titoli di studio Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/titoli-di-studio/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 09 Mar 2021 15:59:57 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Titoli nei concorsi pubblici, la sostanza prevale sulla forma https://www.giurdanella.it/2021/01/titoli-concorsi-pubblici-master-sspl/ Thu, 07 Jan 2021 15:33:09 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=54118 Deve ritenersi viziata da eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di manifesta illogicità, la decisione dell’amministrazione di limitare la valutazione ai soli master di secondo livello, escludendo la valutazione dei diplomi di specializzazione nelle professioni legali. Secondo il TAR Lazio (sez. III quater, sentenza 15 dicembre 2020 n. 13532) la […]

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Deve ritenersi viziata da eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di manifesta illogicità, la decisione dell’amministrazione di limitare la valutazione ai soli master di secondo livello, escludendo la valutazione dei diplomi di specializzazione nelle professioni legali.

Secondo il TAR Lazio (sez. III quater, sentenza 15 dicembre 2020 n. 13532) la valutazione dei titoli nell’ambito dei concorsi pubblici deve farsi sulla base dell’indirizzo sostanziale richiamato da alcune sentenze del Consiglio di Stato.

Con particolare riferimento al punteggio attribuito ai possessori di un master, il Consiglio di Stato ha ritenuto (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, sez. VI, 26 luglio 2017 n. 3695).

Ne consegue, nel caso davanti al TAR Lazio, che è illegittimo non considerare equiparabili ai master di secondo livello i diplomi delle Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL), in particolare a parità di crediti formativi e di materie.

Sempre con riferimento ai diplomi delle SSPL, il diploma di specializzazione e il master di II livello figurano entrambi nell’ottavo livello formativo del sistema di referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.

Si legge nella sentenza che, pertanto, “deve ritenersi viziata da eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di manifesta illogicità, la decisione dell’amministrazione di limitare la valutazione ai soli master di secondo livello, escludendo la valutazione dei diplomi di specializzazione che pure rientrano nel medesimo livello formativo del sistema di referenziazione”.

Il testo della sentenza

Di seguito si riporta un estratto della sentenza del TAR Lazio

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Occorre premettere che, in materia di valutazione dei titoli formativi post lauream ai fini dell’accesso al pubblico impiego, si registrano nella giurisprudenza amministrativa due differenti orientamenti interpretativi: uno ancorato a criteri formali o nominalistici e uno fondato su criteri di tipo sostanziale.

Tra questi due orientamenti il Consiglio di Stato ha da tempo prestato adesione a quello basato su criteri di natura sostanziale, ritenendo (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515). Il richiamato orientamento giurisprudenziale è stato recentemente confermato dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza 26 luglio 2017 n. 3695.

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito, in data 20 dicembre 2012, l’Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008. Nel predetto Accordo, che è stato recepito con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 febbraio 2013, il diploma di specializzazione e il master di II livello figurano entrambi nell’ottavo livello formativo del sistema di referenziazione.

Orbene, nel caso di specie, l’amministrazione non contesta la pertinenza del titolo dichiarato dalla ricorrente alle materie indicate nell’art. 2 del bando di concorso, né contesta il numero dei crediti formativi o delle ore teorico – pratiche previste per il conseguimento del predetto titolo; ne consegue, sulla base delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, che deve ritenersi viziata da eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di manifesta illogicità, la decisione dell’amministrazione di limitare la valutazione ai soli master di secondo livello, escludendo la valutazione dei diplomi di specializzazione che pure rientrano nel medesimo livello formativo del sistema di referenziazione.

Né può considerarsi ostativa all’accoglimento della domanda di annullamento (in parte qua) degli atti impugnati l’invocata applicazione del principio dell’autovincolo costituito dalle previsioni del bando di concorso, in quanto dette previsioni sono state impugnate dalla ricorrente nella parte in cui attraverso una interpretazione letterale vengano considerate preclusive alla valutazione del titolo formativo post lauream da essa conseguito.

Infine, non appare pertinente la giurisprudenza invocata dalla amministrazione resistente (anche di questa sezione), secondo la quale la individuazione dei titoli professionali di accesso al pubblico impiego è rimessa ad una valutazione latamente discrezionale della p.a., in relazione al profilo professionale dei posti da ricoprire; a tale riguardo, il Collegio deve rilevare che nel caso di specie la ricorrente non contesta i requisiti di accesso al concorso, quanto piuttosto i titoli valutabili dalla Commissione di concorso ai fini della attribuzione del punteggio e della collocazione nella graduatoria finale di merito.

In conclusione, per le ragioni sopra indicate, assorbita ogni altra censura, va accolta la domanda di annullamento degli atti impugnati nella parte in cui limitano l’attribuzione del punteggio previsto dall’art. 9 del bando di concorso ai soli master di II livello (relativi alle materie di cui all’art. 2 del medesimo bando), con esclusione dei titoli formativi post – lauream come quello vantato dalla ricorrente (diploma di specializzazione per le professioni legali), appartenente al medesimo livello formativo, con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente alla rideterminazione del punteggio ad essa spettante, ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale.

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Concorsi pubblici: illegittimi requisiti di partecipazione eccessivi https://www.giurdanella.it/2019/11/concorsi-pubblici-illegittimi-requisiti-di-partecipazione-eccessivi/ Thu, 21 Nov 2019 17:13:06 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=52710 I requisiti e i titoli di studio per la partecipazione ai concorsi devono essere scelti alla luce della posizione lavorativa: illegittimo richiedere un master biennale

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La scelta discrezionale nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione ad un concorso pubblico va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà: è illegittimo scegliere dei requisiti immotivatamente gravosi rispetto al posto da occupare.

