L'articolo Termini per impugnare e trasparenza: la decisione del Consiglio di Stato proviene da Giurdanella.it.
]]>Tale norma infatti prevede che: “Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall’articolo 42”.
Questa norma, mai modificata sin dalla sua emanazione, non può però non confrontarsi con la malsana abitudine delle amministrazioni, purtroppo frequente, di ignorare completamente i doveri derivanti dalla “nuova” disciplina sulla trasparenza, in particolare con riferimento alle prescrizioni previste dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016.
Infatti, come prescritto dal nuovo Codice degli Appalti, le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare tutti gli atti relativi ad appalti, affidamenti e concorsi sulla sezione “Amministrazione trasparente” del loro sito istituzionale, indicando la “data oggettivamente riscontrabile” della pubblicazione: secondo i giudici del Consiglio di Stato, è proprio questo il momento da cui deve partire il decorso dei termini ex art. 120 c.p.a., in quanto sancisce il momento dal quale si presume l’effettiva conoscenza degli atti.
Ma cosa succede se questi atti non vengono pubblicati o vengono pubblicati in modo errato (ad esempio, non vengono inseriti sulla sezione “Amministrazione trasparente”)?
Da una prima lettura del testo della decisione emerge la convinta volontà di far scattare la decorrenza dei termini dalla data di pubblicazione solo in presenza di un’accurata osservazione dei principi in materia di trasparenza.
Infatti, l’Adunanza Plenaria ritiene che, ai fini della presunzione di conoscenza degli atti, rilevano:
Da ciò può quindi desumersi che, in mancanza del rispetto di tali regole, non può rendersi agevole la conoscenza al momento della pubblicazione degli atti (anomala rispetto alle previsioni di legge), facendo decorrere il termine per l’impugnabilità dal momento della provata, effettiva, conoscenza.
L’ordinanza di rimessione ha posto anche una ulteriore specifica questione sul “se” il principio della piena conoscenza o conoscibilità (per il quale in materia il ricorso è proponibile da quando si sia avuta conoscenza del contenuto concreto degli atti lesivi o da quando questi siano stati pubblicati sul profilo del committente) si applichi anche quando l’esigenza di proporre il ricorso emerga dopo aver conosciuto i contenuti dell’offerta dell’aggiudicatario o le sue giustificazioni rese in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
A tal proposito l’Adunanza Plenaria ritiene che il principio della piena conoscenza o conoscibilità degli atti si applichi anche in questa ipotesi, rilevando il tempo necessario per accedere alla documentazione presentata dall’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 76, comma 2, del “secondo codice”.
Quindi, poiché il termine di impugnazione comincia a decorrere dalla conoscenza del contenuto degli atti, anche in tal caso non è necessaria la previa proposizione di un ricorso “al buio” (di per sé destinato ad essere dichiarato inammissibile, per violazione della regola sulla specificazione dei motivi di ricorso, contenuta nell’art. 40, comma 1, lettera d), c.p.a.), cui dovrebbe seguire la proposizione di motivi aggiunti.
Infine, tenendo in considerazione anche il recente comunicato del Presidente di Anac del 1 luglio, volto ad invitare le Amministrazioni a rispettare le norme sulla trasparenza amministrativa (per approfondimenti si veda l’articolo dedicato), emerge l’evidente problematica relativa alla pubblicazione degli atti da parte delle amministrazioni e una conseguente difficoltà di accesso a tali documenti, che non può non riflettersi anche sul piano processuale.
Vero è che queste recenti prese di posizione stanno proponendo soluzioni alle difficoltà derivanti dalla mancata osservanza della disciplina sulla trasparenza, ma equivalgono a cure palliative che non risolvono il vero e unico problema: esiste nel nostro ordinamento un obbligo e, purtroppo, non tutte le amministrazioni lo stanno osservando.
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]]>L'articolo E’ incostituzionale l’obbligo dei dirigenti di pubblicare i redditi proviene da Giurdanella.it.
]]>Non esiste più l’obbligo per i dirigenti, diversi da quelli apicali, di pubblicare i propri dati personali sul sito internet della P.A..
Rimane tuttavia in vigore il medesimo obbligo per i dirigenti in ruoli apicali, ovvero per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.
