white list Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/white_list/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 08 Mar 2017 11:31:37 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 White list: l’aggiornamento degli elenchi delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa https://www.giurdanella.it/2017/03/white-list-laggiornamento-degli-elenchi-delle-imprese-non-soggette-a-tentativo-di-infiltrazione-mafiosa/ Wed, 08 Mar 2017 11:31:37 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33012 E’ passata quasi inosservata l’emanazione del D.P.C.M. del 24 novembre 2016, pubblicato sula Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017, recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. […]

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E’ passata quasi inosservata l’emanazione del D.P.C.M. del 24 novembre 2016, pubblicato sula Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017, recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190” (“White list”).

E’ stato, pertanto, ampliato il novero dei soggetti da includere nelle c.d.” white list”, qualora non fossero riscontrati tentativi di infiltrazione mafiosa.

Le attività individuate dall’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 sono:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.

Come statuito dall’art. 1 del decreto di cui sopra, l’iscrizione nell’elenco e’ soggetta alle seguenti condizioni:

a) l’assenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice antimafia;

b) l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, di cui all’art. 84, comma 3, del Codice antimafia.

La consultazione dell’elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l’informazione antimafia ai fini della stipula, dell’approvazione o dell’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività di cui all’art. 2, comma 1, indipendentemente dal loro valore.

Clicca qui per il testo del decreto in Gazzetta

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White list: basta la domanda di iscrizione per poter partecipare alle gare https://www.giurdanella.it/2016/03/white-list-basta-la-domanda-di-iscrizione-per-poter-partecipare-alle-gare/ Tue, 29 Mar 2016 08:55:46 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30913 Con la circolare del 23 marzo 2016, il Ministero dell’Interno,  in risposta al quesito concernente le modalità con le quali a seguito dell’attivazione della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia, a partire dal 7 gennaio 2016, i soggetti di cui all’art. 83 , commi 1 e 2 del Codice Antimafia sono tenuti ad acquisire la documentazione […]

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Con la circolare del 23 marzo 2016, il Ministero dell’Interno,  in risposta al quesito concernente le modalità con le quali a seguito dell’attivazione della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia, a partire dal 7 gennaio 2016, i soggetti di cui all’art. 83 , commi 1 e 2 del Codice Antimafia sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia prima di affidare un contratto o autorizzare un subappalto, ha fornite alcune indicazioni.

In particolare in Ministero ha precisato che per le domande di iscrizioni alla white list presentate a partire dal 7 gennaio 2016, la Prefettura effettuerà l’inserimento dei dati nell’impresa nella Banca Dati Nazionale Unica Antimafia avviando la fase degli accertamenti d’ufficio. Il medesimo inserimento dovrà essere effettuato per le imprese che hanno presentato domanda prima del 7 gennaio e sono ancora in attesa di iscrizione.

Il ministero osserva inoltre che l’ iscrizione nelle white list è una cosa diversa dall’obbligo per le stazioni appaltanti di acquisire solo attraverso la consultazione della banca dati, la documentazione antimafia. Il problema si pone nel caso in cui l’impresa che abbia fatto la richiesta di iscrizione alla white list, senza aver ancora ottenuto l’iscrizione, voglia partecipare ad una procedura di gara.

In questi casi la stazione appaltante, dopo aver consultato la white list accertandosi che l’impresa abbia fatto la richiesta di iscrizione, potrà avviare l’iter contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica Antimafia. Dal momento della consultazione della Banca Dati  decorerrano i termini dell’art. 92 commi 2 e 3 del Codice Antimafia, maturati i quali la stazione appaltante potrà procedere con la conclusione  o approvazioni degli strumenti contrattuali fatte salve le cautele di legge in caso di successivo diniego dell’iscrizione.

In allegato la circolare del Ministero dell’Interno

 

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Verifiche antimafia mediante White List, la segnalazione dell’ANAC https://www.giurdanella.it/2015/02/verifiche-antimafia-mediante-white-list-la-segnalazione-dellanac/ Fri, 06 Feb 2015 07:12:59 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26511 Facoltà od obbligo di iscrizione per le imprese?

