L'articolo Trivellazioni entro le 12 miglia marine: pubblicato decreto in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>La pubblicazione del decreto arriva a distanza di quasi un anno dal Referendum Trivellazioni, non andato a buon fine a causa del mancato raggiungimento del “quorum”.
Come statuito dall’art. 1, “il presente decreto stabilisce, nell’ambito delle competenze del Ministero, le modalità di conferimento dei titoli concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonché le modalità di esercizio delle attività nell’ambito degli stessi titoli minerari”.
Inoltre, l’art. 15 del decreto, nell’individuare le attività consentite entro le 12 miglia dalla costa, stabilisce che “Fermo restando il divieto di conferimento di nuovi titoli minerari nelle aree marine e costiere protette e nelle 12 miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale, ai sensi dell’art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dall’art. 1, comma 239, della legge n. 208/2015, sono consentite, nelle predette aree, le attività da svolgere nell’ambito dei titoli abilitativi già rilasciati, anche apportando modifiche al programma lavori originariamente approvato, funzionali a garantire l’esercizio degli stessi, nonché consentire il recupero delle riserve accertate, per la durata di vita utile del giacimento e fino al completamento della coltivazione, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale“.
Clicca qui per il testo del decreto in Gazzetta
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]]>L'articolo Verso il Referendum Trivellazioni: presentato l’e-book manifesto “Laudato Sì, Trivelle No” proviene da Giurdanella.it.
]]>L’e-book, pubblicato in occasione del prossimo referendum del 17 aprile in materia di trivellazioni, vuole essere sia uno strumento di informazione referendaria ma rappresenta altresì il vero e proprio manifesto collettivo del Mondo Nuovo che lavora per la Terza Rivoluzione Industriale.
La direzione scientifica è curata da Alfonso Pecoraro Scanio e da Angelo Consoli, presidente dell’Associazione CETRI-TIRES; l’opera raccoglie i contributi di personalità autorevoli del mondo scientifico e non in materia di energie rinnovabili, economia digitale, istruzione, cultura, agricoltura e turismo in una società sostenibile.
Tra gli autori anche l’Avv. Carmelo Giurdanella che ha firmato due contributi nella parte relativa all’Economia Digitale: il primo contributo riguarda la nuova frontiera dell’Internet of Things intitolato “Internet delle cose, realtà o illusione?”, il secondo fa un quadro del panorama normativo italiano in materia di scambio di energia rinnovabile autoprodotta, intitolato “Smart Grid chiama Italia”.
Il volume è stato presentato lo scorso 6 aprile alla Camera dei Deputati ed è scaricabile gratuitamente sul sito della casa editrice Aracne , al seguente link: https://www.aracneeditrice.it/aracneweb//pubblicazione.html?item=9788854892446
E’ possibile vedere il video di presentazione alla Camera sul sito del CETRI-TIRES:
https://cetri-tires.org/press/2016/laudato-si-trivelle-no-le-book-in-creative-commons-curato-dal-cetri-e-univerde-presentato-oggi-alla-camera/
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]]>L'articolo Trivellazioni: domani la prima udienza innanzi al TAR Lazio proviene da Giurdanella.it.
]]>Il giudizio, instaurato da Legambiente ONLUS, Touring Club Italiano e Greenpeace ONLUS contro il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico vedrà celebrarsi domani la prima udienza di quella che è una vicenda molto discussa, soprattutto in vista del referendum NOTRIV del prossimo 17 aprile.
Molti comuni sono intervenuti nel giudizio a supporto delle ragioni dei ricorrenti, tra cui il Comune di Vittoria rappresentato in giudizio anche dall’Avv. Carmelo Giurdanella che domani interverrà in udienza al fine di sottolineare come il provvedimento ministeriale impugnato rappresenti di fatto una grave lesione della sovranità del nostro Stato che in questo modo si piega agli interessi economici di altri Stati, perdendo di vista l’obiettivo della tutela della salute, dell’ambiente, della difesa del territorio e della protezione dell’economia costiera dall’ inquinamento, diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.
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]]>L'articolo Trivellazioni: il Comune di Vittoria interviene nel giudizio innanzi al Tar Lazio proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Comune di Vittoria è rappresentato in giudizio, unitamente all’Avvocatura Comunale, anche dall’Avv. Carmelo Giurdanella, il quale ha accettato l’incarico a titolo gratuito (delibera della Giunta Municipale n. 383/2015), e ha pertanto notificato alle parti interessate atto di intervento ad adiuvandum.
