valutazione offerte Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/valutazione-offerte/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 29 Sep 2017 09:10:31 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Valutazione delle offerte tecniche: il CdS sul punteggio numerico https://www.giurdanella.it/2017/09/valutazione-delle-offerte-tecniche-cds-sul-punteggio-numerico/ Fri, 29 Sep 2017 09:09:53 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=34371 Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4438 del 22 settembre 2017, si è pronunciato sui criteri di valutazione delle offerte tecniche, in particolare nel caso di attribuzione di un mero punteggio numerico. Il Collegio ha concluso nel senso che “deve essere fatta applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo […]

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Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4438 del 22 settembre 2017, si è pronunciato sui criteri di valutazione delle offerte tecniche, in particolare nel caso di attribuzione di un mero punteggio numerico.

Il Collegio ha concluso nel senso che “deve essere fatta applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione equivale a sufficiente motivazione quando la griglia delle voci e sottovoci predisposto dalla stazione appaltante, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico, articolato”.

Inoltre, i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che questa valutazione circa la sufficienza del criterio del punteggio numerico deve “circoscrivere in modo adeguato il giudizio della commissione giudicatrice nell’ambito di un minimo e di un massimo, così da rendere comprensibile l’iter logico seguito in concreto da quest’ultima nel valutare i singoli profili tecnici delle offerte sulla base dei criteri predisposti nella legge di gara (in tal senso, ex multis: Cons Stato, III, 11 agosto 2017, n. 3994, 8 novembre 2016, nn. 4650 e 4651, 7 marzo 2016, n. 921)”.

 

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

Pubblicato il 22/09/2017

N. 04438/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4942 del 2017, proposto da:
Lavanderie dell’Alto Adige s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Bracco, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Flaminia Vecchia 732/d;

contro

L.I.T. Lavanderia Industriale Torinese s.r.l., in persona dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Merani, Antonella Borsero e Salvatore Dettori, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, piazza Santi Apostoli 66,

nei confronti di

Cosmo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Dagna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Marsili, in Roma, viale dei Parioli 44;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE, SEZIONE I, n. 414/2017, resa tra le parti, concernente una procedura di gara indetta da Cosmo s.p.a., ai sensi dell’art. 60 del nuovo codice dei contratti pubblici per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, sanificazione e manutenzione indumenti da lavoro / d.p.i del proprio personale dipendente

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della L.I.T. Lavanderia Industriale Torinese s.r.l. e della Cosmo s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2017 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Enrico Bracco, Salvatore Dettori e, su delega dell’avvocato Dagna, Alessandro Pace;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte la L.I.T. Lavanderia Industriale Torinese s.r.l. impugnava gli atti della procedura di affidamento in appalto del servizio di noleggio, lavaggio, sanificazione e manutenzione indumenti da lavoro/d.p.i, per la Cosmo s.p.a., società pubblica incaricata della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per il Consorzio Casalese Rifiuti (bando di gara pubblicato il 16 maggio 2016).

2. All’esito della selezione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) la gara era aggiudicata alla Lavanderie dell’Alto Adige s.r.l. (delibera del consiglio d’amministrazione n. 37 del 28 giugno 2016), mentre la ricorrente veniva esclusa, per mancato raggiungimento del punteggiotecnico minimo previsto dal disciplinare di gara (esclusione comunicata con nota prot. n. 2497 del 29 giugno 2016). A fronte dei 20 punti sui 40 massimi previsti per l’offerta economica richiesti la Lavanderia Industriale Torinese aveva infatti conseguito 19,58 punti.

3. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito accoglieva l’impugnazione.

4. Il giudice di primo grado reputava fondato il motivo di ricorso con cui la Lavanderia Industriale Torinese aveva censurato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche per difetto di motivazione. Secondo il Tribunale amministrativo la «genericità dei parametri di valutazione prefissati dal capitolato e dal disciplinare di gara», «aggravata dalla loro mancata articolazione in criteri e sub-criteri», avrebbe richiesto una «esplicitazione delle ragioni del giudizio», mediante una motivazione puntale.

5. Per la riforma della sentenza ha proposto appello l’aggiudicataria Lavanderie dell’Alto Adige.

6. Si sono costituite rispettivamente in resistenza ed adesione l’originaria ricorrente Lavanderia Industriale Torinese e l’ente aggiudicatore Cosmo s.p.a.

DIRITTO

1. Il punto risolutivo della presente controversia, ai sensi degli artt. 120, comma 10, e 74 cod. proc. amm. consiste nello stabilire se i criteri di valutazione delle offerte tecniche predisposti dalla Cosmo per la procedura di gara in contestazione presentino un grado di specificità tale da ritenere che l’obbligo di motivare i giudizi espressi sulla base degli stessi sia soddisfatto con la sola attribuzione dei punteggi numeri o se invece, come ritenuto dal Tribunale amministrativo, affinché tali giudizi fossero intellegibili e verificabili che gli stessi avrebbero dovuto essere corredati da un’apposita motivazione.

Deve quindi precisarsi che la disamina in questione va condotta con riguardo ai due criteri di valutazione delle offerte su cui vertevano le censure svolte dalla Lavanderia Industriale Torinese nel ricorso di primo grado ed accolte dal giudice di primo grado. Essi consistono nelle «proposte migliorative» e nel «sistema di controllo di gestione del ritiro/consegna indumenti dpi», per i quali era previsto un massimo di 5 punti ciascuno e, come sottolineato dalla Lavenderia Industriale Torinese nel proprio ricorso, in relazione ai quali non erano stati introdotti sub-criteri e sub-punteggi, ai sensi dell’art. 95, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016.

2. Tanto premesso, la Sezione ritiene errate le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado e dunque fondati i motivi d’appello formulati al riguardo dalla Lavanderie dell’Alto Adige.

3. I criteri di valutazione delle offerte tecniche in questione hanno infatti un grado di analiticità e chiarezza tali da non richiedere innanzitutto ulteriori specificazioni, attraverso la previsione di sub-criteri di valutazione, dei quali è peraltro pacifico il carattere facoltativo ai sensi del citato art. 95, comma 8, del nuovo codice dei contratti pubblici (come si evince dalla formulazione letterale della norma, a mente della quale «possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi»; in termini analoghi era espresso l’art. 83, comma 4, del previgente codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Inoltre, in virtù degli stessi criteri l’oggetto della valutazione delle offerte demandato alla commissione di gara non rimane indeterminato, per cui quest’ultima non può ritenersi obbligata ad integrare il punteggio numerico attraverso il quale tale valutazione è formulata con una motivazione che giustifichi le ragioni sottostanti al punteggio attribuito.

4. Va premesso al riguardo che il servizio in contestazione – noleggio, lavaggio, sanificazione e manutenzione indumenti da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale del personale dipendente della Cosmo – non presenta apprezzabili elementi di complessità tecnica e dunque significativi spazi per proporre migliorie.