Consiglio di Stato, sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6972

Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la scelta dell’amministrazione di richiedere titoli di ammissione eccessivi rispetto alla professione per cui il concorso era previsto. In particolare è stata considerata sproporzionata la richiesta di un Master di secondo livello di durata biennale

I limiti della scelta dell’amministrazione su titoli e requisiti di partecipazione al concorso

Il Consiglio di Stato richiama il principio per cui esiste in capo all’amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione.

Tuttavia la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).

Quando è eccessivo prevedere un titolo di studio ulteriore al diploma di laurea, come un master biennale

Nella peculiare vicenda all’attenzione del Consiglio di Stato, il bando prevedeva la necessità di un “diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale” o di un titolo equipollente/equivalente nella disciplina di riferimento.

In applicazione dei suddetti principi, i criteri del bando non sono stati considerati proporzionali rispetto all’oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi pertanto in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all’interesse pubblico perseguito.

In particolare, si è ritenuto sproporzionata per la selezione di uno specifico profilo di Funzionario architetto la richiesta titoli ulteriori rispetto al diploma di laurea, ed in particolare di un master di II livello della durata biennale – con esclusione quindi dei master parimenti di II livello, ma aventi solo una durata annuale.

Il Consiglio di Stato peraltro dubita della possibilità di discriminare i due titoli (annuale e biennale) alla stregua del D.M. n. 270/2004, mentre sarebbe opportuno distinguere in base ai rispettivi crediti formativi conseguiti attraverso ciascun titolo, piuttosto che in base alla relativa durata.

In ogni caso è rilevante che lo stesso Testo Unico dei pubblici concorsi, all’articolo 2, comma 6, prevede che “Per l’accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea”.

Aggiornamento: La sentenza n. 535/2020 del Consiglio di Stato

Analoghi ragionamenti sono stati riproposti nella sentenza Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 535 depositata il 22 gennaio 2020, il quale riepiloga come di seguito la posizione della giurisprudenza amministrativa in materia di scelta dei requisiti di concorso.

In generale deve essere confermato il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa che riconosce “in capo all’amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire.” (cfr., Cons. St., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Cons. St., Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494).

In altre parole, quella che l’amministrazione esercita, nel prevedere determinati requisiti di ammissione, è una tipologia di scelta che rientra tra quelle di ampia discrezionalità spettanti alle amministrazioni.

Nondimeno, la giurisprudenza ha chiarito che: “in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà ” (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).

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Di seguito un estratto della sentenza Cons. Stato sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6972:

(…)

3.1 In generale deve essere confermato il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa che riconosce “in capo all’amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire.” (cfr., Cons. St., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Cons. St., Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494). In altre parole, quella che l’amministrazione esercita, nel prevedere determinati requisiti di ammissione, è una tipologia di scelta che rientra tra quelle di ampia discrezionalità spettanti alle amministrazioni. Nondimeno, la giurisprudenza ha chiarito che: “in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).

3.2 Tanto precisato, nella peculiare vicenda all’attenzione del Collegio, i criteri del bando impugnati non risultano in parte qua proporzionali rispetto all’oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi pertanto in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all’interesse pubblico perseguito.

In particolare, per quel che rileva in questa sede, non risulta giustificata la pretesa titolarità di titoli ulteriori rispetto al diploma di laurae, ed in particolare di un master di II livello della durata biennale – con esclusione quindi dei master parimenti di II livello, ma aventi solo una durata annuale – in relazione allo specifico profilo di Funzionario architetto in questione.

3.3 In disparte le considerazioni circa l’equivalenza o meno dei due titoli (annuale e biennale) alla stregua del D.M. n. 270/2004 e la necessità di discriminare, se del caso, in base ai rispettivi crediti formativi conseguiti attraverso ciascun titolo, piuttosto che in base alla relativa durata, l’eccessività, e dunque l’illegittimità, dei criteri impugnati rispetto al fine da perseguire emerge da più fattori.

In primo luogo, in generale deve ricordarsi che il Testo Unico dei pubblici concorsi, all’articolo 2, comma 6, prevede che “Per l’accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea”.

Secondariamente, in riferimento allo specifico concorso oggetto di causa, tramite l’accordo siglato in sede sindacale nel 2010 – propedeutico all’emanazione dei bandi di concorso, quale quello oggetto del presente giudizio – lo stesso Ministero aveva convenuto che per accedere ai concorsi dallo stesso indetti, i candidati dovevano essere in possesso del diploma di laurea magistrale (o di vecchio ordinamento) coerente con le professionalità specifiche. In particolare, per il profilo a cui ambisce l’appellante – “Funzionario per la promozione e comunicazione” – a differenza di altri profili, il Ministero, in sede di stipula del citato accordo, non ha individuato alcun requisito ulteriore oltre al diploma di laurea magistrale (o di vecchio ordinamento) coerente con le professionalità specifiche.

Per quel che rileva in questa sede, il ricordato accordo è sintomatico della eccessiva gravosità dei criteri successivamente stabiliti per l’accesso al concorso. Invero, lo stesso Ministero, proprio al fine di procedere ai successivi concorsi per l’assunzione, per il profilo di Funzionario per la promozione e comunicazione, aveva ritenuto sufficiente il solo requisito del possesso del diploma di laurea, evidentemente considerato di per sé idoneo a garantire l’adeguata preparazione e professionalità per tale profilo. Appare dunque ingiustificata la successiva previsione in sede di indizione del concorso di ulteriori requisiti, quali quelli censurati nel presente giudizio.

