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]]>I giudici del TAR partenopeo, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato, hanno affermato che “l’esistenza di una graduatoria concorsuale ancora valida limita o addirittura esclude l’indizione di un nuovo concorso, ma non incide sulla potestà di avviare una procedura di mobilità, che è alternativa all’assunzione di personale nuovo rispetto al concorso o allo scorrimento delle relative graduatorie, atteso che con essa il personale non viene assunto, ma solamente trasferito con il consenso della Pubblica amministrazione di appartenenza, che esercita una valutazione circa la necessità di mantenere presso di sé determinati soggetti (cfr. Consiglio di Stato sez. V 23 agosto 2016 n. 3677; Consiglio di Stato, sez. V, 28/06/2016 n. 2929)”.
Pertanto, grava sull’Amministrazione l’onere di fornire le motivazioni sulle modalità impiegate per il reclutamento, tenendo conto dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso, considerato il fatto che l’ordinamento italiano predilige il principio di utilizzazione di graduatorie di idonee, specie se ancora valide ed efficaci.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 16/01/2017
N. 00366/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2664 del 2016, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Cerbo C.F. CRBPQL73E30G620H, Luigi Manna C.F. MNNLGU73P11B715X, Antonella Coviello C.F. CVLNNL82M50B715V, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Roberto D’Aprano in Napoli, v.le Colli Aminei, 36/B – P.Co Saia;
contro
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
nei confronti di
OMISSIS non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del decreto senza data del Presidente del CNR, recante bando di «concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo ricercatore, III livello professionale presso l’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo di Ercolano (NA)-afferente al dipartimento di scienze bio-agroalimentari del consiglio nazionale delle ricerche», codice concorso 367.2 DISBA ISAFOM RIC, pubblicato in Gazzetta ufficiale-serie speciale concorsi il 25 marzo 2016 e di tutti gli atti presupposti e connessi, ivi espressamente compresi la delibera del Consiglio di amministrazione del CNR 2 dicembre 2015, n. 165, conosciuta a seguito della pubblicazione del suddetto bando in quanto in esso citata e —per quanto occorrer possa- del decreto del Presidente del CNR 26 gennaio 2016, n. 4535; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
nonché per la condanna
– del CNR all’emanazione della decisione di scorrimento della graduatoria ancora efficace relativa al concorso bandito con decreto del Presidente del CNR 22 dicembre 2009, codice bando 364.97, codice dì riferimento della selezione NA84/2.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2017 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha partecipato al concorso indetto dal CNR con bando del 22 dicembre 2009 per il reclutamento, tra gli altri, di un ricercatore di III livello in Scienze agrarie, agroalimentari e veterinarie che, per quanto di più diretto interesse (codice NA84/2), avesse svolto successivamente alla laurea attività di ricerca per almeno un triennio sulla tematica delle «relazioni acqua-suolo-pianta, con applicazioni di modellistica su base fisica a livello multiscala (laboratorio, parcella, territorio) », da assegnare all’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo -ISAFOM di Ercolano (NA).
All’esito della svolta procedura selettiva il ricorrente, pur conseguendo l’idoneità, veniva graduato (giusta provvedimento n. 0059003 del 5.8.2011) al secondo posto, alle spalle dell’unico vincitore.
Rappresenta che, a seguito dell’approvazione del piano triennale del fabbisogno, all’ISAFOM è stato assegnato un nuovo posto dì ricercatore dì terzo livello e che, per la copertura di tale posto, il CNR ha anzitutto espletato la procedura di mobilità, che però è andata deserta.
Di poi, aggiunge il ricorrente, il CNR, invece di procedere con lo scorrimento delle graduatorie tuttora valide ed efficaci, con gli atti qui gravati, avrebbe inspiegabilmente indetto un nuovo concorso per reclutare un ricercatore che si fosse occupato della tematica delle «risposte [delle piante, ndr] agli stress idrici e salini di specie ad elevato contenuto proteico di nuova introduzione in ambienti a clima mediterraneo» (art. 2, lettera g, del bando), aggirando l’obbligo dello scorrimento attraverso l’inserimento del corpo del bando di una clausola di puro stile secondo cui «in relazione alla professionalità richiesta con il presente bando, necessaria a soddisfare le esigenze funzionati di codesto Istituto, non sussistono idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti secondo un criterio di equivalenza».
Sottolinea, inoltre, che la tematica prescelta nel nuovo bando corrisponde quasi letteralmente al titolo di un articolo firmato da più autori, uno solo dei quali però non è già assunto presso l’ISAFOM, da ritenersi probabilmente partecipante alla procedura in corso.
Avverso gli atti organizzativi della selezione de qua il ricorrente ha, dunque, spiegato domanda impugnatoria all’uopo articolando le seguenti censure:
1) Violazione di legge per errata applicazione dell’art. 4, commi 3 e 4, d.l. 101/2013 e dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001. Eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione, per travisamento dei fatti, nonché per violazione del principio di ragionevolezza;
Alla stregua di consolidati principi giurisprudenziali, recepiti a livello normativo, lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenterebbe la regola mentre l’indizione di un nuovo concorso costituirebbe l’eccezione, che richiede un’apposita ed approfondita motivazione, che dia conto tanto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei, quanto delle preminenti esigenze di interesse pubblico. Nel caso di specie, viceversa, pur disponendo della graduatoria del 2011 ancora valida ed efficace, il CNR avrebbe, del tutto inspiegabilmente, deciso di dare corso ad una nuova procedura concorsuale. Né, peraltro, può ritenersi adeguatamente motivata siffatta scelta, rivelandosi tautologica la clausola di stile apposta nel preambolo del bando impugnato.
