trattamento pensionistico Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/trattamento-pensionistico/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 07 May 2015 15:33:20 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Blocco Pensioni: la sentenza della Consulta in Gazzetta https://www.giurdanella.it/2015/05/blocco-pensioni-sentenza-in-gazzetta/ Thu, 07 May 2015 15:33:20 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28081 La sentenza (numero 70 del 30 aprile) che ha dichiarato illegittimo il blocco dell’adeguamento al costo della vita delle pensioni è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nell’edizione del 6 maggio 2015. Acquisisce efficacia da oggi e sarà compito del Governo risolvere la vicenda nel modo migliore. Il Ministro dell’economia ha già dichiarato che si cercherà una soluzione cercando […]

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La sentenza (numero 70 del 30 aprile) che ha dichiarato illegittimo il blocco dell’adeguamento al costo della vita delle pensioni è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nell’edizione del 6 maggio 2015. Acquisisce efficacia da oggi e sarà compito del Governo risolvere la vicenda nel modo migliore. Il Ministro dell’economia ha già dichiarato che si cercherà una soluzione cercando di non compromettere i conti pubblici.

Resta aperta la possibilità di riscrivere la norma, innalzando la soglia del blocco delle perequazioni, così come avvenuto in passato, quando sia il Governo Prodi che il Governo Berlusconi bloccarono l’adeguamento rispettivamente per le pensioni superiori a 5 volte il minimo (1998) e 8 volte il minimo (2007). In quelle occasioni non arrivò alcun divieto dalla Corte Costituzionale.

Nei giorni scorsi si sono diffuse anche diverse interpretazioni sullo stato dei fatti ed in merito ai successivi passaggi conseguenti all’emissione della sentenza. A chiarire ogni dubbio è intervenuto il Presidente della Corte Costituzionale, Alessandro Criscuolo: “In relazione alle notizie di stampa che attribuiscono alla corte dichiarazioni in merito alla natura ‘autoapplicativa’ della decisione n. 70 – si legge nella nota – il presidente precisa che la corte non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo. Le sentenze della Corte che dichiarano la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge  producono la cessazione di efficacia della norma stessa dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Da quel momento gli interessati possono adottare le iniziative che reputano necessarie e gli organi politici, ove lo ritengano, possono adottare i provvedimenti del caso nelle forme costituzionali”.

In altri termini, i pensionati possono sin da oggi agire legalmente al fine di avere le somme ingiustamente non percepite, e allo stesso tempo il governo può adottare nuovi provvedimenti per adottare nuovi limiti in tema di blocco delle rivalutazioni.

La sentenza della Corte costituzionale ha stabilito che è illegittimo il blocco dell’adeguamento all’inflazione per le pensioni che siano di importo superiore a tre volte il minimo previsto dall’Inps (1.443 euro). Secondo i primi calcoli effettuati dalla Uil, il rimborso per una pensione che nel 2011 era di 1500 euro lordi, quindi appena superiore alle tre volte il minimo, ammonta ad almeno 2.540 euro per il 2012 e 2013 sulla base di una rivalutazione di circa 85 euro al mese. L’importo complessivo che graverà sulle casse dello Stato è stimato tra i 13 miliardi di euro i 16,6 miliardi secondo l’ufficio studi della Confartigianato.

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Corte Costituzionale, la sentenza sulle pensioni,… https://www.giurdanella.it/2015/04/27916/ Thu, 30 Apr 2015 18:01:33 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27916 Corte Costituzionale, la sentenza sulle pensioni, che ha dichiarato l’incostituzionalità della legge Fornero, nella parte in cui ha bloccato l’adeguamento al costo della vita delle pensioni (numero 70 del 30 aprile 2015). Di seguito il testo integrale. .    .    . SENTENZA N. 70 ANNO 2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: […]

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Corte Costituzionale, la sentenza sulle pensioni, che ha dichiarato l’incostituzionalità della legge Fornero, nella parte in cui ha bloccato l’adeguamento al costo della vita delle pensioni (numero 70 del 30 aprile 2015). Di seguito il testo integrale.

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SENTENZA N. 70

ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossi dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con due ordinanze del 13 maggio 2014, e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanza del 25 luglio 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 35, 158, 159 e 192 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 14, 41 e 46, prima serie speciale, dell’ anno 2014.

Visti gli atti di costituzione di C.G. e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché gli atti di intervento di T.G. e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 10 marzo 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Riccardo Troiano per C.G., Luigi Caliulo e Filippo Mangiapane per l’INPS e l’avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013, (r.o. n. 35 del 2014), la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con due ordinanze del 13 maggio 2014 (r.o. n. 158 e r.o. n. 159 del 2014), e la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanza del 25 luglio 2014, (r.o. n. 192 del 2014) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento», in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, primo comma, 38, secondo comma, 53 e 117, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, premette di essere stato adito per la condanna dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a corrispondere al ricorrente i ratei di pensione maturati e non percepiti nel biennio 2012-2013, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo, previa dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’azzeramento della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo INPS introdotto dalla norma censurata.

Il giudice rimettente rileva che la discrezionalità di cui gode il legislatore nella scelta del meccanismo perequativo diretto all’adeguamento delle pensioni, fondata sul disposto degli artt. 36 e 38 Cost., ha trovato il proprio meccanismo attuativo nel sistema di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, introdotto dall’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale). Aggiunge che il blocco introdotto dalla normativa censurata reitera, rendendola più gravosa, la misura di interruzione del sistema perequativo già a suo tempo sancita dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), che era limitata ai soli trattamenti pensionistici eccedenti otto volte il trattamento minimo INPS, nonostante il monito rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 316 del 2010, teso a rimuovere il rischio della frequente reiterazione di misure volte a paralizzare il meccanismo perequativo.

Con la misura censurata, secondo il rimettente, si sarebbe violato l’invito della Corte, mediante azzeramento della perequazione per i trattamenti pensionistici di più basso importo, per due anni consecutivi e senza alcuna successiva possibilità di recupero.

Il giudice a quo richiama la giurisprudenza costituzionale (in particolare la sentenza n. 223 del 2012) secondo cui la gravità della situazione economica, che lo Stato deve affrontare, può giustificare anche il ricorso a strumenti eccezionali, con la finalità di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari con la garanzia dei servizi e dei diritti dei cittadini, nel rispetto del principio fondamentale di eguaglianza.

Deduce, quindi, la violazione dell’art. 38, secondo comma, Cost., poiché l’assenza di rivalutazione impedirebbe la conservazione nel tempo del valore della pensione, menomandone l’adeguatezza e dell’art. 36, primo comma, Cost., in quanto il blocco della perequazione lederebbe il principio di proporzionalità tra la pensione, che costituisce il prolungamento della retribuzione in costanza di lavoro, e il trattamento retributivo percepito durante l’attività lavorativa.

Sostiene, altresì, la lesione del combinato disposto degli artt. 36, 38 e 3 Cost., poiché la mancata rivalutazione, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altererebbe il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati. Deduce, inoltre, la violazione del principio di universalità dell’imposizione di cui all’art. 53 Cost. e di quello di non discriminazione ai fini dell’imposizione e di parità di prelievo a parità di presupposto di imposta di cui al combinato disposto degli artt. 3, 23 e 53 Cost., poiché, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, la misura adottata si configurerebbe quale prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria, in quanto doverosa, non connessa all’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e collegata esclusivamente alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

2.– La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia – Romagna, che ha sollevato con due distinte ordinanze la questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, riferisce che il ricorrente nel giudizio principale lamentava la mancata rivalutazione automatica del proprio trattamento pensionistico in applicazione della norma oggetto di censura, per effetto della esclusione del meccanismo di perequazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS.

Evidenzia, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’illegittimità delle frequenti reiterazioni di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo, sottolineando, altresì, il carattere peggiorativo della norma censurata rispetto all’art.1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, così determinando il blocco dell’adeguamento dei trattamenti superiori a tre volte, anziché a otto volte, rispetto al trattamento minimo INPS, avuto anche riguardo alla vicinanza temporale rispetto all’ultimo azzeramento attuato, nonché alla mancata previsione di un meccanismo di recupero.

In particolare, secondo il giudice a quo, il vizio della norma censurata emerge ove si consideri che la natura di retribuzione differita delle pensioni ordinarie è stata ormai definitivamente riconosciuta dalla Corte costituzionale (viene richiamata la sentenza n. 116 del 2013). Il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta, con più evidenza, discriminatorio, poiché grava su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro, con conseguente lesione degli artt. 3 e 53 Cost.

