tassatività cause di esclusione Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/tassativita-cause-di-esclusione/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 16 Jan 2025 19:01:33 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 L’Adunanza Plenaria sulla nullità delle clausole di esclusione del bando https://www.giurdanella.it/2021/01/adunanza-plenaria-22-2020-clausole-esclusione-nullita/ Thu, 14 Jan 2021 16:11:53 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=54076 L’Adunanza Plenaria n. 22 del 2020 si pronuncia sulle conseguenze della nullità della clausola del bando di gara per violazione della tassatività della clausole di esclusione, e sul relativo regime processuale, dando luogo a due massime: – la nullità della clausola ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d. lgs. n. 50 del 2016 configura un’ipotesi […]

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Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 16 ottobre 2020, n. 22Download

L’Adunanza Plenaria n. 22 del 2020 si pronuncia sulle conseguenze della nullità della clausola del bando di gara per violazione della tassatività della clausole di esclusione, e sul relativo regime processuale, dando luogo a due massime:

– la nullità della clausola ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d. lgs. n. 50 del 2016 configura un’ipotesi di nullità parziale limitata alla clausola, da considerare non apposta, che non si estende all’intero provvedimento, il quale conserva natura autoritativa;

– i provvedimenti successivi adottati dall’amministrazione, che facciano applicazione o comunque si fondino sulla clausola nulla, ivi compresi il provvedimento di esclusione dalla gara o la sua aggiudicazione, vanno impugnati nell’ordinario termine di decadenza, anche per far valere l’illegittimità derivante dall’applicazione della clausola nulla.

La nullità delle prescrizioni a pena di esclusione

Ai sensi dell’art. 83 comma 8 del Codice Appalti “I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto tale disposizione applicabile al bando di gara che subordinava l’avvalimento dell’attestazione SOA alla produzione, in sede di gara, dell’attestazione SOA propria della impresa ausiliata. Essa è illegittima perché finisce per integrare un requisito ulteriore rispetto a quelli espressamente previsti dagli artt. 80 e 83 del codice dei contratti pubblici; cosa non consentita dall’ordinamento, che anzi in tal caso prevede la sanzione massima della nullità.

L’Adunanza Plenaria, a questo punto realizzando una riflessione più generale, ha chiarito che la clausola escludente – che si ponga in violazione dell’art. 83, comma 8, del ‘secondo codice’ sugli appalti pubblici – non si possa considerare annullabile (e dunque efficace), ma nulla in senso tecnico.

Si tratta di una causa di nullità inserita al decreto legge n. 70 del 2011, che ha inserito nel Codice Appalti del 2006 il principio della ‘tassatività delle cause di esclusione’, disponendo che ‘sono comunque nulle’ le ‘clausole escludenti’ che violano tale principio.

Le finalità di tale riforma erano volte a imporre alla stazione appaltante di emanare gli ulteriori atti del procedimento senza attribuire rilievo alla clausola escludente contra legem, nonché a consentire la piena tutela giurisdizionale – senza preclusioni – quando poi sia emanato l’atto di esclusione.

Ritiene l’Adunanza Plenaria che la nullità della clausola escludente contra legem, ora prevista dall’art. 83, comma 9, del codice, vada intesa anch’essa come nullità in senso tecnico (con la conseguente improduttività dei suoi effetti). Inoltre, anche se la clausola è nulla, tale nullità è parziale e non si estende al provvedimento nel suo complesso (vitiatur sed non vitiat). La nullità d’altro canto impedisce all’amministrazione di porre in essere atti ulteriori che si fondino su quella clausola, rendendoli altrimenti illegittimi e quindi, attesa l’autoritatività di tali atti applicativi, annullabili secondo le regole ordinarie.

E’ questa, secondo la sentenza, la soluzione coerente alla composita ratio della disposizione: “volta a individuare un equilibrio tra radicale invalidità della clausola per contrasto con norma imperativa, ordinaria autoritatività dei provvedimenti amministrativi e interesse del ricorrente a far valere l’invalidità, in termini di nullità, quando essa si traduca in un provvedimento applicativo (esclusione o aggiudicazione) lesivo in concreto della sua situazione soggettiva tutelata“.

Le conseguenze processuali e gli oneri del concorrente danneggiato rispetto agli atti successivi

L’importante conseguenza è che – al cospetto della nullità della clausola escludente contra legem del bando di gara – non vi è l’onere per l’impresa di proporre alcun ricorso: tale clausola – in quanto inefficace e improduttiva di effetti – si deve intendere come ‘non apposta’, a tutti gli effetti di legge. Gli atti successivi sono invece annullabili secondo le regole generali.

