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]]>In particolare è stata eliminata la TASI sull’abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l’inquilino l’immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
Per le case in locazione, nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo.
Riguardo l’IMU è prevista l’esenzione per i terreni agricoli nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione – PD – l’esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l’esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
Novità anche per l’ IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c’è la condizione che l’immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
Inoltre per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU e la TASI sono determinate applicando l’aliquota stabilita dal comune, ridotta al 75 per cento.
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]]>Dal 2016 il canone Rai, ossia l’imposta sul possesso del televisore, verrà addebitato direttamente nella bolletta dell’energia elettrica.
Inoltre è prevista una riduzione dell’importo a 100 euro (rispetto a 113,50 per il 2015). Si introduce una nuova presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo, ai fini dell’accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell’energia elettrica, nella cui fattura sarà, come su detto, addebitato il canone.
Riguardo i presupposti della presunzione, si è precisato che anche la mera detenzione (oltre all’utilizzo) giustifica l’applicazione del canone tv, prevedendosi anche che non sia più possibile la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento. Vengono infine precisate le misure (scambio di informazioni e messa a disposizione di documenti) necessarie per un agevole accertamento.
Diversi gli interventi sulla fiscalità immobiliare.
Prevista l’esenzione IMU sui terreni agricoli e sui c.d. macchinari imbullonati. Prevista inoltre una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. Al contempo si estende detto beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).
Prevista altresì l’esenzione TASI per quanto riguarda le abitazioni principali (ad eccezione degli immobili di pregio), anche nell’ipotesi in cui è il detentore a destinare l’immobile ad abitazione principale. Si dispone un’aliquota ridotta per gli immobili-merce. Si estende l’esenzione per la prima casa all’imposta sugli immobili all’estero – IVIE.
Infine prevista una riduzione del 25 per cento dell’IMU e della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a canone concordato.
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]]>La Tasi verrà abolita per tutte le abitazioni principali. Inoltre non dovrà essere pagata nemmeno dagli affittuari che abbiano adibito la casa ad abitazione principale. In questo ultimo caso, se l’abitazione in questione rappresenti una seconda casa per i proprietari, essi dovranno pagare la Tasi per compensazione in una misura che potrà variare dal 70% al 90%.
Sono escluse dall’esenzione le abitazioni classificate in categoria catastale A1, A8 e A9, ossia abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di prestigio.
Identica situazione per IMU. La tassa non dovrà essere pagata per l’abitazioni principale salvo che rientri in una delle categorie catastali sopra richiamate. Nella prima bozza invece l’esenzione era prevista per qualsiasi abitazione principale.
Altra novità è l’esenzione IMU anche per tutti i terreni agricoli – montani, semi-montani o pianeggianti – utilizzati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società. L’alleggerimento fiscale per chi usa la terra come fattore produttivo è pari a 405 milioni.
Le minori entrate nelle casse comunali, a causa di tali esenzioni, saranno compensate dallo Stato con un incremento di 3668,09 milioni della dotazione del fondo di solidarietà comunale, ripartito tra le regioni.
Infine viene inoltre prevista l’esenzione IMU anche sui macchinari imbullonati.
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]]>Il Governo ha dichiarato che non porrà la questione di fiducia. Dopo il nostro speciale realizzato al momento della presentazione della manovra, gli aggiornamenti a seguito delle modifiche apportate in prima battuta alla Camera, ecco adesso una guida (quasi definitiva) a tutte le misure contenute nella legge di stabilità.
Inoltre visto il successo dell’ebook pubblicato l’anno scorso con il commento al testo della legge di stabilità 2014, abbiamo deciso di proporre anche quest’anno il nostro approfondimento che è già in corso di redazione.
Ma quali sono le principali novità che interesseranno le famiglie e le imprese italiane a seguito dell’approvazione della legge di stabilità? Analizziamole schematicamente:
IMU e TASI: Confermate le aliquote del 2014 in attesa della regolamentazione della nuova tassa comunale unica denominata local tax.
Manutenzioni edilizie: confermato il credito di imposta per i lavori di recupero abitativo e di efficientamento energetico con detrazioni rispettivamente al 50% e al 65%. 65% anche per i lavori che riguardano la prevenzione antisismica.
