L'articolo Rimborso del contributo unificato: la giurisdizione è del giudice ordinario proviene da Giurdanella.it.
]]>Così il Collegio: “Secondo le disposizioni di cui agli artt. 103 della Costituzione e 7 del codice del processo amministrativo la giurisdizione del giudice amministrativo riguarda solo le controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione (cfr. Cass., sez. un., ord. n. 19677/2016)”.
Inoltre, i giudici del TRGA Trento hanno ravvisato che “il tenore letterale della richiamata disposizione codicistica, secondo cui le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa sono quelle “concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”, depone per tale delimitazione della giurisdizione amministrativa di recente confermata anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 12 maggio 2017, n. 2/2017″.
Si legge, infine: “L’art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede che l’onere relativo al pagamento del contributo unificato di cui agli artt. 9 e seguenti del citato d.P.R., è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, il che sta a significare, in primo luogo, che l’obbligo del rimborso deriva direttamente ed automaticamente dalla legge senza la necessità di una specifica statuizione al riguardo nella sentenza ed è sottratto alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare (giurisprudenza consolidata: per tutte, C. d. S., sez. V, 23 giugno 2014, n. 3153; id., sez. III, 13 marzo 2014, n. 1160; id., sez. V, 2 maggio 2013, n. 2388; TAR Piemonte, sez. II, 21 luglio 2014, n. 1288; TAR Basilicata, 28 febbraio 2013, n. 105).
Pertanto, tale controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, potendo trovare compimento mediante l’attivazione dell’ordinaria azione esecutiva.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 23/05/2017
N. 00177/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio, introdotto con il ricorso numero di registro generale 45 del 2017, proposto da Cooperativa Muratori & Cementisti (CMC), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea con le imprese Carron Cav. Angelo S.p.A., Torricelli s.r.l., Ladurner s.r.l. e Tehnik Bau s.r.l. (già Trentino Impianti s.r.l. consorzio stabile), rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Eugenia Lo Bello, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, piazza Cesare Battisti n. 26;
contro
Atzwangher S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Tassan Mazzocco e Alfonso Polillo, con domicilio eletto presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol, in Trento, via Calepina, n. 50;
nei confronti di
Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato n. 1592/2016, con attestazione di passaggio in giudicato di data 24.01.2017, confermativa della impugnata sentenza n. 410/2015 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, di cui pure si chiede l’ottemperanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva di Atzwangher S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112, 113 e 114 del cod. proc. amm.;
Visti gli artt. 9 e 11 del cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per la parte ricorrente l’avvocato Nicola Stolfi in sostituzione dell’avvocato Maria Eugenia Lo Bello e per Atzwangher S.p.A. l’avvocato Alfonso Polillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza n. 410 del 2015, depositata il 26 ottobre 2015, questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol, dopo aver respinto il ricorso principale proposto da Atzwanger s.p.a. e, in ragione di ciò, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale proposto dalla Cooperativa Muratori & Cementisti ha, poi, condannato Atzwanger s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio a favore della Provincia di Trento, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila) oltre a oneri di legge e ha compensato le spese di giudizio fra le altre parti. A seguito dell’impugnazione in appello di detta sentenza da parte di Atzwanger s.p.a. il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1592 del 2016, depositata il 21 aprile 2016 (e passata in giudicato come da attestazione del 24.1.2017), dopo aver respinto l’appello principale confermando la sentenza di primo grado e dichiarato, conseguentemente, improcedibile l’appello incidentale proposto da Cooperativa Muratori & Cementisti, ha, poi, condannato Atzwanger al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in complessivi euro 30.000 oltre agli accessori di legge, da dividersi in parti uguali tra gli intimati Provincia autonoma di Trento e Cooperativa Muratori & Cementisti. Atzwanger ha provveduto al pagamento di Euro 15.000,00 a titolo di rifusione delle spese, a favore di Cooperativa Muratori & Cementisti, come da condanna prevista nella sentenza di secondo grado, ma non ha provveduto a rimborsare alla Cooperativa medesima né il contributo unificato pari ad Euro 9.000,00 versato per la proposizione dell’appello incidentale, né il contributo unificato pari ad euro 6.000,00 versato per la proposizione del ricorso incidentale nel giudizio di primo grado. Non essendo andate a buon fine le ripetute richieste di pagamento, la Cooperativa Muratori & Cementisti, ritenendo sussistente, quanto al rimborso dei contributi unificati versati, l’inadempimento da parte di Atzwangher degli obblighi nascenti dalle sentenze di primo e secondo grado e previsti per legge, ha proposto l’azione di ottemperanza in esame per conseguirne l’attuazione instando, altresì, per il riconoscimento degli interessi legali dalla sentenza al saldo nonchè delle spese e competenze di causa e del contributo unificato versato per il presente giudizio.
