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Consiglio Nazionale Forense

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(Testo deliberato nella seduta amministrativa del 31 gennaio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014)

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. 

L’avvocato

  1. L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla liberta’, l’inviolabilita’ e l’effettivita’ della difesa, assicurando, nel processo, la regolarita’ del giudizio e del contraddittorio.
  2. L’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformita’ delle   leggi   ai   principi   della   Costituzione   e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonche’ di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, a   tutela   e nell’interesse della parte assistita.
  3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell’affidamento della collettivita’ e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualita’ ed efficacia della prestazione professionale.

Art. 2. 

Norme deontologiche e ambito di applicazione

  1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attivita’ professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l’immagine della professione forense.
  2. I praticanti sono soggetti ai   doveri   e   alle   norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.

Art. 3.

Attivita’ all’estero e attivita’ in Italia dello straniero

  1. Nell’esercizio   di   attivita’   professionale   all’estero l’avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonche’ quelle del Paese in cui viene svolta l’attivita’.
  2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purche’ non confliggente con l’interesse pubblico al corretto esercizio dell’attivita’ professionale.
  3. L’avvocato   straniero,   nell’esercizio   dell’attivita’ professionale in Italia, e’ tenuto al   rispetto   delle   norme deontologiche italiane.

 Art. 4.

Volontarieta’ dell’azione

  1. La responsabilita’ disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonche’ dalla coscienza e volonta’ delle azioni od omissioni.
  2. L’avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, e’ sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

Art. 5.

       Condizione per l’esercizio dell’attivita’ professionale

   L’iscrizione agli albi costituisce condizione per l’esercizio dell’attivita’ riservata all’avvocato.

Art. 6.

Dovere di evitare incompatibilita’

  1. L’avvocato deve evitare attivita’ incompatibili con   la permanenza dell’iscrizione all’albo.
  2. L’avvocato non deve svolgere attivita’ comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignita’ e decoro della professione forense.

Art. 7. 

Responsabilita’ disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti

   L’avvocato   e’   personalmente   responsabile   per   condotte, determinate da suo incarico,   ascrivibili   a   suoi   associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilita’.

Art. 8. 

Responsabilita’ disciplinare della societa’

  1. Alla societa’ tra avvocati   si   applicano,   in   quanto compatibili, le norme del presente codice.
  2. La responsabilita’ disciplinare della societa’ concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest’ultimo e’ ricollegabile a direttive impartite dalla societa’.

Art. 9.

Doveri di probita’, dignita’, decoro e indipendenza

  1. L’avvocato deve esercitare l’attivita’ professionale con indipendenza, lealta’, correttezza, probita’, dignita’,   decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
  2. L’avvocato, anche al di fuori dell’attivita’ professionale, deve osservare i doveri di probita’, dignita’ e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine   della professione forense.

Art. 10.

Dovere di fedelta’

   L’avvocato deve adempiere fedelmente il   mandato   ricevuto, svolgendo la propria attivita’ a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

Art. 11.

Rapporto di fiducia e accettazione dell’incarico

  1. L’avvocato e’ libero di accettare l’incarico.
  2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita e’ fondato sulla fiducia.
  3. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non puo’, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attivita’ o interromperla.
  4. L’avvocato iscritto nell’elenco dei   difensori   per   il patrocinio a spese dello Stato puo’ rifiutare la nomina o recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.

Art. 12.

Dovere di diligenza

   L’avvocato deve svolgere la propria attivita’ con coscienza e diligenza, assicurando la qualita’ della prestazione professionale.

Art. 13.

Dovere di segretezza e riservatezza

   L’avvocato e’ tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attivita’ di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonche’ nello svolgimento dell’attivita’ di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

Art. 14.

Dovere di competenza

   L’avvocato, al fine di assicurare la qualita’ delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

Art. 15.

Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua

   L’avvocato   deve   curare   costantemente   la   preparazione professionale, conservando   e   accrescendo   le   conoscenze   con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attivita’ prevalente.

Art. 16.

Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo

  1. L’avvocato deve provvedere agli adempimenti   fiscali   e previdenziali previsti dalle norme in materia.
  2. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.
  3. L’avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi.

Art. 17. 

Informazione sull’esercizio dell’attivita’ professionale

  1. E’ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettivita’, l’informazione sulla propria attivita’ professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio,   sulle   eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
  2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
  3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

Art. 18. 

Doveri nei rapporti con gli organi di informazione

  1. Nei rapporti con gli organi di informazione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell’esclusivo interesse di quest’ultima, puo’ fornire agli organi di informazione notizie purche’ non coperte dal segreto di indagine.
  2. L’avvocato e’ tenuto in ogni caso ad assicurare l’anonimato dei minori.

Art. 19.

Doveri di lealta’ e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi

   L’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza   e lealtà’.

Art. 20.

Responsabilita’ disciplinare

   La violazione dei doveri di cui   ai   precedenti   articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.

Art. 21.

Potesta’ disciplinare

  1. Spetta agli Organi disciplinari la potesta’ di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
  2. Oggetto di valutazione e’ il comportamento   complessivo dell’incolpato; la sanzione e’ unica anche quando siano contestati piu’ addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
  3. La sanzione deve essere commisurata alla gravita’ del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensita’, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto e’ avvenuta la violazione.
  4. Nella determinazione della sanzione si deve altresi’ tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

Art. 22. 

Sanzioni

  1. Le sanzioni disciplinari sono:
    a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non e’ stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; puo’ essere deliberato quando il fatto contestato non e’ grave e vi e’ motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni.
    b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravita’ dell’infrazione, il grado di responsabilita’, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrera’ in un’altra infrazione.
    c) Sospensione: consiste nell’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall’esercizio della   professione   o   dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita’ gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
    d) Radiazione: consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; e’ inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro.
  2. Nei casi piu’ gravi, la sanzione disciplinare puo’ essere aumentata, nel suo massimo:
    a) fino   alla   sospensione   dall’esercizio   dell’attivita’ professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell’avvertimento;
    b) fino   alla   sospensione   dall’esercizio   dell’attivita’ professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
    c) fino   alla   sospensione   dall’esercizio   dell’attivita’ professionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la sanzione   della   sospensione   dall’esercizio     dell’attivita’ professionale fino a un anno;
    d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da uno a tre anni.
  3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare puo’ essere diminuita:
    a) all’avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
    b) alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale fino a un anno;
    c) alla sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione dall’esercizio della professione da uno a tre anni.
    Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all’incolpato e’ fatto richiamo   verbale,   non   avente   carattere   di   sanzione disciplinare.

TITOLO II

RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA

 

Art. 23.

Conferimento dell’incarico

  1. L’incarico e’ conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o   della   parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.
  2. L’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identita’ della persona che lo conferisce e della parte assistita.
  3. L’avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall’art. 25.
  4. L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.
  5. L’avvocato e’ libero di accettare l’incarico, ma   deve rifiutare di prestare la propria attivita’ quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.
  6. L’avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.
  7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare   della   sospensione   dall’esercizio   dell’attivita’ professionale da uno a tre anni.

Art. 24.

Conflitto di interessi

  1. L’avvocato deve astenersi dal prestare attivita’ professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
  2. L’avvocato nell’esercizio dell’attivita’ professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria liberta’ da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
  3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
  4. L’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza   di   circostanze   impeditive   per   la   prestazione dell’attivita’ richiesta.
  5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa societa’ di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
  6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l’applicazione della   sanzione   disciplinare   della   sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 25.

Accordi sulla definizione del compenso

  1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, e’ libera. E’ ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o piu’ affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attivita’, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.
  2. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
  3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l’applicazione della   sanzione   disciplinare   della   sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei mesi.

Art. 26.

Adempimento del mandato

  1. L’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.
  2. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino   anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessita’ di integrare l’assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.
  3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
  4. Il difensore nominato d’ufficio, ove sia   impedito   di partecipare a singole attivita’ processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorita’ procedente ovvero incaricare della difesa un collega che,   ove  accetti,   e’   responsabile dell’adempimento dell’incarico.
  5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 27.

Doveri di informazione

  1. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche   e dell’importanza di quest’ultimo e delle attivita’ da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
  2. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
  3. L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilita’ di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresi’ informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
  4. L’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita della possibilita’ di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
  5. L’avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.
  6. L’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.
  7. Fermo quanto previsto dall’art. 26, l’avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessita’ del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
  8. L’avvocato   deve   riferire   alla   parte   assistita,   se nell’interesse di   questa,   il   contenuto   di   quanto   appreso legittimamente nell’esercizio del mandato.
  9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7   e   8   comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 28.

Riserbo e segreto professionale

  1. E’ dovere, oltre che diritto, primario e   fondamentale dell’avvocato   mantenere   il   segreto   e   il   massimo   riserbo sull’attivita’ prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonche’ su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
  2. L’obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.
  3. L’avvocato deve adoperarsi affinche’ il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia   osservato   anche   da dipendenti,   praticanti,   consulenti   e   collaboratori,   anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualita’ o per effetto dell’attivita’ svolta.
  4. E’ consentito all’avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:
  5. a) per lo svolgimento dell’attivita’ di difesa;
  6. b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravita’;
  7. c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;
  8. d) nell’ambito di una procedura disciplinare.

In ogni caso la divulgazione dovra’ essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

  1. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l’applicazione della sospensione dall’esercizio dell’attivita’
    professionale da uno a tre anni.

Art. 29.

Richiesta di pagamento

  1. L’avvocato, nel corso del rapporto professionale,   puo’ chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonche’ di   acconti   sul   compenso, commisurati alla quantita’ e complessita’ delle prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico.
  2. L’avvocato deve tenere la contabilita’ delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.
  3. L’avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.
  4. L’avvocato   non   deve   richiedere   compensi   o   acconti manifestamente sproporzionati all’attivita’ svolta o da svolgere.
  5. L’avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello gia’ indicato, salvo ne abbia fatta riserva.
  6. L’avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all’esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.
  7. L’avvocato non deve subordinare l’esecuzione di   propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.
  8. L’avvocato, nominato difensore della parte   ammessa   al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere ne’ percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.
  9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare   della   censura.   La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7   e   8   comporta l’applicazione della   sanzione   disciplinare   della   sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da sei mesi a un anno.

Art. 30.

Gestione di denaro altrui

  1. L’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte   assistita   o   da   terzi   nell’adempimento   dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente.
  2. L’avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest’ultima.
  3. L’avvocato,   nell’esercizio   della   propria   attivita’ professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.
  4. L’avvocato,   in   caso   di   deposito   fiduciario,   deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi.
  5. La violazione del dovere di cui al comma 1   comporta l’applicazione della sanzione disciplinare   della   censura.   La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione   disciplinare   della   sospensione   dall’esercizio dell’attivita’ professionale da sei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare   della   sospensione   dall’esercizio   dell’attivita’ professionale da uno a tre anni.

Art. 31.

Compensazione

  1. L’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.
  2. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.
  3. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:
  4. a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;
  5. b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l’avvocato non le abbia gia’ ricevute dal cliente o dalla parte assistita;
  6. c) quando abbia gia’ formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.
  7. La violazione del dovere di cui al comma 1   comporta l’applicazione della   sanzione   disciplinare   della   sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 32.