Secondo la Plenaria non si possono considerare applicabili l’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 e l’art. 31 del codice del processo amministrativo, i quali si riferiscono ai casi in cui un provvedimento sia nullo ed ‘integralmente’ improduttivo di effetti: la clausola escludente affetta da nullità, in base al principio vitiatur sed non vitiat già affermato dalla sentenza di questa Adunanza n. 9 del 2014, non incide sulla natura autoritativa del bando di gara, quanto alle sue ulteriori determinazioni.

Come anticipato, i successivi atti del procedimento basati sulla clausola nulla, inclusi quelli di esclusione e di aggiudicazione, sono soggetti al termine di impugnazione previsto dall’art. 120 del codice del processo amministrativo, entro il quale si può chiedere l’annullamento dell’atto di esclusione (e degli atti successivi) per aver fatto illegittima applicazione della clausola escludente nulla.

Pertanto, conclude la Plenaria, “non vi è dunque alcun onere, in conclusione, per le imprese partecipanti alla gara di impugnare (entro l’ordinario termine di decadenza) la clausola escludente nulla e quindi “inefficace” ex lege, ma vi è uno specifico onere di impugnare nei termini ordinari gli atti successivi che facciano applicazione (anche) della clausola nulla contenuta nell’atto precedente”.

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Di seguito si riporta un estratto della sentenza n. 22/2020 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato:

10. La questione effettivamente, come segnalato dalla sezione remittente, riveste carattere generale, in quanto si tratta di stabilire gli esatti termini del funzionamento dell’istituto della nullità nei rapporti amministrativi. Quindi si rendono necessarie alcune premesse di sistema nel cui contesto inquadrare il caso in esame.

10.1. Va ricordato che per la giurisprudenza, cui poi si è allineata anche la dottrina, il principio basilare su cui si è retta la teorica dell’atto amministrativo e dei conseguenti rapporti sostanziali e processuali -e che ha operato per decenni alla stregua di una norma positiva- è quello secondo cui lo stato naturale della fattispecie invalida è l’annullabilità. Sicché il sistema relativo all’invalidità si è incentrato sull’unico vizio principale, ossia l’illegittimità.

In questo sistema non ha trovato spazio la nullità, così come disciplinata dal codice civile a proposito dell’invalidità del contratto. La giurisprudenza più risalente riteneva che non può aversi nullità se legittimati a chiedere l’annullamento giudiziale o in autotutela sono solo i partecipanti al procedimento, se l’azione va proposta in brevi termini di decadenza, se il vizio non è rilevabile d’ufficio e se infine il provvedimento viziato è sanabile. Anche se –va ricordato- progressivamente sono state introdotte dalla legge ipotesi in cui la violazione di una norma imperativa è stata espressamente qualificata in termini di nullità e come tale riconosciuta in giurisprudenza (si pensi, per esempio, alle assunzioni disposte in violazione di divieti legislativi).

D’altro canto anche nei rapporti civilistici la fattispecie nulla produce effetti, nonostante se ne predicasse l’improduttività degli effetti, l’imprescrittibilità, l’impugnabilità da chiunque avesse interesse, la rilevabilità d’ufficio. Inoltre vi era la chiara consapevolezza che i termini nullità e annullabilità venivano usati dal legislatore in maniera non rigorosa e che fossero presenti nell’ordinamento casi di nullità relativa e casi di annullabilità assoluta. Gli esempi sono molti e noti: l’uso improprio del vocabolo “validità” nell’art. 1398 del codice civile, che invece contempla un chiaro caso di inefficacia, la conversione del negozio nullo in cui si producono gli effetti benché di una fattispecie negoziale altra con effetti diversi e più ridotti, l’usucapione e la pubblicità sanante, le nullità in materia di diritto di famiglia e di contratto di lavoro.

10.2. In coerenza con l’indicato sistema, incentrato sul binomio invalidità/annullabilità, è andata anche la legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo sino a quando non è intervenuta la legge 11 febbraio 2005, n.15, che ha inserito, all’interno dell’originario impianto, l’intero capo IV bis, che all’art. 21-septies, intitolato «Nullità del provvedimento», stabilisce: «E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge».

Alla disciplina sostanziale è seguita quella processuale, ossia quella contenuta nell’art. 31 del codice del processo amministrativo, intitolato «Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità», che, al comma 4, stabilisce: «La domanda volta all’accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di 180 giorni. La nullità dell’atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di cui all’art. 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV». L’ultimo rimando si riferisce al procedimento relativo al giudizio di ottemperanza, dove nella lettera indicata si stabilisce: «Dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato». Infine l’art. 133, che, elencando le materie rientranti nella giurisdizione esclusiva, al comma 1, lett. a), n. 5 vi include: «(la) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato».

