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]]>Tar Sicilia, 16 aprile 2019, n. 1082
Il Tar Sicilia ha rigettato il ricorso del militare che limitava la mancata applicazione nei confronti degli istituti partecipativi di cui alla legge 241/90 sul procedimento amministrativo, ma in particolare la violazione dell’art. 3 L. 241/90 in materia di motivazione.
Secondo l’ormai consolidato ordinamento della giurisprudenza amministrativa, citato dalla sentenza (T.A.R., Roma, sez. I , 1° ottobre 2018 , n. 9654) nell’ambito delle Forze Armate i provvedimenti di trasferimento d’autorità possono essere qualificati come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, generalmente, una rilevanza di mero fatto, per la quale non sono necessarie particolari garanzie di partecipazione preventiva, né una specifica motivazione, considerato che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio prevale sugli altri eventuali interessi del subordinato.
A ciò si aggiunge che, comunque, per la categoria militare non è configurabile una situazione giuridica tutelabile in ordine alla sede di servizio.
A tale proposito si era pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza della sez. IV , 31/05/2018 , n. 3255: i trasferimenti di autorità, del tutto parificati agli ordini, sono di regola sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, in conformità a quanto ora testualmente dispone l’ art. 1349, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato.
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]]>Tar Calabria – Reggio Calabria, 10 maggio 2019 n. 321
Un Carabiniere, convivente, impugnava l’atto con il quale il Comando ha dichiarato inammissibile l’istanza di trasferimento da lui presentata, “in quanto non riunisce i requisiti previsti dalla circolare n. 944001-1/ T-16/Pers. Mar del 9.2.2010 riguardante il ricongiungimento al coniuge lavoratore, poiché non sussiste rapporto di coniugio”.
La difesa del Carabiniere contesta la legittimità della declaratoria di inammissibilità della domanda di trasferimento in discorso, sottolineando come qualsiasi forma di discriminazione giuridica della convivenza rispetto al matrimonio civile si porrebbe in grave violazione dell’articolo 2 della Costituzione.
Il Tar Calabria, sez. di Reggio Calabria, ha quindi accolto con la sentenza n. 321 del 2019 il ricorso, stabilendo che non è possibile discriminare, nell’applicazione dell’istituto del ricongiungimento familiare, tra coniugi e conviventi more uxorio.
Infatti, alla luce della tutela delle famiglie di fatto, ormai presente nel nostro ordinamento, l’esclusione della convivenza more uxorio – stabile ed accertata a mente della ripetuta legge 20 maggio 2016, n. 76 – dal novero delle situazioni che legittimano il ricongiungimento familiare, sarebbe irragionevole.
La sentenza prende atto dell’evoluzione del concetto di famiglia, comprensivo anche delle unioni di fatto tra individui (anche dello stesso sesso), e della progressiva e conseguente valorizzazione della convivenza stabile quale fonte di effetti giuridici rilevanti.
Il T.A.R. parte dagli arresti della Corte Costituzionale che pur chiarendo come nessuna norma costituzionale o principio fondamentale possa cancellare le ontologiche differenze tra la famiglia di fatto e quella fondata sul matrimonio, ha posto il principio della tutela costituzionale della famiglia di fatto.
Infatti la stessa Consulta ha evidenziato la necessità di tutelare i diritti individuali dell’uomo in tutte le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, specificando che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione” (Corte Costituzionale, 15 aprile 2010, n. 138), ponendo così le basi per il riconoscimento della rilevanza giuridica della famiglia di fatto.
Nel diritto positivo il riconoscimento si è tramutato nell’approvazione della legge 20 maggio 2016 n. 76 (c.d. Legge Cirinnà) la quale, recependo in alcuni casi le sollecitazioni della giurisprudenza, equipara il convivente more uxorio al coniuge sotto molteplici profili (per esempio, quanto all’assistenza ospedaliera, ai poteri di rappresentanza conferibili in caso di malattia e incapacità di intendere e di volere, in ordine al subentro nel contratto di locazione della casa di residenza intestato al convivente deceduto).