Rinuncia al mandato

  1. L’avvocato ha la facolta’ di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.
  2. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.
  3. In ipotesi di irreperibilita’   della   parte   assistita, l’avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l’adempimento di tale formalita’, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato e’ esonerato da ogni altra attivita’, indipendentemente dall’effettiva ricezione della rinuncia.
  4. L’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non e’ responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.
  5. L’avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.
  6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 33.

Restituzione di documenti

  1. L’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.
  2. L’avvocato non deve subordinare la   restituzione   della documentazione al pagamento del proprio compenso.
  3. L’avvocato puo’ estrarre e conservare   copia   di   tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.
  4. La violazione del dovere di cui al comma 1   comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione della censura.

Art. 34.

Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso

  1. L’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.
  2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 35.

Dovere di corretta informazione

  1. L’avvocato che da’ informazioni sulla propria attivita’ professionale deve rispettare i doveri di verita’, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in   ogni   caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
  2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti ne’ equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attivita’ professionale.
  3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
  4. L’avvocato puo’ utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
  5. L’iscritto   nel   registro   dei   praticanti   puo’   usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
  6. Non   e’   consentita   l’indicazione   di   nominativi   di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
  7. L’avvocato non puo’ utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
  8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorche’ questi vi consentano.
  9. L’avvocato puo’ utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a se’, allo studio legale associato o alla societa’ di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.
  10. L’avvocato e’ responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non puo’ contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione   diretta   che   mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.
  11. Le forme e le modalita’ delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignita’ e decoro della professione.
  12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 36.

Divieto di attivita’ professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti

  1. Costituisce illecito disciplinare l’uso   di   un   titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attivita’ in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
  2. Costituisce altresi’ illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attivita’ di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano   ricavare   benefici   economici,   anche   se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell’esercizio dell’attivita’.
  3. La violazione del comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei mesi.

Art. 37.

Divieto di accaparramento di clientela

  1. L’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.
  2. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l’ottenimento di   incarichi professionali.
  3. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
  4. E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  5. E’ altresi’ vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioe’, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.
  6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

TITOLO III

RAPPORTI CON I COLLEGHI

 

Art. 38.

Rapporto di colleganza

  1. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
  2. L’avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione e’ consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
  3. L’avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.
  4. La violazione del dovere di cui al comma 1   comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 39.

Rapporti con i collaboratori dello studio

  1. L’avvocato deve consentire ai propri   collaboratori   di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
  2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Art. 40.

Rapporti con i praticanti

  1. L’avvocato deve assicurare al praticante l’effettivita’ e la proficuita’ della pratica forense,   al   fine   di   consentirgli un’adeguata formazione.
  2. L’avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
  3. L’avvocato deve attestare la veridicita’ delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.
  4. L’avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attivita’ difensiva non consentita.
  5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 41.

Rapporti con parte assistita da collega 

  1. L’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.
  2. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, puo’ avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi.
  3. L’avvocato puo’ indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.
  4. L’avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.
  5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 42.

Notizie riguardanti il collega

  1. L’avvocato non deve esprimere apprezzamenti   denigratori sull’attivita’ professionale di un collega.
  2. L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario ne’ utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l’utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
  3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Art. 43.

Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

  1. L’avvocato che incarichi direttamente altro collega   di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.
  2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 44.

Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega 

  1. L’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
  2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 45.

Sostituzione del collega nell’attivita’ di difesa

  1. Nel caso di sostituzione di   un   collega   per   revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attivita’ difensiva, perche’ siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
  2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

TITOLO IV

DOVERI DELL’AVVOCATO NEL PROCESSO

 

Art. 46.

Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza

  1. Nell’attivita’ giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza.
  2. L’avvocato deve rispettare la puntualita’ sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la ripetuta violazione del dovere costituisce illecito disciplinare.
  3. L’avvocato   deve   opporsi   alle   istanze   irrituali   o ingiustificate che, formulate nel processo   dalle   controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita.
  4. Il   difensore   nominato   di   fiducia   deve   comunicare tempestivamente al collega, gia’ nominato d’ufficio, l’incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d’ufficio per l’attivita’ svolta.
  5. L’avvocato, nell’interesse della parte assistita e   nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.
  6. L’avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito,   al   fine   della   effettiva condivisione della difesa.
  7. L’avvocato   deve   comunicare   al   collega   avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.
  8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 47.

Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega

  1. L’avvocato deve dare tempestive istruzioni   al   collega corrispondente e questi, del pari, e’ tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull’attivita’ svolta e da svolgere.
  2. L’elezione di domicilio presso un collega deve essergli preventivamente comunicata e da questi essere consentita.
  3. L’avvocato corrispondente non deve definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico.
  4. L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo piu’ opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.
  5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 48.

Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

  1. L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonche’ quella   contenente proposte transattive e relative risposte.
  2. L’avvocato puo’ produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:
  3. a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
  4. b) assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
  5. L’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; puo’, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.
  6. L’abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.
  7. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 49.

Doveri del difensore

  1. L’avvocato nominato difensore d’ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facolta’ di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d’ufficio ha diritto ad essere retribuito.
  2. L’avvocato non deve assumere la difesa di piu’ indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato.
  3. L’avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non puo’ assumere o mantenere la difesa di altra parte nell’ambito dello stesso procedimento.
  4. La violazione del dovere di cui al comma 1   comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione   disciplinare   della   sospensione   dall’esercizio dell’attivita’ professionale da sei mesi a un anno.

Art. 50.

Dovere di verita’

  1. L’avvocato non deve introdurre nel procedimento   prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.
  2. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento   prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.
  3. L’avvocato   che   apprenda,   anche   successivamente, dell’introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita,   non   puo’ utilizzarli o deve rinunciare al mandato
  4. L’avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verita’ dei fatti esposti in giudizio.
  5. L’avvocato, nel procedimento, non   deve   rendere   false dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.
  6. L’avvocato, nella presentazione di istanze o   richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti gia’ ottenuti, compresi quelli di rigetto.
  7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Art. 51.

La testimonianza dell’avvocato

  1. L’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali,   dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze   apprese   nell’esercizio   della   propria   attivita’ professionale e ad essa inerenti.
  2. L’avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonche’ sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.
  3. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non puo’ riassumerlo.
  4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 52.

Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti

  1. L’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli   scritti   in   giudizio   e   nell’esercizio   dell’attivita’ professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.
  2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocita’ delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.
  3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 53.

Rapporti con i magistrati

  1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignita’ e a reciproco rispetto.
  2. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario.
  3. L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilita’.
  4. L’avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarita’ o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, ne’ ostentare l’esistenza di tali rapporti.
  5. L’avvocato componente del Consiglio dell’Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da   parte   dei   magistrati   del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d’ufficio.
  6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 54. 

Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici

  1. I divieti e doveri di cui all’art. 53, commi 1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti dell’avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d’ufficio e della controparte.
  2. La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 55. 

Rapporti con i testimoni e persone informate

  1. L’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
  2. Il difensore, nell’ambito del procedimento penale, ha facolta’ di procedere ad investigazioni difensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle emanate dall’Autorita’ Garante per la protezione dei dati personali.
  3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finche’ non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per   giusta   causa nell’interesse della parte assistita.
  4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati   autorizzati   e   consulenti tecnici, puo’ fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di segretazione degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell’attivita’.
  5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all’esercizio della difesa.
  6. Gli avvisi, che il difensore   e   gli   altri   soggetti eventualmente da lui delegati sono tenuti a dare per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere documentati per iscritto.
  7. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o indennita’ sotto qualsiasi forma, salva la facolta’ di provvedere al rimborso delle sole spese documentate.
  8. Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con   invito   scritto,   previo   avviso all’eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell’invito e’ indicata l’opportunita’ che la persona provveda a consultare un difensore perche’ intervenga all’atto.
  9. Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta ad indagini della facolta’ di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la verita’.
  10. Il difensore deve documentare in forma   integrale   le informazioni assunte; quando e’ disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
  11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso informazioni, ne’ al suo difensore.
  12. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della   sanzione   disciplinare   della   sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da sei mesi a un anno. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta l’applicazione della   sanzione disciplinare della censura.

Art. 56.

Ascolto del minore

  1. L’avvocato non puo’ procedere all’ascolto di una persona minore di eta’ senza il consenso degli esercenti la responsabilita’ genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.
  2. L’avvocato del genitore, nelle controversie in   materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.
  3. L’avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilita’ genitoriale, con indicazione della facolta’   di intervenire all’atto,   fatto   salvo   l’obbligo   della   presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.
  4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da sei mesi a un anno.

Art. 57.

Rapporti con organi di informazione e attivita’ di comunicazione

  1. L’avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attivita’ di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacita’ professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.
  2. L’avvocato deve in ogni caso assicurare l’anonimato dei minori.
  3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei mesi.

Art. 58.

Notifica in proprio

  1. Il compimento di abusi nell’esercizio delle facolta’ previste dalla legge in materia di notificazione   costituisce   illecito disciplinare.
  2. Il comportamento di cui al comma   precedente   comporta l’applicazione della   sanzione   disciplinare   della   sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei mesi.

Art. 59.

Calendario del processo

  1. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo civile, ove determinato esclusivamente dal comportamento dilatorio dell’avvocato, costituisce illecito disciplinare.
  2. La violazione del comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Art. 60.

Astensione dalle udienze

  1. L’avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attivita’ giudiziarie quando l’astensione sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti.
  2. L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti.
  3. L’avvocato non puo’ aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.
  4. L’avvocato che aderisca all’astensione non puo’ dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attivita’ ne’ puo’ aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attivita’ professionali.
  5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 61.

Arbitrato

  1. L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probita’ e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga   con   imparzialita’   e indipendenza.
  2. L’avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
  3. L’avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso l’avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.
  1. L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune   da   influenze   e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
  2. L’avvocato nella veste di arbitro:
    a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
    b) non deve fornire notizie su questioni   attinenti   al procedimento;
    c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.
  3. L’avvocato che ha svolto l’incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
    a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
    b) se l’oggetto dell’attivita’ non sia diverso da quello del procedimento stesso.
  4. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
  5. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei mesi. La violazione del divieto di cui al comma 2   comporta l’applicazione della   sanzione   disciplinare   della   sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da sei mesi a un anno.

Art. 62.

Mediazione 

  1. L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
  2. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
  3. Non deve assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
    a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
    b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
    In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
  4. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
    a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
    b) se l’oggetto dell’attivita’ non sia diverso da quello del procedimento stesso.
    Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
  5. L’avvocato non deve consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attivita’ presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede   presso   l’organismo   di mediazione.
  6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e   5   comporta l’applicazione della   sanzione   disciplinare   della   sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei mesi.

TITOLO V

RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI

 

Art. 63. 

Rapporti con i terzi

  1. L’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio   del   suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la   dignita’   della   professione   e l’affidamento dei terzi.
  2. L’avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell’esercizio della professione.
  3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Art. 64.

Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

  1. L’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
  2. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalita’ o gravita’, sia tale da compromettere la dignita’ della professione e l’affidamento dei terzi.
  3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della   sanzione   disciplinare   della   sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei mesi.

Art. 65.