Da questo angolo visuale, è quindi evidente che il giudizio sulle proposte migliorative, nella ristretta forbice di 5 punti prevista per esse dal disciplinare di gara, è suscettibile di essere espresso in forme pienamente comprensibili per i concorrenti con la sola attribuzione del punteggio in questi limiti.

5. Deve poi sottolinearsi che il disciplinare non si limitava alla sola previsione del criterio di valutazione relativo alle «proposte migliorative», ma specificava che a questo riguardo sarebbero state valutate modifiche al servizio«finalizzate ad una migliore e maggiore funzionalità» dello stesso, indicandosi ivi, a titolo esemplificativo le proposte di «maggiore fornitura» o «maggiore frequenza del lavaggio».

Su questa base, i concorrenti erano in grado di formulare proposte migliorative del servizio nella piena consapevolezza di ciò che sarebbe stato valutato favorevolmente dalla commissione giudicatrice e di comprendere il giudizio dalla stessa espresso attraverso la sola attribuzione del punteggio numerico.

6. Le considerazioni da ultimo svolte si addicono in particolare alla Lavanderia Industriale Torinese, dal momento che per il criterio di valutazione in questione l’originaria ricorrente ha addirittura ottenuto il punteggio più altro tra i quattro partecipanti alla procedura di affidamento in contestazione: 3,20 punti sui 5 massimi previsti le proposte migliorative, con ciò dimostrando di avere ben compreso quali dovevano essere le soluzioni tecniche che sarebbero state valorizzate in termini di punteggio per il criterio di valutazione in questione.

7. A non diverse conclusioni deve giungersi per l’altro criterio e cioè per il sistema di controllo di gestione del ritiro / consegna degli indumenti e dei dispositivi di protezione individuale (per il quale l’originaria ricorrente ha ottenuto invece il punteggiopiù basso delle quattro concorrenti: 1,40 punti).

Si tratta all’evidenza di un aspetto puntuale e circoscritto della complessiva organizzazione del servizio posto a gara, tale da non richiedere valutazioni complesse e da estrinsecare attraverso una motivazione specifica, ulteriore rispetto al punteggionumerico.

8. Inoltre, come per le proposte migliorative anche in questo il disciplinare di gara enunciava un criterio motivazionale generale in grado di rendere ex ante chiari i profili sui quali la valutazione tecnica si sarebbe svolta e dunque sufficiente ex post il solo punteggio. Infatti, per il sistema di controllo di gestione del ritiro e della consegna degli indumenti e dei dispositivi di protezione il documento di gara in questione specificava che sarebbero state valutate le proposte «relative all’utilizzo di un sistema organizzativo e gestionale utile per l’elaborazione completa-immediata e trasparente delle informazioni e dati riguardanti il servizio e la gestione dei reclami».

Anche in questo caso i concorrenti erano stati pertanto posti nelle condizioni di offrire in piena consapevolezza soluzioni tecniche in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante e di ottenere una valutazione positiva dalla commissione giudicatrice.

9. Alla luce di tutti i rilievi ora svolti deve essere fatta applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione equivale a sufficiente motivazione quando la griglia delle voci e sottovoci predisposto dalla stazione appaltante, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico, articolato e tale quindi da circoscrivere in modo adeguato il giudizio della commissione giudicatrice nell’ambito di un minimo e di un massimo, così da rendere comprensibile l’iter logico seguito in concreto da quest’ultima nel valutare i singoli profili tecnici delle offerte sulla base dei criteri predisposti nella legge di gara (in tal senso, ex multis: Cons Stato, III, 11 agosto 2017, n. 3994, 8 novembre 2016, nn. 4650 e 4651, 7 marzo 2016, n. 921; IV, 20 aprile 2016, n. 1556; V, 20 marzo 2017, n. 1228, 30 settembre 2016, n. 3911, 18 gennaio 2016, n. 120, 24 marzo 2014, n. 1428). In particolare, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo questo principio è applicabile al caso di specie, data l’analiticità dei criteri sulla base dei quali si è espresso il giudizio sulle offerte tecniche.

10. Le censure della Lavanderie dell’Alto Adige sono peraltro fondate anche in relazione al mancato accoglimento dell’eccezione di carenza di interesse dell’originaria ricorrente a censurare per carente motivazione i giudizi espressi dalla commissione giudicatrice nella procedura di gara in contestazione.

Come infatti sottolinea l’odierna appellante, la Lavanderia Industriale Torinese non ha censurato i giudizi da essa conseguiti per i due criteri di valutazione sopra esaminati, attraverso i punteggi numerici sopra ricordati, ma si è limitata a dedurre l’insufficiente motivazione a base di questi ultimi, senza tuttavia lamentare che per effetto di ciò si sarebbe consumata una ingiustificata ed illogica sottovalutazione della propria offerta.

11. Di ciò si è avveduto lo stesso Tribunale amministrativo, laddove ha rilevato che l’interesse della Lavanderia Industriale Torinese «non è indirizzato alla contestazione della valutazione comparativa tra le offerte in gara, quanto alla contestazione della sua esclusione dalla gara conseguentemente al mancato raggiungimento della soglia di sbarramento; e tale provvedimento di esclusione viene censurato non in quanto illogico o ingiusto (in relazione alla sottostante graduazione del punteggio), ma in quanto immotivato, e quindi potenzialmente arbitrario».

Tuttavia, il giudice di primo grado non ha tratto da ciò l’immediata conseguenza di questa impostazione del motivo di impugnazione, consistente nella sua inidoneità ad attribuire alla ricorrente un’utilità concreta ed effettiva. Infatti, in sede di rinnovazione del giudizio tecnico sui parametri di valutazione delle offerte in questione la commissione di gara avrebbe dovuto limitarsi ad integrare i punteggi attribuiti con una motivazione sottostante, senza tuttavia potere modificare tali punteggi. Pertanto, per effetto di ciò l’offerta della Lavanderia Industriale Torinese si sarebbe sempre collocata al di sotto della soglia di sbarramento prevista dal disciplinare di gara.

12. L’appello deve quindi essere accolto per i due ordini di ragione sopra esposti.

Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado deve essere respinto il ricorso della L.I.T. Lavanderia Industriale Torinese.

In applicazione del criterio della soccombenza quest’ultima deve essere condannata a rifondere all’odierna appellante Lavanderie dell’Alto Adige le spese del doppio grado di giudizio, per la cui liquidazione si rinvia al dispositivo. Nei rapporti la medesima appellante e la Cosmo s.p.a. va invece disposta la compensazione, a causa dell’assenza di posizione di conflitto tra queste due parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso della L.I.T. Lavanderia Industriale Torinese s.r.l.