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La White List è un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, previsto dall’art. 1, comma 52 della legge  6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione), come da ultimo sostituito dall’art. 29, comma 1, del decreto legge 90/2014.

Con la novella del 1994, è stato sancito in particolare l’obbligo per i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cioè le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche e, infine, per i contraenti generali)  di consultare gli elenchi di cui al comma 52, art. 1 della legge anticorruzione.

Dunque, in atto, è certo l’obbligo di utilizzo delle White List, ma non il correlato obbligo d’iscrizione nelle medesime da parte degli operatori economici.  Da qui, l’intervento dell’ANAC che segnala l’esigenza di un intervento normativo teso a disciplinare “l’obbligo di iscrizione negli elenchi detenuti dalle prefetture, per le imprese che svolgono le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”.

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 Autorità Nazionale Anticorruzione

 

Atto di Segnalazione n. 1 del 21 gennaio 2015

 

Disciplina delle verifiche antimafia mediante White List

 

 

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

 

  1. Premessa

L’Autorità nazionale anticorruzione, avendo assunto i compiti e le funzioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a seguito della soppressione di quest’ultima, disposta dall’art. 19, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  nell’esercizio del potere di segnalazione al Governo ed al Parlamento di cui all’art. 6, comma 7, lett. f), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti), intende formulare alcune osservazioni in merito alla disciplina delle verifiche antimafia da effettuarsi obbligatoriamente mediante la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List), secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 52 della legge  6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione), come sostituito dall’art. 29, comma 1, d.l. 90/2014.

Al riguardo, si pone, infatti, la necessità di un chiarimento del quadro normativo di riferimento che, da una parte, impone come obbligatorio l’utilizzo del citato elenco ma, dall’altro, non prevede in modo chiaro ed esplicito un corrispondente obbligo per le imprese e gli operatori economici di iscriversi nel medesimo, e anzi disciplina la citata iscrizione in termini volontari (art. 2, comma 2 del d.p.c.m. 18 aprile 2013).

 

  1. Obbligo di utilizzo delle White List e obbligo d’iscrizione nelle medesime.

Il testo dell’art. 1, comma 52 della legge anticorruzione, nella versione antecedente alle modifiche apportate dall’art. 29, comma 1, d.l. 90/2014, prevedeva, per l’efficacia  dei  controlli  antimafia  nelle attività imprenditoriali di cui al comma 53, l’istituzione presso  ogni  prefettura  di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori.

 

La norma conferiva all’iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l’impresa ha sede l’effetto di soddisfare i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio della relativa attività.

 

La disposizione non conteneva alcun obbligo in ordine all’utilizzo del citato elenco per le verifiche antimafia necessarie per l’affidamento delle attività elencate al citato comma 53, vale a dire per: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardianìa dei cantieri.
Tant’è che il d.p.c.m. 18 aprile 2013, adottato in attuazione, del comma 56 dell’art. 1 della legge anticorruzione, all’art. 2, comma 2, espressamente prevede che: «l’iscrizione negli elenchi è volontaria… (omissis)…».
Con l’entrata in vigore del d.l. 90/2014 per disposto dell’art. 29, il comma 52 cit. è stato sostituito dai seguenti:
«52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L’iscrizione nell’elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l’articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.

52-bis. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta»
In base al nuovo quadro normativo concernente l’utilizzo del citato elenco è, pertanto, esplicitamente sancito l’obbligo per i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – vale a dire per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche e, infine, per i contraenti generali – di consultare gli elenchi di cui al comma 52, art. 1 della legge anticorruzione.
Per quanto concerne, invece, l’obbligo degli operatori economici, che svolgono attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di iscriversi nei citati elenchi, si rileva come lo stesso sia implicitamente ricavabile dal comma 2, dell’art. 29, d.l. 90/2014, che introducendo un regime transitorio alla disciplina delle verifiche tramite elenco, lascia presupporre l’obbligo anche per gli operatori di iscriversi nelle c.d. White List, nella misura in cui la citata iscrizione risulta essere, di fatto, una condizione per ricevere l’affidamento dei relativi contratti.