Peraltro, il bando, in modo contraddittorio, prevedrebbe -quale requisito alternativo di ammissione al concorso- il generico «possesso di un dottorato di ricerca attinente alla tematica del bando».
2. In via subordinata, eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità.
Si tratterebbe di un «bando fotografia, ossia tagliato su misura», siccome la scelta della tematica sarebbe stata mutuata dal testo di un articolo, di cui sarebbe coautore l’odierno controinteressato.
Resiste in giudizio l’Amministrazione intimata che ha concluso per il rigetto del ricorso siccome inammissibile e/o infondato.
Con ordinanza n. 1022 del 22.6.2016 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare. La suddetta ordinanza è stata riformata con decisione del Giudice d’Appello n. 4659 del 10.10.2016.
All’udienza dell’11.1.2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Vanno, anzitutto, disattese le eccezioni sollevate, in rito, dall’Avvocatura erariale.
Segnatamente, non può essere condivisa l’eccezione di irricevibilità del ricorso, emergendo l’interesse qui azionato solo per effetto della pubblicazione del bando di concorso fatto oggetto di gravame e non già, come viceversa sostenuto nell’eccezione in esame, a seguito della pubblicazione del presupposto avviso di mobilità.
Ed, invero, la mobilità, come forma speciale di trasferimento, costituisce un’opzione organizzativa alternativa a quella dell’assunzione e la precede, sul piano logico e giuridico, come forma di copertura del posto vacante, di talchè rispetto alla prima opzione, quella cioè di ricorrere alla mobilità, il ricorrente non avrebbe potuto far valere il suo titolo preferenziale rinveniente dalla perdurante efficacia della precedente graduatoria concorsuale.
Si è, infatti, evidenziato in giurisprudenza che l’esistenza di una graduatoria concorsuale ancora valida limita o addirittura esclude l’indizione di un nuovo concorso, ma non incide sulla potestà di avviare una procedura di mobilità, che è alternativa all’assunzione di personale nuovo rispetto al concorso o allo scorrimento delle relative graduatorie, atteso che con essa il personale non viene assunto, ma solamente trasferito con il consenso della Pubblica amministrazione di appartenenza, che esercita una valutazione circa la necessità di mantenere presso di sé determinati soggetti (cfr. Consiglio di Stato sez. V 23 agosto 2016 n. 3677; Consiglio di Stato, sez. V, 28/06/2016 n. 2929).
D’altro canto, argomentando a contrario, anche a voler ritenere già predicabile l’onere d’impugnare l’avviso di mobilità, l’esito negativo del relativo interpello e le nuove determinazioni, qui gravate, di sperimentare (questa volta) forme di reclutamento per la copertura del posto rimasto vacante varrebbero di per se stesse –siccome nuova forma di esercizio del medesimo potere – a rendere di nuovo attuale e concreto l’interesse attoreo a far valere il suddetto titolo preferenziale.
Del pari, priva di pregio è l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad i controinteressati.
Sul punto, ed in disparte il fatto che il mezzo qui in rilievo è stato partecipato anche ad altro soggetto, è agevole opporre che, in caso d’impugnazione di un bando di concorso, non sono individuabili soggetti che ricavino da esso un beneficio diretto ed immediato, come tali qualificabili come controinteressati in senso tecnico, ai quali il ricorso debba essere necessariamente notificato (T.A.R. Perugia, (Umbria), sez. I, 10/06/2016, n. 494; Consiglio di Stato sez. V 08 novembre 2012 n. 5694 ). Senza contare che i nominativi dei soggetti che partecipano alla procedura – e dunque individuabili solo in un momento successivo – non possono essere evinti dagli atti qui impugnati né vi è prova che siano stati resi conoscibili al ricorrente.
Tanto premesso, e venendo al merito della res iudicanda occorre muovere dai noti postulati giurisprudenziali a mente dei quali sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.
L’Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare circa le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso.
In particolare, è stato rilevato che, nel motivare l’opzione preferita, l’Amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l’attuale ordinamento afferma un generale favore circa l’utilizzazione della graduatoria degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente che devono, comunque, essere puntualmente specificate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (cfr. CdS, Adunanza Plenaria n. 14 del 2011).
Peraltro, il legislatore in termini ancora più perentori ha previsto, all’articolo 4 comma 3 del D.L. 31/08/2013, n. 101, che:
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
a) dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
b) dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
Orbene, rileva il Collegio che l’Amministrazione qui intimata, nel bandire – con gli atti oggetto di gravame – un nuovo concorso per ricercatore che si fosse occupato della tematica delle «risposte [delle piante, ndr] agli stress idrici e salini di specie ad elevato contenuto proteico di nuova introduzione in ambienti a clima mediterraneo» non ha fatto buon governo dei principi qui esposti.
Come già anticipato nella narrativa in fatto, il ricorrente risultava graduato (giusta provvedimento n. 0059003 del 5.8.2011) al secondo posto, e dunque alle spalle dell’unico vincitore, del precedente concorso indetto dal CNR bando del 22 dicembre 2009 per il reclutamento, tra gli altri, di un ricercatore di III livello in Scienze agrarie, agroalimentari e veterinarie che, per quanto di più diretto interesse (codice NA84/2), avesse svolto successivamente alla laurea attività di ricerca per almeno un triennio sulla tematica delle «relazioni acqua-suolo-pianta, con applicazioni di modellistica su base fisica a livello multiscala (laboratorio, parcella, territorio)», da assegnare all’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo -ISAFOM di Ercolano (NA).