Condanna quest’ultima a rifondere all’appellante Lavanderie dell’Alto Adige s.r.l. le spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 5.000,00, oltre agli accessori di legge; compensa le spese nei rapporti tra la medesima appellante e la Cosmo s.p.a.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero Francesco Caringella

IL SEGRETARIO

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Valutazione offerte in forma numerica: la sentenza del TAR Piemonte https://www.giurdanella.it/2017/03/valutazione-offerte-in-forma-numerica-la-sentenza-del-tar-piemonte/ Wed, 29 Mar 2017 09:21:33 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33196 Il TAR Piemonte, Sez. I, con la sentenza n. 414 del 27 marzo 2017, ha affermato l’illegittimità della mera valutazione in forma numerica delle offerte, in mancanza di criteri adeguatamente definiti e precisi all’interno del capitolato e del disciplinare di gara. Così il Collegio: “In termini generali va osservato che, secondo la concorde giurisprudenza di primo e […]

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Il TAR Piemonte, Sez. I, con la sentenza n. 414 del 27 marzo 2017, ha affermato l’illegittimità della mera valutazione in forma numerica delle offerte, in mancanza di criteri adeguatamente definiti e precisi all’interno del capitolato e del disciplinare di gara.

Così il Collegio: “In termini generali va osservato che, secondo la concorde giurisprudenza di primo e secondo grado, il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione allorché siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo; in questo caso, infatti, sussiste comunque la possibilità di ripercorrere il percorso valutativo e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico”.

In assenza di tali elementi chiarificatori, la commissione di gara avrebbe dovuto provvedere a sopperire a tale deficit motivazionale connaturato nel semplice punteggio numerico.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

Pubblicato il 27/03/2017

N. 00414/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 841 del 2016, proposto da:
L.I.T. – Lavanderia Industriale Torinese S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Merani e Antonella Borsero, con domicilio eletto presso il primo in Torino, Galleria Enzo Tortora, 21;

contro

Cosmo S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Dagna, con domicilio eletto presso Roberto Mancinelli in Torino, largo Tirreno, 115;

nei confronti di

Lavanderie dell’Alto Adige S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Francesca Cima, con domicilio eletto presso Roberto Mancinelli in Torino, largo Tirreno, 115;

per l’annullamento

di tutti gli atti della procedura di gara indetta da Cosmo S.p.a., per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, sanificazione e manutenzione indumenti da lavoro/d.p.i. e, in particolare, del bando pubblicato nella G.U. il 16.5.2016 n. 55, del capitolato speciale d’appalto e del disciplinare di gara;

dei verbali delle sedute di gara 6.6.2016, 16.6.2016, 17.6.2016, 23.6.2016, 28.6.2016, ivi compresi il prospetto riepilogativo dei punteggi;

del verbale del Consiglio di Amministrazione del 28.6.2016 e della deliberazione n. 37 con la quale Cosmo S.p.a. ha deliberato l’aggiudicazione definitiva della gara;

della nota prot. n. 2497 ricevuta via pec il 29.6.2016 con cui è stata comunicata alla ricorrente l’esclusione dalla gara per mancato raggiungimento del punteggio tecnico minimo previsto dagli atti di gara;

della comunicazione di diniego all’accesso dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria comunicata il 26.7.2016;

di ogni altro atto conseguente, presupposto o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Cosmo S.p.A. e della Lavanderie dell’Alto Adige S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con bando di gara del 16 maggio 2016, la Cosmo S.p.a., società a totale capitale pubblico titolare della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell’ambito del Consorzio Casalese rifiuti C.C.R., ha indetto una procedura aperta per “l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, sanificazione e manutenzione indumenti da lavoro/ d.p.i“, da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di 40 punti all’offerta tecnica e 60 punti all’offerta economica.

2. I criteri di valutazione dell’offerta tecnica erano fissati all’art. 11 del capitolato speciale.

Per ogni singolo indumento/ dpi, dovevano essere presentate la campionatura e la scheda tecnica, oltre alle schede tecniche relative alle proposte migliorative, al sistema di controllo di gestione del ritiro/ consegna indumenti/ dpi ed al servizio lavaggio.

I parametri di valutazione erano i seguenti:

– per la qualità della fornitura erano previsti da 0 a 15 punti, di cui, per la qualità del tessuto, fino a 7 punti, per l’estetica, il confort e l’ergonomia, fino a 5 punti, per gli accessori, opzionali, particolari, o aggiuntivi, fino a 3 punti;

– per le proposte migliorative, erano previsti da 0 a 5 punti, con la specificazione che “saranno valutate proposte migliorative e modifiche al servizio purché finalizzate ad una migliore e maggiore funzionalità del servizio (tali proposte non dovranno essere in contrasto con quanto richiesto in Capitolato ed onerose per Cosmo spa) es. maggiore fornitura, maggior frequenza lavaggio ecc…”;

– per il sistema di controllo di gestione del ritiro/ consegna indumenti/ dpi (caratteristiche e funzionalità del software utilizzato e sistema organizzativo per la gestione dei reclami), erano previsti da 0 a 5 punti, con l’indicazione che “saranno valutate le proposte relative all’utilizzo di un sistema organizzativo e gestionale utile per l’elaborazione completa-immediata e trasparente delle informazioni e dati riguardanti il servizio e la gestione dei reclami”;

– infine, per il servizio lavaggio erano previsti da 0 a 15 punti, di cui, per i processi, le modalità di lavaggio, stiro e igienizzazione, fino a 5 punti, per i detersivi impiegati (Ecolabel), fino a 3 punti, per la tecnologia controlli UNI EN 20471 2013, fino a 7 punti.

La lex specialis di gara prevedeva, inoltre, che “le ditte che in fase di valutazione tecnica non avranno ottenuto una valutazione minima del 50% (20 punti) in relazione al punteggio tecnico massimo previsto, saranno escluse dalla fase di apertura delle offerte economiche”.

3. Alla gara partecipavano quattro imprese: Servizi Ospedalieri S.p.a., Alsco Italia S.r.l., Lavanderie Altro Adige S.p.a. e LIT S.r.l..

All’esito della valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione in seduta riservata il 17 giugno 2016, le concorrenti ottenevano i seguenti punteggi:

-Servizi Ospedalieri S.p.a.: 17,68 punti;

– Alsco Italia S.r.l.: 22,55 punti;

-Lavanderie Altro Adige S.p.a.: 30,63 punti;

– LIT S.r.l.: 19,58 punti.

Nella seduta pubblica del 23 giugno 2016, venivano comunicati a tutte le società partecipanti i punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed aperte le offerte economiche delle concorrenti.

Nella medesima seduta, la Commissione – tenuto conto della previsione contenuta nella lex specialis di gara di una soglia di sbarramento, per cui, le imprese che, in fase di valutazione tecnica, non avessero ottenuto una valutazione minima del 50% (20 punti), avrebbero dovuto essere escluse dalla fase di apertura delle offerte economiche – provvedeva ad escludere le due concorrenti, LIT S.r.l. e Servizi Ospedalieri S.p.a., che non avevano raggiunto il punteggio tecnico minimo (20 punti), necessario per poter accedere alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica.

