tfr Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/tfr/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 12 Jan 2016 12:26:50 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Dipendenti pubblici a termine: il CdS sul trattamento giuridico da applicare https://www.giurdanella.it/2016/01/dipendenti-pubblici-termine-il-cds-sul-trattamento-giuridico-da-applicare/ Tue, 12 Jan 2016 12:26:50 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30185 Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 56 dell’11 gennaio 2016, si è espresso in merito alla disciplina assistenziale e previdenziale da applicare ai dipendenti pubblici a termine. Il Collegio ha ritenuto di doversi attenere ai principi elaborati dalla giurisprudenza, relativamente alla situazione del personale previsto dalla Legge n. 285 del 1977, e i […]

L'articolo Dipendenti pubblici a termine: il CdS sul trattamento giuridico da applicare proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 56 dell’11 gennaio 2016, si è espresso in merito alla disciplina assistenziale e previdenziale da applicare ai dipendenti pubblici a termine.

Il Collegio ha ritenuto di doversi attenere ai principi elaborati dalla giurisprudenza, relativamente alla situazione del personale previsto dalla Legge n. 285 del 1977, e i particolare ai principi affermati dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 1 del 1991, la quale ha ricostruito le fasi del rapporto di lavoro di tale personale, individuando tre distinti rapporti giuridici, ciascuno dei quali con una propria specifica fonte normativa ed un’autonoma disciplina:

a) quello di impiego pubblico a termine, disciplinato dalla Legge n. 285 del 1977 e da un contratto di formazione lavoro, ex lege prorogato e mai modificato, fino all’espletamento dell’esame di idoneità (con la instaurazione di un rapporto preliminare e precario, non assimilabile al trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti non di ruolo);
b) quello di pubblico impiego non di ruolo a tempo indeterminato fino all’immissione nei ruoli, costituito ai sensi della Legge n. 33 del 1980 con l’iscrizione nelle apposite graduatorie a seguito del superamento dell’esame di idoneità (con la formazione di un rapporto, a differenza del precedente stadio e a causa dell’accertamento di idoneità, assimilabile a quello dei dipendenti non di ruolo);
c) quello di pubblico impiego «di ruolo» nelle diverse Amministrazioni, disciplinato dalle relative disposizioni vigenti.

Il Collegio osserva che, il riferimento a tre distinti rapporti giuridici ha indotto correttamente la giurisprudenza a ritenere che il rapporto del personale di cui alla prima categoria, dall’assegnazione e fino all’immissione in ruolo (configurandosi come rapporto a termine, preliminare e precario, al quale non può applicarsi il trattamento giuridico assistenziale e previdenziale dei dipendenti non di ruolo dello Stato, trattandosi di un rapporto costituito specificamente ai sensi della L. 285 del 1977 e dal contratto correlativamente stipulato), non consente l’applicazione dell’art. 26 della L. 285 del 1977, per il quale la retribuzione delle prestazioni deve essere in ogni caso determinata in misura corrispondente al trattamento economico base minimo per i dipendenti di ruolo dello Stato addetti alle stesse od analoghe mansioni, per cui è stipulato il contratto, ridotta in proporzione dell’orario di servizio prestato.

Infatti, ad avviso del Collegio, la diretta applicabilità di tale disposizione in tema di trattamento economico non può che essere negata proprio con riferimento alla particolarità del rapporto in oggetto, secondo la L. 285 del 1977 (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 maggio 2008, n. 2491).

Pertanto il Collegio, condividendo e facendo propria tale giurisprudenza, ha statuito che il rapporto degli originari ricorrenti si configura come un rapporto di «impiego pubblico a termine, preliminare e precario» dall’assegnazione e fino all’immissione in ruolo, al quale rapporto non poteva applicarsi il trattamento giuridico assistenziale e previdenziale dei dipendenti non di ruolo dello Stato.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