Ad avviso della Corte rimettente, il mancato adeguamento delle retribuzioni equivale a una loro decurtazione in termini reali con effetti permanenti, ancorché il blocco sia formalmente temporaneo, non essendo previsto alcun meccanismo di recupero, con conseguente violazione degli artt. 3, 53, 36 e 38 Cost. Tale blocco incide sui pensionati, fascia per antonomasia debole per età ed impossibilità di adeguamento del reddito, come evidenziato dalla Corte costituzionale, secondo la quale i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell’osservanza dell’art. 53 Cost., che non consente trattamenti in peius di determinate categorie di redditi da lavoro (viene richiamata ancora la sentenza n. 116 del 2013).

La Corte dei conti aggiunge che l’introduzione di un’imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, viola il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante e che, quindi, il blocco della perequazione si traduce in una lesione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto la norma censurata limita i destinatari della stessa soltanto ad una “platea di soggetti passivi”, cioè ai percettori del trattamento pensionistico, in violazione del principio della universalità della imposizione.

Essa sottolinea, inoltre, come l’intervento legislativo evidenzi il carattere sempre più strutturale del meccanismo di azzeramento della rivalutazione e non quello di misura eccezionale, non reiterabile, senza osservare il monito espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 316 del 2010, con riguardo ai gravi rischi di irragionevolezza e violazione della proporzionalità derivanti dalla frequente reiterazione delle misure volte a paralizzare il meccanismo di perequazione automatica, in quanto le pensioni, anche di maggior consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta.

Deduce, poi, come la norma censurata si presenti lesiva anche del principio di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, garantito dall’art. 3 Cost., giacché i pensionati adeguano i programmi di vita alle previsioni circa le proprie disponibilità economiche, con conseguente pregiudizio per le aspettative di vita di questi ultimi .

Sostiene, quindi, la palese irragionevolezza del provvedimento censurato e l’irrazionalità dello stesso per eccedenza del mezzo rispetto al fine, dovendo provvedersi ad esigenze quali la «contingente situazione finanziaria» richiamata dal legislatore mediante la fiscalità ordinaria, secondo il disposto di cui all’art. 53 Cost.

Invoca, infine, sulla base dell’art. 117, primo comma, Cost., quale parametro interposto, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma 4 novembre 1950 (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, richiamando poi il principio della certezza del diritto, quale patrimonio comune degli Stati contraenti, nonché il diritto dell’individuo alla libertà e alla sicurezza di cui all’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, il diritto di non discriminazione che include anche quella fondata sul patrimonio (art. 21), il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente (art. 25), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33) ed il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali di cui all’art. 34 della medesima Carta.

3.– La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, premette che la ricorrente nel giudizio principale era titolare di pensione diretta e di pensione indiretta del Fondo dipendenti INPS e che l’importo complessivo dei due trattamenti era stato mantenuto fermo anche negli anni 2012 e 2013, in applicazione della norma impugnata, aggiungendo che la parte aveva agito per la condanna dell’INPS al pagamento delle quote di trattamento non corrisposte, previo promovimento della questione di legittimità costituzionale della norma censurata.

Nel merito, osserva la Corte rimettente che, pur avendo la Corte costituzionale ammesso, in linea di principio, la compatibilità costituzionale di disposizioni legislative che incidano su situazioni soggettive attinenti ai rapporti di durata, facendosi carico di esigenze di contenimento della spesa pubblica, la stessa ha, al contempo, invitato il legislatore a salvaguardare il principio di ragionevolezza nelle manovre economiche adottate, a tutela degli interessi dei cittadini (viene richiamata la sentenza n. 316 del 2010).

Nel caso del comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, secondo il giudice a quo difetterebbero i presupposti segnalati dalla giurisprudenza costituzionale, atteso che, in primo luogo, l’intervento non avrebbe il carattere realmente temporaneo voluto dal giudice delle leggi, perché esteso per un arco temporale di due anni. Inoltre, esso non riguarderebbe soltanto le pensioni più alte, incidendo, invece, sui trattamenti pensionistici di più basso importo, superiori ad euro 1.405,05 lordi per il 2012 ed a euro 1.441,56 lordi per il 2013. Per tali trattamenti, secondo la Corte rimettente, la pressante esigenza di rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario, che garantisce il soddisfacimento degli stessi bisogni alimentari, sarebbe irrimediabilmente frustrata.

In particolare, lo sganciamento dai meccanismi di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo INPS, per un tempo considerevole, minerebbe il sistema di adeguamento costituzionalmente rilevante, con violazione dei principi di cui agli artt. 36 e 38 Cost.

Come ricordato dal giudice rimettente, la Corte costituzionale ha affermato (viene citata la sentenza n. 497 del 1988) che la protezione così garantita ai lavoratori postula requisiti di effettività, tanto più che essa si collega alla tutela dei diritti fondamentali della persona sanciti dall’art. 2 Cost., mentre il perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone al legislatore, pur nell’esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie, di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita (il richiamo è alla sentenza n. 30 del 2004).

Il Collegio rimettente osserva, quindi, che la Corte costituzionale, pur avendo riconosciuto, con la sentenza n. 316 del 2010, la legittimità di temporanee sospensioni della perequazione, anche se limitate alle pensioni di importo più elevato, ha, al contempo, precisato che la ragionevolezza complessiva del sistema dovrà essere apprezzata nel quadro del contemperamento di interessi di rango costituzionale, alla luce dell’art. 3 Cost. Con ciò si intende evitare che una generalizzata esigenza di contenimento della finanza pubblica possa risultare sempre e comunque valido motivo per determinare la compromissione «di diritti maturati o la lesione di consolidate sfere di interessi, sia individuali, sia anche collettivi» (viene citata la sentenza n. 92 del 2013).

Deduce, poi, il contrasto con gli artt. 3, 23, 53 Cost., sollevando d’ufficio la relativa questione, per essere stato imposto con la norma censurata un sacrificio cospicuo ad una sola categoria di cittadini, incorrendo nella violazione del principio di eguaglianza, a causa della disparità di trattamento che può essere ravvisata nella differente previsione di prestazioni patrimoniali a carico di soggetti titolari di redditi analoghi.

4.– Si è costituito in giudizio (r.o. n. 35 del 2014) C.G., ricorrente nel giudizio principale pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, instando per la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione legislativa censurata. Sostiene, in particolare, il pregiudizio per l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali, la quale imporrebbe la costante perequazione della pensione al mutamento dei valori monetari. Aggiunge il difetto di qualsivoglia modalità di recupero della somma oggetto di blocco della perequazione per il biennio 2012-2013 e la conseguente violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., in quanto il criterio adottato sarebbe irragionevole, lesivo del principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione, nonché del principio di adeguatezza di cui all’art. 38 Cost.

5.– Si è, altresì, costituito in tutti i giudizi, (r.o. n.n. 35, 158, 159 e 192 del 2014), l’INPS, chiedendo che siano dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo cui spetta alla discrezionalità del legislatore, in conformità a un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico alla stregua delle risorse disponibili, fatta salva la garanzia di salvaguardia delle esigenze minime di protezione della persona.

L’Istituto osserva, al riguardo, che la norma censurata si limita a sospendere l’operatività del meccanismo rivalutativo esistente per un breve orizzonte temporale e a salvaguardare le posizioni più deboli sotto il profilo economico, evidenziando, altresì, come la Corte, con la sentenza n. 316 del 2010, abbia già deciso, respingendola, analoga questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007 ed aggiungendo che la mancata perequazione per un tempo limitato della pensione non incide sulla sua adeguatezza, in particolare per le pensioni di importo più elevato.

6.– Ha proposto intervento ad adiuvandum T.G., premettendo di essere iscritto al Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato spa, di non aver goduto, in forza dell’applicazione della norma di cui al comma 25 dell’art. 24, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, degli aumenti di perequazione automatica per la parte di pensione superiore a tre volte il trattamento minimo e di aver depositato analogo ricorso per le proprie pretese pensionistiche dinanzi alla sezione giurisdizionale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, allo scopo di sentir dichiarato il proprio diritto alla perequazione automatica.

Assume, in particolare, a sostegno dell’ammissibilità del proprio intervento, il difetto di tutela per chi non abbia partecipato al giudizio principale, ma versi nelle medesime condizioni delle parti e, nel merito, la violazione degli artt. 38, secondo comma, 36, primo comma, e 3 Cost., nonché, infine, dell’art. 53 e del combinato disposto degli artt. 2, 23 e 53 Cost.

7.– E’ intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, instando per l’inammissibilità o, comunque, per la manifesta infondatezza della questione sollevata.

La difesa dello Stato eccepisce preliminarmente il difetto della previa domanda amministrativa, presupposto dell’azione, la cui mancanza renderebbe la domanda improponibile e adduce l’esistenza di una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio.

L’Avvocatura generale rileva, in ogni caso, la manifesta infondatezza della questione riguardo a tutti i parametri segnalati e richiama la giurisprudenza costituzionale, nonché il principio dalla stessa espresso, secondo cui la mancata perequazione della pensione per un periodo contenuto non incide sull’adeguatezza del trattamento pensionistico.