Passando alla questione del ricongiungimento familiare, il T.A.R. cita ancora una volta la Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 183 del 30 maggio 2008, ha evidenziato che “il ricongiungimento è, dunque, diretto a rendere effettivo il diritto all’unità della famiglia, che, come questa Corte ha riconosciuto, si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana (sentenze n. 113 del 1998 e n. 28 del 1995). Tale valore costituzionale può giustificare una parziale compressione delle esigenze di alcune amministrazioni (nella specie, quelle di volta in volta tenute a concedere il comando o distacco di propri dipendenti per consentirne il ricongiungimento con il coniuge), purché nell’ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti, operato dal legislatore.”
Nel caso specifico dei Carabinieri, l‘art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri preveda che “i sottoufficiali, gli appuntati e i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento – per fondati e comprovati motivi – nell’ambito delle regioni, delle Brigate e della Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi, presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere”.
Seconda la sentenza il citato diritto all’unità della famiglia, presupposto del ricongiungimento familiare e che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, nel silenzio della legge n. 76/2016, può essere invocato anche dai conviventi di fatto: il Collegio ritiene che solo questa ultima interpretazione sia conforme ai principi costituzionali.
Si legge nel provvedimento che l’elemento unificante tra il coniugio e la convivenza è dato proprio dall’esigenza di tutelare il diritto all’unità familiare, nella sua accezione più ampia, collocabile, come si disse, tra i diritti inviolabili dell’uomo ai sensi dell’art. 2 della Costituzione. Di talché, l’esclusione della convivenza more uxorio – stabile ed accertata a mente della ripetuta legge 20 maggio 2016, n. 76 – dal novero delle situazioni che legittimano il ricongiungimento familiare, sarebbe irragionevole.
***
Di seguito si riporta il passaggio integrale della sentenza del T.A.R.
(…)
La questione verte sull’interpretazione da dare all’istituto del ricongiungimento familiare in ambito militare con riferimento, in particolare, alla possibilità di applicare tale istituto ai conviventi more uxorio.
Osserva il Collegio come la Corte Costituzionale abbia ripetutamente chiarito come nessuna norma costituzionale o principio fondamentale possa cancellare le ontologiche differenze tra la famiglia di fatto e quella fondata sul matrimonio, legate ad una scelta delle stesse parti interessate (quella cioè di sposarsi o meno). Cionondimeno, la stessa Consulta ha evidenziato la necessità di tutelare i diritti individuali dell’uomo in tutte le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, specificando che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione” (Corte Costituzionale, 15 aprile 2010, n. 138), ponendo così le basi per il riconoscimento della rilevanza giuridica della famiglia di fatto.
6.2. Tale riconoscimento risponde, per altro, anche alle indicazioni provenienti dalle fonti sovranazionali, in particolare dalla Carta di Nizza (o Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) e dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che afferma il principio di libertà individuale nella scelta del modello familiare, di talché la Corte Europea dei diritti dell’uomo si è da tempo premurata di chiarire che la nozione di «vita privata e familiare», contenuta nell’art. 8, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo includa, ormai, non solo le relazioni consacrate dal matrimonio, ma anche le unioni di fatto nonché, in generale, i legami esistenti tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale (v., tra le tante, sent. 27 ottobre 1994, caso Kroon).
6.3. Si deve, dunque, dare atto dell’evoluzione del concetto di famiglia, comprensivo anche delle unioni di fatto tra individui (anche dello stesso sesso), e della progressiva e conseguente valorizzazione della convivenza stabile quale fonte di effetti giuridici rilevanti.
Tale evoluzione, a livello di produzione normativa, è culminata nella legge 20 maggio 2016 n. 76.
La prima parte della legge (art. 1, co. 1 – 35) è dedicata alla disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, la seconda (art. 1, co. 36 – 68) alla convivenza di fatto tra «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile» (comma 36); la legge, al comma 37, prevede altresì che per l’accertamento della stabile convivenza si faccia riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 ed alla lettera b) del comma 1 dell’art. 13 del regolamento di cui al DPR 30.05.1989 n. 223.