N. 00056/2016REG.PROV.COLL

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7623 del 2007, proposto dai signori Salvatore D’Alesio, Giovanni Russo, Pasquale Borriello, Aniello D’Antonio, Raffaele Serpe, Raffaella Avvinto, Vincenzo Accardo, Gennaro Spinalbese, Aniello Cannolicchio, Gabriella Marrazzo, Nunziata Madonna, Pasquale Caccavale, Nunzia Sorrentino, Vincenzo Gambardella, Angelina Castello, Giuseppe Cirillo, Ciro Garofalo, Gaetana Garofalo, Maria Concetta Parlato, Enrico Pinto, Rosa Raiola, Maria Rosaria Speranza, Antonio Tornato, Immacolata Tate’, Mario Morelli, Francesco Iuliano, Antonietta Mauriello, Maddalena Aurilia, Giovanni Marrazzo, Vincenzo Russo, Pietro D’Alesio, Ambrogio De Simone, Giuseppina Formisano, Anna Mulinaro quale coniuge di Domenico Truppi, Irene Di Crisio, Antonio Federico, Federico Mazza, Angelo Nocerino, Caterina De Simone quale coniuge di Francesco Iacobelli, Aldo Iacobelli, Raimondo Coccoli, Rachele Intoccia, Gennaro Boccardi, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Montefusco, Enrico Cuomo, Pasquale Montesarchio, con domicilio eletto presso l’avvocato Claudia De Curtis in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 142;

