L'articolo Illegittimo il numero chiuso, se motivato dal numero elevato degli studenti proviene da Giurdanella.it.
]]>Un gruppo di studenti ha contestato l’istituzione del numero chiuso per l’accesso ad un corso di laurea magistrale (in Psicologia applicata, clinica e della salute)
Il TAR Lazio conferma che le Università non posso programmare gli accessi se non sussistono le condizioni ex art. 2 della legge n. 264\1999, ossia
a) corsi di laurea per i quali l’ordinamento didattico preveda l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti studio personalizzati;
b) corsi di diploma universitario per i quali l’ordinamento didattico preveda l’obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’ateneo;
c) corsi o scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 95, L. 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni.
Ritiene il Collegio che l’istituzione del numero programmato non potrebbe essere legittimato dall’eventuale necessità didattica di limitare il numero dei discenti che possono accedere alle lezioni in questione, al dichiarato fine di garantire adeguati standard formativi.
E’ vero, concede il TAR Lazio, che in questa fattispecie il diritto allo studio viene in considerazione sotto due aspetti, potenzialmente confliggenti tra di loro: da un lato, rispetto alla posizione degli aspiranti che, a causa del numero di accessi programmato, non possono liberamente immatricolarsi al predetto corso di laure; e, d’altro lato, rispetto a coloro che, già immatricolati, avrebbero diritto ad ottenere una formazione del livello più elevato che l’Ateneo possa loro assicurare con riferimento a standard predeterminati.
E tuttavia, sussistendo la necessità di operare un bilanciamento dei due contrapposti interessi di cui si è detto, le misure attuate sul piano applicativo mediante i provvedimenti di chiusura dell’accesso al corso di laurea, risultano penalizzare soltanto uno dei due detti poli di interesse, ovvero quello di coloro che aspirerebbero a fare ingresso nel corso di laurea in questione al fine di assicurarsi il futuro professionale cui –al pari di coloro che già vi sono immatricolati- ambiscono.
Questa unilateralità della scelta, conclude la sentenza, non può dirsi conforme alla disposizione dell’art. 34 comma III della Costituzione, per cui il raggiungimento dei gradi più alti degli studi è riservato ai “capaci e meritevoli” con le modalità conformate (in questo caso) dall’art. 2 della legge n. 264 del 1999.
I giudici del Tar Lazio fondano le proprie conclusioni sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale, in materia di diritto allo studio e accesso ai corsi universitari.
E’ con la sentenza n. 383 del 1998 che la Corte Costituzionale ha espressamente affermato che “L’accesso ai corsi universitari è materia di legge”.
Si legge nella sentenza citata della Consulta che “secondo la Costituzione, l’ordinamento della pubblica istruzione è dunque unitario ma l’unità è assicurata, per il sistema scolastico in genere, da “norme generali” dettate dalla Repubblica; in specie, per il sistema universitario, in quanto costituito da “ordinamenti autonomi”, da “limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”. Gli “ordinamenti autonomi” delle università, cui la legge, secondo l’art. 33 della Costituzione, deve fare da cornice, non possono considerarsi soltanto sotto l’aspetto organizzativo interno, manifestantesi in amministrazione e in normazione statutaria e regolamentare. Per l’anzidetto rapporto di necessaria reciproca implicazione, l’organizzazione deve considerarsi anche sul suo lato funzionale esterno, coinvolgente i diritti e incidente su di essi. La necessità di leggi dello Stato, quali limiti dell’autonomia ordinamentale universitaria, vale pertanto sia per l’aspetto organizzativo, sia, a maggior ragione, per l’aspetto funzionale che coinvolge i diritti di accesso alle prestazioni.”
Ed è innegabile che ciò limita l’autonomia delle Università in materia di accesso. E infatti “…l’organizzazione dell’università, come servizio pubblico, da una parte, coinvolge diritti costituzionali della persona umana come il diritto alla propria formazione culturale (art. 2 della Costituzione) e quello alle proprie scelte professionali (art. 4 della Costituzione), a sua volta mezzo essenziale di sviluppo della personalità (sentenza n. 61 del 1965) e, dall’altra parte, implica decisioni pubbliche d’insieme, inerenti alla determinazione delle risorse necessarie per il funzionamento delle istituzioni scolastiche in genere e universitarie in specie, che influisce sulle prestazioni da esse erogabili. La conclusione che ne deriva è che i criteri di accesso all’università, e dunque anche la previsione del numerus clausus, non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diverse da quella legislativa”.
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]]>La Consulta ha infatti dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato nei confronti dell’art. 4 comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), nella parte in cui, per l’ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale che si svolgono sulla base di una prova predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, uguale per tutte le università e da tenersi nello stesso giorno in tutta Italia, non prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale in luogo di graduatorie plurime, per singoli atenei.
I giudici di Palazzo Spada sostenevano che il sistema delle graduatorie di ateneo in luogo di una graduatoria unica nazionale sarebbe lesivo degli artt. 3, 34 e 97 Cost. Infatti, a fronte di una prova unica nazionale, l’ammissione al corso di laurea non dipenderebbe dal merito del candidato, ma «da fattori casuali e affatto aleatori». Secondo l’ordinanza di rimessione, il fatto che la prova si svolga nello stesso giorno presso tutti gli Atenei, unito alla circostanza che a ciascun candidato è data un’unica possibilità di concorrere, in una sola università, per una sola graduatoria (one shot), realizza l’effetto pratico «che coloro che conseguono in un dato Ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo». E in ciò viene ravvisato un vulnus al principio d’uguaglianza.
Inoltre, il giudice remittente ritiene che questo sistema sia in contrasto non solo con l’eguaglianza tra i candidati e il loro diritto fondamentale allo studio ma anche con «il principio di buon andamento dell’Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l’esito della selezione dei migliori».
La Consulta ha dichiarato la questione inammissibile perché fondata su un’interpretazione errata della disposizione censurata, che in realtà non impone, per l’accesso ai corsi di laurea a programmazione nazionale, graduatorie locali. Al contrario, secondo l’interpretazione corretta nonché costituzionalmente orientata, la norma riserva all’amministrazione la scelta sul tipo di graduatoria da adottare, se per singoli atenei oppure a livello nazionale. Tanto che lo stesso Ministero dell’Istruzione ha in passato fatto ricorso ad entrambe le soluzioni.