Minaccia di azioni alla controparte

  1. L’avvocato puo’ intimare   alla   controparte   particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze,   ma   non   deve   minacciare   azioni   o   iniziative sproporzionate o vessatorie.
  2. L’avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che puo’ essere accompagnata da un legale di fiducia.
  3. L’avvocato puo’ addebitare alla controparte competenze e spese per l’attivita’ prestata in sede stragiudiziale, purche’ la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.
  4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 66.

 Pluralita’ di azioni nei confronti della controparte 

  1. L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando cio’ non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
  2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 67.

Richiesta di compenso professionale alla controparte

  1. L’avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che cio’ sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l’accordo del proprio cliente, nonche’ in ogni altro caso previsto dalla legge.
  2. L’avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, puo’ chiedere alla controparte il pagamento   del   proprio   compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.
  3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Art. 68.

Assunzione di incarichi contro una parte gia’ assistita 

  1. L’avvocato puo’ assumere un incarico professionale contro una parte gia’ assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.
  2. L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte gia’ assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.
  3. In ogni caso, e’ fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto gia’ esaurito.
  4. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.
  5. L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.
  6. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta l’applicazione della   sanzione   disciplinare   della   sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l’applicazione della   sanzione   disciplinare   della   sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da uno a tre anni.

TITOLO VI

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI

 

Art. 69.

Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi

  1. L’avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve   adempiere   l’incarico   con   diligenza,   indipendenza   e imparzialita’.
  2. L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignita’ delle funzioni.
  3. E’ vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
  4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto e’ consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.
  5. La violazione del dovere di cui al comma 1   comporta l’applicazione della sanzione disciplinare   della   censura.   La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.


Art. 70.

Rapporti con il Consiglio dell’Ordine

  1. L’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinita’ e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste   anche   con riferimento a sopravvenute variazioni.
  2. L’avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o societa’ professionali, dell’apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.
  3. L’avvocato puo’ partecipare ad una sola associazione o societa’ tra avvocati.
  4. L’avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali   e assicurativi previsti dalla legge, nonche’ quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi.
  5. L’avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell’Ordine gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione.
  6. L’avvocato deve rispettare i regolamenti del   Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di   appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
  7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 71.

Dovere di collaborazione

  1. L’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalita’, osservando scrupolosamente il dovere di verita’; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali.
  2. Qualora le Istituzioni forensi   richiedano   all’avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione   a   situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse degli   stessi,   la   mancata   sollecita   risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.
  3. Nell’ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli   addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo   tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
  4. La violazione dei doveri di cui al comma 1   comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 72.

Esame di abilitazione

  1. L’avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o piu’ candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto e’ punito con la   sanzione   disciplinare   della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei mesi.
  1. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non puo’ essere inferiore   alla   sospensione   dall’esercizio     dell’attivita’ professionale da uno a tre anni.
  2. Il candidato che, nell’aula ove si svolge l’esame   di abilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione, e’ punito con la sanzione disciplinare della censura.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONE FINALE

 

Art. 73.

Entrata in vigore

Il presente codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Riforma Forense, il testo https://www.giurdanella.it/2013/05/riforma-forense-il-testo/ Thu, 23 May 2013 09:22:46 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=13704 Per leggere il documento clicca qui

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Dl pagamenti debiti PA, testo approvato dalla Camera https://www.giurdanella.it/2013/05/dl-pagamenti-debiti-pa-testo-approvato-dalla-camera/ Thu, 23 May 2013 08:41:25 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=13678 Per leggere il documento clicca qui

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Codice Antimafia, aggiornato a L. Stabilità 2013

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011 n. 159 (in Suppl. Ordinario n. 214 alla Gazz. Uff., 28 settembre, n. 226). – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

AGGIORNAMENTO (nov 2014): Il codice antimafia è stato successivamente modificato dal d. lgs 13 ottobre 2014 n. 153 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 ottobre ed entrato in vigore il 26 novembre 2014.

Cliccando su questo link è disponibile il nuovo testo in vigore


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche’ delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Ritenuto di procedere all’esercizio di entrambe le deleghe con un unico decreto legislativo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;

Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

LIBRO I

LIBRO I

Le misure di prevenzione

TITOLO I

Titolo I

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

CAPO I

Capo I

Le misure di prevenzione personali applicate dal questore

Art.1

Soggetti destinatari

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita’ delittuose;

c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrita’ fisica o morale dei minorenni, la sanita’, la sicurezza o la tranquillita’ pubblica.

Art.2

Foglio di via obbligatorio

1. Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore puo’ rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.

Art.3

Avviso orale

1. Il questore nella cui provincia la persona dimora puo’ avvisare oralmente i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell’avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

3. La persona alla quale e’ stato fatto l’avviso puo’ in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto e’ ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

4. Con l’avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, puo’ imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacita’ offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacita’ offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonche’ sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonche’ programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.

5. Il questore puo’, altresi’, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 e’ opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica.

CAPO II

Capo II

Le misure di prevenzione personali applicate dall’autorita’ giudiziaria

SEZIONE  I

Sezione I

Il procedimento applicativo

Art.4

Soggetti destinatari

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 416-bis c.p.;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

c) ai soggetti di cui all’articolo 1;

d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonche’ alla commissione dei reati con finalita’ di terrorismo anche internazionale;

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attivita’ analoga a quella precedente;

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza;

g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);

h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E’ finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu’ occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Art.5

Titolarita’ della proposta. Competenza

1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

2. Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera i), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

4. La proposta di cui al comma 1 e’ presentata al presidente del Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora.

Art.6

Tipologia delle misure e loro presupposti

1. Alle persone indicate nell’articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo’ essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Salvi i casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale puo’ essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu’ comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o piu’ Province.

3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo’ essere imposto l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Art.7

Procedimento applicativo

1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l’interessato ne faccia richiesta.

2. Il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso e’ comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l’interessato e’ privo di difensore, l’avviso e’ dato a quello di ufficio.

3. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell’avviso sono sentiti se compaiono. Se l’interessato e’ detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell’udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il presidente del collegio puo’ disporre che l’interessato sia sentito mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell’articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. c.p.p.

5. L’udienza e’ rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

6. Ove l’interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all’invito, puo’ ordinare l’accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullita’.

8. L’esame a distanza dei testimoni puo’ essere disposto dal presidente del collegio nei casi e nei modi indicati all’articolo 147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 666 del codice di procedura penale.

10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalita’ previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art.8

Decisione

1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non puo’ essere inferiore ad un anno ne’ superiore a cinque.

2. Qualora il tribunale disponga l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all’autorita’ di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all’autorita’ medesima.

4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorita’ locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresi’, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera piu’ tardi e di non uscire la mattina piu’ presto di una data ora e senza comprovata necessita’ e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all’autorita’ locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.

5. Inoltre, puo’ imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu’ Comuni, o in una o piu’ Province, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori (1).

6. Qualora sia applicata la misura dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, puo’ essere inoltre prescritto:

1) di non andare lontano dall’abitazione scelta senza preventivo avviso all’autorita’ preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all’autorita’ di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

7. Alle persone di cui al comma 6 e’ consegnata una carta di permanenza da portare con se’ e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

8. Il provvedimento e’ comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all’interessato.

(1) Comma modificato dall’articolo 6, comma 1, della Legge 1° ottobre 2012, n. 172.

Art.9

Provvedimenti d’urgenza

1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all’articolo 7, puo’ disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita’ ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravita’, puo’ altresi’ disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l’obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

SEZIONE II

Sezione II

Le impugnazioni

Art.10

Impugnazioni

1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello e l’interessato hanno facolta’ di proporre ricorso alla corte d’appello, anche per il merito.

2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d’appello provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l’interessato ne faccia richiesta.

3. Avverso il decreto della corte d’appello, e’ ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell’interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

4. Salvo quando e’ stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all’applicazione delle misure di sicurezza.

SEZIONE III

Sezione III

L’esecuzione

Art.11

Esecuzione

1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione e’ comunicato al questore per l’esecuzione.

2. Il provvedimento stesso, su istanza dell’interessato e sentita l’autorita’ di pubblica sicurezza che lo propose, puo’ essere revocato o modificato dall’organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento puo’ essere altresi’ modificato, anche per l’applicazione del divieto o dell’obbligo di soggiorno, su richiesta dell’autorita’ proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.

3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale puo’, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l’applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta.

Art.12

Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale

1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all’obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. L’autorizzazione puo’ essere concessa, nel medesimo limite temporale, anche quando ricorrono gravi e comprovati motivi di famiglia che rendano assolutamente necessario ed urgente l’allontanamento dal luogo di soggiorno coatto.

2. La domanda dell’interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell’articolo 5.

3. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicita’ delle circostanze allegate dall’interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta puo’ essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell’articolo 5, il quale puo’ autorizzare il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4 e’ comunicato al procuratore della Repubblica ed all’interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

6. Del decreto e’ altresi’ data notizia all’autorita’ di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l’interessato deve recarsi e a disporre le modalita’ e l’itinerario del viaggio.

Art.13

Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la liberta’ vigilata

1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la liberta’ vigilata, durante la loro esecuzione non si puo’ far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

Art.14

Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale

1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto e’ comunicato all’interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d’ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosita’ dell’agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale e’ scontata la pena.

Art.15

Rapporti dell’obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la liberta’ vigilata

1. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non e’ computato nella durata dell’obbligo del soggiorno.

2. L’obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata e’ sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare e’ applicata la liberta’ vigilata, la persona stessa vi e’ sottoposta dopo la cessazione dell’obbligo del soggiorno.

TITOLO II

Titolo II

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

CAPO I

Capo I

Il procedimento applicativo

Art.16

Soggetti destinatari

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:

a) ai soggetti di cui all’articolo 4;

b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attivita’ terroristiche, anche internazionali.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca puo’ essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilita’ dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attivita’ di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza e’ convalidato a norma dell’articolo 22, comma 2.

Art.17

Titolarita’ della proposta

1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.

2. Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

Art.18

Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto

1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita’ sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.

2. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale puo’ essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione puo’ essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso.

4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale puo’ essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all’estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, su proposta dei soggetti di cui all’articolo 17 competenti per il luogo di ultima dimora dell’interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attivita’ illecite o ne costituiscano il reimpiego.

5. Agli stessi fini il procedimento puo’ essere iniziato o proseguito allorche’ la persona e’ sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla liberta’ vigilata.

Art.19

Indagini patrimoniali

1. I soggetti di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilita’ finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all’articolo 16 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonche’, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull’attivita’ economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all’esercizio di attivita’ imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o dell’Unione europea.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche’ nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa’, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. I soggetti di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonche’ alle imprese, societa’ ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalita’ di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.

5. Nel corso del procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell’articolo 16, il tribunale, ove necessario, puo’ procedere ad ulteriori indagini oltre quelle gia’ compiute a norma dei commi che precedono.

Art.20

Sequestro

1. Il tribunale, anche d’ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti e’ iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attivita’ economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attivita’ illecite o ne costituiscano il reimpiego.

2. Il sequestro e’ revocato dal tribunale quando e’ respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l’indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.

3. L’eventuale revoca del provvedimento non preclude l’utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell’articolo 19.