contro

Il Comune di Torre del Greco;
il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui ufficio sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania. Napoli, Sez. VI n. 6972/2006, resa tra le parti, concernente il diritto alla corresponsione dell’indennità di buonuscita in misura intera;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti l’avvocato Francesco Manzo, su delega dell’avvocato Raffaele Montefusco, e l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto al Tar della Campania notificato in data 10 luglio 1999 e rubricato al n. 6262 del R.G. del 1999, i signori indicati in epigrafe esponevano di essere stati preavviati al lavoro ai sensi della L. 285 del 1977 e di aver svolto attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato sino alla data di immissione nella graduatoria, a seguito di superamento dell’esame di idoneità, che ha comportato la trasformazione del rapporto di lavoro non di ruolo a tempo indeterminato sino al 1° giugno 1984.
A decorrere dal 2 giugno 1984, essi sono stati inquadrati nel ruolo soprannumerario del personale del Comune e, contestualmente, sono iscritti all’INADEL (mentre sino al 1° giugno 1984 essi erano privi di copertura previdenziale, non essendo stati iscritti all’INADEL, sicché il relativo trattamento di fine rapporto, maturato fino a quel momento, doveva essere erogato dall’ente locale).
In esecuzione della deliberazione consiliare n. 1693 del 28 novembre 1997, il Comune aveva anticipato, per conto dello Stato, i ratei di trattamento di fine rapporto maturati sino al passaggio dei ricorrenti nel ruolo sopranumerario, in accoglimento della domanda degli interessati.
A seguito della emanazione di un atto del 1998, che aveva retrodatato l’iscrizione degli istanti alla gestione INADEL, il Comune aveva richiesto la ripetizione di parte degli importi, già corrisposti a titolo di trattamento di fine rapporto.
Con il ricorso di primo grado, gli interessati – nel rappresentare che avevano ottenuto la liquidazione del TFR corrispondente all’attività lavorativa da loro prestata, dalla data di assunzione fino al 2 giugno 1984, epoca dell’immissione nei ruoli organici – lamentavano che nella base retributiva di computo non fosse stata compresa anche l’indennità integrativa speciale loro corrisposta nel corso dell’attività lavorativa.
Essi dolevano altresì che le somme versate a titolo di TFR nel dicembre 1997 non comprendevano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate a decorrere dalla data di maturazione del credito, ma solo gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Quindi i ricorrenti chiedevano che – tenuto conto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 208 del 1986 e n. 243 del 1993 – si dichiarasse la spettanza del computo– nel trattamento di fine rapporto per il periodo di lavoro prestato in regime di convenzionamento – anche dell’indennità integrativa speciale, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 87 del 1994, con i relativi accessori del credito
Si costituivano in giudizio gli intimati Ministeri dell’Interno e del Tesoro, chiedendo il rigetto del ricorso, mentre non si costituiva il Comune di Torre del Greco.
2. Con la sentenza n. 6971 del 13 giugno 2006, il Tar della Campania respingeva il ricorso, rilevando che per l’art. 26 quater, ultimo coma, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, « al personale [degli enti locali già in regime di convenzionamento e successivamente assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato] è attribuito, fino all’immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonché il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. Al personale stesso continua ad essere corrisposto il trattamento retributivo base minimo previsto per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni il disposto di cui all’articolo 9 D. Lgs. CPS 207 del 1947».
Tale disposizione, tenuto conto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 208 del 1986 e n. 243 del 1993, impone a sua volta l’inclusione dell’indennità integrativa, seppure nei limiti di cui all’articolo 3 della legge n.87 del 1994, nella base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto.
Tuttavia, ai sensi del citato art. 3 – per ottenere l’inclusione della IIS nella base di calcolo – occorre da un lato che i rapporti giuridici attinenti alla liquidazione dell’indennità «non siano ancora giuridicamente esauriti» e dall’altro che i dipendenti abbiano presentato «apposita domanda nel termine perentorio di cui al 30 settembre 1994».
Ora, ad avviso del TAR, nella fattispecie in esame non risultavano sussistere tali requisiti, né alcun principio di prova in tal senso emergeva in giudizio, con la conseguente reiezione del ricorso.
3. Con l’appello in esame, notificato il 26 luglio 2007, i signori indicati in epigrafe impugnavano la sentenza questione del TAR, riproponendo le deduzioni formulate in primo e sostenendo che i rapporti giuridici attinenti all’indennità di buonuscita non potevano ritenersi esauriti, visto che l’ente locale aveva disposto la liquidazione del TFR maturato sino al passaggio degli interessati nel ruolo sopranumerario solamente con le deliberazioni n. 1693 del 1997 e n. 26 del 1998, sicché al momento dell’entrata in vigore della L. 87 del 1994 non vi poteva essere stato l’«esaurimento» dei rapporti giuridici, attesa la mancata erogazione dell’indennità di buonuscita.
Quanto alla domanda da presentare entro il 30 settembre 1994, si dovrebbe ritenere la relativa previsione normativa riguardasse solamente i dipendenti cessati dal servizio che avevano già percepito l’indennità di buonuscita senza il computo dell’indennità integrativa speciale.
Quindi gli appellanti hanno chiesto l’accoglimento del ricorso di primo grado e in via subordinata la remissione degli atti alla Corte Costituzionale, per la violazione degli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione da parte dell’art. 1, lett. b), L. 87 del 1994, con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Torre del Greco non si è costituito in giudizio.
Le Amministrazioni statali appelate hanno depositato una nota di formale costituzione in giudizio.
All’udienza del 10 dicembre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello è infondato.
Il Collegio ritiene di doversi attenere ai principi elaborati dalla giurisprudenza, relativamente alla situazione del personale previsto dalla Legge n. 285 del 1977, e i particolare ai principi affermati dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 1 del 1991, la quale ha ricostruito le fasi del rapporto di lavoro di tale personale, individuando tre distinti rapporti giuridici, ciascuno dei quali con una propria specifica fonte normativa ed un’autonoma disciplina:
a) quello di impiego pubblico a termine, disciplinato dalla Legge n. 285 del 1977 e da un contratto di formazione lavoro, ex lege prorogato e mai modificato, fino all’espletamento dell’esame di idoneità (con la instaurazione di un rapporto preliminare e precario, non assimilabile al trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti non di ruolo);
b) quello di pubblico impiego non di ruolo a tempo indeterminato fino all’immissione nei ruoli, costituito ai sensi della Legge n. 33 del 1980 con l’iscrizione nelle apposite graduatorie a seguito del superamento dell’esame di idoneità (con la formazione di un rapporto, a differenza del precedente stadio e a causa dell’accertamento di idoneità, assimilabile a quello dei dipendenti non di ruolo);
c) quello di pubblico impiego «di ruolo» nelle diverse Amministrazioni, disciplinato dalle relative disposizioni vigenti.
Il riferimento a tre distinti rapporti giuridici ha indotto correttamente la giurisprudenza a ritenere che il rapporto del personale di cui alla prima categoria, dall’assegnazione e fino all’immissione in ruolo (configurandosi come rapporto a termine, preliminare e precario, al quale non può applicarsi il trattamento giuridico assistenziale e previdenziale dei dipendenti non di ruolo dello Stato, trattandosi di un rapporto costituito specificamente ai sensi della L. 285 del 1977 e dal contratto correlativamente stipulato), non consente l’applicazione dell’art. 26 della L. 285 del 1977, per il quale la retribuzione delle prestazioni deve essere in ogni caso determinata in misura corrispondente al trattamento economico base minimo per i dipendenti di ruolo dello Stato addetti alle stesse od analoghe mansioni, per cui è stipulato il contratto, ridotta in proporzione dell’orario di servizio prestato.
Infatti, la diretta applicabilità di tale disposizione in tema di trattamento economico non può che essere negata proprio con riferimento alla particolarità del rapporto in oggetto, secondo la L. 285 del 1977 (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 maggio 2008, n. 2491).
Tenuto conto della sopra richiamata giurisprudenza (che il collegio condivide e fa propria), il rapporto degli originari ricorrenti si configura come un rapporto di «impiego pubblico a termine, preliminare e precario» dall’assegnazione e fino all’immissione in ruolo, al quale rapporto non poteva applicarsi il trattamento giuridico assistenziale e previdenziale dei dipendenti non di ruolo dello Stato.
Peraltro, si deve rilevare che le censure proposte risultano comunque generiche, con riferimento alle specifiche posizioni individuali, poiché non è stato esposto alcunché circa eventuali previsioni contrattuali in senso contrario (che comunque si sarebbero dovute interpretare in conformità alle disposizioni di legge).
Dalla sopra indicata qualificazione del rapporto antecedente all’immissione in ruolo, deriva che il trattamento economico dei ricorrenti, in tale periodo, risulta essere stato correttamente quantificato dall’Amministrazione, senza neppure la possibilità di conseguire altri trattamenti (assistenziali, previdenziali) propri dei pubblici dipendenti di ruolo o di vantare pretese (come la retribuzione individuale di anzianità) connesse ad una qualificazione del rapporto, nel caso insussistente.
La radicale differenza dei modelli di rapporto di lavoro impedisce in via manifesta che si possa sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, lett. b), L. 87 del 1994 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, questione in ordine alla quale nell’atto d’appello non sono state formulate specifiche deduzioni in relazione ai distinti parametri invocati.
5. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 7623 del 2007, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate del secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'articolo Dipendenti pubblici a termine: il CdS sul trattamento giuridico da applicare proviene da Giurdanella.it.