Alcun dubbio residua sulla perdurante vigenza della graduatoria de qua ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 5-ter, d_lgs. 165/2001 e 4 comma 4, d.l. 31 agosto 2013, n. 101, quest’ultimo come modificato dall’articolo 1 comma 368 della legge dell’11/12/2016, n. 232.
Il mancato utilizzo della suddetta graduatoria è stato affidato alla clausola pur contenuta nel bando – e giustamente definita di mero stile – con la quale l’Autorità procedente attestava che «in relazione alla professionalità richiesta con il presente bando, necessaria a soddisfare le esigenze funzionati di codesto Istituto, non sussistono idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti secondo un criterio di equivalenza».
Appare di tutta evidenza l’inettitudine strutturale di siffatta proposizione a veicolare all’esterno le ragioni per cui le graduatorie all’epoca ancora efficaci – e tra esse quella del ricorrente – fossero state ritenute non conferenti sotto il profilo della equivalenza rispetto alla professionalità richiesta. La clausola in argomento si limita, invero, a dare atto, ed in forma riassuntiva, dell’esito negativo dell’indagine all’uopo svolta.
Tanto più che dalla succinta descrizione del profilo professionale contenuta nel bando non si evidenziano chiare differenziazioni rispetto alle caratteristiche proprie del posto oggetto del concorso nel quale il ricorrente è risultato idoneo.
Né risultano allegati atti preparatori da cui poter cogliere persuasive spiegazioni.
In definitiva, le (eventuali) particolari caratteristiche del nuovo posto messo a concorso e le (eventuali) ragioni per le quali si rendeva necessario procedere comunque ad una nuova procedura concorsuale non sono state sufficientemente evidenziate nella motivazione degli atti con i quali l’Amministrazione ha ritenuto di dover avviare una nuova procedura concorsuale senza aver prima provveduto allo scorrimento della precedente graduatoria ancora valida. E tanto sarebbe già di per sé sufficiente per invalidare gli atti impugnati (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 09/08/2016 n. 3557).
Di contro, l’emersione delle argomentazioni valorizzate a sostegno dell’opzione di privilegiare, quanto al profilo qui in rilievo, lo strumento di un nuovo concorso è avvenuta solo nel corso del presente giudizio in ragione dei chiarimenti resi direttamente dall’Avvocatura erariale nel corpo della memoria difensiva. E’, invero, solo in tale sede che si è evidenziato che nel bando 364.97 posizione NA84/2 era richiesta una specifica competenza sulle “Relazioni acqua-suolo pianta con applicazioni di modellistica su base fisica a livello multiscala (laboratorio, parcella, territorio)”» e «tale professionalità appare diversa dalla dimostrazione della capacità di svolgere attività dì ricerca sulle risposte agli stress idrici e salini” che chiaramente implicano la conoscenza dei meccanismi fisiologici a livello di pianta e non l’applicazione di modelli fisici a livello multiscala».
L’esigenza tutelata sarebbe quella di rinforzare il settore di ricerca nel campo della fisiologia delle piante, alla luce della necessità, per l’agricoltura, e specificamente nella regione mediterranea, di innovare gli ordinamenti colturali attuali.
Vale, anzitutto, premettere che il contributo “chiarificativo” contenuto nella suddetta memoria difensiva, nella parte in cui individua ed indica le specifiche valutazioni di stima del peculiare fabbisogno soddisfatto con il bando qui avversato, costituisce, a ben vedere, un’inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento (Consiglio di Stato, sez. VI, 18/07/2016, n. 319; Consiglio di Stato, sez. IV, 09/06/2016, n. 2456; Consiglio di Stato, sez. III, 02/05/2016, n. 1656), peraltro anche irritualmente operato attraverso un atto difensivo.
Ciò nondimeno, e sotto diverso profilo, nemmeno i suddetti “chiarimenti” valgono a tracciare una netta linea di demarcazione tra i profili professionali qui in comparazione sì da escludere la sussistenza di un rapporto di equivalenza.
Occorre prendere abbrivio dal fatto che viene qui in rilievo il fabbisogno di un ricercatore appartenente alla medesima area scientifica e che le tematiche di ricerca in raffronto – poste a base cioè delle due procedure selettive – non possono dirsi, in mancanza di ulteriori e più conferenti elementi, in rapporto di chiara alterità.
Il Collegio non ritiene di potersi ingerire nell’ambito della discrezionalità tecnica riservata all’amministrazione ma, come consentito nell’ambito di un sindacato debole, intende rilevare le evidenti incongruità e distonie nella motivazione (sebbene postuma) della scelta adoperata.
Ed, invero, già sul piano semantico, emerge, ad una piana lettura delle relative descrizione, la tendenziale omogeneità tra le competenze professionali richieste nella nuova procedura selettiva – consistenti nel fatto che il candidato si fosse occupato della tematica delle «risposte [delle piante, ndr] agli stress idrici e salini di specie ad elevato contenuto proteico di nuova introduzione in ambienti a clima mediterraneo» – e la specifica expertise del ricorrente apprezzata nella pregressa procedura concorsuale siccome riferita alle “Relazioni acqua-suolo pianta con applicazioni di modellistica su base fisica a livello multiscala (laboratorio, parcella, territorio)”.
