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]]>Il Tar marchigiano ha dunque rimesso alla Corte europea una interessantissima questione in materia ambientale, in specie con riferimento all’esperibilità della Valutazione di Impatto Ambientale ad impianto già realizzato nel caso di annullamento dell’autorizzazione per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA.
Dopo aver richiamato i principi e la legislazione europea, da cui emerge una chiara enunciazione del carattere preventivo della VIA, l’ordinanza richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia la quale parrebbe non escludere del tutto la possibilità di rimediare al mancato esperimento dalla procedura; peraltro, come ricorda lo stesso Tar, vi è un precedente in termini opposti, nel senso della contrarietà al diritto comunitario di una norma generale che permettesse la realizzazione della VIA a posteriori (Corte giust. UE 3 luglio 2008, causa C-215/06 Commissione contro Irlanda), ribadendo la natura preventiva della procedura di VIA.
Nel caso in esame ci si troverebbe di fronte a circostanze eccezionali che permetterebbero l’esperimento a posteriori della procedura di VIA, (in presenza, di autorizzazioni annullate a causa della mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale in ragione di norme contrarie al diritto comunitario). La posizione del Tribunale è che tale possibilità non sia, almeno prima facie, in contrasto con il diritto comunitario, alla luce della sentenza Corte giust. UE 7 gennaio 2004, C-201/02, Wells. Inoltre, nel caso in esame la fattispecie sarebbe assimilabile all’annullamento dell’autorizzazione per illegittimità, per la quale anche la normativa interna (art. 29, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006) prevede la possibilità di ripetere la VIA annullata. Ciò sarebbe coerente con quanto stabilito dalla giurisprudenza europea più rigorosa.
Pertanto il Tar ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se, in riferimento alle previsioni di cui all’art. 191 del TFUE e all’art.2 della direttiva 2011/92/UE, sia compatibile con il diritto comunitario l’esperimento di un procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (ed eventualmente a VIA) successivamente alla realizzazione dell’impianto, qualora l’autorizzazione sia stata annullata dal giudice nazionale per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, in quanto tale verifica era stata esclusa in base a normativa interna in contrasto con il diritto comunitario.
Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza.
***
N. 00185/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 732 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Corridonia, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Forte, con domicilio eletto presso Chiara Scavo in Ancona, Via Goito 2;
contro
Provincia di Macerata, rappresentata e difesa dagli avv. Silvia Sopranzi, Franco Gentili, con domicilio eletto presso Avv. Paolo Cesaroni in Ancona, Via Cardeto, 16; Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente, non costituita in giudizio;
nei confronti di
VBIO1 Societa’ Agricola S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Azzurra Santarelli, Alessandra Piccinini, con domicilio eletto presso Avv. Francesca Del Borrello in Ancona, Via Giuseppe Ragnini, 5;
Regione Marche, rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale De Bellis, con domicilio eletto presso . Servizio Legale Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;
Arpam Dipartimento Provinciale di Macerata, Arpam – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche,non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– della determinazione Dirigenziale n.243 – 10° Settore del 7.7.2014, a firma del Dirigente del Settore Ambiente Provincia di Macerata, avente ad oggetto “.Lgs 152/06 art.23 e segg. L.R. 3/2012 Capo III – Procedura V.I.A. Impianto Biogas potenza nominale 999 KWe sito in loc. Sarrocciano nel Comune di Corridonia: Proponente: VBIO1 Società Agricola s.r.l. Giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni.- e di ogni atto precedente e presupposto, conseguente ,e comunque connesso, anche non cognito dal Comune ricorrente, tra cui, in particolare, per quanto occorrer serva,- della determinazione Dirigenziale n.374 – 10° Settore del 15.11.2013, a firma del Dirigente del Settore Ambiente Provincia di Macerata, avente ad oggetto “D.Lgs.152/05 art.20: L.R. 3/2012 art.8. Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. Progetto : Impianto Biogas potenza nominale 999 KWe sito in loc. Sarrocciano nel Comune di Corridonia. Proponente: VBIO1 s.a. s.r.l. Assoggettamento alla procedura di V.I.A.;- tutti gli atti prodromici e preparatori alla Determina del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Macerata n.243/14, ivi compresi, espressamente, i pareri resi dagli Enti a ciò deputati e. così, con elencazioe, da considerarsi solo indicativa e non esaustiva, delle note ARPAM prot. n.6999 del 27.2.2014, prot. n.17466 del 23.5. 2014 e prot. n.21988 del 27.6.2014.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Macerata e di Vbi01 Societa’ Agricola S.r.l. e di Regione Marche;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con istanza formulata ai sensi dell’art.12 del Decreto Legislativo 387 del 2003, la VBIO1 Società Agricola S.r.l. ha richiesto alla Regione Marche — P.F. Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas ed Idrocarburi-, l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse di potenza nominale pari a 999 kwe, impianto ricadente nel Comune di Corridonia.
Considerato che la legge Regione Marche 7/2004, vigente all’epoca della presentazione della domanda, prevedeva la sottoposizione del progetto a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (c.d. screening), la società aveva, altresì, proposto, in data 4.10.2011, apposita istanza alla Provincia di Macerata, competente in materia di valutazioni ambientali.
In data 26.1.2012, la Provincia di Macerata archiviava il procedimento di verifica di assoggettabilità, avendo l’art. 24 della intervenuta Legge Regione Marche.20/2011, in vigore dal 9.11.2011, modificato la lettera n-terdecies) del punto 6) dell’allegato B2 alla Legge Regione Marche 7/2004, nel senso di escludere dalla V.I.A. i progetti sotto la soglia potenziale termica di 3Mwt.
La Regione Marche con “Decreto del Dirigente della P.F. rete elettrica regionale autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi” n. 52/EFR del 5.6.2012 rilasciava quindi alla predetta società l'”Autorizzazione a realizzare ed esercitare l’impianto di produzione di energia elettrica da Biogas nel Comune di Loro Piceno (MC)”.
Con ricorso promosso innanzi a questo tribunale (Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche), il Comune di Corridonia ha impugnato il predetto decreto.
La domanda di sospensione interinale dell’esecuzione del provvedimento impugnato era stata respinta dal TAR con ordinanza n 441/2012. In appello, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare, nei limiti dell’invito al TAR a fissare con celerità l’udienza di trattazione del merito. A seguito di tale udienza, questo tribunale, con sentenza 10.10.2013 n. 659 ha accolto il ricorso, con decisione confermata dal Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. IV 22.9.2014 n.4730).