]]>
TFR in busta paga, ok dal Consiglio di Stato https://www.giurdanella.it/2015/03/tfr-busta-paga-ok-dal-consiglio-di-stato/ Tue, 10 Mar 2015 07:53:20 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27070 Il Consiglio di Stato si è pronunciato in sezione consultiva per emettere un parere sul tfr in busta paga. Come noto la legge di stabilità 2015 varata dal governo Renzi prevede la possibilità per un periodo sperimentale di sei mesi, di percepire il TFR in busta paga come quota integrativa della retribuzione. La legge ha […]

L'articolo TFR in busta paga, ok dal Consiglio di Stato proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il Consiglio di Stato si è pronunciato in sezione consultiva per emettere un parere sul tfr in busta paga. Come noto la legge di stabilità 2015 varata dal governo Renzi prevede la possibilità per un periodo sperimentale di sei mesi, di percepire il TFR in busta paga come quota integrativa della retribuzione.

La legge ha predisposto tale possibilità per quei lavoratori del settore privato che abbiano in essere un rapporto di lavoro di durata almeno semestrale presso il medesimo datore. Restano esclusi dall’applicazione della norma i dipendenti del settore agricolo, i domestici, i lavoratori i cui datori siano ammessi a procedure concorsuali o in stato di crisi, i dipendenti che usufruiscono di procedure di integrazione salariale nonché quei lavoratori la cui contrattazione collettiva di riferimento preveda di già la corresponsione periodica del TFR o l’accantonamento presso soggetti terzi.

La Corte, in primis ha dato atto della delicatezza della materia che va ad incidere considerevolmente sul “complessivo assetto del regime pensionistico”, ma dall’altra parte ha visto di buon occhio la possibilità di ampliare le possibilità di scelta di ogni lavoratore in ordine all’immediata disponibilità del proprio reddito prodotto.