Ed, invero, tale ultima proposizione letterale pone in chiaro risalto, di per se stessa, come la specifica competenza professionale del ricorrente involga, in apice, lo studio dei processi naturali che si pongono fra piante, terreno e processi idrici, all’interno del quale la tematica introdotta nel nuovo bando di concorso (agli stress idrici e salini di specie ad elevato contenuto proteico di nuova introduzione in ambienti a clima mediterraneo) è destinata a rimanere assorbita come applicazione e fenomenologia specifica. E’, infatti, indubitabile che anche le risposte delle piante agli stress idrici e salini costituiscano effetti delle relazioni acqua-suolo pianta e non è dato comprendere le ragioni per cui proprio lo studio dei suddetti processi causali sia estraneo alle competenze del ricorrente che, viceversa, sembrano giustappunto includerli.
Allo stesso modo, appare più che verosimile, contrariamente a quanto eccepito dalla parte resistente, che l’acclarata competenza nello studio dei suddetti rapporti implichi, per definizione, anche la conoscenza degli stessi singoli termini della suddette relazioni fenomeniche e, dunque, della stessa fisiologia delle piante.
All’interno della descritta cornice di riferimento l’applicazione di modelli fisici a livello multiscala – sulla quale molto indugia l’Amministrazione intimata – costituisce, dunque, una particolare metodica di indagine che riflette solo una competenza aggiuntiva di mero ausilio rispetto alla professionalità di base che resta, viceversa, incentrata sullo studio delle relazioni acqua-suolo pianta.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, s’impone l’annullamento degli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila), nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Umberto Maiello, Consigliere, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Umberto Maiello | Anna Pappalardo | |
IL SEGRETARIO
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]]>Pertanto, il TAR ha ritenuto illegittima la delibera con la quale l’Amministrazione (nel caso di specie si trattava di un’Azienda Sanitaria), al fine di coprire dei posti di pubblico impiego, nonostante la vigenza di una graduatoria ancora valida ed efficace di un precedente concorso, ha indetto una nuova procedura concorsuale, anche in caso di omissione dell’indicazione delle motivazioni di tale scelta.
Si legge dalla sentenza: “A fronte di una graduatoria valida, l’Amministrazione è tenuta ad esternare e a rendere comprensibili le ragioni che la inducano ad optare per l’una o l’altra forma di reclutamento (nel caso l’utilizzazione della graduatoria concorsuale ancora efficace e quindi suo scorrimento, con assunzione degli idonei, ovvero indizione della procedura concorsuale), dovendo tener conto del generale principio di favore dell’ordinamento per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei”.
Inoltre, il TAR ha ravvisato che “una volta poi che abbia deciso di procedere alla copertura dei posti vacanti, l’Amministrazione è sicuramente tenuta a rendere manifeste e comprensibili le ragioni che la inducano ad optare per l’una o l’altra forma di reclutamento (cioè utilizzazione della graduatoria concorsuale ancora efficace e quindi suo scorrimento, con assunzione degli idonei, ovvero indizione di una diversa procedura di assunzione), dovendo tener conto del generale principio di favore dell’ordinamento per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei in ragione della evidente finalità di contenimento della spesa pubblica (a fronte dei necessari costi connessi all’espletamento di una nuova procedura concorsuale), principio che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolare circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente, che devono in ogni caso essere puntualmente indicate”.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 20/10/2016
N. 01983/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 121 del 2016, proposto da:
Alessandra Federico, rappresentata e difesa dall’avvocato Mimmo Manfredi C.F. MNFMMM63E03H765H, domiciliata ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’avv. Paolo Falduto C.F. FLDPLA63L29D976L, domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale (Germaneto);
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Brogno C.F. BRGGPP57R02E773U, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Rodino’ in Catanzaro, via N. Pizi, 1;
per l’annullamento
del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente farmacista (disciplina farmaceutica territoriale) di cui 1 uno riservato al personale interno in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6.3.2015 pubblicato nel bollettino Ufficiale Regione Calabria n. 80 del 23.11.2015 e GU. N. 95 del 11.12.2015, nonché, ove occorra, di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anteriori e successivi, di estremi ignoti, ivi compresi eventuali atti di indizione del concorso de quo, nonché gli eventuali atti con i quali l’amministrazione resistente abbia esternato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover indire un nuovo concorso anziché procedere allo scorrimento della precedente ed ancor valida graduatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2016 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente, farmacista in possesso dei requisiti di partecipazione al bando di concorso impugnato per la copertura di 2 posti di farmacista dirigente presso l’ASP di Cosenza, di cui uno riservato a personale interno in possesso dei requisiti di cui al d.p.c.m. 6 marzo 2015, lamenta il mancato scorrimento di precedente graduatoria, tuttora vigente, per i medesimi posti messi a concorso con l’impugnato bando.
Ha esposto che, con riferimento alla precedente graduatoria (giusta delibera n.553 del 16 marzo 2005), era risultata idonea al concorso per titoli ed esami per la copertura di n.2 posti di farmacista dirigente presso l’ex AS n.3 di Rossano (CS), oggi ASP Cosenza, e che si era classificata al 7° posto di graduatoria.
Ha rappresentato che i due posti di cui al precedente concorso sono stati coperti, secondo la nota ASP del 20 giugno 2012, dal primo classificato e dal quarto classificato.