Il decreto di cui si chiede l’annullamento è il n. 68 del 16 aprile 2015, con cui il Ministero dell’Ambiente dichiara la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla società Edison S.p.A. per la realizzazione, nel canale di Sicilia, di una piattaforma offshore denominata Vega B, finalizzata all’estrazione di idrocarburi presenti nei nostri fondali.
I profili di irregolarità che risultano non essere stati presi in considerazione in sede di verifica dell’impatto ambientale sono molteplici.
Innanzitutto il progetto è stato presentato come completamento di quello autorizzato nel 1984, quando, in realtà, i presupposti della proroga decennale richiesta dalla società non sussistono. Nel nuovo progetto, infatti, è prevista la realizzazione di una piattaforma telecontrollata a distanza, e non presidiata dal personale h 24, difformemente da quanto previsto nel progetto del 1984, di cui il decreto ministeriale 68/2015 dovrebbe costituire una proroga, con il vincolo che il progetto rimanga identico a quello presentato in origine.
Inoltre, l’attività istruttoria effettuata dalla Commissione Tecnica di Valutazione dell’Impatto Ambientale, conclusasi con parere n. 1319/2015, che costituisce il fondamento tecnico del decreto ministeriale, dimostra di non avere tenuto conto del fatto che l’area interessata dalla costruzione dell’unità offshore Vega B ricade nel sito di interesse comunitario SIC ITA 0080010, denominato “Fondali della Foce del Fiume Irminio”, all’interno del quale vige il divieto assoluto di esercitare qualsiasi attività di ricerca e prospezione e coltivazione di idrocarburi.
Tale zona è altresì interessata da un alto rischio sismogenetico, dovuto alla presenza di una faglia attiva e dalla presenza di vulcani di fango, come sostenuto dalla Provincia di Ragusa nel parere emesso nell’ottobre 2015; il parere richiama studi di professionisti e docenti di fama internazionale che hanno dimostrato l’esistenza di una faglia attiva denominata “Linea di Scicli”. Di tale parere la Commissione non ha tenuto conto, affidandosi alle rassicurazioni della società.
Infine, dall’analisi dei documenti elaborati da Edison S.p.A. ed inerenti al progetto, si evince come quest’ultima abbia compiuto attività di prospezione al fine di verificare l’effettiva presenza di idrocarburi nel sito interessato, pur essendo necessaria, anche per le attività di mera indagine sottomarina, una valutazione d’impatto ambientale ai sensi del d.lg. 4/2008.
Questi i principali profili di illegittimità che sono stati rilevati dal Comune di Vittoria, in adesione a quanto esposto nel ricorso principale da Legambiente e dalle altre associazioni sopra citate.
Si resta, dunque, in attesa della fissazione dell’udienza di discussione.
L'articolo Trivellazioni: il Comune di Vittoria interviene nel giudizio innanzi al Tar Lazio proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Trivellazioni nel Canale di Sicilia: la causa viene rimessa in decisione proviene da Giurdanella.it.
]]>Il collegio, ascoltate le parti, ha rimesso la causa in decisione.
All’udienza hanno preso parte gli avvocati Silvia Surano e Domenico Marino dello studio Giurdanella&Partners, in rappresentanza degli interessi del comune di Vittoria, intervenuto nel giudizio, aderendo alle doglianze dei ricorrenti.
Si segnala che nel corso dell’udienza è stato dato ampio spazio alla problematica inerente la competenza territoriale del Tar Lazio.
Oggetto di dibattito è stata la eventuale competenza territoriale del Tar Palermo.
In particolare sono due le tesi che si sono fronteggiate.
Da un lato si è registrato l’orientamento dell’Avvocatura dello Stato che ha sollevato l’eccezione di incompetenza, sulla base del presupposto per cui si controverta di un progetto ubicato nel Canale di Sicilia.
Ad avviso della difesa erariale troverebbe pertanto applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1 cpa che sancisce la competenza territoriale dei singoli Tar, e non già quella inderogabile del Tar Lazio qualora gli effetti diretti degli atti dei provvedimenti della pa siano limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
Sulla sponda opposta si è stagliata la tesi sostenuta dalla difesa di Greenpeace, nonché di altre parti, che ritengono del tutto infondata l’eccezione di incompetenza formulata dall’Avvocatura dello Stato, e ciò sulla base del dato per cui gli effetti dei provvedimenti di cui si discute fuoriescono dalla circoscrizione del Tar Sicilia, avendo infatti rilievo nazionale.
