Per il Tar Milano "mentre negli appalti privati le varianti sono sempre ammesse in quanto tutelano l’interesse dell’appaltatore a non eseguire prestazioni notevolmente diverse da quelle per le quali si era obbligato così come è riservato al committente la possibilità di recedere in qualsiasi momento dal contratto d’appalto, negli appalti pubblici invece, in caso di varianti, agli interessi sopra illustrati se ne aggiungono altri relativi ad esigenze di contenimento della spesa pubblica e ad esigenze di tutela della concorrenza".
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