Si è costituita in giudizio Atzwangher, eccependo l’inammissibilità del ricorso in ragione della omissione della attestazione di conformità all’originale con riguardo alla copia digitale per immagini della procura alle liti allegata al ricorso notificato e alla copia digitale per immagini delle relate di notifica. Peraltro, la ricorrente, in prossimità della camera di consiglio del 4 maggio 2017, ha provveduto a regolarizzare tali atti: l’eccezione, quindi, è divenuta irrilevante.
La società Atzwangher, inoltre, ha rilevato che l’ottemperanza, data la difformità, quanto alle spese di giudizio, del dispositivo della sentenza di secondo grado rispetto a quella di primo grado, deve essere chiesta al Consiglio di Stato argomentando, infine, in ordine all’infondatezza nel merito del ricorso.
Nel corso della udienza camerale del 4 maggio 2017 il Collegio ha sottoposto al contraddittorio e alla discussione delle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del cod. proc. amm., la questione, rilevata d’ufficio, della insussistenza della giurisdizione amministrativa sulla domanda di ottemperanza, proposta nei confronti di una parte privata, anche in relazione alla natura di obbligazione ex lege della rifusione del contributo unificato, direttamente derivante dalla sentenza.
Per consentirne l’approfondimento ai difensori, il Collegio ha disposto un breve rinvio all’odierna udienza, in vista della quale la parte ricorrente, replicando con una memoria alla suddetta questione, ha sostenuto la giurisdizione del giudice amministrativo, dato che l’art. 112 del codice del processo amministrativo prevede il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze anche a carico delle parti diverse dall’amministrazione.
Alla camera di consiglio odierna il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Pregiudizialmente rileva la questione, rilevata d’ufficio ed indicata in udienza, che attiene alla giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della fattispecie in esame, relativa all’ottemperanza del giudicato chiesta nei confronti di una parte privata.
La controversia in esame concerne le modalità dell’esecuzione delle sentenze sopra indicate, segnatamente per quanto riguarda l’obbligo di rifusione del contributo unificato versato, obbligo in ordine al quale è sorta la controversia ora in esame tra la società Atzwangher e la Cooperativa Muratori & Cementisti, alla quale è estranea la pubblica amministrazione o soggetti ad essa equiparati.
I) Ritiene il Collegio che il giudizio fuoriesca dall’ambito della giurisdizione amministrativa, sulla base delle considerazioni che seguono.
Secondo le disposizioni di cui agli artt. 103 della Costituzione e 7 del codice del processo amministrativo la giurisdizione del giudice amministrativo riguarda solo le controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione (cfr. Cass., sez. un., ord. n. 19677/2016).
Il tenore letterale della richiamata disposizione codicistica, secondo cui le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa sono quelle “concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”, depone per tale delimitazione della giurisdizione amministrativa di recente confermata anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 12 maggio 2017, n. 2/2017, che il Collegio condivide.
La controversia, inoltre, ha ad oggetto un diritto soggettivo di contenuto patrimoniale e, nonostante in particolari materie indicate dalla legge la giurisdizione amministrativa attenga anche a diritti soggettivi oltrechè a interessi legittimi, ciò avviene nell’ambito, appunto, delle particolari materie di giurisdizione esclusiva, ambito che esula in tutta evidenza dalla fattispecie in esame.
Non assume rilevanza, alla luce di quanto precede, il richiamo di parte ricorrente alla disposizione del primo comma dell’art. 112 cod. proc. amm., il quale prevede che l’obbligo di eseguire il giudicato grava non solo sull’amministrazione ma anche sulle altri parti. La giurisdizione deve, infatti, desumersi sulla base dei criteri generali di riparto e non direttamente dalle “norme sul rito che presuppongono (e non pongono) la giurisdizione”.