8.– All’udienza pubblica, le parti costituite hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte.
Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013 (r.o. n. 35 del 2014), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia–Romagna, con due ordinanze del 13 maggio 2014 (r.o. n. 158 e n. 159 del 2014) e la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanza del 25 luglio 2014 (r.o. n. 192 del 2014), dubitano della legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24, decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, limita la rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici nella misura del 100 per cento, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 23, 36, primo comma, 38, secondo comma, 53 e 117, primo comma della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Tutti i giudici rimettenti ritengono che il comma 25 dell’art. 24 sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., in quanto la mancata rivalutazione, violando i principi di proporzionalità e adeguatezza della prestazione previdenziale, si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati.

La norma censurata recherebbe anche un vulnus agli artt. 2, 23 e 53 Cost., poiché la misura adottata si configurerebbe quale prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria, in violazione del principio dell’universalità dell’imposizione a parità di capacità contributiva, in quanto posta a carico di una sola categoria di contribuenti.

La sola Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia – Romagna censura, infine, la predetta disposizione, anche con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla CEDU, richiamando, poi, gli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

2.– I giudizi hanno ad oggetto la stessa norma, censurata in relazione a parametri costituzionali, per profili e con argomentazioni in larga misura coincidenti.

Deve, pertanto, esser disposta la riunione dei giudizi al fine di un’unica pronuncia (ex plurimis, sentenza n. 16 del 2015, ordinanza n. 164 del 2014).

Nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, ha spiegato intervento ad adiuvandum T.G., che non è parte nel procedimento principale, assumendo di aver proposto analogo ricorso dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, allo scopo di sentir riconosciuto il proprio diritto alla perequazione automatica del trattamento pensionistico, per gli anni 2012 e 2013, negato dall’INPS.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte, sentenza n. 216 del 2014), possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.

La circostanza che l’istante sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell’ordinanza di rimessione, nel quale sia stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, non è sufficiente a rendere ammissibile l’intervento (ex plurimis, ordinanza n. 150 del 2012).

Conseguentemente, poiché T.G. non è stato parte del giudizio principale nel corso del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale oggetto dell’ordinanza iscritta al n. 35 del reg. ord. 2014, né risulta essere titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, l’intervento dallo stesso proposto va dichiarato inammissibile.

3.– La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, nelle due ordinanze di rimessione, dubita della legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011, in riferimento, fra l’altro all’art. 117, primo comma, Cost. e invoca genericamente, quale parametro interposto, la CEDU, per poi richiamare, più specificamente, una serie di disposizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In particolare, sono evocati, oltre al principio della certezza del diritto quale «patrimonio comune agli Stati contraenti», anche « gli altri diritti garantiti dalla Carta: il diritto dell’individuo alla libertà e alla sicurezza (art. 6), il diritto di non discriminazione, che include anche quella fondata sul “patrimonio”, (art. 21), il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed indipendente (art. 25), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33), il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali (art. 34)».

La questione, come prospettata, è inammissibile.

Va preliminarmente rilevato che questa Corte ritiene configurarsi un’ipotesi di inammissibilità della questione, qualora il giudice non fornisca una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della stessa, limitandosi a evocarne i parametri costituzionali, senza argomentare in modo sufficiente in ordine alla loro violazione (ex plurimis, ordinanza n. 36 del 2015).

In tale ipotesi, il difetto nell’esplicitazione delle ragioni di conflitto tra la norma censurata e i parametri costituzionali evocati inibisce lo scrutinio nel merito delle questioni medesime (fra le altre, ordinanza n. 158 del 2011), con conseguente inammissibilità delle stesse.

Nel caso di specie, la Corte rimettente si limita a richiamare l’art. 117, primo comma, Cost., per violazione della CEDU «come interpretata dalla Corte di Strasburgo»

senza addurre alcun elemento a sostegno di tale asserito vulnus, in particolare con riferimento alle modalità di incidenza della norma oggetto di impugnazione sul parametro costituzionale evocato.

Inoltre il richiamo alla CEDU si rivela, nella sostanza, erroneo, atteso che esso risulta affiancato dal riferimento a disposizioni normative riconducibili alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Quest’ultima fonte, come risulta dall’art. 6, comma 1 del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con la legge 2 agosto 2008, n. 130, ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Pertanto, l’esame dell’ordinanza di rimessione non consente di evincere in qual modo le norme della CEDU siano compromesse, per effetto dell’applicazione della disposizione oggetto di censura.

Una tale carenza argomentativa costituisce motivo di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto preclusiva della valutazione della fondatezza.

Il giudice a quo non fornisce sufficienti elementi che consentano di vagliare le modalità di incidenza della norma censurata sul parametro genericamente invocato ed omette di allegare argomenti a sostegno degli effetti pregiudizievoli di tale incidenza, richiamando erroneamente disposizioni normative afferenti al diritto primario dell’Unione europea.

4.– La questione di costituzionalità per violazione degli artt. 2, 3, 23 e 53 Cost., in relazione alla presunta natura tributaria della misura in esame, non è fondata.

Tutte le ordinanze di rimessione affermano che, nel caso di specie, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, la misura di azzeramento della rivalutazione automatica per gli anni 2012 e 2013, relativa ai trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, configurerebbe una prestazione patrimoniale di natura tributaria, lesiva del principio di universalità dell’imposizione a parità di capacità contributiva, in quanto posta a carico di una sola categoria di contribuenti. Nell’imporre alle parti di concorrere alla spesa pubblica non in ragione della propria capacità contributiva, essa violerebbe il principio di eguaglianza.

I rimettenti richiamano, in particolare, le decisioni n. 116 del 2013 e n. 223 del 2012 nella parte in cui si afferma che la Costituzione non impone una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria, ma esige un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza (in tal senso, fra le più recenti, sentenza n. 10 del 2015). Ciò si collega al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali che di fatto limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione (ordinanza n. 341 del 2000, ripresa sul punto dalla sentenza n. 223 del 2012).

L’azzeramento della perequazione automatica oggetto di censura, tuttavia, sfugge ai canoni della prestazione patrimoniale di natura tributaria, atteso che esso non dà luogo ad una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, destinato a reperire risorse per l’erario.

La giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 219 e n. 154 del 2014) ha costantemente precisato che gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono tre: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, devono essere destinate a sovvenire pubbliche spese.

Un tributo consiste in un «prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva» (sentenza n. 102 del 2008). Tale indice deve esprimere l’idoneità di ciascun soggetto all’obbligazione tributaria (fra le prime, sentenze n. 91 del 1972, n. 97 del 1968, n. 89 del 1966, n. 16 del 1965 e n. 45 del 1964).

Il comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, che dispone per un biennio il blocco del meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, non riveste, quindi, natura tributaria, in quanto non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del titolare di un trattamento pensionistico.

In base ai criteri elaborati da questa Corte in ordine alle prestazioni patrimoniali, in assenza di una decurtazione patrimoniale o di un prelievo della stessa natura a carico del soggetto passivo, viene meno in radice il presupposto per affermare la natura tributaria della disposizione. Inoltre, viene a mancare il requisito che consente l’acquisizione delle risorse al bilancio dello Stato, poiché la disposizione non fornisce, neppure in via indiretta, una copertura a pubbliche spese, ma determina esclusivamente un risparmio di spesa.

Il difetto dei requisiti propri dei tributi e, in generale, delle prestazioni patrimoniali imposte, determina, quindi, la non fondatezza delle censure sollevate in riferimento al mancato rispetto dei principi di progressività e di capacità contributiva.

5.– La questione prospettata con riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. è fondata.

La perequazione automatica, quale strumento di adeguamento delle pensioni al mutato potere di acquisto della moneta, fu disciplinata dalla legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), all’art. 10, con la finalità di fronteggiare la svalutazione che le prestazioni previdenziali subiscono per il loro carattere continuativo.

Per perseguire un tale obiettivo, in fasi sempre mutevoli dell’economia, la disciplina in questione ha subito numerose modificazioni.

Con l’art.19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nel prevedere in via generalizzata l’adeguamento dell’importo delle pensioni nel regime dell’assicurazione obbligatoria, si scelse di agganciare in misura percentuale gli aumenti delle pensioni all’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT, ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria.

Con l’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante «Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», oltre alla cadenza annuale e non più semestrale degli aumenti a titolo di perequazione automatica, si stabilì che gli stessi fossero calcolati sul valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tale modifica mirava a compensare l’eliminazione dell’aggancio alle dinamiche salariali, al fine di garantire un collegamento con l’evoluzione del livello medio del tenore di vita nazionale. L’art. 11, comma 2, previde, inoltre, che ulteriori aumenti potessero essere stabiliti con legge finanziaria, in relazione all’andamento dell’economia.