80 euro e bonus bebè: rimangono esclusi pensionati e autonomi dal bonus di 80 euro in busta-paga ma si stabilizza per i lavoratori dipendenti. Il credito d’imposta Irpef, introdotto dal decreto-legge 66/2014, è riconosciuto per un importo di 960 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24 mila euro.
Bonus bebè, riconosciuto un assegno di 960 euro all’anno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, a condizione che l’Isee familiare non superi i 25 mila euro. Buoni acquisto da mille euro per le mamme con almeno quattro figli e un Isee fino a 8.500 euro.
TFR in busta paga: introdotta la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di ottenere nella retribuzione mensile, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, le quote del trattamento di fine rapporto (Tfr) maturate nel medesimo periodo. La misura è finalizzata ad aumentare la liquidità. In relazione alla conseguente riduzione di liquidità per i datori di lavoro, si prevedono alcune forme di compensazione o di finanziamento. Le quote di Tfr in oggetto sono sottoposte alla tassazione Irpef ordinaria, anziché alla tassazione separata Irpef prevista per i trattamenti di fine rapporto. Il governo sul punto ha tentato soluzioni diverse che sono risultate molto dispendiose. Le quote di Tfr non vengono computate nel reddito ai fini del bonus di 80 euro.
Tassazione fondi pensione e casse previdenziali: Resta invariato l’aumento della tassazione sui fondi pensione dall’11,5% al 20% ma il governo ha voluto inserire nella legge di Stabilità un correttivo per quei fondi che s’impegnino in investimenti infrastrutturali. Nasce a questo scopo il credito di imposta del 9%, con tetto di 80 milioni, per i Fondi pensione che investiranno in economia reale. Questa misura, nelle intenzioni del governo, dovrebbe andare a compensare l’aumento della tassazione al 20%.
Dopo essere stata ridotta pochi mesi fa, l’aliquota Irap torna a salire, ma con la deducibilità del costo del lavoro per i nuovi assunti a tempo indeterminato, e un credito d’imposta «compensativo» per chi non ha dipendenti. Credito di imposta del 10% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. La misura riguarda 1,4 milioni di automi che, non avendo dipendenti, non possono dedurre dall’Irap il costo del lavoro e sarebbero dunque penalizzati dall’aumento dell’aliquota Irap dal 3,5% al 3,9% previsto dalla legge di stabilità.
Viene inserito il credito d’imposta del 6 e del 9% per gli investimenti strutturali per le Casse previdenziali e i Fondi pensione, che sterilizza per le quote reinvestite l’aumento delle tasse sui rendimenti previsto nella manovra che per i fondi passa dall’11,5% al 20% e per le casse dal 20% al 26%.
Per garantire di fatto l’applicazione della sentenza della Consulta viene introdotto il Registro dei donatori: anche in Italia sarà possibile la fecondazione eterologa.
I lavoratori delle Province saranno ricollocati presso altri uffici pubblici di Comuni e Regioni per i primi due anni. A seguire, dal 2017 al via le procedure di mobilità.
Nessuna modifica al Canone Rai che rimarrà invariato per l’anno 2015. Rinviate tutte le proposte di modifica.
La gara per l’affidamento del gioco del Lotto viene anticipata di un anno; previsti 750 milioni in 4 anni, di cui 350 il primo anno.
Il taglio delle risorse ridotto a 35 milioni di euro. Si passa da una riduzione iniziale fissata a 150 mln, che alla Camera era scesa a 75 milioni e che adesso viene ulteriormente ritoccata a poco più di un quarto dell’importo iniziale.
Scende fino a 208 milioni di euro il taglio delle risorse da destinare agli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello legata alla produttività. L’asticella inizialmente fissata a 200 mln, era salita a 283 mln nel passaggio alla Camera, mentre al Senato torna vicino ai livelli inizialmente fissati.
Ecco le norme per regolare la cessione della rete elettrica delle Ferrovie dello Stato a Terna. Come indicato nella relazione tecnica, la modifica prevede l’inserimento nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica della rete di trasmissione di proprietà del gruppo Fs, in esito alla sua acquisizione da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale
Previsti ben 535 milioni per Poste Italiane. La norma si rende necessaria per dare attuazione alla sentenza del tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2013, in materia di aiuti di Stato. Sono inoltre previste misure di razionalizzazione del servizio di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull’intero territorio nazionale.
Eezioni regionali e locali da svolgersi in un unico giorno, rendendo più efficaci le possibilità di risparmio perseguite dalla norma sull’election day.