II) Se le argomentazioni che precedono risultano di per sé decisive al fine di affermare la devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario della controversia in esame, giova sviluppare il ragionamento con riferimento allo specifico oggetto del contendere, costituito, come si è detto, dall’obbligo o meno della rifusione dei contributi unificati versati dalla Cooperativa per la proposizione dei ricorsi incidentali di primo e di secondo grado.
Vale, infatti, evidenziare, che l’art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede che l’onere relativo al pagamento del contributo unificato di cui agli artt. 9 e seguenti del citato d.P.R., è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, il che sta a significare, in primo luogo, che l’obbligo del rimborso deriva direttamente ed automaticamente dalla legge senza la necessità di una specifica statuizione al riguardo nella sentenza ed è sottratto alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare (giurisprudenza consolidata: per tutte, C. d. S., sez. V, 23 giugno 2014, n. 3153; id., sez. III, 13 marzo 2014, n. 1160; id., sez. V, 2 maggio 2013, n. 2388; TAR Piemonte, sez. II, 21 luglio 2014, n. 1288; TAR Basilicata, 28 febbraio 2013, n. 105. Inoltre, per esplicita prescrizione del citato art. 13, l’obbligo del rimborso è a carico del soccombente anche quando le spese siano state compensate e questi non si sia costituito in giudizio.
La natura di obbligazione ex lege comporta che la sentenza rileva unicamente quale presupposto per l’individuazione della parte soccombente e quindi obbligata ex lege a rimborsare il contributo unificato alla parte vittoriosa e che il capo della sentenza che esplicitamente o implicitamente (potendo, come detto, anche non esservi una statuizione specifica relativa al contributo che, purtuttavia, è dovuto) dispone sul contributo unificato non ha natura decisoria, essendo privo di contenuto condannatorio o declaratorio (cfr. Cass. civ., VI, n. 22867/2016 che, sia pure con riguardo al contributo aggiuntivo, dichiara la questione insuscettibile di impugnazione).
L’insussistenza di un contenuto decisorio sul contributo unificato, e quindi di un giudicato, determina non solo l’improponibilità di un giudizio per la sua ottemperanza stante l’inesistenza, nel caso, di un dictum del giudice di cui ottenere l’esecuzione, ma, altresì la possibilità per il beneficiario della restituzione, che risulta titolare di un diritto già liquido corrispondente all’importo del contributo unificato, di azionare la sentenza quale titolo esecutivo (cfr. Cass. civ., VI, n. 23830/2015) al fine di ottenere dalla parte soccombente quanto dovuto ex lege.
Così ricostruiti i termini della questione ne discende che la fattispecie in esame, in cui rileva la valenza di titolo esecutivo della sentenza ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., esula dalla giurisdizione amministrativa, per essere propria di quella ordinaria e più propriamente del giudizio di esecuzione davanti al giudice civile.
All’odierna ricorrente spetta pertanto attivare, sulla base del titolo esecutivo costituito dalle sentenze dei giudici amministrativi di primo e di secondo grado, nei confronti della soccombente obbligata ex lege Atzwangher, l’ordinaria azione esecutiva, nell’ambito della quale potranno eventualmente trovare definizione, tramite i rimedi e gli incidenti previsti dal titolo V del libro terzo del c.p.c., eventuali controversie (non appartenenti alla giurisdizione amministrativa) emergenti tra le due parti private.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
La peculiarità della questione consente di disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l’intervento dei signori magistrati:
Roberta Vigotti, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere
Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Antonia Tassinari | Roberta Vigotti | |
IL SEGRETARIO
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]]>L'articolo Il TRGA Trento su agevolazioni pubbliche ad impresa in concordato preventivo omologato proviene da Giurdanella.it.
]]>Si legge dalla sentenza: “Il diniego della Provincia autonoma di Trento, di cui alla impugnata nota del dirigente dell’APIAE, riguarda l’accesso della ricorrente alle agevolazioni previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, “Interventi della Provincia per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d’impresa, all’innovazione e all’internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale”. Gli strumenti di intervento previsti da tale legge si inquadrano nell’ambito delle politiche di incentivazione e sviluppo delle imprese al fine della crescita del sistema economico”.