Ha analizzato i dati a Sua disposizione con particolare riguardo ai potenziali riflessi economici sulla finanza pubblica e sulle famiglie, senza scorgerne gravi preoccupazioni.
Tuttavia ha ammonito il governo in ordine alla possibilità che i flussi finanziari generati da questa innovazione possano risolversi in un aumento dei costi totali per le imprese. Una possibilità ritenuta dalla Corte dagli effetti notevolmente negativi e come tali da scongiurare nella successiva norma di dettaglio.

Infine il Consiglio di Stato ha espresso preoccupazioni riguardo ad una delle categorie di lavoratori esclusi dal diritto alla corresponsione immediata del TFR. In particolar modo reputa discriminatoria l’esclusione dei lavoratori la cui contrattazione collettiva di riferimento preveda di già la corresponsione periodica del TFR o l’accantonamento presso soggetti terzi, in quanto non se ne scorge alcun reale impedimento all’esercizio del diritto.

Poste alcune correzioni formali sugli articoli di legge coinvolti, la Corte dichiara di non rinvenire motivi per opporsi al testo normativo.
Può quindi dirsi che seppur con qualche cautela il Governo incassa il via libera, ma sarà soltanto con l’applicazione operativa della norma che si potrà constatare il reale impatto sociale di questa nonché gli eventuali effetti favorevoli sui consumi e, più in generale, sull’economia.

Di seguito il testo del parere

***

Numero 00479/2015 e data 18/02/2015

logo

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 12 febbraio 2015

NUMERO AFFARE 00184/2015

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

 

Schema di Decreto del Presidente del consiglio dei ministri recante “Norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018”

LA SEZIONE

Vista la relazione n. DAGL 0000999 – P del 4 febbraio 2015, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ioanna;

 

Premesso.

1. L’articolo 1, commi 26-35, della Legge di stabilità 2015 ha previsto in via sperimentale la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato (salvo alcuni settori esclusi, v. infra), che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, di richiedere di percepire in busta paga, come quota integrativa della retribuzione (Qu.i.r.), le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’ articolo 2120 del codice civile. L’opzione può essere esercitata anche per le quote che il lavoratore abbia già deciso di destinare a forme di previdenza complementare. I datori di lavoro, al fine di non sottrarre liquidità all’attività d’impresa, possono accedere ad un finanziamento bancario (dalle banche aderenti ad un apposito accordo quadro tra Ministero dell’Economia, Ministero del Lavoro e ABI, ancora da stipulare) a tasso non superiore alla rivalutazione del TFR. Il finanziamento è garantito da un apposito Fondo di 100 milioni di euro per il 2015 (e poi alimentato nel tempo da un contributo dello 0,2% dell’imponibile previdenziale a carico dei datori di lavoro) a carico del bilancio pubblico e di cui lo Stato è garante di ultima istanza; ed è assistito da privilegio speciale su beni mobili di cui all’art. 46 del T.U.B.

Il comma 33 della Legge di stabilità prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni relative al regime sperimentale, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza, siano disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze. Il testo regolamentare in esame da corso a questo adempimento.

2. Il testo in esame reca la disciplina regolamentare prevista dal comma 33. Segue una breve disamina di questa disciplina.

Art. 1: contiene le definizioni necessarie a raccordare il testo del decreto con le disposizioni della Legge di stabilità; si specifica inoltre che l’accordo quadro richiesto dal comma 31 della Legge dovrà contenere anche le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi.

Art. 2: disciplina l’oggetto e la finalità del decreto, rinviando all’articolo 1, commi da 26 a 34 della Legge di stabilità 2015.

Art. 3: disciplina i soggetti destinatari del decreto e quelli esclusi tra cui i lavoratori dipendenti domestici, quelli del settore agricolo e quelli dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali o di aziende in crisi; si specifica inoltre l’esclusione per i lavoratori dipendenti per i quali la legge o il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi e per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga (se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa), limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unità produttiva interessata. Si specifica inoltre che l’istanza è respinta nel caso in cui al datore di lavoro sia stata notificata la disposizione, da parte del lavoratore dipendente, del TFR a garanzia di contratti di finanziamento, e si disciplinano le cause di interruzione del finanziamento.

Art. 4: precisa che la Qu.i.r. è pari alla misura integrale della quota maturanda del TFR al netto del contributo di cui all’art. 3 ultimo comma della Legge 297/1982; è assogettata a tassazione ordinaria e non è imponibile a fini previdenziali, come previsto dall’art. 1 comma 26 della Legge di stabilità.