Sarà possibile utilizzare il regime dei «minimi» per i redditi cumulati fino a 20.000 euro. Dal nuovo sistema sono esclusi i lavoratori dipendenti e assimilati prevalenti dalle agevolazioni, per chi supera la soglia dei 20.000 euro. Il nuovo regime forfettario, che sostituisce Irpef, Ires, Iva e Irap, si applica a tetti di reddito più ampi, ma con un’aliquota superiore, del 15% invece dell’attuale 5%. Il limite di reddito varia a seconda delle categorie, dai 15 mila euro annui per le imprese edili ai 40 mila di quelle alberghiere e della ristorazione. Tali contribuenti saranno esentati dagli obblighi della contabilità Iva, che tuttavia non potranno detrarre, dall’obbligo della dichiarazione, dall’Irap, da studi di settore e spesometro.
Sale al 22% l’iva applicata sul pellet in legno (il combustibile ricavato da segatura).Attualmente è del 10% e l’incremento, secondo quanto si legge nella relazione tecnica, dovrebbe portare maggiori entrate pari a 96 milioni.
Nuove risorse per il sarcofago dell’ex centrale nucleare di Chernobyl, pari a 10,8 milioni di euro nei prossimi 5 anni. Il contributo a ammonta a 824.000 euro nel 2015, che salgono a 2,5 a partire dal 2016
È prevista la chiusura o l’accorpamento delle società partecipate di piccole dimensioni. Sono previste delle multe per chi non rispetta i tagli previsti. Addio alle mini-società pubbliche che servono più che altro agli amministratori per incassare potere ed emolumenti. Comuni, Regioni, Università, enti portuali, sostanzialmente ogni amministrazione territoriale, dovrà fare un piano di razionalizzazione delle partecipate entro marzo e vararlo entro dicembre. (fonte corriere.it)
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]]>L'articolo Riforma Catasto: il governo riattiva le commissioni censuarie proviene da Giurdanella.it.
]]>Il d. lgs. attua l’articolo 2, comma 3 , lettera a) della legge 11 marzo 2014 n. 23 (legge delega per la riforma fiscale).
Le nuove commissioni censuarie locali sono 106 (secondo gli ambiti territoriali indicati nell’allegato al decreto) a cui si aggiunge la commissione censuaria centrale con sede a Roma che ha funzione di “supervisore”.
Alle commissioni censuarie locali, che si devono insediare entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo, spetta il compito, tra l’altro, di validare le funzioni statistiche determinate dall’Agenzia delle Entrate, che sono alla base della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Tali funzioni statistiche, in base alla legge delega, devono esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, anche all’interno di uno stesso comune.
La Commissione censuaria centrale decide sui ricorsi dell’Agenzia delle Entrate e dei Comuni contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in materia di qualità, classi e tariffe d’estimo dei terreni e in materia di categorie, classi e tariffe d’estimo dei fabbricati. Inoltre la Commissione centrale esercita poteri sostitutivi nel caso in cui le commissioni locali non provvedano alla validazione delle funzioni statistiche.
Sia le commissioni censuarie locali che quella centrale sono articolate in tre sezioni: una competente in materia di catasto dei terreni, una competente in materia di catasto urbano e un’altra specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati (il numero delle sezioni può essere modificato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in relazione allo stato di attuazione della riforma del catasto).
La nomina dei componenti delle commissioni censuarie locali, 6 effettivi e 6 supplenti, spetta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione, sulla base di designazioni fatte pervenire dall’Agenzia delle Entrate, dall’Anci e dal Prefetto. Faranno parte delle commissioni i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, magistrati, professionisti, docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, esperti di statistica e di econometria. La composizione della commissione locale di Trento e Bolzano sarà integrata da un componente scelto tra i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma.
La Commissione censuaria centrale prevede 25 componenti effettivi (di cui 4 di diritto) e 21 supplenti, più il presidente. Per i componenti di diritto (il direttore dell’Agenzia delle Entrate e 3 direttori centrali dell’Agenzia) non sono previsti i supplenti perché ad essi è riconosciuta la possibilità di conferire apposita delega per la partecipazione alle sedute. Le nomine degli altri componenti avviene con un decreto del ministro dell’Economia sulla base delle designazioni pervenute dall’Anci, dagli organi di autogoverno della magistratura e di alcuni ministeri.
