L'articolo Termine per ricorrere e conoscenza dei vizi: nessun ricorso al buio proviene da Giurdanella.it.
]]>Il TAR Liguria accoglie a questo proposito l’interpretazione più rigorosa della “piena conoscenza” dei vizi, cioè della conoscenza necessaria a fare decorrere il termine di impugnazione degli atti.
Con particole riferimento alle procedure ad evidenza pubblica, la comunicazione di cui all’art. 76 del Codice Appalti non è sufficiente a fare decorrere i termini per impugnare i provvedimenti di aggiudicazione ed esclusione, se i vizi non sono immediatamente evincibili.
La precedente prassi del ricorso al buio, secondo la sentenza in commento, non appare più ammissibile alla luce dei principi nazionali e comunitari.
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]]>L'articolo Perfezionamento del deposito telematico di un atto: la pronuncia del Tribunale di Roma proviene da Giurdanella.it.
]]>Nella fattispecie, era stato depositato un atto entro il termine di scadenza (che ricadeva di venerdì), ma l’istante si vedeva recapitare dall’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia un messaggio relativo all’esito dei controlli automatici della cancelleria, riportante la seguente dicitura: “Errore imprevisto nel deposito: sono necessarie verifiche da parte dell’ufficio ricevente”.
L’istante provvedeva, quindi, a due nuovi tentativi nella giornata di lunedì, coincidente con il primo giorno non festivo successivo alla scadenza del termine di 15 giorni di cui all’art. 669-terdecies c.p.c. Dal primo invio scaturiva sempre il medesimo errore, mentre il secondo andava a buon fine.
Nel caso di specie il collegio ha stabilito che: “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RDAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia“.
E ancora: “Tenuto conto quindi, che il deposito si considera perfezionato nel momento in cui la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza, (…) questo tipo di anomalie (…) non rilevano in alcun modo sotto il profilo della validità e tempestività del deposito (…) e quindi la parte non incorre in decadenze”.
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]]>L'articolo Reato di tortura: le misure previste proviene da Giurdanella.it.
]]>La legge è in vigore dal 18 luglio 2017.
1. Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un
verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, e’ punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto e’ commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
2. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena e’ della reclusione da cinque a dodici anni.
3. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
4. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una
lesione personale gravissima sono aumentate della metà.
5. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena e’ della reclusione di anni trenta.
6. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo.
1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non e’ accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Sono state apportate modifiche all’art. 191 c.p.p.: il nuovo comma 2-bis stabilisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni o delle informazioni ottenute mediante il delitto di tortura, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.
Inoltre è stato introdotto il divieto di riconoscimento di alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.
Infine, nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, lo straniero e’ estradato verso lo Stato richiedente nel quale e’ in corso il procedimento penale o e’ stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.
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]]>L'articolo Cumulabilità risarcimento danni con emolumenti indennitari: il CdS rimette questione all’AP proviene da Giurdanella.it.
]]>I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto di rimettere la questione all’AP al fine di dirimere la controversia per la presenza di due orientamenti giurisprudenziali contrastanti:
1) Secondo l’orientamento tradizionale, che trova la sua massima esplicazione nella sentenza della Cass. civ., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 20548, “in tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della “compensatio lucri cum damno” trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio che l’incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicché non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all’invalidità, trattandosi di attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall’atto illecito e non hanno finalità risarcitorie”.
2) Secondo un orientamento minoritario, ma sempre più crescente, “ove la legge od il contratto stipulato dal danneggiato con terzi contemplino, in dipendenza di un danno, benefici, indennità, provvidenze o trattamenti preferenziali di vario genere, i conseguenti vantaggi economici sono legati alla condotta del danneggiante (che quel danno ha provocato) da un nesso eziologico che non può non essere qualificato, in ottica giuridica, esso pure “immediato e diretto”, stante la strutturale ed ineludibile cogenza della legge” (ex multis Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6573; Cass. civ, Sez. III, 13 giugno 2014, n. 13537).
Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza.
***
Pubblicato il 06/06/2017
N. 02719/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA
sul ricorso numero di registro generale 6730 del 2016, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Mannarino e Vincenzo Davide -OMISSIS-, con domicilio eletto presso lo studio di Vincenzo Davide -OMISSIS- in Roma, via Gaetano Rampini, n. 16;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Calabria – Sezione I – n. 849 del 20 aprile 2016, resa tra le parti, concernente corresponsione di somme a titolo di risarcimento danni causati dall’esposizione prolungata all’amianto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2017 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti l’avvocato Mannarino e l’avvocato dello Stato Noviello;
1. L’OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO
1.1 A seguito di sentenza n. 900/2010 con cui il Tribunale di Paola, Sez. lavoro, ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, il dr. -OMISSIS- ha adito in riassunzione il T.a.r. per la Calabria, Sede di Catanzaro, per ottenere la condanna del Ministero della giustizia al risarcimento “del danno biologico in ogni sua componente, oltre che del danno non patrimoniale”.
1.1.1 Nel ricorso introduttivo il dr. -OMISSIS- ha premesso, in fatto, di svolgere, sin dal mese di ottobre 1989, funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Paola: come tale, “per oltre un decennio, a causa dei numerosi impegni di lavoro, resi ulteriormente gravosi dal rilevante carico di procedimenti penali assegnatogli, nonché dallo svolgimento delle funzioni di Procuratore della Repubblica nel lungo periodo di vacanza del posto, l’istante è stato costretto a trattenersi quotidianamente presso gli uffici della Procura, spesso fino a tarda ora”.