Le decisioni hanno annullato la predetta autorizzazione regionale dichiarando non applicabile la citata legge regionale 20/2011 e, in ogni caso, in ragione del contrasto tra l’art. 24 della legge Regione Marche n.20/11 e la direttiva 2011/92/UE (con conseguente disapplicazione della norma interna). Ciò anche alla luce della la sentenza 22.5.2013 n. 93 della Corte Costituzionale, con la quale sono stati dichiarati incostituzionali gli allegati alla Legge Regione Marche 3/2012(non applicabile alla presente controversia, ma che ugualmente prevedeva l’esenzione da verifica di assoggettabilità sulla base di soglie numeriche) nella parte in cui una serie di progetti erano esonerati dalla unicamente in base a soglie numeriche relative alla potenza o all’estensione territoriale degli impianti e non già alla luce dei criteri di cui all’allegato III della direttiva 2011/92/UE.
Successivamente al deposito della sentenza del TAR, la VBIO1, ha presentato domanda di avvio della procedura di impatto ambientale di cui al combinato disposto dell’art. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e dell’art. 12 e segg. della legge Regione Marche 3/12.
Con determina dirigenziale n. 374 del Settore 10 — Ambiente del 15.11.2013 è stato disposto l’assoggettamento a VIA del progetto. Con l’impugnata determinazione Dirigenziale n.243 – 10° Settore del 7.7.2014, del Dirigente del Settore Ambiente Provincia di Macerata, è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni.
Il ricorso deduce, tra l’altro, la censura di violazione e/o elusione e/o falsa e/o erronea applicazione dell’art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, della direttiva 85/337/CEE (ora 2011/92) art. 2 nn. 1-3 primo comma, sostenendo che l’impianto già realizzato non poteva essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (cosiddetto screening) VIA.
Il Comune ricorrente ha successivamente impugnato con motivi aggiunti ulteriori atti della Provincia, non di interesse in questa sede e relativi ad un riesame dell’autorizzazione, concluso positivamente, per altri profili.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione sul merito alla pubblica udienza del 10.12.2015.
1 Va premesso che il Collegio ritiene che il giudizio debba essere sospeso al fine di richiedere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una decisione in ordine alla compatibilità comunitaria dell’esperibilità della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 4 c.2 direttiva 2011/92/UE) e, conseguentemente, alla VIA, relativamente ad un impianto già realizzato. Nel caso in esame, ciò è avvenuto a seguito di annullamento giurisdizionale dell’autorizzazione concessa in assenza di verifica di assoggettabilità a VIA. Le autorizzazioni concesse illegittimamente in assenza di verifica di assoggettamento a valutazione di impatto ambientale sono state oggetto di diverse sentenze di annullamento di questo Tribunale (Tar Marche 559/2013, 659/2013, 61/2014, 64/2014, 707/2014, 377/2015 e 486/2015), alcune delle quali, come quella oggetto del presente ricorso, confermate in appello, e hanno riguardato il periodo di vigenza delle leggi Regione Marche 20/2011 e 3/2012, fino alle modifiche introdotte dalla successiva legge regionale 30/2012.
1.1 Riguardo la normativa nazionale e regionale applicabile, va premesso che all’epoca dell’adozione del provvedimento autorizzativo successivamente annullato (autorizzazione regionale n. 52/EFR del 25.6.2012 ), la normativa nazionale prevedeva la verifica di assoggettabilità alla VIA solo per gli impianti per la produzione di energia elettrica (e di vapore e acqua calda) con potenza termica complessiva superiore a 50 MW (v. punto 2-a dell’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006).
1.2 In dichiarata attuazione di quanto previsto dalla legge nazionale, la legge regione Marche 20/2011 (in vigore dal 9.11.2011) prevedeva l’esenzione della verifica di assoggettabilità a VIA per gli “Impianti termici, inclusi quelli a celle a combustibile, per la produzione di energia elettrici vapore e acqua calda alimentati a biomasse, a olii combustibili vegetali o a biodiesel, di potenza termica nominale inferiore ad 3 MW”.
1.3 Come già accennato, l’archiviazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, sulla base dell’entrata in vigore della legge appena richiamata, e quindi la mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ha portato all’annullamento dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Marche, con l’impianto già in funzione, che è stato successivamente spento, con avvio della procedura di verifica di assoggettabilità di cui al combinato disposto dell’art. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e dell’art. 12 e segg. della L.R. 3/12.
1.4 La legge Regione Marche 20/2011 è stata modificata dalla legge regionale 3/2012 (quest’ultima legge, che confermava l’esenzione da verifica di assoggettabilità a VIA sulla base di soglie numeriche, come già accennato è stata dichiarata incostituzionale, per tale parte, dalla sentenza 22.5.2013 n. 93 della Corte Costituzionale). Infine quest’ultima legge è stata modificata dalla legge Regione Marche 19.10.2012 n. 30, con la quale la Regione ha provveduto ad introdurre modifiche sia all’art. 3 che all’allegato C della legge regionale 3 del 2012, recanti l’esplicita previsione della necessità di tener conto, caso per caso ed indipendentemente dalle soglie dimensionali, di tutti i criteri di selezione dei progetti indicati negli allegati della direttiva. La nuova procedura di VIA è stata effettuata secondo le previsioni di cui sopra, nonché secondo quelle della normativa nazionale.
2 Sempre con riguardo alla normativa nazionale, l’art.15 c. 4 del DL 25.6.2014 n. 91 recava la previsione che, nei casi in cui dovessero essere sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma, anche a seguito di annullamento dell’autorizzazione in sede giurisdizionale, impianti già autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata a suo tempo ritenuta esclusa sulla base delle soglie individuate nell’Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, e nella legislazione regionale di attuazione la procedura di verifica di assoggettabilità fosse svolta a norma dell’articolo 6, comma 7, lettera c), del predetto decreto legislativo, ferma restando la prosecuzione dell’attività fino all’adozione dell’atto definitivo da parte dell’autorità competente e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. La norma non è stata convertita in legge, per cui non ha trovato applicazione.
2.1 Per completezza, sempre con riguardo alla normativa nazionale, con la modifica all’art. 6 comma 7-c del d.lgs. 152/2006 introdotta dall’art. 15 comma 1-c del già citato DL 24.6.2014 n. 91 è stata prevista l’introduzione di nuove soglie mediante decreto ministeriale, con la precisazione che nel frattempo la valutazione circa la verifica di assoggettamento doveva essere effettuata caso per caso sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006. Come è noto, in precedenza la Commissione Europea aveva avviato la procedura d’infrazione di infrazione 2009/2086 per non conformità delle norme nazionali (Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006) con la direttiva VIA 2011/92/UE relativamente, tra l’altro, alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Con il decreto ministeriale n. 52 del 30.3.2015 sono state emanate le “Linee guida nazionali destinate a ridefinire i criteri e le soglie per determinare l’assoggettamento alla procedura di verifica dei progetti dell’Allegato IV del D.Lgs.152/2006”, portando all’archiviazione della procedura in data 19.11.1015. Il decreto però non è applicabile ratione temporis al giudizio in esame per cui la sua conformità alla direttiva non è oggetto del presente giudizio.