La decisione della Corte arriva quando il MIUR era già intervenuto sulla questione, e per garantire l’uguaglianza di trattamento, il diritto allo studio, la trasparenza e la valorizzazione del merito ha fatto varare le graduatorie uniche nazionali per i test di ammissione a Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Architettura.
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]]>Esclusiva, leggi il testo del decreto
Ecco lo schema del “Decreto Fare” illustrato dal Governo
INFRASTRUTTURE
Il decreto contiene misure, per un totale di oltre 3 miliardi di euro e con una ricaduta prevista a livello occupazionale di circa 30mila nuovi posti di lavoro (20mila diretti, 10 mila indiretti), in materia di infrastrutture. In particolare si prevede:
1) Lo sblocca cantieri
E ancora:
2) Sicurezza stradale
È previsto un programma di interventi di sicurezza stradale per 300 milioni di euro per la riqualificazione di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale.
3) Rilancio porti e nautica
EDILIZIA
1) Ristrutturazioni nelle città
2) Semplificazioni in materia di edilizia
3) Semplificazioni in materia di Durc
Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità contributiva:
IMPRESA
1) Più facile accedere al fondo di garanzia delle Pmi
Per riattivare il circuito del credito, il decreto prevede il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia, per consentire l’accesso a una platea molto più ampia di piccole e medie imprese. A questo scopo, in particolare, si dispone la revisione dei criteri di accesso per il rilascio della garanzia che allargherà notevolmente la platea delle imprese che potranno utilizzare il Fondo ed è stato programmato un cospicuo rifinanziamento, in sede di Legge di Stabilità, che consentirà di attivare credito aggiuntivo per circa 50 miliardi.
2) 5 miliardi per l’acquisto di nuovi macchinari
Le Pmi potranno accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.
I finanziamenti:
3) Sostegno ai grandi progetti di ricerca e innovazione industriale
Viene istituito un “Fondo di garanzia per i grandi progetti” con una dotazione di 50 milioni per il 2013 e il 2014.
4) Rifinanziamento di contratti di sviluppo
Con il finanziamento dei Contratti di Sviluppo nel Centro-Nord, gestiti da Invitalia, abbiamo posto le condizioni per avviare in tempi rapidi almeno 20 grandi progetti di investimento che diversamente non sarebbero partiti, assicurando non solo un significativo impatto economico, ma anche un’importante ricaduta sul fronte occupazionale.
5) Più concorrenza nel mercato del gas naturale e dei carburanti
Viene inoltre ampliata l’apertura del mercato del gas naturale, liberalizzando completamente le piccole e medie aziende, in linea con quanto indicato dalla Commissione Europea e dall’Antitrust. Sono previste poi misure volte ad accelerare l’avvio delle gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, dalle quali deriveranno minori costi per i cittadini utenti e significative entrate per gli enti locali.
6) Riduzione delle bollette dell’elettricità
In particolare, abbiamo modificato le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip6, in modo progressivo, portandole in linea con i prezzi di mercato che si sono significativamente ridotti nell’ultimo periodo; abbiamo bloccato la maggiorazione degli incentivi all’elettricità prodotta da biocombustibili liquidi, maggiorazione che avrebbe comportato un aumento delle tariffe di 300 milioni all’anno e avrebbe premiato impianti con scarsi benefici ambientali che saranno invece oggetto di iniziative di riqualificazione.
7) Imprese miste per lo sviluppo
8) Burocrazia zero
È prevista la predisposizione di un piano nazionale per le zone a ‘burocrazia zero’.
9) Multa alle P.A. che ritardano
Viene introdotto un indennizzo monetario a carico delle P.A. in ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi. Se il titolare del potere sostitutivo (cioè chi subentra al funzionario ‘ritardatario’) non conclude la procedura, scatta un risarcimento pari a 50 euro al giorno fino a un massimo di 2.000 euro. Se non liquidata, la somma può essere chiesta al giudice amministrativo con una procedura semplificata.
10) Certificati medici inutili
Sono eliminate tutte le certificazioni mediche oggi necessarie per accedere a impieghi pubblici e privati. Non vi saranno più per i cittadini adempimenti onerosi resi inutili dalle recenti novità legislative in materia di sorveglianza sanitaria sui luoghi del lavoro.
AGENDA DIGITALE
1) La nuova governance
Il decreto riorganizza e rende più snella e operativa la governance dell’Agenda digitale. Anzitutto si ridefiniscono i compiti della cabina di regia che, presieduta dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, presenterà al Parlamento un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento, nonché delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l’agenda digitale medesima.
La cabina di regia si avvale di un Tavolo permanente, composto da esperti e rappresentanti delle imprese e delle università, presieduto da Francesco CAIO, nominato dal governo commissario per l’attuazione dell’Agenda digitale (“Mister Agenda digitale”).
L’Agenzia per l’Italia digitale viene poi sottoposta alla vigilanza unicamente del Presidente del Consiglio.
2) Le novità
3) Wi-fi libera come in Europa
E’ stata inoltre prevista la liberalizzazione dell’accesso ad Internet, come avviene in molti Paesi europei. Resta però l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità mediante l’identificativo del dispositivo utilizzato. L’offerta ad internet per il pubblico sarà libera e non richiederà più l’identificazione personale dell’utilizzatore.
DONAZIONE DEGLI ORGANI
Per rendere più efficiente l’operatività del sistema nazionale dei trapianti, si è introdotto l’obbligo per i Comuni di comunicare tempestivamente con mezzo telematico al Sistema Informatico Trapianti gli atti di consenso all’espianto manifestato ai donatori. Per tale via sarà possibile accelerare significativamente le procedure finalizzate all’espianto e al trapianto degli organi.
SEMPLIFICAZIONE FISCALE
1) Responsabilità fiscale delle imprese
Viene abolita la responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore relativamente ai versamenti IVA.
