L'articolo Cassazione: davanti al Tribunale lavoro può patrocinare il praticante abilitato? proviene da Giurdanella.it.
]]>La questione giuridica affrontata e risolta dalla Corte ruota attorno alla interpretazione dell’art. 7 della L. n. 479/1999 (cd. Legge Carotti), già vigente all’epoca dei fatti di causa, che elenca dettagliatamente e tassativamente le materie e i casi in cui “i praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio” possono esercitare la professione dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale in composizione monocratica.
Nel caso di specie, il conseguimento dell’abilitazione forense e la successiva iscrizione nell’Albo degli Avvocati si era avuta solo successivamente alla presentazione del ricorso introduttivo, al tempo della quale il difensore aveva la qualifica di “praticante abilitato al patrocinio”.
La sentenza impugnata riteneva che tra queste non potevano essere incluse le controversie in materia di lavoro e previdenza che, dopo la riforma del Giudice Unico, non erano state assegnate al Giudice di Pace ma erano di esclusiva competenza del Tribunale monocratico: pertanto il praticante abilitato non avrebbe potuto ritenersi legittimato a patrocinare dinanzi al Tribunale del lavoro.
La Suprema Corte, nel respingere la tesi del ricorrente incentrata sull’applicabilità dell’art. 7 ai soli praticanti non abilitati al patrocinio, ha da un lato sottolineato come il tenore letterale della norma in esame è chiaro nel riferirsi ai praticanti avvocati in genere, senza operare alcuna distinzione tra coloro già abilitati e coloro che non lo erano, ma dall’altro ha anche affermato che in ogni caso la possibilità di esercitare l’attività professionale negli “affari civili” limitatamente “alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire 50 milioni” (secondo la dizione dell’art. 7 comma 1 lett a) n. 1, L. cit.) comprende in sé anche quelle in materia di lavoro e di previdenza e assistenza che, prima della istituzione del giudice unico di primo grado, rientravano nella competenza pretorile.
Nonostante l’esito interpretativo della Corte di Cassazione sia diametralmente opposto a quello della Corte di merito, la sentenza impugnata viene comunque confermata in quanto il difensore in questione era carente dello ius postulandi in relazione al valore della causa in questione, di fatto eccedente la soglia dei cinquanta milioni di lire fissata dall’art. 7 L. n. 479/1999.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza in commento (Cass. Civ. Sez. Lavoro, sentenza n. 10102 del 29 aprile 2013).
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]]>L'articolo Repressione della condotta antisindacale: legittimato attivo è solo il rappresentante locale del sindacato nazionale proviene da Giurdanella.it.
]]>Con ordinanza del 27 febbraio 2013, il Tribunale di Ragusa, pronunciandosi su un ricorso ex art. 28 St. Lav. spiegato avverso una serie di provvedimenti comunali dal segretario della Unione Territoriale del Lavoro UGL (Unione Generale del Lavoro), ha affermato che la legittimazione attiva spetta unicamente al segretario provinciale e legale rappresentante delle Federazione sindacale nazionale UGL, mentre le Unioni territoriali UGL costituiscono mere associazioni locali del sindacato nazionale.
L'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori infatti riconosce la legittimazione ad agire agli “organismi locali delle associazioni sindacali nazionali”, intendendo per tali le articolazioni più periferiche dei sindacali nazionali, solitamente coincidenti con i sindacati provinciali.
Secondo giurisprudenza ormai univoca infatti, le associazioni locali di un sindacato avente carattere nazionale, non sono tecnicamente organi di quest’ultimo, bensì lo sono sue articolazioni periferiche, dotate per ciò stesso di autonoma legittimazione negoziale e processuale. Un mero collegamento federativo a livello locale, in ipotesi anche di categorie diverse, se vale a conferire al sindacato così federato una più estesa diffusione territoriale, non implica di per sé il carattere nazionale delle azioni intraprese dalla federata locale. Pertanto, ove l’iniziativa giudiziale sia in concreto solo quella dell'associazione sindacale locale, scollegata da qualsivoglia scelta sindacale nazionale, manca proprio il carattere nazionale della stessa e quindi non può riconoscersi la legittimazione ad agire di cui all'art. 28 St. Lav.