3 Ne consegue, ad avviso del Collegio, che nell’ordinamento interno italiano non è attualmente presente alcuna norma che disciplini la valutazione di impatto ambientale cosiddetta postuma, ad impianto realizzato. Per gli impianti già autorizzati, l’art.29, comma 1, del d.lgs. n.152/2006 stabilisce semplicemente che i provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale sono annullabili per violazione di legge, come avvenuto nel caso in esame. In caso di realizzazione degli impianti senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, il medesimo art.29 del d.lgs. n.152/2006 dispone, al comma 4, che l’autorità competente, valutata l’entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, o, in caso di inottemperanza, d’ufficio.
Il successivo comma 5 prevede che “in caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale”.
3.1 Con riguardo alla posizione del giudice interno, recenti pronunce hanno affermato la compatibilità comunitaria, della VIA successiva alla realizzazione dell’impianto. Essa non sarebbe in contrasto con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria, la quale si preoccupa di chiarire quali conseguenze derivino dalla mancata previa effettuazione della VIA o della verifica di assoggettabilità alla VIA. Si è argomentato che l’omissione comporta, in generale, la sospensione o l’annullamento dell’autorizzazione, salvo casi eccezionali in cui risulti preferibile per l’interesse pubblico che gli effetti del provvedimento siano conservati, ma il vero vincolo per le autorità e i giudici nazionali è che le conseguenze della violazione del diritto comunitario siano cancellate (Corte Giust.28.2.2012 C-41/11, Inter-Environnement Wallonie, punto 63). La sospensione o l’annullamento sono quindi soluzioni giuridiche strumentali, il cui scopo è consentire l’applicazione del diritto comunitario, anche attraverso l’effettuazione della valutazione non eseguita in precedenza, o in alternativa attraverso il risarcimento chiesto dai soggetti che abbiano subito pregiudizi a causa dell’omissione (Corte Giust. 14.3.2013 C-420/11, Leth, punto 37; Corte Giust. 7.1.2004 C-201/02, Wells, punto 65). Si è quindi ritenuta, sulla base delle predette argomentazioni, la possibilità di effettuare in un secondo momento l’esame necessario per escludere la verifica di assoggettabilità alla VIA (Tar Brescia 4.6.2015 n. 795: in questo caso la verifica di assoggettabilità è stata successiva ma ha avuto esito negativo,per cui l’impianto non è stato sottoposto a VIA). Al contrario, il giudice di appello, in casi analoghi al presente, sembra avere escluso possibilità di una VIA postuma, seppure con riferimento alla possibilità di mantenere in esercizio gli impianti (in particolare, in sede cautelar,e Cons. Stato Sez. IV 19.2.2014 n. 798, che, in un caso simile a quello in esame, ordinava l’astensione “da qualsiasi attività comportante l’ulteriore prosieguo della realizzazione e/o dell’esercizio dell’impianto per cui è causa (fermo e impregiudicato, come è ovvio, l’iter procedimentale della VIA. nel frattempo chiesta dalla società odierna appellante, che non è però sufficiente a legittimare ad oggi l’operatività dell’impianto, in considerazione della nota e consolidata giurisprudenza – anche europea – che non ammette una VIA ex post)”. Anche nella sentenza Cons.Stato, sez.III, 5.3.2013, n.1324 si è affermato il necessario carattere preventivo della VIA, in una decisione che però non riguardava un caso di VIA cosiddetta postuma, ma l’annullamento di un’autorizzazione per l’omesso svolgimento della procedura di VIA.
4 Il problema riguarda quindi l’esperibilità della Valutazione di Impatto Ambientale ad impianto già realizzato nel caso di annullamento dell’autorizzazione per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA.
4.1 L’art. 191 TFUE definisce i principi della politica dell’Unione Europea in materia ambientale e in particolare, al punto 2, afferma che “La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”. L’art.2 della direttiva 2011/92/UE (e, in precedenza, l’art.2 della direttiva 85/337/CEE) stabilisce che gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto.
4.2 Pur in presenza di una chiara enunciazione del carattere preventivo della VIA, la giurisprudenza della Corte di Giustizia citata in precedenza sembra non escludere del tutto la possibilità di rimediare al mancato esperimento dalla procedura. E’ però ben noto come, in un’altra sentenza, la Corte di Giustizia si sia espressa per la contrarietà al diritto comunitario di una norma generale che permettesse la realizzazione della VIA a posteriori (Corte giust. 3.7.2008, causa C-215/06 Commissione contro Irlanda), ribadendo la natura preventiva della procedura di VIA (in particolare punto 51).
5 Con riguardo alla posizione del Collegio sul tema, si tratta di valutare se nel caso in esame ci si trovi di fronte a circostanze eccezionali che permettano l’esperimento a posteriori della procedura di VIA, (in presenza, si ripete, di autorizzazioni annullate a causa della mancata sottoposizione a a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale in ragione di norme contrarie al diritto comunitario). La posizione del Tribunale è che tale possibilità non appare in contrasto con il diritto comunitario, dovendo essere valutato in particolare quanto contenuto nella sentenza 7.1.2004 C-201/02, Wells. Ne consegue che, dopo l’annullamento dell’autorizzazione, deve essere consentita l’applicazione del diritto comunitario, anche attraverso l’effettuazione della valutazione non eseguita in precedenza. Va altresì valutato che la fattispecie all’esame del Tribunale è assimilabile all’annullamento dell’autorizzazione per illegittimità, per la quale anche la normativa interna (art. 29 c.5 d.lgs 152/2006) prevede la possibilità di ripetere la VIA annullata. Ciò appare coerente con quanto stabilito dalla già citata sentenza Corte giust., 3.7.2008, causa C-215/06 Wells, che nella parte finale (69) afferma “A tale proposito spetta al giudice nazionale accertare se il diritto interno preveda la possibilità di revocare o di sospendere un’autorizzazione già rilasciata al fine di sottoporre il detto progetto ad una valutazione dell’impatto ambientale, conformemente a quanto richiesto dalla direttiva 85/337”.
5.1 Anche la stessa, già citata, sentenza Corte giust., 3.7.2008, causa C-215/06, che afferma come tale possibilità dovrebbe essere subordinata alla condizione che essa non offra agli interessati l’occasione di aggirare le norme comunitarie o di disapplicarle, e che rimanga eccezionale, nella parte in cui richiama la già citata sentenza Wells, afferma che la valutazione dell’impatto ambientale può essere effettuata, ad esempio revocando o sospendendo un’autorizzazione già rilasciata al fine di effettuare una tale valutazione, nel rispetto dei limiti dell’autonomia procedurale degli Stati membri (59). Tale posizione sembra assimilabile al caso in esame, dove le autorizzazioni contrarie al diritto comunitario sono state annullate dal giudice nazionale, portando alla riedizione dell’intero procedura, partendo dalla verifica di assoggettabilità alla VIA, l’esperimento di quest’ultima e, infine, eventuale adozione della successiva autorizzazione (che deve essere ancora rilasciata).