2) Pignorabilità delle proprietà immobiliari
Se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, non può essere pignorato, ad eccezione dei casi in cui l’immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli).
Per tutti gli altri immobili, il valore minimo del debito che autorizza il riscossore a procedere con l’esproprio dell’immobile, è stato innalzato da 20mila a 120mila euro.
L’esecuzione dell’esproprio può essere resa effettiva non prima di 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, mentre in passato erano sufficienti 4 mesi.
Per quanto riguarda le imprese, i limiti alla pignorabilità già presenti nel codice di procedura civile per le ditte individuali sono estesi alle società di capitale e più in generale alle società dove il capitale prevalga sul lavoro.
3) Riscossione
Secondo le norme in vigore, la società di riscossione Equitalia può concedere al debitore una dilazione dei pagamenti per l’estinzione del debito fino a 72 rate mensili e, in caso di peggioramento delle condizioni economiche del debitore, una dilazione per ulteriori 72 rate mensili. Tale accordo di rateizzazione decade se il debitore non effettua il pagamento di due rate consecutive.
La norma varata oggi prevede che sia la prima sia la seconda dilazione di pagamento possono essere aumentate, fino a un massimo di 120 rate mensili. L’estensione è concessa a condizione che sia accertata una grave situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a sue responsabilità e legata alla crisi economica tale da rendere impossibile il rispetto del piano ordinario.
Inoltre, il numero di rate non pagate che determinano la decadenza dell’accordo di rateizzazione è aumentato a 8 rate anche non consecutive.
4) Equitalia
La proroga della concessione ad Equitalia del servizio di riscossione per conto degli enti locali, già prevista dal dl 35/2013 soltanto per la riscossione dei tributi, si estende ai crediti non tributari (ad esempio, sanzioni amministrative quali le multe).
Si anticipa a settembre 2013 il termine oggi fissato al 31 dicembre 2013 entro cui adottare il Dm che ridefinirà il quantum dovuto a Equitalia con il superamento del sistema dell’aggio.
5) Abrogazione del modello 770 mensile
Non ci sarà più l’obbligo di comunicare, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli.
6) Procedure per la comunicazione dei fabbisogni standard (Comuni)
La decorrenza dei termini (60 giorni) entro i quali i Comuni devono restituire compilati alla SOSE i questionari relativi ai fabbisogni standard si calcola dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore delle Finanze.
AMBIENTE
1) Gestione delle acque sotterranee
Le nuove disposizioni di semplificazione in materia di gestione delle acque di falda sotterranee estratte per fini di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati (Art. 243 del D.lgs. 152/2006) riducono gli oneri a carico degli operatori interessati e accelerano le procedure amministrative relative agli interventi. Senza incidere sulle garanzie di tutela delle risorse ambientali, le nuove norme sono studiate per favorire la crescita delle attività economiche interessate.
2) Terre e rocce di scavo
Le disposizioni in materia di terre e rocce da scavo sono volte a semplificarne l’utilizzo, chiarendo i casi in cui è necessario il ricorso alle procedure di cui al DM n. 161/2012, contenente, tra l’altro, i criteri qualitativi che terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere considerate sottoprodotti e non rifiuti.
3) Materiali di riporto
Viene semplificata la disciplina dei materiali di riporto di cui al D.L. 2/2012, convertito con modificazioni dalla L. 28/2012 (Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale). Le nuove disposizioni chiariscono la definizione delle matrici materiali di riporto, specificandone la composizione, e prevede inoltre che le stesse siano soggette a test di cessione affinché possano essere considerate come sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo.
4) Semplificazioni per i campeggi
Per risolvere alcune questioni interpretative spesso causa di ostacolo ad attività turistiche all’aperto, viene chiarita la portata di alcune norme concernenti l’attività di posizionamento di allestimenti mobili di pernottamento e relativi accessori, temporaneamente ancorati al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno. In particolare, facendo riferimento a normative di settore contenute in diverse leggi regionali, con le nuove norme i campeggi non necessitano di permesso a costruire, laddove detto posizionamento sia effettuato in conformità alle leggi regionali applicabili ed al progetto già autorizzato con il rilascio del permesso a costruire per le medesime strutture ricettive.
5) Interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania
Si predispone uno strumento per l’accelerazione delle procedure di competenza degli Enti locali per la realizzazione e l’avvio della gestione degli impianti di gestione dei rifiuti nella Regione Campania, già previsti dalla normativa e dalla pianificazione vigente ma non ancora realizzati. Tale accelerazione è dettata anche dall’esigenza di evitare una possibile condanna dell’Italia nella procedura di infrazione 2007/2195, che si preventiva nell’ordine di 8 milioni di euro giornalieri, oltre alla perdita di un ingente finanziamento comunitario stanziato per la problematica dei rifiuti nella Regione Campania. A tali fini, è stato previsto il ricorso alla nomina di commissari nominati dal Ministro dell’Ambiente che effettuino gli interventi necessari in caso di inadempienza degli enti competenti in via ordinaria, al pari di quanto già previsto nella Legge di Stabilità 2013 con riguardo al Commissario per le emergenze rifiuti urbani in Provincia di Roma.
ISTRUZIONE, UNIVERSITA’, RICERCA
1) Sblocco del turn over al 50% per Università ed enti di ricerca dal 2014
Si ampliano le facoltà di assumere delle università e degli enti di ricerca per l’anno 2014, elevando dal 20% al 50% il limite di spesa consentito rispetto alle cessazioni dell’anno precedente (turn over). Le singole università potranno quindi assumere nel rispetto delle specifiche disposizioni sui limiti di spesa per il personale e per l’indebitamento senza superare, a livello di sistema, il 50% della spesa rispetto alle cessazioni. Con questo provvedimento si liberano posti per 1.500 ordinari e 1.500 nuovi ricercatori in “tenure track” sul Ffo nel 2014. Spesa prevista: 25 milioni nel 2014; 49,8 nel 2015.