 

Infatti, il citato comma 2 prevede che «per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all’articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012 , procedono all’affidamento di contratti o all’autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi in questione»; dalla speciale previsione secondo cui la sola presentazione della domanda di iscrizione può essere ritenuta idonea condizione per l’affidamento del contratto (salvo il recesso della stazione appaltante in caso di sopravvenuto diniego, ex art. 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011) se ne può ricavare, in via interpretativa, la sussistenza di una regola generale che attribuisce all’iscrizione delle imprese nei medesimi elenchi la natura di condizione necessaria per ottenere l’affidamento di contratti nei settori di cui al comma 53 dell’art. 1 della legge anticorruzione (ciò che rende l’iscrizione, di fatto, obbligatoria).
In seno al richiamato quadro normativo si rende, tuttavia, necessario un intervento di armonizzazione – anche attraverso l’eventuale modifica del d.p.c.m. 18 aprile 2013 – che consenta di realizzare appieno l’obiettivo del legislatore, secondo quanto emerge dalla stessa Relazione illustrativa (della Camera) al disegno di legge numero 2486 AC di conversione in legge del d.l. 90/2014.
In essa, infatti si dà espressamente atto del fatto che «Secondo le vigenti previsioni, l’iscrizione in tali elenchi, che attestano l’insussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, considerata equipollente alle informazioni antimafia disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, rimane totalmente affidata alla discrezionalità dell’operatore. Ciò rischia di determinare, come sembra testimoniare la prima esperienza maturata, un popolamento alquanto parziale di tali elenchi, che finirebbero, pertanto, per essere poco rappresentativi della platea degli operatori economici che svolgono attività maggiormente esposte al pericolo di infiltrazione criminale…(omissis)… In altri termini, l’iscrizione nell’elenco viene a costituire, per coloro che operano nei settori più vulnerabili, la forma necessitata attraverso la quale viene ad essere accertata l’assenza di pregiudizi nella materia dell’antimafia».

 

  1. Conclusioni 

Tenuto conto della novella normativa intervenuta in materia, dell’intenzione del legislatore e della necessità di rendere il quadro di sistema coerente con l’obiettivo di introdurre l’obbligo di iscrizione negli elenchi detenuti dalle prefetture, per le imprese che svolgono le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, sarebbe opportuno valutare di modificare il d.p.c.m. 18 aprile 2013, nel senso di prevedere espressamente l’obbligatorietà dell’iscrizione negli elenchi di che trattasi, in attuazione della novella normativa introdotta dal combinato disposto dei commi 1 e 2, ’art. 29, d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, salvo ogni altra modifica dello stesso comma 52, art. 1, l.190/2012 nel senso di esplicitare l’obbligo di iscrizione nei citati elenchi per le imprese che svolgono le attività di cui al richiamato comma 53.

 

Approvato dal Consiglio nella seduta del 21 gennaio 2015

 

Il Presidente:Raffaele Cantone

 

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 28 gennaio 2015

Il Segretario: Maria Esposito

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Appalti: in vigore dal 14 agosto le white list antimafia https://www.giurdanella.it/2013/08/appalti-in-vigore-dal-14-agosto-le-white-list-antimafia/ https://www.giurdanella.it/2013/08/appalti-in-vigore-dal-14-agosto-le-white-list-antimafia/#comments Fri, 09 Aug 2013 06:00:25 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15251 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM sulle modalità per l'istituzione e l'aggiornamento delle white list.