6 Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene necessaria la rimessione alla Corte di Giustizia UE della questione interpretativa alla base dell’odierno ricorso: “Se, in riferimento alle previsioni di cui all’art. 191 del TFUE e all’art. 2 della direttiva 2011/92/UE, sia compatibile con il diritto comunitario l’esperimento di un procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (ed eventualmente a VIA) successivamente alla realizzazione dell’opera, qualora l’autorizzazione sia stata annullata dal giudice nazionale per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, in quanto tale verifica era stata esclusa in base a normativa interna in contrasto con il diritto comunitario”.
6.1 Considerato che il primo del ricorso introduttivo all’esame del Tribunale deduce appunto l’impossibilità di esperire la cosiddetta VIA postuma, per violazione della normativa comunitaria appena citata, in tutta evidenza la soluzione della questione interpretativa proposta è necessaria per la soluzione della controversia, ai sensi del capo I par. 14 della nota informativa (2011/C 160/01), pubblicata nella G.U.C.E. C 160/1 del 28.5.2011.
6.2 La giurisprudenza nazionale citata nella presente ordinanza è reperibile al seguente indirizzo web https://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/frmRicercaSentenza.asp.
6.3 Tutto ciò premesso, il Collegio, vista la “Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali ora vigente” (2011/C 160/01), pubblicata nella G.U.C.E. C 160/1 del 28.5.2011, propone alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il seguente quesito pregiudiziale.
6.4 “Se, in riferimento alle previsioni di cui all’art. 191 del TFUE e all’art.2 della direttiva 2011/92/UE, sia compatibile con il diritto comunitario l’esperimento di un procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (ed eventualmente a VIA) successivamente alla realizzazione dell’impianto, qualora l’autorizzazione sia stata annullata dal giudice nazionale per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, in quanto tale verifica era stata esclusa in base a normativa interna in contrasto con il diritto comunitario”.
6.5 Alla luce di quanto suesposto, quindi, il Collegio sospende il giudizio e rimette la predetta questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
6.6 Ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 104/2010, spetterà, perciò, alla parte più diligente proseguire il presente giudizio presentando apposita istanza di fissazione entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione della Corte di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato:
visto l’art. 267 TFUE (ex art. 234 del Trattato CE);
visto l’art. 23 del protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia;
vista la l. n. 204/1958;
vista la Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali ora vigente” (2011/C 160/01), pubblicata nella G.U.C.E. C 160/1 del 28 maggio 2011;
visti gli artt. 79 del codice del processo amministrativo e 295 c.p.c.,
– dispone la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale indicata in motivazione;
– dispone, nelle more, la sospensione del giudizio;
– demanda al definitivo ogni decisione sulle spese.
Manda alla Segreteria del Tribunale per tutti gli adempimenti di competenza ed in particolare:
– per la comunicazione della presente ordinanza alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
– per l’invio in plico raccomandato alla Cancelleria della predetta Corte di Giustizia della presente ordinanza unitamente a copia di tutti gli atti contenuti nel fascicolo di causa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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]]>L’applicazione di tali ulteriori criteri comporterà una riduzione percentuale delle soglie dimensionali con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull’ambiente.
Il processo di screening ambientale si baserà dunque su tre pilastri fondamentali:
Ricordiamo che in base all’art. 6 del dlgs 152/2006 la Valutazione di Impatto Ambientale è necessaria per la realizzazione dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, ex allegati II e III e allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al fine di garantire un’uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
In allegato il decreto ministeriale con le linee guida
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]]>Le linee guida definiscono gli indirizzi ed i criteri per l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art.20 del D.lgs.152/2006). dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al fine di garantire un’uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Le linee guida inoltre integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell’Allegato V alla Parte Seconda del Codice dell’ambiente, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell’identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.
Nel decreto inoltre si legge che l’applicazione di tali ulteriori criteri comporterà una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato Allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull’ambiente.
Le linee guida sono indirizzate sia alle Autorità cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità per i progetti di cui all’Allegato IV (regioni e province autonome o enti locali) sia ai soggetti proponenti e si applicano per tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In allegato il decreto ministeriale con le linee guida
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]]>Di seguito la relazione illustrativa sugli articoli di maggiore interesse:
Articolo 3 (Modifica all’articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
La norma in esame consente di rinnovare l’iniziativa del Governo in materia di strategia per lo sviluppo sostenibile, facendo ripartire il ciclo di pianificazione attivato con le previsioni dell’art. 34 del decreto legislativo 152/2006 e della delibera del CIPE del 2 agosto 2002 – Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia. (Deliberazione n. 57/2002).
Articolo 5 (Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione)
Con le disposizioni che si propongono si intende semplificare ed accelerare l’iter di alcuni procedimenti autorizzatoci in materia di scarico in mare delle acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare (art. 104) e di movimentazione dei fondali marini per la posa di cavi e condotte (art. 109), dando concreta attuazione a quanto già previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove si prevede appunto che “il provvedimento di VIA sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale…. ”
Le disposizioni in questione hanno quindi lo scopo di evitare che per una stessa attività da autorizzare, per la quale sia prevista l’acquisizione della valutazione d’impatto ambientale, il richiedente debba continuare ad instaurare due diversi procedimenti. Con riferimento, in particolare, al procedimento concernente la movimentazione dei fondali marini si elimina la specifica autorizzazione ministeriale alla posa di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, in quanto la valutazione degli impatti più rilevanti viene assorbita nella VIA nazionale, mentre nei casi residuali verrebbe mantenuta la competenza in capo alla Regione, che in tal modo diventa “lo sportello unico” per i temi afferenti ai dragaggi e alla posa in opera di cavi e condotte, con forte semplificazione operativa per le imprese. Peraltro, a normazione vigente, l’autorizzazione ministeriale sarebbe connessa con l’interferenza con eventuali SIC o ZPS costieri e marini,per la quale in linea ordinaria è prevista la valutazione di incidenza regionale. Si tratta di semplificazioni a costo zero, idonee a determinare risparmi soprattutto per le imprese, anche sotto il profilo temporale.
Articolo 6 (Semplificazione organizzativa di VIA, VAS e AIA statali)
La presente norma deriva dalla recente modifica che il d. lgs. 128/2010 ha introdotto nella disciplina dei rapporti reciproci tra VIA ed AIA, come regolati dall ‘originario d.lgs. 152/2006. Nella prima formulazione (presente anche nel D.Lgs. 59/2005 sull ‘AIA) la VIA costituiva un presupposto di legittimità per la favorevole conclusione del procedimento di AIA, nei casi nei quali la legge richiedeva l’attivazione di ambedue i procedimenti. La loro autonomia procedimentale era fondata sulla cura di interessi pubblici connotati da diversa posizione funzionale nell’ordinamento settoriale (valutazione preliminare alla localizzazione, per la VIA – giudizio di conformità alle BAT attinenti alla gestione dell’impianto, per l’AIA).