Nella seduta del 28 giugno 2016, la Commissione aggiudicava la gara a Lavanderie Alto Adige S.p.a., impresa che aveva ottenuto il miglior punteggio.

Con nota del 29 giugno 2016, Cosmo comunicava a LIT S.r.l. l’esclusione dalla gara per mancato raggiungimento del punteggio tecnico minimo previsto dagli atti di gara.

4. Nel presente giudizio la LIT S.r.l. ha impugnato gli atti con i quali la stazione appaltante ne ha decretato l’esclusione dalla gara, unitamente al provvedimento di aggiudicazione e alla lex specialis.

I) Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente – con esclusivo riguardo ai due parametri di valutazione delle offerte tecniche riferiti alle proposte migliorative ed al sistema di controllo di gestione del ritiro/ consegna indumenti/ dpi – osserva come i verbali di gara “non contengano motivazioni sufficienti per potere verificare le modalità di valutazione delle offerte tecniche, essendo riportati solo punteggi numerici, senza alcun commento o spiegazione”. Detta carenza assumerebbe rilevanza in considerazione sia della mancata definizione nel bando di gara di subcriteri o subpunteggi in relazione ai due criteri di valutazione in parola; sia in ragione della prevista clausola di sbarramento che precludeva la valutazione delle offerte che non avessero ottenuto il punteggio tecnico di almeno 20 punti.

II) Con il secondo motivo di censura, la ricorrente lamenta il fatto che – nonostante la sua offerta tecnica non fosse risultata idonea ad eccedere alla fase successiva della gara, avendo ricevuto 19,58 punti, insufficienti al superamento a fronte della soglia di sbarramento di 20 punti – la Commissione abbia comunque aperto le offerte economiche di tutte le imprese partecipanti alla gara. Detta circostanza legittimerebbe l’annullamento integrale della gara e la sua riedizione ab origine, essendo risultato violato il principio che impone la segretezza dell’offerta economica prima della completa disamina delle offerte tecniche e della conseguente esclusione delle offerte inidonee.

5. Si sono costituite ritualmente in giudizio la stazione appaltante Cosmo s.p.a. e la controinteressata Lavanderie Alto Adige S.p.a., controdeducendo alle argomentazioni avversarie ed eccependo l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso, in ragione da un lato della sua mancata notifica anche all’altra ditta offerente esclusa dalla gara per non aver raggiunto la soglia minima di sbarramento; e, dall’altro, in conseguenza della tardività del relativo deposito, avvenuto il 24.08.2016 a fronte della notifica del 04.08.2016, quindi oltre il termine perentorio previsto dalla normativa. A supporto dell’eccezione le parti hanno osservato come il termine perentorio non sia soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali, in quanto tale sospensione non si applica alle istanze cautelari, quale quella contenuta nel ricorso in oggetto.

6. Con ordinanza n. 324 del 14.9.2016 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, delibando positivamente il primo motivo di censura. In sede di appello cautelare l’ordinanza è stata riformata, in considerazione della ritenuta integrale insussistenza di elementi di fumus boni iuris.

7. A seguito dello scambio di memorie ex art. 73 c.p.a., la causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza pubblica del 22 marzo 2017.

DIRITTO

1. Occorre preliminarmente sgombrare il campo dalle eccezioni in rito sollevate dalle resistenti, in quanto entrambe infondate.

1.1. In relazione alla asserita irricevibilità del ricorso, sostiene la parte ricorrente che, essendo stato presentato un ricorso con istanza cautelare, non opererebbe il regime della sospensione feriale dei termini, sicché il gravame risulterebbe tardivo in quanto notificato il 04.08.2016 e depositato il 24.08.2016, oltre il termine perentorio previsto dalla normativa.

L’eccezione va disattesa.

È sufficiente, sul punto, richiamare il condivisibile orientamento espresso su fattispecie analoghe dalla giurisprudenza amministrativa, secondo il quale la deroga al regime della sospensione feriale dei termini prevista dal successivo art. 5 della legge n. 742 del 1969 – in materia di “procedimento per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato” – opera esclusivamente nel senso di consentire anche in periodo feriale la trattazione della domanda cautelare nel rispetto dei termini ordinari all’uopo previsti, mentre non produce alcun effetto con riguardo ai termini di notifica e deposito del ricorso introduttivo e ad ogni altro successivo termine processuale finalizzato alla trattazione del gravame nel merito, per i quali trova invece piena applicazione la sospensione di cui al precedente art. 1..

Quanto appena rilevato trova conferma nella disposizione contenuta nell’art. 54, co. 3, cod. proc. amm., il quale stabilisce la non applicazione della sospensione feriale dei termini, prevista dal precedente comma 2, limitatamente al procedimento cautelare (C.g.a. 26 gennaio 2006, n. 29; Tar Palermo sez. I, 5 febbraio 2013, n. 298).

Dunque, il ricorso deve ritenersi tempestivo e ricevibile.

1.2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso viene argomentata da parte resistente in ragione della sua mancata notifica anche all’altra ditta offerente esclusa dalla gara per non aver raggiunto la soglia minima di sbarramento. Sul punto, e nel senso dell’infondatezza dell’eccezione, occorre rilevare che la delibazione delle censure mosse dalla parte ricorrente, appuntate sulla legittimità del provvedimento di esclusione adottato nei suoi confronti dalla stazione appaltante, prescinde dalla disamina della posizione di altri concorrenti incorsi nella medesima soglia di sbarramento, i quali dunque non possono qualificarsi come soggetti portatori di interesse uguale e contrario a quello della ricorrente.

Dunque, il ricorso non incorre nella denunciata preclusione di inammissibilità.

2. Nel merito, risulta certamente infondato il secondo motivo.

Nel caso di specie non può infatti predicarsi alcuna violazione del principio di segretezza dell’offerta economica, in quanto l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche è avvenuta solo dopo l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche (cfr. verbale del 17 e 23 giugno 2016). Dunque, non consta alcuna violazione del divieto di commistione tra le due fasi valutative, atteso che l’esclusione della ricorrente – conseguente al mancato conseguimento del punteggio minimo sull’offerta tecnica – è stata disposta per effetto di una pregressa valutazione dell’offerta tecnica, antecedente e in alcun modo condizionata dalla lettura dell’offerta economica.

Il fatto poi che l’attivazione della clausola di sbarramento sia formalmente avvenuta solo dopo l’apertura delle offerte economiche, non toglie che la stessa abbia recepito l’esito delle valutazioni delle offerte tecniche consolidatosi in epoca antecedente alla lettura delle offerte economiche. D’altra parte, l’applicazione di tale soglia di sbarramento non rispondeva a criteri di scelta discrezionale, ma costituiva passaggio del tutto vincolato dell’azione procedimentale della stazione appaltante, sicché il ritardo registrato nell’acquisizione e nella formalizzazione dell’effetto di esclusione dalla gara che da esso è conseguito non può essere equiparato al caso, del tutto divergente da quello qui in esame, in cui venga a mancare la necessaria discontinuità temporale tra le due fasi procedimentali della valutazione dell’offerta tecnica ed economica.