3.4 Inoltre, la scelta di prevedere ulteriori titoli, rispetto a quello della solo diploma di laurea, nel caso di specie, non può ritenersi giustificata dal peculiare contesto nel quale è stato indetto il bando oggetto di causa. Al riguardo, parte appellata osserva che il concorso in esame è stato indetto, anche in parziale deroga dei vigenti vincoli di assunzione previsti dell’art. 1, comma 328 e seguenti, della legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità per il 2016), nell’ambito di una più ampia serie di misure economiche di promozione e sviluppo del patrimonio culturale, anche in considerazione della difficile situazione che lo stesso sta vivendo.

Invero, la necessità di derogare ai vincoli di assunzione dettati da misure rigoriste di natura finanziaria, al fine di far fronte all’urgente bisogno di intervenire nel settore di riferimento, non pare possa ragionevolmente giustificare l’aggravamento dei criteri di ammissione al concorso, i quali devono invece essere predisposti in vista dei requisiti culturali e di professionalità richiesti dal ruolo da ricoprire, indipendentemente dal contesto economico finanziario che caratterizza l’epoca di indizione del concorso

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Riconoscimento di titolo di studio all’estero e numero minimo di anni https://www.giurdanella.it/2019/03/riconoscimento-di-titolo-di-studio-allestero-e-numero-minimo-di-anni/ Wed, 20 Mar 2019 19:20:16 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=48150 Per i titoli professionali conseguiti all'estero, è impossibile il riconoscimento in presenza di corsi per un numero di anni minore di quelli italiani, neanche in presenza di misure compensative

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Per la validità in Italia dei titoli di studio esteri conseguiti fuori dall’U.E., si potrà procedere al riconoscimento generale dei soli titoli in cui si riscontri un certo gap contenutistico, non anche di quelli in cui si registri altresì un gap di natura temporale: il requisito della durata minima del corso di laurea dovrà pertanto essere sempre indefettibilmente rispettato.

TAR Lazio, sez. III Quater, 4 marzo 2019, n. 2845

Nel giudizio davanti al TAR Lazio, veniva impugnato il provvedimento ministeriale con cui era stata rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo professionale di specialità medica in medicina interna conseguita dalla ricorrente nella Repubblica di Moldavia, e motivo del diniego era il mancato raggiungimento del numero di ore minime previste nell’ordinamento italiano, corrispondenti a 5 anni di corso nell’ordinamento italiano.

Il TAR Lazio ha tuttavia ritenuto che il corso di laurea sostenuto all’estero (Repubblica Moldavia) aveva una durata (3 anni) sensibilmente inferiore rispetto a quanto richiesto dall’ordinamento italiano, e che questa differenza è un ostacolo insormontabile rispetto al riconoscimento del titolo di studio, alla luce delle norme sul c.d. “Riconoscimento generale” dei titoli di studio all’estero extra-UE.

Il procedimento previsto per il titolo di studio conseguito all’estero, se non è comunitario. Le misure compensative

Per i titoli professionali e di studio conseguiti in un paese extra UE si applica il c.d. riconoscimento generale.

L’art. 49 del DPR n. 394 del 1999 (c.d. Regolamento Immigrazione) prevede per i titoli professionali conseguiti all’estero il solo meccanismo del riconoscimento generale e non anche di quello automatico (riservato ai soli titoli comunitari).

Il comma 3 della citata disposizione opera infatti un espresso riferimento alle “misure compensative” (prova attitudinale o tirocinio formativo) che il Ministero competente deciderà discrezionalmente di adottare dopo avere effettuato la prescritta comparazione tra titolo conseguito all’estero (ossia in paese extra UE) e percorso di formazione previsto dall’ordinamento italiano per le singole professioni.

Pertanto le misure compensative costituiscono pertanto una sorta di strumento idoneo a recuperare la eventuale carenza (gap) di taluni requisiti minimi in capo ai singoli titoli conseguiti all’estero.

L’impossibilità di riconoscere un titolo in presenza di un numero inferiore di ore, il c.d. gap temporale

Premesso il funzionamento generale del riconoscimento generale dei titoli di studio, il TAR Lazio chiarisce la differenza tra i casi di c.d. gap contenutistico e c.d. gap temporale.

Sino alla emanazione del decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 le carenze da recuperare mediante misure compensative potevano sia il gap temporale (durata minima corso di laurea) sia il gap contenutistico (materie affrontate nel corso di studio all’estero).

Tuttavia, osserva la sentenza, in seguito alla entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 15 del 2016 è stata abrogata la lettera a) del comma 1 dell’art. 22 del decreto 206, ossia il presupposto relativo al gap temporale.

Di conseguenza, se tale specifico presupposto per la applicazione delle suddette misure compensative (il gap temporale) è dal 2016 venuto meno, lo stesso non potrà più parallelamente mancare, ab origine, in capo al peculiare titolo (estero, in questo caso) di cui ora si chiede il riconoscimento.

In altre parole, conclude il TAR, con la abrogazione della suddetta lettera a) si potrà procedere al riconoscimento generale mediante applicazione di misure compensative dei soli titoli in cui si riscontri un certo gap contenutistico, non anche di quelli in cui si registri altresì un gap di natura temporale: il requisito della durata minima del corso di laurea dovrà pertanto essere sempre indefettibilmente rispettato.

E ciò sarebbe spiegabile, probabilmente, alla luce dello scopo di evitare il riconoscimento di corsi di laurea frequentati all’estero che si rivelino “leggeri” oltre misura, ossia per garantire un certo livello minimo di qualificazione necessario a preservare la qualità delle relative prestazioni professionali (cfr. undicesimo considerando della direttiva 2005/36/CE)”.

