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]]>Premessa: lo “split payment”
Il comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) ha introdotto un nuovo meccanismo di versamento dell’IVA applicabile alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le CCIAA, le università, le ASL e gli enti ospedalieri , gli enti di previdenza, etc.
La finalità della misura è quella di garantire all’Erario la riscossione dell’IVA sulle prestazioni fatturate attraverso il “versamento diretto” del tributo a cura dell’Ente cessionario (o committente). Lo strumento, inoltre, evita il coinvolgimento della Pubblica amministrazione in meccanismi di frode ai fini IVA.
L’istituto rappresenta una deroga al funzionamento ordinario dell’IVA e, pertanto, è stata inoltrata all’Unione Europea la richiesta di autorizzazione ad adottare la citata misura.
Dal punto di vista operativo lo “split payment” prevede le seguenti fasi:
Per approfondimenti, specie sull’ambito di applicazione dello “split payment”, si rinvia alla lettura della Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 1/E del 09.02.2015.
La sua criticità
Il meccanismo dello “split payment”, oltre a introdurre un’ulteriore complicazione dal punto di vista amministrativo, presenta una forte criticità rappresentata anche dall’ANCE. Gli operatori economici che operano con le P.A. interessate si troveranno, sovente, a vantare un credito IVA. Tali soggetti, infatti, non potranno recuperare l’IVA assolta sulle fatture d’acquisto attraverso la compensazione con il tributo addebitato nelle fatture emesse. Gli effetti dei tempi lunghi previsti in Italia per il pagamento delle fatture da parte della P.A. e per l’ottenimento dei rimborsi IVA comporteranno, pertanto, un’ulteriore aggravamento dello stato di tensione finanziaria delle imprese italiane
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]]>Il concetto di fattura elettronica
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’elemento che contraddistingue la “fattura elettronica” è costituito dal formato con il quale la stessa viene trasmessa e ricevuta dal destinatario, essendo non rilevante il formato di creazione del documento. In sintesi, pertanto:
non costituisce “fattura elettronica”, il documento creato elettronicamente (utilizzando, per esempio, un software di fatturazione o un foglio di calcolo), ma trasmesso al soggetto destinatario in formato cartaceo;
costituisce “fattura elettronica” il documento creato analogicamente (in forma cartacea), ma scansionato e inviato al destinatario attraverso un mezzo elettronico (per esempio, la posta elettronica).
L’accettazione da parte del destinatario
Per quanto concerne il requisito della “accettazione da parte del destinatario” l’Agenzia delle Entrate ha adottato un’interpretazione meno rigorosa, rispetto a quanto appare dal significato letterale prima facie della norma. Nella circolare l’Amministrazione Finanziaria ha sostenuto che:
la mancata accettazione della fattura elettronica da parte del soggetto destinatario non produce effetti sul soggetto emittente, il quale potrà comunque considerare il documento come “fattura elettronica” conservandolo con le relative modalità previste.
Le modalità di trasmissione elettronica della fattura elettronica
La circolare fornisce, inoltre, alcuni chiarimenti sul “sistema di controllo di gestione”, quale strumento idoneo ad assicurare il rispetto dei requisiti di autenticità, integrità e leggibilità della fattura. Secondo il documento di prassi il sistema deve permettere di ricostruire puntualmente l’iter contabile del documento (dall’ordine di acquisto alla registrazione dell’operazione nel bilancio annuale). Tale sistema può essere costituito, per esempio, da un software gestionale integrato (ERP) che permetta di gestire tutti i cicli (acquisti, magazzino, vendite, amministrazione) interessati dall’operazione oggetto di fatturazione.
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]]>L’obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione coinvolge:
a) i fornitori di beni e servizi della P.A., i quali dovranno necessariamente emettere le fatture in formato elettronico e trasmetterle attraverso il citato SDI. La Legge prevede un divieto generalizzato delle P.A. coinvolte di accettare fatture emesse in formato cartaceo e, soprattutto, di procedere al pagamento delle stesse;
b) gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari e dottori commercialisti) che potranno procedere a compilare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche per conto dei loro clienti (sulle PA interessate abbiamo scritto qui).