1.1.2. Da una relazione svolta dalla locale U.S.L. a seguito del sopralluogo effettuato presso l’edificio che ospita la Procura in data 30 ottobre 1995, sarebbe emerso “che i muri esterni erano costituiti da lastre piane in cemento-amianto, sostenute da profilati in alluminio” e che “le perforazioni presenti nelle lastre in cemento avevano determinato, con l’emissione di polvere, il rilascio di fibre di amianto”.
1.1.3. Benché le Autorità sanitarie avessero conseguentemente manifestato “la necessità che le lastre in cemento amianto venissero rimosse, sostituite, ovvero bonificate nel modo più idoneo, in quanto rappresentavano una grave fonte di inquinamento ambientale”, i relativi lavori, tuttavia, non sarebbero stati eseguiti se non tardivamente ed in maniera incompleta.
1.1.4. In data 4 dicembre 2001, quindi, il dr. -OMISSIS- formulava istanza di riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio, allegando le risultanze di un esame radiologico effettuato in data 19 luglio 2001, dal quale era emersa la “presenza di immagine di pus da riferire ad ulcera in fase florida”, ed aggiungendo di essere stato sottoposto, in data 31 agosto 2001, ad un intervento chirurgico per l’asportazione di una formazione neoplastica, poi risultata essere un “carcinoma renale a cellule chiare ben differenziato (GI) con focali aspetti papillari con micro focolaio di infiltrazioni della capsula reale”.
1.1.5. Il Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, con provvedimento del 2 marzo 2005, dichiarava la dipendenza da causa di servizio delle infermità “malattia peptica ulcerosa duodenale” ed “esiti di nefrectomia parziale sinistra con resezione parziale della X^ costa per carcinoma sx a cellule chiare, ben differenziato (G1)” e riconosceva al dr. -OMISSIS- “la misura massima prevista dalle vigenti disposizioni di legge ai fini della concessione dell’equo indennizzo”, ascritto alla quarta categoria della tabella A e liquidato in misura pari ad € 49.567,07, somma poi materialmente corrisposta al ricorrente in virtù dei decreti di autorizzazione al pagamento emessi dal resistente Ministero in data 21 aprile 2005 e 16 maggio 2005.
1.2. Sulla scorta di tali premesse, dunque, il dr. -OMISSIS- ha chiesto al T.a.r. per la Calabria, Sede di Catanzaro, l’emanazione di pronuncia di condanna del Ministero della giustizia al risarcimento del danno biologico e del danno non patrimoniale in tesi conseguiti all’esposizione all’amianto, quantificati nella somma di € 150.000,00.
1.3. Da tale somma, nella prospettazione coltivata in ricorso, non dovrebbe essere detratto l’importo già percepito a titolo di equo indennizzo, che costituirebbe uno “strumento a contenuto patrimoniale di natura previdenziale”, mentre il risarcimento sarebbe “finalizzato a ripristinare integralmente il danno subito, in tutte le sue qualificazioni”.
2. LA SENTENZA DI PRIMO GRADO
2.1 Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. adito ha accolto il ricorso con l’onere delle spese (liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre accessori di legge), riconoscendo a favore del dr. -OMISSIS-, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di € 85.180,00 in moneta attuale.
2.2. Il T.a.r. ha, in particolare, ritenuto che “come da costante orientamento della giurisprudenza, le prestazioni indennitarie riconosciute dalla legge in favore dei pubblici dipendenti affetti da patologie contratte per causa di servizio ovvero per le vittime del dovere concorrono con il diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell’amministrazione in ordine al medesimo pregiudizio all’integrità psicofisica patita dal dipendente. L’importo di quelle prestazioni non può cioè venire detratto da quanto spettante per il diverso titolo risarcitorio, dovendosi escludere che ricorra un’ipotesi di compensatio lucri cum damno. L’illecito, infatti, mentre costituisce fatto genetico e costitutivo della pretesa al risarcimento, rappresenta una mera occasione rispetto alla spettanza dell’indennità che sorge per il solo fatto che la lesione sia avvenuta nell’espletamento di un servizio di istituto del soggetto, indipendentemente dalla responsabilità civile dell’amministrazione datrice di lavoro e in misura autonoma dall’effettiva entità del pregiudizio subito dall’interessato, ciò che rileva l’assenza della finalità compensativo-sostitutiva propria del risarcimento (così Cons. St. 365/2011, Cass. 14483/2004; Tar Firenze 168/2015). I due strumenti presentano oggetto e finalità differente con la conseguente cumulabilità degli stessi (Cons. di Stato sez. IV, n° 2009 del 31.3.2009; Cass. Civ. n° 10291 del 27.7.2001; Cass. Civ. n° 11440 del 18.11.1997; T.A.R. Campania-Napoli n° 3536 del 7.5.2008; T.A.R. Campania, Napoli VII sez. n. 01084 del 25/02/2013)”.
3. IL GIUDIZIO DI APPELLO
3.1. Il Ministero della giustizia ha interposto appello, fondato sull’unico motivo della ritenuta “violazione e falsa applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, desumibile dall’art. 1223 c.c.”.
3.2. Secondo il Ministero “la necessità dello scomputo dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno di quanto corrisposto all’appellato proprio in ragione della riconosciuta dipendenza dal servizio della patologia contratta per effetto dell’esposizione all’amianto è imposta dall’esigenza di evitare l’ingiustificato arricchimento determinato dal porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero della giustizia) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (cfr., ex multis, Cass. Civ. SS.UU., n. 6573/2013; Cass. Civ.. Sez. VI, n. 2785/2015)”.
