L'articolo Cassazione: illegittima l’Iva sulla tassa rifiuti proviene da Giurdanella.it.
]]>Si chiude così la questione dell’applicabilità dell’IVA alla tassa rifiuti. Secondo giurisprudenza costante della stessa Corte “la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall’ art. 49, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non è assoggettabile ad Iva, in quanto essa ha natura tributaria, mentre l’imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui all’ art. 3 del d.p.r. n. 633/1972, non quando si paga un’imposta, sia pur destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente” (sentenze n. 3293/2012; n. 3756/2012; 5831/2012).
Le società dei servizi ambientali dovranno quindi restituire le somme percepite illegittimamente dai contribuenti.
Si allega il testo della sentenza
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