La citata normativa, recependo in alcuni casi le sollecitazioni della giurisprudenza, equipara il convivente more uxorio al coniuge sotto molteplici profili (per esempio, quanto all’assistenza ospedaliera, ai poteri di rappresentanza conferibili in caso di malattia e incapacità di intendere e di volere, in ordine al subentro nel contratto di locazione della casa di residenza intestato al convivente deceduto).
7. Venendo al caso specifico dell’istituto del ricongiungimento familiare, va ricordato come l’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri preveda che “i sottoufficiali, gli appuntati e i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento – per fondati e comprovati motivi – nell’ambito delle regioni, delle Brigate e della Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi, presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere“.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 183 del 30 maggio 2008, ha evidenziato che “il ricongiungimento è, dunque, diretto a rendere effettivo il diritto all’unità della famiglia, che, come questa Corte ha riconosciuto, si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana (sentenze n. 113 del 1998 e n. 28 del 1995). Tale valore costituzionale può giustificare una parziale compressione delle esigenze di alcune amministrazioni (nella specie, quelle di volta in volta tenute a concedere il comando o distacco di propri dipendenti per consentirne il ricongiungimento con il coniuge), purché nell’ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti, operato dal legislatore.”
7.1. Il tema è, dunque, se il citato diritto all’unità della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, nel silenzio della legge n. 76/2016, possa essere invocato solamente dai coniugi e dai soggetti uniti civilmente, come sostiene la difesa del Ministero, ovvero se non debba ritenersi esteso anche ai conviventi di fatto.
Il Collegio ritiene che solo questa ultima interpretazione sia conforme ai principi costituzionali. La Consulta ha, infatti, sottolineato più volte (da ultimo, con la sentenza n. 213 del 23.09.2016) che la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale, non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie, ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell’art. 3 della Costituzione.
In questo caso l’elemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dall’esigenza di tutelare il diritto all’unità familiare, nella sua accezione più ampia, collocabile, come si disse, tra i diritti inviolabili dell’uomo ai sensi dell’art. 2 della Costituzione. Di talché, l’esclusione della convivenza more uxorio – stabile ed accertata a mente della ripetuta legge 20 maggio 2016, n. 76 – dal novero delle situazioni che legittimano il ricongiungimento familiare, appare irragionevole.
8. È fondata, da ultimo, anche la dedotta censura afferente al contrasto tra il gravato provvedimento e la circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. 201/1-1 del 27 luglio 2005 che, mai abrogata dalle successive disposizioni, esplicitamente, al punto 2 stabilisce che “al militare dell’Arma “convivente” devono essere applicate le norme regolamentari previste per l’ammogliato, solo se egli possa dimostrare una convivenza more uxorio”. Alla luce della citata disposizione, non può che concludersi per l’applicabilità del ripetuto art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma anche ai rapporti di convivenza. Deve convenirsi, dunque, con la difesa del ricorrente che la circolare n. 944001-1/T-16/Pers. Mar. del 9.2.2010, non vieta esplicitamente ai conviventi la possibilità di presentare domanda di ricongiungimento, come pure avrebbe dovuto, se fosse fondata la tesi dell’amministrazione, stante il chiarissimo tenore del precedente del 2005. Non sembra, per altro, logico pensare che il Comando Generale dell’Arma conscio, sin dal 2005, del fatto che la convivenza possa essere comparata per alcuni fini giuridici al matrimonio sia voluto tornare sui propri passi, in presenza dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale descritta.
(…)
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]]>L'articolo I provvedimenti di trasferimento dei militari proviene da Giurdanella.it.
]]>Un militare ricorreva al TAR Lazio contro il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, motivato dai condizionamenti ed incompatibilità ambientale dovuti al suo coinvolgimento in “procedimenti penali per gravi reati”
Il Tar Lazio (Tar Lazio Sez. I bis, 2 gennaio 2019, n. 13) ha rigettato il ricorso, alla luce del regime giuridico del trasferimento di autorità.