E’ stata ritenuta incostituzionale la disposizione dell’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche).
Di seguito si riporta il Comunicato stampa integrale della Corte Costituzionale
***
DIRIGENTI PUBBLICI, INCOSTITUZIONALE L’OBBLIGO GENERALIZZATO DI PUBBLICARE ON LINE I DATI SU REDDITO E PATRIMONIO: VALE SOLO PER GLI “APICALI”
Cade l’obbligo di pubblicare on line i dati personali sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali.
Con la sentenza n. 20 depositata oggi (relatore Nicolò Zanon), la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato illegittima la disposizione che estendeva a tutti i dirigenti pubblici gli stessi obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici.
La pubblicazione riguarda, in particolare, i compensi percepiti per lo svolgimento dell’incarico e i dati patrimoniali ricavabili dalla dichiarazione dei redditi e da apposite attestazioni sui diritti reali sui beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, sulle azioni di società e sulle quote di partecipazione a società.
Questi dati, in base alla disposizione censurata, dovevano essere diffusi attraverso i siti istituzionali e potevano essere trattati secondo modalità che ne avessero consentito l’indicizzazione, la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e anche il loro riutilizzo.
La Corte ha ritenuto irragionevole il bilanciamento operato dalla legge tra due diritti: quello alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Secondo i giudici costituzionali, il legislatore, nell’estendere tutti i descritti obblighi di pubblicazione alla totalità dei circa 140.000 dirigenti pubblici (e, se consenzienti, ai loro coniugi e parenti entro il secondo grado), ha violato il principio di proporzionalità, cardine della tutela dei dati personali e presidiato dall’articolo 3 della Costituzione. Pur riconoscendo che gli obblighi in questione sono funzionali all’obiettivo della trasparenza, e in particolare alla lotta alla corruzione nella Pubblica amministrazione, la Corte ha infatti ritenuto che tra le diverse misure appropriate non è stata prescelta, come richiesto dal principio di proporzionalità, quella che meno sacrifica i diritti a confronto.
In vista della trasformazione della Pa in una “casa di vetro”, il legislatore può prevedere strumenti che consentano a chiunque di accedere liberamente alle informazioni purché, però, la loro conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente collegata all’esercizio di un controllo sia sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull’impiego virtuoso delle risorse pubbliche.
Ciò vale certamente per i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica nonché per le spese relative ai viaggi di servizio e alle missioni pagate con fondi pubblici, il cui obbligo di pubblicazione viene preservato, dalla sentenza, per tutti i dirigenti pubblici. Non così per gli altri dati relativi ai redditi e al patrimonio personali, la cui pubblicazione era imposta, senza alcuna distinzione, per tutti i titolari di incarichi dirigenziali.
Si tratta, infatti, di dati che non sono necessariamente e direttamente collegati all’espletamento dell’incarico affidato. Inoltre, la loro pubblicazione non può essere sempre giustificata – come avviene invece per i titolari di incarichi politici – dalla necessità di rendere conto ai cittadini di ogni aspetto della propria condizione economica e sociale allo scopo di mantenere saldo, durante il mandato, il rapporto di fiducia che alimenta il consenso popolare.
A ciò si aggiunga che la pubblicazione di quantità così massicce di dati – senza alcuna distinzione tra i dirigenti, in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta – non agevola affatto la ricerca di quelli più significativi, anche a fini anticorruttivi, e rischia, anzi, di generare “opacità per confusione” oltre che di stimolare forme di ricerca
tendenti unicamente a soddisfare mere curiosità.
Poiché non spetta alla Corte costituzionale indicare una diversa soluzione più idonea a bilanciare i diritti antagonisti, la sentenza garantisce, insieme al diritto alla privacy, la tutela minima delle esigenze di trasparenza amministrativa individuando nei dirigenti apicali delle amministrazioni statali (previsti dall’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001) coloro ai quali sono applicabili gli obblighi di pubblicazione imposti dalla disposizione censurata.
Secondo la Corte, l’attribuzione a questi dirigenti di compiti di elevatissimo rilievo – propositivi, organizzativi, di gestione (di risorse umane e strumentali) e di spesa – rende non irragionevole che, solo per loro, siano mantenuti, allo stato, gli obblighi di trasparenza di cui si discute.