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 164 del 15 luglio 2013) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 recante “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
Gli elenchi in questione (meglio noti come white list), istituiti presso ogni Prefettura, mirano a rendere più efficaci i controlli antimafia con riferimento a quelle attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
Tali attività, elencate all’art. 1, comma 53, della legge anticorruzione (l. 190/2012), sono:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
L’iscrizione da parte delle imprese alla white list non sarà obbligatoria, ma volontaria: spetterà al titolare o al legale rappresentante presentare, anche per via telematica, un’istanza alla Prefettura territorialmente competente, indicando i settori di attività per i quali l’iscrizione è richiesta: l’elenco, pur essendo unico, sarà infatti articolato in più sezioni corrispondenti alle varie attività di cui all’art. 1, comma 53, della legge anticorruzione.
Ai sensi dell’art. 2 del DPCM, “l’ iscrizione e’ disposta dalla Prefettura competente all’esito della consultazione della Banca dati nazionale unica se l’impresa e’ un soggetto ivi censito ed e’ possibile rilasciare immediatamente l’informazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 92, comma 1, del Codice antimafia”. Nell’ipotesi in cui l’impresa non sia invece censita all’interno della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la Prefettura sarà tenuta ad effettuare tutte le necessarie verifiche, all’esito delle quali provvederà all’iscrizione nell’elenco o – in mancanza delle condizioni – al diniego dell’iscrizione.
In ogni caso il procedimento deve concludersi necessariamente entro i 90 giorni successivi alla data di ricevimento dell’istanza di iscrizione.
L’iscrizione nell’elenco ha un’efficacia limitata, essendo valida solamente per un anno: l’impresa che abbia interesse a permanere nell’elenco sarà dunque tenuta a comunicare alla Prefettura tale sua volontà almeno 30 giorni prima della scadenza, con la possibilità di chiedere l’iscrizione anche per settori di attività ulteriori.
Oltre ai controlli effettuati al momento dell’iscrizione, è previsto che la Prefettura possa condurre delle verifiche a campione sulla sussistenza in capo all’impresa delle condizioni richieste per la permanenza nell’elenco, disponendone, in caso contrario, la cancellazione.
Alla luce della espressa equipollenza dell’iscrizione nell’elenco rispetto all’informazione antimafia di cui all’art. 84 del codice antimafia (d. lgs.159/2011), alle imprese iscritte non sarà richiesto, per la partecipazione alle varie gare d’appalto, alcun ulteriore prova dell’assenza di infiltrazioni mafiose per tutto il periodo di validità dell’iscrizione stessa.
Gli elenchi, costantemente aggiornati, saranno pubblicati sul sito istituzionale di ognuna delle prefetture competenti (nella sezione “Amministrazione trasparente”), unitamente alla casella PEC alla quale potranno essere inoltrate le istanze di iscrizione.

Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 14 agosto.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale del DPCM 18 aprile 2013, pubblicato sulla GU n. 164 del 15 luglio 2013.

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Ministero Interno: diniego di iscrizione nella white list e informativa antimafia https://www.giurdanella.it/2013/05/ministero-interno-diniego-di-iscrizione-nella-white-list-e-informativa-antimafia/ Mon, 27 May 2013 06:00:58 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=13005 ll diniego di iscrizione di un'impresa in una delle white list deve essere sempre preceduto dall'emissione di un'informazione interdittiva?

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2013 è stato pubblicato un comunicato del Ministero dell’Interno con cui si sono definiti i rapporti tra informativa prefettizia antimafia e domanda di iscrizione nella white list (art. 5bis del DL n. 74/2012 come modificato dal DL n. 174/2012).

La principale questione affrontata è se sia necessario che il diniego di iscrizione di un’impresa in una delle white list sia sempre preceduto dall’emissione di un’informazione interdittiva ovvero possa essere adottato anche in assenza di tale preliminare informazione ostativa, potendo prescinderne.

Il problema sorge poiché tanto l’esito della domanda di iscrizione quanto il rilascio dell’informativa antimafia sono adempimenti rientranti nelle competenze della Prefettura, ma non non sempre e necessariamente della medesima Prefettura. Anzi, spesso accade che la Prefettura competente al rilascio della certificazione antimafia non corrisponda alla Prefettura di presentazione della domanda di iscrizione nella white list.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2011, alla cui disciplina rinvia espressamente l’art. 5-bis del DL 74/2012, stabilisce che le verifiche circa la sussistenza di situazioni ostative ai sensi della normativa antimafia vengono condotte dalla Prefettura ove ha sede l’impresa interessata all’iscrizione nelle white list (art. 3, comma 2) e che, se l’impresa abbia sede in un’altra provincia, occorre attivare «il Prefetto competente» (art. 4, comma 2) ad eseguire le predette verifiche antimafia. Inoltre, nel caso in cui emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto che ha ricevuto la domanda di iscrizione ne dispone il rigetto, dandone «contestualmente» comunicazione al prefetto competente (art. 4, comma 4).

