L'articolo Le recenti Sez. un. in materia di proroga delle concessioni balneari marittime proviene da Giurdanella.it.
]]>La Corte, nel rinviare al Consiglio di Stato, ha chiarito che l’estromissione dal giudizio in appello delle intervenute associazioni di categoria e della regione Abruzzo si è risolta in un diniego della tutela giurisdizionale.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, infatti, aveva estromesso dal giudizio diverse associazioni rappresentative di interessi collettivi e la Regione Abruzzo.
Ciò sul[l’erroneo] presupposto che il provvedimento impugnato nel caso di specie – ossia il diniego di proroga di una singola concessione demaniale – ledesse “esclusivamente l’interesse del singolo, senza impingere in via immediata sulla finalità istituzionale delle associazioni”.
Questo, secondo il ragionamento del Consiglio di Stato, si poneva in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui, per riconoscere la legittimazione attiva (e dunque la possibilità di intervento in giudizio) di associazioni rappresentative di interessi collettivi, occorre che la questione dibattuta “attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale”.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha rilevato come l’Adunanza Plenaria non avesse affatto esaminato gli statuti delle associazioni estromesse e, per converso, avesse aprioristicamente ritenuto che le questioni di diritto di massima rilevanza affrontate in Consiglio di Stato non ledessero gli interessi di detti enti esponenziali.
Quanto precede, a dire della Suprema Corte, aveva precluso alle associazioni intervenienti l’accesso alla tutela giurisdizionale, nonostante queste avessero fatto valere “un interesse (anche) proprio e diverso da (nonché convergente e quindi adesivo a) quello individuale del destinatario del provvedimento negativo”.
Oltretutto, come anche la sentenza a Sezioni unite tiene a precisare: l’interesse di tali associazioni a partecipare al processo in appello era (ed è) ancor più consistente se solo si considera che il Presidente del Consiglio di Stato aveva deferito d’ufficio all’Adunanza Plenaria tre questioni di diritto di importanza fondamentale per la tutela degli interessi istituzionali delle associazioni in questione, in materia di legittimità ed eventuale efficacia delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.
Per tali ragioni, “avere escluso pregiudizialmente le associazioni e gli enti dalla partecipazione alla fase del giudizio dinanzi all’A.P., che era la sede nella quale sarebbero stati enunciati principi sostanzialmente normativi e vincolanti per i giudici e anche per le amministrazioni pubbliche,” è sintomo di diniego o arretramento della giurisdizione.
Con la sentenza in commento la Corte ha dunque fatto applicazione dei principi ormai consolidati, secondo cui va garantita la tutela degli interessi legittimi collettivi e si ammette la legittimazione a intervenire nel processo amministrativo a condizione che:
“a) la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione […];
b) l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi”.
In conclusione, annullata per diniego di giurisdizione la sentenza dell’A.P. n. 18/2021, non resta che aspettare di vedere come verranno affrontate tutte le questioni giuridiche sottoposte al vaglio dei Giudici di Palazzo Spada.
Si segnala che rimane indubbia la piena applicabilità di tutti i principi sanciti dall’A.P. n. 17/2021, sempre in materia di proroga delle concessioni balneari marittime, trattandosi di pronuncia mai annullata.
L'articolo Le recenti Sez. un. in materia di proroga delle concessioni balneari marittime proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Proroga delle concessioni balneari marittime: piena applicabilità dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 17/2021 proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Collegio, pronunciandosi su una sentenza con cui il T.A.R. Campania-Salerno aveva respinto il ricorso proposto per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione – mediante la quale il Comune di Amalfi aveva ordinato la demolizione di un intero stabilimento balneare –, ha svolto considerazioni rilevanti in tema di efficacia e validità dei provvedimenti di proroga automatica delle concessioni balneari.
Più in particolare, nel giudizio di primo grado il ricorso aveva ad oggetto la domanda di annullamento di molteplici provvedimenti comunali tesi all’eliminazione di opere abusivamente realizzate ovvero realizzate in difformità dai titoli.
Nel corso del giudizio di secondo grado gli appellanti, a seguito del deposito di un provvedimento comunale del 18 settembre 2020 che estendeva la durata della concessione demaniale marittima fino al 31 dicembre 2023, asserivano che tale provvedimento di proroga della concessione inducesse a ritenere cessata la materia del contendere, in quanto provvedimento idoneo a soddisfare integralmente le pretese fatte valere dai medesimi.
In altre parole, gli appellanti sostenevano che l’estensione della durata della concessione demaniale marittima portasse a ritenere superata ogni questione relativa all’esistenza di opere abusive o non conformi ai titoli edilizi, sul presupposto che l’Amministrazione comunale avesse così inteso implicitamente assentire le opere citate e mantenere attivo lo stabilimento balneare.
A fronte di tutto ciò, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che, per un verso e in via preliminare, “la questione relativa alla durata della concessione demaniale in esame non è oggetto di giudizio […] né [tale provvedimento di proroga] è atto idoneo a far venir meno il provvedimento che sanziona dal punto di vista edilizio le opere realizzate” e, per altro verso, la proroga automatica della concessione disposta dal Comune “risulta tamquam non esset”.
I Giudici hanno infatti precisato che:
In definitiva, i giudici di Palazzo Spada, nel respingere definitivamente il ricorso in appello perché infondato per ulteriori motivi in diritto, hanno affermato non solo che non può dirsi cessata la materia del contendere per via del mero deposito di un provvedimento di proroga della concessione balneare (nel senso che detto deposito non è d’impedimento all’esame nel merito della legittimità dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive), ma anche che tale provvedimento di proroga automatica della concessione è tamquam non esset, in applicazione dei principi sanciti dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 17/2021.
L'articolo Proroga delle concessioni balneari marittime: piena applicabilità dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 17/2021 proviene da Giurdanella.it.
]]>