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Informatici: Il Tar Lazio li ammette all’Albo Ingegneri https://www.giurdanella.it/2013/12/informatici-il-tar-li-ammette-allalbo-degli-ingegneri/ Thu, 05 Dec 2013 07:59:42 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19002 I laureati in Informatica del vecchio ordinamento potranno sostenere l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere dell’informazione. Lo ha stabilito il TAR Lazio, con la sentenza che si riporta di seguito. La controversia, promossa dall’Associazione  nazionali laureati in scienze dell’informazione e dell’informatica, aveva ad oggetto l’ interpretazione fornita  dal Miur rispetto ad una […]

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I laureati in Informatica del vecchio ordinamento potranno sostenere l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere dell’informazione. Lo ha stabilito il TAR Lazio, con la sentenza che si riporta di seguito.

La controversia, promossa dall’Associazione  nazionali laureati in scienze dell’informazione e dell’informatica, aveva ad oggetto l’ interpretazione fornita  dal Miur rispetto ad una circolare applicativa  concernente la norma di riordino – dpr 328/2001-  che ha disposto la suddivisione dell’Albo degli Ingegneri in tre settori di specializzazione, inserendo nel settore dell’informazione le attività professionali storicamente svolte dai laureati in informatica (mai contemplate prima tra quelle inerenti la professione di ingegnere). La contestata  interpretazione infatti ha impedito, per dieci anni,  ai laureati in informatica  del vecchio ordinamento ( a differenza dei laureati in informatica di nuovo ordinamento e ai laureati in ingegneria) di sostenere gli esami per l’accesso alla sezione A dell’albo degli Ingegneri, settore dell’Informazione.

Il Tar Lazio ha bocciato l’interpretazione ministeriale sostenendo che l’entrata in vigore di un “ nuovo sistema  di studio e dalla correlata possibilità di accedere a specifiche professioni deve armoniosamente raccordarsi con il sistema pregresso, e che l’esame di stato per l’abilitazione alle professioni di tipo informatico è (era,  all’epoca della proposizione del ricorso) di nuova istituzione, sicché “non pare ammissibile discriminare coloro che, nel vigente ordinamento, potevano  liberamente esercitarle, privandoli della possibilità di accedere all’esame stesso”.

Dunque, a parere del Giudice Amministrativo non si  giustifica la rigorosa interpretazione ministeriale della norma intesa proprio a salvaguardare il “valore dei titoli di studio e abilitativi  conseguiti in conformità al precedente ordinamenti”.

Qui il testo integrale della sentenza del TAR LAZIO. Di seguito, riportiamo la motivazione.

.   .   .


Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

Sentenza del 27 novembre 2013 numero 10163

(presidente Maria Luisa De Leoni, estensore Giulia Ferrari)

 

(…)

1. Il ricorso è fondato, anche alla luce delle argomentazioni espresse da una pressocché costante giurisprudenza formatasi sul punto (Tar Lazio, sez. III bis, 18 febbraio 2011, n. 155; id. 22 aprile 2010, n. 8046; Tar Veneto 30 novembre 2005, n. 4116; Tar Lecce 19 gennaio 2004, n. 653).

L’impugnata circolare del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica n. 2126 del 28 maggio 2002 ha interpretato l’art. 8, d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (“Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento”), nel senso che “i titoli che precedentemente davano la possibilità di accedere ad uno specifico esame di stato continuano ad essere titoli validi per l’accesso allo stesso. Al contrario le lauree che, nell‘ambito del previgente ordinamento, non consentivano l’accesso agli esami di stato non costituiscono titolo idoneo per sostenere i nuovi esami “.

Osserva il Collegio che la suddetta interpretazione non risulta condivisibile alla luce del disposto del precitato art. 8, secondo cui “Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo 11, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell‘art. 17, comma 95, l. 15 maggio 1997 n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II”.

Il tenore letterale della norma e la sua intitolazione sono già di per sé soli sufficienti ad escludere l’interpretazione che di essa ha dato il Ministero, essendo più ragionevole ritenere che il legislatore, con tale norma di salvaguardia, abbia voluto da un lato tutelare gli attuali appartenenti all’ordine degli ingegneri che, infatti, possono iscriversi all’interno della sezione A, nei settori a loro scelta, senza sostenere alcun esame (art. 49, d.P.R. n. 328 del 2001 cit.); dall’altro, dare la possibilità a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea secondo il previgente ordinamento di partecipare agli esami di stato per conseguire le abilitazioni professionali relative.

Tale norma non distingue tra lauree che in passato consentivano o meno l’accesso ad attività protette e, dunque, non si riferisce solamente a coloro che hanno conseguito o conseguiranno la “vecchia” laurea in ingegneria, ma a tutti i titoli di studio che abbiano come sbocco professionale l’esercizio di un’attività per cui attualmente viene richiesta l’abilitazione e ciò, dunque, vale anche per la laurea in Scienze dell’Informazione conseguita dai ricorrenti.

A queste considerazioni vanno aggiunge quelle espresse dal Tar Veneto 30 novembre 2005, n. 4116, per il quale contrasta con la ratio del sistema impedire l’accesso all’esame di stato a coloro che hanno ottenuto la laurea in Informatica in base al vecchio ordinamento, considerato anche che l’esame di stato per l’abilitazione alle professioni di tipo informatico è di nuova istituzione, sicchè non pare ammissibile discriminare coloro che, nel vigente ordinamento, potevano liberamente esercitarle, privandoli della possibilità di accedere all’esame stesso.