Da tal quadro normativo il comunicato deduce che “non vi e’ cenno nelle disposizioni richiamate all’adozione di un’informazione antimafia, ne’ di tipo liberatorio, propedeutica, in ipotesi, all’iscrizione nelle white list, ne’ di tipo interdittivo, preliminare, nell’ipotesi inversa, al diniego di iscrizione”.

Pertanto, nel prospettato caso accade che:

la Prefettura competente all’effettuazione delle verifiche antimafia, e dunque preposta alla fase istruttoria, è quella dove ha sede l’impresa (e nel caso di persone giuridiche per sede si intende quella indicata nell’atto costitutivo o nello statuto);

la Prefettura investita dalla domanda di iscrizione, sia nel caso di accoglimento che di rigetto, deve darne contestuale comunicazione anche al Prefetto competente per l’istruttoria e, al fine di disporre riguardo all’istanza, può integrare il quadro delle risultanze istruttorie, non essendo la sua attività decisoria del tutto vincolata.

L’ art. 4, commi 3 e 4 del DPCM 18 ottobre 2011 infatti si preoccupa di creare un efficace e soprattutto tempestivo collegamento tra le due autorità provinciali di pubblica sicurezza: l’esigenza primaria è che venga assicurato un esito coerente tra le statuizioni conclusive dei due distinti procedimenti, l’uno innescato da una domanda d’iscrizione nelle white list , l’altro riferibile ad una richiesta di informazione antimafia, in ossequio al principio di unitarietà dell’azione amministrativa.

Infine, anche nel caso di inoltro di una pluralità di domande d’iscrizione presso più Prefetture, è necessario uno stretto coordinamento dell’attività istruttoria, considerato che l’art. 3, comma 1, del DPCM, non prevede forme o criteri di unificazione dei procedimenti, che, pertanto, restano formalmente distinti. Pertanto, a fronte di domande multiple, l’eventuale sussistenza di situazioni meritevoli di approfondimento dovrà essere oggetto in linea di massima di una valutazione collegiale, che veda coinvolti tutti i responsabili dei Gruppi interforze delle diverse prefetture interessate dagli interventi in questione, nonchè il referente del GIRER.

 

Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale del comunicato del Ministero dell’Interno pubblicato in G.U. del 29 aprile 2013, n. 99.

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Appalti puliti, aprono le “white list” in tutte le Prefetture https://www.giurdanella.it/2013/05/appalti-puliti-aprono-le-white-list-in-tutte-le-prefetture/ Fri, 10 May 2013 06:30:10 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=12575 L'informativa antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese ivi inserite per l'attività per cui è stata disposta l'iscrizione

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È del 18 aprile 2013 la notizia dell’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero della Pubblica Amministrazione e la semplificazione, dell’Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo economico, che disciplina l’istituzione e l’aggiornamento presso ciascuna Prefettura dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa e operanti nei settori maggiormente a rischio individuati dalla L. n. 190/2012, più comunemente nota come white list.

L’importanza e l’utilità dell’inserimento nella white list risiede nel fatto che l’informativa antimafia, necessaria per poter partecipare a qualsivoglia gara pubblica, non è richiesta nei confronti delle imprese ivi inserite per l’attività per cui è stata disposta l’iscrizione.

L’iscrizione nell’elenco è volontaria, ha efficacia per 12 mesi ed è subordinata al rispetto di due condizioni:

a) l’assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del Codice antimafia;

b) l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, di cui all’art. 84 comma 3 del Codice antimafia.

La domanda di iscrizione deve essere presentata dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società alla competente Prefettura, anche per via telematica alla casella PEC pubblicata sul sito istituzionale tanto del Ministero dell’Interno quanto della singola Prefettura nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Una volta presentata l’istanza, la Prefettura competente procede all’istruttoria consultando la Banca dati nazionale unica. Se l’impresa risulta censita si avrà il rilascio immediato dell’informativa antimafia liberatoria; se viceversa non risultasse ivi censita, si effettueranno le necessarie verifiche. In ogni caso il procedimento dovrà concludersi nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di iscrizione.