Il decreto legislativo 128/2010 ha disposto che la VIA tenga luogo dell ‘AIA nei procedimenti nei quali sono necessari ambedue i provvedimenti ai fini della costruzione e dell’esercizio dell ‘impianto. E dunque, gli stessi vengono rilasciati (o negati) all ‘esito di un procedimento unitario, destinato ad affrontare congiuntamente sia i profili localizzativi e di impatto ambientale di un nuovo progetto, sia quelli attinenti alla gestione dell’impianto da realizzare. In questa prospettiva funzionale di concentrazione del procedimento amministrativo di consenso, non sembra conservare sufficiente giustificazione la presenza di due Commissioni istruttorie distinte, l’una per la VIA e l’altra per l’AIA. Al contempo, la necessità di provvedere ad adottare misure di semplificazione degli adempimenti posti a carico delle imprese, di accelerazione dei tempi necessari per l’emanazione dei procedimenti burocratici, comporta la scelta di unificare le due Commissioni e di ridurre conseguentemente il numero dei componenti. Con il medesimo intervento normativo si provvede, inoltre, a potenziare gli strumenti consultivi disponibili, a legislazione vigente, nell’ambito delle valutazioni ambientali, adeguando l’azione della Commissione allo svolgimento del dibattito pubblico preventivo.
L’articolazione della Commissione nelle Sottocommissioni garantisce inoltre il mantenimento delle specificità delle diverse procedure, pure in una visione integrata. In particolare per quanto riguarda la VIA Speciale si confermano le fasi della valutazione preliminare, verifica di ottemperanza – valutazione definitiva e verifica di attuazione, per la VAS la valutazione ex ante e in itinere e per l’AIA l’autorizzazione e la verifica. A ciascuna commissione è preposto un coordinatore.
Il potere di nomina della Commissione, la scelta dei componenti secondo i principi dell’ottimale corrispondenza tra esperienza e capacità professionale ed attività da svolgere e dell’equilibrio di genere, è confermato al Ministro dell’Ambiente. Il Direttore Generale per le Valutazioni ambientali partecipa alla programmazione dei lavori e verifica del corretto funzionamento della Commissione, nell’ambito di un apposito Comitato insieme ai 4 coordinatori, ferma restando l’autonomia degli esperti nelle attività valutative.
E’ anche confermata la potestà del Ministro di definire con proprio decreto le modalità di funzionamento della Commissione. Allo scopo di evitare una fase di discontinuità nell ‘esercizio delle funzioni istruttorie affidate alle due Commissioni, le stesse continuano a svolgere i loro compiti istituzionali fino al momento della nomina dei nuovi componenti e del loro insediamento.
Articolo 7 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico)
L ‘emendamento proposto all’art. 25, comma 11 quater della legge 98/2013 aggiunge una tipologia di sorgente sonora per certi versi assimilabile alle aviosuperfici, ovverosia gli eliporti. Trattasi di argomenti che meritano di essere disciplinati in maniera specifica e idonea, essendo queste sorgenti sonore particolarmente critiche. Pertanto, nella proposta emendativa si mantiene, integrandola, la modifica alla Legge 447/95 (art. 11) per la previsione di un regolamento specifico per le aviosuperfici, per gli eliporti e attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile. Il restante testo del comma 11 quater della legge 98/2013 va abrogato per le seguenti motivazioni:
– il riferimento all’art. 1, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, che dopo le parole: “di autodromi,” inserisce le seguenti: “aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile,” tende ad assimilare le aviosuperfici agli autodromi, applicando alle aviosuperfici regole e deroghe specifiche per gare e manifestazioni di auto e moto sportive, che male si applicano o risultano incongruenti se riferite a diverse tipologie di sorgenti sonore quali appunto le aviosuperfici e le attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile;
– la modifica all ‘art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 ° dicembre 1997, a cui il comma 11 quater dell ‘art. 25 della 1.98/2013 apporta dopo la parola: “aeroportuali” le parole “, di aviosuperfici, dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile “, condurrebbe alla disapplicazione indiscriminata del criterio differenziale a tutte le attività legate alle aviosuperfici e alle attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, comportando di fatto l’esclusione in maniera troppo netta di un limite introdotto dalla Legge quadro 447/95 a tutela della popolazione esposta a tali sorgenti di rumore. Al fine di regolamentare in maniera specifica e puntuale tali sorgenti sonore, secondo le indicazioni dello stesso comma 3 dell’articolo 4 del DPCM 14/11/1997, il regolamento introdotto dall’emendamento all’art. 11 della 447/95 contenuto nel testo proposto provvederà a disciplinare in maniera più idonea e coerente con la Legge quadro l’esclusione dall ‘applicazione del cd criterio differenziale;
– il riferimento all’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, in cui il comma 11 quater della 1.98/2013 inserisce le parole: nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile “, comporterebbe la grande complicazione di prevedere anche per le aviosuperfici l’istituzione delle commissioni aeroportuali e la definizione di procedure antirumore – difficilmente applicabili alle aviosuperfici in quanto anche di competenza di ENAV e ENAC, ed inapplicabili alle attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.
Articolo 8 (Casi di esclusione da valutazione ambientale strategica nel caso di piani di gestione del rischio)
La modifica è finalizzata a chiarire che la verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) non si riferisce alla parte del piano di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al Sistema di allentamento statale e regionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004 con particolare riferimento al governo delle piene, di cui all’articolo 7, comma 3 lett. b) del medesimo decreto legislativo n. 49/2010, atteso che i contenuti del piano di cui alla lettera b) predisposto dalle Regioni in coordinamento tra loro e con il Dipartimento della Protezione Civile riguarda aspetti di pianificazione di protezione civile e di emergenza per i quali, ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del decreto legislativo n. 152/2006 è prevista l’esclusione dalla VAS
Articolo 9 (Modifiche agli Allegati alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
In fase di conversione in legge del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, è stato approvato alla Camera dei Deputati l’emendamento parlamentare 41.011, che introducendo l’art. 41 ter, esenta dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera una serie di impianti ad inquinamento scarsamente significativo.
L ‘innovazione per tale serie di impianti è intervenuta nel momento in cui il MATTM stava provvedendo, con diversi schemi di decreto Ministeriale, volti ad integrare l’allegato IV del decreto legislativo 152/2006, e in tal modo, a definire la tipologia degli impianti ed attività da esentare dall’obbligo autorizzativo in questione (linee di trattamento fanghi, essiccatoi agricoli e cantine), caratterizzati da emissioni scarsamente rilevanti.