Art.21

Esecuzione del sequestro

1. Il sequestro e’ eseguito con le modalita’ previste dall’articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. L’ufficiale giudiziario, eseguite le formalita’ ivi previste, procede all’apprensione materiale dei beni e all’immissione dell’amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l’assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria.

2. Il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l’ausilio della forza pubblica.

3. Il rimborso delle spese postali e dell’indennita’ di trasferta spettante all’ufficiale giudiziario e’ regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.

Art.22

Provvedimenti d’urgenza

1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all’articolo 17, commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l’applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell’udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta.

2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma dell’articolo 19, comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro e’ disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non e’ convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell’amministratore giudiziario, emerge l’esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca.

Art.23

Procedimento applicativo

1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I.

2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all’esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell’udienza in camera di consiglio.

3. All’udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l’assistenza di un difensore, nonche’ chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari.

4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Se non ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.

Art.24

Confisca

1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti e’ instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita’ a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita’ economica, nonche’ dei beni che risultino essere frutto di attivita’ illecite o ne costituiscano il reimpiego.

2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali. rilevanti, tale termine puo’ essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non piu’ di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall’articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l’espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti e’ iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente (1).

3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l’applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.

(1) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 189, lettera a), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art.25

Sequestro o confisca per equivalente

1. Se la persona nei cui confronti e’ proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

Art.26

Intestazione fittizia

1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullita’ dei relativi atti di disposizione.

2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonche’ dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

CAPO II

Capo II

Le impugnazioni

Art.27

Comunicazioni e impugnazioni

1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitivita’ delle relative pronunce.

3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutivita’ resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l’esecutivita’ puo’ essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.

4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame da’ immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitivita’ della pronuncia.

5. Dopo l’esercizio dell’azione di prevenzione, e comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza a fini fiscali.

6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d’appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l’articolo 24, comma 2.

CAPO III

Capo III

La revocazione della confisca

Art.28

Revocazione della confisca

1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione puo’ essere richiesta, nelle forme previste dall’articolo 630 del codice di procedura penale:

a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;

b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsita’ nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.

2. In ogni caso, la revocazione puo’ essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura.

3. La richiesta di revocazione e’ proposta, a pena di inammissibilita’, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l’interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.

4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte d’appello trasmette gli atti al tribunale che ha disposto la confisca affinche’ provveda, ove del caso, ai sensi dell’articolo 46.

CAPO IV

Capo IV

Rapporti con i procedimenti penali

Art.29

Indipendenza dall’esercizio dell’azione penale

1. L’azione di prevenzione puo’ essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.

Art.30

Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali

1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni gia’ sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso la custodia giudiziale dei beni sequestrati nel processo penale viene affidata all’amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica al giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo custode, salvo che ritenga di confermare l’amministratore. Nel caso previsto dall’articolo 104-bis disp. att. c.p.p., l’amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attivita’ nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, di seguito denominata «Agenzia», non provveda alla sua revoca e sostituzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. Il giudice, ove successivamente disponga la confisca in sede penale, dichiara la stessa gia’ eseguita in sede di prevenzione.

3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove successivamente disponga la confisca di prevenzione, dichiara la stessa gia’ eseguita in sede penale.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la successiva confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell’articolo 21.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il sequestro disposto nel corso di un giudizio penale sopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione.

CAPO V

Capo V

Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca

Art.31

Cauzione. Garanzie reali

1. Il tribunale, con l’applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entita’ che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell’articolo 22, costituisca un’efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9, il tribunale puo’ imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l’opportunita’, le prescrizioni previste dall’articolo 8, commi 3 e 4. Con il provvedimento, il tribunale puo’ imporre la cauzione di cui al comma 1.

3. Il deposito puo’ essere sostituito, su istanza dell’interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l’istanza dell’interessato e’ disposta l’ipoteca legale sia trascritto presso l’ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate dall’interessato ai sensi dell’articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368.

4. Quando sia cessata l’esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessita’ personali o familiari.

Art.32

Confisca della cauzione

1. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall’applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell’ammontare della cauzione. Per l’esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalita’ del pignoramento.

2. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma 1, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

3. Le spese relative all’esecuzione prevista dal comma 1 sono anticipate dallo Stato.

Art.33

L’amministrazione giudiziaria dei beni personali

1. Nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed h) il tribunale puo’ aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall’articolo 6, quella dell’amministrazione giudiziaria dei beni personali, esclusi quelli destinati all’attivita’ professionale o produttiva, quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilita’ dei medesimi agevoli comunque la condotta, il comportamento o l’attivita’ socialmente pericolosa.

2. Il tribunale puo’ applicare soltanto l’amministrazione giudiziaria se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettivita’.

3. L’amministrazione giudiziaria puo’ essere imposta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza puo’ essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali e’ stata applicata.

4. Con il provvedimento con cui applica l’amministrazione giudiziaria dei beni il giudice nomina l’amministratore giudiziario di cui all’articolo 35.

Art.34

L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivita’ economiche

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all’articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l’esercizio di determinate attivita’ economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’articolo 416-bis c.p. o che possa, comunque, agevolare l’attivita’ delle persone nei confronti delle quali e’ stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attivita’, nonche’ l’obbligo, nei confronti di chi ha la proprieta’ o la disponibilita’, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilita’ di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacita’ economica, di giustificarne la legittima provenienza.

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attivita’ economiche di cui al comma 1 agevoli l’attivita’ delle persone nei confronti delle quali e’ stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone l’amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attivita’.

3. L’amministrazione giudiziaria dei beni e’ adottata per un periodo non superiore a sei mesi e puo’ essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell’autorita’ proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali e’ stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l’amministratore giudiziario.

5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell’amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento.

6. L’amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all’articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero.

7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell’amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale puo’ essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attivita’ illecite o ne costituiscano il reimpiego.

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale puo’ disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l’obbligo nei confronti di chi ha la proprieta’, l’uso o l’amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all’estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell’atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell’anno precedente.

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il Direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro e’ disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.

TITOLO III

Titolo III

L’AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

CAPO I

Capo I

L’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

Art.35

Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario

1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario.

2. L’amministratore giudiziario e’ scelto tra gli iscritti nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento e’ stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne’ le persone condannate ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresi’, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell’amministratore giudiziario.

4. Il giudice delegato puo’ autorizzare l’amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilita’, da tecnici o da altri soggetti qualificati. A costoro si applica il divieto di cui al comma 3.

5. L’amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell’intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditivita’ dei beni medesimi.

6. L’amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l’esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

7. In caso di grave irregolarita’ o di incapacita’ il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell’Agenzia o d’ufficio, puo’ disporre in ogni tempo la revoca dell’amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell’Agenzia la revoca e’ disposta dalla medesima Agenzia.

8. L’amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione.

9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all’amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.

Art.36

Relazione dell’amministratore giudiziario

1. L’amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:

a) l’indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende;

b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall’amministratore stesso;

c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;

d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l’indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformita’ tra gli elementi dell’inventario e quelli delle scritture contabili;

e) l’indicazione delle forme di gestione piu’ idonee e redditizie dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di beni organizzati in azienda o di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall’articolo 2359 del codice civile, la relazione contiene una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilita’ di prosecuzione o di ripresa dell’attivita’, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell’attivita’ esercitata, delle modalita’ e dell’ambiente in cui e’ svolta, della forza lavoro occupata, della capacita’ produttiva e del mercato di riferimento.

2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformita’ tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonche’ l’esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l’amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.

3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione puo’ essere prorogato dal giudice delegato per non piu’ di novanta giorni. Successivamente l’amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull’amministrazione, che trasmette anche all’Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.

4. In caso di contestazioni sulla stima dei beni, il giudice delegato nomina un perito, che procede alla stima dei beni in contraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia.

Art.37

Compiti dell’amministratore giudiziario

1. L’amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.

2. Nel caso di sequestro di azienda l’amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.

3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall’amministratore giudiziario in tale qualita’, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalita’ stabilite dal giudice delegato.

5. L’amministratore giudiziario tiene contabilita’ separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilita’ separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresi’ i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell’articolo 36.

Art.38

Compiti dell’Agenzia

1. Fino al decreto di confisca di primo grado l’Agenzia coadiuva l’amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l’Agenzia propone al tribunale l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L’Agenzia puo’ chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all’assegnazione del bene.

2. All’Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.

3. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l’amministrazione dei beni e’ conferita all’Agenzia, la quale puo’ farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilita’, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalita’ previste per l’amministratore giudiziario. L’Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell’incarico. L’incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed e’ rinnovabile tacitamente. L’incarico puo’ essere conferito all’amministratore giudiziario gia’ nominato dal tribunale.

4. In caso di mancato conferimento dell’incarico all’amministratore giudiziario gia’ nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all’articolo 42 e all’approvazione del rendiconto della gestione.

5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l’Agenzia pubblica nel proprio sito internet l’elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.

6. L’Agenzia promuove le intese con l’autorita’ giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonche’ la pubblicita’ dei compensi percepiti, secondo modalita’ stabilite con decreto emanato dal Ministro dell’interno e dal Ministro della giustizia.

7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all’amministratore giudiziario si applicano anche all’Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3.

Art.39

Assistenza legale alla procedura

1. L’Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell’amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l’Avvocato generale dello Stato ne riconosca l’opportunita’ (1).

(1) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 1, del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

CAPO II

Capo II

La gestione dei beni sequestrati e confiscati

Art.40

Gestione dei beni sequestrati

1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia medesima ai sensi dell’articolo 112, comma 4, lettera a).

2. Il giudice delegato puo’ adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell’articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti l’unita’ immobiliare ed e’ esclusa ogni azione di regresso.

3. L’amministratore giudiziario non puo’ stare in giudizio, ne’ contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

4. Avverso gli atti dell’amministratore giudiziario compiuti in violazione del presente decreto, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di dieci giorni, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, puo’ chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.

5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego nelle attivita’ istituzionali o per esigenze di polizia giudizi aria, ovvero possono essere affidati all’Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalita’ di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale (1).

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell’amministratore giudiziario o dell’Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all’articolo 36, puo’ destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale puo’ procedere alla loro distruzione o demolizione (2).

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalita’ di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno per le esigenze dell’Agenzia che li destina prioritariamente alle finalita’ sociali e produttive (3).

5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all’avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127 (4).

(1) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 189, lettera b), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(2) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 189, lettera b), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(3) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 189, lettera b), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(4) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 189, lettera b), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art.41

Gestione delle aziende sequestrate

1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, l’amministratore giudiziario e’ scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. In tal caso, la relazione di cui all’articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui al comma 1 del predetto articolo, indicazioni particolareggiate sullo stato dell’attivita’ aziendale e sulle sue prospettive di prosecuzione. Il tribunale, sentiti l’amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell’impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell’impresa.

2. L’amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all’attivita’ economica dell’azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell’attivita’ economica svolta dall’azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacita’ produttiva e del suo mercato di riferimento, puo’ con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L’amministratore giudiziario non puo’ frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.