Art. 5: disciplina l’accesso, la procedura di liquidazione della Qu.i.r. e i tempi di erogazione. Per i datori di lavoro che accedono al finanziamento bancario assistito da garanzia, la liquidazione mensile si effettua a partire dal terzo mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Art. 6: disciplina l’accesso al finanziamento bancario per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti come previsto dall’art. 1 comma 30 della Legge di stabilità e i flussi informativi tra datori di lavoro, INPS e sistema bancario. Si specifica che ai finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione delle quote di TFR di cui all’articolo 2120 del c.c. Inoltre, il datore di lavoro che opta per l’accesso al finanziamento assistito da garanzia, è tenuto a rivolgersi ad un unico intermediario aderente anche nel caso in cui il finanziamento assistito da garanzia e’ esteso per effetto di successive richieste di liquidazione della Qu.I.R.

Art. 7: prevede che il rimborso del finanziamento sia fissato al 30 ottobre 2018, secondo modalità e criteri stabiliti dall’accordo quadro. Si disciplinano inoltre i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, di frode e di interruzione del finanziamento. In particolare, per i casi di interruzione dovuti all’avvio di procedure concorsuali, l’intermediario può richiedere l’intervento del Fondo di garanzia secondo quanto previsto all’articolo 10.

Art. 8: dispone l’applicazione delle misure compensative previste dall’art. 10 del D. Lgs. 252/2005, differenziate per i datori di lavoro che accedono al finanziamento bancario da quelli che non vi accedono.

Art. 9: disciplina il funzionamento del nuovo Fondo di garanzia, a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dagli intermediari aderenti, al solo scopo della liquidazione della Qu.I.R ai lavoratori dipendenti beneficiari. La garanzia del Fondo copre l’ammontare totale di ciascun finanziamento concesso garantendo l’esposizione creditizia, comprensiva di capitali e interessi, nei limiti dell’importo effettivo erogato al datore di lavoro ai fini della liquidazione della Qu.I.R. ai beneficiari e degli oneri complessivi applicati al medesimo finanziamento. Come coefficiente di rischio, l’INPS effettuerà un accantonamento di importo non inferiore al 2,6 percento annuo dell’importo di ciascun finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo.

Art. 10: disciplina le modalità di attivazione del Fondo di garanzia in caso di mancato rimborso da parte del datore di lavoro a seguito di infruttuosa notifica della richiesta. In caso di mancato adempimento nel termine di trenta giorni dall’avvenuta notifica, il Fondo di garanzia è surrogato di diritto all’intermediario aderente nel privilegio di cui all’articolo 46 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e l’INPS è legittimato ad operare la riscossione del credito con ogni strumento di legge. Si disciplina inoltre specificamente il caso di recupero del credito e intervento del Fondo di garanzia nel caso di procedure concorsuali che riguardino i datori di lavoro, la documentazione da presentare e i termini decadenziali per la richiesta di intervento del fondo.

Art. 11: specifica la dotazione del Fondo di garanzia alimentata da un contributo iniziale pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015 a carico del bilancio dello Stato, come disposto dall’art. 1 comma 32 della Legge di stabilità 2015. A ciò si aggiunge, a titolo di pagamento del prezzo per la garanzia prestata, il contributo mensile a carico dei datori di lavoro dello 0,20% della retribuzione imponibile riferita ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro ha richiesto il finanziamento della liquidazione mensile della Qu.I.R.

Art. 12: disciplina le modalità di surroga e di riscossione dei crediti da parte di INPS con le connesse sanzioni civili. La sussistenza di tali debiti non rileva ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva ai datori di lavoro.

Art. 13: si prevede l’ inefficacia della garanzia che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità all’intervento del Fondo, ove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota all’intermediario aderente all’iniziativa.

Art. 14: si disciplina la garanzia di ultima istanza dello Stato, in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa sulla base della normativa che ne regola il funzionamento, ridotto di eventuali pagamenti parziali già effettuati. Si prevede espressamente che le modalità di escussione della garanzia debbano assicurare la tempestività di realizzo dei diritti del creditore, e si esclude la facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Art. 15: disposizioni di chiusura; si prevede in particolare che INPS predisponga le istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l’accesso agli interventi del Fondo di garanzia, e che sia sentito per la definizione dell’Accordo-quadro.