Modalità di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche verso la P.A.
Per ciò che concerne le modalità di emissione e trasmissione, queste, in estrema sintesi, le fasi che devono essere seguite:
– l’eventuale identificazione del fornitore attraverso uno degli strumenti utilizzati per dialogare con il SDI (SDICoop, SDIFTP, etc.). Tale accreditamento non è richiesto nel caso in cui si utilizzi la Posta Elettronica Certificata (PEC) per l’invio della fattura al SDI. Quest’ultima rappresenta, pertanto, la modalità consigliata;
– l’emissione della fattura in formato elettronico e l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore della P.A.;
– la trasmissione del documento al Sistema di Interscambio;
– l’effettuazione di verifiche da parte del SDI concernenti l’autenticità, la validità e la conformità alle specifiche tecniche del documento. In caso di esito negativo dei citati controlli verrà recapito al fornitore un messaggio contenente l’esito negativo della trasmissione;
– l’inoltro della fattura alla P.A. destinataria e l’invio al fornitore della ricevuta di consegna da parte del SDI. La P.A. interessata, una volta effettuati i relativi controlli sull’identità del fornitore, potrà accettare o meno la fattura ricevuta comunicandolo al SDI.
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Per non perdere tutte le novità, Giurdanella.it ha appena pubblicato il quinto ebook della propria collana “I quaderni di Giurdanella.it” dal titolo: “La fattura elettronica nella pubblica amministrazione”, scritto da Mirco Gazzera e Federico Piva, Cesda editore.
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]]>Premessa: la fattura elettronica
Prima di entrare nel merito della normativa sulla fattura elettronica verso la P.A. è necessario operare una breve cenno alla fattura elettronica in generale. La nozione e i requisiti della fattura elettronica, infatti, sono contenuti nell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato a seguito del recepimento della Direttiva 2010/45/UE.
Per “fattura elettronica” si intende una documento emesso e ricevuto in qualunque formato elettronico.
E’ importante sottolineare che la fattura elettronica deve essere:
– emessa in un formato non modificabile (per esempio, “Pdf/A” o “XML”);
– trasmessa attraverso uno strumento elettronico (per esempio, la posta elettronica ordinaria o certificata). Nel caso delle fatture elettroniche emesse verso la P.A. è stato implementato uno specifico sistema informatico, denominato “Sistema di Interscambio” (SID), gestito dall’Agenzia delle Entrate per conto dell’intera P.A.;
– conservata, da entrambi i soggetti interessati dall’operazione, in formato elettronico.
Il ricorso alla fattura elettronica, infine, è subordinato all’accettazione da parte del soggetto destinatario, il quale deve manifestare esplicitamente o implicitamente il consenso a ricevere la fattura elettronica.
Le Pubbliche Amministrazioni interessate
L’introduzione della fattura elettronica nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione è avvenuta con la Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 1, commi da 209 a 2014). L’operatività della disciplina, tuttavia, è stata “graduata nel tempo” al fine di consentire alle amministrazioni più periferiche (per esempio, gli enti locali) di adeguarsi. Nello specifico sono state previste tre distinte fasi temporali:
– dal 6 dicembre 2013: ricorso volontario alla fattura elettronica da parte della P.A.;
– dal 6 giugno 2014: utilizzo obbligatorio della fattura elettronica nei rapporti verso Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti Previdenziali (per un riferimento puntuale ai soggetti coinvolti, occorre fare riferimento all’elenco ISTAT aggiornato delle Amministrazioni Pubbliche contenuto nella Gazzetta Ufficiale numero 229 del giorno 30 settembre 2013 (qui il testo in PDF);
– dal 31 marzo 2015: estensione generalizzata del ricorso alla fattura elettronica per tutta la P.A., inclusi gli enti locali.
Link: Elenco aggiornato delle Amministrazioni Pubbliche tenute al ricevimento della fattura elettronica
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