Avverso gli atti impugnati ha dedotto i seguenti motivi:
I. Eccesso di potere – Contraddittorietà Ingiustizia Manifesta – Disparità di trattamento – Discriminazione violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione: ha contestato il mancato scorrimento della graduatoria e l’impossibilità di partecipare al posto riservato, per non essere stata messa in condizione di maturare i requisiti di riserva, a causa di reiterati incarichi a tempo determinato a favore di altri idonei;
II. Nullità del bando concorso per difetto assoluto di motivazione. Violazione di legge – Disparità di trattamento. Mancato scorrimento della graduatoria: ai sensi della normativa vigente e secondo la giurisprudenza maggioritaria, lo scorrimento della graduatoria preesistente dovrebbe rappresentare la regola generale e l’indizione del nuovo concorso costituirebbe invece l’eccezione, richiedente un’apposita e approfondita motivazione;
III. Mancata adeguata motivazione di richiamo alla graduatoria valida e vigente – Mancato scorrimento della graduatoria del precedente concorso. Violazione ex art.15 d.P.R. n.487/94. Violazione art.97 Cost. Eccesso di potere sotto il profilo di difetto di motivazione della ragionevolezza, illogicità, incongruità e del difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della legge n.241/90; eccesso di potere. Violazione ex art.4 d.l.101/2013 e succ. mod. violazione art.97 Cost. Eccesso di potere. Violazione ed elusione dell’articolo 104/C del trattato istitutivo dell’Unione Europea e violazione ed elusione dei regolamenti del Consiglio 1446 e 1447 del 17 giugno 1997 dell’Unione Europea. Violazione ed elusione della risoluzione del Consiglio 17 giugno 1997, IN97/C. Eccesso di potere: l’indizione del nuovo concorso non sarebbe supportata da alcuna motivazione in merito al mancato scorrimento della graduatoria ancora valida, né sussisterebbero i casi individuati dalla giurisprudenza per poter supportare la scelta di indire il nuovo concorso.
2. Si è costituita la Regione Calabria, la quale, preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
3. La costituita Azienda Sanitaria ha eccepito e controdedotto: a) l’inammissibilità per mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, da individuarsi negli altri soggetti inseriti nella graduatoria in questione; b) la carenza di interesse, atteso che, comunque, l’eventuale scorrimento non farebbe scattare l’assunzione della ricorrente collocata al 7° posto; c) l’infondatezza in quanto la procedura di stabilizzazione costituirebbe normativa speciale e nessun obbligo di utilizzare le graduatorie vigenti sussisterebbe per l’Azienda, atteso che trattasi di graduatoria anteriore alla data del 1 gennaio 2007 (circolare Funzione Pubblica n.5/2013 e DCA n.2 del 26 marzo 2015).
4. All’esito della camera di consiglio dell’8 marzo 2016, il Collegio ha accolto l’istanza di sospensione con ordinanza n.111/2016, confermata in appello cautelare dal Consiglio di Stato, sezione III, con ordinanza n. 3209 del 1 agosto 2016.
5. In data 21 luglio 2016 l’ASP di Cosenza ha prodotto ulteriore memoria insistendo per la legittimità dell’operato dell’amministrazione.
6. Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2016 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, va accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, in quanto il bando oggetto di contestazione è stato indetto dall’Asp di Cosenza, ente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale (art.3 legge n.392/1992 come modificato dall’art.4 d.lgs. n.517 del 1993) ed avente pertanto autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, nè vengono specificamente impugnati atti della Regione.
2. Va, inoltre, disattesa l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati, da individuarsi, secondo l’ASP, nei soggetti utilmente collocati nella graduatoria di cui si invoca lo scorrimento.
L’eccezione appare infondata in quanto i soggetti della graduatoria non sono controinteressati all’annullamento del bando di concorso de quo, ma piuttosto cointeressati all’accoglimento del ricorso; né sono configurabili soggetti controinteressati (in senso tecnico) al momento della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. Va parimenti rigettata l’eccezione di carenza di interesse per mancanza della prova di resistenza.
Sostiene, in particolare, l’amministrazione che l’eventuale scorrimento della graduatoria non determinerebbe l’assunzione della dott.ssa Federico Alessandra, atteso che questa è collocata al 7° posto in graduatoria.
Osserva il Collegio che dall’esame della fattispecie di cui è causa emerge che la ricorrente ha un interesse specifico e diretto alla rimozione dell’atto gravato con il ricorso, derivante dal suo inserimento in posizione di idoneo non vincitore nella graduatoria approvata con delibera n.553 del 16 marzo 2005.
A quanto esposto non può, peraltro, opporsi, come fatto dalla ASP, la circostanza che la stessa figuri soltanto al 7° posto della graduatoria di cui si chiede lo scorrimento, mentre l’Ente si era determinato a mettere a concorso due soli posti.
Al riguardo il Collegio osserva che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 14 del 28 luglio 2011, ha disposto che, anche qualora i ricorrenti “non figurano, attualmente, come i soggetti i quali potrebbero essere assunti immediatamente, a tempo indeterminato, attraverso la procedura di scorrimento (…) resta comunque intatto il loro interesse all’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di utilizzare la precedente graduatoria, tenendo conto della possibilità, non irragionevole, di rinunce da parte dei concorrenti idonei collocati in miglior posizione nella classifica”.
Alla luce di tali considerazioni, vuoi al fine di migliorare la propria posizione nella graduatoria concorsuale del 2005 (in vista di ulteriori possibili “scorrimenti”), vuoi in relazione alla possibilità di rinunce all’assunzione da parte degli idonei che precedono la ricorrente nella graduatoria medesima, l’eccezione di carenza di interesse si rivela priva di pregio (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 dicembre 2013, n.6153).