Considerato.

1. Il testo regolamentare in esame, nel complesso, appare sostanzialmente coerente con l’impostazione recata dalle norme primarie contenute nella legge di stabilità per il 2015, della quale non si può che prendere atto.

2. Da un punto di vista generale, la Sezione ritiene di dover comunque sottolineare due punti. In primo luogo, va segnalato che la liquidazione immediata del TFR incide sul complessivo assetto del regime pensionistico, di recente sottoposto ad una robusta e organica revisione che sembra avere finalmente condotto il sistema su un sentiero di sostenibilità strutturale di medio lungo periodo, come ci viene riconosciuto in sede comunitaria e da parte delle organizzazioni economiche internazionali, in particolare dall’OCSE. Gli studiosi di sistemi pensionistici convergono nella raccomandazione che una volta conquistato un ( difficile) punto di equilibrio, è necessario riflettere con cura sulla opportunità di introdurre elementi di innovazione non coerenti con le linee di fondo del nuovo assetto; appare aderente al vero affermare che l’opzione che viene offerta ai lavoratori amplia effettivamente il perimetro delle loro scelte marginali in ordine alla disponibilità immediata del reddito prodotto, ma incide in qualche modo sui flussi di risorse che vengono destinati all’accumulo di posizioni contributive, nel sistema INPS e nel sistema complementare. Si tratta di un elemento delicato nel momento in cui il secondo pilastro del sistema ( previdenza complementare ) stenta ad assumere quel ruolo importante di integrazione del trattamento finale, previsto dalla riforma.

3. In secondo luogo è stata segnalata la preoccupazione che nella triangolazione dei flussi finanziari tra datore di lavoro, istituto finanziatore e INPS, possa come risultato netto emergere un costo aggiuntivo, anche se modesto, a carico delle imprese; sarebbe un effetto negativo della operazione da valutare negativamente e da evitare, eventualmente, con opportuni accorgimenti , anche nella sede dell’Accordo quadro, da stipulare ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. L’elemento di maggiore innovazione contenuto nello schema in esame ( art. 3) è costituito dalla specificazione delle esclusioni dal meccanismo di anticipazione del TFR. Si tratta di una disciplina che appare nel complesso coerente con la norma primaria; tuttavia si richiama l’attenzione del Governo sull’insieme, escluso dal beneficio, costituito dai lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi. Si tratta di una estensione interpretativa della fonte primaria comprensibile nelle sue giustificazioni di fondo, ma tuttavia al limite del rischio di introdurre disparità di trattamento non giustificate; in particolare non appare del tutto chiaro per quale motivo la periodicità della corresponsione e l’accantonamento presso soggetti terzi pongano ostacoli tecnico giuridici non superabili in sede tecnico regolamentare, con opportuni accorgimenti. Questa considerazione sembra rafforzata dalla scelta, fatta dalla fonte primaria, di consentire la anticipazione anche in caso di conferimento, sulla base di modalità esplicite ovvero tacite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. In tal caso, infatti, nel corso del periodo di durata della predetta opzione, il testo in esame prevede, conformemente alla legge, che la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell’ambito della forma pensionistica medesima nonché della eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