2) Borse di mobilità per studenti capaci e meritevoli
Cinque milioni per il 2013 e per il 2014, 7 milioni per il 2015 da iscrivere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università per l’erogazione di “borse per la mobilità” a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l’anno accademico 2013-2014 a corsi di laurea in regioni diverse da quella di residenza. Le risorse saranno suddivise tra le regioni con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le borse saranno attribuite sulla base di una graduatoria adottata da ciascuna Regione per le università site nel proprio territorio.
3) Rendere più flessibile il sistema di finanziamento delle università e semplificare le procedure di attribuzione delle risorse
Per questo si unificano in unico fondo le risorse attualmente destinate al finanziamento ordinario delle università (FFO) alla programmazione triennale del sistema, ai dottorati, e agli assegni di ricerca. Nello stesso provvedimento si decide di sottoporre all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) la valutazione dei servizi delle università e degli enti di ricerca per semplificare il sistema di valutazione attualmente in vigore.
4) Interventi straordinari a favore della ricerca
Il Ministero favorirà interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del 50% della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili sul Fondo per la ricerca applicata (FAR). Si tratta di utilizzare il fondo rotativo, che si alimenta con i rientri del credito agevolato, che contiene anche risorse da destinare a contributi a fondo perduto. Gli interventi da finanziare riguardano principalmente lo sviluppo di start up innovative e di spin off universitari, la valorizzazione di progetti di social innovation per giovani con meno di 30 anni, il potenziamento del rapporto tra il mondo della ricerca pubblica e le imprese, il potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca.
SEMPLIFICAZIONE PER LA CITTADINANZA
Semplificazione delle procedure di riconoscimento della cittadinanza del figlio nato in Italia da genitori stranieri al compimento della maggiore età – nei casi previsti dalla legge – in modo da evitare che disfunzioni di natura amministrativa o inadempienze da parte di genitori o di ufficiale di Stato Civile possano impedire il conseguimento della cittadinanza stessa.
GIUSTIZIA CIVILE
Lo stato della giustizia civile costituisce, senza dubbio, uno dei fattori esogeni di svantaggio competitivo per la società italiana, in particolare per chi produce e lavora. Siamo al 158° posto nel mondo nell’indice di efficienza di recupero del credito a causa dei tempi lunghi e 1.210 giorni è la durata media dei procedimenti civili per il recupero crediti. Allarmante è, inoltre, il numero di condanne riportate dallo Stato per violazione del termine della ragionevole durata dei processi.
Cosa cambia
Per far fronte a queste criticità il decreto contiene una serie di misure volte a:
1. Incidere sui tempi della giustizia civile e migliorarne l’efficienza.
A tal fine si prevede:
2. Contribuire a ricostituire un ambiente d’impresa accogliente per gli investitori nazionali e internazionali fondato sulla certezza del credito.
A tal fine si prevede:
Le aspettative
Per effetto delle misure introdotte ci si attende, nei prossimi 5 ANNI, un consistente abbattimento del contenzioso civile, nonché un incremento dei procedimenti definiti. In particolare:
IMPATTO TOTALE IN 5 ANNI
L'articolo Decreto Fare, le principali misure. Il testo della bozza proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Corsi di laurea a numero chiuso. In GU il decreto … proviene da Giurdanella.it.
]]>Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 22 maggio 2013 il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 334 del 24 aprile 2013, con cui vengono definite modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l’ anno accademico 2013/2014.
Il provvedimento è rivolto agli aspiranti studenti delle facoltà di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, architettura, professioni sanitarie, nonchè delle accademie militari.
Il calendario delle prove di ammissione, in anticipo rispetto agli anni passati, è fissato per il:
23 Luglio 2013 – medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria;
24 luglio 2013 – medicina veterinaria;
25 luglio 2013 – architettura;
4 settembre 2013 – professioni sanitarie.
Negli allegati vengono definite le procedure per l’iscrizione, l’accesso ai risultati e lo scorrimento della graduatoria di merito, nonchè i programmi didattici relativi ai quesiti delle prove di ammissione.
Clicca qui per visualizzare e scaricare il testo integrale del DM n. 334 24 aprile 2013, e dei relativi allegati.
L'articolo Corsi di laurea a numero chiuso. In GU il decreto … proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Corte CEDU: il numero chiuso per l’accesso all’Università non viola il diritto allo studio proviene da Giurdanella.it.
]]>
L'articolo Corte CEDU: il numero chiuso per l’accesso all’Università non viola il diritto allo studio proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Diritto d’accesso ai dati universitari del figlio da parte del genitore separato proviene da Giurdanella.it.
]]>Di seguito il testo della sentenza.
…
Tar Puglia-Bari, Sezione Seconda
Sentenza numero 872 del 2 maggio 2012
(estensore, presidente Guadagno)
(…)
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso il sig. Claudio Cassone ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Politecnico di Bari in data 22.12.2011 di diniego dell’istanza di accesso ai documenti, presentata in data 18.11.2011 e l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione, concernente la situazione universitaria della figlia [nome] deducendo di essere divorziato dal coniuge e di trovarsi nell’impossibilità di conoscere l’effettiva iscrizione della figlia all’Università e gli esami eventualmente sostenuti anche al fine di verificare la veridicità di tale assunto e conseguentemente la legittimità della partecipazione alle spese che gli vengono richiesti a tale titolo.
Si sono costituiti in giudizio il Politecnico di Bari e la controinteressata [nome], che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Al riguardo il Collegio rileva la controinteressata figlia [nome], maggiorenne, si oppone alla richiesta del genitore ed assume di essere iscritta di essere iscritta al terzo anno del corso di Laurea in ingegneria dei sistemi industriali ed elettronici di durata triennale della facoltà di Ingegneria presso il Politecnico di Bari e di aver sostenuto nove esami, depositando in giudizio un certificato della Direzione Didattica – Settore Segreteria Studenti del Politecnico di Bari in data 21 novembre 2011.
Orbene, da tale certificazione, prodotta in copia informe, risulta la suindicata iscrizione al terzo anno, ma manca qualsiasi indicazione in ordine agli esami sostenuti e superati dalla figlia dell’odierna ricorrente.