I giudici romani ricordano che i provvedimenti di trasferimento assunti per ragioni di incompatibilità ambientale – al pari degli altri provvedimenti con cui l’Amministrazione dispone trasferimenti dei militari – sono qualificabili come ordini.
Da tale configurazione giuridica conduce ad affermare che i provvedimenti de quibus – oltre a non necessitare di garanzie di partecipazione preventiva, sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e, pertanto, non abbisognano di una particolare motivazione, risultando indiscussa la prevalenza dell’interesse pubblico al sereno e corretto espletamento delle funzioni sugli eventuali interessi del subordinato, tanto più ove si tenga conto che la permanenza presso una determinata sede di servizio non concretizza una situazione giuridica tutelabile, bensì costituisce una semplice modalità di svolgimento del servizio medesimo .
La conseguenza è che il trasferimento è frutto di una decisione connotata da ampia discrezionalità e, dunque, sindacabile entro i noti ristretti limiti del travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza o illogicità, identificabili – in sintesi – con il riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità.
Passando al caso specifico dei trasferimento per incompatibilità ambientale, viene chiarito che questi non costituiscono una misura di carattere sanzionatorio e/o punitivo, bensì mirano semplicemente ad assicurare che l’Amministrazione possa continuare a godere della fiducia dei destinatari della sua azione e possa, quindi, continuare ad assolvere ai propri compiti in maniera proficua, sicché la disposizione di esso si basa essenzialmente su ragioni di tutela dell’interesse pubblico, senza necessità alcuna di procedere ad accertamenti circa la sussistenza o meno di responsabilità in capo all’interessato.
Per questo motivo, concludono i giudici, è del tutto irrilevante che gli episodi penalmente rilevanti non abbiano avuto una definizione in sede di processo penale: l’adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale risulta del tutto avulsa da indagini sull’origine della situazione venutasi a creare e, anzi, ben si presta ad essere disposta anche nei casi di semplice messa in pericolo del bene giuridico mediante di essa tutelato (ossia il corretto funzionamento dell’ufficio ed il relativo prestigio.
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]]>L'articolo Società controllate: la Consulta blocca il trasferimento del personale alla PA proviene da Giurdanella.it.
]]>La vicenda riguarda l’art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione ARBAM).
La disposizione impugnata prevede che “In sede di prima applicazione il personale a tempo indeterminato dipendente di IGEA S.p.a. è trasferito all’ARBAM. Ad esso si applica il contratto collettivo del comparto Regione, enti e agenzie; in caso di trattamenti economici superiori è riconosciuto in favore degli interessati un assegno ad personam riassorbibile”.
Nella sentenza n. 7/2015 la Corte Costituzionale ha richiamato la copiosa giurisprudenza costituzionale secondo cui il pubblico concorso è forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione.
Il principio della necessità del pubblico concorso è stato di recente ribadito con specifico riferimento a disposizioni legislative che prevedevano il passaggio automatico di personale di società in house, ovvero società o associazioni private, all’amministrazione pubblica.
La Corte ha ritenuto, infatti, che “il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell’art. 97 Cost.”.
D’altro canto, aggiunge la Consulta, la necessità di risorse umane da parte dell’ARBAM, derivante dall’assunzione di funzioni della soppressa società in house, non costituisce valido motivo per disattendere il principio del concorso pubblico, non potendo essa configurare una peculiare e straordinaria esigenza di interesse pubblico.
fonte Corte Costituzionale
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]]>L'articolo Decreto 90/2014: le novità su assunzioni e mobilità proviene da Giurdanella.it.
]]>Di seguito, alcune novità in tema di lavoro pubblico:
Turn over
Le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono procedere, per l’anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l’anno 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore. In questo modo, si semplifica il processo di assunzione, perché rimane solo il vincolo finanziario e viene meno quello relativo al numero di dipendenti.