4. Nel merito il ricorso è fondato.
4.1. I motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto investono la questione dell’ordine di priorità da seguire ai fini assunzionali da parte dell’ASP di Cosenza, ritenendo parte ricorrente prioritario lo scorrimento della graduatoria vigente rispetto al nuovo concorso bandito dall’amministrazione e oggetto della presente impugnativa.
L’ASP, invece, invoca il DPCM 6 marzo 2015, che detta norme in materia di procedure concorsuali per la stabilizzazione del personale precario presso gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, e ritiene che la procedura indetta, in quanto speciale, esulerebbe dalle altre procedure di assunzione; a supporto, cita una sentenza del Consiglio di Stato (sez. III n. 3513/2015), che, in altro caso, si sarebbe pronunciata in favore dell’Azienda che aveva bandito il concorso, in quanto la procedura concorsuale costituirebbe uno strumento indispensabile per pervenire alla stabilizzazione del personale precario.
L’Amministrazione resistente, inoltre, ritiene che per le graduatorie vigenti ma anteriori alla data del 1° gennaio 2007 non sarebbe previsto alcun vincolo di obbligatorietà per l’Azienda di utilizzare graduatorie concorsuali, come specificato dalla circolare della Funzione Pubblica n.5 del 2013 e dal DCA n.2 del 26 marzo 2015.
4.2. I motivi sono fondati.
Come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 28 luglio 2011, n. 14, la disciplina in tema di scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace (quale è in maniera incontestata quella invocata nel caso di specie, relativa al concorso indetto dalla ex AS n.3 di Rossano, oggi ASP di Cosenza, per la copertura di due posti di farmacista dirigente, approvata con delibera n. 553 del 16 marzo 2005) non attribuisce agli idonei un diritto soggettivo all’assunzione per il solo fatto della vacanza e della disponibilità di posti in organico (corrispondenti alla qualifica e/o alla categoria della graduatoria concorsuale), atteso che l’amministrazione non è obbligata alla loro copertura, dovendo, per contro, assumere una decisione sul piano organizzatorio, direttamente correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alle disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a ogni altro elemento di fatto o di diritto rilevante, per stabilire se procedere o meno al reclutamento di personale.
Una volta poi che abbia deciso di procedere alla copertura dei posti vacanti, l’amministrazione è sicuramente tenuta a rendere manifeste e comprensibili le ragioni che la inducano ad optare per l’una o l’altra forma di reclutamento (cioè utilizzazione della graduatoria concorsuale ancora efficace e quindi suo scorrimento, con assunzione degli idonei, ovvero indizione di una diversa procedura di assunzione), dovendo tener conto del generale principio di favore dell’ordinamento per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei in ragione della evidente finalità di contenimento della spesa pubblica (a fronte dei necessari costi connessi all’espletamento di una nuova procedura concorsuale), principio che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolare circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente, che devono in ogni caso essere puntualmente indicate (in senso conforme, tra le tante, Cons. St, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361; 27 dicembre 2013, n. 6247; se. VI, 15 luglio 2014, n. 3707; 4 luglio 2014, n. 3407).
4.2.1. Peraltro, nel caso, con il Decreto del Commissario ad Acta della Sanità della Regione Calabria del 26 marzo 2015, n. 2, “in materia di reclutamento di personale nelle aziende del SSR”, è stato scolpito l’iter che le Aziende Sanitarie debbono seguire per poter legittimamente procedere alla copertura dei posti (punto 4); in particolare, il citato Decreto individua il seguente ordine di priorità: a) immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico; b) attivazione dei processi di mobilità di cui all’art.1, comma 8, del D.L. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n.189, con le procedure di cui al DPGR 127/2011; c) scorrimento delle graduatorie degli idonei, limitatamente a quelle vigenti e approvate dal 01.01.2007. E’ rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, la scelta dello scorrimento o dell’avvio di una nuova procedura concorsuale, sulle graduatorie vigenti ma anteriori alla predetta data; d) possibilità di attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre aziende alle condizioni previste; e) attivazione delle procedure concorsuali ai sensi dell’art.3 del d.p.c.m. n.2/2015.
Pertanto, anche il D.C.A., conformemente allo scenario normativo e giurisprudenziale vigente, ha posto lo scorrimento delle graduatorie degli idonei come prioritario rispetto all’attivazione delle procedure concorsuali di cui al d.p.c.m. n.2/2015.
È vero che opera un distinguo tra le graduatorie approvate prima e dopo l’01 gennaio 2007, ponendo l’obbligo dello scorrimento solo per le graduatorie degli idonei approvate dal 01 gennaio 2007 e rimettendo, invece, per quelle anteriori, la scelta alla discrezionalità dell’amministrazione, ma è pur vero che tanto non esime l’Azienda dal compiere una valutazione, per l’appunto discrezionale, da esplicitare con congrua motivazione, prima di attivare le procedure di stabilizzazione.
4.3. Né vale in senso contrario il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, citata ed allegata dall’amministrazione resistente (C.S., sez. III, n.3513/2015), posto che, in quel caso, era in contestazione il diverso rapporto tra la mobilità ex art.30 del d.lgs. n.165 del 2001 e la stabilizzazione ai sensi della normativa regionale.
4.4. Ciò posto, nel caso di specie, ritiene il Collegio che la motivazione sia del tutto carente, non facendosi in alcun modo cenno ad essa né nel bando né nella deliberazione del Commissario straordinario n.1674/2015, con conseguente censurabilità, sotto tale profilo, della scelta, che non appare verificabile.