In proposito si osserva che la giurisprudenza amministrativa (ex multis Cons.St. n. 555/2006), in materia di accesso agli atti, ha ritenuto che la domanda di accesso a) deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica; b) deve riferirsi a specifici documenti senza necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (Cons.. Stato, sez. VI, 20-05-2004, n. 3271; C. Stato, sez. VI, 10-04-2003, n. 1925); c) deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore; d) non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell’operato della P.A. ovvero del gestore di pubblico servizio nei cui confronti l’accesso viene esercitato (C. Stato, sez. IV, n. 2283/2002; C. Stato, sez. VI, n. 1414/2000); e) non può assumere il carattere di una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici, (C. Stato, sez. IV, 29.4.2002, n. 2283; T.a.r. Lazio, sez. II, 22.7.1998, n. 1201). Pertanto, anche se il diritto di accesso è preordinato – ai sensi dell’art. 22, L. n. 241/1990 e succ. mod.- ad assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale, è indubbio che l’accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente si rivolgono, e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva. Tale posizione, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo, deve essere però giuridicamente tutelata, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’ attività amministrativa.
In base alle suesposte considerazioni, va annullato l’impugnato provvedimento di totale diniego adottato dal Politecnico di Bari ai sensi dell’art. 23 del D. L.vo n. 196/2003 sull’erroneo presupposto che tutti i dati richiesti siano inerenti alla sfera personale della studentessa e non possano essere rilasciati senza il suo specifico consenso, in quanto non tiene adeguatamente conto del rapporto padre-figlia intercorrente tra controinteressata e ricorrente, che in quanto padre ha nei confronti della figlia sia pure maggiorenne non solo dei doveri, comprensivi anche dell’obbligo di contribuire alle spese per gli studi universitari, ma anche dei diritti, ivi compreso quello di conoscere anche gli elementi salienti della vita universitaria della figlia ai sensi dell’art. 30 della Costituzione, che sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli.
La domanda di accesso va pertanto accolta limitatamente alla visione ed all’eventuale rilascio di certificazione comprovante l’iscrizione in atto della figlia [nome] , nonché gli esami sostenuti con indicazione sia della data di svolgimento che della votazione riportata e tale certificazione deve essere aggiornata alla data odierna.
Vanno invece rigettate e non possono trovare accoglimento tutte le ulteriori richieste di accesso formulate da parte ricorrente, in quanto esulanti dal perseguimento delle finalità che il sig. Cassone assume di perseguire ed attinenti alla sfera personale della studentessa.
Pertanto il ricorso va parzialmente accolto nei limiti evidenziati.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese ed onorari del giudizio tra le parti in considerazione del carattere peculiare della presente controversia e della soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
a) annulla l’impugnato provvedimento di diniego,
b) accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto ordina all’intimato Policlinico di Bari il parziale rilascio di copia degli atti nei sensi indicati in motivazione, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla notifica della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in segreteria il 2 maggio 2012.
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]]>Del resto, lo stesso art. 149 TCE (divenuto art. 165 con il Trattato di Lisbona ed espressamente richiamato nell’ambito della pronuncia in esame) esclude qualunque forma di armonizzazione delle disposizioni nazionali in tema di percorsi formativi, demandando alla Comunità il limitato compito di promuovere azioni di incentivazione e raccomandazioni”.
E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza numero 2063 dello scorso 10 aprile.
Di seguito il testo della sentenza
…
Consiglio di Stato, Sezione Sesta
Sentenza numero 2063 del 1 aprile 2012
(estensore Contessa, presidente Coraggio)
(…)
DIRITTO
1. Giungono alla decisione del Collegio cinque ricorsi in appello proposti dall’Università degli Studi de L’Aquila avverso altrettante sentenze del T.A.R. dell’Abruzzo con cui sono stati accolti i ricorsi proposti da alcuni studenti i quali avevano seguito il primo anno di corsi presso Università rumene e, per l’effetto, sono stati annullati i provvedimenti con cui l’Università aveva respinto l’istanza di iscrizione al secondo anno del corso di studi.
2. In primo luogo il Collegio ritiene di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva (art. 70, c.p.a.).
3. Gli appelli in epigrafe sono fondati.
3.1. La prima questione che il Collegio ritiene di affrontare concerne il passaggio delle sentenze gravate con cui il T.A.R. ha affermato che il diniego di ammissione degli appellati al secondo anno di corsi concretasse una violazione dei princìpi comunitari in tema di libera circolazione e di soggiorno di cui all’art. 165 del TFUE (già: art. 149 TCE).
Giova ribadire al riguardo che le pretese vantate dai ricorrenti in primo grado (volte al riconoscimento della procedura di ammissione presso alcune Università della Romania e della conseguente frequenza ai corsi) non rinvengono alcun fondamento nell’ambito del diritto comunitario. Sotto tale aspetto, il Collegio non ritiene di discostarsi dalla conclusioni cui, in punto di diritto, è giunto nel corso della fase cautelare e in relazione alle quali gli stessi appellati non hanno fornito nuovi o ulteriori elementi. Ed infatti (anche ad ammettere l’equipollenza fra il corso di studi frequentato in Romania dall’appellato e l’omologo corso di studi italiano), l’ordinamento comunitario garantisce – a talune condizioni – il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali e non anche delle mere procedure di ammissione (in alcun modo armonizzate al livello comunitario).
Del resto, lo stesso art. 149 TCE (divenuto art. 165 con il Trattato di Lisbona ed espressamente richiamato nell’ambito della pronuncia in esame) esclude qualunque forma di armonizzazione delle disposizioni nazionali in tema di percorsi formativi, demandando alla Comunità il limitato compito di promuovere azioni di incentivazione e raccomandazioni.
Giova sottolineare al riguardo che: – altra cosa è il riconoscimento delle qualifiche professionali, disciplinato al livello comunitario dalla direttiva 2005/36/CE (recepita nell’ordinamento nazionale con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206), mentre – ben altra cosa è il c.d. ‘riconoscimento accademico’, il quale consente al possessore di un diploma di continuare gli studi o di avvalersi di un titolo accademico in un altro Stato membro. Questo secondo tipo di riconoscimento non conosce, allo stato attuale dell’evoluzione del diritto comunitario, misure di armonizzazione o di ravvicinamento delle legislazioni e resta interamente rimesso alle scelte normative dei singoli Stati membri.