Il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici governato dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) si prefigge di tutelare i trattamenti pensionistici dalla erosione del potere di acquisto della moneta, che tende a colpire le prestazioni previdenziali anche in assenza di inflazione. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. L’aumento della rivalutazione automatica opera, ai sensi del comma 1 dell’art. 34 citato, in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo.

Tuttavia, l’art 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), con riferimento al meccanismo appena illustrato di aumento della perequazione automatica, prevede che esso spetti per intero soltanto per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Spetta nella misura del 90 per cento per le fasce di importo da tre a cinque volte il trattamento minimo INPS ed è ridotto al 75 per cento per i trattamenti eccedenti il quintuplo del predetto importo minimo. Questa impostazione fu seguita dal legislatore in successivi interventi, a conferma di un orientamento che predilige la tutela delle fasce più deboli. Ad esempio, l’art. 5, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 127, prevede, per il triennio 2008-2010, una perequazione al 100 per cento per le fasce di importo tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS.

In conclusione, la disciplina generale che si ricava dal complesso quadro storico-evolutivo della materia, prevede che soltanto le fasce più basse siano integralmente tutelate dall’erosione indotta dalle dinamiche inflazionistiche o, in generale, dal ridotto potere di acquisto delle pensioni.

6.– Quanto alle sospensioni del meccanismo perequativo, affidate a scelte discrezionali del legislatore, esse hanno seguito nel corso degli anni orientamenti diversi, nel tentativo di bilanciare le attese dei pensionati con variabili esigenze di contenimento della spesa.

L’art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali) previde che, in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e, comunque, fino al 31 dicembre 1993, fosse sospesa l’applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento o di accordi collettivi, che introducesse aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato, nonché aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell’INAIL. In sede di conversione di tale decreto, tuttavia, con l’art. 2, comma 1-bis, della legge 14 novembre 1992, n. 438 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), si provvide a mitigare gli effetti della disposizione, che dunque operò non come provvedimento di blocco della perequazione, bensì quale misura di contenimento della rivalutazione, alla stregua di percentuali predefinite dal legislatore in riferimento al tasso di inflazione programmata.

In seguito, l’art. 11, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), provvide a restituire, mediante un aumento una tantum disposto per il 1994, la differenza tra inflazione programmata ed inflazione reale, perduta per effetto della disposizione di cui all’art. 2 della legge n. 438 del 1992. Conseguentemente, il blocco, originariamente previsto in via generale e senza distinzioni reddituali dal legislatore del 1992, fu convertito in una forma meno gravosa di raffreddamento parziale della dinamica perequativa.

Dopo l’entrata in vigore del sistema contributivo, il legislatore (art. 59, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica») ha imposto un azzeramento della perequazione automatica, per l’anno 1998. Tale norma, ritenuta legittima da questa Corte con ordinanza n. 256 del 2001, ha limitato il proprio campo di applicazione ai soli trattamenti di importo medio – alto, superiori a cinque volte il trattamento minimo.

Il blocco, introdotto dall’art. 24, comma 25, come convertito, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, ora oggetto di censura, trova un precedente nell’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale) che, tuttavia, aveva limitato l’azzeramento temporaneo della rivalutazione ai trattamenti particolarmente elevati, superiori a otto volte il trattamento minimo INPS.

Si trattava – come si evince dalla relazione tecnica al disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2007 – di una misura finalizzata a concorrere solidaristicamente al finanziamento di interventi sulle pensioni di anzianità, a seguito, dell’innalzamento della soglia di accesso al trattamento pensionistico (il cosiddetto “scalone”) introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria).

L’azzeramento della perequazione, disposto per effetto dell’art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, prima citata, è stato sottoposto al vaglio di questa Corte, che ha deciso la questione con sentenza n. 316 del 2010. In tale pronuncia questa Corte ha posto in evidenza la discrezionalità di cui gode il legislatore, sia pure nell’osservare il principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni, e ha reputato non illegittimo l’azzeramento, per il solo anno 2008, dei trattamenti pensionistici di importo elevato (superiore ad otto volte il trattamento minimo INPS).

Al contempo, essa ha indirizzato un monito al legislatore, poiché la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. Si afferma, infatti, che «[…] le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta».

7.– L’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, oggetto di censura nel presente giudizio, si colloca nell’ambito delle “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (manovra denominata “salva Italia”) e stabilisce che «In considerazione della contingente situazione finanziaria», la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, in base al già citato meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del cento per cento.

Per effetto del dettato legislativo si realizza un’indicizzazione al 100 per cento sulla quota di pensione fino a tre volte il trattamento minimo INPS, mentre le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione. Il blocco integrale della perequazione opera, quindi, per le pensioni di importo superiore a euro 1.217,00 netti.

Tale meccanismo si discosta da quello originariamente previsto dall’art. 24, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 1986) e confermato dall’art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che non discriminava tra trattamenti pensionistici complessivamente intesi, bensì tra fasce di importo.

Secondo la normativa antecedente, infatti, la percentuale di aumento si applicava sull’importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo la percentuale era ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale era ridotta al 75 per cento.

Le modalità di funzionamento della disposizione censurata sono ideate per incidere sui trattamenti complessivamente intesi e non sulle fasce di importo. Esse trovano un unico correttivo nella previsione secondo cui, per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

La norma censurata è frutto di un emendamento che, all’esito delle osservazioni rivolte al Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Camera dei Deputati, Commissione XI, Lavoro pubblico e privato, audizione del 6 dicembre 2011), ha determinato la sostituzione della originaria formula. Quest’ultima prevedeva l’azzeramento della perequazione per tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore a due volte il trattamento minimo INPS e, quindi, ad euro 946,00. Il Ministro chiarì nella stessa audizione che la misura da adottare non confluiva nella riforma pensionistica, ma era da intendersi quale «provvedimento da emergenza finanziaria».

La disposizione censurata ha formato oggetto di un’interrogazione parlamentare (Senato della Repubblica, seduta n. 93, interrogazione presentata l’8 agosto 2013, n. 3 – 00321) rimasta inevasa, in cui si chiedeva al Governo se intendesse promuovere la revisione del provvedimento, alla luce della giurisprudenza costituzionale.

Dall’excursus storico compiuto traspare che la norma oggetto di censura si discosta in modo significativo dalla regolamentazione precedente. Non solo la sospensione ha una durata biennale; essa incide anche sui trattamenti pensionistici di importo meno elevato.

Il provvedimento legislativo censurato si differenzia, altresì, dalla legislazione ad esso successiva.

L’art. 1, comma 483, lettera e), della legge di stabilità per l’anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità») ha previsto, per il triennio 2014-2016, una rimodulazione nell’applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, con l’azzeramento per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014. Rispetto al disegno di legge originario le percentuali sono state, peraltro, parzialmente modificate.

Nel triennio in oggetto la perequazione si applica nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo, del 95 per cento per i trattamenti di importo superiore a tre volte il trattamento minimo e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo del 75 per cento per i trattamenti oltre quattro volte e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo, del 50 per cento per i trattamenti oltre cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Soltanto per il 2014 il blocco integrale della perequazione ha riguardato le fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo. Il legislatore torna dunque a proporre un discrimen fra fasce di importo e si ispira a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza. Anche tale circostanza conferma la singolarità della norma oggetto di censura.

8.– Dall’analisi dell’evoluzione normativa in subiecta materia, si evince che la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. Tale strumento si presta contestualmente a innervare il principio di sufficienza della retribuzione di cui all’art. 36 Cost., principio applicato, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 208 del 2014 e sentenza n. 116 del 2013).

Per le sue caratteristiche di neutralità e obiettività e per la sua strumentalità rispetto all’attuazione dei suddetti principi costituzionali, la tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario. Un tale intervento deve ispirarsi ai principi costituzionali di cui agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., principi strettamente interconnessi, proprio in ragione delle finalità che perseguono.

La ragionevolezza di tali finalità consente di predisporre e perseguire un progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell’art. 3, secondo comma, Cost. così da evitare disparità di trattamento in danno dei destinatari dei trattamenti pensionistici. Nell’applicare al trattamento di quiescenza, configurabile quale retribuzione differita, il criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36, primo comma, Cost.) e nell’affiancarlo al criterio di adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.), questa Corte ha tracciato un percorso coerente per il legislatore, con l’intento di inibire l’adozione di misure disomogenee e irragionevoli (fra le altre, sentenze n. 208 del 2014 e n. 316 del 2010). Il rispetto dei parametri citati si fa tanto più pressante per il legislatore, quanto più si allunga la speranza di vita e con essa l’aspettativa, diffusa fra quanti beneficiano di trattamenti pensionistici, a condurre un’esistenza libera e dignitosa, secondo il dettato dell’art. 36 Cost.

