L'articolo Attività di vigilanza dell’ANAC sugli appalti pubblici, il Regolamento proviene da Giurdanella.it.
]]>Si tratta dell’atto che sostituisce il precedente «Regolamento del 15 febbraio 2017 sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza in materia di contratti pubblici».
Il regolamento disciplina i procedimenti dell’Autorità concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, comma 3, lettere a) , b) , g) del codice appalti.
In allegato il Regolamento ANAC sull’attività di vigilanza come in Gazzetta Ufficiale
L’attività di vigilanza dell’Autorità è attivata su iniziativa dell’ufficio competente e su disposizione del consiglio:
a) a seguito di grave mancato adeguamento della stazione appaltante alle osservazioni dell’Autorità, ai sensi dell’art. 8 del regolamento in materia di vigilanza collaborativa;
b) a seguito di mancato adeguamento della stazione appaltante al parere di precontenzioso vincolante di cui all’art. 211, comma 1, del codice.
Il Regolamento specifica anche che l’attività di vigilanza è, altresì, attivata a seguito di segnalazioni presentate all’Autorità:
a) dall’autorità giudiziaria amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 129, comma 3, delle disposizione di attuazione del codice di procedura penale;
c) dall’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett. a-bis) del decreto-legge 24 giugno 2014, 90;
d) da ogni altra amministrazione o autorità pubblica, ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile.
L’Autorità valuta anche le segnalazioni di violazione della normativa in materia di contratti pubblici presentate da terzi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di funzionamento degli uffici, tenendo conto in via prioritaria della gravità della violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall’appalto.
Il Regolamento contempla anche l’ipotesi di segnalazione di illeciti da parte di un dipendente pubblico (c.d. whistleblower), nel cui caso la trattazione della stessa è affidata all’ufficio competente, che la svolge ai sensi del presente regolamento e delle linee guida adottate dall’Autorità in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante di cui all’art. 54- bis del decreto legislativo 30 marzo 2001.
Il regolamento considera anonime le segnalazioni che: a) non rechino alcuna sottoscrizione; b) rechino una sottoscrizione illeggibile; c) pur apparendo riferibili a un soggetto, non consentano, comunque, di individuarlo o di identificarlo con certezza.
La regola è che le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente. Tuttavia, le segnalazioni anonime che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate possono essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell’ufficio nell’esercizio dell’attività di vigilanza. Il dirigente dell’ufficio può altresì proporre al consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.
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]]>Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell’ANAC concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui agli artt. 211, comma 2, e 213, comma 3, lettere a), b), g), del codice.
L’attività di vigilanza dell’ANAC è attivata dall’ufficio competente ovvero su disposizione del consiglio, secondo una direttiva programmatica, approvata entro il 31 gennaio di ogni anno ed elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell’attività dell’anno precedente, nei seguenti casi:
a) a seguito di grave mancato adeguamento della stazione appaltante alle osservazioni dell’Autorità, ai sensi dell’art. 8 del regolamento in materia di vigilanza collaborativa;
b) a seguito di mancato adeguamento della stazione appaltante al parere di precontenzioso vincolante di cui all’art. 211, comma 1 del codice.
L’attività di vigilanza può, altresì, essere attivata a seguito di segnalazioni presentate all’Autorità secondo le modalità di cui all’art. 5.
Nel caso di segnalazione da parte di un dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. whistleblower), la trattazione della stessa è svolta dall’ufficio competente, ai sensi del presente regolamento e delle linee guida adottate dall’Autorità in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza della identità del segnalante di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Clicca qui per il testo del Regolamento dell’ANAC in Gazzetta
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]]>Lo schema di regolamento disciplina i procedimenti inerenti all’attività di vigilanza, esercitata dall’ANAC, in attuazione dell’art. 213 del codice, rubricato “Autorità Nazionale Anticorruzione” e dell’art. 211, comma 2, dello stesso codice, dedicato ai “pareri di precontenzioso dell’ANAC”.
Si legge nel parere: “Il codice, in attuazione dell’art. 1, comma 1, lett. t), della legge delega (l. n. 11 del 2016), ha rafforzato i poteri dell’Autorità con l’attribuzione, in particolare, di un potere finalizzato all’emissione di raccomandazioni vincolanti nei confronti delle stazioni appaltanti, per l’annullamento in autotutela di atti della procedura di gara illegittimi. Esse differiscono dalle ordinarie raccomandazioni non vincolanti, che comportano solo conseguenze sanzionatorie, ai sensi dell’art. 213 dello stesso codice, nei confronti delle amministrazioni inadempienti”.
Quanto agli effetti tipici della vigilanza, lo schema fa riferimento solo a due possibili tipologie e, cioè, all’emanazione di una raccomandazione vincolante o di una raccomandazione semplice, la prima inerente a gravi e tassative violazioni della sola fase di gara (come prescrive l’art. 211, comma 2, del codice), la seconda inerente, invece, alle violazioni, anche non gravi, sia della fase di gara sia della fase di esecuzione del contratto.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribadito che le due tipologie non esauriscono il novero delle attribuzioni spettanti all’ANAC: in particolare, l’ANAC ha una serie di poteri-doveri di segnalazione, proposta e relazione nei confronti di Governo e Parlamento (art. 213, comma 3, lett. c), d), e), nonché il potere-dovere di segnalazione-denuncia degli illeciti agli organi di controllo delle stazioni appaltanti, alla Corte dei conti, alla Procura della Repubblica (art. 213, comma 6).
Clicca qui per il testo del parere del Consiglio di Stato
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