3. Il Collegio ritiene invece di dover confermare la prognosi – già espressa in fase cautelare – di fondatezza del primo motivo di doglianza, nonostante il diverso avviso espresso in proposito dal giudice dell’appello cautelare.

3.1. In termini generali va osservato che, secondo la concorde giurisprudenza di primo e secondo grado, il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione allorché siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo; in questo caso, infatti, sussiste comunque la possibilità di ripercorrere il percorso valutativo e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico (cfr., T.A.R. Umbria, sez. I, 11 settembre 2015, n. 365; T.A.R. Salerno, sez. II, 12 marzo 2014, n. 567; (T.A.R. Piemonte, sez. II, 15 novembre 2013, n. 1207; Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2011 n. 222; sez. V, 16 giugno 2010 n. 3806; 11 maggio 2007 n. 2355; 9 aprile 2010 n. 1999).

Viceversa, in assenza della predisposizione di subcriteri o di griglie di valutazione particolarmente dettagliate, la Commissione di gara può supplire al deficit motivazionale, insito nel punteggio numerico abbinato a criteri preventivi di giudizio non sufficientemente specifici, esplicitando le ragioni dell’attribuzione del punteggio stesso: sicché, pur ammettendosi che la mancata predeterminazione di parametri precisi e puntuali possa far sì che l’assegnazione dei punteggi in forma esclusivamente numerica determini un deficit motivazionale, nondimeno si ammette che a tale carenza la stazione appaltante possa rimediare illustrando le ragioni della valutazione effettuata, in relazione ai vari elementi in cui si articola ciascun criterio (Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2012, n. 1332 e 18 aprile 2013, n. 2142; TAR Milano, III, 16 ottobre 2012, n. 2537; TAR Umbria, 2 novembre 2011, n. 355).

In senso conforme a questa impostazione si pongono sia le previsioni contenute all’art. 95, commi 8 e 9, d.lgs. 50/2016; sia le “Linee Guida n. 2 dell’ ANAC “di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti offerta economicamente più vantaggiosa” del 21 settembre 2016 n. 1005″, le quali prevedono che “in relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni“.

3.2. Nel caso di specie la Commissione di gara non ha provveduto, mediante l’esplicitazione delle ragioni del giudizio, ad emendare l’intrinseca insufficienza motivazionale del punteggio numerico attribuito alle offerte tecniche delle imprese partecipanti alla gara, determinata dalla genericità dei parametri di valutazione prefissati dal capitolato e dal disciplinare di gara, e aggravata dalla loro mancata articolazione in criteri e sub-criteri.

In particolare, con riguardo al criterio di valutazione “proposte migliorative”, pur potendosi concordare su cosa debba intendersi per apporto “migliorativo” del servizio (valutabile come incremento della sua funzionalità sul piano quantitativo e qualitativo), non può disconoscersi che nei verbali ed atti della gara per cui è causa manchi qualunque elemento interpretativo (esplicito o implicito) che consenta di comprendere, in concreto, le ragioni per le quali le offerte tecniche in gara si siano viste assegnare un certo punteggio numerico.

Analoga considerazione deve svolgersi con riguardo al parametro riferito al sistema di controllo di gestione del ritiro/ consegna indumenti/ dpi (caratteristiche e funzionalità del software utilizzato e sistema organizzativo per la gestione dei reclami).

3.3. Eloquente appare poi il fatto che la stazione appaltante, nei suoi scritti difensivi, sostenga la sufficiente analiticità dei parametri di valutazione delle offerte soffermandosi, tuttavia, sui soli parametri riferiti alla qualità della fornitura e al servizio di lavaggio, ovvero sui soli parametri che risultavano dettagliati mediante puntuali subcriteri (si vedano le pagg. 6, 7, 8 memoria del 31.1.2017); e per contro non fornisca, neppure ex post, una plausibile spiegazione delle divergenze nelle graduazioni dei punteggi conseguiti dalle ditte concorrenti in relazione ai due parametri in contestazione.

Risulta quindi confermato il fatto che la genericità dei criteri in parola non consente di decifrare a quali specifici aspetti organizzativi della prestazione offerta e/o a quali esigenze da perseguire mediante la stessa, pur riguardata dagli specifici angoli visuali sottesi ai predetti criteri, la Commissione di gara abbia avuto riguardo ai fini dell’attribuzione dei corrispondenti punteggi.

Dalla carente formulazione del capitolato e del disciplinare di gara, non compensata da alcuno sforzo motivazionale a corredo della valutazione delle offerte, discende, dunque, il difetto di un’intellegibile correlazione motivazionale tra “criterio” e “punteggio” nei giudizi espressi dalla Commissione con riguardo ai due parametri tecnici qui in esame.

3.4. Peraltro, la valutazione delle offerte tecniche è avvenuta mediante la comparazione delle soluzioni offerte dai diversi concorrenti, il che accresce l’esigenza che la Commissione illustrasse, sia pure succintamente, le ragioni di preferenza di una offerta rispetto ad un’altra, anche queste non evincibili dal rinvio ai criteri indicati nella lex specialis di gara.

Ora, in disparte la genericità dei criteri, nella griglia redatta dalla Commissione di valutazione sono riportati i soli punteggi numerici attribuiti ai partecipanti alla gara, senza alcun riferimento a punteggi minimi, subcriteri o altri elementi specifici che consentano di ricostruire l’iter decisionale, di delimitare il giudizio discrezionale della Commissione di gara nell’ambito di un minimo e di un massimo e di rendere percepibile l’iter logico seguito nel giudicare le singole offerte.

3.5. Nella sua memoria difensiva l’Amministrazione ha contestato l’interesse della ricorrente alla censura in esame, per avere la stessa parte ricorrente lamentato la non comprensibilità della valutazione numerica delle offerte pur avendo ottenuto – con riguardo al parametro riferito alle proposte migliorative – il massimo punteggio tra i concorrenti (3,20 su 5).

L’eccezione non pare condivisibile. Le valutazioni contestate prendono in considerazione due parametri, a ciascuno dei quali è attribuito un range di punteggio da 0 a 5. In relazione ad essi la ricorrente ha totalizzato rispettivamente 3,2 e 1,4 punti, per un punteggio totale pari a 19,58, che si è discostato di uno scarto di soli 0,42 punti dalla soglia di sbarramento dei 20 punti.

Dunque, l’interesse al ricorso risulterebbe apprezzabile, in ipotesi, anche se limitato alla contestazione di uno solo dei due parametri in questione (quello in relazione al quale la ricorrente ha conseguito 1,4 punti).