Il Collegio ha, pertanto, ravvisato che i criteri previsti dalla normativa regionale sopra citata, che hanno rappresentato il motivo della nota di diniego, dispongono, alle lettere b) e c) del richiamato punto 3, in assoluta consonanza con la ratio della legge (non applicabile ad imprese in difficoltà), che le imprese beneficiarie non devono essere interessate da procedure concorsuali e non essere considerate in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
Infine, i giudici del TRGA Trento hanno concluso che “Riconoscere il diritto alle agevolazioni significherebbe consentire il raggiungimento della finalità del concordato (e così il soddisfacimento dei creditori) mediante risorse pubbliche, con ciò distorcendo la ratio sia del concordato stesso, teso al raggiungimento dell’equilibrio dell’impresa con le sue forze, sia del beneficio in esame, funzionale all’espansione della nuova imprenditoria e al sostegno dell’economia”.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 10/04/2017
N. 00127/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 279 del 2016, proposto da:
Gruppo Adige Bitumi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Napoli, Francesco Beccaria Balduzzi e Luigi Pizzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Franco Larentis, in Trento via Brigata Acqui n. 4;
contro
Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Sabrina Azzolini e Giuliana Fozzer, presso quest’ultima elettivamente domiciliata nella sede dell’Avvocatura provinciale in Trento, piazza Dante, n. 15;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento n. prot. S503/2016/497602 del 23 settembre 2016 del dirigente dell’Azienda provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE) della Provincia autonoma di Trento che ha negato a Gruppo Adige Bitumi S.p.A. l’accesso alle agevolazioni previste dalla legge provinciale n. 6/99 e di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusa l’email dell’8 giugno 2016 dell’APIAE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 il cons. Antonia Tassinari e uditi per la società ricorrente l’avvocato Marco Napoli e per l’amministrazione resistente l’avv. Giuliana Fozzer;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto del 23 ottobre 2014 il Tribunale di Trento ha omologato il concordato preventivo proposto da Gruppo Adige Bitumi S.p.A., odierna ricorrente, che, secondo il piano concordatario, ha, quindi, proseguito in continuità l’attività nel settore cave e pavimentazioni, essendo destinato alla cessione il ramo costruzioni, non funzionale all’esercizio dell’impresa. Nell’ambito di tale proseguita attività la società ricorrente ha partecipato, risultandone anche aggiudicataria, a procedure di gara indette da amministrazioni pubbliche ed ha assunto informazioni presso la Provincia autonoma di Trento, nello specifico presso l’Azienda provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE), in merito, in generale, alla possibilità di accedere ai contributi provinciali per consulenze alle imprese per diagnosi energetiche. Il riscontro del dirigente dell’Agenzia, che ha fatto seguito ad una prima risposta fornita informalmente via mail e anch’essa non favorevole, è stato negativo. L’amministrazione ha, infatti, ritenuto che la situazione di concordato preventivo in continuità aziendale, omologato dal Tribunale, in cui versa la ricorrente le impedisca l’accesso alle agevolazioni previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 a ciò ostando i criteri generali della medesima legge di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n.2804 del 22 dicembre 2005 e successive modifiche (punto 3, comma 1, lett.b)).
La società interessata affida il presente ricorso al seguente motivo:
Violazione dell’art. 181 L.F. – Violazione dell’art.3 dell’allegato A) alla delibera della Giunta provinciale di Trento 22 dicembre 2005 n. 2804 – Violazione dei principi generali in materia di aiuti alle imprese – Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e diritto, assenza di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta
Avendo ottenuto l’omologazione, la procedura di concordato preventivo in continuità si è conclusa e la società, tornata in bonis, così come è legittimata a partecipare a procedure negoziali senza la necessità di specifiche autorizzazioni ed adempimenti, così deve poter accedere alle agevolazioni varie disposte in favore delle imprese.
In prossimità dell’udienza camerale la ricorrente ha presentato una memoria difensiva argomentando per l’accoglimento dell’istanza cautelare e l’accoglimento del ricorso nel merito.
Con ordinanza n. 56 pronunciata all’esito dell’udienza cautelare del giorno 15 dicembre 2016 il Collegio ha respinto la domanda incidentale di sospensione, successivamente accolta in appello con ordinanza 1082/2017 del Consiglio di Stato.