L ‘elenco risultante dall ‘approvazione dell’emendamento anzidetto, risulta più ampio, per numero e tipologia, rispetto a quello proposto dal MATTM, elaborato all ‘esito di una apposita ed approfondita istruttoria condotta con le autorità regionali e le associazioni di categoria, che ha permesso di selezionare gli impianti effettivamente caratterizzati da emissioni scarsamente rilevanti.
Il testo normativo risultante dall ‘emendamento approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati, nel rendere vano il lavoro condotto dal MATTM con il concorso dei soggetti innanzi richiamati, esenta dall’obbligo di autorizzazione e dai valori limite di emissione una serie di impianti molto più ampia rispetto al dovuto, e potrà avere effetti negativi sulla qualità dell’aria e sul rispetto dei relativi valori limite comunitari (attualmente oggetto di una procedura di precontenzioso da parte della Commissione europea), specialmente in alcune aree (come il bacino padano) caratterizzate sia da gravi criticità sul piano della qualità dell’aria, sia da una diffusa presenza di impianti come gli essiccatoi. La possibilità di un conflitto con la normativa europea delle disposizioni derivanti dall’approvazione dell’emendamento in questione, è stata del resto evidenziata anche dal Servizio Bilancio del Senato nella relazione n. 13 del luglio 2013. La presente proposta, pur accogliendo le esigenze degli operatori, definisce in modo più corretto, nel senso in precedenza illustrato, le esenzioni.
Articolo 12 (Impianti termici civili)
Le norme proposte tendono a superare alcune incertezze interpretative prodotte dall’entrata in vigore della disciplina introdotta con l’art. 34, comma 52, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con l’art. 9, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e riguardanti la persistenza dell ‘obbligo di trasmettere la dichiarazione di istallazione degli impianti termici civili all ‘autorità competente per i controlli, le caratteristiche degli impianti anzidetti, ed il termine per l’integrazione del libretto di centrale da parte del responsabile della manutenzione dell’impianto.
Articolo 13 (Disposizioni per agevolare il ricorso agli “appalti verdi”)
La disposizione del comma 1 mira a introdurre un incentivo per gli operatori economici che partecipano ad appalti pubblici e sono muniti di registrazione EMAS (che certifica la qualità ambientale dell’organizzazione aziendale), o di marchio Ecolabel (che certifica la qualità ecologica di “prodotti”, comprensivi di beni e servizi).
Il beneficio è una riduzione del 20% della cauzione a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 75, comma 7, codice appalti.
In virtù del rinvio operato dall’art. 113, codice appalti, all’art. 75, comma 7, tale beneficio si estende alla garanzia di esecuzione, prestata dall’aggiudicatario.
La disposizione del comma 2 mira a introdurre tra i criteri ambientali di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche il criterio, per i contratti aventi ad oggetto beni o servizi, che le prestazioni oggetto del contratto siano dotate di marchio Ecolabel.
Le disposizioni dei commi 3 e 4 introducono tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa il criterio del costo del ciclo di vita dell’opera, prodotto, o servizio, criterio previsto dall’art. 67 della bozza di nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici.
Articolo 14 (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)
Tra le questioni ambientali più rilevanti che l’Italia (e l’intero pianeta) deve affrontare vi sono quelle legate al consumo di energia da fonti non rinnovabili (con la conseguente emissione di CO2) e quelle legate alla produzione di rifiuti (quest’ultima di particolare rilevanza per molte zone del nostro Paese).
Per entrambe le problematiche ambientali anzidette, rendere obbligatorio il riferimento ai criteri ambientali per gli acquisti pubblici (il cosidetto GPP) può contribuire in maniera rilevante alla loro soluzione, con ricadute positive anche sotto il profilo economico. A tal riguardo occorre rilevare che anche la nuova direttiva comunitaria in tema di appalti (in via di adozione), sottolinea, all’articolo 67, come il tema del costo dei prodotti e dei servizi debba essere riferito non tanto al prezzo di acquisto ma al costo che il bene ha durante il suo ciclo di vita (il cosiddetto Life cycle costing).
A questo fine si propongono le disposizioni in questione che riguardano gli acquisti della pubblica amministrazione relativi ai prodotti che hanno maggiore relazione con il consumo di energia e con la produzione di rifiuti.
Si è deciso di inserire anche gli acquisti relativi al settore “cibo “, considerato a livello europeo il principale settore di impatto ambientale con il 31% degli impatti totali dei consumi (prima del settore abitazioni 23% e del settore trasporti 18,5%). Gli impatti ambientali del settore “cibo” riguardano sia il consumo di energia (produzione fertilizzanti, fitofarmaci, ecc), sia l’emissione di numerose sostanza inquinanti, sia, infine, la produzione di rifiuti.
A quest’ultimo proposito va sottolineato un elemento di estrema gravità e contraddizione: numerose ricerche indicano che oltre il 30% del cibo prodotto viene sprecato e contribuisce ad aumentare la quantità di rifiuti prodotta. Ciò avviene, sia lungo la catena di distribuzione del cibo, sia per preparazioni (mense ed altro) che eccedono la reale esigenza di consumo. Questo fatto, oltre ad essere un problema dal punto di vista della produzione di rifiuti, rappresenta anche un problema di ordine etico.
Diventa quindi indispensabile rafforzare quelle iniziative che permettono di ridurre tale increscioso problema.
Si tratta sostanzialmente di operare a più livelli, introducendo – accanto allo strumento degli accordi volontari con i grandi attori della distribuzione (in particolare la grande distribuzione) per razionalizzare la catena di distribuzione e la gestione dei cibi vicino alla scadenza che possono essere devoluti a associazioni che li distribuiscono a chi ne ha bisogno – anche strumenti obbligatori che premiano quegli operatori che, nella gestione della ristorazione collettiva o della fornitura delle derrate alimentari, si attivano nella direzione illustrata.
A questo proposito appare opportuno rendere obbligatorio per gli appalti delle Pubbliche amministrazioni il riferimento alle indicazioni contenute nel DM 25 luglio 2011 (G. U. n. 220 del 21 settembre 2011) che ha adottato i “Criteri ambientali minimi” per “Il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari “, dove, oltre ad altri criteri ambientali, ai punti 5.4.3 e 5.5.1, riguardanti i criteri premianti, si fa riferimento alla gestione e alla destinazione del cibo non somministrato per contenere gli sprechi alimentari.
Articolo 15 (Procedure semplificate di recupero)
Le modifiche apportate dalla presente disposizione all’art. 216 del d. lgs. n. 152 del 2006 hanno lo scopo di inquadrare, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, le procedure autorizzative concernenti le attività di recupero disciplinate dai regolamenti comunitari che stabiliscono quando specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali.
Inoltre, disposizioni di modifica, consentono di individuare in modo certo e chiaro l ‘iter procedimentale affinché 1 ‘impiantistica esistente, e dunque autorizzata al trattamento finalizzato alla produzione di materia prima secondaria dai rifiuti di cui ai decreti ministeriali di seguito citati, possano conformarsi ai requisiti disciplinati dai regolamenti comunitari.