3.6. In ogni caso, e più in generale, l’interesse della ricorrente non è indirizzato alla contestazione della valutazione comparativa tra le offerte in gara, quanto alla contestazione della sua esclusione dalla gara conseguente al mancato raggiungimento della soglia di sbarramento; e tale provvedimento di esclusione viene censurato non in quanto illogico o ingiusto (in relazione alla sottostante graduazione del punteggio), ma in quanto immotivato, e quindi potenzialmente arbitrario.

L’impostazione con la quale è stata svolta la censura (afferente quindi ad una esclusione immotivata) la pone quindi al riparo da possibili obiezioni in ordine alla mancata dimostrazione da parte della ricorrente del maggior pregio della propria offerta rispetto a quella delle altre concorrenti, che è questione che esula dall’oggetto del presente giudizio. Resta vero, peraltro, che – in assenza di una intellegibile individuazione degli specifici profili oggetto di valutazione che hanno orientato i giudizi della stazione appaltante – ogni contestazione in ordine alla congruità dei giudizi (negli stretti limiti in cui può ritenersi ammessa in sede giurisdizionale) risulterebbe oltremodo ardua, se non vana.

4. Il ricorso deve essere conclusivamente accolto per le ragioni sin qui esposte, con conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione, conseguendone in capo alla stazione appaltante l’obbligo di riedizione della procedura di gara.

5. L’esito di parziale accoglimento delle censure svolte in ricorso e la peculiarità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, ed in particolar modo i provvedimenti di esclusione della ricorrente e di aggiudicazione della gara, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere

Giovanni Pescatore, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Pescatore Domenico Giordano

IL SEGRETARIO

L'articolo Valutazione offerte in forma numerica: la sentenza del TAR Piemonte proviene da Giurdanella.it.

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Commistione di criteri in sede di valutazione delle offerte: la pronuncia del Cds https://www.giurdanella.it/2016/10/commistione-di-criteri-in-sede-di-valutazione-delle-offerte-la-pronuncia-del-cds/ Wed, 12 Oct 2016 09:19:11 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=32056 Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4184 dell’11 ottobre 2016, ha esteso anche ai lavori il principio del divieto di commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e criteri afferenti alla valutazione dell’offerta. I giudici di Palazzo Spada hanno affermato che “l’onere di immediata impugnazione del bando o del disciplinare di gara […]

L'articolo Commistione di criteri in sede di valutazione delle offerte: la pronuncia del Cds proviene da Giurdanella.it.

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Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4184 dell’11 ottobre 2016, ha esteso anche ai lavori il principio del divieto di commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e criteri afferenti alla valutazione dell’offerta.

I giudici di Palazzo Spada hanno affermato che “l’onere di immediata impugnazione del bando o del disciplinare di gara sussiste solo in caso di clausole escludenti, tra cui quelle che impediscono la partecipazione alla gara; altrettanto non può ritenersi per le previsioni della lex specialis che invece disciplinano la fase di valutazione delle offerte. Invero, la lesività di queste ultime si manifesta solo per effetto della successiva applicazione da parte della commissione di gara, per cui nessun onere di immediata impugnativa è configurabile prima di questo momento, sia che per effetto di tali clausole l’aggiudicazione sia disposta in favore di altri, sia che in ragione delle medesime una concorrente non raggiunga la soglia di sbarramento per la successiva valutazione delle offerte“.

Il Collegio ha, inoltre, ravvisato l’illegittimità del disciplinare di una gara per l’affidamento di lavori (nella specie si trattava di lavori di manutenzione ordinaria delle reti idriche, fognarie, depuratori ed impianti ad essi connessi) che abbia previsto il conferimento del 50% del punteggio teorico massimo ai partecipanti in possesso di certificazioni di qualità aziendale, con previsione di una soglia di sbarramento di poco superiore (soli 4 punti).

Nel rispetto dei principi di concorrenzialità e par condicio vigenti in materia di appalti pubblici, le stazioni appaltanti non possono inserire – tra i criteri di valutazione delle offerte – elementi riguardantii alla capacità tecnica dell’impresa; principio questo che può essere derogati solo in casi particolari dall’Amministrazione, e cioè quando si tratti di dare valore a profili soggettivi destinati ad avere ripercussioni specifiche sulle modalità di esecuzione dell’appalto, ma ciò alla condizione che il punteggio attribuibile alle offerte per elementi di carattere soggettivo non incida in maniera preponderante su quello complessivo.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

Pubblicato il 11/10/2016

N. 04184/2016 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 940 del 2016, proposto da:

Acqualatina S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Ferrantini e Alfredo Zaza D’Aulisio, con domicilio eletto presso l’avvocato Francesco Cardarelli in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, n. 47;

contro

Fraem Costruzioni S.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI Cogec Srl, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Raponi, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro, n. 13;

Cirf S.r.l., quale capogruppo mandatario del RTI con Massicci S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Greco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Baldo degli Ubaldi, n. 71;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, n. 19/2016, resa tra le parti, concernente l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria di reti idriche, fognarie, depuratori ed impianti ad essi connessi da eseguirsi nel territorio dell’A.T.O. 4 – Lazio meridionale – area nord;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fraem Costruzioni S.r.l. e della Cirf S.r.l., nelle rispettive qualità in epigrafe;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2016 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Alfredo Zaza D’Aulisio, Carlo Greco e Fabio Ramponi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Acqualatina s.p.a., gestore del Servizio Idrico Integrato dell’A.T.O. 4 – Lazio Meridionale, ha indetto con bando del 23 marzo 2015 una gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D. lgs 163 del 2006, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi da eseguirsi nel territorio di propria competenza conclusasi con l’aggiudicazione definitiva al RTI Appalti Cirf/Massicci.

2.La Fraem Costruzioni s.r.l., nella qualità in epigrafe, collocatasi in quarta ed ultima posizione della graduatoria finale, ha impugnato dinanzi al T.a.r. del Lazio, sezione staccata di Latina, tutti gli atti relativi alla procedura in questione per ottenere l’annullamento dell’intera gara e la sua riedizione.

A sostegno dell’impugnativa ha dedotto:

I) violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 83 c.c.p. per illegittima commistione tra criteri afferenti alla valutazione dell’offerta e criteri relativi a requisiti soggettivi di ammissione, con riferimento ai sub criteri C e D del disciplinare; eccesso di potere per manifesta incoerenza;

II) violazione e falsa applicazione dell’art. 44 c.c.p. e dell’art. 50 Direttiva CEE 2004/18/C;

III) violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.c.p. e del principio della sostenibilità economica dell’offerta e della sua concreta realizzabilità. Eccesso di potere per illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto e incoerenza della procedura amministrativa e dei relativi esiti;

IV) violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del D.lgs n. 163 del 2006 per mancata predeterminazione di precisi e puntuali criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell’offerta;

V) violazione e falsa applicazione dell’art. 85 d.lgs 163 del 2006 per il ricorso alla gara telematica in assenza delle condizioni di cui al comma 3 dell’art. 85 c.c.p. e, in particolare, la valutazione delle offerte effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico.