3.3. Il dr. -OMISSIS-, ritualmente costituitosi, ha contestato la prospettazione difensiva coltivata ex adverso, richiamando, a sostegno della propria tesi circa l’inconfigurabilità nella presente vicenda di un’ipotesi di compensatio lucri cum damno, la recente pronuncia della Corte di cassazione, Sez. III, 30 settembre 2014, n. 20548 e la sentenza di questo Consiglio, Sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 641.
4. IL PUNTO DI DIRITTO
4.1. Come noto, il principio della compensatio lucri cum damno, non espressamente contemplato dal codice, è stato forgiato in ambito pretorio, quale corollario logico della disposizione dell’art. 1223 c.c.: esso riposa sull’assunto per cui la determinazione del danno risarcibile deve tenere conto di tutte le conseguenze dell’illecito, ivi comprese quelle eventualmente vantaggiose per il danneggiato.
4.2. Due sono – secondo il diritto vivente – i presupposti dell’istituto in questione: la diretta derivazione del vantaggio dall’illecito, sia esso contrattuale o extracontrattuale, e l’omogeneità di tale vantaggio rispetto al bene o all’interesse leso.
4.2.1. E’, quindi, necessario che l’illecito sia causa, non mera occasione, del vantaggio, ossia che questo derivi materialisticamente e giuridicamente da quello secondo un flusso eziologico di carattere “diretto ed immediato” (o, come altrimenti si sostiene, parallelo e congruente) con quello che lega l’illecito al danno.
4.3. Tali consolidati approdi generali di massima non hanno, tuttavia, sinora consentito il consolidamento di un unanime consenso ermeneutico in relazione alla possibilità di sottrarre dal complessivo importo dovuto al danneggiato a titolo di risarcimento del danno gli emolumenti di carattere indennitario versati da assicuratori privati o sociali ovvero da enti pubblici, specie previdenziali.
4.3.1 In particolare, al tradizionale (e tuttora maggioritario) indirizzo giurisprudenziale contrario a riconoscere l’operatività, nei casi di specie, del principio della compensatio lucri cum damno sono state, da ultimo, rivolte motivate osservazioni critiche.
5. L’ORIENTAMENTO TRADIZIONALE
5.1. L’orientamento tradizionale fornisce al quesito di cui al precedente § 4.3 una risposta negativa sulla base di una rigorosa interpretazione del requisito della unicità (ovvero identità) della causa.
5.1.1. Concentrando, per esigenze di sintesi, l’attenzione sulla sola giurisprudenza degli anni più recenti, secondo Cass. civ., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 20548, “In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della “compensatio lucri cum damno” trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio che l’incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicché non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all’invalidità, trattandosi di attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall’atto illecito e non hanno finalità risarcitorie”.
5.1.2. Su traiettorie concettuali parallele si muove la Corte di cassazione nella pronuncia della Sez. lavoro 15 luglio 2014, n. 16143, ove si afferma che “In caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a quest’ultimo non deve essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti dall’interessato a titolo di pensione, atteso che il diritto alla pensione discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell’assicurato che abbia anteriormente perduto il posto di lavoro e non si pone, di per sé, come causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicché le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all’operatività della regola della <<compensatio lucri cum damno>>”.
5.1.3. Similmente, Cass. civ., Sez. III, 10 marzo 2014, n. 5504 asserisce che “L’ipotesi della “compensatio lucri cum damno” non si configura quando, a seguito della morte della persona offesa, ai congiunti superstiti aventi diritto al risarcimento del danno sia stata concessa una pensione di reversibilità, giacché tale erogazione si fonda su un titolo diverso rispetto all’atto illecito”.
5.1.4. Risalendo nel tempo, pure Cass. civ., Sez. III, 15 ottobre 2009, n. 21897 aveva seguito un percorso argomentativo analogo, allorché aveva stabilito che “La costituzione, da parte dell’assicuratore sociale (I.N.A.I.L.), di una rendita in favore dei prossimi congiunti di persona deceduta in conseguenza di un sinistro stradale “in itinere”, non esclude né riduce in alcun modo il loro diritto al risarcimento del danno (sia patrimoniale che non patrimoniale) nei confronti del responsabile, non operando in tale ipotesi il principio della “compensatio lucri cum damno”, a causa della diversità del titolo giustificativo della rendita rispetto a quello del risarcimento”.
5.1.5. Significativa dell’humus concettuale sotteso all’indirizzo esegetico in discorso è, poi, Cass. civ., Sez. III, 2 marzo 2010, n. 4950, ad avviso della quale “Il principio della “compensatio lucri cum damno” trova applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso”: in applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della liquidazione del danno alla persona derivante da un sinistro stradale, aveva detratto dall’importo dovuto la somma versata al danneggiato dal suo datore di lavoro, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, quale incentivo di natura contrattuale per anticiparne le dimissioni, giacché, secondo i Giudici della legittimità, tale importo trae titolo dal rapporto di lavoro e non dal fatto illecito causativo del danno.