Spetterà ora al legislatore ridisegnare – con le necessarie diversificazioni e per tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali – il complessivo panorama dei destinatari degli obblighi di trasparenza e delle modalità con cui devono essere attuati, nel rispetto del principio di proporzionalità posto a presidio della privacy degli interessati.
Roma, 21 febbraio 2019
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]]>Cosa trattano tali disposizioni?
Tali disposizioni riguardano:
Cosa prevede il ddl Riforma PA?
Il ddl delega il governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei su citati decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Trattandosi di decreti legislativi correttivi e integrativi, i principi e criteri di questa delega fanno rinvio ai principi e criteri già dettati dalla legge delegante per quei due decreti legislativi.
A tali criteri la delega aggiunge:
a) precisazione dell’ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche;
b) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all’accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell’applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;
c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;
d) riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.
Clicca qui per consultare il testo del ddl Riforma Pa
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]]>L'articolo Linee guida ANAC prevenzione corruzione: consultazioni online proviene da Giurdanella.it.
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]]>L'articolo Tar Sardegna, carta dei servizi per cittadini e ut… proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Tar Sardegna ha di recente adottato una propria carta dei servizi, per l’anno 2014, a cura del segretario generale Anna Luisa Pisano, che “si propone di fornire una visione d’insieme dell’organizzazione interna, delle attività, delle procedure e dei servizi che il TAR offre ai cittadini, indicandone gli strumenti di difesa contro atti e comportamenti della Pubblica Amministrazione lesivi nei loro confronti“.
Si legge in particolare che:
“La Carta dei Servizi è un documento con il quale una Pubblica Amministrazione fornisce ai propri utenti informazioni di vario tipo sulla propria struttura, in particolare indica:
– la natura dell’ente stesso
– di cosa si occupa
– a chi si rivolge
– quali sono i servizi che eroga e come vi si accede
– i livelli di qualità che può garantire
– quali sistemi adotta per la valutazione delle proprie prestazioni
– come assicura la tutela dei destinatari dei servizi stessi
L’Amministrazione ha l’obbligo di renderla disponibile al pubblico ed è diritto del cittadino ottenerla.
Nella carta dei servizi devono essere definiti per legge i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte dei cittadini, le procedure per assicurare la tutela degli utenti e consentire loro la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.
Nella sostanza, si configura come un patto tra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini, a garanzia della trasparenza e dell’informazione, al fine di migliorare la qualità complessiva dei servizi offerti.
La presente Carta dei Servizi consente al cittadino di essere informato sull’attività svolta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, organo di Giustizia Amministrativa di primo grado, nonché sugli strumenti di tutela di cui può disporre qualora ritenga di essere stato leso da un atto e/o da un comportamento della Pubblica Amministrazione”.
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]]>L'articolo Buone pratiche in materia di trasparenza (ANAC) proviene da Giurdanella.it.
]]>A tal fine, ha elaborato una bozza di progetto “per la raccolta delle buone pratiche in materia di trasparenza” che sottopone a consultazione. Osservazioni e suggerimenti vanno inviati entro il 23 maggio all’indirizzo protocollo@anticorruzione.it.
L'articolo Buone pratiche in materia di trasparenza (ANAC) proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Trasparenza amministrativa: le faq dell’ANAC proviene da Giurdanella.it.
]]>Le FAQ sono state suddivise per articolo di riferimento del decreto legislativo n. 33/2013. VAI ALLE FAQ
Di seguito l’indice delle Faq.