Non a caso, fin dalla sentenza n. 26 del 1980, questa Corte ha proposto una lettura sistematica degli artt. 36 e 38 Cost., con la finalità di offrire «una particolare protezione per il lavoratore». Essa ha affermato che proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, «ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta», senza che ciò comporti un’automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l’ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l’attuazione, anche graduale, dei termini suddetti (ex plurimis, sentenze n. 316 del 2010; n. 106 del 1996; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980; n. 46 del 1979; n. 176 del 1975; ordinanza n. 383 del 2004). Nondimeno, dal canone dell’art. 36 Cost. «consegue l’esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo» (sentenza n. 501 del 1988; fra le altre, negli stessi termini, sentenza n. 30 del 2004).

Il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve «dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona» (sentenza n. 316 del 2010). Per scongiurare il verificarsi di «un non sopportabile scostamento» fra l’andamento delle pensioni e delle retribuzioni, il legislatore non può eludere il limite della ragionevolezza (sentenza n. 226 del 1993).

Al legislatore spetta, inoltre, individuare idonei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni all’incremento del costo della vita. Così è avvenuto anche per la previdenza complementare, che, pur non incidendo in maniera diretta e immediata sulla spesa pubblica, non risulta del tutto indifferente per quest’ultima, poiché contribuisce alla tenuta complessiva del sistema delle assicurazioni sociali (sentenza n. 393 del 2000) e, dunque, all’adeguatezza della prestazione previdenziale ex art. 38, secondo comma, Cost.

Pertanto, il criterio di ragionevolezza, così come delineato dalla giurisprudenza citata in relazione ai principi contenuti negli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all’adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali.

9.– Nel vagliare la dedotta illegittimità dell’azzeramento del meccanismo perequativo per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte il minimo INPS per l’anno 2008 (art. 1, comma 19 della già citata legge n. 247 del 2007), questa Corte ha ricostruito la ratio della norma censurata, consistente nell’esigenza di reperire risorse necessarie «a compensare l’eliminazione dell’innalzamento repentino a sessanta anni a decorrere dal 1° gennaio 2008, dell’età minima già prevista per l’accesso alla pensione di anzianità in base all’articolo 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243», con «lo scopo dichiarato di contribuire al finanziamento solidale degli interventi sulle pensioni di anzianità, contestualmente adottati con l’art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge» (sentenza n. 316 del 2010).

In quell’occasione questa Corte non ha ritenuto che fossero stati violati i parametri di cui agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. Le pensioni incise per un solo anno dalla norma allora impugnata, di importo piuttosto elevato, presentavano «margini di resistenza all’erosione determinata dal fenomeno inflattivo». L’esigenza di una rivalutazione costante del correlativo valore monetario è apparsa per esse meno pressante.

Questa Corte ha ritenuto, inoltre, non violato il principio di eguaglianza, poiché il blocco della perequazione automatica per l’anno 2008, operato esclusivamente sulle pensioni superiori ad un limite d’importo di sicura rilevanza, realizzava «un trattamento differenziato di situazioni obiettivamente diverse rispetto a quelle, non incise dalla norma impugnata, dei titolari di pensioni più modeste». La previsione generale della perequazione automatica è definita da questa Corte «a regime», proprio perché «prevede una copertura decrescente, a mano a mano che aumenta il valore della prestazione». La scelta del legislatore in quel caso era sostenuta da una ratio redistributiva del sacrificio imposto, a conferma di un principio solidaristico, che affianca l’introduzione di più rigorosi criteri di accesso al trattamento di quiescenza. Non si viola il principio di eguaglianza, proprio perché si muove dalla ricognizione di situazioni disomogenee.

La norma, allora oggetto d’impugnazione, ha anche superato le censure di palese irragionevolezza, poiché si è ritenuto che non vi fosse riduzione quantitativa dei trattamenti in godimento ma solo rallentamento della dinamica perequativa delle pensioni di valore più cospicuo. Le esigenze di bilancio, affiancate al dovere di solidarietà, hanno fornito una giustificazione ragionevole alla soppressione della rivalutazione automatica annuale per i trattamenti di importo otto volte superiore al trattamento minimo INPS, «di sicura rilevanza», secondo questa Corte, e, quindi, meno esposte al rischio di inflazione.

La richiamata pronuncia ha inteso segnalare che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, «esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità», poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d’acquisto delle pensioni.

Questa Corte si era mossa in tale direzione già in epoca risalente, con il ritenere di dubbia legittimità costituzionale un intervento che incida «in misura notevole e in maniera definitiva» sulla garanzia di adeguatezza della prestazione, senza essere sorretto da una imperativa motivazione di interesse generale (sentenza n. 349 del 1985).

Deve rammentarsi che, per le modalità con cui opera il meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi brevi, è, per sua natura, definitiva. Le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull’ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato.

10.– La censura relativa al comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con «irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività» (sentenza n. 349 del 1985).

Non è stato dunque ascoltato il monito indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316 del 2010.

Si profila con chiarezza, a questo riguardo, il nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. (fra le più recenti, sentenza n. 208 del 2014, che richiama la sentenza n. 441 del 1993). Su questo terreno si deve esercitare il legislatore nel proporre un corretto bilanciamento, ogniqualvolta si profili l’esigenza di un risparmio di spesa, nel rispetto di un ineludibile vincolo di scopo «al fine di evitare che esso possa pervenire a valori critici, tali che potrebbero rendere inevitabile l’intervento correttivo della Corte» (sentenza n. 226 del 1993).

La disposizione concernente l’azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 24 dell’art. 25 del d.l. 201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente la «contingente situazione finanziaria», senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. Anche in sede di conversione (legge 22 dicembre 2011, n. 214), non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (sentenza n. 26 del 2013, che interpreta il citato art. 17 quale «puntualizzazione tecnica» dell’art. 81 Cost.).

L’interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest’ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.

La norma censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima nei termini esposti.
Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile l’intervento di T.G.;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna e dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con le ordinanze indicate in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

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Pensioni anticipate, nessuna penalizzazione. La circolare Inps https://www.giurdanella.it/2015/04/pensioni-anticipate-nessun-penalizzazione-la-circolare-inps/ Mon, 13 Apr 2015 11:01:36 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27563 L’Inps ha diramato la circolare n. 74 del 10 aprile con cui fornisce chiarimenti in merito alle nuove disposizioni previste dalla legge stabilità 2015 per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore ai 62 anni. In particolare la legge di stabilità 2015 ha previsto che per le pensioni anticipate decorrenti dal 1° gennaio 2015 […]

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L’Inps ha diramato la circolare n. 74 del 10 aprile con cui fornisce chiarimenti in merito alle nuove disposizioni previste dalla legge stabilità 2015 per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore ai 62 anni.

In particolare la legge di stabilità 2015 ha previsto che per le pensioni anticipate decorrenti dal 1° gennaio 2015 non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici,  limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

La circolare chiarisce che tale disposizione si applica, come espressamente previsto dalla legge, alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data. Pertanto, alle predette pensioni non si applica la riduzione percentuale prevista dall’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ossia:

  • la riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto ai 62 anni di età
  • la riduzione del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni.

Per le pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015 continua a trovare applicazione l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 ( legge stabilità 2012) che esclude l’applicazione delle penalità, fino al 31 dicembre 2017, solo nelle ipotesi in cui l’anzianità contributiva derivi da prestazione effettiva di lavoro. Al riguardo la circolare chiarisce che, ai fini previdenziali, per “anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro”, deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di “prestazione effettiva di lavoro”, espressa in mesi, settimane o giorni a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore.

Pertanto, ai fini della non riduzione percentuale della pensione anticipata nel regime misto, occorre tener conto sia della contribuzione obbligatoria sia della contribuzione diversa da quella obbligatoria tassativamente elencata dall’articolo 6, comma 2-quater.

La legge di stabilità 2015 ha quindi previsto che le riduzioni non si applicano a prescindere dall’anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro.

Le penalizzazioni saranno nuovamente applicate dal 2018 nei confronti di coloro che matureranno i requisiti della pensione anticipata da tale data e andranno in pensione con meno di 62 anni di età.

Per ulteriori approfondimenti si allega la circolare dell’Inps

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L’Inps sui nuovi requisiti di accesso alle pensioni https://www.giurdanella.it/2015/03/inps-nuovi-requisiti-accesso-ai-trattamenti-pensionistici/ Tue, 24 Mar 2015 16:08:53 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27282 L’Inps ha pubblicato la circolare n. 63 del 20 marzo 2015 contenente dei chiarimenti circa l’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, come previsto dal Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2014. In particolare tale […]

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L’Inps ha pubblicato la circolare n. 63 del 20 marzo 2015 contenente dei chiarimenti circa l’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, come previsto dal Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2014.