3. Si osservano per la gestione dell’azienda le disposizioni di cui all’articolo 42, in quanto applicabili.

4. I rapporti giuridici connessi all’amministrazione dell’azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto.

5. Se mancano concrete possibilita’ di prosecuzione o di ripresa dell’attivita’, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell’amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell’impresa. In caso di insolvenza, si applica l’articolo 63, comma 1.

6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l’amministratore giudiziario puo’, previa autorizzazione del giudice delegato:

a) convocare l’assemblea per la sostituzione degli amministratori;

b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della societa’, nonche’ di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell’amministrazione giudiziaria.

Art.42

Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi

1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni sono sostenute dall’amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilita’ del procedimento.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non e’ ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all’amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all’articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilita’ del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

4. La determinazione dell’ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui all’articolo 35, comma 8, nonche’ il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato. Il compenso degli amministratori giudiziari e’ liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell’amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell’amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all’amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all’Agenzia per via telematica.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell’avviso, l’amministratore giudiziario puo’ proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d’appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato e’ stato emesso dalla corte d’appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione.

Art.43

Rendiconto di gestione

1. All’esito della procedura e comunque dopo la confisca di primo grado, l’amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione.

2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalita’ e i risultati della gestione e contiene, tra l’altro, l’indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull’amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarita’ o di incompletezza, il giudice delegato invita l’amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche.

3. Verificata la regolarita’ del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito e’ data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all’Agenzia.

4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilita’ essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l’udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l’amministratore giudiziario a sanarne le irregolarita’ con ordinanza esecutiva, notificata all’interessato e comunicata al pubblico ministero.

5. Avverso l’ordinanza di cui al comma 4 e’ ammesso ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.

Art.44

Gestione dei beni confiscati

1. L’Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e, in quanto applicabile, dell’articolo 40, nonche’ sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia medesima ai sensi dell’articolo 112, comma 4, lettera a). Essa provvede al rimborso ed all’anticipazione delle spese, nonche’ alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l’applicazione della normativa di contabilita’ generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

2. L’Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui all’articolo 40, comma 3.

CAPO III

Capo III

La destinazione dei beni confiscati

Art.45

Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato

1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi e’ garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV.

2. Il provvedimento definitivo di confisca e’ comunicato, dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all’Agenzia, nonche’ al prefetto e all’ufficio dell’Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l’azienda confiscata.

Art.46

Restituzione per equivalente

1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all’articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, puo’ avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita’ istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l’interesse pubblico. In tal caso l’interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell’eventuale rivalutazione delle rendite catastali.

2. Il comma 1 si applica altresi’ quando il bene sia stato venduto anche prima della confisca definitiva, nel caso in cui venga successivamente disposta la revoca della misura.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico:

a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto;

b) dell’amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.

Art.47

Procedimento di destinazione

1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali e’ effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell’Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all’articolo 36, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall’Agenzia una nuova stima.

2. L’Agenzia provvede all’adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione e’ adottato entro 30 giorni dall’approvazione del progetto di riparto. Anche prima dell’adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile.

Art.48

Destinazione dei beni e delle somme

1. L’Agenzia versa al Fondo unico giustizia:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. [Se la procedura di vendita e’ antieconomica l’Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;] (1)

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero e’ antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita’ del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito e’ annullato con provvedimento del direttore dell’Agenzia.

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.

3. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita’ di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attivita’ istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita’ statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, utilizzati dall’Agenzia per finalita’ economiche;

c) trasferiti per finalita’ istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile e’ sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L’elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni nonche’, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita’ e parita’ di trattamento, a comunita’, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita’ terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche’ alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l’uso del bene, le modalita’ di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalita’ del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalita’ di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalita’ sociali. Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell’Agenzia una relazione sullo stato della procedura;

d) trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile e’ sito, se confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo’ amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all’articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunita’ o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove e’ sito l’immobile. Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

4. I proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di assicurare il potenziamento dell’Agenzia.

5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalita’ di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell’Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L’avviso di vendita e’ pubblicato nel sito internet dell’Agenzia, e dell’avvenuta pubblicazione viene data altresi’ notizia nei siti internet dell’Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita e’ effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell’articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano all’Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non puo’, comunque, essere determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita e’ effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalita’ istituzionali anche quella dell’investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilita’ per il perseguimento dell’interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L’Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche’ i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalita’ organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali e’ riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5.

7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all’acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita’ e le ulteriori disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente comma. Nelle more dell’adozione del predetto regolamento e’ comunque possibile procedere alla vendita dei beni.

8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell’Agenzia che ne disciplina le modalita’ operative:

a) all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell’attivita’ produttiva, a titolo oneroso, a societa’ e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata. Nella scelta dell’affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all’affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata se taluno dei relativi soci e’ parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell’articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall’Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilita’ per l’interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l’affittuario puo’ esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell’Agenzia;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilita’ per l’interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalita’ di cui alla lettera b).

9. I proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalita’ previste dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita’ della finanza pubblica.

11. Nella scelta del cessionario o dell’affittuario dei beni aziendali l’Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessita’ o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti e’ richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall’Agenzia per l’impiego in attivita’ istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale (2).

13. I provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l’assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilita’ o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si puo’ disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

(1) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 189, lettera c), numero 1), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(1) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 189, lettera c), numero 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art.49

Regolamento

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno e della difesa, e’ adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonche’ la trasmissione dei medesimi dati all’Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.

2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo’ comunque essere adottato.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 45, 47, 48, nonche’ di cui al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 47.

CAPO IV

Capo IV

Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati

Art.50

Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica

1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della societa’ Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. E’ conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art.51

Regime-fiscale e degli oneri economici (1)

1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall’articolo 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le medesime modalita’ applicate prima del sequestro.

2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d’imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio e’ tassato in via provvisoria dall’amministratore giudiziario, che e’ tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonche’ agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d’imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l’Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare.

3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca e’ revocata, l’amministratore giudiziario ne da’ comunicazione all’Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti (2).

3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale, l’Agenzia puo’ richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva (3).

(1) Rubrica modificata dall’articolo 1, comma 189, lettera d), numero 1), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(2) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 189, lettera d), numero 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(3) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 189, lettera d), numero 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

TITOLO IV

Titolo IV

LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI

CAPO I

Capo I

Disposizioni generali

Art.52

Diritti dei terzi

1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonche’ i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) che l’escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;

b) che il credito non sia strumentale all’attivita’ illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalita’;

c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;

d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.

2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59.

3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attivita’ svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attivita’, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonche’, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.

4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonche’ l’estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.

5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto e’ calcolata alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalita’ di calcolo dell’indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l’intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell’intestatario fittizio, se il loro credito e’ anteriore all’atto di intestazione fittizia.

7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene e’ indivisibile, ai partecipanti in buona fede e’ concesso diritto di prelazione per l’acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilita’ che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilita’ del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all’articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.

8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene puo’ essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprieta’, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non puo’ essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali.

Art.53

Limite della garanzia patrimoniale

1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 70 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall’amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.

Art.54

Pagamento di crediti prededucibili

1. I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalita’ previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.

2. Se l’attivo e’ sufficiente e il pagamento non compromette la gestione, al pagamento di cui al comma 1 provvede l’amministratore giudiziario mediante prelievo dalle somme disponibili. In caso contrario, il pagamento e’ anticipato dallo Stato. Tuttavia, se la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell’attivita’, la distribuzione avviene mediante prelievo delle somme disponibili secondo criteri di graduazione e proporzionalita’, conformemente all’ordine assegnato dalla legge.

3. Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto tenuto al pagamento del credito prededucibile.

Art.55

Azioni esecutive

1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni gia’ oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall’amministratore giudiziario.

2. Le esecuzioni sono riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o della confisca. In caso di confisca definitiva, esse si estinguono.

3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprieta’ ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, e’ chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57.

4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca.

Art.56

Rapporti pendenti

1. Se al momento dell’esecuzione del sequestro un contratto relativo al bene o all’azienda sequestrata e’ ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia’ avvenuto il trasferimento del diritto.

2. Il contraente puo’ mettere in mora l’amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.

3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 puo’ derivare un danno grave al bene o all’azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall’esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L’autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.

4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode del privilegio previsto nell’articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al promissario acquirente non e’ dovuto alcun risarcimento o indennizzo.

CAPO II

Capo II

Accertamento dei diritti dei terzi

Art.57

Elenco dei crediti.

Fissazione dell’udienza di verifica dei crediti

1. L’amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

2. Il giudice delegato, anche prima della confisca, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell’udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto e’ immediatamente notificato agli interessati, a cura dell’amministratore giudiziario.

3. Il giudice delegato fissa per l’esame delle domande tardive di cui all’articolo 58, comma 6, un’udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza.

Art.58

Domanda del creditore

1. I creditori di cui all’articolo 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito.

2. La domanda di cui al comma 1 contiene:

a) le generalita’ del creditore;

b) la determinazione del credito di cui si chiede l’ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;

c) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;

d) l’eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonche’ la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. E’ facolta’ del creditore indicare, quale modalita’ di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed e’ onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalita’; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.

4. La domanda non interrompe la prescrizione ne’ impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l’indiziato o il terzo intestatario dei beni.

5. La domanda e’ depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dalla definitivita’ del provvedimento di confisca, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilita’ della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Art.59

Verifica dei crediti.

Composizione dello stato passivo

1. All’udienza il giudice delegato, con l’assistenza dell’amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d’ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.

2. All’udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L’Agenzia puo’ sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonche’ depositare atti e documenti.

3. Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all’Agenzia. Del deposito l’amministratore giudiziario da’ notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall’articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione puo’ essere eseguita per posta elettronica o per telefax.

4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell’Erario.

5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell’amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l’amministratore giudiziario e la parte interessata.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore puo’ impugnare nello stesso termine e con le stesse modalita’ i crediti ammessi.

7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un’apposita udienza in camera di consiglio, della quale l’amministratore giudiziario da’ comunicazione agli interessati.

8. All’udienza ciascuna parte puo’ svolgere, con l’assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova. Nel caso siano disposti d’ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte puo’ dedurre, entro un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari.

9. Esaurita l’istruzione, il tribunale fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta giorni successivi, decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione.

10. Anche dopo la confisca definitiva, se sono state presentate domande di ammissione del credito ai sensi dell’articolo 57, il procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti prosegue dianzi al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione.

Art.60

Liquidazione dei beni

1. Conclusa l’udienza di verifica, l’amministratore giudiziario effettua la liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d’azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo.

2. Le vendite sono effettuate dall’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, adottando procedure competitive, sulla base del valore di stima risultante dalla relazione di cui all’articolo 36 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti.

3. Con adeguate forme di pubblicita’, sono assicurate, nell’individuazione dell’acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita e’ conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all’articolo 48, comma 5, ultimo periodo.

4. L’amministratore giudiziario puo’ sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

5. L’amministratore giudiziario informa il giudice delegato dell’esito della vendita, depositando la relativa documentazione.

Art.61

Progetto e piano di pagamento dei crediti

1. Nei sessanta giorni successivi alla formazione dello stato passivo, ovvero nei dieci giorni successivi all’ultima vendita, l’amministratore giudiziario redige un progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l’elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonche’ l’indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.