Al riguardo, le Regioni hanno rappresentato le criticità nell’attuazione di detti regolamenti ed, in particolare, la procedura autorizzativa da applicare nel caso specifico anche per quanto concerne l’impiantistica che svolge la propria attività secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni dettate dalle norme tecniche stabilite dai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.
Gli interventi proposti definiscono il regime autorizzativo individuato nelle procedure semplificate di cui al capo V della parte IV del D.lgs 152/2006 nonché i tempi di adeguamento, previsti in sei mesi, alle disposizioni comunitarie.
E’ stata prevista una norma transitoria che prevede che fino alla scadenza di detto termine è consentito l’esercizio dell’attività in essere nel rispetto delle disposizioni di cui ai succitati decreti ministeriali.
Inoltre, le modifiche apportate confermano le quantità massime stabilite da detti decreti ministeriali al fine di consentire l’applicazione delle disposizioni di cui all ‘articolo 216, comma 1, per quanto concerne la comunicazione di inizio attività decorsi 90 giorni da tale comunicazione alla Provincia territorialmente competente.
L'articolo Ambiente e Green economy, il ddl collegato alla Legge Stabilità 2014 proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Ddl Semplicazioni 2013, il testo. Appalti, novità su Durc e Responsabilità Solidale proviene da Giurdanella.it.
]]>Il provvedimento interviene in misura significativa sulla materia degli appalti pubblici, in particolare sul Durc (Art. 16), sulle offerte anomale (Art. 41), sull’esclusione offerte anomale basse (Art. 42), sull’accordo bonario (Art. 43), sull’abrogazione della responsabilità solidale fiscale (Art. 54), sul differimento operatività garanzia globale di esecuzione (Art. 85).
Per quanto riguarda il Durc, si procede alla modifica dell’art. 13 bis co. 5 del d.l n. 52/2012, prevedendo l’estensione della procedura compensativa anche ai Durc rilasciati nell’ambito delle procedure di appalto pubblico e nell’ambito degli appalti privati in edilizia. La bozza interviene anche sulla durata della validità del Durc, che passa dagli attuali 90 giorni a 180, e limita altresì la sua richiesta ai soli momenti fondamentali del contratto, in modo da non dover più essere richiesto in presenza di un documento ancora in corso di validità.
Più in generale, in materia di appalti si prevede poi l’introduzione di una proroga sino al 31 dicembre 2015, al fine di consentire alle amministrazioni di utilizzare l’esclusione automatica per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Il ddl interviene anche sul ruolo dell’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici, rafforzandolo, per garantirne maggiore speditezza nei procedimenti.
Come già annunciato, ci si avvia verso l’abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti, prevedendo, nel rapporto tra committente ed appaltatore, soltanto l’applicazione di una sanzione amministrativa qualora il committente paghi il corrispettivo del contratto di appalto senza avere ottenuto la documentazione necessaria circa la correttezza del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dall’appaltatore e dal subappaltatore.
Dal testo della bozza, si evince anche un certo favor nei confronti del ricorso all’accordo bonario: si novella infatti l’art. 240 del d.l. n. 16/2006 introducendo la facoltà per lo Stato e gli enti pubblici territoriali di ricorrere all’AVCP per la formulazione del parere.
Infine per quanto concerne la semplificazione in materia di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale la norma apporta modifiche al Codice dell’Ambiente sopprimendo relativamente alla VIA e alla VAS l’obbligo di acquisire il parere dei Ministeri diversi da quelli concertanti.
Qui il testo della bozza del Ddl Semplificazioni 2013, diffuso dal Governo
L'articolo Ddl Semplicazioni 2013, il testo. Appalti, novità su Durc e Responsabilità Solidale proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Autorizzazione unica ambientale: pubblicato in GU il nuovo regolamento proviene da Giurdanella.it.
]]>Il provvedimento, costituito da 12 articoli e da un corposo allegato, era già stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 febbraio 2013, successivamente all’acquisizione dei pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.
L’Autorizzazione unica ambientale rappresenta un importante strumento di semplificazione, in quanto sostituirà una serie di atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale. Inoltre l’AUA è rilasciata da un unico ente mediante un procedimento improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività e senza che ciò comporti maggiori oneri a carico delle imprese.
La nuova disciplina si applica a tutte le PMI ossia, in base a quanto disposto dall’art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12 ottobre 2005), alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese che abbiano meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (o in alternativa un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro). Il regolamento riguarda anche agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, mentre la sua applicabilità è espressamente esclusa per i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) quando, in base alla normativa statale o regionale, il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca tutti gli atti di assenso in materia ambientale.
L’AUA può sostituire fino a sette tipologie di titoli abilitativi, tra cui l’autorizzazione agli scarichi, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l’autorizzazione generale per gli impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico o le comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Inoltre il regolamento consente alle Regioni di individuare ulteriori atti da ricomprendere nell’AUA.
L’Autorizzazione unica ambientale deve essere richiesta allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), il quale diviene l’interlocutore unico per le imprese; sarà infatti lo stesso SUAP ad interagire con le varie autorità competenti al rilascio dei vari atti, acquisendo i pareri e gli atti di assenso necessari. L’obiettivo di semplificazione è perseguito anche tramite la previsione di rilevanti poteri sostitutivi in caso di inerzia di uno degli enti coinvolti.
L’AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio e deve essere rinnovata mediante invio di un’istanza all’autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza.
Il provvedimento entrerà in vigore il 13 giugno, mentre i procedimenti avviati prima di tale data saranno conclusi ai sensi delle norme attualmente vigenti.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo integrale del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013 (Supplemento Ordinario n. 42).
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]]>L'articolo Corte Costituzionale: la VIA non è solo un atto di gestione riservato all’amministrazione proviene da Giurdanella.it.
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]]>L'articolo Tar Lazio: bocciate le trivelle alle Tremiti proviene da Giurdanella.it.
]]>Secondo i giudici il decreto è nullo perché “il progetto non ha acquisito il parere obbligatorio della Regione Puglia, importante in quanto vista la distanza della sede dell'intervento di poche decine di chilometri dalle Isole Tremiti (che rientrano nel territorio della Regione Puglia), l'opinione della Puglia non può non considerarsi significativo al fine di coinvolgere la medesima regione nel procedimento di Via, in quanto l'impatto potenziale sull'ecosistema marino e sulle attività connesse alla pesca riguarda tutte le zone circostanti e non solamente quelle dell'Abruzzo e del Molise".