Se ciò è vero per il c.d. ‘riconoscimento accademico’ in senso proprio, a maggior ragione è vero in relazione alle previsioni (che qui vengono in rilievo) di cui alla l. 264 del 1999 circa l’accesso ai corsi di laurea e l’individuazione dei presupposti e delle condizioni per l’accesso agli anni dei corsi di laurea successivi al primo; – lo stesso articolo 149 del TCE (che il Tribunale ha ritenuto determinante al fine di rilevare l’illegittimità dell’operato dell’Ateneo) si limita a fissare quale obiettivo meramente tendenziale dell’operato della Comunità quello di favorire la mobilità degli studenti e di promuovere il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio.
Tuttavia, lo stesso articolo 149, al comma 4, chiarisce che l’azione della Comunità si limita all’adozione di mere ‘azioni di incentivazione’, “ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”. Il medesimo comma 4, al secondo trattino, stabilisce che, in subjecta materia, gli Organi comunitari possano, altresì adottare raccomandazioni (che, come è noto, sono annoverate fra gli atti non vincolanti degli Organi comunitari). Conseguentemente, le sentenze in epigrafe sono meritevoli di riforma per aver ritenuto l’illegittimità de jure communitario di atti limitativi (pienamente giustificati in base alla normativa nazionale di rango primario) in relazione ai quali nessuna disposizione del diritto comunitario primario o derivato poneva vincoli di sorta.
4. In sede di memoria per l’udienza di merito, alcuni degli appellanti hanno affermato che, anche a prescindere dai risvolti comunitari della questione, era la stessa disciplina organica di Ateneo a consentire loro l’iscrizione ai corsi di laurea per gli anni successivi al primo. Vengono, in particolare, richiamate le previsioni di cui agli articoli 19 e 26 del Regolamento didattico di Ateneo, i quali non porrebbero alcuna sorta di pregiudiziale con riferimento alle previsioni di cui alla l. 264 del 1999 per ciò che riguarda l’accesso agli anni successivi al primo . In definitiva, nella tesi degli appellati, era lo stesso Regolamento didattico dell’Università ad ammettere la loro iscrizione, a ciò non ostando le previsioni di cui alla più volte richiamata legge n. 264 del 1999.
4.1. L’argomento non può essere condiviso. Si osserva al riguardo che la tesi in questione (la quale, a ben vedere, si fonda piuttosto su un’omissione del Regolamento didattico, che non su previsioni espresse favorevoli agli appellati) si scontra a propria volta contro un dato testuale incontestabile rinvenibile nell’ambito del bando di iscrizione ai corsi di laurea per anni successivi al primo. In particolare, il paragrafo 2 dell’articolo 2 del bando in questione (non impugnato) indicava quali espresse ‘condizioni’ per l’accesso agli anni di corso successivi al primo: a) l’iscrizione in corso presso facoltà di medicina e chirurgia di altri Atenei italiani (requisito – questo – pacificamente non posseduto dagli appellati), ovvero b) l’aver vinto il concorso nazionale di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia (requisito – anche questo – pacificamente non posseduto dagli appellati).
4.2. Per le medesime ragioni deve considerarsi destituita di fondamento la tesi (sostenuta dagli appellati in sede di memoria per l’udienza di merito) secondo cui l’appello in epigrafe sarebbe inammissibile per una sorta di immanente inconciliabilità fra le posizioni sostanziali proprie – rispettivamente – del Ministero e dell’Università appellanti. La tesi in questione è infondata, in quanto infondato è il presupposto logico-fattuale su cui essa poggia (ossia, la circostanza che l’Ateneo avrebbe espressamente ammesso all’iscrizione agli anni successivi al primo gli studenti provenienti da Università straniere i quali non avevano mai svolto il test di ingresso di cui alla legge 264 del 1999).
5. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso in epigrafe deve essere accolto e per l’effetto, in riforma delle sentenze oggetto di impugnativa, deve essere disposta la reiezione dei primi ricorsi. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li accoglie e per l’effetto, in riforma delle sentenze gravate, dispone la reiezione dei ricorsi proposti in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in segreteria il 10 aprile 2012.
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]]>Se, da un lato, possono essere conclusi accordi diretti tra le P.A. ai sensi dell’art. 15 l. n. 241/1990, quando una pubblica amministrazione intenda affidare a titolo oneroso ad altra pubblica amministrazione un servizio che ricada tra i compiti dell’ente, dall’altro, il Collegio ritiene che “il ricorso al partenariato pubblico-pubblico possa profilare il pericolo di contrasto con i principi di concorrenza quando l’amministrazione con cui sia concluso un accordo di collaborazione possa rivestire al tempo stesso la qualità di operatore economico”, qualità che, in base alla giurisprudenza comunitaria, è riconosciuta ad ogni ente pubblico che offra servizi sul mercato.
Di seguito, il testo dell’ordinanza.
Consiglio di Stato, Sezione Quinta
Ordinanza n. 05207 del 16 settembre 2011
(presidente Stefano Baccarini, estensore Antonio Bianchi)
N. 05207/2011 REG.PROV.COLL.
N. 06305/2010 REG.RIC
(…)
Questa Sezione, con sentenza parziale 7 aprile 2011, n. 2148, ha risolto le questioni di rito, respingendo i, motivi di appello incidentale, in ordine alla dedotta inammissibilità del ricorso di primo grado.
Nel merito ritiene necessaria, ai fini del decidere, la risoluzione di problemi interpretativi della disciplina comunitaria in materia di procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi che di seguito si espongono.
La normativa nazionale rilevante.
1. Attraverso il disciplinare approvato dal Comune di Pavia e la successiva convenzione, è stato concluso un accordo in forma scritta tra due pubbliche amministrazioni per l’esecuzione, a titolo oneroso, di attività di studio e consulenza tecnico scientifica finalizzata alla redazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio Comunale.