1. Quesiti di natura generale (artt. 2, 4, 7, 8, 9)
2. Accesso civico (art. 5)
3. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 10)
4. Ambito soggettivo di applicazione (art. 11)
5. Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico (art. 14)
6. Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15)
7. Pubblicazione dei dati concernenti il personale (artt. 16 e 17)
8. Pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici (art. 18)
I. Pubblicazione dei dati relativi ai bandi di concorso (art. 19)
10. Pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica (art. 22)
11. Pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti amministrativi (art. 23)
12. Pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa (art. 24)
13. Pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici (artt. 26-27)
14. Pubblicazione dei dati relativi alla gestione del patrimonio immobiliare (art. 30)
15. Pubblicazione dei dati relativi ai servizi erogati (art. 32)
16. Pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti amministrativi (art. 35)
17. Pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37)
18. Pubblicazione dei dati relativi ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche (art. 38)
19. Pubblicazione dei dati relativi all’attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39)
20. Pubblicazione dei dati relativi al servizio sanitario nazionale (art. 41)
21. Responsabile della trasparenza (art. 43)
22. Organismi indipendenti di valutazione (OIV) (art. 44)
23. Violazione degli obblighi di trasparenza e sanzioni (art. 47)
L'articolo Trasparenza amministrativa: le faq dell’ANAC proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Testo Legge Trasparenza PA 241/1990 aggiornato al decreto tariffa proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Testo Legge Trasparenza PA 241/1990 aggiornato al decreto tariffa proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Decreto trasparenza: pubblicata in G.U. circolare … proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2013 n. 214, la circolare n. 2 del 19 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica, recante le norme di attuazione del Decreto Trasparenza (d.lgs. 33/2013).
L'articolo Decreto trasparenza: pubblicata in G.U. circolare … proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Trasparenza PA, la nuova circolare del Ministro proviene da Giurdanella.it.
]]>L’obiettivo perseguito con l’approvazione del decreto è, infatti, quello di rafforzare lo strumento della trasparenza e riordinare in un unico corpo normativo le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità a carico delle P A.
Tra le novità introdotte, notevole importanza è ricoperta dal diritto di accesso civico. I cittadini con tale strumento, disciplinato dall’art. 5 del citato decreto, possono vigilare, attraverso il sito web istituzionale – sezione “Amministrazione trasparente”, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti destinatari delle norme.
Con l’introduzione dell’accesso civico, come precisato nella circolare, “il legislatore ha inteso ampliare i confini tracciati dalla l. n. 241 del 1990 sotto un duplice profilo, delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e dei requisiti in capo al richiedente”.
Occorre, però, fare una precisazione: l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all’art. 22 della l. 241 del 1990. Quest’ultimo, infatti, è uno strumento volto a tutelare gli interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.
Viceversa, l’accesso civico non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i dati che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi del d. lgs. n. 33 del 2013.
I dati pubblicati devono, inoltre, essere periodicamente aggiornati e devono essere mantenuti per un periodo di 5anni e comunque finché perdurano gli effetti degli atti. L’unico limite alla trasparenza deriva dalla necessaria esigenza di garantire il diritto alla riservatezza.
In altri termini, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti obbligati, devono assicurarsi che siamo adottate tutte le cautele necessarie per evitare un’indebita diffusione di dati personali.
L’eventuale trattamento illecito di dati personali, infatti, comporta l’obbligo del risarcimento danni, anche di natura non patrimoniale, l’applicazione di sanzioni amministrative e la responsabilità penale.
La circolare prosegue indicando i soggetti (il responsabile della trasparenza, gli organismi indipendenti di valutazione, la Civit, il dipartimento della funzione pubblica e l’avcp), ed i compiti (di controllo, di verifica e valutazione, di vigilanza, di monitoraggio e di ricezione di informazioni) che essi svolgono per garantire la piena attuazione delle citate disposizioni.
Tutti gli obblighi di trasparenza previsti nel decreto sono diventati efficaci il 20 aprile 2013, tuttavia non tutti i siti web delle Amministrazioni sono stati adeguati. A tal proposito, occorre ricordare che è stato rivisitato lo strumento della “Bussola della trasparenza”. Esso costituisce uno strumento on-line aperto a tutti che fornisce funzionalità di verifica e monitoraggio della trasparenza dei siti web istituzionali.
In conclusione, si aggiunga che, gli obblighi di pubblicazione sono rafforzati da un articolato sistema sanzionatorio che riguarda le persone fisiche inadempienti, gli enti e gli altri organismi destinatari e, in taluni casi, colpisce l’atto da pubblicare stabilendone l’inefficacia.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della circolare n. 2 del 2013
L'articolo Trasparenza PA, la nuova circolare del Ministro proviene da Giurdanella.it.
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