Nel caso di specie, “i Comuni ricorrenti muovono dalla considerazione che l'intervento in questione si svolgerà in un sito che dista poche decine di chilometri dal proprio territorio, che ne subirà i relativi effetti; e affermano che la tecnica dell'Air Gun, consistente nello sparare nei fondali marini raffiche di aria compressa allo scopo di ottenere onde riflesse dalle quali ricavare dati utili a ricostruire la composizione del sottosuolo, è idonea a provocare consistenti danni all'ecosistema marino e una connessa forte diminuzione del pescato in un raggio di cinquanta/sessanta miglia nautiche. Essi fanno anche riferimento ai danni della successiva fase di perforazione, che comporterebbe la potenziale diffusione di sostanze tossiche nel particolare contesto del Mar Adriatico (chiuso e fondale basso)”.
Pertanto, qualora la società petrolifera mostri ancora interesse all'operazione di trivellazione nel mare delle Tremiti, avendo oramai disatteso l'obbligo di cui sopra, dovrà procedere a ripercorrere l'intero iter. Ripartirà, pertanto, dalla richiesta di autorizzazione alla Regione Puglia, rischiando però di non avere più il consenso favorevole.
Qui il testo integrale della sentenza n. 8201/2012 del Tar Lazio
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]]>L'articolo V.I.A., il Consiglio di Stato esclude la sindacabilità del giudice amministrativo? proviene da Giurdanella.it.
]]>Questo, in breve, il principio di diritto enunciato dal Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1640 del 22 marzo 2012, in ordine ad una controversia avente ad oggetto la costruzione di un impianto di termovalorizzazione del combustibile derivato da rifiuti (CDR) per la produzione di energia elettrica.
Giova a questo punto soffermarsi, sia pur sinteticamente, sulla natura della procedura di Valutazione d’impatto ambientale (VIA) salvo poi destinare una specifica attenzione al tipo di sindacato esercitabile dal giudice amministrativo, e sulle relative conseguenze in ordine ai limiti dei suoi poteri.
La valutazione d’impatto ambientale, in quanto istituto finalizzato alla tutela preventiva dell’ambiente, rappresenta lo strumento attraverso cui l’Amministrazione verifica la compatibilità degli interventi di trasformazione del territorio con i valori paesaggistici.
Non stupisce, dunque, il principio più volte affermato dalla giurisprudenza secondo cui in sede di V.I.A,l’Amministrazione gode di un ampio potere discrezionale sia in ordine alle scelte effettuabili sia in ordine alla valutazione dei vari interessi coinvolti. (sv. da ultimo, Cons. St., sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3561; e Corte cost., 7 novembre 2007, n. 367).
E’ stato, peraltro, più volte precisato che la valutazione d’impatto ambientale non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Tale potere assolutamente discrezionale fa sì, poi, che le posizioni soggettive delle persone e degli enti coinvolti degradano a interesse legittimo.
Sulla scorta di quanto detto il Consiglio di Stato nella pronuncia in commento ha, quindi, ritenuto che:
“ a) la sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell’amministrazione costituisce ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità..; b) in base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l’amministrazione è in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l’interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure; c) conseguentemente, il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali:.. deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa..”( cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1640 del 22 marzo 2012).
La sentenza, ovviamente, si presta a varie censure non fosse altro che per l’eccessivo spazio di manovra rimesso all’Amministrazione oltre che per l’errata interpretazione della teoria della separazione dei poteri.
In estrema sintesi, basti osservare che se per un verso è vero che il merito in quanto scelta rimessa esclusivamente all’Amministrazione risulta assolutamente insindacabile, non potendo l’autorità giudiziaria valutare l’opportunità della scelta, dall’altro, nondimeno, ciò non esclude che la scelta effettuata sia sempre una scelta predeterminata dalla legge e quindi sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di potere.
In altri termini, quindi, se è pur vero che il merito coincide con la scelta assolutamente discrezionale dell’Amministrazione in ordine alla cura di un determinato interesse pubblico, dall’altro non può escludersi che tale scelta sia pur sempre sindacabile sotto il profilo del travisamento, o sviamento dei presupposti.
In questa prospettiva, pertanto, l’opportunità rappresenta sì una scelta discrezionale ma pur sempre vincolata e apprezzabile in relazione ai fini prefissati dalla legge.
Vi sarà, dunque, eccesso di potere tutte le volte in cui l’Amministrazione pur esercitando un proprio potere attribuito ecceda, tuttavia, nel perseguimento dell’interesse pubblico ovvero agisca in vista di una finalità diversa da quella tipica.
Venendo ora al caso in questione, appare evidente che la pronuncia in questione muta rispetto al passato il concetto di sindacabilità del provvedimento; più in particolare la pronuncia in oggetto ha l’indubbio demerito di estende l’area del merito rimesso all’Amministrazione fino a rendere insindacabili scelte che ben potrebbero essere sindacate sotto il profilo della ragionevolezza e razionalità, ovvero sotto il profilo della congruenza e logicità.
Per assurdo, dunque, se venisse confermato il ragionamento seguito dalla sentenza in commento ben potrebbe l’Amministrazione allocare una centrale di termovalorizzazione, ovvero una discarica, ovunque anche in prossimità di un centro abitato, storico, ovvero d’interesse paesaggistico.
Un cenno a parte merita il richiamo fatto dalla sentenza in commento alla teoria della divisione dei poteri.
Senza dilungarsi sull’argomento, basti osservare che anche ad ammettere che l‘attuale forma di Stato sia retta dalla divisione dei tre principali poteri (ovvero quello legislativo, esecutivo e giudiziario) ciò, nondimeno, non esclude che ognuno dei detti poteri sia comunque sottoposto ad un controllo giurisdizionale.
Detto altrimenti, il principio della separazione dei poteri non è violato dalla possibilità del giudice di valutare in concreto l’esercizio del potere, ovvero il suo cattivo esercizio ma, eventualmente, soltanto qualora lo stesso sostituisca la propria valutazione di opportunità a quella effettuata dall’Amministrazione.
Pertanto, se è assolutamente precluso al giudice amministrativo decidere sulle scelte d’opportunità effettuate dall’Amministrazione ( ad es. se costruire o meno un impianto di termovalorizzazione del combustibile derivato da rifiuti), dall’altro ciò non esclude che, una volta effettuata la scelta, la stessa sia sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e della congruità (ad es. è ragionevole e congruo rispetto ai fini che l’impianto sia costruito in prossimità di centri storici, o di interesse turistico ovvero paesaggistico? ).
In conclusione, quindi, anche ad ammettere che solo l’Amministrazione sia deputata a valutare l’interesse pubblico ciò non esclude che la stessa, in un regime sostanzialmente parlamentare, sia comunque sottoposta al sindacato giurisdizionale qualora sia ravvisabile, in concreto, una violazione di legge ovvero un eccesso rispetto ai fini prefissati.
Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it l'11 aprile 2012, all'indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/04/11/la-valutazione-di-impatto-ambientale-e-sindacabile-dal-giudice-amministrativo/
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