A suffragio di tale assunto è stato richiamato l’art. 135 cpa, che regola le ipotesi di competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio.
In particolare, sono state citate le lettere f) ed h) dell’articolo 135 che, rispettivamente, rimettono al Tar capitolino la competenza per “ le controversie relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”, nonché “quelle relative all’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”.
Detto ciò, al fine di conoscere quale sia il punto di vista del collegio, non resta che attenderne la decisione.
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]]>Ci si chiede in particolare se sia stato violato, da parte dei resistenti, il principio di precauzione, sancito dall’art. 191 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), che impone una ponderata valutazione delle conseguenze complessive di un siffatto intervento.
La causa è iscritta a ruolo con il numero 11490/2014. Il Comune di Vittoria, intervenuto in giudizio, è rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Angela Bruno.
Si ricorda, come già ampiamente descritto in un precedente articolo, che il ricorso è stato proposto al fine di chiedere l’annullamento della concessione avente ad oggetto la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ubicata nel canale di Sicilia nella zona marina “G”, rilasciata da parte del Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche con decreto del 31 ottobre 2014, successivamente alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con decreto n° 149/2014 del 27 maggio 2014, nonché al parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA-VIA.
La questione è di notevole importanza se solo si tengono a mente gli interessi coinvolti, che rischierebbero di essere definitivamente compromessi qualora fossero confermati i provvedimenti oggetto di gravame da parte dei ricorrenti.
Ci si chiede come sia possibile che i Ministeri interessati abbiano espresso un parere positivo in merito alla compatibilità ambientale di un progetto che potrebbe avere effetti irreversibili sulla tutela di fattispecie protette, sulla pesca, sul turismo, sul territorio, soprattutto se si considerano i notevoli rischi geologici, in particolare di frane, erosioni e subsidenza, nonché il rischio di incidenti in mare.
Nel bilanciare gli opposti interessi che vengono in rilievo, le autorità competenti avrebbero certamente potuto reputare recessivi gli interessi economici rispetto alla mole di ripercussioni negative che il territorio interessato, nonché le comunità locali subirebbero.
Neppure potrebbe ribattersi a siffatti argomenti facendo leva sui benefici, in termini di investimento, sviluppo ed occupazione, che deriverebbero da un siffatto progetto, il quale, all’opposto finirebbe per martoriare ulteriormente un territorio, da decenni vessato dalla industrializzazione e dal conseguente inquinamento, e che invece richiede una maggiore attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle sue bellezze naturalistiche.
Numerose sono le criticità che palesemente emergono dal decreto 149/2014.
In primis appare evidente la violazione di due direttive comunitarie, ossia la Direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli, recepite peraltro nel nostro ordinamento con particolare rigore.
Una siffatta normativa prevede, infatti, che in talune aree, tra cui rientra il sito interessato dall’attività onshore, qualificata come zona di protezione speciale, non possono essere autorizzati interventi o progetti in contrasto con le finalità delle direttive, ossia con la tutela di un habitat naturale o di specie prioritarie, se non per ragioni connesse alla salute dell’uomo o della sicurezza pubblica. Da ciò consegue che non risultano ammesse deroghe a tale normativa per ragioni meramente economiche.
In ogni caso siffatte attività dovranno essere precedute da una valutazione di incidenza, nonché dalla previsione di misure compensative degli eventuali pregiudizi cagionati.
Si aggiunge che ad essere violato è stato ancor prima il principio di precauzione, sancito dall’art. 191 del TFUE, che impone una ponderata valutazione delle incidenze sul sito, prima di procedere alla sua approvazione, posto che la valutazione di impatto ambientale è stata del tutto carente sotto vari profili, rimandando all’adempimento di plurime prescrizioni la tutela degli interessi primari che venivano in rilievo.
Ulteriore elemento di criticità è dato dalla circostanza che i lavori non si svolgeranno al di fuori delle 12 miglia dal perimetro delle aree marine e costiere, in contrasto con quanto sancito dall’art. 6, comma 17 del d.lgs. 152/2006.
Nel vagliare la legittimità dei provvedimenti impugnati, l’attenzione non può che volgersi, infine, anche nei riguardi della compatibilità con i principi costituzionali che regolano il riparto di competenza tra lo Stato e le Regioni.
L’art. 117, comma 3, include tra le potestà concorrenti tra lo Stato e le Regioni la competenza in materia di produzione, trasporto, e distribuzione nazionale dell’energia. Lo Stato non poteva pertanto riservare a sè la facoltà di decretare in una materia senza tenere in alcuna considerazione il parere negativo espresso dalla regione Sicilia sia nella delibera di giunta n° 263 del 2010, sia in sede di commissione tecnica di verifica.