Acqualatina s.p.a. ha resistito al ricorso, eccependone l’inammissibilità per difetto di interesse, per la impossibilità della ricorrente di rendersi aggiudicataria della gara, nonché la tardività dell’impugnazione dei criteri di attribuzione dei punteggi e degli elementi di valutazione dell’offerta tecnica.

3. Con la sentenza segnata in epigrafe l’adito tribunale, riconosciuto sussistente l’interesse al ricorso in relazione allo scopo di ottenere l’annullamento dell’intera gara, ha accolto il ricorso ed ha annullato gli atti impugnati.

In particolare i primi giudici hanno osservato quanto segue.

3.1. L’art. 7 comma 3 del disciplinare di gara aveva stabilito che “la valutazione dell’offerta tecnica, con un fattore ponderale complessivo di 40 punti su 100 punti, avverrà distintamente per ciascuno degli elementi e sub-elementi indicati al successivo art. 7-bis del presente disciplinare di gara in ragione dei rispettivi pesi e sub pesi attribuiti a ognuno di essi secondo la seguente formula (…)”.

L’art. 7 bis indicava i criteri per l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica, elencando quattro elementi di valutazione a loro volta articolati in due/tre sub-elementi, per ognuno dei quali era prevista l’attribuzione di massimo 10 punti per complessivi 40 punti.

L’elemento di valutazione “C. Gestione ambientale” era articolato in due sub-elementi denominati come “c.1) numero di certificati e di procedure aziendali rilasciati da enti accreditati ACCREDIA o equivalenti” e “c.2) qualità dei certificati e delle procedure aziendali possedute dai concorrenti per la gestione ambientale”.

L’elemento di valutazione “D. Gestione Sicurezza” era articolato in due sub-elementi descritti, rispettivamente, come “d.1) numero di certificati e di procedure aziendali rilasciati da enti accreditati ACCREDIA o equivalenti” e “d.2) qualità dei certificati e delle procedure aziendali possedute dai concorrenti per la gestione sulla salute e sicurezza”.

Nello stesso articolo era stabilito, per entrambi gli elementi, che Acqualatina riteneva importante che l’appaltatore desse evidenza delle misure di gestione che avrebbe applicato durante l’esecuzione del contratto, aggiungendo che tale valutazione sarebbe stata fatta in base al numero dei certificati e di procedure aziendali rilasciati da enti accreditati (5 punti) e alla qualità degli stessi che avessero attinenza con l’oggetto contrattuale.

3.2. In definitiva il disciplinare di gara prevedeva che, dei 40 punti complessivi previsti per la valutazione del progetto tecnico, 20 punti venissero attributi in base al possesso di titoli rilasciati da enti accreditati sulla base delle capacità tecniche possedute dalle partecipanti ma che nulla avevano a che vedere con la qualità dell’offerta tecnica.

Detta previsione, secondo il tribunale, era illegittima, come lamentato dalla ricorrente, perché contraria al principio che vieta la commistione fra i criteri soggettivi di pre-qualificazione – cioè quelli riguardanti le capacità tecniche specifiche della ditta partecipante – e i criteri afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione – criteri che invece devono premiare la qualità del progetto in relazione all’oggetto della gara.

3.3. Secondo il tribunale doveva riaffermarsi il principio di necessaria separazione tra la capacità tecnica dell’impresa secondo le certificazioni ricevute e la sua pregressa esperienza da un lato e dall’altro i criteri di valutazione specifica dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione; del resto anche la giurisprudenza che aveva ritenuto non assoluto tale principio, ammettendo la possibilità che la legge di gara potesse introdurre valutazioni sulle caratteristiche soggettive ai fini della selezione dell’offerta, limitava tale possibilità allorché a) gli aspetti dell’attività dell’impresa possano effettivamente illuminare la qualità dell’offerta e b) a condizione che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo.

Tali condizioni derogatorie del principio generale, secondo il T.a.r. erano assenti nel caso di specie, soprattutto in vista dell’attribuzione di metà punteggio fondata sulle qualità soggettive.

4. Con atto di appello notificato l’8 febbraio 2016 Acqualatina s.p.a. ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentando: a) innanzitutto l’erroneo rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse per mancato superamento della c.d. prova di resistenza, in quanto anche se la ricorrente avesse ottenuto l’intero punteggio riservato all’offerta tecnica ovverosia 40 punti, avrebbe conseguito un totale di 86,362 punti, comunque inferiore ai complessivi punti 96,977 conseguiti dal raggruppamento aggiudicatario; b) in secondo luogo l’altrettanto erroneo rigetto dell’eccezione di tardività dell’impugnazione dei criteri di valutazione dell’offerta, in quanto contenuti ab origine nell’art. 7 bis del disciplinare di gara ed astrattamente idonei ad impedito da subito a tutti i concorrenti di formulare un’offerta corretta e consapevole; c) in terzo luogo l’erroneo accoglimento nel merito del ricorso, giacchè le contestate certificazioni erano finalizzate non solo alla dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi, ma anche a individuare l’organizzazione di impresa ed i metodi produttivi, tanto più se avessero consentito di eseguire le prestazioni da affidare con un valore aggiunto: essi in sostanza costituivano l’indice di un bagaglio formativo ed organizzativo dal quale desumere la qualità oggettiva dell’offerta; d) in quarto luogo poi l’erronea interpretazione ed applicazione del divieto di commistione tra criteri soggettivi ed oggettivi che nel caso di specie, riguardante la manutenzione ordinaria delle reti del servizio idrico integrato, non poteva trovare applicazione, in quanto l’affidabilità tecnica comprovata assurgeva a criterio di giudizio dell’offerta, delle prestazioni da fornire e delle loro modalità di esecuzione; e) in quinto luogo la genericità ed astrattezza delle censure spiegate in primo grado in relazione alla dedotta commistione tra criteri e la altrettale genericità delle conclusioni raggiunte dai primi giudici, del tutto slegate dalla concretezza della fattispecie in esame.

Ha resistito al gravame Fraem Costruzioni s.r.l., la quale ha difeso la correttezza della sentenza dal giudice di primo grado, contestando la fondatezza dei motivi di appello con un’ampia e approfondita memoria.

Si è costituita in giudizio anche l’aggiudicataria Appalti Cirf s.r.l. che ha dichiarato di condividere i motivi di gravame, di cui ha pertanto chiesto l’accoglimento, non mancando di sottolineare che la sentenza impugnata non aveva pronunciato l’inefficacia del contratto, che non sussistevano comunque i presupposti per la relativa dichiarazione e che anche l’eventuale rigetto dell’appello non avrebbe giammai potuto travolgere il contratto stesso.