5.1.6. Questo orientamento, per vero, è stato sinora seguito anche da questo Consiglio.
5.1.7. Si è infatti precisato, in una vicenda avente ad oggetto proprio il rapporto tra equo indennizzo e risarcimento del danno, che “le somme spettanti al dipendente a titolo di equo indennizzo trovano fondamento nell’esistenza di un rapporto di lavoro, anche se prescindono dalla prestazione resa dal lavoratore e quindi non hanno natura retributiva, e costituiscono una delle controprestazioni cui è tenuto il datore di lavoro nei confronti del dipendente nel caso in cui ricorrano alcuni presupposti di fatto. Questi presupposti differenziano l’istituto dell’equo indennizzo dal risarcimento del danno e consentono di fissare un primo elemento di diversità tra i due istituti in relazione alla differenziazione dei rischi coperti”. L’equo indennizzo, del resto, consiste in “uno speciale riconoscimento economico che viene attribuito quando il lavoratore è esposto per ragioni professionali a subire menomazioni ed infermità fisiche e che ha natura sia previdenziale che retributiva. Sono presenti, nella valutazione dell’autorità amministrativa che procede al riconoscimento dell’equo indennizzo, sia elementi di equità che di discrezionalità amministrativa che comportano anche la non coincidenza tra entità del danno subìto ed indennizzo riconosciuto. Il legislatore ha, in definitiva, preso in considerazione l’interesse pubblico collegato allo svolgimento di determinate attività lavorative particolarmente pericolose per la salute, o anche solo le condizioni disagevoli per l’espletamento delle mansioni dei dipendenti pubblici, ed ha predisposto un regime di ristoro del lavoratore pubblico dipendente che in occasione dello svolgimento di dette attività subisca una rilevante lesione della sua integrità fisica. È, quindi, essenziale, nel procedimento di riconoscimento dell’equo indennizzo, l’accertamento della dipendenza dell’infermità da una causa strettamente dipendente dal servizio prestato mentre è del tutto estranea a detto procedimento la valutazione del comportamento colposo o doloso dell’amministrazione datrice di lavoro che, anzi, si presuppone, sia stato del tutto indenne da responsabilità nell’organizzare le attività lavorative che hanno determinato l’infermità. In altri termini, pur nell’adempimento ordinario e diligente delle obbligazioni di entrambe le parti del rapporto di lavoro, può accadere che si verifichino menomazioni dell’integrità fisica del lavoratore sia in ragione della pericolosità obiettiva delle lavorazioni (così per esemplificare quelle che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti) che in relazione allo svolgimento di ogni altra mansione del lavoratore. Si giustifica così che il legislatore abbia approntato un regime speciale di indennizzo di tali danni che, non essendo riferibili ad attività non iure di alcun soggetto, resterebbero prive di riconoscimento. Questo regime non comprende tutte le infermità o i danni derivanti dal rapporto di lavoro e ne liquida in via predeterminata la misura secondo la tecnica propria delle indennità. Del tutto diversa è la configurazione nell’ordinamento vigente delle fattispecie di responsabilità civile che abilitano il soggetto che si ritiene danneggiato a richiedere qualsiasi danno subìto che sia imputabile alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale di un altro soggetto e che si fondano non già sul dato occasionale della prestazione lavorativa ma su comportamenti non iure che arrecano danni ad altri e che determinano ipotesi di responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, a seconda che il comportamento lesivo sia compiuto in violazione dei doveri derivanti da uno specifico contratto ovvero in violazione del dovere generale di neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c.. La diversità dei presupposti di fatto, della natura e funzione dell’istituto dell’equo indennizzo rispetto alle ordinarie ipotesi di responsabilità civile, inducono il collegio a ribadire l’indirizzo giurisprudenziale già assunto dall’adunanza plenaria con decisioni n. 14 del 16 aprile 1985 e n. 9 del 16 luglio 1993, indirizzo condiviso dalla Corte di cassazione con sentenze indicate nella stessa ordinanza di rimessione (in particolare, n. 10291 del 27 luglio 2001), secondo cui concessione dell’equo indennizzo e risarcimento del danno (patrimoniale o biologico) sono tra loro compatibili e cumulabili e, inoltre, che l’importo liquidato a titolo di equo indennizzo non può essere detratto da quanto spetta a titolo di risarcimento del danno. Nello stesso senso si è orientata di recente la quarta sezione con decisione n. 2009 del 31 marzo 2009” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 8 ottobre 2009, n. 5).
5.2. In conclusione, secondo questa impostazione esegetica, cui si è uniformata la sentenza gravata, affinché possa richiamarsi il principio della compensatio lucri cum damno il vantaggio deve derivare direttamente dal fatto illecito e non da fattori causativi distinti ed ulteriori, pur se questi a loro volta conseguano ope legis (ovvero ex contractu)al dato materiale del pregiudizio subito dal danneggiato: il nesso che lega illecito e vantaggio deve, quindi, essere anche materialisticamente immediato e non tollera intermediazioni eziologiche di alcun genere.
6. L’ORIENTAMENTO CRITICO MINORITARIO DI SEGNO OPPOSTO
6.1. Di recente, tuttavia, è andata progressivamente sempre più affermandosi, nell’ambito della Giurisdizione ordinaria, una diversa sensibilità interpretativa, che, in esito ad una motivata critica dell’esposto orientamento tradizionale, dà al quesito in parola una risposta positiva.
6.1.1. In particolare, Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6573 (seguita da Cass. civ., Sez. VI, 24 settembre 2014, n. 20111) ha statuito che “Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all’attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l’indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo”.
6.1.2. Analogamente, Cass. civ, Sez. III, 13 giugno 2014, n. 13537 (poi richiamata da Cass. civ., Sez. 3, 20 aprile 2016, n. 7774) ha argomentato che “In tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall’ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto, attesa la funzione indennitaria assolta da tale trattamento, che è inteso a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto, con conseguente esclusione, nei limiti del relativo valore, di un danno risarcibile”.