Mobilità
E’ semplificato il ricorso alla mobilità, in quanto per quella volontaria, tra le amministrazioni centrali dello Stato, non è più previsto l’assenso dell’amministrazione di provenienza. L’unico criterio posto è che l’amministrazione ricevente abbia un numero di posti vacanti superiore rispetto a quella cedente. Per la mobilità obbligatoria è fissato il limite di distanza di 50 chilometri tra le amministrazioni, entro il quale il dipendente può essere adibito a qualsiasi amministrazione o sede.
L'articolo Decreto 90/2014: le novità su assunzioni e mobilità proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Demansionamento vigile, il Comune rispetti la 241/’90 e dia adeguata motivazione proviene da Giurdanella.it.
]]>Lo ha evidenziato il Tar Emilia Romagna, sez. II, con la sentenza n. 292 del 7 maggio 2012.
Il trasferimento forzato ad altro impiego di un operatore di polizia municipale è un fatto frequente e poco invasivo del decoro e del prestigio dell'agente. Cosa diversa è invece la revoca dell'assegnazione dell'arma. Questa determinazione in genere viene adottata a fronte di giustificati motivi che incidono sulle stesse capacità psico-fisiche dell'operatore. Viene invece letta, correntemente, come una sorta di punizione in tutti gli altri casi, specialmente se tutti gli operatori del comando sono assegnatari di arma per difesa personale.
Nel caso esaminato dal collegio un agente titolare della qualifica di pubblica sicurezza è stato disarmato e trasferito ad altro ufficio con due specifiche determinazioni, senza alcuna comunicazione preventiva. Alla base di queste decisioni, a parere dell'amministrazione, una vecchia condanna penale subita dal ricorrente il 22/10/1992, ancor prima dell'assunzione in servizio.
Contro queste disposizioni l'interessato ha quindi proposto ricorso al Tar ottenendo soddisfazione.
Innanzitutto trattandosi di un provvedimento discrezionale “lesivo in modo rilevante della posizione giuridica del ricorrente, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto comunicare al proprio dipendente l’avviso di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, onde consentirgli di partecipare al procedimento a cui era direttamente interessato”. Ma non basta. E' anche necessario che il comune motivi dettagliatamente il proprio iter logico a fronte di una serie di determinazioni così importanti. Nel caso in esame, infatti, l'unico elemento a sfavore dell’operatore è costituito da una vecchia condanna penale per un reato dichiarato estinto.
Di seguito, il testo della sentenza n. 292/2012 del Tar Emilia Romagna
N. 00292/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01429/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2011, proposto da:
Giampiero Rondini, rappresentato e difeso dagli avv. Tiziana Ghedini e Filippo Quintiliani, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Bologna, via Montello n. 18;
contro
Comune di Cesena, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Ghezzi, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R., in Bologna, Strada Maggiore n. 53;
per l'annullamento
a)del provvedimento in data 28.09.2011, con il quale il comune di Cesena ha disposto la non assegnazione dell'arma all'Agente di Pubblica Sicurezza Giampiero Rondini, con ordine al medesimo di immediata riconsegna dell’arma al Comando del Corpo di Polizia Municipale; b) dell’ordine di servizio n. 5 a firma del Comandante del Corpo di Polizia Municipale del comune di Cesena del 28/9/2011, con cui veniva disposto che il ricorrente venisse assegnato al Nucleo Informatori – Educazione stradale con decorrenza immediata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cesena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012, il dott. Umberto Giovannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, è stato impugnato il provvedimento in data 28.09.2011, con il quale il comune di Cesena ha disposto la non assegnazione dell'arma all'Agente di Pubblica Sicurezza Giampiero Rondini, con ordine al medesimo di immediata riconsegna dell’arma al Comando del Corpo di Polizia Municipale. L’interessato ha inoltre esteso l’impugnativa all’ordine di servizio n. 5 del 28/9/2011, con il quale il Comandante del Corpo di Polizia Municipale del comune di Cesena ne ha disposto il trasferimento al Nucleo Informatori – Educazione stradale con decorrenza immediata.