All’udienza pubblica del 21 luglio 2016 la causa è passata in decisione.

5. L’appello è infondato e deve essere respinto, potendo sul punto richiamarsi le conclusioni cui la Sezione è pervenuta con la sentenza n. 1890 del 12 maggio 2016, relativa alla stessa gara di appalto impugnata da altra concorrente.

5.1. Non meritano infatti favorevole considerazione le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità per mancata prova di resistenza e di irricevibilità (recte: inammissibilità) per mancata impugnazione del disciplinare di gara.

Quanto alla prima, come puntualizzato nella ricordata sentenza n. 1890 del 2016, “…la censura accolta in primo grado, di illegittimità del disciplinare di gara nella parte in cui ai fini della valutazione delle offerte tecniche avrebbe illegittimamente introdotto elementi di carattere soggettivo, attinenti alla partecipazione delle imprese alla procedura di affidamento, non richiede il superamento della prova di resistenza.

Infatti, in questo caso la soddisfazione dell’interesse ad agire vantato dalla parte ricorrente, consistente nell’aggiudicazione della gara (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 26 luglio 2012, n. 30), non può prescindere da un’attività di esecuzione del giudicato di annullamento da parte dell’amministrazione. Tale aggiudicazione può più precisamente essere ottenuta solo all’esito di una nuova valutazione delle offerte sulla base di clausole di lex specialis sostitutive di quelle accertate essere in contrasto con il divieto di commistione tra requisiti partecipativi ed elementi di valutazione delle offerte. In ragione di ciò, non si può pretendere che a comprova di tale condizione dell’azione la ricorrente prospetti che senza le clausole impugnate essa avrebbe conseguito l’aggiudicazione, perché in questo modo sarebbe addossato alla parte una prova diabolica, e cioè di formulare una prognosi sull’esito della successiva fase di rinnovazione dell’attività amministrativa in esecuzione del giudicato”.

In relazione alla seconda eccezione, non può che condividersi che “…secondo l’incontrastata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (ex multis: Cons. Stato, Ad. plen. 29 gennaio 2003, n. 1, III, 14 maggio 2015, n. 2413, 2 febbraio 2015, n. 491; V, 20 novembre 2015, n. 5296, 16 novembre 2015, n. 5218, 1 agosto 2015, n. 3776, 21 luglio 2015, n. 3611, 18 giugno 2015, n. 3104, 3 giugno 2015, n. 2713; VI, 8 febbraio 2016, n. 510) l’onere di immediata impugnazione del bando o del disciplinare di gara sussiste solo in caso di clausole escludenti, tra cui quelle che impediscono la partecipazione alla gara.

Altrettanto non può sostenersi per le previsioni di lex specialis che invece disciplinano la fase di valutazione delle offerte. La lesività di queste ultime si manifesta infatti solo per effetto della successiva applicazione da parte della commissione di gara, per cui nessun onere di immediata impugnativa è configurabile prima di questo momento, sia che per effetto di tali clausole l’aggiudicazione sia disposta in favore di altri, sia che – come avvenuto nel caso di specie – in ragione delle medesime una concorrente non raggiunga la soglia di sbarramento per la successiva valutazione delle offerte”.

5.2. Anche nel merito le motivazioni di cui alla già citata sentenza n. 1890 del 2016 sono interamente applicabili al caso di specie.

Infatti “….in base al disciplinare di gara oggetto della procedura di affidamento in contestazione per 20 dei complessivi 40 punti previsti per l’offerta tecnica la relativa assegnazione è basata sul possesso di certificazioni di qualità aziendale. In particolare, per l’elemento di valutazione «gestione ambientale», sono previsti i seguenti sub-elementi: «numero di certificati e di procedure aziendali rilasciati da enti accreditati Accredia o equivalenti» e «qualità dei certificati e delle procedure aziendali possedute dai concorrenti per la gestione ambientale», con previsione di 5 punti per ciascuno di essi. Analogamente, l’elemento di valutazione «gestione della sicurezza» è articolato in due sub-elementi, consistenti nel «numero di certificati e di procedure aziendali rilasciati da enti accreditati Accredia o equivalenti» e nella «qualità dei certificati e delle procedure aziendali possedute dai concorrenti per la gestione sulla salute e sicurezza», anche in questo caso con previsione di un punteggio di 5 punti per ciascuno”.

5.3. Alla luce di ciò anche gli ulteriori motivi di gravame, che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

5.3.1. Come infatti esattamente rilevato dal giudice di primo grado, attraverso il richiamo al precedente di questa Sezione costituito dalla sentenza 20 agosto 2013 n. 4191, i principi di massima concorrenzialità e par condicio vigenti in materia di appalti pubblici impediscono in linea di principio alle stazioni appaltanti di introdurre tra i criteri di valutazione delle offerte elementi attinenti alla capacità tecnica dell’impresa, come appunto le certificazioni di qualità aziendale (cfr. inoltre: Cons. Stato, III, 18 giugno 2012, n. 3550; V, 3 ottobre 2012, n. 5197; VI, 4 ottobre 2011, n. 5434).

A questo principio occorre dare continuità nella presente fattispecie controversia, pur nella consapevolezza di alcune aperture giurisprudenziali, cui Acqualatina si appella, volte ad introdurvi deroghe, ogniqualvolta attraverso questa commistione l’amministrazione abbia inteso valorizzare ai fini della valutazione delle offerta non già i requisiti soggettivi in sé intesi, bensì quei profili soggettivi diretti a riflettersi in modo specifico sullo svolgimento dell’appalto (cfr. Cons. Stato, III, 21 dicembre 2011, n. 6777; V, 23 gennaio 2012, n. 266, 28 agosto 2009 n. 5105).

5.3.2. Risolutivo in senso contrario agli assunti dell’appellante è nel caso di specie il rilievo determinante delle certificazioni aziendali ai fini della valutazione tecnica delle offerte, pari al 50% del punteggio teorico massimo, per giunta con previsione di soglia di sbarramento di poco superiore (soli 4 punti). Infatti, come tra l’altro ricordato nella citata sentenza di questa Sezione del 3 ottobre 2012, n. 5197, le aperture giurisprudenziali nel senso di ammettere deroghe al divieto di commistione in esame hanno nondimeno posto in rilievo la necessità che il punteggio attribuibile alle offerte per elementi di carattere soggettivo non incida in maniera rilevante su quello complessivo. Per come congegnata la valutazione delle offerte da Acqualatina, nel caso di specie il peso delle certificazioni aziendali è invece decisivo.

6. In conclusione l’appello deve essere respinto.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna Acqualatina s.p.a. e Cirf s.r.l., nella qualità in atti, al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio in favore di Fraem Costruzioni s.r.l., che si liquidano complessivamente in €. 8.000,00 (ottomila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele Prosperi Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO

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