L'articolo Garante Privacy: no alla newsletter promozionale senza consenso proviene da Giurdanella.it.
]]>Dalle indagini del Garante è emerso che la società in questione, sul form di registrazione ai predetti siti, raccoglieva i dati personali degli utenti chiedendo loro un consenso per il trattamento preselezionato e unico per varie finalità, fra cui quelle di marketing e comunicazione a soggetti terzi per analoghe finalità. Ad avviso del Garante si tratta di una procedura contraria alla normativa, anche se l’utente poteva deselezionare il consenso e procedere alla registrazione al sito. Infatti la società non indica i soggetti terzi né specifica la/e categoria/e economica/e o merceologica/e di appartenenza di tali terzi, ai quali sono comunicati o potrebbero essere comunicati i dati dalla società per lo svolgimento di finalità promozionali, come invece previsto dalle Linee Guida del 4 luglio 2013 e dal legislatore stesso, all’art. 13, comma 1, lett. d) del Codice, all’evidente fine di consapevolizzare il più possibile gli interessati che rilascino il consenso per la comunicazione a terzi sull’effettivo ambito di circolazione dei loro dati.
Il garante ha così sanzionato la società in questione, prescrivendole di adottare le misure necessarie e opportune al fine di rendere i trattamenti dei dati personali conformi alle disposizioni del Codice, e in particolare:
1. di integrare l’informativa resa ex art. 13 del Codice nel form di registrazione o mediante qualunque altro strumento di raccolta di dati personali che la società eventualmente deciderà di utilizzare, indicando i singoli soggetti terzi, oppure la/e categoria/e economica/e o merceologica/e di appartenenza di tali terzi, ai quali intenda comunicare i dati personali raccolti per le loro finalità promozionali;
2. di avvisare l’altra società e gli altri soggetti terzi, ai quali i dati personali raccolti, senza un consenso specifico per la comunicazione a terzi, siano stati eventualmente comunicati e/o ceduti per le loro proprie finalità promozionali, che non possono utilizzare i dati in questione per tali finalità se non dopo aver acquisito uno specifico consenso degli interessati;
3. di prevedere e attuare, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, tenendo conto delle legittime finalità perseguite nonché della natura e tipologia dei dati trattati, uno o più tempi di conservazione dei dati raccolti, alla scadenza dei quali la società dovrà provvedere all’immediata cancellazione dei dati degli utenti o alla loro anonimizzazione permanente.
Clicca qui per visionare il provvedimento del Garante
L'articolo Garante Privacy: no alla newsletter promozionale senza consenso proviene da Giurdanella.it.
]]>