Nel prosieguo la parte ricorrente e l’amministrazione resistente hanno depositato memorie difensive e in replica, insistendo per l’accoglimento delle rispettive tesi.
Alla pubblica udienza del giorno 6 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il motivo dedotto non merita di essere favorevolmente apprezzato.
Preliminarmente vale, peraltro, evidenziare, considerato l’ampio spazio dedicato alla questione negli atti e memorie delle parti, che non è qui in discussione la partecipazione alle gare pubbliche della ricorrente e, in particolare, gli adempimenti previsti a tal fine secondo la disciplina delineata dagli artt. 80, comma 5 lett.b), e 110, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dall’art. 186 bis, comma 5, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, questione oggetto, peraltro, di separato ed autonomo gravame. Il thema decidendum del presente giudizio riguarda, invece, l’accesso da parte della ricorrente agli interventi di sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e su tale questione verte l’esame del Collegio senza che dalla conseguente decisione derivino immediate implicazioni sotto il profilo degli adempimenti per la partecipazione alle gare.
L’infondatezza del ricorso consente di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità formulata dall’amministrazione resistente in relazione alla non definitività del provvedimento impugnato.
Il diniego della Provincia autonoma di Trento, di cui alla impugnata nota del dirigente dell’APIAE, riguarda l’accesso della ricorrente alle agevolazioni previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, “Interventi della Provincia per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d’impresa, all’innovazione e all’internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale”. Gli strumenti di intervento previsti da tale legge si inquadrano nell’ambito delle politiche di incentivazione e sviluppo delle imprese al fine della crescita del sistema economico. In particolare la legge esplicita le seguenti finalità:
a) l’affermazione e il riconoscimento del ruolo sociale dell’impresa anche attraverso la diffusione di un’educazione imprenditoriale nel sistema scolastico e formativo nonché il perseguimento della qualità delle formule imprenditoriali;
b) l’integrazione settoriale e intersettoriale;
c) il riequilibrio territoriale, in armonia con il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente e delle sue risorse nonché con la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici;
d) l’internazionalizzazione del sistema economico, con particolare attenzione ai mercati a elevato potenziale di crescita e di innovazione;
e) la nascita e il potenziamento di nuova imprenditorialità;
f) la sicurezza dei lavoratori;
g) l’incremento e il consolidamento della produttività aziendale;
h) lo sviluppo di forme solidaristiche nel mercato del lavoro;
i) la diffusione di servizi a sostegno dell’innovazione, dello sviluppo internazionale, della qualità delle piccole e medie imprese e del passaggio generazionale;
j) la creazione di reti d’impresa e lo sviluppo di distretti produttivi;
k) il rafforzamento dell’imprenditorialità femminile e giovanile;
l) il miglioramento delle condizioni occupazionali e della conciliazione famiglia – lavoro;
m) la partecipazione dei lavoratori alle decisioni aziendali riguardanti la sicurezza, la qualità e la produttività del lavoro.
La ratio della legge, insita nella incentivazione e sviluppo delle imprese (sane) e non nel sostegno alle imprese (in difficoltà) che continuano l’attività per il miglior soddisfacimento dei creditori, assume particolare rilievo anche sotto il profilo delle risorse pubbliche destinate a tale predetto fine e della conseguente distorsione che un utilizzo per un fine diverso comporterebbe.
Nello specifico, l’impugnata nota del dirigente dell’APIAE costituisce espressa applicazione delle disposizioni relative ai requisiti per beneficiare delle agevolazioni della legge contenute nel punto 3. dei “Criteri e modalità per l’applicazione della legge – Norme di carattere generale” approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n.2804 del 22 dicembre 2005 e successivamente più volte modificati. I suddetti criteri, assunti a presupposto della nota di diniego e non coinvolti nella impugnazione, dispongono, alle lettere b) e c) del richiamato punto 3,. in sintonia e coerenza con le citate finalità della legge (estranee, come detto, al sostegno ad imprese in difficoltà), che le imprese beneficiarie debbono non avere in corso procedure concorsuali e non essere considerate in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
La normativa comunitaria in materia di aiuti di stato di cui ai regolamenti della Commissione UE n. 651 e n. 702 del 2014 definisce in difficoltà una impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori.