Inoltre, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente in data 22 febbraio 2016, risulta che, con recente deliberazione del Direttore Generale n.36 del 9 febbraio 2016, la stessa Azienda ha optato per l’utilizzo di una graduatoria concorsuale vigente anteriore alla data dell’1. Gennaio 2007 (delibera n.86 del 27 gennaio 2004), per la copertura di n.2 posti di dirigente medico di psichiatria; orbene, in assenza di motivazione negli atti censurati con il presente ricorso, non è dato comprendere per quali ragioni per il concorso di dirigenti farmacisti, a fronte di graduatoria più recente (2005), l’Azienda si sia invece determinata a procedere senz’altro all’attivazione delle procedure concorsuali ai sensi dell’art.3 del detto D.P.C.M. n.2/2015, bandendo un concorso per due posti, di cui uno esterno e uno riservato al personale precario in possesso dei requisiti di cui al citato D.P.C.M.
4.5. Conclusivamente, il Collegio ritiene che, a fronte di graduatoria valida, l’amministrazione è tenuta ad esternare e a rendere comprensibili le ragioni che la inducano ad optare per l’una o l’altra forma di reclutamento (nel caso l’utilizzazione della graduatoria concorsuale ancora efficace e quindi suo scorrimento, con assunzione degli idonei, ovvero indizione della procedura concorsuale di cui all’art.3 del d.p.c.m. n.2/2015), dovendo tener conto del generale principio di favore dell’ordinamento per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei; dimodochè, in assenza di motivazione a supporto della scelta censurata, il ricorso si appalesa fondato e va accolto.
5. Le spese, tuttavia, in considerazione della peculiarità e della natura della controversia, possono essere, in via d’eccezione, compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione;
b) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione;
c) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Schillaci, Presidente
Nicola Durante, Consigliere
Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Giuseppina Alessandra Sidoti | Salvatore Schillaci | |
IL SEGRETARIO
L'articolo TAR Calabria: è illegittimo un nuovo concorso in presenza di vecchia graduatoria ancora efficace proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Consiglio di Stato su Milleproroghe e validità graduatorie proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Giudice amministrativo si richiama alla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011, secondo cui: “La pubblica amministrazione (P.A.), una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso e considerando il generale favore dell’ordinamento per l’utilizzazione della graduatoria degli idonei ancora efficace“.
E, chiariscono i consiglieri di stato, confermando la decisione di primo grado del Tar Lazio, “giusta gli insegnamenti dell’Adunanza plenaria, in costanza di proroga di una graduatoria concorsuale, la decisione di indire un nuovo concorso relativo all’assunzione degli stessi profili di quella graduatoria va congruamente motivata, poiché se non sussiste un diritto soggettivo all’assunzione in capo agli idonei, l’Amministrazione deve tenere conto sul piano ordinamentale che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la regola generale, mentre l’indizione del concorso rappresenta un’eccezione; per cui è l’indizione che deve essere adeguatamente motivata sul perché si debba seguire un procedimento amministrativo di rilevante complessità ed accompagnato ad oneri di bilancio come un nuovo concorso pubblico, piuttosto che la chiamata di soggetti già scrutinati e dichiarati idonei a quelle determinate funzioni“.
In definitiva, la deroga (motivata) alla graduatoria valida ed efficace é da ritenersi consentita, solo in presenza di:
– graduatorie estremamente datate
– per la ricerca di personale dotato di requisiti fondamentalmente diversi da quelli in possesso dei precedenti idonei
– tipo differente di selezione decisa, eventualmente con passaggi più rigorosi
Per quanto poi riguarda l’efficacia della graduatoria in esame, i Giudici chiariscono come “l’art. 1 comma 4 del decreto legge 9 dicembre 2011 n. 216 (cd. Milleproroghe), convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, ha disposto la proroga generalizzata al 31 dicembre 2012 dell’efficacia di tutte le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003″.
. . .
Consiglio di Stato, Sezione Quinta
Sentenza del 27 dicembre 2013 numero 6247
(presidente Carmine Volpe, estensore Raffaele Prosperi)
(…)
per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO, ROMA, Sez. II, n. 03529/2012, resa tra le parti, concernente procedura obbligatoria di mobilità esterna, a seguito di concorso per dirigente a tempo indeterminato;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fabio Vitagliano e di Francesca Aielli; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2013 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati C. Sportelli e P.M. Montaldo;
Vista la sentenza 18 aprile 2012 n. 3529 con la quale il TAR del Lazio ha affermato la perdurante vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, nella specie a dirigente dei Sistemi Informatici e Telematici di Roma Capitale, sulle quali si fondavano le pretese dei ricorrenti in primo grado ed ora appellati e ciò sino al 31.12.2012 ai sensi dell’art. 1, comma 4, D.L. n. 216/2011, convertito dalla L. n. 14/2012;
Visto che la stessa sentenza n. 3529/2012 ha affermato che anche Roma Capitale è soggetta a limitazioni delle assunzioni per espressa ammissione della delibera n. 194 del 1° giugno 2011, dal che consegue automaticamente l’utilizzazione delle graduatorie ad efficacia prorogata;
Ritenuto che la sentenza impugnata ha ribadito quanto affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011, secondo cui la pubblica amministrazione (P.A.), una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso e considerando il generale favore dell’ordinamento per l’utilizzazione della graduatoria degli idonei ancora efficace;