6.1.3. Pure la coeva Cass. civ., Sez. III, 11 giugno 2014, n. 13233 ha opinato, in tema di assicurazione contro gli infortuni non mortali, che “il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell’importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni”.
6.1.4. La complessa tematica, per vero, è stata pure rimessa alle Sezioni Unite della Corte, che, tuttavia, non hanno affrontato il merito della questione sulla scorta della sua ravvisata “possibile irrilevanza nel caso concreto”, posto che i Giudici del merito non avevano affrontato il punto, ritenuto dalla Corte pregiudiziale, dell’entità del danno e della relativa risarcibilità (Cass. civ., Sez. un., 30 giugno 2016, n. 13372).
6.1.5. Questo secondo indirizzo torna, in sostanza, alle radici normative del principio pretorio in questione: l’art. 1223 c.c., si afferma, è dettato al fine di stabilire natura e confini del danno risarcibile, ovvero, altrimenti detto, ad identificare e perimetrare, ai fini della responsabilità civile, la rilevanza giuridica dell’evento materiale di danno.
6.1.6. La disposizione, si sostiene, stabilisce che tutto ciò che è conseguenza “immediata e diretta” della condotta del danneggiante rileva nell’ottica della responsabilità civile: l’articolo, per vero, menziona sì, in linea con la propria funzione e con la peculiare collocazione topografica all’interno del Codice, il solo lato per così dire “passivo” della vicenda (danno emergente e lucro cessante subiti dal danneggiato in conseguenza della condotta del danneggiante), ma la sottesa ratio legis ha un afflato più generale e deve essere specularmente seguita ove dal fatto illecito derivino, come conseguenza parimenti “immediata e diretta”, anche effetti positivi per il danneggiato.
6.1.7. E’ evidente – si sostiene da parte di questo orientamento – che, ove la legge od il contratto stipulato dal danneggiato con terzi contemplino, in dipendenza di un danno, benefici, indennità, provvidenze o trattamenti preferenziali di vario genere, i conseguenti vantaggi economici sono legati alla condotta del danneggiante (che quel danno ha provocato) da un nesso eziologico che non può non essere qualificato, in ottica giuridica, esso pure “immediato e diretto”, stante la strutturale ed ineludibile cogenza della legge (cui, quoad effectum, è parificato il contratto – art. 1372 c.c.).
6.1.8. Il risarcimento del danno – si argomenta con maggiore sforzo motivazionale – mira esclusivamente a ricondurre la sfera giuridica del danneggiato nella condizione in cui si trovava prima dell’illecito, neutralizzando gli effetti “immediati e diretti” della condotta del danneggiante (significativo, sul punto, è il recente approccio osservato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato – n. 2 del 2017 – in relazione alla tematica dell’aliunde perceptum vel percipiendum dell’impresa che abbia proposto domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata aggiudicazione di un appalto pubblico, tematica che rappresenta uno dei più tradizionali modi di declinazione della compensatio lucri cum damno nel diritto amministrativo).
6.1.9. Quest’ultima categoria – si prosegue – comprende tutte le modificazioni del patrimonio del danneggiato provocate dall’illecito secondo un criterio di regolarità causale: dunque sia quelle costituenti effetto materiale della condotta del danneggiante, sia quelle comunque conseguenti, ex lege ovvero ex contractu, alla verificazione di quello specifico evento di danno.
6.1.10. In termini più puntuali, l’orientamento in esame ritiene che, laddove il danno sia anche elemento costitutivo di una fattispecie, di fonte normativa o negoziale, costitutiva di una provvidenza a favore del danneggiato, non può essere negato che, alla luce dell’unitaria teoria della causalità accolta nel nostro ordinamento (articoli 40 e seguenti c.p.), siffatta provvidenza sia un effetto giuridico “immediato e diretto” della condotta che quel danno ha provocato, giacché da esso deriva secondo un processo di lineare regolarità causale.
6.1.11. Sotto altra angolazione prospettica, si aggiunge, l’eventuale somma percepita dal danneggiato a titolo indennitario esclude comunque funditus la sussistenza stessa, in parte qua, di un danno: un danno indennizzato, infatti, non è più, per la parte indennizzata, tale, almeno nell’orbita di un sistema di responsabilità civile come il nostro che, salvo spunti di carattere (ancora) settoriale, rifugge da intenti punitivi, sanzionatori o, comunque, lato sensu afflittivi per il danneggiante (appannaggio di altre branche dell’ordinamento) e si pone il solo scopo di rimediare, mediante la ricostituzione (in forma specifica o per equivalente monetario) del patrimonio del danneggiato, ad un’alterazione patrimoniale o patrimonialmente valutabile della di lui sfera giuridica occorsa non jure e contra jus: tanto è vera questa ricostruzione dogmatica che, di recente, è stata “…rimessa all’esame del primo presidente della Corte di cassazione perché valuti l’eventuale assegnazione alle sezioni unite, la questione della non riconoscibilità, per contrarietà con l’ordine pubblico, della sentenza straniera che conceda danni punitivi” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2016, n. 9978).
6.1.12. Del resto, il cumulo di benefici di carattere indennitario, da un lato, e del risarcimento del danno, dall’altro, determinerebbe una locupletazione del danneggiato (il cui patrimonio, dopo l’evento di danno, risulterebbe addirittura incrementato rispetto a prima), strutturalmente incompatibile con la richiamata natura meramente reintegratoria della responsabilità civile.