Il decreto legislativo fissa i motivi di incompatibilità per i componenti delle commissioni censuarie: non possono essere componenti delle commissioni i parlamentari, i membri del governo e delle giunte regionali e comunali, soggetti che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei movimenti politici, i prefetti. Tra i motivi di incompatibilità vi sono anche l’appartenenza alla Guardia di Finanza, ai Corpi di polizia, alle Forze armate, la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’amministrazione finanziaria o con i Comuni nell’ambito di controversie tributarie.
I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie durano in carica 5 anni, non rinnovabili, e il loro operato deve essere ispirato ai principi di terzietà, imparzialità e neutralità.
Per conoscere nel dettaglio le sedi delle commissioni censuarie clicca qui
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]]>L'articolo TASI, in Gazzetta la proroga
In vigore dal 10 g… proviene da Giurdanella.it.
]]>In vigore dal 10 giugno, il decreto legge 88/2014 (“Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l’anno 2014″).
Qui il testo del decreto (presentato alla Camera per la conversione, col n. 2442 AC)
L'articolo TASI, in Gazzetta la proroga
In vigore dal 10 g… proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo TASI 2014, il decreto legge del Governo
Il Cons… proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Consiglio dei Ministri ha approvato, venerdì 6 giugno, un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata Tasi per l’anno 2014.
Il testo approvato stabilisce che a decorrere dall’anno 2015 i Comuni assicurino la massima semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati.
Contemporaneamente la disposizione stabilisce un regime derogatorio per l’anno 2014 così articolato:
Per i Comuni che hanno già assunto la deliberazione TASI entro il 23 maggio 2014, viene confermato l’obbligo di pagamento entro il 16 giugno 2014 sulla base delle aliquote e detrazioni approvate dal Comune stesso;
Per i Comuni che non hanno assunto le deliberazioni TASI entro il 23 maggio, il versamento della prima rata TASI viene posticipata al 16 ottobre 2014. A tal fine, i Comuni devono deliberare entro il 10 settembre le aliquote e le detrazioni.
Nel caso in cui per il 10 settembre il Comune non avesse ancora deliberato le aliquote e le detrazioni TASI, l’imposta sarà dovuta applicando l’aliquota di base pari all’1 per mille e sarà versata in un’unica soluzione il 16 dicembre 2014. Sempre nel caso della mancata determinazione, la Tasi dovuta dall’occupante sarà nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
L'articolo TASI 2014, il decreto legge del Governo
Il Cons… proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo TASI e IMU. Tutte le FAQ per la scadenza del 16 giugno proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Dipartimento delle Finanze ha reso disponibili le risposte a domande frequenti (FAQ) in merito alla corretta applicazione della TASI e dell’IMU, in vista della scadenza per il versamento dei tributi, del 16 giugno prossimo. Le FAQ sono aggiornate alla data del 3 giugno.
PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE
1) Il proprietario paga solo l’IMU o anche la TASI?
Risposta:
L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale e gli altri immobili.
2) La prima rata dell’IMU si paga entro il termine del 16 giugno 2014?
Risposta:
Si. Le modifiche annunciate relative ai versamenti della prima rata riguardano esclusivamente la TASI.
3) Per il versamento della prima rata della TASI, che scade il 16 giugno 2014, quali delibere occorre prendere in considerazione ai fini della determinazione del tributo?
Risposta:
Le uniche delibere che devono essere prese in considerazione sono quelle pubblicate sul sito www.finanze.it entro la data 31 maggio 2014. A tal fine i comuni devono aver inviato detta delibera entro il 23 maggio 2014 al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il Ministero dell’economia e delle finanze non ha, quindi, preso in considerazione le delibere trasmesse successivamente alla data del 23 maggio 2014, indipendentemente dal fatto che il comma 688 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, vigente alla data della pubblicazione delle presenti FAQ, per gli immobili diversi dall’abitazione principale si riferisca alle delibere adottate entro il 31 maggio 2014.
Si deve, infatti, sottolineare che l’ultimo periodo del comma 688 in esame stabilisce che, ai fini del versamento della TASI per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il comune è tenuto ad effettuare l’invio della deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa delibera nella sezione del Portale del federalismo fiscale.
Pertanto, per tutti i beni immobili l’inserimento della delibera TASI deve essere avvenuto entro il 23 maggio 2014, affinché l’acconto sia corrisposto sulla base dell’aliquota deliberata dal comune.