2. I crediti, nei limiti previsti dall’articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine:

1) pagamento dei crediti prededucibili;

2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l’ordine assegnato dalla legge;

3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi e’ stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia.

3. Sono considerati debiti prededucibili quelli cosi’ qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell’articolo 42.

4. Il giudice delegato apporta al progetto le variazioni che ritiene necessarie od opportune e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori.

5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonche’ sul valore dei beni o delle aziende confiscati.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni pervenute, sentito l’amministratore giudiziario, il pubblico ministero e l’Agenzia, determina il piano di pagamento.

7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione avverso il decreto dinanzi al tribunale della prevenzione. Si applica l’articolo 59, commi 6, 7, 8 e 9.

8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l’amministratore giudiziario procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all’articolo 53.

9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di revocazione.

10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile.

Art.62

Revocazione

1. Il pubblico ministero, l’amministratore giudiziario e l’Agenzia possono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del credito al passivo quando emerga che esso e’ stato determinato da falsita’, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. La revocazione e’ proposta dinanzi al tribunale della prevenzione nei confronti del creditore la cui domanda e’ stata accolta. Se la domanda e’ accolta, si applica l’articolo 61, comma 10.

CAPO III

Capo III

Rapporti con le procedure concorsuali

Art.63

Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro

1. Salva l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o piu’ creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell’amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell’imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.

2. Nel caso in cui l’imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l’emissione del provvedimento di cui all’articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d’Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare.

5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresi’, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto.

6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni gia’ sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell’articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto.

7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all’apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell’articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 anche su iniziativa del pubblico ministero.

8. L’amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all’articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell’atto dichiarato inefficace.

Art.64

Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento

1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all’amministratore giudiziario.

2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti vantati nei confronti del fallimento, compresi quelli inerenti i rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, sono sottoposti, nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla verifica delle condizioni di cui all’articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 3 del presente decreto. Il giudice delegato al fallimento fissa una nuova udienza per l’esame dello stato passivo nel termine di novanta giorni dal disposto sequestro. Sono esclusi dalla verifica di cui al primo periodo i crediti e i diritti che non siano stati ammessi al passivo.

3. Alla stessa verifica sono soggetti i crediti ed i diritti insinuati nel fallimento dopo il deposito della richiesta di applicazione di una misura di prevenzione.

4. Se sono pendenti i giudizi di impugnazione di cui all’articolo 98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e viene disposto sequestro, il tribunale fallimentare provvede d’ufficio alla verifica di cui al comma 2, assegnando alle parti termine perentorio per l’integrazione degli atti introduttivi.

5. Alle ripartizioni dell’attivo fallimentare concorrono, secondo la disciplina del capo VII del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soli creditori ammessi al passivo fallimentare ai sensi delle disposizioni che precedono.

6. Nei limiti di cui all’articolo 53, i creditori di cui al comma 5 sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all’articolo 61. Il progetto di pagamento redatto dall’amministratore giudiziario tiene conto del soddisfacimento dei crediti in sede fallimentare.

7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l’intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di societa’ di persone, l’intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell’articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e si applicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto.

8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.

9. Si applica l’articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano state proposte dal curatore, l’amministratore lo sostituisce nei processi in corso.

10. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L’amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9.

11. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provvede ai sensi dell’articolo 63, comma 7.

Art.65

Rapporti del controllo giudiziario e dell’amministrazione giudiziaria con il fallimento

1. Il controllo e l’amministrazione giudiziaria non possono essere disposti su beni compresi nel fallimento.

2. Quando la dichiarazione di fallimento e’ successiva all’applicazione delle misure di prevenzione del controllo ovvero dell’amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa sui beni compresi nel fallimento. La cessazione e’ dichiarata dal tribunale con ordinanza.

3. Nel caso previsto al comma 2, se alla chiusura del fallimento residuano beni gia’ sottoposti alle anzidette misure di prevenzione, il tribunale della prevenzione dispone con decreto l’applicazione della misura sui beni medesimi, ove persistano le esigenze di prevenzione.

TITOLO V

Titolo V

EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Capo I

Effetti delle misure di prevenzione

Art.66

Principi generali

1. L’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, importa gli effetti previsti dal presente capo, nonche’ gli effetti dalla legge espressamente indicati.

2. L’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo II, importa gli effetti dalla legge espressamente indicati.

Art.67

Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche’ concessioni di beni demaniali allorche’ siano richieste per l’esercizio di attivita’ imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita’ imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita’ europee, per lo svolgimento di attivita’ imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche’ il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e’ disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita’, puo’ disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo’ essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e’ confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all’articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche’ nei confronti di imprese, associazioni, societa’ e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia’ disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia’ stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo’ essere consentita a favore di persone nei cui confronti e’ in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo’ disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e’ fatto divieto di svolgere le attivita’ di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche’ non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Art.68

Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi

1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell’articolo 67, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l’assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni dell’articolo 19.

2. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell’articolo 67 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l’applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, commi 1 e 2.

Art.69

Elenco generale degli enti e delle amministrazioni

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con tutti i Ministri interessati, e’ costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni e le attestazioni, nonche’ le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nell’articolo 67, comma 1. Con le stesse modalita’ saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

2. Le cancellerie dei tribunali, delle corti d’appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l’impugnazione, copia dei provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 7 e 10, nonche’ dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell’articolo 67, e all’articolo 68, comma 2. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.

3. I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l’applicazione di una delle misure di prevenzione, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

4. I questori dispongono l’immediata immissione nel centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei commi 2 e 3, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l’applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.

5. Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell’articolo 67. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell’articolo 67 la comunicazione, su motivata richiesta dell’interessato, puo’ essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima.

6. Ai fini dell’applicazione delle norme in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell’informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nei commi 3 e 4.

CAPO II

Capo II

La riabilitazione

Art.70

Riabilitazione

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l’interessato puo’ chiedere la riabilitazione. La riabilitazione e’ concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l’autorita’ giudiziaria che dispone l’applicazione della misura di prevenzione o dell’ultima misura di prevenzione.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonche’ la cessazione dei divieti previsti dall’articolo 67.

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.

4. Quando e’ stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione puo’ essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale.

CAPO III

Capo III

Le sanzioni

Art.71

Circostanza aggravante

1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta’ e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione.

2. In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali e’ consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria puo’ procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Alla pena e’ aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art.72

Reati concernenti le armi e gli esplosivi

1. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonche’ le armi e le munizioni di cui all’articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all’articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell’articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione.

Art.73

Violazioni al codice della strada

1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena e’ dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona gia’ sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

Art.74

Reati del pubblico ufficiale

1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, intervenuta la decadenza o la sospensione di cui all’articolo 67, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli elenchi, e’ punito con la reclusione da due a quattro anni.

2. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e di attestazioni di qualificazione nonche’ di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 67.

3. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici nonche’ il contraente generale che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall’articolo 67, e’ punito con la reclusione da due a quattro anni.

4. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 e’ commesso per colpa, la pena e’ della reclusione da tre mesi ad un anno.

Art.75

Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale

1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e’ punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.

2. Se l’inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed e’ consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Nell’ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

4. Salvo quanto e’ prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, puo’ essere sottoposto a liberta’ vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

Art.76

Altre sanzioni penali

1. La persona che, avendo ottenuto l’autorizzazione di cui all’articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, e’ punita con la reclusione da due a cinque anni; e’ consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

2. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

3. Il contravventore alle disposizioni di cui all’articolo 2, e’ punito con l’arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.

4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all’ordine di deposito della cauzione di cui all’articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, e’ punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni.

5. La persona a cui e’ stata applicata l’amministrazione giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l’esecuzione del provvedimento e’ punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all’esecuzione del provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo.

6. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni previste per l’amministrazione giudiziaria all’articolo 34, comma 8, e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali e’ stata omessa la comunicazione.

7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell’articolo 80 e’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonche’ del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilita’ dei quali i soggetti di cui all’articolo 80, comma 1, hanno la disponibilita’.

8. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il contravventore al divieto di cui all’articolo 67, comma 7 e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attivita’ di propaganda elettorale previste all’articolo 67, comma 7 e se ne avvale concretamente. L’esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.

9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal comma 8, comporta l’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell’estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all’organo o all’ente di appartenenza per l’adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Dall’interdizione dai pubblici uffici consegue l’ineleggibilita’ del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell’interdizione dai pubblici uffici.

CAPO IV

Capo IV

Disposizioni finali

Art.77

Fermo di indiziato di delitto

1. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 4 il fermo di indiziato di delitto e’ consentito anche al di fuori dei limiti di cui all’articolo 384 del codice di procedura penale, purche’ si tratti di reato per il quale e’ consentito l’arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell’articolo 381 del medesimo codice.

Art.78

Intercettazioni telefoniche

1. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, puo’ autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell’articolo 623-bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II non continuino a porre in essere attivita’ o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all’applicazione della misura di prevenzione.

2. Si osservano, in quanto compatibili, le modalita’ previste dall’articolo 268 del codice di procedura penale.

3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

4. Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.

Art.79

Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a carico delle persone nei cui confronti sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, puo’ procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell’accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l’osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all’articolo 67.

2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 19, comma 3, e all’articolo 67, comma 4. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell’attivita’, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria puo’ delegare l’esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.

3. Copia del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione e’ trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.

4. Per l’espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facolta’ previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all’articolo 19, comma 4, nonche’ dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

5. La revoca del provvedimento con il quale e’ stata disposta una misura di prevenzione non preclude l’utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.

6. Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all’articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

7. Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui al presente articolo, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a euro 10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell’articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art.80

Obbligo di comunicazione

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le persone gia’ sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’entita’ e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresi’ tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione e’ a qualunque titolo revocata.

Art.81

Registro delle misure di prevenzione

1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata l’immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente. Le modalita’ di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.

2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.

3. I provvedimenti definitivi con i quali l’autorita’ giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all’articolo 70, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalita’ e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non e’ fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresi’ comunicati alla questura competente con l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 69.

LIBRO II

LIBRO II

Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

CAPO I

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art.82

Oggetto

1. Il presente Libro disciplina la documentazione antimafia ed i suoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati», e introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art.83

Ambito di applicazione della documentazione antimafia

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa’ o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonche’ i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all’articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».

3. La documentazione di cui al comma 1 non e’ comunque richiesta:

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;

b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilita’ tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’articolo 67;

c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorita’ nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attivita’ agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonche’ a favore di chi esercita attivita’ artigiana in forma di impresa individuale e attivita’ di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;

e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

CAPO II

Capo II

Documentazione antimafia

Art.84

Definizioni

1. La documentazione antimafia e’ costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia.

2. La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67.

3. L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonche’, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa’ o imprese interessate indicati nel comma 4 (1).

4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;

c) salvo che ricorra l’esimente di cui all’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall’omessa denuncia all’autorita’ giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;

d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell’interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all’articolo 93 del presente decreto;

e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);

f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della societa’ nonche’ nella titolarita’ delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalita’ che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonche’ le qualita’ professionali dei subentranti, denotino l’intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.