6.1.13. L’adesione a tale approccio ermeneutico consentirebbe, infine (circostanza questa non ricorrente nel caso di specie, ma comunque rilevante in ottica sistematica), all’assicuratore privato o sociale, ovvero agli enti di previdenza, di agire in rivalsa nei confronti del danneggiante per ripetere l’importo della provvidenza indennitaria corrisposta al danneggiato (scilicet, subordinatamente alla prova della ricorrenza di tutti gli elementi – in primis quello soggettivo – costitutivi dell’illecito civile e nei limiti dell’effettivo danno).
6.2. Secondo l’indirizzo esegetico in commento, pertanto, la diversità di presupposti fra le varie provvidenze indennitarie previste dal contratto o dalla legge – e, in particolare per quanto qui rileva, fra l’equo indennizzo – ed il risarcimento del danno da illecito civile (sia esso contrattuale od extracontrattuale) non giustifica le conclusioni cui perviene l’orientamento tradizionale: l’oggettiva identità del pregiudizio che ambedue gli istituti vanno a riparare, si sostiene, ne esclude la cumulabilità ed impone, di contro, di defalcare dalla somma dovuta a titolo di risarcimento l’eventuale importo riconosciuto al danneggiato in via indennitaria, che, in quanto avvinto al fatto illecito da un nesso (di carattere normativo o negoziale) di regolarità causale, né è, agli effetti giuridici, conseguenza “immediata e diretta” nell’accezione che di essa dà il diritto vivente.
7. IL DEFERIMENTO ALL’ADUNANZA PLENARIA
7. In considerazione del pregio delle argomentazioni poste a sostegno del più recente indirizzo, dell’esposto contrasto giurisprudenziale fra Sezioni della Corte di cassazione e della possibilità che tale contrasto possa svilupparsi anche in seno alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, al Collegio appare opportuno deferire il presente ricorso all’esame dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 99, commi 1 e 4, c.p.a., per la decisione del seguente punto di diritto (e conseguentemente per la eventuale definizione dell’intera controversia): <<se sia possibile o meno sottrarre dal complessivo importo dovuto al danneggiato a titolo di risarcimento del danno gli emolumenti di carattere indennitario versati da assicuratori privati o sociali ovvero da enti pubblici, specie previdenziali>>.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ne dispone il deferimento all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Manda alla segreteria della sezione per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per la trasmissione del fascicolo di causa e della presente ordinanza al segretario incaricato di assistere all’Adunanza plenaria.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Oberdan Forlenza, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere, Estensore
Nicola D’Angelo, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Luca Lamberti | Vito Poli | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Cumulabilità risarcimento danni con emolumenti indennitari: il CdS rimette questione all’AP proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Rimborso spese legali: è competente il giudice ordinario proviene da Giurdanella.it.
]]>Si legge dalla sentenza: “Come posto in luce dalla giurisprudenza prevalente, (ex multis, Cass. S.U. 20 maggio 2014 n. 11027, 24 marzo 2010, n. 6996 e 13 febbraio 2008, n. 3413; Consiglio di Stato, sez. V, 10 agosto 2010, n. 5557, sez. IV, 24 dicembre 2009, 8750; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 19 febbraio 2015, n. 79; TAR Lazio, Roma, sez. II, 4 novembre 2013, n. 9368; TAR Piemonte, sez. II, 6 agosto 2013, n. 952; TAR Lazio, Latina, n 15 novembre 2007, n. 1232; TAR Veneto, sez. III, 19 luglio 2006, n. 2051), in caso di questione concernente il diritto al rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario, quale Giudice del lavoro, giusta la previsione di cui all’art. 69, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo il quale, come noto, “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
Inoltre, secondo i giudici del TAR laziale, “non incide, poi, evidentemente, sulla qualificazione della situazione soggettiva fatta valere e sulla spettanza della giurisdizione il fatto che la domanda azionata in questa sede dalla ricorrente sia diretta a contestare una determinazione assunta in via di autotutela dall’Amministrazione, atteso che questa risulta oggettivamente correlata alla gestione del rapporto di lavoro, non costituendo l’esercizio di un potere autoritativo, ma rappresentando l’espressione di una attività svolta dall’Amministrazione nell’ambito dei poteri del privato datore di lavoro (in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 10 agosto 2010, n. 5557)”.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 10/05/2017
N. 05660/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3163 del 2017, proposto da:
Rossella Solidoro, rappresentata e difesa dall’avvocato Vittorio Messa, con domicilio eletto presso il suo studio in Guidonia-Montecelio, via Mario Calderara n.4;
contro
Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Auciello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Rivellini in Roma, via Montaione 48;
per l’annullamento
della d.d. n.178 del 30.12.2016 di revoca del rimborso delle spese legali sostenute dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Città di Guidonia Montecelio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2017 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la sig.ra Solidoro Rossella, dipendente del Comune di Guidonia Montecelio, ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, la determinazione dirigenziale n. 178 del 30.12.2016, con cui il Comune stesso, revocandole il rimborso delle spese sostenute in un processo penale dal quale era stata assolta, le aveva ingiunto di restituire la somma liquidatale, oltre interessi legali.
A sostegno della sua domanda la ricorrente ha dedotto 1) violazione di legge e regolamento (art. 16 DPR n. 191/79, art. 22 DPR n. 347/83, DPR n. 268/87, Delibera Giunta Comunale n. 160/2010, art. 28 CCNL di categoria del 14.09.2000; 2) eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Guidonia Montecelio, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e, nel merito, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso.