Giova aggiungere che le conclusioni alle quali perviene il Collegio sembrano essere state recepite dallo stesso Ministero dell’istruzione che, con nota del 6 giugno 2012 n. 2100, ha affermato che l’equipollenza dei titoli di studio conseguiti secondo il vecchio ordinamento con quelli ottenuti dopo la riforma vale anche agli effetti della partecipazione all’esame di stato per l’iscrizione ai diversi Albi. Ciò in quanto è “proprio l’esame di stato il momento di verifica dell’idoneità dei candidati ad esercitare le singole professioni”. Da questa premessa il Ministero ha tratto la conclusione che “tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio ordinamento equiparati dal d.m. 9 luglio 2009 a quelli previsti dal d.P.R. n. 328 del 2001 come validi per l’accesso alle specifiche professioni, possono essere ritenuti idonei anche per l’ammissione agli esami di stato”.

2. L’illegittimità della circolare ed il suo annullamento comportano l’annullamento, per illegittimità derivata, degli impugnati dinieghi di ammissione alla partecipazione agli esami di stato opposti dalle Università degli studi di Firenze, L’Aquila, Udine, Genova, Salerno e Basilicata.

(…)

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Valutazione di ammissibilità dei titoli: potere discrezionale della Commissione esaminatrice https://www.giurdanella.it/2012/04/valutazione-di-ammissibilita-dei-titoli-potere-discrezionale-della-commissione-esaminatrice/ Thu, 05 Apr 2012 22:00:00 +0000 Consiglio di Stato, sentenza n.1910/2012

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“Il punto nodale della vexata quaestio è costituito dalla legittimità o meno del fatto per cui, con riferimento alla più generale previsione della categoria di titoli prevista dal bando ( art.3 lettera f), la Commissione in sede di applicazione dei criteri di valutazione ha espressamente conferito valenza ai fini dell’ammissibilità dei titoli valutabili, ai soli concorsi interni per esami e per titoli ed esami, per poi operare una sorta di “sbarramento” dall’esterno, escludendo la valutazione del risultato positivo conseguito nei concorsi banditi da altra amministrazione.

Ora, ritiene il Collegio che bene ha fatto la commissione a non valutare il superamento del concorso interno per titoli a vice dirigente dell’Amministrazione postale, dovendosi, invero, rilevare la sussistenza di valide ragioni preclusive alla valutabilità del titolo in questione.

Invero, va qui osservato come la Commissione esaminatrice goda di una ampia discrezionalità ( in particolare, allorchè, come nel caso de quo, le disposizioni del bando non sono puntuali in ordine alla individuazione dei titoli e del punteggio da attribuire ) nel senso che è sua facoltà effettuare un specificazione dei titoli e una graduazione della relativa importanza, proprio al fine di rendere concreti, attuali e utilizzabili gli stessi criteri del bando ( cfr., in relazione specificatamente al concorso qui in discussione, questa Sezione 20 febbraio 2007 n. 3036).

Trattasi di un potere squisitamente tecnico- discrezionale rimesso “ratione officii” all’Organo preposto a giudicare dell’ammissibilità e del valore dei titoli che è suscettibile di censura solo in presenza di macroscopici vizi di irrazionalità, illogicità e sviamento nella specie non rinvenibili.

Quella operata dalla commissione in realtà non è una limitazione che si contrappone al dettato recato dal bando, ma l’esercizio legittimo di una scelta con cui si intende nell’ambito della categoria generale del titolo indicata dal bando stesso ( quella dei concorsi interni ) accordare preferenza, in ragione della loro insita valenza, ai soli concorsi interni “per esami” e per “titoli ed esami”, senza che una siffatta previsione si appalesi illogica e/o contraddittoria né tanto meno discriminatoria rispetto a quanto previsto dalla normativa del bando a monte dettata”.



E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza numero 1910 del 31 marzo scorso.

Per il testo integrale della sentenza https://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201003375/Provvedimenti/201201910_11.XML

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Sul riconoscimento delle abilitazioni conseguite all’estero https://www.giurdanella.it/2010/12/sul-riconoscimento-delle-abilitazioni-conseguite-allestero/ Mon, 27 Dec 2010 23:00:00 +0000 (sentenza avvocato Koller del 22 dicembre 2010)

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1) Al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre, 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nel testo di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, possono essere fatte valere dal possessore di un titolo rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abilita detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.

2) La direttiva 89/48, nel testo di cui alla direttiva 2001/19, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l’accesso alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro.



. . . .

Corte di Giustizia (Quarta Sezione)

Sentenza del 22 dicembre 2010



(presidente Bonichot, relatore Bay Larsen)

[procedimento C‑118/09 – Koller]

(…)

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), nel testo di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE (GU L 206, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 89/48 modificata»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Koller e la Rechtsanwaltsprüfungskommission dell’Oberlandesgericht Graz (commissione competente in ordine all’esame di accesso alla professione di avvocato della Corte di appello di Graz) in merito al rifiuto opposto dal presidente di quest’ultima di autorizzarlo a sostenere la prova attitudinale ai fini dell’esercizio della professione di avvocato in Austria o di dispensarlo dal sostenere tale esame.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione



3 Ai termini dell’art. 1, lett. a), b) e g), della direttiva 89/48 modificata:

«Ai sensi della presente direttiva si intende:

a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli;

– che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

– da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e

– dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,

quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità (…).

È assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un’autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d’accesso e d’esercizio di una professione regolamentata;

b) per Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato membro chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza aver ottenuto nello stesso il suo diploma o avervi esercitato per la prima volta la professione in questione;

(…)

g) per prova attitudinale, un esame riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare la capacità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata.

Per consentire il controllo, le autorità competenti redigono un elenco delle materie che, attraverso un confronto tra la formazione richiesta nello Stato rispettivo e quella ricevuta dal richiedente, non sono comprese nel diploma o nel/nei titolo/i presentato/i dal richiedente.

La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d’origine o di provenienza. Essa verta su materie da scegliere tra quelle che figurano nell’elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Questa prova può anche comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività in questione nello Stato membro ospitante. La modalità della prova attitudinale sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro nel rispetto delle norme del diritto comunitario.