In particolare tale decreto ha disposto che: “A decorrere dal 1° gennaio  2016,  i  requisiti  di  accesso  ai trattamenti  pensionistici  di  cui  all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto  dall’ultimo  periodo  del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni,  sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità”.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio  2016, i  requisiti  di  accesso  ai trattamenti  pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni – per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”-  sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

La circolare riporta in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi alla speranza di vita previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014.

Si allega la circolare dell’Inps con la sintesi dei requisiti

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L’Inps su esuberi e prepensionamento nelle PA https://www.giurdanella.it/2014/05/linps-esuberi-prepensionamento-nelle-pa/ Fri, 23 May 2014 06:59:53 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23123 Dopo la circolare del 28 aprile, ecco le istruzioni dell'Inps sui prepensionamenti nelle PA

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Esuberi e prepensionamenti nelle pubbliche amministrazioni, arrivano le istruzioni dell’Inps.

Il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con circolare n. 4 del 28 aprile 2014 (leggi), ha fornito gli indirizzi applicativi sul ricorso all’istituto del prepensionamento per riassorbire le eccedenze conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche ovvero alla redazione di piani di ristrutturazione per ragioni funzionali o finanziare, per le amministrazioni pubbliche come regioni, comuni, provincie, comunità montane, aziende sanitarie locali, che dichiarino eccedenza di personale per ragioni funzionali o finanziarie.

Interviene ora l’Inps, con messaggio n. 4834 del 21 maggio 2014, fornendo le indicazioni procedurali per la gestione dei relativi trattamenti pensionistici.

Di seguito, il testo integrale del messaggio.

.   .   .

Inps
Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap 

Messaggio n. 4834 del 21 maggio 2014Oggetto:  Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 – Disposizioni applicative in materia di pensionamenti per posizioni soprannumerarie o eccedentarie.

Sommario:
1. Premessa
2. Certificazione del diritto
3. Istruzioni operative per la liquidazione dei trattamenti pensionistici
4. Monitoraggio dei prepensionamenti

 

1. Premessa

Il decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013, all’articolo 2, comma 3 ha previsto che: “Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall’articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio  2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall’articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165….”.

Con il D.L. 101/2013, così come convertito nella legge n. 125/2013, si è quindi ampliata la platea dei destinatari dei prepensionamenti per posizioni soprannumerarie (articolo 2, comma 11 lettera a) del DL 95/2012) nel senso di ricomprendere tutte le amministrazione pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del Dlgs. n. 165/2001 e s.m.i. [1]  (quali, a titolo esemplificativo, le regioni i comuni, le provincie, le comunità montane, le aziende sanitarie locali) purché si trovino nelle condizioni previste dal comma 14 del più volte citato articolo 2 del DL 95/2012, ossia nei casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione.

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con Circolare n. 4 del 28 aprile 2014, ha fornito indirizzi applicativi sul ricorso all’istituto del prepensionamento per riassorbire le eccedenze conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche ovvero alla redazione di piani di ristrutturazione per ragioni funzionali o finanziare; per l’individuazione delle situazioni di soprannumerarietà ed eccedenza di personale e per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente messaggio si rimanda a quanto previsto nella citata Circolare.

Con il presente, nello sciogliere la riserva contenuta nel messaggio n. 2041 del 4 febbraio 2014, si forniscono le istruzioni procedurali per la gestione dei trattamenti pensionistici, da attribuire in virtù dei requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 201/2001 convertito nella legge n. 214/2011, nei casi di dichiarata eccedenza o soprannumerarietà, individuati secondo quanto definito dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei confronti di quelle amministrazioni inizialmente non ricomprese nel DL 95/2012.

2. Certificazione del diritto

Una volta individuate le posizioni soprannumerarie in base a quanto disciplinato dalla già citata Circolare n. 4/2014, l’Amministrazione deve chiedere alla sede Inps, territorialmente competente in base alla sede di servizio degli interessati, la certificazione del diritto a pensione e la relativa decorrenza (in allegato il modello per la certificazione del diritto).

Considerato che le amministrazioni devono fissare preventivamente e motivatamente la tempistica di assorbimento delle eccedenze, dando priorità al pensionamento ordinario e applicando, senza necessità di motivazione, l’articolo 72, comma 11 del DL 112/2008, che prevede la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti contributivi di cui all’articolo 24, comma 20 del DL 201 del 2011, la certificazione del diritto deve essere richiesta in tutti i casi di prepensionamento, ossia nei casi in cui, in virtù dell’esubero individuato, l’accesso al pensionamento è consentito con i requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore del DL 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, e a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico sia entro il 31 dicembre 2016.

Al riguardo si rende opportuno specificare che per rispettare la data di decorrenza del 31 dicembre 2016, il diritto con il c.d. sistema delle quote deve tener conto del regime delle decorrenze di cui alla legge 122/2010 (12 mesi di finestra mobile) laddove nell’ipotesi del raggiungimento della massima anzianità contributiva di 40 anni (rectius 39 anni, 11 mesi e 16 giorni) è necessario altresì considerare l’integrazione introdotta dalla legge n. 111/2011 (posticipo della finestra mobile di ulteriori 1, 2 o 3 mesi in relazione alla maturazione della massima anzianità contributiva rispettivamente nell’anno 2012, 2013 o 2014).

L’Istituto provvede al rilascio delle relative certificazioni nel termine di 30 giorni dall’invio degli elenchi del personale da parte delle Amministrazioni locali ovvero richiede, nel medesimo termine, agli Enti le informazioni utili per il completamento della posizione assicurativa degli interessati.

A tal proposito, si precisa che le Amministrazioni potranno inoltrare la richiesta di certificazione del diritto sistemando, contestualmente, la posizione assicurativa dell’iscritto attraverso l’utilizzo degli strumenti messi attualmente a disposizione dall’Istituto. Qualora le sedi INPS territorialmente competenti debbano richiedere alle Amministrazioni le informazioni necessarie per la certificazione, devono far presente nella richiesta che il lavoratore è interessato dal processo di spending review.

Una volta acquisiti tutti i dati necessari, la Sede rilascia la prescritta certificazione del diritto sulla base della quale l’Amministrazione può procedere, così come specificato nella Circolare n. 4/2014, alla risoluzione del rapporto di lavoro, tenendo conto del regime delle decorrenze.

Si sottolinea che la certificazione del diritto rilasciata dalle Sedi Inps assume valore meramente dichiarativo atteso che ricade nell’esclusiva competenza dell’Amministrazione l’individuazione delle condizioni prescritte per il riconoscimento delle posizioni eccedentarie o soprannumerarie, così come esplicitate nella più volte richiamata Circolare n. 4, sulla base delle quali può essere riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico in base ai requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore del DL 201/2011, convertito con modificazioni, nella legge n. 214/2011.

A tal fine, le Amministrazioni sono tenute a trasmettere alle Sedi territoriali di questo Istituto, unitamente alla ordinaria documentazione necessaria per la liquidazione della pensione, la certificazione di conformità ai vincoli previsti dalla normativa vigente e agli obiettivi di riduzione di spesa perseguiti, debitamente sottoscritta dal vertice amministrativo o dal dirigente responsabile in ragione dell’assetto organizzativo dell’ente.

Qualora un’amministrazione locale abbia risolto il rapporto di lavoro in applicazione del DL 101/2013 in data antecedente a quella di emanazione della Circolare n. 4/2014, e di conseguenza senza tener conto delle procedure ivi disposte, la medesima amministrazione è tenuta a rilasciare la suddetta certificazione di conformità anche per le delibere già assunte a conferma del rispetto delle condizioni prescritte dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella citata Circolare; resta inteso che anche in questa ipotesi la certificazione di conformità deve essere sottoscritta dal vertice amministrativo o dal dirigente responsabile in ragione dell’assetto organizzativo dell’ente.

3.  Istruzioni operative per la liquidazione dei trattamenti pensionistici

Le pratiche di pensione del personale in esame devono essere lavorate dalle Sedi sul SIN in quanto la Direzione Centrale Previdenza ha predisposto in tale sistema la specifica deroga per le pensioni concesse in virtù della c.d. Spending Review.

Pertanto, nel momento dell’acquisizione delle domande di pensione presentate telematicamente dagli iscritti, affinché il sistema possa riconoscere al soggetto il diritto a pensione con i requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore della c.d. legge Monti-Fornero, è necessario selezionare nei DATI SPECIFICI DELLA DOMANDA, campo DEROGA DECORRENZA, la seguente specifica :”DEROGA A LEGGE N.214/2011 – SPENDING REVIEW” (cfr. allegato 1).