4) Nel silenzio della norma, la TASI va calcolata sui giorni di possesso o sui mesi, applicando, in quest’ultimo caso, le regole dell’IMU (ossia conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni)?
Risposta:
Si ritiene che si possano applicare, in questo caso, le regole dell’IMU.
5) E’ legittimo ritenere che la rata d’acconto TASI debba essere calcolata seguendo le stesse regole dell’IMU e non sia, quindi, rapportata al periodo di riferimento (es. trimestre, semestre, ecc)?
Risposta:
Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU. Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell’imposta dovuta su otto dodicesimi.
6) L’art.22 c.2 del D.L.n.66 del 24/4/2014 ha sostituito il c. 5 bis dell’art. 4 del D.L.n. 16/2012 prevedendo un decreto con il quale sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Si chiede:
– visto l’approssimarsi della scadenza dell’acconto IMU, è possibile sapere se il decreto previsto dalla nuova disposizione è in fase di emanazione?
– nel caso in cui il suddetto decreto non venga emanato in tempo utile per il pagamento dell’acconto IMU, è possibile continuare a riferirsi all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3/2012.
Risposta:
Se il decreto non viene emanato in tempi utili per il versamento della prima rata dell’IMU, i contribuenti applicano le norme attualmente in vigore e, quindi, ci si deve continuare a riferire all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3 del 2012.
7) Qual è l’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali strumentali? Può essere aumentata per il 2014 fino al 2,5 per mille?
Risposta:
L’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all’1 per mille e non è possibile in alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille, in quanto il comma 678 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, stabilisce che l’aliquota non può comunque superare l’1 per mille. Si ricorda che per questi fabbricati l’IMU non è dovuta, a norma del successivo comma 708.
INDIVIDUAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE TASI
8) Considerando che l’art. 1, comma 675, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’IMU, si chiede se trovino automatica applicazione le riduzioni al 50% del valore imponibile di cui all’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, concernenti gli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico.
Risposta:
Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU; pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.
9) Nella riformulazione del comma 669, dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Si chiede se il rinvio alla disciplina IMU, per la definizione degli immobili da assoggettare al tributo, comporta l’applicazione del comma 2 dell’art. 13, D.L. n 201/2011, secondo cui per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, trova applicazione la c.d. “fictio iuris” (ex art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 504/92), per effetto della quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole.
Si chiede, cioè, se per tali beni, dal momento che vengono considerati terreni agricoli, vale l’esclusione ai fini TASI.
Risposta:
Al quesito si deve dare risposta positiva. Pertanto, sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole.
10) L’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 della stessa legge.
Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta?
In caso di risposta positiva, si chiede se l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.
Risposta:
La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile.
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
APPLICAZIONE DELLA TASI TRA POSSESSORI E TRA POSSESSORE E OCCUPANTE
11) Posto che l’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere quindi dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell’immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un’aliquota del 3 per mille per l’abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili?
Risposta:
Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune.
La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.
12) Si chiede se per un appartamento in multiproprietà facente parte di un immobile nel quale è presente una sala condominiale autonomamente accatastata:
– il proprietario paga per la quota di possesso dell’appartamento;
– l’amministratore versa per la sala condominiale rivalendosi sui singoli.
Risposta:
L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari. L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.
13) Come si ripartisce la TASI nel caso in cui l’immobile è locato?
Risposta:
Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.
Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Si può fare l’esempio di un comune che abbia fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale.
In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato, l’imposta è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale.
L’imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.
14) Se il comune nella delibera non ha indicato la percentuale per il riparto dell’imposta tra proprietario e inquilino, come si paga la TASI?
Risposta:
L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.
15) Nel caso in cui i fabbricati posseduti da ex IACP siano assoggettati a IMU, poiché non hanno i requisiti dell’alloggio sociale, per l’IMU è prevista la sola applicazione della detrazione per abitazione principale. Come deve essere calcolata la TASI?
Risposta:
In questo caso, l’immobile non è equiparato ai fini IMU all’abitazione principale.
La TASI deve, quindi, essere calcolata sul valore complessivo dell’immobile con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale, sottraendo, poi, per intero l’eventuale detrazione prevista dal Comune. L’importo così ottenuto deve essere versato in parte dal proprietario (IACP) e in parte dall’assegnatario “occupante” secondo le quote deliberate dal Comune.