Dalla normativa indicata si ricava che sono state circoscritte a quattro le ipotesi di nullità ammesse, che diventano le uniche, tranne l’azione dichiarativa e quella della nullità c. d. testuale, visto che la giurisprudenza amministrativa ha escluso che ci fosse spazio per la cosiddetta nullità virtuale o di protezione di cui all’articolo 1418, primo comma, del codice civile, in quanto essa avrebbe avuto l’effetto di minare la stabilità e la continuità dell’azione amministrativa.

Infatti la medesima sezione remittente, in una pronuncia intervenuta quando era appena entrato in vigore il codice del processo amministrativo e che non risulta superata, ha statuito che: «La norma, introdotta dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, tra le varie opzioni possibili -ossia tra quella di inserire nel sistema della patologia dell’atto tutte le ipotesi di nullità (testuale strutturale e virtuale) previste dall’articolo 1418 del codice civile e quella di ritenere sufficiente la categoria dell’annullabilità per quanto riguarda i rapporti amministrativi- ha scelto la soluzione di compromesso, ossia quella di escludere la nullità per contrasto con norme imperative di legge, giudicando tale categoria particolarmente pericolosa rispetto alle esigenze di certezza e di stabilità dell’azione amministrativa. In altri termini, le cause di nullità debbono intendersi a numero chiuso, così come peraltro già ritenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ( Cons. Stato, VI, 13 giugno 2007, n. 3173; V 26 novembre 2008, n. 5845). Pertanto, le ipotesi astrattamente riconducibili alla nullità c. d. virtuale vanno ricondotte al vizio di violazione di legge, atteso che le norme riguardanti l’azione amministrativa, dato il loro carattere pubblicistico, sono sempre norme imperative e quindi non disponibili da parte dell’amministrazione.>>. (Cons. di Stato, V, sent. n. 1498 del 15 marzo 2010).

10.3. Rispetto alla nullità civilistica le più visibili differenze sono costituite dal breve termine di decadenza per proporre l’azione di accertamento della nullità e il fatto che nella classica nullità strutturale (rectius: negoziale, attinente alla struttura), ossia quella che deriva dall’assenza degli elementi costitutivi dell’atto, manca una norma che espressamente indichi quali sono, contrariamente all’ipotesi contenuta nell’art. 1418, secondo comma, del codice civile, letto in correlazione con l’art. 1325 del medesimo codice.

Invece le ipotesi del difetto assoluto di attribuzione e del provvedimento adottato in violazione del giudicato sono proprie del diritto amministrativo e sconosciute dal diritto civile, dove il problema della violazione del giudicato non si pone, essendo sufficiente per fornire la tutela necessaria l’actio iudicati.

Infine, la ragione della previsione del termine di decadenza di 180 giorni, per la cui decorrenza vale quanto statuito dall’articolo 41, comma 2, del codice del processo amministrativo, va rinvenuta nella necessità di dare certezza e stabilità ai rapporti amministrativi; ragione che è la stessa per cui, a proposito dell’azione di annullamento è previsto il breve termine di 60 giorni per impugnare, ridotto a 30 negli altri casi espressamente previsti dal codice, tra cui il caso in esame. Peraltro, anche il diritto civile conosce casi di nullità in cui la relativa azione deve essere proposta entro un termine di decadenza, basti pensare alla materia delle nullità matrimoniali, di cui all’articolo 117, comma 4, del codice civile.

10.4. Ai fini della presente decisione più che le differenze con la nullità civilistica vanno individuati i punti di contatto, poiché essi consentono di delineare una sorta di quadro unico del sistema delle nullità.

Va premesso che al momento in cui la nullità è stata espressamente inserita nella legge generale sul procedimento amministrativo, la giurisprudenza e la dottrina civilistica avevano già da tempo superato l’impostazione derivante dalla tradizione pandettistica e, analizzando le norme del codice civile così come applicate nel diritto vivente, avevano dovuto prendere atto che in materia di invalidità le teorizzazioni generali costituiscono una via metodologicamente non esaustiva. Tant’è che –come osservato negli studi più recenti- nella contrattualistica moderna vi è una continua interferenza tra regole di validità, riferite alla struttura originaria dell’atto, e regole di comportamento, attinenti al profilo funzionale e legate alla responsabilità delle parti.

Non a caso si è sempre più assottigliata la differenza tra nullità e annullabilità, a lungo ritenute categorie impermeabili e poi progressivamente sfumate in figure intermedie, quali, ad esempio, le invalidità rilevabili d’ufficio ma sanabili, ovvero sanabili ma non rilevabili d’ufficio. Cosicché è venuta meno anche la distinzione classica originariamente fondata tra rimedi dettati a tutela di interessi generali (nullità) e rimedi volti a proteggere uno solo dei contraenti (annullabilità). Pertanto, di fronte ad una norma che preveda che l’esito conseguente alla sua violazione determini la nullità non significa che la scelta del legislatore abbia fatto esclusivamente riferimento ad un interesse generale o pubblico, ma anche a interessi privati o di categorie di soggetti qualificati. In altri termini la norma presuppone una combinazione di criteri diversi alla luce dei quali il giudice deve valutare, caso per caso, la compatibilità tra le specifiche clausole del contratto e gli interessi o i valori che l’ordinamento intende garantire attraverso la norma imperativa.