4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita’ del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa’ o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 (2).

(1) Comma modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

(2) Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

Art.85

Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, societa’, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le societa’ di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le societa’ cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonche’ a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa’ consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le societa’ consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le societa’ di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di societa’ con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di societa’ con socio unico;

d) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, e per i gruppi europei di interesse economico a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa’ consorziate (1);

e) per le societa’ semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le societa’ in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le societa’ di cui all’articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero, secondo le modalita’ indicate nelle lettere precedenti;

i) per le societa’ personali ai soci persone fisiche delle societa’ personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa’ di qualunque tipo, anche prive di personalita’ giuridica, la documentazione antimafia e’ riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche’ ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (2).

2-ter. Per le societa’ costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa (3).

2-quater. Per le societa’ di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche’ ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell’ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa’ di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell’organo di amministrazione della societa’ socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa’, nonche’ ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato (4).

3. L’informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi (5).

(1) Lettera modificata dall’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

(2) Comma inserito dall’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

(3) Comma inserito dall’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

(4) Comma inserito dall’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

(5) Comma modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

Art.86

Validita’ della documentazione antimafia

1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita’ di cui all’articolo 88, ha una validita’ di sei mesi dalla data dell’acquisizione (1).

2. L’informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita’ di cui all’articolo 92, ha una validita’ di dodici mesi dalla data dell’acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3 (2).

3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l’informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all’articolo 85.

4. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell’infrazione, nonche’ per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione e’ irrogata dal prefetto.

5. I soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l’informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validita’ della predetta documentazione antimafia.

(1) Comma sostituito dall’articolo 3, comma 1, del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

(2) Comma sostituito dall’articolo 3, comma 1, del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

CAPO III

Capo III

Comunicazioni antimafia

Art.87

Competenza al rilascio della comunicazione antimafia

1. La comunicazione antimafia e’ rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede, [ovvero, se richiesta da persone fisiche, imprese, associazioni o consorzi, dal prefetto della provincia in cui gli stessi risiedono o hanno sede,] ed e’ conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all’articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati. [La richiesta da parte dei soggetti privati interessati deve essere corredata della documentazione di cui all’articolo 91, comma 4, lettera b).] (1)

2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all’estero, la comunicazione antimafia e’ rilasciata dal prefetto della provincia dove ha inizio l’esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonche’ delle attivita’ oggetto dei provvedimenti indicati nell’articolo 67.

3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al successivo capo V.

(1) Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

Art.88

Termini per il rilascio della comunicazione antimafia

1. Il rilascio della comunicazione antimafia e’ immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e’ emessa utilizzando il collegamento alla banca dati (1).

2. Quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.

3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa e’ emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e’ eseguita per un soggetto che risulti non censito (2).

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessita’, il prefetto ne da’ comunicazione senza ritardo ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, e fornisce la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.

(1) Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

(2) Comma inserito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

Art.89

Autocertificazione

1. Fuori dei casi in cui e’ richiesta l’informazione antimafia, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti gia’ disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l’interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalita’ di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La predetta dichiarazione e’ resa dall’interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:

a) attivita’ private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attivita’ da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;

b) attivita’ private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.

CAPO IV

Capo IV

Informazioni antimafia

Art.90

Competenza al rilascio dell’informazione antimafia

1. L’informazione antimafia e’ rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa’ o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 ed e’ conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all’articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati.

2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all’estero, l’informazione antimafia e’ rilasciata dal prefetto della provincia dove ha inizio l’esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonche’ delle attivita’ oggetto dei provvedimenti indicati nell’articolo 67.

3. Ai fini del rilascio dell’informazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al capo V.

Art.91

Informazione antimafia

1. I soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l’informazione di cui all’articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attivita’ imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attivita’ imprenditoriali;

c) superiore a 150.000 euro per l’autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. E’ vietato, a pena di nullita’, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l’applicazione del presente articolo.

3. La richiesta dell’informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati al momento dell’aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.

4. L’informazione antimafia e’ richiesta dai soggetti interessati di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:

a) la denominazione dell’amministrazione, ente, azienda, societa’ o impresa che procede all’appalto, concessione o erogazione o che e’ tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;

b) l’oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;

c) gli estremi della deliberazione dell’appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l’erogazione;

d) le complete generalita’ dell’interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa’, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonche’ le complete generalita’ degli altri soggetti di cui all’articolo 85;

[ e) nel caso di societa’ consortili o di consorzi, le complete generalita’ dei consorziati che detengono una quota superiore al 10 per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che detengono una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonche’ dei consorziati per conto dei quali la societa’ consortile o il consorzio opera nei confronti della pubblica amministrazione.] (1)

5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa. Per le imprese costituite all’estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l’assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all’articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa (2).

6. Il prefetto puo’, altresi’, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all’attivita’ delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attivita’ d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attivita’ criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonche’ dall’accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all’articolo 92, rilascia l’informazione antimafia interdittiva (3).

7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attivita’ suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attivita’ di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d’impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e’ sempre obbligatoria l’acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all’articolo 67.

7-bis. Ai fini dell’adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l’informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all’esercizio dei poteri di accesso, e’ tempestivamente comunicata anche in via telematica:

a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;

b) al soggetto di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell’informazione antimafia;

c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l’impresa oggetto di accertamento;

d) al prefetto che ha disposto l’accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l’informativa antimafia interdittiva;

e) all’osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

f) all’osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

g) all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato per le finalita’ previste dall’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;

i) al Ministero dello sviluppo economico;

l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l’impresa nei cui confronti e’ stato richiesto il rilascio dell’informazione antimafia (4).

(1) Lettera soppressa dall’articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

(2) Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

(3) Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera c), numero 3), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

(4) Comma aggiunto dall’articolo 4, comma 1, lettera c), numero 4), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

Art.92

Termini per il rilascio delle informazioni

1. Il rilascio dell’informazione antimafia e’ immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4. In tali casi l’informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e’ emessa utilizzando il collegamento alla banca dati (1).

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, il prefetto rilascia l’informazione antimafia interdittiva entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessita’, il prefetto ne da’ comunicazione senza ritardo all’amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Il prefetto procede con le stesse modalita’ quando la consultazione della Banca dati e’ eseguita per un soggetto che risulti non censito (2).

3. Decorso il termine di cui al comma 2, ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia’ eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita’ conseguite.

4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto.

5. Il versamento delle erogazioni di cui alla lettera f) dell’articolo 67 puo’ essere in ogni caso sospeso fino a quando pervengono le informazioni che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui al medesimo articolo ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4.

(1) Comma modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

(2) Comma modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218 e dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

Art.93

Poteri di accesso e accertamento del prefetto

1. Per l’espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell’attivita’ ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha disposto l’accesso.

4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all’impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91, comma 6. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall’acquisizione della relazione del gruppo interforze, l’informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell’interessato secondo le modalita’ individuate dal successivo comma 7 (1).

5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha disposto l’accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalita’ stabilite nel comma 4.

[ 6. Ai fini dell’adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, dell’informazione e’ data tempestiva comunicazione, anche in via telematica, a cura del prefetto, ai seguenti soggetti:

a) stazione appaltante;

b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l’impresa oggetto di accertamento;

c) prefetto che ha disposto l’accesso;

d) Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituito presso l’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) Ministero dello sviluppo economico.] (2)

7. Il prefetto competente al rilascio dell’informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.

8. All’audizione di cui al comma 7, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell’impresa, contenente l’indicazione della data e dell’ora e dell’Ufficio della prefettura ove dovra’ essere sentito l’interessato ovvero persona da lui delegata.

9. Dell’audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell’interessato.

10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al presente articolo devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui e’ stato effettuato l’accesso, nel sistema informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall’articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell’interno in data 14 marzo 2003.

11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al precedente comma su tutto il territorio nazionale, il personale incaricato di effettuare le attivita’ di accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia e da questa rese disponibili attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.

(1) Comma modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

(2) Comma abrogato dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

Art.94

Effetti delle informazioni del prefetto

1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91, comma 6, nelle societa’ o imprese interessate, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne’ autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni (1).

2. Qualora il prefetto non rilasci l’informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all’articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell’articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, ed all’articolo 91 comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia’ eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita’ conseguite (2).

3. I soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.

(1) Comma modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

(2) Comma modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

Art.95

Disposizioni relative ai contratti pubblici

1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4, ed all’articolo 91, comma 6, interessa un’impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un’associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione puo’ essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto (1).

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.

3. Il prefetto della provincia interessata all’esecuzione dei contratti di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a) e’ tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, e’ ritenuto maggiore. L’accertamento di una delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4, ed all’articolo 91, comma 6, comporta il divieto della stipula del contratto, nonche’ del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore (2).

(1) Comma modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

(2) Comma modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

CAPO V

Capo V

Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

Art.96

Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

1. Presso il Ministero dell’interno, Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e’ istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati».

2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, la banca dati e’ collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art.97

Consultazione della banca dati

1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati puo’ essere consultata, secondo le modalita’ di cui al regolamento previsto dall’articolo 99, da:

a) i soggetti indicati dall’articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;

b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) gli ordini professionali.

Art.98

Contenuto della banca dati

1. Nella banca dati sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.

2. La banca dati, tramite il collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno in data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto.

3. La banca dati, tramite il collegamento ad altre banche dati, puo’ contenere ulteriori dati anche provenienti dall’estero.

Art.99

Modalita’ di funzionamento della banca dati

1. Con uno o piu’ regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell’innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita’:

a) di funzionamento della banca dati;

b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati;

c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell’Amministrazione civile dell’interno;

d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale;

e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 97, comma 1;

f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all’articolo 96.

2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l’individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.

2-bis. Fino all’attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d’ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, e all’articolo 91, comma 6, nonche’ i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92 (1).

(1) Comma inserito dall’articolo 6, comma 3-bis, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e successivamente sostituito dall’articolo 6, comma 1, del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

CAPO VI

Capo VI

Disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Art.100

Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell’articolo 143

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. L’ente locale, sciolto ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell’articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.

Art.101

Facolta’ di avvalersi della Stazione unica appaltante

1. Salvo che la legge disponga diversamente, l’ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo’ deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell’ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale (1).

2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

(1) Comma sostituito dall’articolo 8, comma 1, lettera b), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

LIBRO III

LIBRO III

Attivita’ informative ed investigative nella lotta contro la criminalita’ organizzata. Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata.

TITOLO I

Titolo I

ATTIVITA’ INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

CAPO I

Capo I

Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia

Art.102

Direzione distrettuale antimafia

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell’ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte magistrati in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato e’ preposto all’attivita’ della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all’obbligo di assicurare la completezza e la tempestivita’ della reciproca informazione sull’andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l’impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l’esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell’ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.

Art.103

Direzione nazionale antimafia

1. Nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e’ istituita la Direzione nazionale antimafia.

2. Alla Direzione e’ preposto un magistrato che abbia conseguito la quinta valutazione di professionalita’, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacita’ organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita’ organizzata. L’anzianita’ nel ruolo puo’ essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall’articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L’incarico ha durata di quattro anni e puo’ essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita’, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita’ organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o piu’ dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto.