16) In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell’inquilino, il proprietario è responsabile del mancato pagamento?
Risposta:
No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.
17) Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)?
Risposta:
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.
ABITAZIONE PRINCIPALE
18) In caso di proprietari di un immobile, per quote diverse, la detrazione TASI eventualmente deliberata dal Comune deve essere ripartita in parti uguali tra i proprietari che utilizzano l’immobile come abitazione principale?
Risposta:
Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale.
Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.
A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.
Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200
Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile:
– A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100)
– A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;
– B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100)
– B paga la TASI per € 64,64.
IMMOBILI EQUIPARATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
19) I soci delle cooperative a proprietà indivisa e gli assegnatari di “alloggi sociali devono essere considerati “occupanti” ai fini TASI?
Risposta:
Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto:
– l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30%
– dell’ammontare complessivo dell’imposta;
– il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.
Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU. Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.
Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:
– l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;
– la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale. Nulla è dovuto dal socio.
20) Quali sono i requisiti di alloggio sociale per poter beneficiare delle agevolazioni IMU e TASI?
Risposta:
Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
21) Nel caso di un militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma, dove risiede anche la moglie, l’equiparazione ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011 vale solo per lui?
Risposta:
Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:
– il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
– il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– il personale appartenente alla carriera prefettizia.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
22) Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione; pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo. La stessa conclusione vale anche per la TASI?
Risposta:
Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.
In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.
23) Ai fini IMU, in caso di assimilazione dell’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con riferimento alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500, tale limite è da riferirsi solo all’abitazione o anche alle pertinenze? Come si applica la TASI?
Risposta:
Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU.
Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI.
Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:
IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
– esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
– versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.
IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
24) Nel caso in cui l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado, assimilata all’abitazione principale, è di proprietà di più soggetti come si ripartisce la detrazione ai fini IMU o TASI?
Risposta:
La detrazione si applica in parti uguali tra i proprietari dell’immobile, indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà.
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]]>L'articolo SCADENZE IUC, IMU, TARI, TASI, mini IMU, TARES
… proviene da Giurdanella.it.
]]>Quali scadenze per il versamento della IUC, della “mini IMU” e della maggiorazione TARES?
Il Ministero delle Finanze ha chiarito, in una Nota diramata ieri, che:
La legge di stabilità per l’anno 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147) ha previsto
1) per l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’IMU, della TARI e della TASI i seguenti termini di versamento:
– per l’IMU: il 16 giugno e il 16 dicembre;
– per la TARI e la TASI: almeno due rate a scadenza semestrale i cui termini sono stabiliti da ciascun comune in maniera anche differenziata fra i due tributi. E’ prevista la possibilità del pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
2) per la cosiddetta “mini IMU”, vale a dire l’eventuale parte residuale della seconda rata dell’IMU 2013 a carico del contribuente: il prossimo 24 gennaio;
3) per la maggiorazione standard della TARES: il prossimo 24 gennaio, a meno che il versamento non sia stato già effettuato entro il 2013.
L'articolo SCADENZE IUC, IMU, TARI, TASI, mini IMU, TARES
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]]>L'articolo Governo: Tasi, IMU, blocco scatti nella scuola
… proviene da Giurdanella.it.
]]>Queste le ultime decisioni del Governo:
Tasi-Imu: il Governo presenterà un emendamento al decreto Enti Locali
“In materia di Tasi-Imu il governo ha deciso di presentare un emendamento al decreto Enti Locali così definito: ai Comuni sarà concessa per il 2014, esclusivamente allo scopo di deliberare a favore delle famiglie e dei ceti più deboli ulteriori detrazioni rispetto a quelle già previste dalla legge di stabilità, la possibilità di decidere un incremento delle aliquote al di sopra dei massimi attualmente consentiti.
Tale incremento, che non comporterà alcun aumento della pressione fiscale, sarà compreso tra lo 0,1 e lo 0,8 per mille complessivo e i Comuni saranno liberi di decidere come ripartirlo tra le diverse basi imponibili”.
Gli insegnanti non dovranno restituire i 150 euro percepiti nel 2013 derivanti dalla questione del blocco degli scatti.
“Lo si è deciso nel corso di una riunione a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Enrico Letta, il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni, e il ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza”.
Roma, 8 gennaio 2014
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