(…)».

4 L’art. 3, lett. a), della direttiva 89/48 modificata così prevede:

«Quando nello Stato membro ospitante l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l’autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso a/o l’esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:

a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l’accesso o l’esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro (…)».

5 L’art. 4, nn. 1 e 2, di detta direttiva dispone quanto segue:

«L’articolo 3 non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente:

a) provi che possiede un’esperienza professionale, quando la durata della formazione addotta a norma dell’articolo 3, lettere a) e b) è inferiore di almeno un anno a quella prescritta nello Stato membro ospitante (…)

(…)

b) compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga a una prova attitudinale:

– quando la formazione ricevuta conformemente all’articolo 3, lettere a) e b) verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nel diploma prescritto nello Stato membro ospitante oppure,

– quando, nel caso di cui all’articolo 3, lettera a), la professione regolamentata nello Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione regolamentata nello Stato membro di origine o provenienza del richiedente, e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal diploma dichiarato dal richiedente, oppure

(…)

Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma.

Se lo Stato membro ospitante ricorre a tale possibilità, esso deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. In deroga a tale principio, lo Stato ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale se si tratta di professioni il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o l’assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell’attività. (…)

2. Tuttavia lo Stato membro ospitante non può applicare cumulativamente le lettere a) e b) del paragrafo 1».



La normativa nazionale

6 Il capitolo 3 della legge federale sulla libera circolazione di servizi e sullo stabilimento di avvocati europei in Austria (Bundesgesetz über den freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassung von europäischen Rechtsanwälten in Österreich, BGBl. I, 27/2000, nella versione pubblicata nel BGBl. I, 59/2004; in prosieguo: l’«EuRAG») contiene, inter alia, gli artt. 24‑29 di tale legge. L’art. 24 dell’EuRAG sancisce quanto segue:

«1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (…) che abbiano ottenuto un diploma da cui risulti che il titolare dispone dei requisiti professionali necessari per l’accesso immediato ad una delle professioni elencate nell’allegato alla presente legge devono essere iscritti, su domanda, nell’albo degli avvocati (…) qualora abbiano sostenuto con successo una prova attitudinale.

2. Costituiscono diplomi ai sensi del n. 1 i diplomi, i certificati o gli altri titoli ai sensi della direttiva [89/48] (…)».

7 L’art. 25 dell’EuRAG ha il seguente tenore:

«La prova attitudinale è un esame nazionale riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del candidato e diretto a valutare la sua capacità ad esercitare la professione forense in Austria. La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il candidato dispone, in uno Stato membro dell’Unione europea, di una qualifica professionale per l’esercizio della professione forense».

8 L’art. 27 dell’EuRAG così prevede:

«Sull’ammissione alla prova attitudinale decide, su domanda del candidato, il presidente della commissione d’esame, di concerto con l’ordine degli avvocati presso la sede dell’Oberlandesgericht entro quattro mesi dalla presentazione di tutti i documenti da parte del candidato medesimo».

9 L’art. 29 dell’EuRAG dispone quanto segue:

«Il presidente della commissione d’esame, di concerto con l’ordine degli avvocati competente ai sensi dell’art. 26, deve accordare al candidato che ne faccia domanda una dispensa dalle prove nelle materie per le quali questi dimostri che, nel corso della sua precedente formazione o attività professionale, ha acquisito le conoscenze di diritto sostanziale e procedurale austriaco necessarie per l’esercizio della professione forense in Austria».

10 L’art. 1 del regolamento sulla professione forense (Rechtsanwaltsordnung, RGBl. 96/1868, nella versione pubblicata nel BGBl. I, 128/2004; in prosieguo: la «RAO») è così redatto:

«1. Per l’esercizio della professione forense [in Austria] non occorre una nomina da parte dell’autorità ma solo la prova del soddisfacimento dei seguenti requisiti e dell’iscrizione all’albo degli avvocati (…).

2. Tali requisiti sono:

(…)

d) il tirocinio nei tempi e modi stabiliti dalla legge;

e) il superamento dell’esame di avvocato;

(…)».

11 In forza dell’art. 2, n. 2, della RAO, il tirocinio deve avere durata pari a cinque anni, di cui almeno 9 mesi presso un giudice o un pubblico ministero e almeno tre anni presso un avvocato che eserciti in Austria.



Causa principale e questioni pregiudiziali

12 Il 25 novembre 2002 il sig. Koller, cittadino austriaco, conseguiva presso l’Università di Graz (Austria) il titolo di «Magister der Rechtswissenschaften», ossia un diploma che sancisce un ciclo di studi universitari in giurisprudenza di durata pari ad almeno otto semestri.

13 Con decisione 10 novembre 2004 il Ministero per l’Educazione e la Scienza spagnolo riconosceva l’equivalenza del titolo di «Magister der Rechtswissenschaften» con quello di «Licenciado en Derecho», in quanto il richiedente aveva seguito corsi all’Università di Madrid (Spagna) ed aveva superato esami complementari conformemente alla procedura di omologazione prevista dall’ordinamento interno spagnolo.

14 Il 14 marzo 2005 l’ordine degli avvocati di Madrid, avendo rilevato che il sig. Koller deteneva il titolo di «Licenciado en Derecho», lo autorizzava ad avvalersi del titolo di «abogado».

15 Il 5 aprile 2005 il sig. Koller chiedeva alla Rechtsanwaltsprüfungskommission presso l’Oberlandesgericht Graz l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale alla professione forense. Al contempo, il medesimo presentava domanda di dispensa ex art. 29 dell’EuRAG per tutte le materie oggetto della prova attitudinale.