5. Nella discussione parlamentare sono stati prodotti elementi di documentazione tecnica ( da parte dell’Ufficio parlamentare di bilancio) che hanno messo in evidenza che l’impatto di questa misura sulle grandezze macroeconomiche (consumi e crescita) dipende dalle scelte individuali dei lavoratori tra l’incremento del reddito disponibile garantito dal TFR oggi in busta paga e il valore attuale del TFR corrisposto in futuro, a scadenza del rapporto di lavoro. Il valore attuale del TFR a scadenza dipende a sua volta dalle caratteristiche delle famiglie. In particolare è possibile distinguere due diversi gruppi di famiglie. Da un lato, quelle che non sono in condizione di risparmiare e che dispongono di un reddito corrente insufficiente a soddisfare le proprie necessità di consumo: è probabile che queste famiglie siano più propense a indebitarsi e quindi sceglieranno di anticipare il TFR se l’alternativa di procurarsi il medesimo reddito attraverso i canali ordinari del credito risultasse più costosa. Dall’altro lato, ci sono le famiglie che sono in grado di risparmiare o comunque dotate di un reddito sufficiente a soddisfare le proprie necessità di consumo. Queste famiglie sceglieranno di chiedere l’anticipo del TFR in busta paga solo se il mercato finanziario è in grado di offrire loro impieghi alternativi più redditizi rispetto al rendimento del TFR a scadenza. Questi confronti sono poi condizionati dal regime di tassazione sul TFR attribuito a scadenza rispetto a quello anticipato (più favorevole il primo, all’11 per cento per la componente derivante dalla rivalutazione e all’aliquota media Irpef per gli importi accantonati, rispetto al secondo, basato sull’aliquota marginale Irpef) e dal numero degli anni che mancano al pensionamento. Considerando i tassi di interesse effettivamente applicati nel mercato, è possibile individuare le circostanze che rendono conveniente l’anticipazione del TFR in funzione della durata attesa del rapporto di lavoro e della retribuzione lorda. A partire da queste considerazioni sono state condotte una serie di simulazioni su una popolazione rappresentativa di lavoratori (tratta dall’Indagine Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie) allo scopo di stimare la quota di TFR optata complessivamente e i conseguenti riflessi sulla finanza pubblica e sui consumi delle famiglie. I dati forniti dal Governo nella sede della AIR, depositata a corredo del testo in esame, appaiono nel complesso coerenti con le elaborazioni condotte dall’Ufficio parlamentare di bilancio.

6. Si svolgono di seguito alcune puntuali proposte di riformulazioni del testo di natura auto esplicativa:

6.1. Nelle premesse, il periodo iniziale della lettera h): Istanza di accesso, va integrato nel seguente modo: domanda del lavoratore dipendente, da redigere secondo il modello di cui all’allegato A, che è parte integrante del presente decreto, con cui si chiede di percepire la quota maturanda di cui all’articolo 2120 del Codice civile al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n.297, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione. Si raccomanda poi di usare sempre nel prosieguo del testo la stessa formula: “ istanza del lavoratore”.

6.2. Nell’art.2, il comma 2 è del tutto ripetitivo della formulazione legislativa e non presenta alcuna utilità interpretativa; quindi si raccomanda di eliminarlo;

6.3. Nella relazione si chiarisce che spetta al lavoratore dipendente notificare al datore di lavoro la disposizione del TFR a garanzia di contratti di finanziamento; nel testo del comma 3 dell’art. 3 questa soluzione appare meno chiara; si suggerisce di sostituire il comma 3 con il seguente:

“ Il lavoratore dipendente è tenuto a notificare al datore di lavoro la eventuale disposizione del TFR a garanzia di contratti di finanziamento; detta disposizione preclude l’esercizio della opzione di cui al comma 1, preclusione che permane fino alla notifica da parte del mutuante della estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento ”.

6.4. Nell’art. 5 il comma 2 va riformulato in modo da chiarire, secondo i canoni civilistici, che la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore dipendente è efficace dal momento dell’accertamento dei requisiti, mentre l’erogazione della Qu.I.R è operativa a partire dal mese successivo a quello della formalizzazione della istanza.

6.5. Nel comma 5 dell’art. 6 appare opportuno semplificare la frase iniziale nel seguente modo: “ Sulla base delle sole informazioni contenute nella predetta certificazione dell’INPS, il datore di lavoro e l’intermediario aderente sono tenuti a stipulare, ….”

6.6. Nel comma 2 dell’art.7 , è opportuno modificare l’inizio del primo periodo nel modo seguente : “ In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento ….”; sempre nell’ art. 7, al comma 2, è opportuno, a garanzia della posizione del lavoratore che ha optato, inserire al termine la seguente frase: “…senza pregiudizio alcuna della erogazione della Qu.I.R al lavoratore”.

P.Q.M.

La Sezione, per quanto di propria competenza, non si oppone all’ulteriore corso del testo regolamentare in oggetto, con le osservazioni e i suggerimenti di cui alla parte motiva.

 

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo De Ioanna Franco Frattini

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini

L'articolo TFR in busta paga, ok dal Consiglio di Stato proviene da Giurdanella.it.

]]>