Una volta liquidato il trattamento pensionistico, le Sedi sono tenute a comunicare, all’indirizzo email EsuberiEsodi-GDP@inps.it, i nominativi, comprensivi dei dati anagrafici (data di nascita e Codice Fiscale), del personale interessato dalla disposizione in esame nonché le relative amministrazioni di appartenenza.

4. Monitoraggio dei prepensionamenti

Sulla base delle comunicazioni acquisite dalle Sedi territoriali, la Direzione Centrale Previdenza dell’Inps fornirà semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il prescritto elenco delle amministrazioni che si sono  avvalse dell’istituto del prepensionamento anche al fine dell’esercizio dell’attività di controllo volta a verificare la corretta applicazione della normativa di riferimento.

Ciò consentirà di monitorare a livello nazionale il fenomeno dei prepensionamenti sulla base della disposizione in oggetto e permetterà, nell’ambito delle attività ispettive, di eseguire accertamenti a campione in merito.

Il Direttore Generale

Nori

 


[1] Inizialmente il decreto legge 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012,  prevedeva l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a) del  medesimo decreto legge esclusivamente nei confronti personale delle amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli  enti  di  ricerca, nonché degli enti pubblici di cui  all’articolo  70,  comma  4,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Allegato N.1
Allegato N.2

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Pensioni, le novità della Legge Stabilità 2014 https://www.giurdanella.it/2013/12/pensioni-le-novita-della-legge-stabilita-2014/ Thu, 19 Dec 2013 07:19:00 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19484 Il dossier della Camera con la sintesi dei principali contenuti

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Il Servizio Studi della Camera dei Deputati – Dipartimento bilancio ha pubblicato il dossier con le sintesi del contenuto delle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, la c.d. Legge di stabilità 2014.

Di seguito, la parte riguardante la Previdenza.

Il disegno di legge contiene specifiche misure di razionalizzazione volte a contenere la spesa pensionistica, quali il contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato e la limitazione della rivalutazione dei trattamenti pensionistici. Inoltre, si prevede la rateizzazione del Trattamento di fine servizio (TFS) e si permette che le giornate per i permessi per assistenza a familiari invalidi siano computate per l’accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni.

 

Misure di razionalizzazione della spesa

In sintesi il provvedimento in esame:

§      reca disposizioni in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016. In particolare, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici opera nei seguenti termini percentuali: 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; 90% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento; 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo; 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte il medesimo minimo (comma 322);

§      modifica la disciplina sui termini temporali della rateizzazione dell’erogazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, con effetto sui soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2014 (commi 323 e 324);

§      introduce un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti, secondo le seguenti aliquote: 6% per parte eccedente l’importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo I.N.P.S; 12% per la parte eccedente venti volte il trattamento stesso e 18% per la parte eccedente l’importo di trenta volte il medesimo (comma 325);

§      reca una norma di interpretazione autentica concernente le gestioni previdenziali obbligatorie facenti capo ad enti previdenziali di diritto privato, al fine di specificare che gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima del 1° gennaio 2007, sono fatti salvi unicamente a condizione che essi siano intesi ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine delle gestioni previdenziali (comma 326);

§      stanzia 40 milioni di euro annui per il biennio 2014-2015, per l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini delrimborso delle trattenute operate in base al contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici di importo elevato, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 3-5 giugno 2013 (comma 180).

 

Accesso alla pensione anticipata

In sintesi il provvedimento in esame:

§      prevede che anche le giornate dedicate dai lavoratori ai congedi e permessi concessi per l’assistenza di familiari invalidi vengano computate ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni (comma 327).

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Blocco indicizzazione delle pensioni: e se fosse incostituzionale? https://www.giurdanella.it/2013/11/testo-sentenza-blocco-pensioni/ Thu, 21 Nov 2013 07:00:53 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18264 Il Giudice del Lavoro rinvia alla Corte Costituzionale il mancato adeguamento delle pensioni al costo della vita

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Il Giudice del  Lavoro di Palermo – con sentenza del 6 novembre 2013 – ha sollevato innanzi la Corte Costituzionale la questione di legittimità relativamente alla mancata indicizzazione – ossia l’adeguamento all’incremento del  costo della vita – delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps per il biennio 2012/2013.

Secondo il giudice rimettente nella norma-  precisamente il comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011-   si ravviserebbero profili di incostituzionalità  legati all’alterazione dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza, comportanti  un irrazionale vulnus alla categoria sociale dei pensionati.

Questi -testualmente- i principi costituzionali ritenuti violati:

“a) il principio di cui all’art. 38, comma 2, Cost., perché la mancata rivalutazione impedisce la conservazione nel tempo del valore della pensione, menomandone l’adeguatezza.

b) Il principio di cui all’art. 36, comma 1, Cost., poiché la mancata rivalutazione viola il principio di proporzionalità tra pensione (che costituisce il prolungamento in pensione della retribuzione goduta in costanza di lavoro) e retribuzione goduta durante l’attività lavorativa;

c) Il principio derivante dal combinato disposto degli artt. 36, 38, 3 Cost., perché la mancata rivalutazione, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altera il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati;

d) Il principio di universalità dell’imposizione di cui all’art. 53 Cost., nonché quello di non discriminazione ai fini dell’imposizione, di ragionevolezza nell’esercizio del potere di imposizione, nonché il principio della parità di prelievo a parità di presupposto di imposta di cui al combinato disposto degli art. 3, 23 e 53 Cost., perché (…), la misura adottata si configura quale prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria  non connessa all’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti (poiché lo Stato non ha alcun titolo a modificare i trattamenti economici di cui non è parte), collegata esclusivamente alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante“.

Di seguito, il testo della decisione.

.  .  .  .

TRIBUNALE DI PALERMO – SEZIONE LAVORO

(…)

Con ricorso depositato il 27.6.2011, il ricorrente indicato in epigrafe previa rimessione degli atti del presente giudizio alla Corte Costituzionale per l’esame della questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, per contrasto con gli artt. 3. 36 comma l, 38 comma 2, e 53 Cost., nonché con il combinato disposto degli art.. 3, 36 e 38. Cost. e con il combinato disposto degli artt. 2, 23, 53 Cost – chiedeva dichiararsi l’illegittimità del blocco della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps per il biennio 2012/2013 e, per l’effetto, condannare I ‘ente previdenziale convenuto a riliquidare in proprio favore il trattamento pensionistico perequato ex I.n. 448/1998, art. 34, comma l ed a corrispondergli i relativi ratei maturati e non percepiti e/o percipiendi nel biennio 2012/2013 maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino all’effettivo soddisfo.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva l’Istituto convenuto, chiedendo il rigetto dei ricorsi, dei quali deduceva variamente l’improponibilità e infondatezza.

Infondata l’eccezione preliminare sollevata dall’INPS circa l’improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa.

Infatti ha ritenuto la Corte di Cassazione con sentenza n. 7710/2005 che “in materia di prestazioni previdenziali l’azione giudiziario deve essere preceduta dalla domanda amministrativa – a pena di improponibilità. solo ove la stessa sia espressamente prevista dalla legge”.

Non anche, come nella specie, in cui “il diritto ad una prestazione sia ricollegato ad un ‘interpretazione della legge di cui si contesta la costituzionalità”.

Preliminarmente giova ricordare che nella scelta del meccanismo perequativo da utilizzare, il legislatore gode di una certa discrezionalità, atteso che il combinato disposto dell’art. 36 e 38 Cost, impone il raggiungimento del fine (I’adeguamento delle pensioni all’incremento del costo della vita), senza imporre una particolare modalità attuativa del principio indicato. Tuttavia, sebbene non esista un principio costituzionale che possa garantire l’adeguamento costante delle pensioni al successivo trattamento economico dell’attività di servizio corrispondente, il legislatore è tenuto ad individuare meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni all’incremento del costo della vita.

