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]]>Con l’ordinanza n. 585/2013 il Tar Palermo (Filippo Giamportone, Presidente, Maria Barbara Cavallo, Estensore) ha ritenuto infondate le censure relative all’illegittimità dell’annullamento dell’aggiudicazione, dando ragione alla società aggiudicataria.
La mancata accettazione delle clausole del protocollo di legalità è, infatti, causa di esclusione legittimamente prevista dalla lex specialis, senza che questo possa comportare la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione prevista dall’art.46, 1 bis, del Codice appalti.
I giudici hanno negato la sussistenza del fumus boni iuris, citando allo scopo l’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012 “che consente alle stazioni appaltanti di prevedere, negli atti di gara, l’esclusione dalla stessa per il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, il che va interpretato, a parere del collegio, come possibilità di pretendere espressamente l’accettazione di tali protocolli, con apposita dichiarazione da allegare agli atti di gara, a pena di esclusione” .
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]]>Dopo la pronuncia del decreto inaudita altera parte n. 527/2013, che di fatto ha fatto slittare la stipula del contratto prevista per il 28 luglio 2013, i magistrati della sezione II del Tar siciliano hanno respinto la domanda cautelare proposta da controparte, consentendo all’aggiudicataria di occuparsi del restauro di due dei più bei templi dell’acropoli: il tempio C, realizzato intorno al 550 a.C., ed il tempio E, realizzato intorno al 460-450 sec. a.C.
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