Il ricorrente deduce, a sostegno del gravame, censure rilevanti violazione dell’art. 6 del D.M. n. 145 del 1987, dell’art. 5 della L. n. 65 del 1986, dell’art. 43 del R.D. n. 773 del 1931 e, infine, dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990, oltre che doglianze rilevanti eccesso di potere, sotto i profili di violazione del giusto procedimento, insufficienza e illogicità della motivazione, carenza dei presupposti, sviamento di potere ed ingiustizia manifesta, e rilevanti, infine, in relazione al secondo atto impugnato, illegittimità in via derivata rispetto al primo provvedimento.
L’amministrazione comunale resistente, costituitasi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato.
Alla camera di consiglio del 1/3/2012, la causa è stata chiamata ed essa, dopo che le parti sono state informate della possibilità di emissione di una sentenza nel merito ex art. 60 cod. proc. amm., è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.
Il Collegio osserva che il ricorso merita accoglimento.
In particolare risultano fondate le censure rilevanti violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990 e rilevanti eccesso di potere per insufficiente ed illogica motivazione.
Riguardo al primo punto, si osserva che, trattandosi di provvedimento comunale a carattere discrezionale e lesivo in modo rilevante della posizione giuridica del ricorrente (non assegnazione dell’arma da tempo e continuativamente in dotazione ad un agente scelto della Polizia Municipale), l’amministrazione comunale avrebbe dovuto comunicare al proprio dipendente l’avviso di cui all’art. 7 della L. n. 241 del 1990, onde consentirgli di partecipare al procedimento a cui era direttamente interessato, dandogli la possibilità di formulare, al riguardo, le proprie osservazioni.
Nella specie, poi, non si rileva la sussistenza di particolari esigenze di celerità ed urgenza tali da giustificare l’omissione dell’avviso e, comunque, tali esigenze non risultano evidenziate dall’amministrazione nel provvedimento impugnato.
In relazione al secondo punto, si osserva che l’amministrazione procedente non ha assolto l’onere motivazionale di estrinsecare l’iter logico seguito per addivenire alla determinazione di non rinnovare l’assegnazione dell’arma al ricorrente e di trasferirlo ad altro servizio comunale.
Ciò in presenza, da un lato, di un unico elemento a sfavore, peraltro risalente nel tempo, costituito dalla condanna penale subita dal ricorrente in data 22/10/1992 (anteriormente, quindi, alla immissione in servizio quale agente di Polizia Municipale del comune di Bologna) perché dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73 comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 e in presenza, dall’altro lato, di una carriera quale agente della Polizia Municipale vincitore di pubblico concorso, sviluppatasi senza elementi negativi dal 2002 al 2006 presso il comune di Bologna e dal 2006 fino ad ora presso il comune di Cesena, con assegnazione al medesimo dell’arma, in via continuativa dal 4/9/2003 fino all’adozione del provvedimento impugnato. Oltre a ciò, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto anche valutare, ancora in riferimento alla predetta condanna penale ex artt. 444 e 445 c.p.p., che in data 28/3/2002 il G.I.P. di Tempo Pausania ha dichiarato estinto il relativo reato (v. doc. n. 12 del ricorrente).
In relazione a tali fatti, risulta di conseguenza del tutto insufficiente ed irragionevole la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto essa si limita a dare rilievo unicamente alla citata condanna penale.
Stante l’accertata illegittimità del provvedimento di non assegnazione dell’arma principalmente impugnato, va accolta anche la censura di illegittimità in via derivata rassegnata dal ricorrente nei riguardi del consequenziale atto (ordine di servizio n. 5) di assegnazione del medesimo ad altro ufficio comunale.
Per le suesposte ragioni, il ricorso è accolto, e, per l’effetto, sono annullati gli atti con esso impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.
Condanna il comune di Cesena, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 2.000,00 (duemila/00) oltre c.p.a. e i.v.a., tenuto conto della limitata complessità delle questioni esaminate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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