L'articolo Trivellazioni nel Canale di Sicilia: udienza pubblica al Tar Lazio proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Trivellazioni Canale di Sicilia: fissata a maggio l’udienza sul merito proviene da Giurdanella.it.
]]>L’udienza di discussione si terrà il 6 maggio 2015.
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]]>L'articolo Trivellazioni Canale di Sicilia: oggi l’udienza al Tar Lazio proviene da Giurdanella.it.
]]>Il ricorso, promosso, tra gli altri, da Greenpeace, WWF Italia, Legambiente, Italia Nostra e da numerosi enti locali siciliani, ha ad oggetto l’impugnazione, con richiesta di sospensione cautelare, del decreto n. 149/14, con il quale il Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, ha pronunciato la compatibilità ambientale di un progetto di coltivazione di gas metano nel Canale di Sicilia, nonché dell’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di una piattaforma da parte di Eni S.p.A.Con ricorso per motivi aggiunti è stato poi impugnato anche il successivo decreto della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche con cui è stata conferita, a favore di Eni S.p.A ed Edison S.p.A, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,per una durata di venti anni, nella zona marina “G” del Canale di Sicilia.
La questione è di fondamentale importanza, in quanto i provvedimenti impugnati autorizzano la realizzazione di opere ed interventi che possono seriamente pregiudicare lo stato di conservazione di un habitat che riveste un’importantissima valenza dal punto di vista delle risorse ittiche.
Con riguardo alle attività on-shore, ossia agli interventi nell’area di terra (situata a circa 5 km dal centro di Gela) consistenti nella realizzazione di infrastrutture di connessione con la rete distributiva e stoccaggio temporaneo, va rilevato che tale area è gravata da vincolo idrogeologico e si trova, peraltro,all’interno della Zona di Protezione Speciale “Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela”, in cui sono presenti habitat classificati come prioritari, nonché all’interno di un’area classificata come Important Bird Area, distante soli 60 metri dal Sito di Importanza Comunitaria “Biviere e Macconi di Gela”.
Da ciò è possibile comprendere come gli interventi autorizzati insistano su un’area, la cui intangibilità deve essere garantita a tutela dell’ambiente e delle risorse presenti; e, difatti, la stessa Regione Siciliana ha espresso un parere negativo al rilascio dei permessi di ricerca di idrocarburi su piattaforme off-shore al largo delle coste siciliane (delibera di giunta n. 263/2010 e n. 325/2010), in quanto tali installazioni, oltre a comportare elevati rischi ambientali e geologici, potrebbero cagionare gravissimi danni all’economia siciliana, specie per i settori della pesca, del turismo e della fruizione dei beni culturali.
In questo senso, va rilevato anche che la valutazione di impatto ambientale relativa ai progetti in questione è risultata carente in particolare sotto il profilo dell’analisi dell’impatto sull’ecosistema di alcuni possibili eventi (fuoriscute di gas, collisioni di navi con la piattaforma), nonché dell’assenza di uno studio previsionale in relazione a possibili incidenti in fase di perforazione del pozzo, coltivazione del giacimento o incendio sulla piattaforma. Inoltre, sussistono evidenti carenze istruttorie in merito ai rischi di carattere geologico (fenomeni franosi, erosioni e subsidenza).
L’operato del Ministero sarebbe dunque in contrasto con il fondamentale principio di precauzione sancito oggi dall’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Inoltre, gli atti impugnati sarebbero illegittimi per contrasto con il Codice dell’ambiente,in quantol’area oggetto dell’istanza di coltivazione è ubicata entro le 12 miglia dalla costa e, pertanto, in essa deve essere vietata qualsiasi attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare (art. 6, comma 17, del d.lgs 152/2006).
L’importanza della questione, nel suo complesso, è del tutto evidente, specie per gli effetti che potrebbero prodursi in una Regione, come la Sicilia, per la quale il mare rappresenta una delle principali risorse turistiche ed economiche; e, pertanto, sarà interessante vedere quali provvedimenti il Tar Lazio assumerà su una problematica che richiede un delicato bilanciamento tra interessi economici ed esigenze di tutela di diritti costituzionalmente garantiti.
L'articolo Trivellazioni Canale di Sicilia: oggi l’udienza al Tar Lazio proviene da Giurdanella.it.
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