11. La breve rassegna delle posizioni civilistiche intorno all’istituto della nullità si giustifica sia perché esso è nato in quell’ordinamento, sia perché consente di poterlo meglio collocare in un ordinamento, quello amministrativo, che ha funzionato senza mai avvertirne la mancanza.

11.1. La nullità dell’atto amministrativo -figura generale, assieme all’annullabilità, dell’invalidità e che può essere riguardata non solo come vizio, ma anche come azione, eccezione in senso tecnico e come sanzione- va analizzata nel contesto ordinamentale specifico, diverso da quello civile.

Essa opera in presenza di un provvedimento amministrativo, che viene emanato nell’ambito di un procedimento rigorosamente disciplinato e che costituisce la forma necessaria dell’azione tendenzialmente unilaterale, ancorché sempre più spesso partecipata, del potere amministrativo. Quest’ultimo si apre, prosegue e si chiude all’insegna del principio per cui l’amministrazione deve curare l’interesse pubblico datogli in attribuzione dalla legge in maniera da raggiungere il massimo risultato possibile con il minimo mezzo.

Il profilo dell’illegittimità del provvedimento, anche quando ridondi sul procedimento che lo contiene, rileva in maniera efficace solo in sede processuale, a meno che l’amministrazione non ritenga di aprire un procedimento di secondo grado di autotutela.

Pertanto la nullità emerge nel processo, che ha le sue regole. Quindi chi intenda farla valere deve necessariamente proporre l’azione di annullamento dell’atto emanato in esecuzione di un provvedimento che si assume nullo, mentre l’azione di accertamento è ammissibile solo nei pochi casi in cui il soggetto abbia interesse al mero accertamento e non al suo annullamento; ipotesi difficilmente riscontrabile quando l’amministrazione, proseguendo nel suo itinerario procedimentale, emani altri atti, che il primo presuppongano, i quali producono effetti sulla situazione sostanziale o procedimentale del soggetto inciso.

12. Nel complesso delineato contesto ordinamentale, l’Adunanza Plenaria ritiene che la clausola escludente – che si ponga in violazione dell’art. 83, comma 8, del ‘secondo codice’ sugli appalti pubblici – non si possa considerare annullabile (e dunque efficace).

12.1. Valgano al riguardo le considerazioni che seguono.

Ancor prima dell’entrata in vigore del ‘primo codice’ dei contratti pubblici (d.lg. n. 163 del 2006), per la tradizionale giurisprudenza amministrativa (Adunanza Plenaria, sentenza n. 1 del 2003) l’impresa potenzialmente lesa da una clausola escludente aveva l’onere di proporre subito un ricorso giurisdizionale, sicché si doveva considerare tardiva la sua impugnazione unitamente all’esclusione, se proposta dopo la scadenza del termine di impugnazione del bando.

Tale giurisprudenza è stata ribadita nel vigore del testo originario dell’art. 46 del ‘primo codice’ sui contratti pubblici, finché il decreto legge n. 70 del 2011 ha modificato tale art. 46, introducendo il principio della ‘tassatività delle cause di esclusione’ e disponendo al comma 1-bis che ‘sono comunque nulle’ le ‘clausole escludenti’ che violano tale principio.

Le finalità di tale riforma sono volte a imporre alla stazione appaltante di emanare gli ulteriori atti del procedimento senza attribuire rilievo alla clausola escludente contra legem, nonché a consentire la piena tutela giurisdizionale – senza preclusioni – quando poi sia emanato l’atto di esclusione.

Sul significato di tale nullità si è pronunciata l’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 9 del 2014, per la quale “la sanzione della nullità… è riferita letteralmente alle singole clausole della legge di gara esorbitanti dai casi tipici; si dovrà fare applicazione, pertanto, dei principi in tema di nullità parziale e segnatamente dell’art. 1419, comma 2, c.c. (vitiatur sed non vitiat”).

Questa sentenza ha aggiunto che “la nullità di tali clausole incide sul regime dei termini di impugnazione …, atteso che la domanda di nullità si propone nel termine di decadenza di centottanta giorni e la nullità può sempre essere eccepita dalla parte resistente ovvero rilevata dal giudice d’ufficio’, e che la clausola escludente nulla è ‘priva di efficacia e dunque disapplicabile da parte della stessa stazione appaltante ovvero da parte del giudice”.