La White list verrà aggiornata periodicamente e i soggetti ivi iscritti saranno soggetti a verifiche periodiche a campione della permanenza delle condizioni per l’iscrizione. In ogni caso, entro 30 giorni dalla scadenza della validità dell’iscrizione (che è di 12 mesi), l’impresa iscritta può comunicare alla Prefettura competente il proprio interesse a permanere nell’elenco, anche per settori di attività ulteriori o diversi da quello originario.

 

Si allega in formato pdf  il DPCM del 18 aprile 2013 che disciplina l’istituto.

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Legge Anticorruzione, le novità per gli appalti https://www.giurdanella.it/2012/11/legge-anticorruzione-le-novita-gli-appalti/ Fri, 02 Nov 2012 12:08:20 +0000 White list, attività più esposte ai rischi di infiltrazione, stretta sugli arbitrati, nuove cause di esclusione dalla gara, gare trasparenti e esclusione dei condannati per delitti contro la PA dalle commissioni giudicatrici

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Lo scorso 31 ottobre, la Camera dei deputati, con 480 voti favorevoli, 19 contrari e 25 astenuti, ha definitivamente approvato il disegno di legge recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Di seguito, le novità più rilevanti riguardanti gli appalti pubblici.

White list
È prevista l'istituzione, presso le prefetture, delle cosiddette “white list”, elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori che non presentano rischi di infiltrazione mafiosa. Le imprese inserite nelle white list non sono tenute a presentare la documentazione antimafia.
Le prefetture dovranno verificare periodicamente la perdurante insussistenza dei rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata e, in caso di esito negativo, disporre la cancellazione dell'impresa dall'elenco. A loro volta le imprese iscritte nell'elenco dovranno comunicare alle prefetture ogni variazione dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data di modifica. Se non lo faranno sarà prevista la cancellazione dall'iscrizione.
Inoltre, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, dovrà essere emanato un decreto interministeriale che definirà i criteri per l'istituzione delle white list.

Le attività più esposte ai rischi di infiltrazione
La legge anticorruzione definisce in modo dettagliato le attività da considerare più esposte al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, e che quindi sono soggette al controllo delle prefetture. Queste attività maggiormente a rischio riguardano soprattutto i servizi e le forniture relativi al settore degli inerti e delle cave e ai materiali che gli imprenditori edili sono costretti a procurarsi sul luogo.

Arbitrati
Il provvedimento mette inoltre dei paletti al ricorso agli arbitrati nelle controversie, andando a modificare il comma 1, articolo 241 del Codice dei Contratti pubblici. In particolare, viene stabilito che, nelle procedure che coinvolgono amministrazioni o aziende pubbliche e per tutte le forniture o appalti che prevedono l'utilizzo di fondi pubblici, il ricorso alla procedura extragiudiziale – arbitrato – è nullo se prima non è stato autorizzato con un atto motivato dall'organo di governo dell'amministrazione.
Inoltre, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono assumere l'incarico di arbitri o partecipare a collegi arbitrali.

Cause di esclusione dalla gara
Le stazioni appaltanti potranno prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, quale causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

Cause di risoluzione del contratto con l'appaltatore
Nella legge c'è anche una norma che modifica l'art. 135 del Codice Appalti (decreto legislativo 163/2006), integrando le cause di risoluzione del contratto con l'appaltatore, con riferimento alla sentenza definitiva di condanna nei suoi confronti per gravi reati. Oltre ai reati di corruzione, concussione, peculato e malversazione a danno dello Stato, diventano causa di risoluzione del contratto i reati di associazione mafiosa, traffico di droga, contrabbando, traffico di rifiuti e delitti con finalità di terrorismo.

PA, gare trasparenti
In caso di gare d'appalto, le stazioni appaltanti dovranno pubblicare nei propri siti web istituzionali informazioni quali la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare le offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate.
Le amministrazioni dovranno trasmettere tali informazioni in formato digitale all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'AVCP trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni sulle gare.

Commissioni giudicatrici, esclusi i condannati per delitti contro la PA
Inoltre, i condannati con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Pubblica amministrazione – per esempio corruzione, malversazione, peculato, interruzione di pubblico servizio, abuso d'ufficio – non potranno assumere l'incarico di membri delle commissioni giudicatrici.

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