16 Con decisione 11 agosto 2005 il presidente della Rechtsanwaltsprüfungskommission respingeva, in base all’art. 27 dell’EuRAG, la domanda di autorizzazione a sostenere la prova attitudinale. All’epoca il sig. Koller esercitava la professione di avvocato in Spagna. Questi interponeva appello avverso tale decisione dinanzi all’Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (commissione superiore disciplinare degli avvocati; in prosieguo: l’«OBDK»).

17 Con decisione 31 gennaio 2006 l’OBDK respingeva le richieste del richiedente. Tale commissione si è fondata, in primo luogo, sul fatto che, in Spagna, a differenza di quanto prescritto dalla normativa applicabile in Austria, non è necessario effettuare un tirocinio per esercitare la professione di avvocato. L’OBDK ne ha concluso che la domanda del signor Koller aveva l’obiettivo di aggirare l’obbligo di tirocinio di cinque anni richiesto da tale normativa.

18 In secondo luogo, a giudizio dell’OBDK il titolo di «Licenciado en Derecho» non può essere sufficiente per essere ammessi a sostenere la prova attitudinale, in conformità del capitolo 3 dell’EuRAG. A tale proposito, l’art. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48 modificata distinguerebbe tra il fatto di seguire con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni e la formazione professionale richiesta oltre a tale ciclo di studi. Ciò premesso, si dovrebbe ritenere che la prova attitudinale richiesta dall’EuRAG sia un esame destinato esclusivamente a valutare le conoscenze professionali del richiedente. Ad avviso dell’OBDK, dato che non dispone di alcuna conoscenza professionale, il sig. Koller non può essere ammesso a sostenere la prova attitudinale. Infine, la concomitanza tra la domanda dell’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale e la richiesta di dispensa mirerebbe, in realtà, ad aggirare intenzionalmente la normativa austriaca.

19 Con sentenza 13 marzo 2008, su ricorso del sig. Koller, il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria) annullava la suddetta decisione di rigetto rilevando, segnatamente, il difetto di elementi che evidenziassero un abuso da parte del richiedente. Di conseguenza, l’OBDK deve nuovamente pronunciarsi sulla domanda del sig. Koller diretta ad ottenere l’ammissione alla prova attitudinale per la professione di avvocato.

20 Ciò premesso, l’OBDK ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la direttiva 89/48/(…) sia applicabile ad un cittadino austriaco, qualora quest’ultimo:

a) abbia concluso con successo un ciclo di studi universitari in giurisprudenza in Austria e gli sia stato conferito, mediante decisione in tal senso, il titolo accademico di “Magister der Rechtswissenschaften”,

b) sia poi stato autorizzato, mediante atto di approvazione del Ministero per l’Educazione e la Scienza [spagnolo], in seguito al superamento di esami integrativi presso un’università spagnola, che hanno tuttavia comportato un periodo di formazione inferiore a tre anni, ad avvalersi del titolo spagnolo – equivalente al titolo austriaco – di “Licenciado en Derecho”;

c) abbia ottenuto, con l’iscrizione presso l’ordine degli avvocati di Madrid, l’autorizzazione ad avvalersi del titolo professionale di “abogado” e abbia effettivamente esercitato la professione forense in Spagna, prima della presentazione della domanda, per tre settimane e rispetto alla data della decisione di primo grado per al massimo cinque mesi.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se sia compatibile con la direttiva 89/48/(…) l’interpretazione dell’art. 24 dell’EuRAG nel senso che il conseguimento di un diploma in giurisprudenza austriaco, nonché l’autorizzazione ad avvalersi del titolo spagnolo di “Licenciado en Derecho”, ottenuta in seguito al superamento di esami complementari presso un’università spagnola nel corso di un periodo di tempo inferiore a tre anni, non siano sufficienti ai fini dell’ammissione alla prova attitudinale in Austria, ai sensi dell’art. 24, n. 1, dell’EuRAG, in mancanza di prova dell’esperienza pratica richiesta dal diritto nazionale (art. 2, n. 2, della RAO), anche qualora il richiedente sia abilitato in Spagna all’esercizio della professione di “abogado”, senza un’equivalente obbligo di esperienza pratica, e ivi abbia esercitato tale professione per tre settimane prima della presentazione della domanda e, rispetto alla data della decisione di primo grado, per un periodo pari, al massimo, a cinque mesi».



Sulla competenza della Corte

21 In via preliminare si deve verificare se l’OBDK sia una giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE e se, di conseguenza, la Corte sia competente a pronunciarsi sulle questioni ad essa sottoposte da detta commissione.

22 Al riguardo va rammentato che, secondo costante giurisprudenza della Corte, per valutare se l’organo del rinvio possegga le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell’art. 234 CE, questione che appartiene unicamente al diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze 17 settembre 1997, causa C‑54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I‑4961, punto 23; 31 maggio 2005, causa C‑53/03, Syfait e a., Racc. pag. I‑4609, punto 29, nonché 14 giugno 2007, causa C‑246/05, Häupl, Racc. pag. I‑4673, punto 16).

23 Orbene, l’OBDK, della cui giurisdizione è pacifica l’obbligatorietà, presenta, come illustrato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, tutti gli elementi necessari per poter essere qualificata quale giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE.

24 La Corte è pertanto competente a risolvere le questioni sollevate dal giudice del rinvio.



Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

25 Con la prima questione, in sostanza, il giudice del rinvio chiede se, al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva 89/48 modificata possano essere fatte valere dal possessore di un titolo, rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.

26 Si deve rammentare che la nozione di «diploma», definita dall’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata, costituisce la chiave di volta del sistema generale di riconoscimento dei diplomi d’istruzione superiore previsto da tale direttiva (v., in particolare, sentenza 23 ottobre 2008, Commissione/Spagna, causa C‑286/06, Racc. pag. I‑8025, punto 53).