12.2. L’art. 83, comma 9, del vigente codice degli appalti (d.lg. n. 50 del 2016) ha confermato il principio di tassatività delle cause di esclusione e ha ribadito che ‘sono comunque nulle’ le clausole escludenti in contrasto con tale principio.

12.3. Ritiene l’Adunanza Plenaria che la nullità della clausola escludente contra legem, ora prevista dall’art. 83, comma 9, del codice, vada intesa anch’essa come nullità in senso tecnico (con la conseguente improduttività dei suoi effetti), similmente a quanto è stato deciso per la corrispondente disposizione del novellato art. 46 del ‘primo codice’. In altri termini, la clausola è nulla, ma tale nullità, se da un lato non si estende al provvedimento nel suo complesso (vitiatur sed non vitiat), d’altro canto impedisce all’amministrazione di porre in essere atti ulteriori che si fondino su quella clausola, rendendoli altrimenti illegittimi e quindi, attesa l’autoritatività di tali atti applicativi, annullabili secondo le regole ordinarie.

Ritenere che la nullità sancita dal comma 8, ultima parte, dell’articolo 83 vada intesa come annullabilità si porrebbe in contrasto con la scelta del legislatore di qualificare come nulla la clausola escludente contra legem, e dunque non solo con il tenore testuale della legge, cui occorre attribuire primario rilievo in sede ermeneutica, ma anche con la sua composita ratio, volta a individuare un equilibrio tra radicale invalidità della clausola per contrasto con norma imperativa, ordinaria autoritatività dei provvedimenti amministrativi e interesse del ricorrente a far valere l’invalidità, in termini di nullità, quando essa si traduca in un provvedimento applicativo (esclusione o aggiudicazione) lesivo in concreto della sua situazione soggettiva tutelata..

12.4. A questo punto, e tirando del filo delle argomentazioni sin qui svolte, a integrazione di quanto già affermato dalla sentenza sopra richiamata n. 9 del 2014, ritiene l’Adunanza Plenaria che – al cospetto della nullità della clausola escludente contra legem del bando di gara – non vi sia l’onere per l’impresa di proporre alcun ricorso: tale clausola – in quanto inefficace e improduttiva di effetti – si deve intendere come ‘non apposta’, a tutti gli effetti di legge.

Non si possono considerare applicabili l’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 e l’art. 31 del codice del processo amministrativo, i quali si riferiscono ai casi in cui un provvedimento sia nullo ed ‘integralmente’ improduttivo di effetti: la clausola escludente affetta da nullità, in base al principio vitiatur sed non vitiat già affermato dalla sentenza di questa Adunanza n. 9 del 2014, non incide sulla natura autoritativa del bando di gara, quanto alle sue ulteriori determinazioni.

Il legislatore, nel prevedere la nullità della clausola in questione, ha disposto la sua inefficacia, tanto che – se anche il procedimento dura ben più dei sei mesi previsti dall’art. 31 del c.p.a. per l’esercizio della azione di nullità – la stazione appaltante comunque non può attribuire ad essa rilievo perché ritenuta “inoppugnabile”.

I successivi atti del procedimento, inclusi quelli di esclusione e di aggiudicazione, pur basati sulla clausola nulla, conservano il loro carattere autoritativo e sono soggetti al termine di impugnazione previsto dall’art. 120 del codice del processo amministrativo, entro il quale si può chiedere l’annullamento dell’atto di esclusione (e degli atti successivi) per aver fatto illegittima applicazione della clausola escludente nulla.

L’art. 120 non prevede alcuna deroga al termine di decadenza di trenta giorni, che sussiste qualsiasi sia il vizio – più o meno grave – dell’atto impugnato. Né può farsi discendere, quanto meno nell’ordinamento amministrativo, la nullità di un atto applicativo di un precedente provvedimento solo parzialmente affetto da una nullità riferita a una sua specifica clausola inidonea a inficiare la validità di quel provvedimento nel suo complesso.

13. Non vi è dunque alcun onere, in conclusione, per le imprese partecipanti alla gara di impugnare (entro l’ordinario termine di decadenza) la clausola escludente nulla e quindi “inefficace” ex lege, ma vi è uno specifico onere di impugnare nei termini ordinari gli atti successivi che facciano applicazione (anche) della clausola nulla contenuta nell’atto precedente.