Considerato che la sentenza del TAR, da un confronto tra il bando impugnato e quello del 2005, relativo al concorso cui hanno partecipato i ricorrenti, non ha rilevato differenze relative al profilo professionale, ai requisiti di partecipazione e alle prove di esame e che a quel punto doveva ritenersi fondato ed assorbente il vizio di difetto di motivazione in ordine all’(implicita) decisione di non procedere allo scorrimento della graduatoria relativa al concorso indetto con determinazione dirigenziale del 24.3.2005, in esito al quale i ricorrenti sono risultati idonei;
Visto l’appello con cui Roma Capitale sostiene che l’art. 1, comma 557, L. n. 296/2006, con decorrenza 1.1.2007, ha disapplicato lo speciale e transitorio regime limitativo delle assunzioni di dipendenti a tempo determinato per gli enti con più di 5.000 abitanti, eliminando così le limitazioni sino al 1.1.2011; in via subordinata l’ultima proroga per gli enti locali sarebbe da individuarsi in quella operata sino al 31.3.2011, poiché le successive proroghe (sino al 31.12.2011) sarebbero state dettate, con specifici decreti, per le sole P.A. centrali che ne fecero richiesta;
Vista anche la doglianza secondo cui sarebbe inapplicabile l’art. 1, comma 4, d.l. n. 216/2011, convertito dalla L. n. 14/2012, ciò sia per la vetustà della graduatoria, così che la decisione di non procedere al suo scorrimento conseguirebbe a una precisa scelta della P.A., sia per la diversità tra il bando annullato e quello precedente degli idonei, ed ancora che la soprarichiamata delibera GM n. 194 del 1.6.2011 ha approvato il nuovo sistema di classificazione della dirigenza di Roma Capitale, superando quindi anche dal punto di vista della motivazione le questioni affermate nella sentenza impugnata;
Ritenuto che la stessa deliberazione della Giunta municipale n. 194 del 1° giugno 2011 ha riconosciuto che l’art. 76, comma 7, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge con modifiche dalla legge n. 133/2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, sostituito dall’art. 14 del Decreto Legge 31 maggio2010, n. 78 e, da ultimo modificato dall’art. 1, comma 118 della L. 13 dicembre 2010n. 220, stabilisce, inoltre, fermo restando l’obiettivo generale di riduzione complessiva della spesa di personale, uno specifico limite per le assunzioni di personale a tempo indeterminato negli Enti nei quali la spesa di personale sia inferiore al 40% delle spese correnti, fissato, in termini finanziari, nel 20 per cento, su base annua, della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nell’anno precedente;
Considerato l’art. 1 co. 4 del D.L. 9 dicembre 2011 n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012 n. 14, che ha disposto la proroga generalizzata al 31 dicembre 2012 dell’efficacia di tutte le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, non possono sussistere dubbi sulla proroga della graduatoria di cui in controversia approvata il 22 febbraio 2007;
Considerato che non possono sussistere dubbi quanto alla identità dei posti del profilo professionale da coprire – Dirigente dei Sistemi Tecnologici ed Informativi – rispetto ai posti banditi nel 2005 di cui alla graduatoria del febbraio 2007, qualificati come Dirigente Sistemi Informativi e Telematici;
Ritenuto che appare assolutamente corretto il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata secondo cui, giusta gli insegnamenti dell’Adunanza plenaria, in costanza di proroga di una graduatoria concorsuale, la decisione di indire un nuovo concorso relativo all’assunzione degli stessi profili di quella graduatoria va congruamente motivata, poiché se non sussiste un diritto soggettivo all’assunzione in capo agli idonei, l’Amministrazione deve tenere conto sul piano ordinamentale che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la regola generale, mentre l’indizione del concorso rappresenta un’eccezione; per cui è l’indizione che deve essere adeguatamente motivata sul perché si debba seguire un procedimento amministrativo di rilevante complessità ed accompagnato ad oneri di bilancio come un nuovo concorso pubblico, piuttosto che la chiamata di soggetti già scrutinati e dichiarati idonei a quelle determinate funzioni;
Ritenuto che tutto questo potrebbe eventualmente verificarsi in presenza di graduatorie estremamente datate pure in virtù della ricerca di personale dotato di requisiti fondamentalmente diversi da quelli in possesso dei precedenti idonei oppure ancora dal tipo differente di selezione decisa, eventualmente con passaggi più rigorosi, tutti elementi questi assolutamente assenti nel caso di specie in cui i requisiti di partecipazione e prove di esame del vecchio e del nuovo concorso appaiono sostanzialmente conformi, né la scansione temporale tra l’approvazione della precedente graduatoria e l’indizione del nuovo concorso appare oggettivamente giustificare la scelta di quella via procedimentale definita come eccezionale;
Visto quanto sopra l’appello deve essere respinto con la conferma della sentenza impugnata, mentre le spese di giudizio possono essere compensate, visto il carattere sedimentario e particolarmente sofferto della legislazione in questo campo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
L'articolo Consiglio di Stato su Milleproroghe e validità graduatorie proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Diritto alla graduatoria: decide il giudice amministrativo proviene da Giurdanella.it.
]]>La quinta sezione del Consiglio di Stato, ora è tornata a ribadire quanto già enuciato dalla Corte, “infatti è pur vero che la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del G.O., facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione. Tuttavia, nel caso in esame, il riconoscimento del suddetto diritto è consequenziale alla negazione degli effetti dei provvedimenti di indizione dei nuovi concorsi, provvedimenti in questa sede impugnati, e, pertanto, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo la cui tutela spetta al Giudice Amministrativo”.
Per il testo integrale della sentenza https://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201109038/Provvedimenti/201200269_11.XML
L'articolo Diritto alla graduatoria: decide il giudice amministrativo proviene da Giurdanella.it.
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