Alla camera di consiglio del 3.05.2017, fissata per la discussione della sospensiva, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti.
Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, formulata dal Comune di Guidonia Montecelio.
Tale eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.
La pretesa azionata in questa sede dalla ricorrente riguarda, infatti, nella sostanza, il diritto ad ottenere il patrocinio legale di cui all’art. 28 del CCNL del comparto delle autonomie locali del 14.9.2000 e quindi, in quanto relativa ad una questione attinente alla gestione del rapporto di lavoro, sorta durante lo svolgimento dello stesso, non può che appartenere alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Invero, come posto in luce dalla giurisprudenza prevalente, (ex multis, Cass. S.U. 20 maggio 2014 n. 11027, 24 marzo 2010, n. 6996 e 13 febbraio 2008, n. 3413; Consiglio di Stato, sez. V, 10 agosto 2010, n. 5557, sez. IV, 24 dicembre 2009, 8750; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 19 febbraio 2015, n. 79; TAR Lazio, Roma, sez. II, 4 novembre 2013, n. 9368; TAR Piemonte, sez. II, 6 agosto 2013, n. 952; TAR Lazio, Latina, n 15 novembre 2007, n. 1232; TAR Veneto, sez. III, 19 luglio 2006, n. 2051), in caso di questione concernente il diritto al rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario, quale Giudice del lavoro, giusta la previsione di cui all’art. 69, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo il quale, come noto, “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.”.
Non incide, poi, evidentemente, sulla qualificazione della situazione soggettiva fatta valere e sulla spettanza della giurisdizione il fatto che la domanda azionata in questa sede dalla ricorrente sia diretta a contestare una determinazione assunta in via di autotutela dall’Amministrazione, atteso che questa risulta oggettivamente correlata alla gestione del rapporto di lavoro, non costituendo l’esercizio di un potere autoritativo, ma rappresentando l’espressione di una attività svolta dall’Amministrazione nell’ambito dei poteri del privato datore di lavoro (in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 10 agosto 2010, n. 5557).
In conclusione, in relazione al presente ricorso deve essere, dunque, come anticipato, dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, per la spettanza della controversia alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Peraltro, alla declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e all’affermazione di quella del Giudice Ordinario, consegue la conservazione degli effettivi processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice territorialmente competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma II del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
In considerazione della peculiarità della vicenda oggetto di giudizio, il Collegio ritiene, infine, che sussistano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
– dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e la spettanza della controversia alla giurisdizione del Giudice Ordinario;
– compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Ofelia Fratamico | Elena Stanizzi | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Rimborso spese legali: è competente il giudice ordinario proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Prodotti “Coca Cola”: sono dannosi alla salute secondo l’Alta Corte nigeriana proviene da Giurdanella.it.
]]>La sentenza giunge all’esito di una causa promossa nel 2007 da un imprenditore nigeriano contro la società NBC (Nigerian Bottling Company), che si occupa dell’imbottigliamento dei prodotti Coca-Cola in Nigeria. L’imprenditore aveva tentato di esportare i prodotti Coca Cola nel Regno Unito al fine di destinarli alla vendita al minuto, ma era seguita la distruzione di una spedizione da parte delle autorità britanniche.
La questione, in buona sostanza, riguarda la potenziale nocività per la salute derivante dalla contestuale assunzione e commistione dell’acido benzoico (utilizzato nei prodotti Coca Cola come conservante ed identificato dalla sigla E210) e la vitamina C.
Il giudice dell’Alta Corte della Nigeria, pertanto, ha condannato la National Agency For Food and Drug Administration and Control (NAFDAC), la quale non avrebbe adeguatamente informato i consumatori degli eventuali rischi derivantI da tale contemporanea assunzione e ha imposto, di conseguenza, alla NBC di inserire nelle etichette dei prodotti una precisazione recante gli effetti nocivi della mescolanza di acido benzoico e vitamina C.
L'articolo Prodotti “Coca Cola”: sono dannosi alla salute secondo l’Alta Corte nigeriana proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Stop all’esecuzione immobiliare se l’Agente di Riscossione è unico creditore procedente proviene da Giurdanella.it.
]]>Infatti, in seguito alla rinuncia all’ esecuzione da parte del creditore procedente, i debitori chiedevano la sospensione della procedura esecutiva invocando l’applicazione del disposto dell’ art. 76 del DPR n. 608/1973, ai sensi del quale l’agente della riscossione, ferma la facoltà di intervento ex art. 499 c.p.c., non può procedere all esecuzione immobiliare se il credito per il quale si procede non supera i 120.000,00 euro, come nel caso di specie.
Secondo i debitori reclamanti, la norma, sebbene contenuta nel D.P.R. recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, deve applicarsi anche ai procedimenti di esecuzione ordinaria quando l’ agente della riscossione diventi unico creditore procedente.
Il collegio ha ritenuto fondato il reclamo, e, sostenendo la tesi dei reclamanti, ha affermato che“ sarebbe irragionevole che il debitore esecutato per debiti verso enti pubblici, debba essere soggetto all’ espropriazione immobiliare per debiti inferiori a 120.000,00 euro, solo perché Riscossione Sicilia abbia deciso di procedere con un’ esecuzione ordinaria anziché con un’ esecuzione esattoriale” e che la norma “non è dettata in ragione della specialità del rito esattoriale, bensì allo scopo di agevolare i debitori, esonerandoli dal subire una esecuzione immobiliare”.