14. Per le ragioni che precedono, l’Adunanza Plenaria enuncia i seguenti princìpi di diritto:

a) la clausola del disciplinare di gara che subordini l’avvalimento dell’attestazione SOA alla produzione, in sede di gara, dell’attestazione SOA anche della stessa impresa ausiliata si pone in contrasto con gli artt. 84 e 89, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016 ed è pertanto nulla ai sensi dell’articolo 83, comma 8, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo;

b) la nullità della clausola ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d. lgs. n. 50 del 2016 configura un’ipotesi di nullità parziale limitata alla clausola, da considerare non apposta, che non si estende all’intero provvedimento, il quale conserva natura autoritativa;

c) i provvedimenti successivi adottati dall’amministrazione, che facciano applicazione o comunque si fondino sulla clausola nulla, ivi compresi il provvedimento di esclusione dalla gara o la sua aggiudicazione, vanno impugnati nell’ordinario termine di decadenza, anche per far valere l’illegittimità derivante dall’applicazione della clausola nulla.

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Cause di esclusione e procedure di finanziamento https://www.giurdanella.it/2019/01/cause-di-esclusione-e-procedure-di-finanziamento/ Mon, 21 Jan 2019 05:14:34 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=38914 Nelle procedure per l'assegnazione di finanziamenti pubblici europei, l'Amministrazione può individuare discrezionalmente le ragionevoli cause di esclusione

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Nelle procedure per la concessione di finanziamenti pubblici le Amministrazioni pubbliche possono ancorare l’esclusione di un richiedente alla violazione di oneri imposti dalla lex specialis, ferma restando la discrezionalità nel fissare requisiti di partecipazione diversi ed ulteriori purché siano ragionevoli, logici, e proporzionali all’oggetto della gara, senza che, al riguardo possa dedursi la violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione e del favor partecipationis del concorrente.

In una procedura per erogazione di fondi europei ai comuni della Campania veniva richiesta, da una clausola del bando e a pena di esclusione,  la presentazione di “copia della deliberazione del Consiglio Comunale” di adesione al Patto dei Sindaci.

Il Comune escluso perché non aveva presentato tale deliberazione faceva ricorso, in particolare perché tale necessità di allegare la delibera citata non trovava riferimento in nessuno dei regolamenti europei, D.P.R., delibere di Giunta Regionale e Decreti di Settore richiamati nel preambolo dell’avviso pubblico.

Il ricorrente infatti richiamava il principio per cui , poiché la tassatività delle ipotesi di esclusione costituisce specificazione dei principi di proporzionalità e del “favor partecipationis”, essa assurge a principio generale ed è quindi possibile la sua applicabilità anche ad una procedura pubblica selettiva di qualsiasi tipo

La limitata valenza della tassatività delle clausole di esclusione nelle procedure di finanziamento, presenza di una comminatoria espressa di esclusione

Il giudici amministrativi rigettano la censura, alla luce della considerazione che le Amministrazioni pubbliche possono ancorare l’esclusione alla violazione di oneri imposti dalla lex specialis, ferma restando la discrezionalità nel fissare requisiti di partecipazione diversi ed ulteriori purché siano ragionevoli, logici, e proporzionali all’oggetto della gara, senza che, al riguardo possa dedursi la violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione e del favor partecipationis del concorrente.

A tale proposito la sentenza cita la giurisprudenza formatasi sugli appalti pubblici, laddove per quanto concerne i richiesti requisiti, è stato più volte rilevato che: “la stazione appaltante può fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purché essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonché lesivi della concorrenza” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14.12.2006 n. 7460; Cons. Stato, sez V,13.12.2005 n. 7081).

Le clausole a pena di esclusione non irragionevoli o sproporzionate

La giurisprudenza consente, prosegue la decisione, che la stazione appaltante determini discrezionalmente i requisiti di partecipazione in relazione alle peculiarità del servizio da espletare, purché non costituiscano un’indebita restrizione all’accesso alla procedura di gara.

Nella fattispecie in esame, la clausola era funzionale ad avere una garanzia dell’adesione al Patto dei sindaci, atto applicativo del Protocollo di Kyoto e destinato alle Amministrazioni locali, garanzia che solo una delibera del Consiglio comunale, potrebbe fornire: non si tratta quindi di clausole irragionevoli e/o sproporzionate, tanto da limitare la possibilità di partecipazione al finanziamento.