5. Per la nomina dei sostituti, l’anzianita’ nel ruolo puo’ essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale.

7. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all’epoca dell’applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.

Art.104

Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all’attivita’ di coordinamento investigativo

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale.

Art.105

Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia puo’, quando si tratta di procedimenti di particolare complessita’ o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonche’, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L’applicazione e’ disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L’applicazione e’ disposta con decreto motivato. Il decreto e’ emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto e’ emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento e’ comunicato al procuratore nazionale antimafia.

2. L’applicazione non puo’ superare la durata di un anno. Nei casi di necessita’ dell’ufficio al quale il magistrato e’ applicato, puo’ essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione e’ immediatamente esecutivo ed e’ trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l’approvazione, nonche’ al Ministro della giustizia.

4. Il capo dell’ufficio al quale il magistrato e’ applicato non puo’ designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.

Art.106

Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione

1. Il procuratore nazionale antimafia puo’ disporre, nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 105.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d’appello puo’, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

CAPO II

Capo II

Consiglio generale per la lotta alla criminalita’ organizzata e Direzione investigativa antimafia

Art.107

Consiglio generale per la lotta alla criminalita’ organizzata

1. Presso il Ministero dell’interno e’ istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalita’ organizzata, presieduto dal Ministro dell’interno quale responsabile dell’alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio e’ composto:

a) dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri;

c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna;

e) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna;

f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia.

2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita’ organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalita’ organizzata, a:

a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attivita’ investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attivita’ e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale;

b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l’impiego;

c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l’adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilita’ e inadempienze;

d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attivita’ di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell’ambito dei poteri delegati agli stessi.

3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonche’ della Direzione investigativa antimafia.

4. All’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.

Art.108

Direzione investigativa antimafia

1. E’ istituita, nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attivita’ di investigazione preventiva attinenti alla criminalita’ organizzata, nonche’ di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all’associazione medesima.

2. Formano oggetto delle attivita’ di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalita’ operative di dette organizzazioni, nonche’ ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni.

3. La Direzione investigativa antimafia nell’assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.

4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all’articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attivita’ investigative eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, e’ assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le modalita’ determinati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.

5. Al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia e’ attribuita la responsabilita’ generale delle attivita’ svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all’articolo 107, e competono i provvedimenti occorrenti per l’attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo articolo 107.

6. Alla D.I.A. e’ preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalita’ organizzata. Il direttore della D.I.A. riferisce al Consiglio generale di cui all’articolo 107 sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti.

7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 e’ assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie.

8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche’ del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell’ambito delle articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche’ per l’attivita’ di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all’interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell’ambito della D.I.A., nonche’ le modalita’ attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale (1).

9. Il Ministro dell’interno, sentito il Consiglio generale di cui all’articolo 107, determina l’organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d’investigazione e alla specificita’ degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l’organizzazione e’ articolata come segue:

a) reparto investigazioni preventive;

b) reparto investigazioni giudiziarie;

c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.

10. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 9 si provvede con le modalita’ e procedure indicate nell’articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalita’ e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l’obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parita’ ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.

(1) Comma sostituito dall’articolo 8, comma 1, lettera c), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

Art.109

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro dell’interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull’attivita’ svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all’articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un rapporto annuale sul fenomeno della criminalita’ organizzata.

TITOLO II

Titolo II

L’AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

Art.110

L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata

1. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata ha personalita’ giuridica di diritto pubblico ed e’ dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed e’ posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno.

2. All’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell’utilizzo dei beni; programmazione dell’assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche’ delle criticita’ relative alla fase di assegnazione e destinazione;

b) ausilio dell’autorita’ giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

c) ausilio dell’autorita’ giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei predetti. beni a decorrere dalla data di conclusione dell’udienza preliminare (1);

d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni (2);

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

3. L’Agenzia e’ sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

(1) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 189, lettera e), numero 1), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(2) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 189, lettera e), numero 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art.111

Organi dell’Agenzia

1. Sono organi dell’Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

a) il Direttore;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori.

2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed e’ collocato a disposizione ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

3. Il Consiglio direttivo e’ presieduto dal Direttore dell’Agenzia ed e’ composto:

a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell’interno e dal Ministro dell’economia e delle finanze (1).

4. Il Ministro dell’interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.

5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, e’ nominato con decreto del Ministro dell’interno fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze.

6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell’Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti (2).

(1) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 189, lettera f), numero 1), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 189, lettera f), numero 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art.112

Attribuzioni degli organi dell’Agenzia

1. Il Direttore dell’Agenzia ne assume la rappresentanza legale, puo’ nominare uno o piu’ delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l’ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresi’, all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell’interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull’attivita’ svolta dall’Agenzia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 49, comma 1, ultimo periodo.

2. L’Agenzia provvede all’amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalita’ istituzionali e sociali, secondo le modalita’ indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L’Agenzia per le attivita’ connesse all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva puo’ avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

4. L’Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:

a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

b) programma l’assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;

c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;

d) richiede all’autorita’ di vigilanza di cui all’articolo 110, comma 1, l’autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all’articolo 48, comma 3, lettera b);

e) richiede la modifica della destinazione d’uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalita’ istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g) verifica l’utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

h) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalita’ indicate nonche’ negli altri casi stabiliti dalla legge;

i) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalita’ del presente decreto;

l) provvede all’istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantita’ significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata;

m) adotta un regolamento di organizzazione interna.

5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l’autorita’ giudiziaria.

6. Il collegio dei revisori provvede:

a) al riscontro degli atti di gestione;

b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

Art.113

Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia

1. Con uno o piu’ regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all’articolo 118:

a) l’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia;

b) la contabilita’ finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell’Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attivita’ di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

c) i flussi informativi necessari per l’esercizio dei compiti attribuiti all’Agenzia nonche’ le modalita’ delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l’Agenzia e l’autorita’ giudiziaria.

2. Ai fini dell’amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all’articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l’Agenzia e l’Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione anche onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonche’ l’avvalimento del personale dell’Agenzia del demanio (1).

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando piu’ di uno, dell’ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l’Agenzia per l’assolvimento dei suoi compiti puo’ avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni anche onerose (2).

3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l’Agenzia puo’ conferire, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a societa’ a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l’Agenzia e la societa’ incaricata sono disciplinati da un’apposita convenzione che definisce le modalita’. di svolgimento dell’attivita’ affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo (3).

4. L’Agenzia e’ inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 189, lettera g), numero 1), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 189, lettera g), numero 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(3) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 189, lettera g), numero 3), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art.113 bis

Disposizioni volte a garantire la funzionalita’ dell’Agenzia (1)

1. La dotazione organica dell’Agenzia e’ determinata in trenta unita’ complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 113, comma 1.

2. Oltre al personale indicato al comma 1, l’Agenzia e’ autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unita’, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ ad enti pubblici economici ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L’aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non puo’ eccedere il limite massimo di quindici unita’, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che puo’ essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita’ e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell’Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale all’Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall’articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

(1) Articolo inserito dall’articolo 1, comma 189, lettera h), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art.114

Foro esclusivo

1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del presente titolo, la competenza e’ determinata ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo (1).

2. All’Agenzia si applica l’articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (2).

(1) Comma sostituito dall’articolo 3, comma 25-ter, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

(2) Comma sostituito dall’articolo 7, comma 1, del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

LIBRO IV

LIBRO IV

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento

Art.115

Modifiche all’articolo 23-bis

della legge 13 settembre 1982, n. 646

1. All’articolo 23-bis, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole: «territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona».

Art.116

Disposizioni di coordinamento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

3. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli [1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e] 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonche’ quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto (1).

(1) Comma modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera d), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

Art.117

Disciplina transitoria

1. Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia gia’ stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti.

[ 2. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del libro III, titolo II:

a) la dotazione organica dell’Agenzia e’ determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unita’, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, e’ assegnato all’Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza;

b) il Direttore dell’Agenzia, nei limiti della dotazione organica, e’ autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operativita’ dell’Agenzia.] (1)

3. Al fine di garantire il potenziamento dell’attivita’ istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l’Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l’Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all’Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalita’ di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga alle disposizioni dell’articolo 113-bis, commi 1, 2 e 3, nonche’ nei limiti stabiliti dall’autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate all’Agenzia ai sensi del terzo periodo del presente comma, e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Per tali fini, all’Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l’anno 2011 e 4 milioni di euro per l’anno 2012 (2).

4. A decorrere dalla nomina di cui all’articolo 111, comma 2, cessa l’attivita’ del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie gia’ attribuite allo stesso Commissario, nonche’, nell’ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione gia’ occupata presso il Commissario. L’Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L’Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 118, comma 1, puo’ avvalersi di esperti e collaboratori esterni.

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando piu’ di uno, dell’ultimo dei regolamenti previsti dall’articolo 113, ai procedimenti di cui all’articolo 110, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 110, comma 2, lettere b) e c), pendenti alla stessa data.

6. Al fine di programmare l’assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 5, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all’Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all’amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L’Agenzia puo’ avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.

7. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano gia’ presentato una manifestazione d’interesse al prefetto per le finalita’ di cui all’articolo 48, comma 3, lettera c), l’Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell’intera azienda e gli enti territoriali manifestino interesse all’assegnazione dei soli beni immobili dell’azienda e ne facciano richiesta, l’Agenzia puo’ procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l’estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all’estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo e’ versato direttamente allo Stato.

8. L’Agenzia puo’, altresi’, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l’estromissione di singoli beni immobili dall’azienda confiscata non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi gia’ utilizzano a qualsiasi titolo per finalita’ istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo e’ adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell’azienda confiscata.

(1) Comma soppresso dall’articolo 1, comma 189, lettera i), numero 1), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 189, lettera i), numero 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art.118

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento dell’Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all’articolo 117, commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni di euro per l’anno 2010 , pari a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l’anno 2010 e 4 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2011 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, nonche’ quanto a 150 mila euro per l’anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nonche’ per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (1).

2. Agli oneri derivanti dal potenziamento dell’attivita’ istituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle strutture ai sensi dell’articolo 117, comma 3, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All’attuazione delle disposizioni del titolo III, capo V, si provvede nei limiti delle risorse gia’ destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 189, lettera l), numeri 1) e 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art.119

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136 (1).

(1) Comma sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera a), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

Art.120

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

b) legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50;

d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

e) articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;

g) articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

h) articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

i) articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;

l) articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. A decorrere dalla data di cui all’articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150 (1).

(1) Comma sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera b), del DLgs. 15 novembre 2012 n. 218.

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Legge Stabilità 2013 https://www.giurdanella.it/2013/05/legge-stabilita-2013/ Wed, 22 May 2013 09:01:23 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=13686 Per leggere il documento clicca qui

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Ecco la legge “salva Italia” https://www.giurdanella.it/2012/01/ecco-la-legge-salva-italia/ Sun, 01 Jan 2012 23:00:00 +0000 Legge 22 dicembre 2011 n. 214

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre scorso (Suppl. Ord. n. 276)è approdato il testo della legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Di seguito riportiamo il link

https://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-27&task=dettaglio&numgu=300&redaz=011G0256&tmstp=1325066397141

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