Segue lo stralcio dell'ordinanza in esame, per la parte di interesse.
ordinanza del 27 febbraio 2013
(…)
Rilevato, infatti che, ai sens dell'art. 10 co. 2, dello Statuto della UGL, quest'ultima si articola "nelle seguenti strutture: s) le Unioni del lavoro territoriali; B) le Unioni del lavoro Regionali; c) le Federazioni e/o Sindacati nazionali di categoria";
Ritenuto che , secondo perspicua giurisprudenza di legittimità, "gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali cui l'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 attribuisce la legittimazione attiva per il procedimento di repressione della condotta antisindacale sono costituiti dalle articolazioni più periferiche delle strutture sindacali nazionali e cioè, di norma. Dai sindacati provinciali di categoria dotati di una soggettività distinta in quanto autonomi titolari di interessi collettivi quanto meno ai fini del perseguimento degli stessi, mentre devono ritenersi privi di legittimazione gli organismi locali o nazionali delle confederazioni sindacali che non sono incardinati in un sindacato di categoria nazionale e risultano anche privi di interesse ad agire non rientrando nei loro compiti istituzionali la tutela di una specifica categoria" (v. Cass. 6058/1998);
Ritenuto che, essendo la UGL una confederazione sindacale, di cui sono mere articolazioni le Unioni del lavoro, territoriali e regionali (lett. a e b del menzionato art. 10, co. 2), non può a queste ultime spettare la legittimazione a proporre ricorso per la repressione della condotta antisindacale, competendo detta legittimazione, nella specie, soltanto alle "Federazioni e/o Sindacati nazionali di categoria" (lett. C dell'art. 10 cit.), di cui soltanto può riconoscersi la veste di organizzazioni sindacali;
(omissis)
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]]>L'articolo Tribunale lavoro, no qualifica dirigenziale per dipendente che svolge di fatto mansioni di direttore mercato proviene da Giurdanella.it.
]]>E' quanto deciso dal Tribunale del Lavoro di Ragusa, con sentenza n. 119/2012, sul ricorso proposto da un ex dipendente del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, inquadrato nella VIII posizione funzionale (attuale categoria D5).
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica dirigenziale con decorrenza dalla sua prima assunzione in servizio ed il pagamento delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto spettante ai dirigenti, per avere di fatto svolto le funzioni proprie di Direttore del Mercato.
Sulla prima domanda, il Giudice del Lavoro di Ragusa ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella amministrativa, posto che “esulano sicuramente dalla giurisdizione del g.o. le censure che parte ricorrente muove all'atto con cui al momento dell'assunzione ha ricevuto l'inquadramento nella VIII posizione funzionale anziché nel ruolo dirigenziale; trattasi infatti di atto che nel regime normativo anteriore alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego doveva essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo nell'ordinario termine di decadenza”.
Anche la seconda domanda, volta ad ottenere il trattamento economico proprio dei dirigenti, non ha trovato accoglimento.
Il Giudice del Lavoro di Ragusa non ha, infatti, accolto la tesi secondo cui l'art. 4 del D.M. 10/04/1970, contenente il regolamento tipo dei mercati all'ingrosso, avrebbe equiparato il trattamento economico dei direttori di mercato di città capoluogo e degli altri riconosciuti di particolare importanza economica a quello dei dirigenti: la norma in questione “deve ritenersi abrogata per effetto della riforma del pubblico impiego che ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale articolato in aree e posizioni economiche; la disposizione richiamata da parte ricorrente è anteriore non solo all'introduzione di tale sistema, vigente dal 1998, ma anche al precedente assetto del pubblico impiego, fondato sulle qualifiche funzionali e disciplinato dalla l. n. 312/80…La determinazione del trattamento economico spettante al personale contrattualizzato, dirigenziale e non, è rimessa interamente alla contrattazione collettiva, come si evince dall'art. 2, comma 3 d. lgs. 165/01 che nella formulazione applicabile ratione temporis dispone che l'attribuzione di trattamenti economici possa avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali e che le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessino di aver efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale”.
Peraltro, la disposizione abrogata (art. 4 del D.M. 10/04/1970) equipara il trattamento economico dei direttori dei mercati all'ingrosso non già a quello dei dirigenti, bensì al trattamento economico dei “funzionari della carriera direttiva preposti ad una unità amministrativa”. Espressione, questa, che “trasposta nel sistema basato sulle qualifiche funzionali e in quello attuale organizzato in aree, si attaglia, più che ai dirigenti, sia ai funzionari delle tre più elevate qualifiche funzionali previste dalla l. 312/80 (7^ – 8^ – 9^) sia ai dipendenti oggi inquadrati nell'area C”.
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