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Tassatività cause di esclusione, il Consiglio di Stato ne sottolinea l’importanza https://www.giurdanella.it/2013/07/tassativita-cause-di-esclusione-il-consiglio-di-stato-ne-sottolinea-limportanza/ Wed, 10 Jul 2013 07:00:53 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15037 Con l’entrata in vigore del D.l n.70 del 2011 (c.d. Decreto Sviluppo) sono state apportate numerose modifiche al d.lgs. 163 del 2006. Tra le tante va annoverata quella che ha modificato l’art.46 del Codice dei Contratti, introducendo il principio di tassatività delle cause di esclusione e dalla cui applicazione è immediatamente sorta un’intensa produzione giurisprudenziale. […]

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Con l’entrata in vigore del D.l n.70 del 2011 (c.d. Decreto Sviluppo) sono state apportate numerose modifiche al d.lgs. 163 del 2006.
Tra le tante va annoverata quella che ha modificato l’art.46 del Codice dei Contratti, introducendo il principio di tassatività delle cause di esclusione e dalla cui applicazione è immediatamente sorta un’intensa produzione giurisprudenziale.
Fra le numerose pronunce vorrei richiamare la sentenza del Consiglio di Stato n. 5203 del 4 ottobre 2012.
Nella sentenza in questione, i Giudici colgono l’occasione per sottolineare la centralità e la rilevanza del citato principio.
I giudici di Palazzo Spada ritengono che “correttamente la Commissione ha ammesso l’appellante alla gara, nonostante avesse prestato la garanzia di cui all’art. 75, comma I, cod. contratti in misura dimezzata pur senza dimostrare il possesso della certificazione di qualità”.
Si precisa, infatti, che “il bando di gara non prescriveva esclusioni per la mancata presentazione della suddetta certificazione”; ed inoltre “la norma del codice citata non prescrive l’esclusione dalla gara per tale ragione e, dunque, implicitamente consente la regolarizzazione della cauzione medesima”.
Pertanto, “in difetto di esplicite sanzioni di esclusione contenute nella legge e/o nel bando, deve ritenersi che non possa farsi luogo ad esclusioni, come prevede ora l’art. 46 comma 1 bis del codice dei contratti, modificato dall’art. 4, comma II, lett. d) D.L. 13.5.2011, n. 70”.
Con tale modifica il legislatore, ispirato anche al principio del “favor partecipationis” ha voluto limitare il numero di esclusioni fondate su elementi di carattere formale. L’intento è stato, certamente, quello di tutelare concretamente il principio di derivazione comunitaria della concorrenza oltre quello, di natura politico – economico – sociale, di ridurre il contenzioso in materia di appalti.

 

Articolo pubblicato su LeggiOggi il 3 luglio 2013

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Il Consiglio di Stato tra tassatività delle cause di esclusione e soccorso istruttorio https://www.giurdanella.it/2013/06/il-consiglio-di-stato-tra-tassativita-delle-cause-di-esclusione-dalla-gara-e-soccorso-istruttorio/ https://www.giurdanella.it/2013/06/il-consiglio-di-stato-tra-tassativita-delle-cause-di-esclusione-dalla-gara-e-soccorso-istruttorio/#comments Mon, 03 Jun 2013 06:30:12 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=13569 L'omissione di adempimenti formali imposti dal solo bando, non seguiti da alcun invito alla regolarizzazione, basta ad escludere il concorrente dalla gara pubblica?

