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]]>Il regolamento disciplina inoltre lo scambio dei dati sul DNA per le finalità di cooperazione transfrontaliera di cui alle decisioni del Consiglio dell’Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI del 23 giugno 2008, riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera e per finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell’art. 12 L. 85/2009.
La Banca dati del DNA si occuperà di facilitare le attività di identificazione delle persone scomparse, mediante acquisizione di elementi informativi della persona scomparsa allo scopo di ottenere il profilo del DNA e di effettuare i conseguenti confronti. Sarà collocata presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno, mentre il Laboratorio centrale sarà presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Direzione generale dei detenuti e del trattamento, del Ministero della giustizia.
Il Regolamento stabilisce le tecniche e modalità di acquisizione dei campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, nonché di alimentazione della Banca dati, di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella Banca dati e nel Laboratorio centrale.
Vengono previste disposizioni per la consultazione della Banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera, che regolamentano lo scambio di informazioni e la protezione dei dati personali trasmessi o ricevuti, attraverso l’individuazione della finalità del trattamento dei dati e la previsione di verifiche in ordine alla qualità degli stessi e alla liceità del relativo trattamento.
Il provvedimento disciplina poi le tecniche e modalità di analisi dei campioni biologici e dei profili di DNA estratti, e stabilisce i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA estratti. Individua inoltre le attribuzioni dei responsabili della Banca dati e del Laboratorio centrale e le attività del Comitato Nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, al fine di garantire che siano osservati i criteri e le norme tecniche per il funzionamento del Laboratorio centrale e dei laboratori che lo alimentano.
La cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei campioni biologici è prevista nei seguenti casi: a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l’imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato; a seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, e del ritrovamento di persona scomparsa; quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall’art. 9 L. 85/2009 in tema di prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA; decorsi i termini stabiliti dall’art. 25 del Regolamento sui tempi di conservazione dei profili del DNA.
Sullo schema di provvedimento è stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) ed il parere favorevole con osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Sono stati inoltre acquisiti i pareri favorevoli con osservazioni e condizioni del Consiglio di Stato e delle Competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato, che sono stati accolti quasi integralmente nel testo del regolamento.
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]]>Oltre alla autorizzazione alla ratifica e all’ordine di esecuzione degli atti internazionali e alla definizione di alcuni termini ricorrenti, il disegno di legge contiene le seguenti misure.
In primo luogo modifica il codice penale:
In secondo luogo individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai fini della Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo del 2005.
In terzo luogo disciplina la gestione e messa in sicurezza dei materiali radioattivi (come pure degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari) sequestrati nell’ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare.
In quarto luogo demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico l’individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell’Agenzia internazionale per l’energia.
In quinto luogo designa l’UIF – Unità di informazione finanziaria sul riciclaggio, come autorità di intelligence finanziaria in base alla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio (Varsavia – 2005). L’autorità centrale prevista dalla medesima convenzione è individuata invece nel Ministero dell’economia e delle finanze.
In fine individua nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno il punto di contatto previsto dal Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa.
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