27 Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 4 della direttiva 89/48 modificata, l’art. 3, primo comma, lett. a), di quest’ultima riconosce ad ogni richiedente in possesso di un «diploma», ai sensi di detta direttiva, che gli consenta di esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro, il diritto di esercitare la stessa professione in qualsiasi altro Stato membro (v. sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 54).

28 Quanto alle qualifiche come quelle fatte valere dal sig. Koller, occorre precisare che il «diploma», ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata, può essere costituito da un insieme di titoli.

29 Riguardo alla condizione di cui all’art. 1, lett. a), primo trattino, della direttiva 89/48 modificata, va rilevato che, nella causa sfociata nella sentenza 29 gennaio 2009, causa C‑311/06, Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Racc. pag. I‑415), la Corte ha avuto modo di dichiarare, al punto 48 di tale sentenza, che detta condizione era soddisfatta in ordine ai titoli fatti valere da una persona che aveva chiesto l’iscrizione all’albo degli ingegneri in Italia, atteso che ciascuno di tali titoli era stato rilasciato da un’autorità competente, designata conformemente alle disposizioni normative, rispettivamente, italiane e spagnole. Detta condizione risulta del pari soddisfatta per quanto attiene a titoli come quelli presentati dal sig. Koller, dato che ciascuno di essi è stato rilasciato da un’autorità competente, designata conformemente alle disposizioni normative, rispettivamente austriache e spagnole.

30 Per quanto concerne il requisito previsto dall’art. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48 modificata, si deve necessariamente rilevare che una persona quale il sig. Koller, come ha altresì dichiarato la Corte al punto 49 della citata sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri a proposito della persona di cui alla causa all’origine di tale sentenza, soddisfa la condizione secondo cui il titolare deve aver seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di una durata minima di tre anni in un’università. Tale circostanza, difatti, è espressamente attestata dal titolo di studi rilasciato dall’Università di Graz all’interessato.

31 Per quanto riguarda il requisito di cui all’art. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva 89/48 modificata, dal certificato di omologazione redatto dal Ministero per l’Educazione e la Scienza spagnolo e, in ogni caso, dall’iscrizione del sig. Koller all’ordine degli avvocati di Madrid risulta che quest’ultimo è in possesso delle qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in Spagna (v., in tal senso, sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cit., punto 50).

32 Del resto, contrariamente al certificato di omologazione fatto valere dalla persona interessata nella causa all’origine della citata sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri che non sanciva alcuna formazione nell’ambito del sistema d’istruzione spagnolo e non si fondava né su un esame né su un’esperienza professionale acquisita in Spagna, il titolo spagnolo di cui si avvale il sig. Koller attesta l’acquisizione da parte di quest’ultimo di una qualifica supplementare rispetto a quella conseguita in Austria.

33 Pertanto, sebbene sia vero che un titolo attestante qualifiche professionali non può essere assimilato ad un «diploma» ai sensi della direttiva 89/48 modificata in assenza dell’acquisizione, totale o parziale, di qualifiche nel contesto del sistema d’istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo (v., in tal senso, sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cit., punto 55), ciò non è vero nel caso del titolo fatto valere dal sig. Koller nella causa principale.

34 Inoltre, la circostanza che detto titolo spagnolo non attesti una formazione professionale di tre anni seguita in Spagna è priva di rilevanza a questo riguardo. Infatti, l’art. 1, lett. a), primo comma, della suddetta direttiva non prescrive che il ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, o di durata equivalente a tempo parziale, sia effettuato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante.

35 Pertanto, una persona quale il sig. Koller è senz’altro titolare di un «diploma» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata.

36 Di conseguenza, si deve risolvere la prima questione dichiarando che, al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva 89/48 modificata possono essere fatte valere dal possessore di un titolo, rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.

Sulla seconda questione



37 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 89/48 modificata debba essere interpretata nel senso che essa osti a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale di ammissione alla professione forense in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa dello Stato membro medesimo.

38 In quanto titolare di un «diploma» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata, una persona, quale il sig. Koller, beneficia, conformemente all’art. 3, primo comma, lett. a), di tale direttiva, dell’accesso alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante.

39 Tuttavia, trattandosi di una professione il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nella quale la consulenza e/o l’assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell’attività, l’art. 3 della direttiva 89/48 modificata non osta, in applicazione dell’art. 4, n. 1, lett. b), di questa, a che lo Stato membro ospitante esiga che il richiedente si sottoponga ad una prova attitudinale, purché tale Stato verifichi preliminarmente se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale siano tali da colmare, in tutto o in parte, la differenza sostanziale di cui al primo comma di quest’ultima disposizione.

40 Orbene, dal momento che il richiedente è soggetto, nello Stato membro ospitante, ad una prova attitudinale che ha specificamente lo scopo di consentire la verifica della sua idoneità ad esercitare la professione regolamentata in tale Stato membro, quest’ultimo non può, in forza dell’art. 4 della direttiva 89/48 modificata, negare ad una persona che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale l’autorizzazione a sostenere siffatta prova in ragione del fatto che questi non abbia effettuato il tirocinio richiesto dalla normativa di detto Stato membro.

41 Di conseguenza, la seconda questione va risolta dichiarando che la direttiva 89/48 modificata deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l’accesso alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro.



Sulle spese

42 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.



Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) Al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre, 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nel testo di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, possono essere fatte valere dal possessore di un titolo rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abilita detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.

2) La direttiva 89/48, nel testo di cui alla direttiva 2001/19, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l’accesso alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro.

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