Tale principio ha portato più volte la Corte Costituzionale a dichiarare l’illegittimità di disposizioni che non contenevano alcuna previsione volta ad assicurare nel tempo la conservazione del valore delle prestazioni da loro erogate. Esemplificativamente può essere ricordata la vicenda relativa alla rivalutazione dei contributi versati ai fini dell’assicurazione facoltativa per I’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in relazione alla quale non era previsto alcun criterio di adeguamento del valore della contribuzione versata dall’ 1 gennaio 1948 in poi all’Incremento del costo della vita. In tale ipotesi venne dichiarata l’illegittimità della disposizione in quanto l’omessa previsione di tale meccanismo rendeva ineffettiva la norma stessa (cfr. Corte Cost. 21 marzo 1989, n .141). Ancora più significativo è quanto deciso dal Giudice delle leggi a proposito della disciplina relativa all’indennità di disoccupazione ordinaria. A tale proposito la Corte ha osservato come “la norma Impugnata mira a dare attuazione all’art. 38 Cost., il quale riconosce ai lavoratori il diritto sociale a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria” (ma il principio non muta nel caso della tutela della vecchiaia). La protezione così garantita ai lavoratori postula requisiti di effettività, tanto più che essa si collega alla tutela dei diritti fondamentali della persona sancita dall’art. 2 Cost. Ora non può ritenersi rispondente ai richiamati principi costituzionali una norma che, come quella impugnata, mentre fa consistere nella corresponsione di una somma di danaro (indennità) quell’apprestamento di mezzi adeguati alle esigenze di vita che è il contenuto della protezione costituzionale in argomento, non stabilisca, di fronte al fenomeno in atto della diminuzione del potere di acquisto della moneta, un meccanismo diretto ad assicurare anche in prospettiva temporale l’adeguatezza nei sensi suindicati dell’indennità” (cfr. Corte Costo 27 aprile 1988, n. 497). Ancora è stato sostenuto che “il perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza e di adeguatezza delle pensioni impone al legislatore, pur nell’esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita (…) Con la conseguenza che il verificarsi di irragionevoli scostamenti deIl’entità delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere di acquisto della moneta sarebbe indicativo della inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione” (cfr. Corte Cost, 23 gennaio 2004, n.30).

Tale meccanismo è stato individuato nel sistema della perequazione automatica delle pensioni, introdotto con I’art. 18 della legge n. 153/1969.

Nonostante iI suddetto pronunciamento della Corte Costituzionale, il legislatore (successivamente all’entrata in vigore degli artt. 16 l. n.843/1978, 2 d.l. n.348/1992, convertito in L n. 438/1992 e 59, comma 13, L n. 449/1997, che hanno previsto la sospensione del meccanismo rivalutativo rispettivamente per gli anni 1979, 1993 e 1998) con la legge 24.12.2007 n. 247 ha nuovamente imposto un ulteriore blocco della perequazione automatica, questa volta per l’anno 2008, dei trattamenti pensionistici eccedenti otto volte il trattamento minimo INPS e precisamente quelli di importo superiore a 3542,88 euro.

La Corte, con sentenza n.316 del 3 novembre 2010, pur dichiarando la norma costituzionale, in quanto la mancata perequazione per un solo anno sulle pensioni di importo più elevato non incide sull’adeguatezza delle stesse, ha avvertito che “la frequente reiterazione di misure intese a” paralizzare il meccanismo perequativo “esporrebbe il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. perché le pensioni. sia pure di maggiore consistenza potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta”.

La Consulta, quindi, ha ritenuto il blocco della perequazione automatica sulle pensioni di rilevante importo conforme ai dettami della Corte purché non divenga un meccanismo costantemente reiterato.

In altre parole, se è vero che la Corte costituzionale ha affermato che l’intervento sporadico del legislatore rivolto a contenere o sopprimere per un breve periodo la rivalutazione dei trattamenti pensionistici medio/alti non viola i predetti principi costituzionali, è altrettanto vero che tali affermazioni sono state bilanciate dalla considerazione che, al contrario, non é consentita la reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo.

II comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, ha introdotto una nuova disciplina della rivalutazione automatica innovando su quella precedente. Stabilisce la norma: “in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spellante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3, dell’art. 18 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modiflcazioni e integrazioni, è abrogato“.

Con tale disposizione, quindi, non solo per le pensioni elevate ma anche per quelle di importo lordo superiore a 1405 euro mensili è stata abolita qualsiasi forma di perequazione e ciò non più solo per un anno (come era avvenuto per i “blocchi” rivalutativi precedenti) ma per due anni consecutivi (2012 e 2013).

Appare evidente che il legislatore non ha tenuto conto del monito della Corte Costituzionale sopra enunciato e ciò tanto più che il blocco della perequazione automatica produce i suoi effetti in modo permanente, non essendo prevista alcuna forma di recupero negli anni successivi.

Osservazioni più specifiche, poi, possono proporsi in riferimento alla violazione degli artt. 3, 36 comma l, 38 comma 2, e 53 della Costituzione, nonché del combinato disposto degli artt. 3, 36 e 38 Cost., in quanto il “blocco” della perequazione viola i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della prestazione previdenziale e di conservazione del trattamento pensionistico, nonché quello di universalità della imposizione di cui all’art. 53 Cost. e di non discriminazione ed uguaglianza ai fini dell’imposizione e di parità del prelievo a parità del presupposto di imposta, di cui al combinato disposto degli artt. 3,23 e 53 Cost.

In particolare, si assumono violati:

a) il principio di cui all’art. 38, comma 2, Cost., perché la mancata rivalutazione impedisce la conservazione nel tempo del valore della pensione, menomandone l’adeguatezza.

b) Il principio di cui all’art. 36, comma 1, Cost., poiché la mancata rivalutazione viola il principio di proporzionalità tra pensione (che costituisce il prolungamento in pensione della retribuzione goduta in costanza di lavoro) e retribuzione goduta durante l’attività lavorativa;

c) Il principio derivante dal combinato disposto degli artt. 36, 38, 3 Cost., perché la mancata rivalutazione, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altera il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati;

d) Il principio di universalità dell’imposizione di cui all’art. 53 Cost., nonché quello di non discriminazione ai fini dell’imposizione, di ragionevolezza nell’esercizio del potere di imposizione, nonché il principio della parità di prelievo a parità di presupposto di imposta di cui al combinato disposto degli art. 3, 23 e 53 Cost., perché, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, la misura adottata si configura quale prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria, in quanto doverosa, non connessa all’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti (poiché lo Stato non ha alcun titolo a modificare i trattamenti economici di cui non è parte), collegata esclusivamente alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (cfr. ex plurimis, Corte Cost. nn. 223/2012, 141/2009,335/2008,334/2006, 73/2005).

In proposito va inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 223/2012), se “l’eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è, infatti, suscettibile senza dubbio di consentire al legislatore anche il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile conflitto di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti i cittadini necessitano. Tuttavia è compito dello Stato garantire, anche in queste condizioni, il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, il quale, certo, non è indifferente alla realtà economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non può consentire deroghe al principio di uguaglianza, sul quale è fondato l’ordinamento costituzionale…”.

Nel caso di specie. pure considerando la discrezionalità legislativa in materia, la norma in questione viola il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante, data l’imposizione di misure (non più considerabili transitorie ed eccezionali) incidenti in modo drastico sul trattamento pensionistico solo di alcuni soggetti.

La questione di costituzionalità delle norme indicate appare quindi rilevante poiché dalla relativa decisione dipende l’accoglimento o il rigetto della domanda non manifestamente infondata alla luce delle considerazioni suesposte.

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli articoli 3, 36 comma 1,38 comma 2, e 53 Cost., nonché con il combinato disposto degli art 3, 36 e 38. Cost e combinato disposto degli artt. 2, 23, 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24 del d.I, n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, nella parte in cui prevede che “in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma l, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volle il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (ex art.. 1 e 2 del regolamento della Corte costituzionale 16 marzo 1956), con sospensione del giudizio per la fattispecie oggetto della presente rimessione.

Manda alla cancelleria per ogni adempimento di competenza.

Così deciso in Palermo, li 6.11.2013

Il Giudice Antonio Ardito

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Inps: incentivo all’esodo e accordi di prepensionamento https://www.giurdanella.it/2013/11/inpsliberta-prepensionamento/ Mon, 11 Nov 2013 07:30:23 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17861 L' Inps pubblica i " Modelli di domanda preliminare e di domanda di prestazione in favore dei lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivare l' esodo.

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Con messaggio n. 17768 l’ Inps pubblica i ” Modelli di domanda preliminare e di domanda di prestazione in favore dei lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivare l’ esodo ” in conformità alla misura prevista dall’ art. 4 della Legge n. 92 del 2012 cd. Legge Fornero,  spiegando le modalità di funzionamento della prestazione di esodo.

La procedura, in casi di eccedenza di personale, ha lo scopo di attuare l’ erogazione di una prestazione di importo pari al trattamento pensionistico  che spetterebbe in base a regole vigenti e al raggiungimento di requisiti minimi contributivi ed anagrafici, attraverso la stipula di ” accordi  tra datore di lavoro  e organizzazioni sindacali “ maggiormente rappresentative a livello aziendale.

Il pagamento viene corrisposto anticipatamente e direttamente dall’ ente previdenziale, garantito nei confronti del datore di lavoro dalla stipula di un contratto fideiussorio. I destinatari della prestazione riceveranno il pagamento nell’ arco di 13 mensilità e l esigibilità è fissata per il primo giorno di ciascun mese.

Le istruzioni operative sono state fornite dall’ Inps con l’ ultima circolare n. 119/ 2013.

Di seguito, riportiamo per ulteriori approfondimenti il messaggio Inps n.17768.

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