L’amministrazione comunale sostiene che l’attività di studio e ricerca richiesta all’Università rientrerebbe tra quelle istituzionalmente svolte e che pertanto l’accordo trarrebbe il proprio fondamento giuridico dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che al primo comma così recita:
“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”
2. In base alla legislazione di settore, le Università costituiscono la sede naturale degli studi e della ricerca scientifica e tecnologica.
In tal senso prevede l’art. 6 della legge n. 168/1989 con disposizione che conferma l’art. 63 del D.P.R. n. 382 /1980 ( “le università sono sedi primarie della ricerca scientifica”).
3. L’art. 66 dello stesso D.P.R. n. 382 prevede:
“Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L’esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.
I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell’Università, sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.
Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni.
Il regolamento di cui al secondo comma determina la somma da destinare per spese di carattere generale sostenute dall’Università e i criteri per l’assegnazione al personale della somma di cui al terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati ad acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le convenzioni.
Dai proventi globali derivanti dalle singole prestazioni e da ripartire con le modalità di cui al precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente detratte le spese sostenute dall’Università per l’espletamento delle prestazioni medesime.
I proventi derivati dall’attività di cui al comma precedente costituiscono entrate del bilancio dell’Università”.
4. Lo statuto dell’Università di Pavia si conforma a detta disciplina.
Profili di contrasto col diritto dell’Unione Europea.
5. Gli accordi tra pubbliche amministrazioni regolati dalla legge fondamentale sul procedimento (art. 15) sono preordinati al coordinamento dell’azione di diversi apparati amministrativi ciascuno portatore di uno specifico interesse pubblico e possono essere utilizzati come forma di collaborazione per la più efficiente ed economica gestione di servizi pubblici.
L’accezione di interesse comune è, allo stato della giurisprudenza, piuttosto ampia e coincide, nella sostanza, con il perseguimento dell’interesse pubblico da parte degli enti partecipanti all’accordo conformemente ai loro scopi istituzionali.
6. In materia di accordi tra pubbliche amministrazioni, al di fuori dell’ipotesi più ricorrente di svolgimento di funzioni comuni (quali, ad esempio, la costituzione di un consorzio tra enti per la gestione tecnica ed amministrativa di aree industriali o la gestione di un servizio comune), è stato ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa che sia possibile ricorrere all’art. 15 l. n. 241/1990 quando una pubblica amministrazione intenda affidare a titolo oneroso ad altra pubblica amministrazione un servizio ove questo ricada tra i compiti dell’ente. In questo quadro, è stato ritenuto legittimo l’affidamento del servizio di trasporti intra – inter ospedalieri da parte di un’azienda ospedaliera alla Croce Rossa Italiana, ente di diritto pubblico avente, tra i propri compiti, quello di effettuare, con propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi, concorrendo all’adempimento delle finalità del Servizio Sanitario nazionale attraverso apposite convenzioni (Cons. St. Sez. V, 12 aprile 2007, n. 1707).
7. Anche prescindendo dalla diretta applicazione dell’ari 15, il Consiglio di Stato ha comunque ammesso l’affidamento senza gara, considerando la materia esclusa dall’ambito di applicazione della disciplina sugli appalti pubblici, del servizio di elisoccorso integrato tecnico sanitario da parte di una Regione al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco (Cons. St. Sez. V, 13 luglio 2010, n. 4539) e l’affidamento dell’incarico di studio e di consulenza tecnico scientifica per la redazione del Piano regolatore comunale da parte di un Comune ad una Università (Cons. St. Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6548).
Negli ultimi due casi, l’insussistenza dell’obbligo a carico dell’amministrazione affidante di fare ricorso alle procedure di scelta ad evidenza pubblica è stata giustificata con riferimento alla non configurabilità dell’amministrazione affidataria come operatore economico, alla mancanza di remunerazione qualificabile come corrispettivo quando venga pattuito per l’esecuzione della prestazione un mero rimborso dei costi, al riconoscimento da parte della giurisprudenza comunitaria della possibilità che amministrazioni pubbliche concludano accordi diretti per il perseguimento di fini di interesse pubblico.
8. Sul piano comunitario, il tema della cooperazione pubblico- pubblico ha costituito oggetto della Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2 175 (INI)).
9. Il Parlamento europeo, ricordando che il Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009 ha introdotto per la prima volta nel diritto dell’Unione europea un riconoscimento del diritto all’autonomia regionale e locale, ha posto l’accento sulla possibilità accordata dalla più recente giurisprudenza comunitaria (sent. 19 aprile 2007 in causa C – 295/05 Tragsa; 18 dicembre 2007 in causa C – 532/03 commissione contro Irlanda 13 novembre 2008 in causa C – 324/07 Coditel Brabant; 10 settembre 2009 in causa C – 206/08 Eurawasser; 9 ottobre 2009 in causa C – 573/07 Sea s.r.l.; 15 ottobre 2009 in causa C – 196/08 Acoset; 15 ottobre 2009 in causa C – 275/08 Commissione contro Germania 25 marzo 2010 in causa C – 0451/08 Helmut Muller) alle autorità pubbliche di ricorrere ai propri strumenti per adempiere alle proprie missioni di diritto pubblico in collaborazione con altre autorità pubbliche ed ha sottolineato come, in particolare in base alla sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 giugno 2009 nella causa C – 480/06 Commissione contro Germania, i partenariati pubblico-pubblico così come gli accordi di collaborazione tra autorità locali non rientrino nel campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici a condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri:
– lo scopo del partenariato è l’esecuzione di un compito di servizio pubblico spettante a tutte le autorità locali in questione;
– il compito è svolto esclusivamente dalle autorità pubbliche, senza la partecipazione di privati o di imprese private;
– l’attività è espletata essenzialmente per le autorità pubbliche coinvolte.
10. Ha poi ricordato che detti principi hanno validità generale e di conseguenza possono essere applicati alla cooperazione tra tutte le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche e non esclusivamente a quelle locali.