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Con ordinanza n. 2681 del 17 maggio 2013, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato varie questioni concernenti l’applicabilità o meno del principio della tassatività delle cause di esclusione di cui al comma 1-bis dell’art. 46 del Dlgs n. 163/2006, (introdotto dal D.L. n. 70 del 2011), anche alle gare indette prima di quest’ultimo decreto. Nello specifico la sezione rimettente sottopone all’Adunanza Plenaria le seguenti questioni:
“a) se, ed eventualmente in che misura, nel regime anteriore all’entrata in vigore della citata disposizione possa già ritenersi vigente un principio di tassatività della cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti pubblici;
b) se, in particolare, debbano ritenersi illegittime, per la violazione di tale principio, le clausole che impongono a pena di esclusione adempimenti documentali o formali privi di una base normativa espressa;
c) se e in che misura, ove si dovesse, al contrario, concludere per la validità di dette clausole “atipiche” di esclusione, sia comunque onere per la stazione appaltante, alla luce del generale principio del soccorso istruttorio di cui all’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, invitare il concorrente, prima di disporne l’esclusione, ad una “regolarizzazione” documentale (…) nei casi in cui l’omissione formale o documentale non incida sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione e sulla capacità tecnica ed economica del concorrente”.
Nel caso di specie, l’impresa appellante era stata raggiunta da un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria di una gara pubblica (con due soli partecipanti) per aver mancato di allegare all’offerta presentata la fotocopia del documento di identità del rappresentante legale, come prescritto dal bando di gara, senza che la stazione appaltante l’avesse previamente invitata a provvedere ad un’integrazione documentale.
Il tema dei limiti entro i quali è possibile prevedere, in sede di bando, cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle oggetto di specifica previsione legislativa e la questione strettamente connessa dell’ambito di applicazione, nelle procedure di gara, del c.d. soccorso istruttorio (ovvero del potere-dovere della stazione appaltante, prima di procedere all’esclusione, di sollecitare i concorrenti che partecipano alla gara a porre rimedio ad eventuali dimenticanze, sviste o errori di carattere formale o documentale) è particolarmente dibattuto in giurisprudenza, in cui si registrano fondamentalmente due orientamenti giurisprudenziali contrapposti, di seguito illustrati.
Il primo orientamento, di stampo “formalistico” e maggioritario, formatosi prima dell’entrata in vigore del comma 1-bis dell’art. 46 Codice dei contratti pubblici, nega l’esistenza di un principio di tassatività delle cause di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica, e riconosce alle stazioni appaltanti un potere discrezionale nella loro individuazione, possibile anche per adempimenti di carattere meramente formale o documentale ulteriori rispetto a quelli imposti dalla legge o dal regolamento. L’unico limite a tale potere è rappresentato dal rispetto dei principi di pertinenza, ragionevolezza e proporzionalità rispetto allo scopo perseguito. Coerentemente, il dovere di soccorso istruttorio dovrebbe essere in questi casi precluso, attesa la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura ad evidenza pubblica per la presentazione delle offerte, pena la violazione non solo del canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione della P.A., ma anche dei principi della par condicio e di autoresponsabilità di tutti i concorrenti.
Secondo un diverso orientamento invece, di matrice sostanzialistica e attualmente minoritario, l’invito alla regolarizzazione – inteso come strumento di correzione dell’eccessivo rigore delle forme -, sarebbe doveroso in tutti in casi in cui non sia in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione e la capacità tecnica ed economica dell’impresa, in forza del divieto di aggravamento del procedimento, nonché dei principi di proporzionalità e del favor partecipationis.
La sezione rimettente ritiene condivisibile questo secondo orientamento adducendo argomenti di ordine pratico e di interpretazione sistematica ed evolutiva.
Da un lato infatti, vi sarebbe l’esigenza di evitare quell’eccessivo formalismo spesso presente nel contenzioso in materia di contratti pubblici, che conduce ad una “vera e propria caccia all’errore”, in cui carenze puramente documentali (persino, appunto, la mancanza di una fotocopia) mettono a rischio investimenti importanti, creano profonda incertezza tra gli operatori e conducono alla stipula di contratti con corrispettivi di importo superiore, rispetto a quanto conseguirebbe dall’applicazione del principio del soccorso istruttorio.
Dall’altro, sono presenti nel nostro sistema una pluralità di istituti volti ad evitare che il vizio formale in cui incorre l’Amministrazione possa tradursi automaticamente nell’illegittimità del provvedimento adottato (la categoria di origine giurisprudenziale della irregolarità del provvedimento amministrativo, il principio di raggiungimento dello scopo, l’irrilevanza del vizio formale non incidente sul contenuto dispositivo del provvedimento di cui all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241 del 1990).
Anche le recenti riforme legislative parrebbero deporre in tal senso: il riferimento è non solo alla “decertificazione” dei rapporti tra pa e privati di cui alla L. 183/2011, ma soprattutto a quel comma 1-bis dell’art. 46 Codice introdotto dal DL n. 70/2011 – applicabile al caso di specie solo ove si riconoscesse alla norma natura interpretativa e non innovativa – che amplia l’ambito di operatività del principio del soccorso istruttorio, nella misura in cui dispone che l’esclusione dalla gara può essere disposta dalla stazione appaltante solo ed unicamente in presenza delle fattispecie descritte dalla stessa norma, escludendo un generale potere della stessa di ampliare discrezionalmente la gamma degli adempimenti formali richiesti a pena di esclusione.
In conclusione, ad avviso del Collegio, “la stazione appaltante che si trovi di fronte alla violazione di una previsione prevista dal bando la quale non trovi corrispondenza in una norma legislativa o regolamentare, fonte di un obbligo documentale o dichiarativo esplicito, non potrà procedere immediatamente all’esclusione del concorrente, ma dovrà invitarlo a regolarizzare, esercitando il potere di soccorso istruttorio previsto dall’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006.  In tal modo non risulta leso il principio di parità di trattamento, poiché ogni concorrente che è incorso nella ‘dimenticanza’ può integrare l’adempimento, pur se altri vi hanno provveduto correttamente ed esattamente. Ne risulta meglio tutelato il principio di massima partecipazione alle gare di appalto, mediante l’ammissione alla procedura dell’imprenditore il quale per mera dimenticanza non abbia trasmesso la fotocopia di un documento (ovvero non abbia effettuato una dichiarazione), ma possieda effettivamente i requisiti necessari”.
La parola quindi passa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, di cui si attendono le valutazioni.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia direttamente al testo integrale dell’ordinanza in commento (Cons. Stato , sez. VI, ordinanza n. 2681 del 17 maggio 2013).

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