Diversamente, si creerebbe una disparità di trattamento del debitore che subisce una procedura esattoriale Piuttosto che un’ esecuzione ordinaria, ciò inoltre, contrasta con la ratio della norma che è quella di tutelare il debitore quale soggetto debole.
Ecco il link al testo dell’ ordinanza:
L'articolo Stop all’esecuzione immobiliare se l’Agente di Riscossione è unico creditore procedente proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Legge di Bilancio 2017: pubblicato testo in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>Il testo definitivo è stato approvato dal Senato lo scorso 7 dicembre 2016 con 166 voti favorevoli, 70 contrari e 1 astenuto, dopo che il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Ecco solo alcune delle misure previste:
ADEGUAMENTO SISMICO: introdotta la detrazione del 50% per le spese sostenute per interventi antisismici su edifici ubicati nelle zone ad alto rischio sismico per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021. Importo complessivo: euro 96.000 annuali.
BONUS RISTRUTTURAZIONE MOBILI ED IMMOBILI: prorogata la detrazione fiscale del 50% sull’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, con rateizzazione in 10 rate annuali, applicata su spese sostenute nel corso del 2017 fino a 10.000 euro, destinati all’arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione. Per quanto riguarda gli immobili prorogata la detrazione Irpef del 50% da scontare sempre in 10 rate annuali nella dichiarazione dei redditi viene prorogata con riferimento alle spese per le ristrutturazioni edilizie dell’anno 2017.
EDILIZIA SCOLASTICA: previsti per gli Enti locali, nel triennio 2017- 2019, spazi finanziari per 300 milioni di euro l’anno da destinare alla costruzione di nuove scuole e alla ristrutturazione di edifici.
INFRASTRUTTURE: prevista l’istituzione di un Fondo atto a finanziare interventi in materia di trasporti e viabilità, infrastrutture ed edilizia pubblica.
IRES E IRI: riduzione dell’aliquota IRES (imposta sul reddito delle società) dal 27,5% al 24%; stesso dicasi per l’IRI (reddito di impresa degli imprenditori persone fisiche).
PARTITE IVA: diminuzione al 25% dell’aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e iscritti alla gestione separata.
RICOSTRUZIONE POST-SISMA. Per quanto concerne le misure per l’emergenza sismica, la Legge di Bilancio ha previsto lo stanziamento di risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alla popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e per la ripresa economica nei territori interessati.
SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE: prorogate le norme sui finanziamenti per impianti e beni strumentali.
Clicca qui per il testo della legge di bilancio 2017 in Gazzetta
L'articolo Legge di Bilancio 2017: pubblicato testo in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Legge di Bilancio 2017: previsto oggi voto al Senato con fiducia “tecnica” proviene da Giurdanella.it.
]]>Due settimane fa, prima del referendum costituzionale che ha visto la prevalenza del “no”, vi era stata l’approvazione della Camera con tutta una serie di correttivi ed emendamenti che si sarebbero dovuti valutare nel testo al Senato, previo vaglio della Commissione Bilancio.
Tuttavia, l’esito delle ultime consultazioni referendarie e le dimissioni del premier Renzi “congelate” dal presidente della Repubblica Mattarella fino all’approvazione, per l’appunto, della Legge di Bilancio hanno comportato una netta accelerazione dell’iter, il quale potrebbe culminare già nella giornata di oggi con l’approvazione con fiducia “tecnica”, la quale implica la caduta di tutti gli emendamenti proposti contro la Manovra.
Pertanto, se fosse confermata l’approvazione in giornata della Legge di Bilancio con fiducia tecnica, alcune norme verrebbero eliminate dal testo finale: dall’emergenza sanitaria per l’Ilva di Taranto agli incentivi per ristrutturazioni energetiche ed antisismiche, alle nuove norme a limitazione del gioco d’azzardo, per citare solo alcuni esempi.
L'articolo Legge di Bilancio 2017: previsto oggi voto al Senato con fiducia “tecnica” proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Cassazione a S.U.: i soldati morti per l’uranio impoverito sono “vittime del dovere” proviene da Giurdanella.it.
]]>La tesi dei Ministeri era articolata su due livelli. In primo luogo la prima argomentazione si fondava sull’assunto che a fondamento della concessione dello status si ponesse una potestà discrezionale. In secondo luogo, si riteneva che i benefici derivassero dal rapporto lavorativo, e dunque, per il personale non privatizzato, la giurisdizione fosse del TAR.
Le SS.UU. hanno rimarcato la natura assistenziale dei benefici estesi alle vittime del dovere, con la conseguente ricorrenza della giurisdizione del giudice ordinario, nello specifico del Giudice del Lavoro.
La sentenza aggiunge che è la legge a indicare quali siano i requisiti, tanto che la valutazione sulla loro sussistenza è solo valutativa, ma non discrezionale, e ciò esattamente come precedentemente affermato (SS.UU. 26627/07, 26606/07) per le Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Del resto, aggiunge la Cassazione, i benefici competono, a determinate condizioni, anche ai privati cittadini, cosa che comporta l’evidente erroneità della tesi che riconduceva la causa giuridica delle erogazioni a un rapporto lavorativo che per contro costituisce, eventualmente, solo l’occasione del verificarsi dell’evento rilevante.
L'articolo Cassazione a S.U.: i soldati morti per l’uranio impoverito sono “vittime del dovere” proviene da Giurdanella.it.
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