni: tra Deontologia e Concorrenza.Docente, l'Avv. Carmelo Giurdanella

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Si svolgerà a Catania, il 21 dicembre 2012, dalle ore 9.00 alle 18.00 la giornata di Alta Formazione organizzata da CeSDA, Centro Studi di Diritto Amministrativo, sul Mercato delle Professioni: tra Deontologia e Concorrenza.

Il corso verterà sui seguenti argomenti:

 

– Il decreto liberalizzazioni: abrogazione delle tariffe, parametri, compenso preventivo e tirocinio: come cambia l’attività dell’avvocato in un mercato libero e concorrenziale;

– pubblicità e deontologia: normativa vigente e orientamenti professionali;

– l’avvocato al tempo di internet: sito, posta elettronica e pec, social network;

– l’avvocato “pubblico” e la doppia deontologia;

– gli appalti di servizi legali;

– disciplina delle società di professionisti alla luce del decreto liberalizzazioni;

– tipologie di compenso per l’incarico professionale.

Il corso è accreditato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e dà diritto a n. 8 crediti formativi.

Per iscriversi, è necessario compilare ed inoltrare il form disponibile qui: https://www.cesda.it/iscrizioni/formiscrizione.php o inviare una e-mail all'indirizzo: formazione@cesda.it 

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Liquidazione compensi avvocati, Consiglio di Stato: obbligo del preventivo scritto https://www.giurdanella.it/2012/07/liquidazione-compensi-avvocati-consiglio-di-stato-obbligo-del-preventivo-scritto/ Tue, 24 Jul 2012 12:34:33 +0000   Il 22 luglio scorso ha segnato, secondo quanto disposto dal Decreto legge sulle liberalizzazioni n. 1/2012, la fine dei tariffari professionali. Il passaggio al nuovo sistema è stato reso ancora più severo dal Consiglio di Stato che è intervenuto sulla questione con il parere n. 3126/2012, fornendo alcuni suggerimenti/correzioni al regolamento del Ministero della Giustizia che definisce i parametri […]

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Il 22 luglio scorso ha segnato, secondo quanto disposto dal Decreto legge sulle liberalizzazioni n. 1/2012, la fine dei tariffari professionali. Il passaggio al nuovo sistema è stato reso ancora più severo dal Consiglio di Stato che è intervenuto sulla questione con il parere n. 3126/2012, fornendo alcuni suggerimenti/correzioni al regolamento del Ministero della Giustizia che definisce i parametri cui deve fare riferimento il giudice per la liquidazione dei compensi dei professionisti.

Tra i vari suggerimenti, vi è l'obbligo del preventivo scritto da produrre in giudizio. Il Cds ha infatti proposto di “inserire nell'articolo 1 un nuovo comma che preveda l'obbligo per il professionista di produrre in giudizio il preventivo di massima reso al cliente e che la mancata produzione, o comunque l'assenza di prova sull'aver fornito il preventivo di massima, costituisca elemento di valutazione negativa del giudice al fine della riduzione del compenso da liquidare”. Ciò al fine “ di rendere chiaro fin dall'inizio nel rapporto tra  professionista e cliente il corrispettivo per l'attività da svolgere”. Ha chiesto, inoltre, al Ministero di Giustizia di evitare che i nuovi parametri si prestino a fungere da tariffa mascherata, invitandolo a stralciare dal testo, i cosiddetti parametri a forbice, che presentano cioè un valore minimo e uno massimo, per dare maggiore risalto, invece, al  metodo del valore medio da cui sarà poi il giudice a decidere se e quanto scostarsi.

Infine, il Cds ha sottolineato che l'adeguamento, previsto dal regolamento ministeriale, delle vecchie tariffe secondo gli indici Istat, da utilizzare come base di partenza per il calcolo dei compensi, non deve necessariamente essere pienamente corrispondente all'incremento Istat per le professioni liberali e che viceversa può essere contenuto in una misura, più bassa, considerato il momento di grave crisi economica e finanziaria del Paese.

Se già le reazioni al decreto legge erano state tutt'altro che positive, il parere del Consiglio di Stato non ha certo contribuito ad ingerire più facilmente la pillola. “Futuro nero” denuncia il segretario  dell’Associazione nazionale forense, Ester Perifano,  preoccupata soprattutto dell'adeguamento delle vecchie tariffe  “Basta qualche semplice calcolo per appurare  che, in particolare per il settore civile, i parametri ministeriali rimangono lontanissimi dall’adeguamento al mutato costo della vita delle vecchie tariffe, ormai risalenti al 2004. In alcuni casi, l’abbattimento raggiunge il 50%”.

Tutto ciò sembrerebbe essere a discapito dei professionisti più giovani, che alla luce di tali parametri (punti di riferimento non solo nei rapporti tra privati ma anche negli appalti pubblici), si vedranno riconoscere esclusivamente i compensi liquidati in via giudiziale.

Di tutt'altro colore è l'opinione del presidente nazionale tributaristi Lapet Roberto Falcone, il quale ha accolto con molto soddisfazione l'obbligo del preventivo scritto. Da tempo infatti i tributaristi sostenevano la necessità dell'obbligo di sottoscrizione del mandato professionale. Ad avviso di Falcone “L'obbligatorietà del preventivo suggerita dal Consiglio di Stato giunge a dare ulteriore conferma al nostro convincimento. L'accordo scritto configura da un canto una garanzia di trasparenza ed equità per l'utente, dall'altro una tutela per il professionista, tale da consentirgli di superare in sede giudiziale, con estrema facilità, l'onere probatorio, ottenendo l'immediata esecuzione delle sue prestazioni creditizie”.

Ma per l'ANF (associazione nazionale forense), invece, il nuovo sistema continua a destare molta preoccupazione: “Siamo al limite dell’elemosina”, tuona sarcasticamente la Perifano.

Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 23 luglio 2012, all'indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/07/23/consiglio-di-stato-dopo-laddio-alle-tariffe-obbligo-del-preventivo-scritto/

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