Orbene, se con decreto del 23 ottobre 2014 il Tribunale di Trento ha omologato il concordato preventivo proposto dall’odierna ricorrente e, quindi, si è chiusa, secondo la locuzione utilizzata dall’art. 181 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, la procedura di concordato preventivo, nondimeno per la società ha preso avvio, ai sensi dell’art. 136 della richiamata legge fallimentare, la fase, di rilevanza sostanziale, di esecuzione ed adempimento del concordato, che si svolge sotto la sorveglianza del giudice delegato, secondo le modalità stabilite dal decreto di omologazione, sulla base delle previsioni contenute nel piano proposto dall’impresa per l’uscita dalla situazione di crisi e il raggiungimento di una condizione di equilibrio economico-finanziario. Nel corso di tale fase del concordato, nella fattispecie fissata in cinque anni e, quindi, fino al 2019, la società è tenuta a proseguire l’attività d’impresa in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori: la situazione di crisi non si è quindi risolta, né è stata ancora raggiunta una condizione di equilibrio economico-finanziario, così come l’esposizione al rischio di fallire sussiste in modo più accentuato rispetto alla generalità delle imprese. La completa esecuzione del concordato verrà, infine, accertata solo dal giudice delegato ai sensi del citato art. 136 della legge fallimentare. La procedura concorsuale è, conseguentemente, ancora in corso (secondo i criteri applicativi della legge provinciale n. 6/1999) e la società ne è ancora oggetto (secondo la normativa comunitaria richiamata dai criteri applicativi).
E, d’altra parte, non vale al riguardo invocare, come fa parte ricorrente, le disposizioni che consentono la partecipazione a procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, proponendone, per così dire, una lettura e applicazione per analogia. Le norme di cui agli artt. 80, comma 5 lett.b), e 110, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 186 bis, comma 5, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, recanti il puntuale riferimento al concordato con continuità aziendale, costituiscono, infatti, una disciplina speciale, che, pur evidenziando il favor riservato dal legislatore verso l’istituto del concordato con continuità aziendale (che può permettere alle imprese in difficoltà di superare la fase di crisi e di soddisfare i diritti dei creditori, tra l’altro, anche e proprio attraverso i flussi generati dalla prosecuzione dell’attività aziendale), si pone in deroga a regole di principio e non consente di essere utilizzata quale canone ermeneutico per l’applicazione di disposizioni, quali quelle rilevanti nel caso di specie, concernenti il settore generale delle agevolazioni alle imprese.
Quanto all’ulteriore argomento, introdotto da parte ricorrente, riguardante i provvedimenti con cui la sezione fallimentare del Tribunale di Trento non ha ritenuto necessaria, per la partecipazione alle gare, l’autorizzazione indicata dall’art. 110 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto la procedura di concordato si è chiusa con l’omologazione, vale considerare non solo la già sottolineata non riconducibilità della fattispecie in esame all’ambito dei contratti pubblici, ma anche che l’omologazione non comporta l’automatica definizione della società come in bonis ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui qui trattasi, dato che la sussistenza di tali, è esclusa sia dal dato testuale, sia dalla lettura sistematica delle disposizioni della suddetta legge e dei relativi criteri applicativi. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla recente giurisprudenza citata da parte ricorrente in quanto, non essendo qui in discussione la partecipazione a gare pubbliche, anche la questione delle autorizzazioni a tal fine occorrenti non assume, per le esposte ragioni, rilievo determinante.
Va infine considerato –ed è rilievo conclusivo- che riconoscere il diritto alle agevolazioni significherebbe consentire il raggiungimento della finalità del concordato (e così il soddisfacimento dei creditori) mediante risorse pubbliche, con ciò distorcendo la ratio sia del concordato stesso, teso al raggiungimento dell’equilibrio dell’impresa con le sue forze, sia del beneficio in esame, funzionale all’espansione della nuova imprenditoria e al sostegno dell’economia.
Per le considerazioni che precedono è legittimo, sotto i profili dedotti con il ricorso, il diniego opposto alla società ricorrente, dato che essa si trova ancora nella fase di esecuzione del concordato.
Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino–Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore della Provincia autonoma di Trento nella misura di euro 2.000,00 oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
Roberta Vigotti, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere
Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Antonia Tassinari | Roberta Vigotti | |
IL SEGRETARIO
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