TFA Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/tfa/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 18 Nov 2014 08:20:29 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 TFA sostegno 2014-15. Il testo del decreto https://www.giurdanella.it/2014/11/tfa-sostegno-2014-15-testo-decreto/ Tue, 18 Nov 2014 08:18:38 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25542 Sostegno e TFA (acronimo per Tirocinio Formativo Attivo): il Ministro dell’istruzione ha firmato il decreto per i percorsi di specializzazione relativi all’anno scolastico 2014-2015. Regolamentati, in particolare: – la procedura per la definizione dell’offerta formativa regionale dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno (art. 1); – le modalità di per l’istituzione e attivazione dei percorsi di specializzazione […]

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Sostegno e TFA (acronimo per Tirocinio Formativo Attivo): il Ministro dell’istruzione ha firmato il decreto per i percorsi di specializzazione relativi all’anno scolastico 2014-2015.

Regolamentati, in particolare:

– la procedura per la definizione dell’offerta formativa regionale dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno (art. 1);
– le modalità di per l’istituzione e attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno (art. 2);
– l’ammissione in soprannumero di candidati già inseriti in graduatoria, ma non collocati in posizione utile e la frequenza, col riconoscimento dei crediti già acquisiti, di candidati che abbiano sospeso la frequenza dei precedenti percorsi (art. 3).

Di seguito, il testo.

.    .    .

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Decreto numero 832 del 10 novembre 2014

VISTO
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare, l’articolo 3, comma 3, ai sensi del quale i comitati regionali di coordinamento “provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all’istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio”;
VISTO
il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l’articolo 15, comma 3-bis, che dispone l’unificazione delle aree disciplinari per il sostegno;
VISTO
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 (di seguito, d.m. n. 249 del 2010), recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
VISTO
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 (di seguito, d.m. n. 139 del 2011), relativo all’attivazione dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
VISTO
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 settembre 2011, recante criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
VISTO
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
VISTO
il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, del 5 giugno 2013 su un ricorso straordinario in merito al valore abilitante all’insegnamento dei titoli di diploma magistrale, secondo il quale tra i “docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento” devono intendersi compresi anche coloro i quali “abbiano conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’ istituto magistrale (per la scuola primaria)”;
VISTO
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 maggio 2014, n. 312 (di seguito, d.m. n. 312 del 2014), concernente l’indizione del II ciclo dei percorsi di tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno e il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai predetti percorsi, come rettificato, agli allegati A e B, dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 giugno 2014, n. 376;
VISTO
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 giugno 2014, n. 487, concernente l’istituzione e l’attivazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo a decorrere dall’anno accademico 2014-2015;
RITENUTO
opportuno, ai fini dell’emanazione del decreto di autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, procedere in analogia con quanto disposto all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 487 del 2014;
RAVVISATA
la necessità di ribadire, anche per i percorsi di specializzazione sul sostegno, l’accesso in soprannumero ai soggetti che, in occasione del I ciclo, siano risultati idonei, ma non collocatisi in posizione utile ai fini della frequenza del relativo percorso, nonché ai soggetti che hanno sospeso la frequenza del I ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno per cause sopravvenute e comunque a loro non imputabili, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3, commi 6 e 7, del citato d.m. n. 312 del 2014;

D E C R E T A

Art. 1
(Procedura per la definizione dell’offerta formativa regionale dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno)
1. Le offerte formative presentate per i percorsi di specializzazione sul sostegno di cui all’articolo 13 del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, redatti sulla base dei criteri di cui al decreto dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, sono trasmesse dalla competente Direzione generale alla Direzione generale per il personale scolastico per il successivo inoltro agli Uffici scolastici regionali (di seguito, USR).
2. I dirigenti preposti agli USR provvedono all’individuazione dei contingenti distinti tra i vari gradi di scuola, tenendo conto delle necessità di personale specializzato.

Art. 2
(Istituzione e attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno)
1. I corsi sono istituiti e attivati dalle Università, anche in modalità interateneo. La loro istituzione è subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011 e relativi allegati, anche all’acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, d’intesa con il Direttore dell’USR, che valuta la coerenza della proposta con il d.m. n. 249 del 2010 e con quelli di cui al citato d.m. 30 settembre 2011.
2. Resta ferma la distinzione dei percorsi tra scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado.
3. Detti Comitati procedono ad allineare l’offerta formativa ai contingenti previsti dal decreto di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e alla suddivisione per gradi di scuola disposta dagli USR. La delibera è trasmessa alla Direzione generale al personale scolastico al fini della predisposizione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che autorizza l’attivazione dei suddetti percorsi.
Art. 3
(Norme transitorie e finali)
1. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito del I ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno, ma non collocatisi in posizione utile ai fini della frequenza del relativo percorso, sono ammessi in soprannumero ai percorsi oggetto del presente decreto, istituiti ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312.
2. I candidati che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, possono a domanda riprendere la frequenza del percorso in un ciclo successivo, col riconoscimento dei crediti già acquisiti.
Il Ministro
Stefania Giannini

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Tar Lazio: preselezione inadeguata per l’accesso al TFA https://www.giurdanella.it/2013/04/tar-lazio-preselezioni-inadeguate-per-laccesso-al-tfa/ Wed, 17 Apr 2013 06:30:14 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=11677 Il superamento della prova scritta assorbe l'esito negativo della preselezione