11. Potrebbe, quindi, effettivamente ritenersi che l’accordo intervenuto tra Comune e Università di Pavia soddisfi gli indicati criteri poiché:
– l’accordo soddisfa un interesse comune in base alla normativa nazionale citata ed ai compiti svolti dall’Università, avvalorato dalla collaborazione tra due gruppi di lavoro di entrambe le amministrazioni e dalla possibilità di diffusione nel mondo scientifico dei risultati della ricerca, ferma la proprietà della Azienda;
– non è prevista alcuna partecipazione di privati.
12. Deve inoltre rilevarsi che l’Università non ha carattere commerciale e che l’espletamento dei compiti di studio e di ricerca, anche applicata, rientranti nell’attività oggetto della convenzione sono tra quelli che essa può svolgere in base al proprio Statuto.
Quindi, seguendo la giurisprudenza di cui alla sentenza Coditel Brabant , dovrebbe essere ammesso a due amministrazioni pubbliche di ricorrere allo strumento della collaborazione per adempiere alle missioni di servizio pubblico.
13. Tuttavia, questa Sezione sospetta che, nel caso in esame, osti alla conclusione di un contratto come quello oggetto del contendere la direttiva n. 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed in particolare:
– l’art. 1, n. 2 lett. a) e d) che definisce l’ambito di applicazione della direttiva in riferimento agli appalti pubblici di servizi;
– l’art 2, secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza;
– l’art. 28 secondo cui per aggiudicare gli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate ai fini della direttiva;
– l’allegato II categoria 8 recante “servizi di ricetta e sviluppo” e categoria 12 recante “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica e analisi”.
14. Ritiene, in particolare, il Collegio che il ricorso al partenariato pubblico-pubblico possa profilare il pericolo di contrasto con i principi di concorrenza quando l’amministrazione con cui sia concluso un accordo di collaborazione possa rivestire al tempo stesso la qualità di operatore economico.
15. Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 23 dicembre 2009 in causa C – 305/08 CoNisMa, la qualità di operatore economico è riconosciuta ad ogni ente pubblico che offra servizi sul mercato, indipendentemente dal perseguimento di uno scopo di lucro, dalla dotazione di una organizzazione di impresa o dalla presenza continua sul mercato.
La Corte, richiamando la propria giurisprudenza per cui, nell’ottica di apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile, la normativa comunitaria è applicabile qualora il soggetto con cui un’amministrazione aggiudicatrice intenda concludere un contratto a titolo oneroso sia a sua volta un’amministrazione aggiudicatrice (sent. Stadt Hall e RPL Lochau), ha considerato ammesso a presentare un’offerta un ente indipendentemente dal fatto di essere un soggetto di diritto privato o di diritto pubblico, aggiungendo che un’interpretazione restrittiva della nozione di operatore economico avrebbe come conseguenza che i contratti conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici e organismi che non agiscono in base ad uno scopo di lucro non sarebbero considerati come appalti pubblici e sarebbero sottratti alle norme comunitarie in materia di parità di trattamento e di trasparenza, in contrasto con la finalità delle medesime norme.
16. Alla luce di tale sentenza, le Università devono considerarsi ammesse a partecipare ad una gara come qualsiasi altro operatore economico ed i contratti conclusi tra queste ed amministrazioni aggiudicatrici rientrano nell’ambito delle norme comunitarie sulle aggiudicazioni.
17. Parimenti, sembrerebbe non decisiva la circostanza che il corrispettivo previsto per l’esecuzione della prestazione non abbia, in ipotesi, carattere remunerativo, servendo essenzialmente a ripianare i costi sostenuti dall’Università.
18. Invero, la fissazione di un corrispettivo, pur nell’assenza di un sostanziale profitto, non vale a conferire gratuità all’accordo che rimane a titolo oneroso e che quindi, sotto tale profilo, potrebbe rientrare nel campo di applicazione della disciplina comunitaria degli appalti.
19. Nella specie, peraltro, il corrispettivo è fissato dal bando di gara nell’importo massimo presunto di € 195.000,00 IVA esclusa, da negoziare tra le parti tenendo conto del programma operativo di studio e consulenza e, pertanto, non sembra essere oggettivamente rapportato ai soli costi da sostenere da parte del soggetto incaricato.
Anche il riferimento al modulo di autoproduzione dell’in house providing (sentenze Tragsa e Sea s.r.l.) appare poco perspicuo ove si consideri che l’Università è amministrazione distinta dal Comune sottratta a qualsiasi genere di controllo (in specie, controllo analogo) e che in alcun modo può considerarsi derivazione o longa manus dl Comune. Pertanto, in base alla giurisprudenza Teckal (v anche sent. 13 gennaio 2005 Commissione contro Regno di Spagna in causa C – 84/03), l’esclusione dall’applicazione della disciplina dei contratti pubblici di servizi degli accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, in mancanza di controllo analogo tra gli enti, sarebbe in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
20. In conclusione, poiché dalla giurisprudenza comunitaria non si traggono decisive indicazioni interpretative per risolvere i problemi enunciati, il Collegio sottopone alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione interpretativa pregiudiziale:
Se le direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 31.3.2004 e 2004/ 18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed in particolare l’articolo 1, n. 2 lettere a) e d), l’articolo 2, l’articolo 28 e l’allegato II categorie n. 8 e n. 12 ostino ad una disciplina nazionale che consente la stipulazione di accordi in forma scritta tra due amministrazioni aggiudicatrici per lo studio e la consulenza tecnico scientifica finalizzata alla redazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio comunale così come individuati dalla normativa nazionale e regionale di settore verso un corrispettivo la cui non remuneratività non è manifesta, ove l’amministrazione esecutrice possa rivestire la qualità di operatore economico.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) visti l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, l’articolo 79 del codice del processo amministrativo e l’art. 295 del codice di procedura civile, chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione di interpretazione del diritto dell’Unione europea specificata in motivazione;
ordina la sospensione del processo e la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Cancelleria della Corte di Giustizia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ° febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore.
Depositata in segreteria il 16 settembre 2011
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]]>L’Aula ha approvato con 161 voti favorevoli, 98 contrari e sei astensioni, le norme proposte dall’originario ddl 1905-B, approvato dal Senato il 29 luglio 2010 e modificato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2010.
Qui il testo approvato (in PDF)
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