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Con sentenza n. 2360 del 5 marzo 2013 il Tar Lazio, sezione II-bis, ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da due precarie della scuola avverso gli esiti negativi della prova preselettiva di accesso al TFA, essendo venuto meno l’interesse a ricorrere dal momento che a seguito dell’ammissione in via cautelare alla prova scritta le ricorrenti l’hanno superata con successo. In parole povere il successivo superamento della prova scritta finisce per sanare il risultato negativo della prova preselettiva.
Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) – istituito nel 2012 in sostituzione del vecchio biennio di SISSIS – è un corso di preparazione all’insegnamento di durata annuale istituito dalle università che attribuisce, all’esito di un esame finale, il titolo di abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso previste dal D.M. n. 39/1998. Nel caso di specie le ricorrenti avevano presentato la domanda per la partecipazione al TFA al fine di conseguire l’abilitazione all’insegnamento di scienze matematiche nella scuola media (classe A059) e non essendo riuscite a superare la preselezione, hanno impugnato il regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti (DM n. 249/2010) unitamente a due altri provvedimenti ministeriali, quello dell’11 novembre 2011 che stabilisce l’obbligo di conseguire il punteggio minimo di 21/30 nel test preliminare anche se i posti messi a concorso sono in numero superiore ai partecipanti, e l’altro del 14 marzo 2012, che non permette l’iscrizione al TFA in soprannumero. Ammesse con riserva alla prova scritta, l’hanno superata in spregio del risultato negativo della preselezione.
Ebbene, la pronuncia del Tar Lazio assume una particolare importanza proprio laddove afferma che l’avvenuto superamento della prova scritta, anche se successiva ad una preselezione negativa, rappresenta di per sé un giudizio idoneo ad assorbire il punteggio insufficiente del test preselettivo, e che quindi, seppur implicitamente, la preselezione si mostra come manifestamente inadeguata ad individuare gli aspiranti insegnanti in possesso dei requisiti necessari a partecipare al concorso.
La vicenda processuale in ogni caso avrà un seguito, atteso che nel caso in cui l’immatricolazione al tirocinio formativo attivo sia avvenuto con riserva, come solitamente avviene in presenza id un provvedimento cautelare del giudice amministrativo, le eventuali determinazioni dell’amministrazione dovranno essere impugnate con altro ricorso.
Per ulteriori approfondimenti, si allega il testo integrale della sentenza in commento.

Tar Lazio, sez. III-bis, sentenza n. 2360 del 5 marzo 2013.

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TFA (Tirocini Formativi Attivi) – le FAQ del MIUR … https://www.giurdanella.it/2013/04/tfa-tirocini-formativi-attivi-le-faq-del-miur/ https://www.giurdanella.it/2013/04/tfa-tirocini-formativi-attivi-le-faq-del-miur/#comments Tue, 16 Apr 2013 06:59:18 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=12165 TFA (Tirocini Formativi Attivi) – le FAQ del MIUR   CHI PUO’ ISTITUIRE E ATTIVARE I PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI SPECIALI? Gli atenei e le istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 28 settembre 2007, n. […]

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TFA (Tirocini Formativi Attivi) – le FAQ del MIUR

 

CHI PUO’ ISTITUIRE E ATTIVARE I PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI SPECIALI?

Gli atenei e le istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purché sedi di Dipartimenti di didattica della Musica, e al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82.

 

QUALI SONO GLI ANNI ACCADEMICI DI ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI SPECIALI?

AA.AA. 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015.

 

CHI PUO’ PARTECIPARE AI PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI SPECIALI?

I docenti non di ruolo, compresi gli insegnanti tecnico pratici, in possesso dei titoli di studio previsti dal D.M. n.39/1998  e dal D.M. n.22/2005 che abbiano maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati per l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
    

QUALI SONO I SERVIZI VALIDI?

L’aspirante deve aver prestato servizio per almeno tre anni, ognuno dei quali su una specifica classe di concorso. Almeno un anno di servizio deve essere stato prestato sulla classe di concorso per la quale si chiede l’accesso al percorso formativo abilitante speciale.
Ciascun anno scolastico dovrà comprendere un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della Legge n. 124/1999.
Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

 

COME E’ VALUTABILE IL SERVIZIO NEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE?

Il servizio prestato nei centri di formazione professionale deve essere riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso e prestato nei corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009.

 

E’ VALIDO IL SERVIZIO PRESTATO NEL SOSTEGNO?

SI, alle stesse condizioni del servizio prestato su classi di concorso, avendo come riferimento la graduatoria che ha costituito titolo di accesso al servizio sul sostegno.

 

E’ NECESSARIO OPTARE PER UNA SOLA CLASSE DI CONCORSO?

SI – Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi di tirocinio ordinari

 

QUALI SONO LE CLASSI DI CONCORSO RICHIEDIBILI?

Quelle previste nelle tabelle A, C e D allegate al D.M.39/98.

 

COME VA INOLTRATA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE?

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata agli Uffici Scolastici Regionali tramite apposita istanza online.

SONO PREVISTI PERCORSI SPECIALI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA?

SI, gli aspiranti in possesso dei titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, che hanno maturato almeno tre anni di servizio specifico  nella scuola dell’infanzia o nella scuola primaria, hanno diritto all’accesso ai corsi speciali previsti dall’art. 15, comma 16 del D.M. 249/2010. Il titolo conseguito al termine del percorso dà diritto all’accesso alla seconda fascia delle graduatorie d’istituto.

 

SI POSSONO CUMULARE GLI ANNI DI SERVIZIO PRESTATI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA?

SI, fermo restando che, ai fini del computo dei tre anni, per ciascun anno deve essere prestato il servizio nella stessa tipologia di posto.

 

I TITOLI DI ABILTAZIONE CONSEGUITI AL TERMINE DEI PERCORSI FORMATIVI SPECIALI COME POSSONO ESSERE UTILIZZATI?

I titoli di abilitazione consentono l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e costituiscono requisito di ammissione ai futuri concorsi per titoli e per esami e consentono l’assunzione con contratto a tempo indeterminato nelle scuole paritarie.

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